Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione /* COM/2011/0336 def. - COD 2011/0147 */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta Il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione ("FEG") è stato istituito nel 2006, con il
regolamento (CE) n. 1927/2006[1],
allo scopo di mostrare solidarietà e di offrire assistenza ai lavoratori in
esubero a causa dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio
mondiale. Mediante il cofinanziamento di misure attive per il mercato del
lavoro, il FEG mirava a facilitare il reinserimento professionale dei
lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali colpiti da una
grave perturbazione economica. I criteri da soddisfare per beneficiare del
sostegno del FEG erano l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa
nell'arco di 4 mesi, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei
produttori a valle di tale impresa, o nell'arco di 9 mesi in un settore
economico definito come divisione della NACE Rev. 2, o in una regione o in due
regioni contigue di livello NUTS II. L'importo massimo del contributo finanziario
del FEG era pari al 50% dei costi complessivi delle misure attive per il
mercato del lavoro e il periodo di attuazione delle misure sovvenzionate dal
FEG non poteva superare 12 mesi dalla data della domanda. Alla luce delle dimensioni della crisi
economica e finanziaria e della rapidità con cui si è accentuata nel 2008, la
Commissione, nel suo Piano europeo di ripresa economica[2], ha
previsto di procedere alla revisione del regolamento (CE) n. 1927/2006. Tale
revisione, operata con il regolamento (CE) n. 546/2009[3], era
intesa ad ampliare il campo di applicazione del FEG nel quadro della risposta
dell'Europa alla crisi e a trasformare il Fondo in uno strumento di intervento
rapido e più efficace, in linea con i principi fondamentali di solidarietà e di
giustizia sociale. Gli emendamenti comprendevano modifiche permanenti del
regolamento (CE) n. 1927/2006, come la riduzione da 1 000 a 500 del numero
di lavoratori in esubero per poter presentare una domanda di assistenza a
titolo del FEG e una dilatazione da 12 a 24 mesi del periodo di attuazione
delle misure sovvenzionate dal Fondo. È stata introdotta inoltre una deroga
temporanea allo scopo 1) di ampliare il campo di applicazione del FEG per
fornire sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi
finanziaria ed economica (articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n.
1927/2006) e 2) di accrescere il livello di cofinanziamento del FEG dal 50% al
65% (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006). La deroga
temporanea scade il 30 dicembre 2011 e la possibilità di una sua revisione è
contenuta nel secondo paragrafo dell'articolo 20 del regolamento (CE) n.
1927/2006. Tra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009
(ossia prima dell'introduzione della deroga in relazione con gli esuberi
causati dalla crisi) la Commissione ha ricevuto 15 domande finalizzate a
fornire sostegno a 18 430 lavoratori, con un contributo complessivo del
FEG pari a EUR 78 776 367. Dall'entrata in vigore, il 1° maggio 2009, del
regolamento (CE) n. 546/2009 recante revisione del regolamento (CE) n.
