52011PC0319

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) /* COM/2011/0319 def. */


RELAZIONE

1. Contesto della proposta 1.1. Motivazione e obiettivi

Come annunciato nel piano strategico sull'asilo[1], il 21 ottobre 2009 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[2] (di seguito “direttiva procedure”).

La proposta è stata preparata sulla base della valutazione dell'applicazione dell'attuale direttiva negli Stati membri e tenendo conto dei risultati di un ampio processo di consultazione con gli Stati membri, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, organizzazioni non governative e altre parti interessate. I dati sull'attuazione della direttiva in vigore sono stati in seguito raccolti in una relazione di valutazione[3], pubblicata nel settembre 2009, le cui conclusioni hanno ulteriormente rafforzato le motivazioni della proposta.

Il 6 aprile 2011 il Parlamento europeo ha adottato una posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione, in cui ha sostanzialmente appoggiato le modifiche proposte.

La proposta è stata inoltre discussa in sede di Consiglio, principalmente sotto la presidenza spagnola del 2010, ma i negoziati sono stati difficili e non è stato possibile raggiungere una posizione sul testo.

Presentando la proposta modificata, la Commissione intende esercitare il suo diritto d'iniziativa per compiere un passo avanti verso il completamento di un autentico sistema europeo comune di asilo che porti benefici sia agli Stati membri che ai rifugiati. La Commissione ha la responsabilità politica di procurare concrete opportunità affinché l'Unione possa rispettare l'impegno, previsto dal programma di Stoccolma, di realizzare il sistema europeo comune di asilo entro il 2012. Un forte impulso in questa direzione è stato dato dall'adozione della nuova "direttiva soggiorno di lungo periodo", che adesso si applica anche ai beneficiari di protezione internazionale.

Una procedura comune di asilo dovrebbe essere veloce ed equa. Per conseguire tali obiettivi, la Commissione ha continuato a raccogliere informazioni su come consolidare le migliori prassi nazionali e riunirle in un sistema coerente, facile da applicare in tutta l'Unione. La proposta modificata mette insieme le nuove conoscenze e le esperienze raccolte nel corso delle discussioni sulla proposta precedente.

Il sistema proposto nel testo modificato offre garanzie in termini sia di efficienza che di protezione. È economicamente efficace e aiuta a contrastare eventuali domande strumentali. Garantisce che le domande siano trattate in modo analogo in tutti gli Stati membri. Rispetta pienamente i diritti fondamentali e l'evoluzione della giurisprudenza in materia, in modo da poter resistere a eventuali impugnazioni. Al contempo è abbastanza flessibile da adattarsi alle specificità dei sistemi giuridici nazionali. Le norme che la compongono sono chiarite e semplificate per garantire un'attuazione efficace.

La presente proposta modificata va considerata insieme alla proposta modificata della direttiva accoglienza, che mira fra l'altro a introdurre norme di accoglienza migliori e più armonizzate per i richiedenti asilo in tutta l'Unione.

La proposta modificata si collega inoltre al regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, adottato il 19 maggio 2010. Ora che ha avviato le sue attività, l'Ufficio potrà svolgere un ruolo più specifico per aiutare gli Stati membri ad applicare in modo più efficace le norme comuni.

1.2. Contesto generale

La proposta del 2009 e la presente proposta modificata fanno parte di un pacchetto legislativo diretto a stabilire un sistema europeo comune di asilo.

In particolare, nel 2008, insieme alla proposta di modifica della direttiva accoglienza, la Commissione ha adottato anche proposte di modifica dei regolamenti Dublino ed EURODAC. Nel 2009 ha adottato proposte di modifica della direttiva procedure e della direttiva qualifiche. Infine è stato istituito, con regolamento del 19 maggio 2010, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, per aumentare il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri e in tal modo applicare efficacemente le norme comuni nel settore dell'asilo.

Questo pacchetto legislativo è in linea con il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008[4], che ha riconfermato gli obiettivi del programma dell'Aia e ha invitato la Commissione a presentare proposte intese a introdurre, al più tardi nel 2012, una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni. Nel medesimo quadro, il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10-11 dicembre 2009 ha sottolineato la necessità di stabilire entro il 2012 "uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale", che si fondi su "norme elevate in materia di protezione" e "procedure eque ed efficaci". In particolare, il programma di Stoccolma afferma che "le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci" e che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, dev'essere riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.

Nel corso della redazione della precedente proposta è stata svolta una valutazione d'impatto. La proposta modificata si basa sugli stessi principi della proposta precedente e, in aggiunta, mira a ridurre i costi e gli oneri amministrativi, semplificando e chiarendo al contempo alcune disposizioni per facilitarne l'applicazione. Per tale motivo, la valutazione d'impatto svolta per la precedente proposta continua ad applicarsi alla proposta modificata.

1.3. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente proposta è pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, al programma dell'Aia del 2004, al patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo il 17 ottobre 2008 e al programma di Stoccolma del 2009 per quanto riguarda la creazione del sistema europeo comune di asilo entro il 2012.

È inoltre coerente con gli obiettivi della strategia Europa 2020, specialmente per quanto riguarda la migliore integrazione degli immigrati legali. Promuovendo procedure di asilo più rapide e solide, favorisce l'occupazione di rifugiati e persone che necessitano di protezione sussidiaria, le cui competenze sarebbero altrimenti danneggiate da lunghi periodi trascorsi senza poter accedere pienamente al mercato del lavoro. Tende inoltre a ridurre i costi di accoglienza degli Stati membri, contribuendo così alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

2. Consultazione delle parti interessate

Nel corso della preparazione della proposta precedente la Commissione ha presentato un libro verde, ha organizzato diverse riunioni di esperti, fra cui quelle con l'UNHCR e i partner della società civile, ha commissionato uno studio esterno e ha raccolto dati con una serie di questionari dettagliati. L'8 settembre 2010 la Commissione ha adottato la relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva in vigore, le cui conclusioni hanno ulteriormente confermato quanto emerso dal lavoro preparatorio.

In seguito alla presentazione della proposta precedente, nell'ottobre 2009, si sono svolte discussioni a livello tecnico in sede di Consiglio, soprattutto sotto la presidenza spagnola, in occasione delle quali vari Stati membri si sono opposti ad alcune disposizioni specifiche della proposta a causa delle specificità dei loro sistemi di asilo e/o giuridici. Il Consiglio non è comunque stato in grado di trovare soluzioni soddisfacenti.

È apparso chiaro che, invece di inserire molteplici eccezioni per singoli Stati membri compromettendo in tal modo la coerenza generale del sistema proposto, la Commissione avrebbe potuto rivedere la sua proposta per presentare una soluzione più globale alle questioni sollevate, pur salvaguardando il valore specifico del testo. Chiarire e semplificare le disposizioni proposte allo scopo di facilitarne l'applicazione agli Stati membri avrebbe dato un nuovo impulso al dibattito. La Commissione ha perciò annunciato nella sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni che avrebbe presentato una proposta modificata di direttiva prima che la Polonia rilevasse la presidenza del Consiglio all'inizio del 2011.

Nel corso della preparazione della presente proposta modificata, la Commissione ha organizzato nel periodo gennaio-aprile 2010 una serie di riunioni di consultazione tecnica. La proposta modificata tiene infine conto delle discussioni svoltesi nell'ambito della conferenza ministeriale sulla qualità e sull'efficienza della procedura di asilo, organizzata dalla presidenza belga il 13-14 settembre 2010, che ha trattato fra l'altro le questioni dei colloqui, della formazione, delle informazioni sul paese di origine, delle procedure prioritarie e delle domande reiterate.

Il Parlamento europeo ha adottato il 6 aprile 2011 la sua posizione in prima lettura, in cui ha sostanzialmente appoggiato la proposta della Commissione. La maggior parte degli emendamenti proposti era diretta a rafforzare le garanzie a favore dei richiedenti; alcune miravano ad accordare maggiore flessibilità agli Stati membri o a migliorare la coerenza generale del testo. Nella redazione della proposta modificata si è tenuto conto del contenuto essenziale della risoluzione del Parlamento, integrando la sostanza o addirittura il testo stesso di molti dei suoi emendamenti.

La posizione del Parlamento contiene anche un'importante serie di emendamenti che comporterebbero cambiamenti significativi riguardo alle differenti nozioni di paese terzo sicuro. Dopo un'attenta valutazione, la Commissione ha concluso che l'idea di cancellare gli elenchi nazionali di paesi sicuri e di adottare elenchi comuni a livello dell'Unione europea potrebbe essere valutata in futuro; diventerà però realistica solo quando l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sarà in grado di appoggiare in modo sostenibile la sostituzione degli elenchi nazionali allestendo relazioni sui paesi di origine basate su informazioni pertinenti, affidabili, esatte e aggiornate sui paesi di origine raccolte in maniera trasparente e imparziale, sviluppando un formato e una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'uso di tali informazioni e analizzandole.

Pur non avendo inserito nella proposta modificata gli emendamenti del Parlamento sulle varie nozioni di paese terzo sicuro, la Commissione riconosce l'esigenza di armonizzare di più le norme in materia. A tal fine si impegna a organizzare, nel modo opportuno, con gli Stati membri e con la partecipazione del Parlamento, una revisione periodica dell'uso di tali nozioni, che contribuirebbe a preparare una ulteriore armonizzazione in futuro.

La proposta modificata vuole fornire una soluzione equilibrata al fine di agevolare i negoziati tra i due colegislatori.

3. Elementi giuridici della proposta 3.1. Sintesi della misura proposta

L'obiettivo principale della presente proposta modificata è semplificare e chiarire le norme per renderle più compatibili con i diversi sistemi giuridici nazionali e per aiutare gli Stati membri ad applicarle in modo economicamente efficace nelle rispettive situazioni specifiche.

