RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Allegato III dell'accordo sulla libera circolazione delle persone in relazione al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Nel 1999 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, hanno concluso un accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone che è entrato in vigore il 1° giugno 2002 (si veda la GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6). Al fine di estendere l'accordo ai dieci nuovi Stati membri, è stato stipulato un protocollo che è entrato in vigore il 1° aprile 2006 (si veda la GU L 89 del 28.3.2006). Un secondo protocollo è stato stipulato per estendere l'accordo alla Bulgaria e alla Romania (si veda la GU L 124 del 20.5.2009). L'accordo è stato concluso per un periodo iniziale di sette anni che ha avuto termine il 31 maggio 2009. A seguito dell'esito positivo del referendum svizzero dell'8 febbraio 2009, è stato rinnovato a tempo indeterminato. L'articolo 9 e l'allegato III dell'accordo sono dedicati al riconoscimento delle qualifiche professionali. L'allegato enumera i testi della Comunità che si applicano alle relazioni con la Svizzera. L'articolo 18 dell'accordo prevede che le modifiche dell'allegato III siano adottate con una decisione del Comitato misto. Si è ricorsi a tale articolo soltanto una volta dopo l'entrata in vigore dell'accordo con decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 aprile 2004 che modifica l'allegato III (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone. L'allegato III deve essere nuovamente aggiornato al fine di tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'UE e specialmente dell'adozione della direttiva 2005/36/CE e relative modifiche, dell'estensione dell'accordo alla Bulgaria e alla Romania e di alcuni sviluppi per quanto riguarda le qualifiche professionali in Svizzera. Necessità di tener conto dell'acquis adottato dopo l'ultima modifica dell'Allegato III L'acquis relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali si è notevolmente evoluto dopo il 2004 con l'adozione nel 2005 della direttiva 2005/36/CE che consolida 15 direttive precedenti e aggiorna il regime applicabile in materia di prestazione temporanea di servizi. Anche gli allegati della direttiva sono stati più volte modificati dopo l'entrata in vigore del testo e le modifiche sono state inserite nel progetto accluso di revisione dell'allegato III. Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale svizzero ha preso la decisione di attuare la direttiva 2005/36/CE. Tuttavia, per quanto riguarda il Titolo II della direttiva ("libera prestazione di servizi"), le autorità svizzere hanno fatto presente la necessità per il loro paese di soddisfare i requisiti costituzionali prima di assumere un impegno vincolante. Allargamento alla Bulgaria e alla Romania E' stato concluso un protocollo per estendere l'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e Romania. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, tale protocollo sarà applicabile soltanto dopo che il Comitato misto avrà adottato una decisione (si veda l'articolo 4, paragrafo 2 del testo). Nel progetto di Allegato III qui accluso tra i testi menzionati c'è anche la direttiva 2006/100/CE che modifica la direttiva 2005/36/CE a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania. Necessità di tener conto degli sviluppi nel settore delle qualifiche professionali in Svizzera Da parte sua, la Svizzera ha chiesto diversi aggiornamenti dell'allegato III e ha notificato sette qualifiche professionali con una struttura particolare da inserire nell'allegato II della direttiva 2004/36/CE. Esse si riferiscono alle professioni di ottico, audioprotesista, calzolaio ortopedico, ortopedista, odontotecnico, guida alpina e maestro di sport sulla neve. Per quanto riguarda l'allegato V.1.3 della direttiva 2005/36/CE, la Svizzera ha chiesto che venga tenuto conto della modifica della denominazione della specializzazione in farmacologia. Ha poi chiesto di inserire in questo allegato la qualifica professionale relativa alle malattie infettive. Ha inoltre notificato un nuovo titolo per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale da inserire nell'allegato V.2.2 della direttiva 2005/36/EC (Laurea in scienze infermieristiche). Infine, ha chiesto l'inserimento nell'allegato V.7.1 di nuove lauree in architettura. Durante le trattative è stata sollevata la questione della coesistenza in Svizzera di due tipi di qualifiche professionali in medicina generica per incompatibilità con l'acquis dell'UE. La Svizzera ha acconsentito a sopprimere una delle due qualifiche e a mantenere solo quella di medico generico (Praktischer Arzt). Non occorre pertanto modificare questo punto dell'allegato III poiché è proprio questa la qualifica attualmente inserita in esso. L'elenco degli atti di cui tener conto, menzionato alla sezione B dell'attuale allegato III, contiene testi che sono per lo più obsoleti per cui anch'esso è stato modificato. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Allegato A: Il progetto di decisione del Comitato misto Il progetto di decisione del Comitato misto contiene quattro articoli. L'articolo 1 stabilisce che l'allegato III dell'accordo è sostituito dall'allegato alla presente decisione. L'articolo 2, nell'intento di chiarire che la Svizzera non ha il diritto di imporre misure compensative sui professionisti che godono dei diritti acquisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce che la Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti di cui alla direttiva, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione e nel suo allegato. L'articolo 3 stabilisce che la decisione fa fede in tutte le lingue ufficiali. L'articolo 4 prevede disposizioni relative all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria della decisione. Allegato: Versione riveduta dell'allegato III SEZIONE A: ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1. a) Per quanto riguarda la direttiva 2005/36/CE: la direttiva 2005/36/CE provvede a una riformulazione del