1927/2006, il numero di domande è notevolmente aumentato come evidenziato in
appresso. Domande di contributo del FEG presentate nel quadro della deroga temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi Anno || Numero di domande || Numero di lavoratori interessati || Totale dei contributi FEG richiesti (EUR) 2009 || 22 || 19 381 || 99 396 898 2010 || 24 || 25 083 || 115 353 865 Totale || 46 || 44 464 || 214 750 763 Domande di contributo del FEG presentate nel quadro del criterio in relazione con gli esuberi causati dalla globalizzazione del commercio Anno || Numero di domande || Numero di lavoratori interessati || Totale dei contributi FEG richiesti (EUR) 2009 || 4 || 6 569 || 25 990 290 2010 || 6 || 3 074 || 17 126 749 Totale || 10 || 9 643 || 43 117 039 Secondo gli Stati membri, a quanto emerge da
una consultazione organizzata dalla Commissione, senza la deroga temporanea
sarebbe stato impossibile presentare gran parte delle domande in relazione con
gli esuberi causati dalla crisi, privando del sostegno del FEG circa
45 000 lavoratori colpiti dalle conseguenze della crisi economica e
finanziaria. Inoltre, l'incremento al 65% del tasso di cofinanziamento ha
ridotto complessivamente l'onere finanziario delle misure sostenute dal FEG a
carico degli Stati membri richiedenti di circa 60 milioni di euro per
tutte le domande presentate tra il 1° maggio 2009 e il 31 dicembre 2010[4]. La data di scadenza della deroga temporanea in
relazione con gli esuberi causati dalla crisi è stata decisa nel 2009. A
quell'epoca, le ultime previsioni economiche della Commissione[5] (autunno
2008) disponibili per l'intera Unione europea (UE) indicavano una graduale
ripresa dalla metà del 2009, con una crescita stimata del PIL dello 0,2% nel
2009 e dell'1,1% nel 2010. Per l'occupazione si prevedeva una diminuzione dello
0,5% nel 2009, seguita da un aumento dello 0,1% nel 2010. Il tasso di
disoccupazione doveva raggiungere nel 2009 e nel 2010 rispettivamente il 7,8% e
l'8,1% della forza lavoro. Rispetto a tali previsioni, la situazione nel 2009
si è rivelata molto peggiore. Il PIL dell'UE è diminuito del 4,2%, mentre
l'occupazione è calata dell'1,9% e il tasso di disoccupazione ha raggiunto
l'8,9%. Benché sia possibile che la crescita del PIL nel 2010 sia superiore
alle previsioni (1,8% circa), l'occupazione è ulteriormente diminuita dello
0,6%, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello record del
9,6%. Dalle ultime previsioni economiche della
Commissione (primavera 2011) emerge inoltre che le prospettive di una ripresa
economica, e in particolare di una ripresa del mercato del lavoro, per il 2011
e il 2012 sono meno rosee di quanto ci si aspettasse nell'autunno del 2008. In
particolare ciò vale per la creazione di nuovi posti di lavoro e per il tasso
di disoccupazione. Per il 2011 le previsioni di primavera ritengono possibile
un leggero aumento dell'occupazione dello 0,4% e un tasso di disoccupazione
stabile del 9,5%. Per il 2012 le stesse previsioni indicano che la crescita
dell'occupazione resterà inferiore allo 0,7% e che il tasso di disoccupazione
si attesterà ancora intorno al 9,1%. Ciò riflette il fatto che la ripresa per
quanto riguarda l'occupazione segue normalmente quella del PIL. La situazione
relativamente debole del mercato del lavoro[6], nonostante un graduale miglioramento delle
prospettive di crescita del Prodotto interno lordo (PIL), dimostra che, in
aggiunta agli effetti di un allentamento delle iniziative adottate in risposta
alla crisi per alleviarne le conseguenze in termini di disoccupazione, si
continua a registrare tra i settori e le imprese un adeguamento strutturale
determinato dalla crisi e ci si debbano attendere pertanto ulteriori perdite di
posti di lavoro a seguito della chiusura di imprese ancora per un certo periodo
di tempo. Di conseguenza, si prevede che un miglioramento più considerevole
della situazione dell'occupazione sarà possibile solo dal 2013 in poi. La prospettiva di una ripresa senza creazione
di posti di lavoro è confermata dalla Commissione nella sua "Analisi
annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla
crisi"[7].