Come nella proposta precedente, l'obiettivo generale resta quello di ottenere procedure efficaci ed eque. La proposta continua a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali in conformità della giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specie per il diritto a un ricorso effettivo. Rispetto all'attuale direttiva, sono state riviste le garanzie procedurali volte a garantire procedure eque ed efficaci, per rendere più coerente l'applicazione dei principi procedurali. La proposta introduce altresì nozioni e meccanismi procedurali più coerenti e semplificati, dotando così le autorità competenti per l'asilo degli strumenti procedurali necessari per prevenire gli abusi e trattare rapidamente le domande palesemente infondate.

Nell’intento di facilitare l’applicazione coerente dell’acquis in materia di asilo e semplificare le disposizioni applicabili, la proposta prevede una procedura unica affinché sia chiaro che le domande devono considerarsi alla luce di entrambe le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva qualifiche. La proposta è inoltre più coerente con la proposta modificata di direttiva accoglienza e con il regolamento sull'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

3.1.1. Agevolare l'applicazione per gli Stati membri

Sono stati introdotti numerosi cambiamenti diretti a rendere la proposta più compatibile con la varietà di sistemi giuridici e modalità vigenti nei vari Stati membri. Tali cambiamenti riguardano, ad esempio, le norme sulle decisioni relative al diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro, la possibilità di differire una decisione se la situazione del paese di origine è temporaneamente incerta e le motivazioni per l'esame delle domande alle frontiere. Varie disposizioni sono state inoltre rese più flessibili per renderne più semplice l'applicazione.

Per consentire agli Stati membri di trattare in modo adeguato un gran numero di domande di asilo simultanee, sono state modificate le norme relative all'accesso alla procedura, allo svolgimento dei colloqui personali e alla durata massima standard delle procedure di asilo.

Infine, sono state profondamente modificate tutte le disposizioni del testo per chiarire e semplificare le norme, onde agevolare il dibattito e garantire un'attuazione efficace.

3.1.2. Contrastare meglio i potenziali abusi

La proposta modificata aumenta la capacità degli Stati membri di contrastare potenziali abusi del sistema di asilo. Grazie alle nuove norme, gli Stati membri potranno accelerare le procedure ed esaminare una domanda alla frontiera se il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente false o improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo la domanda chiaramente non convincente. Le stesse norme si applicano ai richiedenti che costituiscono un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

Per gestire meglio le situazioni in cui i richiedenti si rendono irreperibili o non adempiono i loro obblighi, sono state inoltre modificate le norme sul ritiro implicito della domanda. Secondo le nuove norme, gli Stati membri possono respingere una domanda sulla base di un ritiro implicito se le autorità dispongono già di elementi sufficienti per esaminarla adeguatamente. Per rendere i richiedenti più consapevoli delle conseguenze del ritiro, gli Stati membri sono tenuti a informarli su queste regole all'inizio della procedura.

3.1.3. Migliorare la qualità delle decisioni fin dall'inizio della procedura ("frontloading"): procedure rapide, eque ed efficaci

Anticipare ("frontloading") significa investire risorse adeguate per garantire la qualità delle decisioni in primo grado, in modo da rendere le procedure più eque ed efficaci. La proposta continua a porsi come obiettivo fondamentale una procedura di asilo standard di non più di sei mesi. Al contempo, introduce una serie di chiarimenti per agevolare il conseguimento di questo obiettivo, tenendo conto delle specificità dei diversi Stati membri.

Elemento cruciale del "frontloading" è un rapido accesso al sostegno per aiutare il richiedente a comprendere la procedura. La proposta modificata chiarisce il contenuto di questo sostegno di base per distinguerlo dall'assistenza legale gratuita disponibile nei procedimenti di ricorso. Gli Stati membri possono scegliere le modalità appropriate per fornire il sostegno, ad esempio tramite organizzazioni non governative, funzionari governativi o servizi statali specializzati. Le modifiche sono destinate a rendere economicamente più efficace l'applicazione di questa importante disposizione e ad evitare fraintendimenti che possano causare conflitti tra tali norme e il diritto amministrativo di vari Stati membri.

La proposta semplifica altresì le norme sulla formazione che gli Stati membri devono fornire al personale competente per l'esame delle domande e le decisioni in merito alle stesse. Se l'obiettivo rimane dotare il personale di un livello elevato di competenze, che è l'unico modo per garantire che le autorità competenti prendano decisioni solide e difendibili, le modalità sono semplificate e rese più coerenti rispetto ad altre parti dell'acquis in materia di asilo.

Sono infine semplificate le disposizioni sui richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari: le nuove regole sono meno prescrittive, in modo da accordare agli Stati membri un margine di manovra più ampio e maggiore flessibilità per tenere conto adeguatamente della vasta gamma di potenziali situazioni specifiche dei richiedenti. Al contempo, le norme continuano a prevedere garanzie di alto livello per queste persone.

3.1.4. Garantire l'accesso alla protezione

Per fare in modo che coloro che esprimono l'intenzione di chiedere protezione internazionale abbiano realmente l'opportunità di presentare la domanda, la proposta modificata migliora le norme sui primi passi da compiere nella procedura di asilo.

In particolare, elimina la potenziale confusione tra il ricevimento di una domanda di asilo completa e l'atto basilare di registrare una persona come richiedente. Rende così più semplice per gli Stati membri rispettare il termine proposto di 72 ore per registrare un richiedente in quanto tale dopo che questi abbia espresso l'intenzione di presentare domanda, termine che si può prorogare se risulta praticamente impossibile rispettarlo.

Per giunta sono previste norme semplici sulla formazione e sulle istruzioni da fornire alle guardie di frontiera e a qualunque altra autorità che possa entrare in contatto coi potenziali richiedenti. Le nuove norme dovrebbero essere più facili da applicare negli Stati membri, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali.

3.1.5. Norme chiare sulle domande reiterate

Anche dopo che una domanda di protezione internazionale è stata respinta, una persona deve poter ripresentare la domanda se la sua situazione è cambiata: occorre infatti tenere conto della possibilità di domande "sur place" in linea con la direttiva qualifiche. La proposta modificata chiarisce le norme relative a tali domande per impedire potenziali abusi.

Secondo queste norme, una domanda reiterata è soggetta a un esame preliminare rapido ed efficace che permette di accertare se vi siano nuovi elementi che giustificano un ulteriore esame. Se tali elementi esistono, la domanda reiterata dev'essere esaminata secondo le norme generali, in caso contrario è dichiarata inammissibile. Per evitare abusi, gli Stati membri possono derogare al diritto di rimanere sul territorio nazionale anche se l'interessato presenta ulteriori domande di protezione internazionale.

3.1.6. Maggiore coerenza con altri strumenti dell'acquis dell'Unione europea in materia di asilo

La proposta modificata riesamina numerosi dispositivi per renderli più coerenti con altri strumenti dell'Unione europea in materia di asilo, in particolare con la proposta modificata di direttiva accoglienza. Le modifiche riguardano soprattutto le disposizioni sulle esigenze particolari delle persone vulnerabili e sulle procedure di frontiera.

La proposta modificata allinea inoltre le disposizioni sulla formazione a quelle equivalenti del regolamento sull'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Prevede altresì il ruolo più concreto dell'Ufficio nelle disposizioni relative alla formazione e all'accesso alla procedura, con l'obiettivo di accordare agli Stati membri flessiblità ma anche sostegno. Il coinvolgimento dell'Ufficio dovrebbe inoltre rendere l'applicazione più coerente nell'ambito dell'Unione.

Nell’intento di agevolare un’applicazione coerente dell’acquis e semplificare le modalità vigenti, la proposta prevede una procedura unica affinché sia chiaro che le domande devono essere esaminate alla luce di entrambe le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva qualifiche.

3.2. Base giuridica

La proposta modificata modifica la direttiva 2005/85/CE e utilizza come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria.

3.3. Applicazione territoriale

Gli Stati membri sono destinatari della direttiva proposta. L'applicazione della direttiva al Regno Unito e all'Irlanda sarà decisa conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21 allegato al TFUE.

Secondo gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TFUE, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva né è soggetta alla sua applicazione.

3.4. Principio di sussidiarietà

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La base giuridica per l'azione dell'Unione è costituita dall'articolo 78 del TFUE, ai sensi del quale "l'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti".

Per il carattere transnazionale dei problemi inerenti all’asilo e alla protezione dei rifugiati, l'Unione si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni nel quadro del sistema comune europeo di asilo, in particolare per quanto riguarda le questioni connesse alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, specialmente allo scopo di evitare movimenti secondari. Anche se la direttiva del 2005 ha permesso di raggiungere un notevole livello di armonizzazione, è necessario un ulteriore intervento dell’Unione per raggiungere norme più elevate e armonizzate sulle procedure di asilo e muovere verso procedure comuni di asilo. Tali norme sono considerate indispensabili anche perché garantiscono che le domande dei richiedenti protezione internazionale soggetti alle procedure Dublino siano esaminate in condizioni di parità in tutti gli Stati membri.

3.5. Principio di proporzionalità

La valutazione d'impatto sulla modifica della direttiva procedure[5], condotta nel contesto della preprarazione della precedente proposta, ha esaminato le singole opzioni in relazione ai problemi individuati, in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, ed è giunta alla conclusione che privilegiando un'azione a livello dell'UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito. La presente proposta modificata mantiene i principi guida della proposta precedente, accordando nel contempo maggiore flessibilità agli Stati membri e contribuendo ancora al rispetto del principio di proporzionalità.

3.6. Impatto sui diritti fondamentali

La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità:

– con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

– con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra, dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Garantendo norme più elevate sulle procedure di asilo e un'applicazione coerente di queste ultime in tutta l'Unione si avrà un'incidenza generale positiva per i richiedenti asilo e si rafforzerà il rispetto del diritto fondamentale di asilo sancito all'articolo 18 della Carta. In particolare, la proposta ridurrà le possibilità di errori amministrativi nelle procedure di asilo, assicurando così un maggiore rispetto del principio di non respingimento previsto all'articolo 19 della Carta e migliorando l'accesso alla protezione e alla giustizia, con la garanzia che ogni richiedente, in caso di decisione negativa, abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta. La proposta rafforza altresì la parità tra donne e uomini prevista all'articolo 23 della Carta, promuove l'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo in linea con l'articolo 24 della Carta e il principio di non discriminazione sancito all'articolo 21 della stessa.