quadro dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Con effetto dal 20 ottobre 2007 ha abrogato tutte le precedenti direttive in materia: le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE. Pertanto, l'allegato III deve essere aggiornato. b) Per quanto riguarda le modifiche della direttiva 2005/36/CE ai fini dell'accordo: la direttiva 2005/36/CE prevede la possibilità di modificare gli allegati conformemente a una procedura di comitato. Gli allegati contengono un elenco dei diplomi riconosciuti automaticamente, dei corsi di formazione cui si applicano norme speciali e dei requisiti minimi di formazione nonché dei requisiti in materia di conoscenze e competenze di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche e architetti. Le condizioni relative a tali modifiche sono stabilite in diversi articoli della direttiva, elencati nella sezione A e che si riferiscono alle procedure e al comitato di cui all'articolo 58 della direttiva. Dal momento che la Svizzera non è rappresentata in tale comitato, è previsto che gli articoli in questione non si applichino tra le parti contraenti. Per lo stesso motivo è previsto che l'articolo 61 non si applichi tra le parti contraenti. Conformemente a tale articolo, il comitato di cui sopra partecipa alle decisioni della Commissione al fine di autorizzare gli Stati membri, a determinate condizioni, a derogare dalla direttiva per un periodo limitato. c) Per quanto riguarda il testo da aggiungere all'allegato II, punto 1: nel testo sono enumerati cinque corsi di formazione svizzeri nel settore paramedico e socio-pedagogico e ne viene data una breve descrizione. Tali corsi devono essere aggiunti all'allegato II punto 1 per essere riconosciuti come "formazione a struttura particolare" ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE. Tale formazione è privilegiata nella procedura di riconoscimento dal momento che si ritiene che essa si situi ad un certo livello del sistema definito all'articolo 11. d) Per quanto riguarda il testo da aggiungere all'allegato II, punto 4: il testo enumera due corsi di formazione svizzeri nel settore tecnico e ne dà una breve descrizione. Tali corsi devono essere aggiunti all'allegato II punto 4 per essere riconosciuti come "formazione a struttura particolare" ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE. Tale formazione è privilegiata nella procedura di riconoscimento dal momento che si ritiene che essa si situi ad un certo livello del sistema definito all'articolo 11. e) – o) Per quanto riguarda il testo da aggiungere all'allegato V: la sezione A, lettere da e) a o) si riferisce alle qualifiche svizzere di medico e medico specialista, alle denominazioni delle specializzazioni mediche, ai titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e architetto. Devono essere aggiunti all'allegato V per poter essere automaticamente riconosciuti da tutti gli Stati membri. p) Per quanto riguarda il testo da aggiungere all'allegato VI: il testo enumera le qualifiche in architettura. Devono essere aggiunte all'allegato VI per poter godere dei diritti acquisiti ai sensi della direttiva. 2. e 3. Per quanto riguarda le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE: ai fini dell'accordo le due direttive relative, rispettivamente, alla prestazione di servizi da parte degli avvocati e all'esercizio della loro professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la loro qualifica, sono modificate mediante l'aggiunta dei titoli professionali svizzeri per la professione di avvocato nei rispettivi articoli di tali direttive. Tali modifiche sono necessarie per permettere che i titoli svizzeri beneficino delle direttive in questione. 4 e 5. Per quanto riguarda le direttive 74/556/CEE e 74/557/CE: ai fini dell'accordo le due direttive relative alle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici sono modificate al fine di estendere la loro portata alla Svizzera. 6. Per quanto riguarda la direttiva 86/653/CE: ai fini dell'accordo, la direttiva concernente gli agenti commerciali indipendenti è modificata al fine di tener conto del fatto che la Svizzera non è uno Stato membro dell'UE. SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO Tale sezione contiene una raccomandazione della Commissione riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario. Allegato B: Dichiarazione. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha implicazioni per il bilancio dell'Unione europea. 4. ELEMENTI FACOLTATIVI Nel 2007, 2008, 2009 e 2010 le richieste svizzere sono state esaminate dai servizi della Commissione e discusse a livello tecnico con gli esperti degli Stati membri all'interno del comitato o del gruppo di coordinatori istituito con la direttiva 2995/36/CE. Dal momento che soddisfano le condizioni fissate dalla direttiva 2005/36/CE, tali richieste sono state considerate accettabili. 2011/0143 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato misto istituito con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato III sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, in combinato disposto con gli articoli 46, 53 e 62, vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera[1], in particolare l' articolo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: 1. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo "l'accordo"). 2. L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto possa adottare, con apposita decisione, eventuali modifiche all'accordo, tra cui modifiche all'allegato III riguardante il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. 3. Al fine di garantire un'applicazione coerente e corretta della normativa dell'UE e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l'allegato III dell'accordo deve essere modificato per integrare la nuova normativa dell'UE alla quale l'accordo attualmente non fa riferimento. 4. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, consolidare l'allegato III. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone deve essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto riportata all'allegato A della presente decisione. Articolo 2 La dichiarazione di cui all'allegato B della presente decisione è approvata e deve essere formulata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto quando tale Comitato adotta la decisione di cui all'articolo 1. Articolo 3 La decisione del Comitato misto e la dichiarazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO A Progetto di DECISIONE N. …/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE del ….. 2011 che sostituisce l'allegato III sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali IL COMITATO MISTO, visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo "l'accordo"), in particolare gli articoli 14 e 18, visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e, in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, considerando quanto segue: 5. L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. 6. L'allegato II è stato modificato da ultimo dalla decisione 1/2004[2] del Comitato misto UE-Svizzera del 30 aprile 2004 e deve essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea adottati dopo il 2004 ed in particolare della direttiva 2005/36/CE[3] del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. 7. L'allegato III deve essere modificato per tener conto delle adesioni all'Unione europea avvenute il 1° gennaio 2007. 8. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, consolidare l'allegato III in una versione giuridicamente vincolante. 9. Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera deve prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che siano gli stessi per tutti i medici generici (medici generici già esercitanti e futuri). 10. Dal momento che occorre garantire l'effettiva attuazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti, la Commissione continua a cooperare strettamente con la Svizzera ed in particolare ad assicurare che vengano adeguatamente consultati esperti svizzeri. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il testo dell'allegato III dell'accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali è sostituito dal testo accluso alla presente decisione. Articolo 2 La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE sulla base delle condizioni stabilite dalla presente decisione e dal suo allegato. Articolo 3 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica definitiva da parte della Confederazione svizzera delle sue procedure interne per il recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2005/36/CE. Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data in vigore della decisione. Qualora la notifica di cui al primo paragrafo non venga effettuata entro il 31 ottobre 2012, la presente decisione decade. Fatto a Bruxelles, il …. …….. 2011 Per il Comitato misto Il Presidente I segretari ALLEGATO "Allegato III Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (Diplomi, certificati e altri titoli) 1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti e le comunicazioni dell'Unione europea a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all'ambito di applicazione dell'accordo. 2. Ove non diversamente specificato, il termine "Stato(i) membro(i)" figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti dell'Unione europea, alla Svizzera. 3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti dell'Unione europea ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato. SEZIONE A: ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO 1a. 32005 L 0036 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), modificata da: - direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141), - regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3), - regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 205 dell'1/8/2008, pag. 10), - regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 dell'07/04/2009, pag. 11), - notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35), - notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34), - notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12), - comunicazione della Commissione — Notifica di denominazioni di specializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18), - comunicazione della Commissione — Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13), - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8), - comunicazione— Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3 ) - comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1), - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1 ), - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1 ), - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3 ), - rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18), - rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28). b. Ai fini del presente accordo, la direttiva (CE) n. 36/2005 è modificata nel seguente modo: 1. tra le parti contraenti non si applicano le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva: - articolo 3, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l'aggiornamento dell'allegato I della direttiva, - articolo 11, lettera c), ultima frase – procedura per l'aggiornamento dell'allegato II della direttiva, - articolo 13, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l'aggiornamento dell'allegato III della direttiva , - articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma – procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento , - articolo 15, paragrafo 2 e paragrafo 5 – procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni , - articolo 20 – procedura di modifica dell'allegato IV della direttiva, - articolo 21, paragrafo 6, secondo comma – procedura di aggiornamento delle conoscenze e delle competenze, - articolo 21, paragrafo 7 – procedura di modifica dell'allegato V della direttiva, - articolo 25, paragrafo 5 - procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti, - articolo 26, comma 2 - procedura per l'introduzione di nuove specializzazioni mediche, - articolo 31, paragrafo 2, comma 2 - procedura per l'aggiornamento della formazione di infermieri