Al fine di evitare il rischio di un ritorno a una crescita senza una creazione
di occupazione sufficientemente dinamica, è indispensabile contrastare la
disoccupazione ed evitare l'esclusione per lunghi periodi dal mercato del
lavoro. Per riavviare i principali motori della crescita sarebbero necessari,
oltre a una ridistribuzione del lavoro e del capitale tra i settori e le
imprese, incentivi finanziari migliori per passare dalla disoccupazione all'occupazione. Come osservato dalla Commissione, la crisi ha
determinato considerevoli perdite in termini di attività economica, un notevole
aumento della disoccupazione, un netto calo della produttività e una grave
erosione delle finanze pubbliche. Quello descritto è un contesto
particolarmente difficile perché gli Stati membri possano fornire appropriata
assistenza a un gran numero di lavoratori contemporaneamente in esubero a causa
della crisi. Il mantenimento della maggiorazione al 65% del tasso di cofinanziamento
del FEG renderebbe possibile alleviare in qualche misura l'onere gravante sulle
finanze pubbliche degli Stati membri. Le previste ulteriori conseguenze della crisi
in termini di chiusure di imprese e la necessità di un consolidamento fiscale
degli Stati membri giustificano la proroga della deroga in relazione con gli
esuberi causati dalla crisi di cui al regolamento (CE) n. 1927/2006. Si propone pertanto di prorogare la deroga
temporanea in relazione con gli esuberi causati dalla crisi, destinata altrimenti
a scadere il 30 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, ossia sino al termine
del periodo di attuazione del regolamento (CE) n. 1927/2006. Ciò permetterà
agli Stati membri di continuare a presentare domande di assistenza a titolo del
FEG a favore dei lavoratori in esubero a causa della crisi economica e
finanziaria e di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del FEG del 65%. · Contesto generale Dopo l'introduzione della deroga temporanea in
relazione con gli esuberi causati dalla crisi si è registrato un forte
incremento del numero di domande di assistenza a titolo del FEG, nonché un
aumento del numero di Stati membri che chiedono il sostegno del FEG. Questo
dimostra come il ruolo del FEG quale strumento di intervento nel caso di un
elevato numero di esuberi causati dalla crisi economica e finanziaria sia fuori
discussione. Nella sua risoluzione sul finanziamento e sul
funzionamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione del 7
settembre 2010[8]
il Parlamento europeo ha chiesto di prorogare la deroga in relazione con gli
esuberi causati dalla crisi. Il Parlamento europeo ha giudicato che "sia
necessario prorogare fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario
pluriennale la deroga introdotta nel giugno 2009 per assistere i lavoratori in
esubero a motivo della crisi economica e finanziaria e che, di conseguenza,
occorra mantenere il tasso di cofinanziamento al 65%, dal momento che le cause
che ne hanno giustificato l'approvazione sono tutt'altro che rimosse". · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il Fondo sociale europeo[9]
("FSE") è stato istituito per contribuire a realizzare le priorità
della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale,
attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione e di impiego e la
promozione di una più elevata occupazione e di posti di lavoro di migliore
qualità. A tal fine esso sostiene la strategia europea per l'occupazione,
nonché le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione
e la qualità e la produttività del lavoro, a promuovere l'inclusione sociale,
compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e a ridurre le
disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale. La principale differenza rispetto al FEG sta
nel fatto che l'FSE comprende programmi pluriennali tesi a perseguire obiettivi
strategici a lungo termine, in particolare la previsione e la gestione dei
cambiamenti e delle ristrutturazioni, con iniziative quali l'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita. Il FEG, al contrario, accorda in un'unica
soluzione aiuti individuali e limitati nel tempo direttamente ai lavoratori in
esubero a causa degli effetti della globalizzazione del commercio o della crisi
economica e finanziaria. Al fine di assicurare un efficace sostegno ai
lavoratori colpiti, la durata delle misure di sostegno del FEG e la scelta
dello strumento sono basate sulla valutazione se gli esuberi siano da
attribuire a un calo eventualmente temporaneo delle attività della pertinente
impresa e dei suoi fornitori o di un settore economico o a fattori strutturali
permanenti. · Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione Il FEG contribuisce al conseguimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020, che dovrebbe consentire all'Unione di
uscire rafforzata dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli
di occupazione, produttività e coesione sociale. Nella comunicazione "Europa