2009/0165 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ònuovo

(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[8]. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

ê2005/85/CE considerando 1 (adattato)

ðnuovo

(2) Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un regime europeo comune in materia sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione Ö nell'Unione Õ nella Comunità. ðEssa dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. ï

ê2005/85/CE considerando 2

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito "convenzione di Ginevra"), affermando in questo modo il principio di "non refoulement" (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

ê2005/85/CE considerando 3 (adattato)

(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme Ö dell'Unione Õ comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo Ö nell'Unione Õ nella Comunità europea.

ê 2005/85/CE considerando 4

ð nuovo

(5) ð La prima fase del sistema europeo comune di asilo è stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai trattati, tra cui la direttiva 2005/85/CE, che costituisce ï Le norme minime di cui alla presente direttiva sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo.

ònuovo

(6) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell’Aia, l’obiettivo che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è l’istaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l’Unione.

(7) Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo rileva che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e sollecita ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo.

(8) Nella riunione del 10-11 dicembre 2009 il Consiglio europeo adottava il programma di Stoccolma, confermando l'impegno a stabilire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci. Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.

(9) Occorre mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(10) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva […./../UE] [recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], è opportuno che il quadro dell'Unione disciplinante la concessione della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo.

ê2005/85/CE considerando 5

ðnuovo

(11) Obiettivo principale della presente direttiva è ð sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell'Unione ï stabilire un quadro minimo nella Comunità sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

ê2005/85/CE considerando 6

ðnuovo

(12) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca ð della protezione internazionale ï dello status di rifugiato dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti ð protezione internazionale ï asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative ð , e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] ï.

ê2005/85/CE considerando 7

ðnuovo

(13) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gGli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è ð bisognosa di protezione internazionale ï un rifugiato a norma ð della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] ï dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra.

ê2005/85/CE considerando 9

ðnuovo

(14) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

ê2005/85/CE considerando 10

ðnuovo

(15) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di ð protezione internazionale ï asilo siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o ha riceveuto la formazione necessaria in materia di asilo e di ð protezione internazionale ï diritto dei rifugiati.

ê2005/85/CE considerando 11 (adattato)

ðnuovo

(16) È nell’interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti ð protezione internazionale ï asilo, Ö che sia presa una decisione Õ decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo ð protezione internazionale, fatto salvo un esame adeguato e completo ï. L’organizzazione dell’esame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l’esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(17) È altresì nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti, garantire un corretto riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado. A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado, gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero permettere loro di comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di decidere le modalità più appropriate per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non governative, funzionari governativi o servizi statali specializzati.

(18) È opportuno che nei procedimenti di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite di persone competenti ai sensi della legislazione nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o consulenti legali autorizzati a tal fine dalla legislazione nazionale.

ê2005/85/CE considerando 12

ðnuovo

(19) La nozione di ordine pubblico può ð , tra l'altro, ï contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

ê2005/85/CE considerando 13

ðnuovo

(20) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ð ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria ï, è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di ð protezione internazionale ï asilo contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell’autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito "UNHCR") ð e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale ï e con altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR, il diritto a un’appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che ð capisce o ï è ragionevole supporre possa capire ð, nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ï.

ê2005/85/CE considerando 14

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro vulnerabilità. L’interesse superiore del minore dovrebbe pertanto costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

ònuovo

(21) Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime o delle verifiche di frontiera ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di protezione internazionale. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva.

(22) Per agevolare l'accesso alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è necessario che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Occorre poi che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino l'intenzione di chiedere protezione internazionale.

(23) È inoltre opportuno fornire un sostegno adeguato ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza e i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale.

(24) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva devono tener conto, tra l’altro, del Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(25) Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata.

(26) L’interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, in applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(27) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale.

ê2005/85/CE considerando 15

ðnuovo

(28) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero ð poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata ï scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente.

ê2005/85/CE considerando 16

ðnuovo

(29) Molte domande di asilo ð protezione internazionale ï sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ð prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità ovvero del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto in circostanze ben definite ï mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l’ingresso nel territorio degli Stati membri.

ê2005/85/CE considerando 17

ðnuovo

(30) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di asilo ð protezione internazionale ï è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni fondate.

ê2005/85/CE considerando 18

(31) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

ê2005/85/CE considerando 19

Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e, pertanto, lo ha inserito nell’elenco comune minimo di paesi di origine sicuri da adottare a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione confutabile della sicurezza dello stesso. Alla luce dell’importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell’uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell’Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell’elenco previa consultazione del Parlamento europeo.

ê2005/85/CE considerando 20 (adattato)

(32) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all’adesione all’Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell’adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri a norma della presente direttiva fino alla data di adesione all’Unione europea.

ê2005/85/CE considerando 21

ðnuovo

(33) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati ð validi ï motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

ê2005/85/CE considerando 22 (adattato)

ðnuovo

(34) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di Ö beneficiario di protezione internazionale Õ rifugiato a norma della direttiva […/../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo ð protezione internazionale ï se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

ê2005/85/CE considerando 23

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(35) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo ð protezione internazionale ï, se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame ð sufficiente ï con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo ð e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese ï. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

ê2005/85/CE considerando 24

ðnuovo

(36) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell’uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all’esame o all’esame completo delle domande di asilo ð protezione internazionale ï dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.

ê2005/85/CE considerando 25

Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l’effetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l’ingresso nel suo territorio.

ònuovo

(37) Per favorire uno scambio sistematico di informazioni sull'applicazione nazionale dei concetti di paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro, e per preparare un'eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi terzi a cui applicano tali concetti.

ê2005/85/CE considerando 26

ðnuovo

(38) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato ð o di protezione sussidiaria ï, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di ð protezione internazionale ï tale status siano debitamente informati dell’eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.

ê2005/85/CE considerando 27 (adattato)

ðnuovo

(39) È un principio fondamentale del diritto Ö dell'Unione Õ comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo ð protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso ï e alla revoca dello status di rifugiato ð o di protezione sussidiaria ï siano soggette ad un rimedio ricorso effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’articolo 234 del trattato. L’effettività del rimedio, anche per quanto concerne l’esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.

ê2005/85/CE considerando 28

(40) A norma dell’articolo 72 64 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

ê2005/85/CE considerando 29

ðnuovo

(41) La presente direttiva non contempla le procedure ð tra Stati membri ï disciplinate dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, (UE) n. […/… ] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo ð di protezione internazionale ï presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ð o da un apolide ï (regolamento Dublino)].

ònuovo

(42) I richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino] devono godere dei principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle garanzie particolari introdotte dal richiamato regolamento.

ê2005/85/CE considerando 30

(43) È opportuno che l’attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza non superiore a due anni.

ê2005/85/CE considerando 31 (adattato)

(44) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non può essere conseguito realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguito realizzato meglio a livello Ö dell'Unione Õ comunitario, Ö l'Unione Õ la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê2005/85/CE considerando 32

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 24 gennaio 2001, la propria volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

ê2005/85/CE considerando 33

In applicazione dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 14 febbraio 2001, la propria volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

ònuovo

(45) A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo il paragrafo 2 di detto articolo, fintantoché non abbiano notificato l'intenzione di accettare la presente misura in conformità dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non sono da essa vincolati e continuano a essere vincolati dalla direttiva 2005/85/CE.

ê2005/85/CE considerando 34

(46) La Danimarca, a A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,.

ê2005/85/CE considerando 8

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(47) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ðIn particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 23, 24, e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza. ï

ònuovo

(48) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale della direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(49) La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva stessa, di cui all'allegato II, parte B,

ê 2005/85/CE

ð nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure ð comuni ï applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di ð protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï rifugiato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)           "convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b)           "domanda" o "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;

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b)           “domanda” o “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, il quale non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nel campo d'applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto con domanda separata;

ê2005/85/CE

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c)           “richiedente” o “richiedente ð protezione internazionale ï asilo”: qualsiasi il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di ð protezione internazionale ï asilo sulla quale non sia è stata ancora presa adottata una decisione definitiva;

ònuovo

d)           “richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari”: il richiedente che, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia fisica, malattia psichica, disturbi post-traumatici o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva;

ê2005/85/CE

ðnuovo

e d)        "decisione definitiva": una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato ð o di protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che il mezzo di l'impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito, fatto salvo l’allegato III della presente direttiva;

f e)         "autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di ð protezione internazionale ï asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l’allegato I;

g f)         "rifugiato": qualsiasi il cittadino di un paese terzo o l’apolide rispondente ai criteri stabiliti che soddisfa i requisiti daell’articolo 1 della convenzione di Ginevra, quali specificati nella 2, lettera d), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

ònuovo

h)           “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche];

i)            “status di protezione internazionale”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

ê2005/85/CE (adattato)

j g)         "status di rifugiato": il riconoscimento Ö da parte di uno Stato membro Õ di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro;

ònuovo

k)           “status di protezione sussidiaria” : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

l)            “minore”: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

ê2005/85/CE

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m h)        “minore non accompagnato”: ð il minore quale definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï una persona d’età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

n i)          "rappresentante": ð la persona o l'organizzazione designata dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione che funge da rappresentante designa una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore del minore, in conformità della presente direttiva ï la persona che agisca per conto di un’organizzazione che rappresenta il minore non accompagnato in qualità di tutore, la persona che agisca per conto di un’organizzazione nazionale responsabile dell’assistenza ai minori e del loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell’interesse superiore del minore;

o j)         "revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato": la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato ð o protezione sussidiaria ï a una determinata persona, a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE;

p k)        "rimanere nello Stato membro": il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di ð protezione internazionale ï asilo è stata presentata o è oggetto d’esame;.