responsabili dell'assistenza generale, - articolo 34, paragrafo 2, comma 2 - procedura per l'aggiornamento della formazione dei dentisti, - articolo 35, paragrafo 2 - procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per dentisti specialisti , - articolo 38, paragrafo 1, comma 2 - procedura per l'aggiornamento della formazione dei veterinari, - articolo 40, paragrafo 1, comma 3 - procedura per l'aggiornamento della formazione delle ostetriche, - articolo 44, paragrafo 2, comma 2 - procedura per l'aggiornamento della formazione dei farmacisti, - articolo 46, paragrafo 2 – procedura per l'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti, - Articolo 61 - Clausola di deroga 2. L'articolo 56, paragrafi 3 e 4 si applica come segue: A comunicare agli Stati membri le autorità competenti designate dalla Svizzera è la Commissione, non appena abbia ricevuto l'informazione dalla Svizzera che provvede ad informare in copia anche il Comitato misto. 3. L'articolo 57, ultimo comma, si applica come segue: Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto. 4. L'articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, sulle leggi adottate sulla base dell'atto e delle comunicazioni di cui al punto 1 a.5. Gli articoli 58 e 64 non si applicano. c. All'allegato II, punto 1, è aggiunto il testo seguente: in Svizzera: - Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato (ottico con diploma federale di istruzione e di formazione professionale superiore)Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base (la scuola dell'obbligo), 4 anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Chi ha conseguito tale diploma è autorizzato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente. - Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale (audioprotesista con attestato professionale federale di istruzione e di formazione professionale superiore).Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, almeno 3 anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. I titolari di tale attestato possono esercitare questa professione, sia come lavoratori autonomi che dipendenti. - Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmacher, calzolaio ortopedico diplomato (calzolaio ortopedico con diploma federale di istruzione e di formazione professionale superiore)Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. I titolari di tale diploma possono esercitare questa professione, sia come lavoratori autonomi che dipendenti. - Technicien dentiste, maître, Zahntechikermeister, odontotecnico, maestro (odontotecnico con diploma federale di istruzione e di formazione professionale superiore)Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. I titolari di tale diploma possono esercitare questa professione, sia come lavoratori autonomi che dipendenti. - Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist/Bandagist, ortopedista diplomato (ortopedista con attestato professionale federale di istruzione e di formazione professionale superiore)Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, seguiti da cinque anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. I titolari di tale diploma possono esercitare questa professione, sia come lavoratori autonomi che dipendenti. d. All'allegato II, punto 4, è aggiunto il testo seguente: in Svizzera: - Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eifg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale (guida alpina con attestato professionale federale di istruzione e di formazione professionale superiore)Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professionale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. I titolari di tale attestato possono esercitare questa professione a titolo indipendente. - Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale fédérale (Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale di istruzione e di formazione professionale superiore)Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno 9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, oppure un'esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame professionale finale. I titolari di tale attestato possono esercitare questa professione a titolo indipendente. e. Nell'allegato V.1.1 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento | Svizzera | Eidgenössisches Arztdiplom Diplôme fédéral de médecin Diploma federale di medico | Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l'intérieur Dipartimento federale dell'interno | 1°giugno 2002 | f. Nell'allegato V.1.2 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento | Svizzera | Diplom als Facharzt Diplôme de médecin spécialiste Diploma di medico specialista | Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri | 1° giugno 2002 | g. Nell'allegato V.1.3 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo | Anestesiologia Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Anästhesiologie Anesthésiologie Anestesiologia | Paese | Titolo del diploma | Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Chirurgie Chirurgie Chirurgia | Paese | Titolo | Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia | Paese | Titolo | Ostetricia e ginecologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique Ginecologia e ostetricia | Paese | Titolo | Medicina interna Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Innere Medizin Médecine interne Medicina interna | Paese | Titolo | Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Ophtalmologie Ophtalmologie Oftalmologia | Paese | Titolo | Otorinolaringoiatria Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie Otorinolaringoiatria | Paese | Titolo | Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie Pediatria | Paese | Titolo | Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Pneumologie Pneumologie Pneumologia | Paese | Titolo | Urologia Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Urologie Urologie Urologia | Paese | Titolo | Ortopedia e traumatologia Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio | Paese | Titolo | Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Pathologie Pathologie Patologia | Paese | Titolo | Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Neurologie Neurologie Neurologia | Paese | Titolo | Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Psychiatrie und Psychotherapie psychiatrie et psychothérapie Psichiatria e psicoterapia | Paese | Titolo | Radiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Radiologie Radiologie Radiologia | Paese | Titolo | Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologie/radiothérapie Radio-oncologia/radioterapia | Paese | Titolo | Chirurgia plastica Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | Paese | Titolo | Chirurgia toracica Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Chirurgia del cuore e dei vasi toracici | Paese | Titolo | Chirurgia pediatrica Durata minima della formazione: 5 anni | Svizzera | Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique Chirurgia pediatrica | Paese | Titolo | Cardiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Kardiologie Cardiologie Cardiologia | Paese | Titolo | Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Gastroenterologie Gastroentérologie Gastroenterologia | Paese | Titolo | Reumatologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Rheumatologie Rhumatologie Reumatologia | Paese | Titolo | Ematologia generale Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Hämatologie Hématologie Ematologia | Paese | Titolo | Endocrinologia Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Endokrinologie-Diabetologie endocrinologie-diabétologie endocrinologia-diabetologia | Paese | Titolo | Fisioterapia Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation Medicina fisica e riabilitazione | Paese | Titolo | Dermatologia e venerologia Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie Dermatologia e venerologia | Paese | Titolo | Medicina tropicale Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages Medicina tropicale e medicina di viaggio | Paese | Titolo | Psichiatria infantile Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Kinder - und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza | Paese | Titolo | Nefrologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Nephrologie Néphrologie Nefrologia | Paese | Titolo | Malattie trasmissibili Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Infektiologie Infectiologie Malattie infettive | Paese | Titolo | Igiene e medicina preventiva Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique Prevenzione e salute pubblica | Paese | Titolo | Farmacologia Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques Farmacologia e tossicologia cliniche | Paese | Titolo | Medicina del lavoro Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Arbeitsmedizin Médecine du travail Medicina del lavoro | Paese | Titolo | Allergologia Durata minima della formazione: 3 anni | Svizzera | Allergologie und klinische Immunologie Allergologie et immunologie clinique Allergologia e immunologia clinica | Paese | Titolo | Medicina nucleare Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Nuklearmedizin Médecine nucléaire Medicina nucleare | Paese | Titolo del diploma | Chirurgia oro-maxillo-facciale (formazione di base medica e odontoiatrica) Durata minima della formazione: 4 anni | Svizzera | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale Chirurgia oro-maxillo-facciale | h. Nell'allegato V.1.4 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento | Svizzera | Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin Diplôme de médecin praticien Diploma di medico generico | Médecin praticien Praktischer Arzt Medico generico | 1° giugno 2002 | i. Nell'allegato V.2.2 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento | Svizzera | 1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann Infirmière diplômée et infirmier diplômé Infermiera diplomata e infermiere diplomato | Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere | 1° giugno 2002 | 2. Laureato in scienze infermieristiche | Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l' État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infirmière, infirmier Infermiera, infermiere | [data di decisione del Comitato misto] | j. Nell'allegato V.3.2 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento | Svizzera | Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diplôme fédéral de médecin-dentiste Diploma federale di medico-dentista | Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Dipartimento federale dell’interno | Zahnarzt Médecin-dentiste Medico-dentista | 1° giugno 2002 | k. Nell'allegato V.3.3 è aggiunto il testo seguente: Ortodonzia | Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento | Svizzera | Diplom für Kieferorthopädie Diplôme fédéral d’orthodontiste Diploma di ortodontista | Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia | 1° giugno 2002 | Chirurgia odontostomatologia | Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento | Svizzera | Diplom für Oralchirurgie Diplôme fédéral de chirurgie orale Diploma di chirurgia orale | Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia | 30 aprile 2004 | l. Nell'allegato V.4.2 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento | Svizzera | Eidgenössisches Tierarztdiplom Diplôme fédéral de vétérinaire Diploma federale di veterinario | Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Dipartimento federale dell’interno | 1° giugno 2002 | m. Nell'allegato V.5.2 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento | Svizzera | Diplomierte Hebamme Sage-femme diplômée Levatrice diplomata | Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l' État Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato | Hebamme Sage-femme Levatrice | 1° giugno 2002 | n. Nell'allegato V.6.2 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento | Svizzera | Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien Diploma federale di farmacista | Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Dipartimento federale dell’interno | 1° giugno 2002 | o. Nell'allegato V.7.1 