2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva"[10],
la Commissione ritiene che il FEG possa assumere un ruolo importante nel quadro
dell'iniziativa faro "Una politica industriale per l'era della
globalizzazione", in particolare in vista di un rapido trasferimento delle
competenze verso settori e mercati emergenti ad alto potenziale di crescita. Essendo finalizzato a promuovere un rapido
reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a causa degli effetti
della globalizzazione o della crisi economica e finanziaria, il FEG dà un
valido contributo ai seguenti orientamenti[11] delle politiche occupazionali degli Stati
membri: –
orientamento 7: incrementare la partecipazione al
mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e
promuovendo la qualità del lavoro; –
orientamento 8: sviluppare una forza lavoro
qualificata rispondente alle esigenze del mercato occupazionale e promuovere
l'apprendimento permanente; –
orientamento 10: promuovere l'inclusione sociale e
lottare contro la povertà. Infine nella sua comunicazione "Nuove
competenze per nuovi lavori - Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le
competenze professionali e rispondervi"[12], la Commissione ha messo in evidenza la
necessità per l'UE, per poter aprire la strada alla ripresa, di rafforzare il
capitale umano e l'occupabilità attraverso un miglioramento delle competenze,
nonché assicurando una migliore corrispondenza fra le competenze offerte e la
domanda del mercato del lavoro. Quali strumenti idonei a promuovere l'occupazione
e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro sono stati individuati
provvedimenti di attivazione, di riqualificazione professionale e di
potenziamento delle capacità professionali. Il cofinanziamento di misure di
miglioramento delle competenze costituisce uno degli obiettivi principali del
FEG. · Impatto sui diritti fondamentali La presente proposta non ha alcuna incidenza
sui diritti fondamentali. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI
INTERESSATE · Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali
settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto La Commissione ha consultato gli Stati membri
a due riprese: una prima volta, tramite un questionario, il 26 agosto 2010 e
una seconda volta in un incontro tenutosi a Porto il 29 e il 30 settembre
2010. Tali consultazioni si proponevano come principale obiettivo di sentire le
opinioni degli Stati membri sull'efficacia degli emendamenti in relazione con
gli esuberi causati dalla crisi, apportati nel 2009 tramite l'articolo 1,
paragrafo 1 bis, e l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1927/2006 e destinati a scadere il 30 dicembre 2011, e sulla necessità di una
loro proroga fino al 31 dicembre 2013. Sintesi delle
risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Per quanto concerne la possibilità di
presentare domande in relazione ad esuberi che rappresentano la conseguenza
diretta della crisi economica e finanziaria mondiale (articolo 1, paragrafo 1
bis, del regolamento (CE) n. 1927/2006), dalla consultazione è emerso che,
grazie a tali emendamenti, gli Stati membri hanno effettivamente potuto
chiedere un sostegno del FEG per i lavoratori in esubero a causa degli effetti
della crisi e che è stato possibile prestare l'assistenza del FEG in vista di
un loro reinserimento nel mercato del lavoro. La grande maggioranza degli Stati
membri ha osservato che tali lavoratori non avrebbero potuto beneficiare di
assistenza a titolo del FEG sulla base dei criteri in relazione con gli esuberi
causati dalla globalizzazione del commercio. Dalla consultazione è emerso
inoltre che gli Stati membri hanno generalmente avuto maggiore facilità a
raccogliere elementi e a stabilire un legame dimostrabile tra gli esuberi e la
crisi economica e finanziaria, che tra questi e i mutamenti intervenuti nella
struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione. Quanto alla necessità di prorogare sino alla
fine del 2013 la deroga in relazione con gli esuberi causati dalla crisi, la
grande maggioranza degli Stati membri che hanno espresso la loro opinione ha
auspicato di poter continuare ad avere la possibilità di presentare domande di
assistenza a fronte di esuberi causati dalla crisi economica e finanziaria
mondiale. A sostegno della necessità di una siffatta proroga sono state addotte
le esperienze positive acquisite in merito all'incidenza del sostegno del FEG
sulla capacità dei lavoratori di essere reinseriti nel mercato del lavoro in
una situazione in cui gli effetti della crisi economica si sentiranno dopo il
2011, essendo stati colpiti Stati membri diversi in momenti differenti, con
ancora gravi conseguenze per l'occupazione. Si è sostenuto inoltre che una
proroga di due anni non pregiudica il futuro al di là della fine del 2013. Per quanto concerne la possibilità per i
richiedenti di beneficiare di un tasso di cofinanziamento del 65% (articolo 10,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006), dalla consultazione è emerso