ònuovo

q)           "domanda reiterata": un'ulteriore domanda presentata dopo che è stata presa una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

Articolo 3

Ambito d’applicazione

1.           La presente direttiva si applica a tutte le domande di ð protezione internazionale ï asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera ð , nelle acque territoriali ï o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato.

2.           La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3.           Qualora gli Stati membri utilizzino o avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite dall’articolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dell’intero procedimento.

3. 4.       Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale ð che esula dall'ambito di applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï.

Articolo 4

Autorità responsabili

1.           Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva, in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9. ðGli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti in conformità della presente direttiva. ï

A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

2.           Tuttavia, gGli Stati membri possono prevedere che sia competente un’altra autorità Ö diversa da quella di cui al paragrafo 1 sia competente Õ al fine di:

a)      ðtrattare i casi a norma del regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino] e ï in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo, fino a che non avvenga il trasferimento o lo Stato richiesto abbia rifiutato di prendere a carico il richiedente o di riprenderlo;

b)      decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata l’autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;

c)      svolgere un esame preliminare a norma dell’articolo 32, purché detta autorità abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla domanda precedente;

d)      trattare i casi nell’ambito della procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 1;

b e)   ðaccordare o ï rifiutare il permesso di ingresso nell’ambito della procedura di cui all’articolo ð 43 ï 35, paragrafi da 2 a 5, secondo le condizioni di cui a Ö detto articolo Õ detti paragrafi e come da essi stabilito ð e in base al parere dell'autorità accertante. ï ;

f)       stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro a norma dell’articolo 36, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.

ònuovo

3.           Gli Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità accertante abbia ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni iniziali e, se necessario, successive che comprendono gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010.Gli Stati membri tengono conto anche della formazione organizzata e sviluppata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

ê2005/85/CE (adattato)

4. 3.       Ove siano designate Ö sia designata un' Õ autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva.

ònuovo

5.           Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

ê2005/85/CE

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Articolo 5

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

Principi fondamentali e garanzie

Articolo 6

Accesso alla procedura

1.           Gli Stati membri possono esigere che le domande di ð protezione internazionale ï asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato ð , fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 ï.

ònuovo

2.           Gli Stati membri provvedono affinché chiunque intenda presentare istanza di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrare la domanda quanto prima.

3.           Quando una persona dichiara l'intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri provvedono affinché il fatto che la persona sia richiedente sia registratoquanto prima e non oltre 72 ore dopo tale dichiarazione.

A tal fine, gli Stati membri garantiscono che il personale delle autorità cui potrebbero essere presentate tali dichiarazioni abbia istruzioni in proposito e riceva la formazione necessaria.

Nell'attuazione del presente paragrafo gli Stati membri tengono conto degli orientamenti pertinenti elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

4.           Qualora un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente protezione internazionale, rendendo impossibile all'atto pratico rispettare il termine di 72 ore di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato a 7 giorni lavorativi.

ê2005/85/CE (adattato)

2.           Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto.

3.           Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

È richiesto il consenso all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico.

4.           Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

a)      i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

b)      i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

c)      i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d’asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d’asilo per eventuali minori celibi o nubili.

5.           Gli Stati membri provvedono affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d’asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all’autorità competente.

ê2005/85/CE articolo 6

ðnuovo

Articolo 7

Domande presentate per conto di persone a carico o minori

1. 2.       Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica di agire abbia il diritto di presentare una domanda di ð protezione internazionale ï asilo per proprio conto.

2. 3.       Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

È richiesto il Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. ð Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata. ï

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3.           Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi nazionale dello Stato membro interessato, o un rappresentante.

4.           Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche].

ê2005/85/CE articolo 6

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5. 4.       Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

a)      i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

b)      i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 25 17, paragrafo 1, lettera a);

c)      i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda ð di protezione internazionale ï d’asilo costituisca anche la presentazione di una domanda ð di protezione internazionale ï d’asilo per eventuali minori non coniugati celibi o nubili.

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Articolo 8

Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento

1. Gli Stati membri garantiscono che nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, siano disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura in tali luoghi.

2.           Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale abbiano accesso ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni nelle suddette aree e subordinare tale accesso a un accordo con le autorità competenti dello Stato membro.

ê 2005/85/CE (adattato)

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Articolo 9 7

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda

1.           I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

2.           Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, ð l’interessato presenta ï non sarà dato seguito a una domanda reiterata ð ai sensi dell’articolo 41 ï, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo[11] o altro, o in un paese terzo ð , eccetto il paese d’origine del richiedente interessato ï , o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

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3.           Gli Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la decisione di estradizione non comporterà il “refoulement” diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro.

ê 2005/85/EC

ð nuovo

Articolo 10 8

Criteri applicabili all’esame delle domande

1.           Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 4, lettera i), Ggli Stati membri provvedono affinché le domande ð di protezione internazionale ï d'silo non siano respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

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2.           Nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

ê2005/85/CE

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3. 2.       Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di ð protezione internazionale ï asilo siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a)      che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

b)      che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali ð l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ï l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

c)      che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati; .

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d)      che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzioni e abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.

ê2005/85/CE (adattato)

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4. 3.       Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3 2, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.

5. 4.       Gli Stati membri ð prevedono ï possono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande.

Articolo 11 9

Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante

1.           Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di ð protezione internazionale ï asilo siano comunicate per iscritto.

2.           Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda ð riguardante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria ï sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato in una decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Inoltre, Nnel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

3.           Ai fini dell’articolo 7 6, paragrafo 2 3, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a carico ð , tranne qualora ciò comporti una divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere e/o età ï .

Articolo 12 10

Garanzie per i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo

1.           In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo godano delle seguenti garanzie:

a)      il richiedente asilo è informato, in una lingua che ð capisce o che ï è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE ð , nonché delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda ï. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 13 11;

b)      il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l’autorità accertante convoca il richiedente Ö è convocato Õ a un colloquio personale di cui agli articoli 14, 15, 12 e 13 ð 16, 17 e 34 ï e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c)      non è negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che ð prestino assistenza o consulenza legale ai richiedenti protezione internazionale a norma della legislazione nazionale dello ï operino per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con detto Stato membro;

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d)      non è negato al richiedente e, ove del caso, ai suoi avvocati l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), se l'autorità accertante prende in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla domanda;

ê2005/85/CE (adattato)

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e d)   la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente ð protezione internazionale ï asilo con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente ð protezione internazionale ï asilo;

f e)    il richiedente asilo è informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che ð capisce o che ï è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non è disponibile il gratuito patrocinio. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 11 9, paragrafo 2.

2.           In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ð , d) ï ed e d), del presente articolo.

Articolo 13 11

Obblighi dei richiedenti ð protezione internazionale ï asilo

1.           ðGli Stati membri impongono ai richiedenti protezione internazionale l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. ï Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l’obbligo di cooperare ð altri obblighi di cooperazione ï con le autorità competenti nella misura in cui detto obbligo sia necessario Ö detti obblighi siano necessari Õ ai fini del trattamento della domanda.

2.           In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

a)      i richiedenti asilo abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia o in una data specifica;

b)      i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti;

c)      i richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

d)      le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali ð , purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso ï;

e)      le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e

f)       le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

Articolo 14 12

Colloquio personale

1.           Prima che l’autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di ð protezione internazionale ï asilo con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. ðI colloqui sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti dal personale dell'autorità accertante. ï

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

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Qualora un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente protezione internazionale, rendendo impossibile nella pratica all'autorità accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale di detta autorità riceve in anticipo la formazione necessaria, comprendente gli elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 439/2010 e all'articolo 18, paragrafo 5, della presente direttiva.

Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, ciascun adulto interessato deve avere la possibilità di sostenere un colloquio personale.

ê2005/85/CE (adattato)

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Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

2.           Il colloquio personale ð sul merito della domanda ï può essere omesso se:

a)      l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva ð riguardo allo status di rifugiato ï basandosi sulle prove acquisite; oppure

b)      l’autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente, al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE; oppure

c)      l’autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).

3.      Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando

b)      non è ragionevolmente fattibile, in particolare quando l’autorità ð accertante ï competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, ð l’autorità accertante consulta un medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o permanente ï gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

Quando Ö non viene sostenuto il colloquio personale Õ lo Stato membro non prevede la possibilità per il richiedente di un colloquio personale a norma della lettera b) presente paragrafo oppure, ove applicabile, Ö con Õ per la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

3. 4.       La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di ð protezione internazionale ï asilo.

4. 5..      La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, letterae b) e c), e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell’autorità accertante.

5. 6.       A prescindere dall’articolo 28 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all’atto di decidere riguardo a una domanda di ð protezione internazionale ï asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

Articolo 15 13

Criteri applicabili al colloquio personale

1.           Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

2.           Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

3.           Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a)      provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener conto del contesto personale ð e ï o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale ð , il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale ï o la vulnerabilità del richiedente ð ai sensi dell'artiolo 22 della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza] ï , per quanto ciò sia possibile; e

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b)      se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

ê2005/85/CE (adattato)

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c b)   selezionano un interprete ð competente ï idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio Ö si svolge Õ non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo, Ö tranne Õ se esiste un’altra lingua che è ragionevole supporre possa capire Ö capisce Õ e nella quale è in grado di comunicare ð chiaramente ï. ð Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso; ï

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d)      provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia;

e)      provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età.

ê2005/85/CE

4.           Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

5.           Il presente articolo si applica anche all’incontro di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

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Articolo 16

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’articolo 4 della direttiva […/../UE] [direttiva qualifiche] nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

ê2005/85/CE

Articolo 14

Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura

1.           Gli Stati membri dispongono che sia redatto il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l’accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell’autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché l’accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

3.           Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

4.           Il presente articolo si applica anche all’incontro di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

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Articolo 17

Verbale e registrazione del colloquio personale

1.           Gli Stati membri dispongono che sia redatto un verbale accurato di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali.