è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Anno accademico di riferimento | Svizzera | Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI) | Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana | 1996-1997 | Master of Arts BFH / HES-SO en architecture, Master of Arts BFH / HES-SO in Architecture | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH) | 2007-2008 | Master of Arts BFH / HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH / HES-SO in Architecture | Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH) | 2007-2008 | Master of Arts FHNW in Architektur | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | 2007-2008 | Master of Arts FHZ in Architektur | Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ) | 2007-2008 | Master of Arts ZFH in Architektur | Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen | 2007-2008 | “Master of Science MSc in Architecture”, “Architecte (arch. dipl. EPF)” | Ecole Polytechnique Fédérale deLausanne | 2007-2008 | Master of Science ETH in Architektur”, “MSc ETH Arch” | Eidgenössische Technische Hochschule Zurich | 2007-2008 | p. Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente: Paese | Titolo di formazione | Anno accademico di riferimento | Svizzera | 1. Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. EPF, arch. dipl. PF | 2004/2005 | 2. Architecte diplômé EAUG | 2004/2005 | 3. Architekt REG A Architecte REG A Architetto REG A | 2004/2005 | 2a. 377 L 0249 : Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92), - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160), - 95/1/CE, Euratom, ECSC, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1°.1.1995, pag. 1), - Trattato di adesione e atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17 e pag. 33), - Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141). b. Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue: 1. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: Svizzera: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato. 2. l'articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, sulle leggi adottate sulla base dell'atto e delle comunicazioni di cui al punto 2a. 3a. 398 L 0005 : Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), modificata dai seguenti documenti: - il trattato di adesione e atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17 e pag. 33) - la direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141). b. Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue: 1. all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente: Svizzera: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato. 2. gli articoli 16 e 17 non si applicano. Tuttavia, il coordinatore designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, sulle leggi adottate sulla base degli atti di cui al punto 3a. 3. l’articolo 14 è così modificato: A comunicare agli Stati membri le autorità competenti designate dalla Svizzera è la Commissione, non appena abbia ricevuto l'informazione dalla Svizzera che provvede ad informare in copia anche il Comitato misto. 4a. 374 L 0556 : Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l' utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1). b. Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue: 1. all'articolo 4, il paragrafo 3 è modificato come segue: a comunicare agli Stati membri le autorità competenti designate dalla Svizzera è la Commissione, non appena abbia ricevuto l'informazione dalla Svizzera che provvede ad informare in copia anche il Comitato misto. 2. l'articolo 7 non si applica. Tuttavia, il coordinatore designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, sulle leggi adottate sulla base dell'atto e delle comunicazioni di cui al punto 4a. 5a. 374 L 0557 : Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), b. modificata dai seguenti documenti: - 95/1/CE, Euratom, CECA, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 del 1°.1.1995, pag. 1), - il trattato di adesione e atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23/09/2003, pag. 17 e pag. 33), - la direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238). c. Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue: 1. in Svizzera: Tutti i prodotti e le sostanze tossiche di cui alla legge sui prodotti tossici (compilazione classificata della legge federale (CC) 813.1) ed in particolare quelli cui si riferiscono i decreti relativi alle sostanze tossiche per l'ambiente (CC 813) (CC 814.812.31, 814.812.32 e 814.812.33) 2. all'articolo 7, il paragrafo 5 è modificato come segue: A comunicare agli Stati membri le autorità competenti designate dalla Svizzera è la Commissione, non appena abbia ricevuto l'informazione dalla Svizzera che provvede ad informare in copia anche il Comitato misto. 3. L'articolo 8 non si applica. Tuttavia, il coordinatore designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, sulle leggi adottate sulla base degli atti di cui al punto 5a. 6a. 386 L 0653 : Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17). b. Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue: L'articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore designato dalla Svizzera conformemente all'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, sulle leggi adottate sulla base dell'atto e delle comunicazioni di cui al punto 6a. SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI PRENDONO ATTO Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto: 7. 389 X 0601 : Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1)." ALLEGATO B DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA riguardante la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di cui al terzo trattino della dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 72) è stato sostituito dal gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito con decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38). [1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1. [2] GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129. [3] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.