che la maggiorazione del tasso di cofinanziamento aveva reso più facile la decisione
di chiedere il sostegno del FEG per diversi motivi. L'ulteriore percentuale del
15% ha permesso di corrispondere un equivalente sostegno supplementare ai
lavoratori. La differenza tra i tassi dell'FSE e del FEG è stata ridotta per
gli Stati membri che hanno potuto ottenere tassi più elevati dall'FSE e che
senza tale riduzione non avrebbero presentato alcuna domanda di sostegno a
titolo del FEG. Il cofinanziamento nazionale resta un problema, ma, nella
misura del 35% anziché del 50%, esso risulta più abbordabile. La grande
maggioranza degli Stati membri ha giudicato appropriato il tasso del 65% in
tempi di crisi e ha espresso parere favorevole a una proroga sino alla fine del
2013 di un tasso di intervento maggiorato. Il risultato di tali consultazioni è
rispecchiato dagli emendamenti proposti al regolamento (CE) n. 1927/2006. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. · Valutazione dell'impatto Non è stata richiesta una valutazione
d'impatto per tale proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte Al fine di prorogare la deroga temporanea a
sostegno dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi
finanziaria ed economica mondiale, la data stabilita nel secondo comma del
paragrafo 1 bis dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1927/2006 è sostituita
da quella del 31 dicembre 2013. Tale emendamento proroga automaticamente
il tasso di cofinanziamento maggiorato del 65% fino alla stessa data, come
stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006. · Base giuridica Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma. · Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, bensì possono
essere conseguiti soltanto mediante un emendamento del regolamento (CE) n.
1927/2006. Gli obiettivi di solidarietà contenuti nella
proposta possono essere meglio realizzati a livello dell'Unione per le ragioni
illustrate qui di seguito. L'adeguamento ai bisogni dell'attuale
situazione economica e finanziaria del FEG - strumento finanziario reso disponibile
a livello dell'UE - può essere realizzato soltanto mediante un'iniziativa
legislativa adottata a tale livello. Nel presentare la sua proposta la Commissione
si è basata sui bisogni emersi dalla valutazione attualmente in corso della
situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dalle previsioni
economiche per il periodo 2012-2013. Tali previsioni e valutazione differiscono
notevolmente da quelle disponibili alla fine del 2008 e all'inizio del 2009,
allorché sono stati apportati gli emendamenti del regolamento (CE) n. 1927/2006
in relazione con gli esuberi causati dalla crisi. La presente proposta è pertanto conforme al
principio di sussidiarietà. · Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità per i motivi di cui in appresso. In ottemperanza al principio di
proporzionalità, gli emendamenti proposti al regolamento (CE) n. 1927/2006 non
vanno al di là di quanto necessario per adeguare il funzionamento del FEG alle
attuali previsioni in merito alla crisi economica e finanziaria e al suo
impatto sull'occupazione e sui disavanzi degli Stati membri, in quanto 1)
salvaguardano la possibilità di chiedere il sostegno del FEG per i lavoratori
in esubero a causa della persistenza della crisi economica e finanziaria e 2)
assicurano un tasso di cofinanziamento del 65% anziché del 50%. Tale deroga offre agli Stati membri la
possibilità di chiedere il sostegno del FEG per i lavoratori in esubero a causa
della crisi allorché può essere stabilito un legame chiaro e dimostrabile tra
gli esuberi e la crisi. Ovviamente in caso contrario tale possibilità non sarà
utilizzata. La proposta non impone agli Stati membri oneri
amministrativi supplementari rispetto a quelli richiesti dalle attuali
disposizioni del regolamento (CE) n. 1927/2006. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo. Un regolamento è lo strumento giuridico
appropriato per modificare un regolamento esistente. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L'articolo 28 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione
finanziaria[13]
stabilisce che il FEG non può superare l'importo annuo massimo di
500 milioni di euro. Sulla base delle
domande di assistenza a titolo del FEG presentate in passato[14], si
stima che la proposta proroga della deroga in relazione con gli esuberi causati
dalla crisi di cui al regolamento (CE) n. 1927/2006 non dovrebbe superare tale
importo annuo massimo. Tali domande ammontavano a 51,8 milioni di euro nel
2007 e a 20,6 milioni di euro nel 2008. Nel 2009 l'importo totale del sostegno
del FEG richiesto ha raggiunto i 131,7 milioni di euro, riguardando per il 75%
domande in relazione con gli esuberi causati dalla crisi e per il 25% domande
in relazione con gli esuberi causati dalla globalizzazione del commercio. Nel
2010 l'importo totale del sostegno del FEG richiesto ha raggiunto i 132,5
milioni di euro. Di questi, l'87% era riconducibile a domande in relazione con