2.           Gli Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio personale. In tal caso, provvedono affinché la registrazione del colloquio personale sia allegata al verbale.

3.           Gli Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale, al termine del colloquio personale o entro un termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato del contenuto del verbale, se necessario con l'assistenza di un interprete. Gli Stati membri chiedono poi al richiedente di approvare il contenuto del verbale.

Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di approvare il contenuto del verbale se il colloquio è registrato ai sensi del paragrafo 2 e se la registrazione è accettabile come prova nelle procedure di cui al capo V.

4.           Se il richiedente rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo.

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

5.           Al richiedente non può essere negato l’accesso al verbale né, se del caso, alle registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione.

Articolo 18

Perizie mediche

1.           Gli Stati membri consentono al richiedente di sottoporsi a visita medica per presentare all'autorità accertante un certificato medico a sostegno delle dichiarazioni rilasciate circa le persecuzioni o i danni gravi subiti. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare i risultati della visita medica all'autorità accertante entro un termine ragionevole, dopo averlo informato dei diritti di cui gode in virtù del presente articolo. Il fatto che il richiedente non presenti i risultati della visita medica entro il termine previsto senza validi motivi non impedisce all'autorità accertante di adottare una decisione in merito alla domanda di protezione internazionale.

2.           Fatto salvo il paragrafo 1, qualora l'autorità accertante ritenga che sussistano motivi per credere che il richiedente non abbia la capacità o abbia una capacità limitata di sostenere un colloquio e/o di presentare dichiarazioni precise e coerenti a causa di disturbi post-traumatici da stress, delle persecuzioni o dei gravi danni subiti, essa dispone che sia effettuata una visita medica con il consenso del richiedente. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

3.           Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate.

4.           Gli Stati membri stabiliscono ulteriori regole e modalità di identificazione e documentazione di sintomi di tortura e altre forme di violenza fisica, sessuale o psicologica, necessarie all’applicazione del presente articolo.

5.           Gli Stati membri provvedono affinché le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva ricevano una formazione diretta a riconoscere i sintomi della tortura e i problemi medici che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio.

6.           L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda.

Articolo 19

Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado di cui al capo III. Esse comprendono, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa.

2.           La fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 20

Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso

ê 2005/85/CE (adattato)

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1.           Nell’eventualità di una decisione negativa dell’autorità accertante, gGli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. ð nelle procedure di ricorso di cui al capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente. ï

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2.           Gli Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso, l'articolo 19 non si applica.

3.           Gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate se un giudice ritiene che il ricorso del richiedente non abbia prospettive concrete di successo.

In tal caso, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

4.           L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 21.

Articolo 21

Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite

1.           Gli Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 e l'assistenza e la rappresentanza legali di cui all'articolo 20 siano organizzazioni non governative, funzionari governativi o servizi statali specializzati.

ê2005/85/CE articolo 15 (adattato)

ðnuovo

1.           Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

2.           Nell’eventualità di una decisione negativa dell’autorità accertante, gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3.

2. 3.       Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare fornire ð le informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e ï l'assistenza e/o la rappresentanza legali gratuite Ö di cui all'articolo 20 Õ :

a)      soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice a norma del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

a b)   soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b c)   soltanto Ö tramite i servizi di Õ rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo

d)      soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.

Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

3. 4.       Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di ð informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 e di ï assistenza e/o rappresentanza legali Ö di cui all'articolo 20 Õ possono essere previste dagli Stati membri.

4. 5.       Gli Stati membri possono altresì:

a)      imporre limiti monetari e/o temporali alla ð fornitura di informazioni giuridiche e procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e alla ï prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite Ö di cui all'articolo 20 Õ, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso ð alle informazioni giuridiche e procedurali e ï all’assistenza e/o rappresentanza legali;

b)      prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

5. 6.       Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

ê2005/85/CE articolo 15, paragrafo 1 (adattato)

ðnuovo

Articolo 22

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura

1.           Gli Stati membri accordano aAi richiedenti asilo Ö è data Õ la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo ð protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa ï.

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2.           Gli Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III e al capo V.

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

Articolo 23 16

Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali

1.           Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente ð protezione internazionale ï asilo a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente ð che è o sarà oggetto di decisione ï che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di ð protezione internazionale ï asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi Ö gli Stati membri: Õ

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a)      danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all’avvocato o al consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza o, quanto meno, ai servizi statali specializzati autorizzati a norma della legislazione nazionale a rappresentare il richiedente per questo scopo specifico, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

b)      Öaprono Õ l’accesso alle informazioni o alle fonti in questione è aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di permanenza temporanea i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente ð , a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza] ï. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico o della gestione amministrativa dell’area o per garantire un esame efficace della domanda, purché l’accesso da parte dell’avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

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3.           Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale.

ê2005/85/CE

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4. 3.       Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25 17, paragrafo 1, lettera b).

4.           Gli Stati membri possono disporre che il richiedente sia autorizzato a portare con sé al colloquio personale un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

L’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità competente svolga il colloquio personale con il richiedente ð , fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) ï.

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Articolo 24

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari siano identificati in tempi congrui. A tale scopo, gli Stati membri possono avvalersi dei meccanismi previsti all'articolo 22 della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].

Gli Stati membri garantiscono che il presente articolo si applichi anche se il fatto che un richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari emerge soltanto in una fase successiva della procedura.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari siano concessi il tempo sufficiente e il sostegno necessario per presentare gli elementi della domanda nel modo più completo possibile e con tutti gli elementi probatori a disposizione.

Qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, non si applicano l'articolo 31, paragrafo 6, e l'articolo 32, paragrafo 2.

ê2005/85/CE (adattato)

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Articolo 25 17

Garanzie per i minori non accompagnati

1.           In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 14 ð , 15, 16 ï e 17 12 and 14, gli Stati membri:

a)      non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato ð per consentirgli di godere dei diritti e adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva ï in relazione all'esame della domanda di asilo. ð Tale rappresentante ha la competenza necessaria a trattare con i minori e svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore. ï Questo rappresentante Ö Questi Õ può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza] nell’articolo 19 della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[12];

b)      provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri ð provvedono affinché il ï permettono al rappresentante ð e/o l'avvocato o altro consulente autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino ï di partecipare al colloquio, ð e abbiano la possibilità di ï porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

2.           Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

a)      raggiungerà presumibilmente ð l'età di anni diciotto ï la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o

b)      può disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti di cui sopra assegnati al rappresentante; ovvero

c)      è, o è stato, sposato.

3.           Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1o dicembre 2005, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.

3. 4.       Gli Stati membri provvedono affinché:

a)      qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di ð protezione internazionale ï asilo a norma degli articoli 14, 15, ð 16, ï 17 e ð 34 ï 12, 13 e 14, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

b)      la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

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4.           I minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 anche per le procedure di revoca dello status di protezione internazionale previste al capo IV.

ê 2005/85/CE

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5.           Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di asilo ð protezione internazionale ï ð , laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’età. Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, gli Stati membri considerano il richiedente un minore ï .

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Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno invasivi.

ê2005/85/CE

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Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

a)      il minore non accompagnato sia informato, prima dell’esame della domanda di ð protezione internazionale ï asilo e in una lingua che capisce è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la loro sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda ð di protezione internazionale ï d’asilo, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

b)      i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l’età dei minori interessati; e

c)      la decisione di respingere la domanda di ð protezione internazionale ï asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di ð protezione internazionale ï asilo.

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6.           Non si applicano ai minori non accompagnati l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 31, paragrafo 6, l’articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 38 e l’articolo 43.

ê2005/85/CE

7. 6.       L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.

ê2005/85/CE (adattato)

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Articolo 26 18

Arresto Trattenimento

1.           Gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente ð protezione internazionale ï asilo. ð I motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono conformi alla direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza]. ï

2.           Qualora un richiedente ð protezione internazionale ï asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo sindacato giurisdizionale ð a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza] ï.

Articolo 27 19

Procedura in caso di ritiro della domanda

1.           Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda ð di protezione internazionale ï, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda.

2.           Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 28 20

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

1.           Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente ð protezione internazionale ï asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero ð , se l'autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l'articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e in seguito a un colloquio personale, ï respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente ð protezione internazionale ï asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando è accertato che:

a)      il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 14, 15, ð 16 ï e 17 12, 13 e 14 Ö della presente direttiva Õ, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

b)      è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso ð o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 ï , a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 32 e 34.

Gli Stati membri possono prevedere un termine ð di almeno un anno ï dopo il quale un caso non può più essere riaperto ð oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 ï.

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di "non refoulement".

Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

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3.           Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino].

ê2005/85/CE (adattato)

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Articolo 29 21

Ruolo dell’UNHCR

1.           Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:

a)      abbia accesso ai richiedenti ð protezione internazionale ï asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano ð alla frontiera e ï Ö nelle Õ in zone di transito aeroportuale o portuale;

b)      abbia accesso, previo consenso del richiedente ð protezione internazionale ï asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c)      nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di ð protezione internazionale ï asilo.

2.           Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo 30 22

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:

a)           non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione ð o del danno grave ï ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di ð protezione internazionale ï asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b)           non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ð o del danno grave ï secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine.

CAPO III

Procedure di primo grado

Sezione I

Articolo 31 23

Procedure di esame

1.           Gli Stati membri esaminano le domande di ð protezione internazionale ï asilo con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

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3.           Gli Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono prorogare il termine per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, se:

a)      il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e in diritto;

b)      un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo impossibile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

c)      il ritardo può essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 da parte del richiedente.

Gli Stati membri possono rimandare la conclusione della procedura se non si può ragionevolmente attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti al presente paragrafo a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea.

ê 2005/85/CE

ð nuovo

4.           Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente asilo interessato:

(a)     sia informato del ritardo; ð e ï oppure

(b)     sia informato, su sua richiesta ð dei motivi del ritardo e ï del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

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Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

ê 2005/85/EC

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5. 3.       Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria o accelerare l’esame ð una domanda di protezione internazionale ï conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, anche qualora la domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni:

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a)      qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

b)      qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza], o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato;

c)      in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

ê2005/85/CE (adattato)

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6. 4.       Gli Stati membri possono altresì prevedere che una procedura d’esame sia valutata in via prioritaria o accelerata ð e/o svolta alla frontiera a norma dell’articolo 43 ï conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II se:

a)      Ö Nel presentare domanda ed esporre i fatti Õ il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE; oppure

b)      il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE; o

c)       la domanda di asilo è giudicata infondata:

b i)    poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva degli articoli 29, 30 e 31; o

ii)       poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 1; o

c d)   il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o

e)      il richiedente ha presentato un’altra domanda di asilo contenente dati personali diversi; o

d f)    il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, Ö il richiedente Õ abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; o

e g)    il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, ð palesemente false o evidentemente ï improbabili o insufficienti, ð che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, ï Ö rendendo così Õ che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione ð di avere diritto alla qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria in virtù della ï essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE; o

h)      il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d’origine; o

i)       il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; o

f j)     il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento; o

k)      il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE o all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 20, paragrafo 1, della presente direttiva; o

l)       il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

g m)   il richiedente ð può per gravi ragioni essere considerato ï costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza Ö o Õ e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale. ; o

n)      il richiedente rifiuta di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; o

o)      la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d’origine.

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7.           Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6, che garantiscano un esame adeguato e completo.

8.           Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l’assenza di documenti o l’uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso alla procedura di primo grado di cui al paragrafo 6.

ê2005/85/CE

Articolo 24

Procedure specifiche

1.           Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

a)      un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell’ambito della sezione IV;

b)      procedure per il trattamento dei casi considerati nell’ambito della sezione V.

2.           Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

ê2005/85/CE articolo 28

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Articolo 32

Domande infondate

1.           Fattio salvio gli l'articolio 27 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di ð beneficiario di protezione internazionale ï rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE.

2.           Nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e Nnei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 6, ð lettere da a) a f) ï 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dalla legislazione nazionale.

ê2005/85/CE

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Sezione II

Articolo 33 25

Domande irricevibili inammissibili

1.           Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino] (CE) n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di ð beneficiario di protezione internazionale ï rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE, qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile inammissibile a norma del presente articolo.

2.           Gli Stati membri possono giudicare una domanda di ð protezione internazionale ï asilo irricevibile inammissibile a norma del presente articolo ð soltanto ï se:

a)      un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

b)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35 26;

c)      un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38 27;

d)      il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;

e)      il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement" in attesa dell’esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);

d f)    ðla domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria in virtù della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

e g)    una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7 6, paragrafo 2 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

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Articolo 34

Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà

1.           Prima di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 42 in caso di domanda reiterata.

2.           Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino].

3.           Gli Stati membri provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non indossi un'uniforme militare o di polizia.

ê2005/85/CE

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Sezione III

Articolo 35 26

Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

a)           quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero

b)           goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di "non refoulement",

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente ð protezione internazionale ï asilo gli Stati membri possono tener conto dell’articolo 38 27, paragrafo 1. ðIl richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche. ï

ê2005/85/CE (adattato)

Articolo 27

Concetto di paese terzo sicuro

1.           Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a)      non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

b)      è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

c)      è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

d)      esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2.           L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

a)      norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b)      norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c)      norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.

3.           Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a)      ne informano il richiedente; e

b)      gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4.           Se il paese terzo non concede al richiedente asilo l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

5.           Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

Articolo 28

Domande infondate

1.           Fatti salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

2.           Nei casi di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dalla legislazione nazionale.

ê2005/85/CE

Articolo 29

Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri

1.           Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d’origine sicuri a norma dell’allegato II.

2.           Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, l’elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi a norma dell’allegato II. La Commissione esamina le richieste fatte dal Consiglio o dagli Stati membri di presentare una proposta di modifica dell’elenco comune minimo.

3.           Nell’elaborare la proposta, a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4.           Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall’elenco comune minimo, è sospeso l’obbligo degli Stati membri a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione con cui il Consiglio chiede tale presentazione.

5.           Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall’elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L’obbligo dello Stato membro a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica al Consiglio.

6.           Il Parlamento europeo è informato delle sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5.

7.           Le sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall’elenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall’elenco.

8.           Su richiesta del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di un paese incluso nell’elenco comune minimo è ancora conforme all’allegato II. Nel presentare la relazione la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

ê2005/85/CE (adattato)

Articolo 30

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1.           Fatto salvo l’articolo 29, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II relativamente a tale parte.

2.           In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

a)      persecuzione quale definita nell’articolo 9 della direttiva 2004/83/CE; o

b)      tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

3.           Gli Stati membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

4.           Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l’applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

5.           La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

6.           Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

Articolo 36 31

Concetto di paese di origine sicuro

1.           Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma Ö della presente direttiva Õ dell’articolo 29 o dell’articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo, previo esame individuale della domanda, solo se:

a)      questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero

b)      è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE.

2.           A norma del paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro a norma dell’articolo 29.

2. 3.       Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

ê2005/85/CE articolo 30

ðnuovo

Articolo 37

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

1.           Fatto salvo l’articolo 29, gGli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di ð protezione internazionale ï asilo. È anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II relativamente a tale parte.

2.           In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

a)      persecuzione quale definita nell’articolo 9 della direttiva 2004/83/CE; o

b)      tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

3.           Gli Stati membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

4.           Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l’applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

ònuovo

2.           Gli Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica.

ê2005/85/CE articolo 30

ðnuovo

3. 5.       La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, ð dall’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, ï dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4. 6.       Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

ê2005/85/CE articolo 27

ðnuovo

Articolo 38

Concetto di paese terzo sicuro

1.           Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente ð protezione internazionale ï asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a)      non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

ònuovo

b)      non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche];

ê2005/85/CE articolo 27

ðnuovo

c b)   è rispettato il principio di "non refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra;

d c)   è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e

e d)   esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

2.           L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

a)      norme che richiedono un legame tra la persona richiedente ð protezione internazionale ï asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b)      norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

c)      norme conformi al diritto internazionale per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che ð quel paese terzo non è sicuro nel suo caso specifico ï egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante. ðAl richiedente è altresì data la possibilità di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a). ï

3.           Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

a)      ne informano il richiedente; e

b)      gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

4.           Se il paese terzo non concede al richiedente ð protezione internazionale ï asilo l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II.

5.           Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

ê2005/85/CE articolo 36

ðnuovo

Articolo 39

Concetto di paesie terzio europeio sicurio

1.           Gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di ð protezione internazionale ï asilo e della sicurezza del richiedente stesso nel suo caso specifico relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente ð protezione internazionale ï asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2.           Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a)      ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b)      dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

c)      ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi ricorsi effettivi; e

d)      è stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3.

3.           Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

43.         Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

54.         Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a)      ne informano il richiedente; e

b)      gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

65.         Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

ònuovo

6.           Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

ê2005/85/CE articolo 36

7.           Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1o dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio avrà adottato l’elenco comune a norma del paragrafo 3.

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

Sezione IV

Articolo 40 32

Domande reiterate

1.           Se una persona che ha chiesto ð protezione internazionale ï asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi ð esamina ï può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2.           Inoltre, gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3, qualora il richiedente reiteri la domanda di asilo:

a)      dopo il ritiro della sua precedente domanda o la rinuncia alla stessa a norma degli articoli 19 o 20;

b)      dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

2. 3.       ðPer decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), ï uUna domanda di ð protezione internazionale ï asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE.

3. 4.       Se, in seguito all’ l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 3 del presente articolo, Ö permette di concludere che sono emersi o sono stati Õ emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentinoano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Ö Gli Stati membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore esame anche per altre ragioni. Õ

5.           Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

4. 6.       Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso rimedio effettivo a norma dell’articolo 46 39.

ònuovo

5.           Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

6. 7.       La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di:

a)      una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7 6, paragrafo 2 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo ð , e/o ï

b)      ð un minore non coniugato che presenti una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera c) ï.

In ð questi casi ï tal caso l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 3 del presente articolo consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico o del ð minore non coniugato ï giustifichino una domanda separata.

ònuovo

7.           Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) […/…] [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) [.../...] [regolamento Dublino], in conformità della presente direttiva.

Articolo 41

Norme specifiche in caso di rifiuto o inammissibilità di una domanda reiterata

Se una persona presenta una nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro dopo una decisione definitiva che considera inammissibile una domanda ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che respinge una precedente domanda reiterata in quanto infondata, lo Stato membro può:

a)           ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio, purché l'autorità accertante abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporterà il “refoulement” diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell'Unione;

b)           prevedere che la procedura d’esame sia accelerata in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6, lettera f); in tal caso, lo Stato membro può anche derogare ai termini di norma applicabili alle procedure accelerate, in conformità della legislazione nazionale;

c)           derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli articoli 33 e 34, in conformità della legislazione nazionale.

ê2005/85/CE

Articolo 33

Mancata presentazione

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all’articolo 32 nel caso di una domanda di asilo presentata in una data successiva da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi in un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità competenti ad una data stabilita.

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

Articolo 42 34

Norme procedurali

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’articolo 40 32 godano delle garanzie di cui all’articolo 12 10, paragrafo 1.

2.           Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 40 32. Queste disposizioni possono, in particolare:

a)      obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

b)      obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dopo che è venuto in possesso di tale informazione;

b c)   fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale ð , ad esclusione dei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 6 ï .

Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente asilo a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

3.           Gli Stati membri provvedono affinché:

a)      il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione.;

b)      se ricorre una delle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 2, l’autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.

Sezione V

Articolo 43 35

Procedure di frontiera

1.           Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro in merito alle:

a)      ðsull'ammissibilità di una ï domandae di asilo ð , ai sensi dell'articolo 33, ï ivi presentatea; ðe/o ï

ònuovo

b)      sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 6.