gli esuberi causati dalla crisi e il 13% a domande in relazione con gli esuberi
causati dalla globalizzazione del commercio. 2011/0147 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE)
n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[15], visto il parere del Comitato delle regioni[16], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006[17], ha
istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (nel prosieguo
"FEG") per permettere all'Unione di fornire assistenza e mostrare
solidarietà ai lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti
nella struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione. (2)
Nel quadro della risposta alla crisi economica e
finanziaria, il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009[18],
ha modificato il regolamento (CE) n. 1927/2006, introducendo in particolare una
deroga temporanea finalizzata a estendere il campo di applicazione per far
fronte agli esuberi causati dalla crisi e un aumento temporaneo del tasso di
cofinanziamento del FEG. (3)
Alla luce dell'attuale situazione economica e
finanziaria nell'Unione è opportuno prorogare tale deroga prima della sua
scadenza il 30 dicembre 2011. (4)
Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento
(CE) n. 1927/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 (paragrafo 1 bis) del
regolamento (CE) n. 1927/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tale deroga si applica a tutte le
domande presentate entro il 31 dicembre 2013." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell'azione e dell'incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[19]
Attività
ABB: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quale incluso nel Piano
di gestione 2010 della DG EMPL
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[20]
X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di
un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
La
proposta rientra nell'iniziativa faro "Una politica industriale per l'era
della globalizzazione" che fa parte della strategia "Europa 2020 -
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"
della Commissione.
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivo
specifico 1: salvaguardare la partecipazione al mercato del lavoro dei
lavoratori in esubero a causa di trasformazioni della struttura del commercio
mondiale e della crisi economica e finanziaria. Obiettivo
specifico 2: sensibilizzare l'opinione pubblica sul FEG, quale strumento di
promozione della solidarietà Attività
AMB/ABB interessate: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta consentirà all'Unione europea di continuare a sostenere tramite il
FEG, a un tasso di cofinanziamento del 65%, misure attive per il mercato del
lavoro a favore dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi
economica e finanziaria mondiale. Inoltre tale tasso di cofinanziamento andrà a
beneficio anche dei lavoratori in esubero a causa degli effetti della
globalizzazione del commercio.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. -
Numero di domande di contributo del FEG ricevute -
Numero di lavoratori in esubero interessati da misure di assistenza da parte
del FEG -
Numero di lavoratori in esubero reinseriti nel mercato del lavoro grazie alle
misure sostenute dal FEG
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Alla
luce della crisi economica e finanziaria, il regolamento (CE) n. 1927/2006 è
stato emendato nel 2009 ed è stata introdotta una deroga temporanea in
relazione con gli esuberi causati dalla crisi. Tale deroga scade il 30 dicembre
2011. Secondo le previsioni economiche più recenti, tuttavia, gli effetti della
crisi, in particolare l'incidenza negativa della crisi sul ritmo della
ristrutturazione, sulla creazione di posti di lavoro e sul tasso di
disoccupazione, continueranno a farsi sentire almeno sino alla fine del 2012.
La proposta è intesa a consentire al FEG di intervenire a sostegno dei
lavoratori in esubero a causa degli effetti della crisi economica e finanziaria
mondiale fino al 31 dicembre 2013, a un tasso di intervento del 65%.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
europea
L'intervento
dell'UE tramite il FEG va a integrare gli strumenti nazionali disponibili per
il reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a causa degli effetti
della globalizzazione del commercio o della crisi economica e finanziaria
mondiale. L'esperienza acquisita finora con il FEG lascia supporre che
l'intervento dell'UE permetta di assicurare un maggiore sostegno specifico per
un periodo di tempo più lungo, spesso stimolando iniziative che altrimenti non
sarebbero possibili senza la partecipazione dell'UE.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze
simili
Si
veda quanto descritto nella relazione circa gli sviluppi successivi alla
revisione del regolamento (CE) n. 1927/2006.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con
altri strumenti pertinenti
Il
FEG è coerente e in sinergia con il Fondo sociale europeo.