ê 2005/85/CE (adattato)

ð nuovo

2.           Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti il 1o dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all’ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

3.           Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

a)           siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l’articolo 7;

b)           siano immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a);

c)           abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

d)           abbiano un colloquio prima che l’autorità competente prenda una decisione nell’ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d’asilo con persone che abbiano un’adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, a norma degli articoli 12, 13 e 14;

e)           possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1;

f)            in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l’articolo 17, paragrafo 2 o 3;

Inoltre, nel caso in cui l’ingresso sia rifiutato da un’autorità competente, quest’ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

2. 4.       Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

3. 5.       Nel caso in cui particolari tipi di arrivo, o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di ð protezione internazionale ï asilo alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

ê2005/85/CE

Articolo 36

Concetto di paesi terzi europei sicuri

1.           Gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

2.           Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

a)      ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

b)      dispone di una procedura di asilo prescritta per legge;

c)      ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi; e

d)      è stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3.

3.           Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

4.           Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non refoulement" a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5.           Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a)      ne informano il richiedente; e

b)      gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6.           Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7.           Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1o dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio avrà adottato l’elenco comune a norma del paragrafo 3.

ê2005/85/CE

ðnuovo

CAPO IV

Procedure di revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato

Articolo 44 37

Revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato di quella persona.

Articolo 45 38

Norme procedurali

1.           Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di a un apolide a norma dell’articolo 14 ð o dell’articolo 19 ï della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE, l’interessato goda delle seguenti garanzie:

a)      sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame del suo diritto all’attribuzione dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato e dei motivi del riesame; e

b)      gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 12 10, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 14, 15, ð 16 ï e 17 12, 13 e 14, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di ð protezione internazionale ï rifugiato non dovrebbe essere revocato.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito di tale procedura:

a)      l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, ð dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ï dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b)      se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione ð o del danno grave ï secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è un ð beneficiario di protezione internazionale ï rifugiato il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

3.           Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato, sono applicabili anche l’articolo 20 15, paragrafo 2, ð l'articolo 22 ï, l'articolo 23 16, paragrafo 1, e l'articolo 29 21.

4.           In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2004/83/CE o se il ð beneficiario di protezione internazionale ï rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come ð tale ï rifugiato. ðGli Stati membri possono altresì disporre che lo status di protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto loro cittadino. ï

CAPO V

Procedure di impugnazione

Articolo 46 39

Diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace

1.           Gli Stati membri dispongono che il richiedente ð protezione internazionale ï asilo abbia diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)      la decisione sulla sua domanda di ð protezione internazionale ï asilo, compresa la decisione:

ònuovo

i)        di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria,

ê2005/85/CE

ðnuovo

ii i)     di considerare la domanda irricevibile inammissibile a norma dell’articolo 33 25, paragrafo 2;

iii ii)    presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 43 35, paragrafo 1;

iii)      di non procedere a un esame a norma dell’articolo 36;

b)      il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28 19 e 20;

c)      una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli articoli 32 e 34;

d)      una decisione di rifiutare l’ingresso nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 35, paragrafo 2;

c e)    una decisione di revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato a norma dell’articolo 45 38.

ònuovo

2.           Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la domanda in relazione allo status di rifugiato.

L'interessato gode dei diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva [..../../UE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito del procedimento.

3.           Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.

ê 2005/85/CE

ð nuovo

4. 2.       Gli Stati membri prevedono i termini ð ragionevoli ï e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1.

ònuovo

I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l’accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 43.

ê2005/85/CE

3.           Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

a)      a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;

b)      a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio; e

c)      a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

ònuovo

5.           Fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

6.           Qualora sia stata adottata una decisione di ritenere infondata la domanda in quanto si applica una delle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 6, lettere da a) a g), o una decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a) o d), e ove la legislazione nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 43.

7.           Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui al paragrafo 6.

8.           I paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. [.../….] [regolamento Dublino].

ê2005/85/CE

9. 4.       Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante.

5.           Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, si può considerare che il richiedente disponga di un mezzo di impugnazione efficace, se un giudice decide che il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

10. 6.     Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

CAPO VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 47 40

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 48 41

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

ònuovo

Articolo 49

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

ê2005/85/CE (adattato)

ðnuovo

Articolo 50 42

Relazioni

Entro il 1° dicembre 2009 ð ….[13] ï, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni ð cinque ï due anni.

Articolo 51 43

Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 2007 Ö agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] entro il […] Õ. Per quanto concerne l’articolo 15, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o dicembre 2008. Essi ne informano Ö comunicano Õ immediatamente la alla Commissione Ö il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva Õ.

ònuovo

2.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 31, paragrafo 3, entro [3 anni dal termine di recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

ê2005/85/CE (adattato)

3.           Quando gli Stati membri adottano Ö le Õ tali disposizioni Ö di cui ai paragrafi 1 e 2 Õ, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. ÖEsse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. Õ

4.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni Ö essenziali Õ di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva Ö , nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva Õ.

ê2005/85/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 52 44

Transizione Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, 43 alle domande di ð protezione internazionale ï asilo presentate dopo il ð […] ï 1° dicembre 2007 ed alle procedure di revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato avviate dopo il ð […] ï 1° dicembre 2007. ðAlle domande presentate prima del […] e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del […] si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in conformità della direttiva 2005/85/CE. ï

ònuovo

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il […]. Alle domande presentate prima del […] si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.

ê

Articolo 53

Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

ê2005/85/CE

Articolo 54 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ê

Gli articoli [...] si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 51, paragrafo 1].

ê2005/85/CE (adattato)

Articolo 55 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea Ö in conformità dei trattati Õ .

Fatto a Bruxelles

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ê 2005/85/CE

ALLEGATO I

Definizione di "autorità accertante"

Nell’attuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), l’Irlanda può considerare quanto segue:

- per “autorità accertante” di cui all’articolo 2, lettera e), della presente direttiva s’intende l’Office of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene all’esame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e

le “decisioni di primo grado” di cui all’articolo 2, lettera e), della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito all’opportunità o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.

L’Irlanda notificherà alla Commissione le eventuali modifiche delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche).

ALLEGATO I II

Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini degli articoli 29 e 30 dell’articolo 37, paragrafo 1

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

c) il rispetto del principio di “non refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà.

ê2005/85/CE

ðnuovo

ALLEGATO III

Definizione di "richiedente" o "richiedente asilo"

Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni della "Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común" del 26 novembre 1992 e della "Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" del 13 luglio 1998, la Spagna può considerare che, ai fini del capo V, la definizione di "richiedente" o "richiedente asilo" di cui all’articolo 2, lettera c), della presente direttiva comprende il "recurrente" secondo quanto stabilito nelle leggi suindicate.

Un "recurrente" gode delle stesse garanzie di un "richiedente" o "richiedente asilo" fissate nella direttiva ai fini dell’esercizio del diritto a un mezzo di impugnazione efficace secondo quanto prescritto al capo V.

La Spagna notificherà alla Commissione le eventuali modifiche alle leggi suindicate.

ê

ALLEGATO II IV

Parte A

Direttiva abrogata (cfr. articolo 53)

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio || (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13)

Parte B

Termine di recepimento nel diritto interno (cfr. articolo 51)

Direttiva || Termine del recepimento

2005/85/CE || Primo termine: 1° dicembre 2007 Secondo termine: 1° dicembre 2008

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2005/85/CE || La presente direttiva

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2, lettere da a) a c) || Articolo 2, lettere da a) a c)

- || Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettere da d) a f) || Articolo 2, lettere da e) a g)

- || Articolo 2, lettere h) e i)

Articolo 2, lettera g) || Articolo 2, lettera j)

- || Articolo 2, lettere k) e l)

Articolo 2, lettere da h) a k) || Articolo 2, lettere da m) a p)

- || Articolo 2, lettera q)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 || Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3 || -

Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma || Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma || -

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d) || -

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) || Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f) || -

- || Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 4, paragrafo 4

- || Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5 || Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1

- || Articolo 6, paragrafi da 2 a 4

Articolo 6, paragrafi 2 e 3 || Articolo 7, paragrafi 1 e 2

- || Articolo 7, paragrafo 3

- || Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5 || -

- || Articolo 8

Articolo 7, paragrafi 1 e 2 || Articolo 9, paragrafi 1 e 2

- || Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1

- || Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c) || Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c)

- || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafi 3 e 4 || Articolo 10, paragrafi 4 e 5

Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma || Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma || -

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3 || Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c) || Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c)

- || Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e) || Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f)

Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11 || Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma || Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma || -

- || Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) || -

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) || -

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma || Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafi da 4 a 6 || Articolo 14, paragrafi da 3 a 5

Articolo 13, paragrafi 1 e 2 || Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

- || Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

- || Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

- || Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 4 || Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5 || -

- || Articolo 16

Articolo 14 || -

- || Articolo 17

- || Articolo 18

- || Articolo 19

Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2 || Articolo 20, paragrafo 1

- || Articolo 20, paragrafi da 2 a 4

- || Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) || -

Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c) || Articolo 21, paragrafo 2, lettera a) e b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) || -

Articolo 15, paragrafo 3, lettera 3, secondo comma || -

Articolo 15, paragrafi da 4 a 6 || Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

- || Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma || Articolo 23, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase || Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva

- || Articolo 23, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase || Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase || Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase || -

- || Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma || -

Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma || Articolo 23,paragrafo 4, secondo e terzo comma

- || Articolo 24

Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c) || -

Articolo 17, paragrafo 3 || -

Articolo 17, paragrafo 4 || Articolo 25, paragrafo 3

- || Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5 || Articolo 25, paragrafo 5

- || Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 6 || Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 18 || Articolo 26