1.6.
Durata dell'azione e dell'incidenza
finanziaria
–
X Proposta/iniziativa di durata limitata –
X Proposta/iniziativa
in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2013 –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione previste[21]
¨ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[22] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario X Gestione
concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Precisare frequenza e
condizioni. L'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che la Commissione presenti ogni
anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e
qualitativa sulle attività svolte ai sensi di tale regolamento nel corso
dell'anno precedente. Tale relazione contiene tra l'altro le osservazioni
formulate dalla Commissione sulle attività di controllo nel corso dell'anno
considerato. Ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione,
in stretta collaborazione con gli Stati membri, effettuerà prima della fine del
2011 una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei
risultati ottenuti nel quadro del FEG. Entro il 31 dicembre 2014 la
Commissione dovrà procedere, con l'assistenza di esperti esterni, a una
valutazione ex post onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I
rischi sono quelli correlati alla gestione concorrente dei Fondi dell'Unione.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Le
disposizioni applicabili in tema di gestione e di controllo finanziario sono
delineate all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. Le
misure volte a prevenire, individuare e rettificare le irregolarità sono
descritte all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 18,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1927/2006.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………………...……….] || SD/SND ([23]) || di paesi EFTA[24] || di paesi candidati[25] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1.1 || 04.0501 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 04.010414 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – Spese di gestione amministrativa 40.0243 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione || SND || No || No || No || No · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario n.p. || n.p. || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || DG: EMPL || || || Anno 2012[26] || Anno 2013 || TOTALE Stanziamenti operativi PM || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1) || || || Pagamenti || (2) || || || Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || Pagamenti || (2a) || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[27] || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL || Impegni || =1+1a +3 || || || Pagamenti || =2+2a +3 || || || TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || Pagamenti || (5) || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA EMPL del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || Pagamenti || (5) || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2012 || Anno 2013 || TOTALE DG: EMPL || Risorse umane || Nessu-na incidenza || Nessu-na incidenza || Altre spese amministrative || || || TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[28] || Anno N+1 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || Pagamenti || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi
–
X La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE || Tipo di risultato[29] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO 1[30]: || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2: || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di
natura amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
X La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura
amministrativa –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2012 [31] || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || || || || Altre spese amministrative || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || Esclusa la RUBRICA 5[32] del quadro finanziario pluriennale || || || || Risorse umane || || || Altre spese di natura amministrativa || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || TOTALE || || || || || ||
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || XX 01 04 yy [33] || - in sede[34] || || - nelle delegazioni || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || Altre linee di bilancio (specificare) || || TOTALE || || || || || XX è il settore o
il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario
pluriennale attuale
–
X La proposta/iniziativa
è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. n.p. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[35]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. n.p.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
X La
proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
X La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || || Anno 2012 || Anno 2013 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Articolo…………. || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa
interessate n.p. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. n.p. [1] GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82. [2] COM(2008) 800 del 26.11.2008. [3] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26. [4] Escluse le domande ritirate o
respinte. [5] http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_en.htm
[6] Cfr. nota 5. [7] COM(2011) 11 del 12.1.2011. [8] Risoluzione del Parlamento europeo (2010/2072/INI). [9] Regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L
210 del 31.7.2006, pag. 12). [10] COM(2010) 2020 del 3.3.2010. [11] Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU
L 308 del 24.11.2010, pag. 46). [12] COM(2008) 868 del 16.12.2008. [13] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. [14] Escluse le domande ritirate e
respinte. [15] GU C…, pag. . [16] GU C…, pag. . [17] GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82. [18] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26. [19] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based
Budgeting [20] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [21] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [22] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [23] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati [24] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [25] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [26] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [27] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [28] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [29] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite…). [30] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi
specifici…" [31] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [32] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [33] Sotto il massimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [34] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [35] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.