Articolo 19 || Articolo 27

Articolo 20, paragrafi 1 e 2 || Articolo 28, paragrafi 1 e 2

- || Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 21 || Articolo 29

Articolo 22 || Articolo 30

Articolo 23, paragrafo 1 || Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma || Articolo 31, paragrafo 2

- || Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 31, paragrafo 4, primo comma

- || Articolo 31, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 23, paragrafo 3 || Articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva

- || Articolo 31, paragrafo 5), lettere da a) a c)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b) || -

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii) || -

Articolo 23, paragrafo 4, lettera d) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera e) || -

Articolo 23, paragrafo 4, lettera f) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera g) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera e)

Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i) || -

Articolo 23, paragrafo 4, lettera j) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l) || -

Articolo 23, paragrafo 4, lettera m) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o) || -

- || Articolo 31, paragrafi 7 e 8

Articolo 24 || -

- || Articolo 32 (spostato all’articolo 28)

Articolo 25 || Articolo 33

Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c) || Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e) || -

Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g) || Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e)

- || Articolo 34

Articolo 26 || Articolo 35

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 38, paragrafo 1, lettera a)

- || Articolo 38, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d) || Articolo 38, paragrafo 1, lettere da c) a e)

Articolo 27, paragrafi da 2 a 5 || Articolo 38, paragrafi da 2 a 5

Articolo 28 || Articolo 32

Articolo 29 || -

Articolo 30, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafi da 2 a 4 || -

- || Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafi 5 e 6 || Articolo 37, paragrafi 3 e 4

Articolo 31, paragrafo 1 || Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2 || -

Articolo 31, paragrafo 3 || Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 1 || Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2 || -

Articolo 32, paragrafo 3 || Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 4 || Articolo 40, paragrafo 3, prima frase

Articolo 32, paragrafo 5 || Articolo 40, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 32, paragrafo 6 || Articolo 40, paragrafo 4

- || Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 7, primo comma || Articolo 40, paragrafo 6, lettera a)

- || Articolo 40, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 7, secondo comma || Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma

- || Articolo 40, paragrafo 7

- || Articolo 41

Articolo 33 || -

Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) || Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b) || -

Articolo 34, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 3, lettera b) || -

Articolo 35, paragrafo 1 || Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)

- || Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f) || -

Articolo 35, paragrafo 4 || Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 5 || Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c) || Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d) || -

Articolo 36, paragrafo 3 || -

Articolo 36, paragrafi da 4 a 6 || Articolo 39, paragrafi da 3 a 5

- || Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 36, paragrafo 7 || -

Articolo 37 || Articolo 44

Articolo 38 || Articolo 45

- || Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) || Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii) || -

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d) || -

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e) || Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

- || Articolo 46, paragrafi 2 e 3

Articolo 39, paragrafo 2 || Articolo 46, paragrafo 4, primo comma

- || Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 39, paragrafo 3 || -

- || Articolo 46, paragrafi da 5 a 8

Articolo 39, paragrafo 4 || Articolo 46, paragrafo 9

Articolo 39, paragrafo 5 || -

Articolo 39, paragrafo 6 || Articolo 41, paragrafo 10

Articolo 40 || Articolo 47

Articolo 41 || Articolo 48

- || Articolo 49

Articolo 42 || Articolo 50

Articolo 43, primo comma || Articolo 51, paragrafo 1

- || Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 43, secondo e terzo comma || Articolo 51, paragrafi 3 e 4

Articolo 44 || Articolo 52, primo comma

- || Articolo 52, secondo comma

- || Articolo 53

Articolo 45 || Articolo 54

Articolo 46 || Articolo 55

Allegato I || -

Allegato II || Allegato I

Allegato III || -

- || Allegato II

- || Allegato III

[1]               Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, COM(2008) 360 definitivo del 17.6.2008.

[2]               GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

[3]               Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, COM(2010) 465 definitivo dell'8.9.2010.

[4]               Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, documento n. 13440/08 del Consiglio.

[5]               Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Valutazione d'impatto - SEC(2009)1377 del 21.10.2009.

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU C […] del […], pag. […].

[8]               GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

[9]               GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

[10]             GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

[11]             Cfr. decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

[12]             GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

[13]             Quattro anni dopo l'adozione della presente direttiva.

Spiegazione dettagliata della proposta modificata a confronto con la proposta di modifica della direttiva 2005/85/CE presentata dalla Commissione nel 2009

Articolo 1

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 2

Sono state apportate le seguenti modifiche rispetto alla proposta del 2009:

d)         La definizione di richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari:

i)       introduce un termine più preciso, quello appunto di "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari", che riflette meglio la necessità di tenere conto delle esigenze particolari ai fini della direttiva procedure;

ii)       introduce l'orientamento sessuale e l'identità di genere, poiché anche in questi casi, in sede di esame della domanda e specialmente in sede di colloquio personale, occorre verificare che il richiedente sia in grado di presentare la sua situazione;

iii)      chiarisce la natura di talune motivazioni sostituendo l'espressione "problemi psichici" con "grave malattia fisica, malattia psichica, disturbi post-traumatici".

n)           La proposta modificata estende il campo di applicazione del termine "rappresentante" per precisare che, in funzione del sistema nazionale, un minore non accompagnato può essere rappresentato legalmente non solo da una persona ma anche da un'organizzazione.

q)           La nuova definizione di domanda reiterata è necessaria a sostegno dei chiarimenti apportati in tutto il testo alle norme sulle domande reiterate.

Articolo 3

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 4

La proposta modificata introduce cambiamenti di rilievo diretti a semplificare le norme e agevolarne l'applicazione.

Si chiarisce che l'autorità accertante dovrebbe disporre di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti, e che il suo personale deve ricevere una formazione adeguata. Per semplificare le norme sulle attività di formazione da prevedere per il personale, la proposta modificata è stata allineata alle norme pertinenti del regolamento istitutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (regolamento (UE) n. 439/2010), tramite un riferimento al suo articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) ad e). L'obbligo di formazione riguarda adesso i seguenti elementi:

a)           i diritti umani internazionali e l'acquis dell'Unione in materia di asilo, comprese specifiche problematiche giuridiche o giurisprudenziali;

b)           le problematiche attinenti al trattamento delle domande di asilo di minori e di persone vulnerabili con esigenze particolari;

c)           le tecniche di intervista;

d)           l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di asilo;

e)           le problematiche attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;

f)            le condizioni di accoglienza, compresa una speciale attenzione per i gruppi vulnerabili e le vittime di tortura.

Per quanto riguarda le deroghe al principio di un'unica autorità accertante, è stata introdotta una nuova lettera b) relativa ai casi in cui un'altra autorità (ad es. le guardie di frontiera) accordi o rifiuti il permesso di entrare nel territorio nell'ambito di una procedura di frontiera. Si specifica che in questi casi la decisione sul permesso dev'essere basata sul parere dell'autorità accertante. Scopo di tale modifica è allineare le norme della direttiva con le diverse modalità di controllo di frontiera vigenti negli Stati membri.

Articolo 5

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 6

Per ottenere una struttura più chiara, l'articolo 6 della proposta del 2009 è stato diviso in due articoli: l'articolo 6 della proposta modificata illustra il principio generale della facilità e rapidità di accesso alla procedura, mentre l'articolo 7 riguarda le domande presentate per conto di persone a carico o minori.

La terminologia dell'articolo è stata chiarita rispetto sia alla proposta del 2009, sia all'attuale direttiva, introducendo una distinzione più netta (in inglese) tra make an application ("presentare istanza") e lodge an application ("introdurre una domanda") di protezione internazionale. Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera b), una domanda si considera presentata non appena una persona di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria chiede protezione a uno Stato membro: tale atto non presuppone alcuna formalità amministrativa. Al momento di "introdurre" una domanda, invece, si adempiono le necessarie formalità amministrative. In virtù del paragrafo 2, gli Stati membri devono offrire a chi intenda chiedere protezione internazionale un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda appena possibile, a prescindere dalle eventuali restrizioni pratiche di cui al paragrafo 1.

Nel paragrafo 3 si chiarisce che il semplice fatto di aver presentato domanda e di essere quindi un richiedente dev'essere registrato entro 72 ore e che questo termine non riguarda la registrazione completa della domanda: la norma diventa così più chiara e più compatibile con le specificità dei vari sistemi di asilo nazionali.

L'obbligo di agevolare l'accesso alle procedure di asilo imposto ad autorità diverse dall'autorità accertante è stato semplificato: si stabilisce ora un principio generale per cui il personale delle autorità cui potrebbero essere presentate domande abbia le istruzioni e la formazione necessaria per adempiere all'obbligo di agevolare l'accesso alla procedura. Un riferimento agli orientamenti elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo mira ad armonizzare ulteriormente gli strumenti operativi.

Per consentire agli Stati membri di gestire efficacemente i casi di afflusso simultaneo di un gran numero di domande da parte di cittadini di paesi terzi o apolidi, la proposta prevede la possibilità di prorogare il termine di 72 ore a 7 giorni lavorativi.

Articolo 7

La proposta modificata chiarisce a quali condizioni un minore può presentare domanda per proprio conto; fra queste, la condizione che il minore abbia la capacità di agire in giudizio in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto.

Articolo 8 (corrispondente all'articolo 7 della proposta del 2009)

L'articolo semplifica le norme stabilite dal corrispondente articolo 7 della proposta del 2009, allo scopo di accordare agli Stati membri maggiore flessibilità nell'attuazione di tali norme. In particolare, si specifica che i servizi di interpretazione devono essere forniti soltanto nella misura minima necessaria per agevolare l'accesso alla procedura. In sostanza, l'obiettivo è consentire a chi vuole chiedere protezione internazionale di farlo. Il termine "servizi" indica che gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra per stabilire le modalità appropriate.

Articolo 9 (corrispondente all'articolo 8 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 10 (corrispondente all'articolo 9 della proposta del 2009)

Per tenere conto dell'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'importante ruolo specifico che svolge nell'UE fornendo agli Stati membri informazioni affidabili sui paesi di origine nelle procedure di asilo, è stato invertito l'ordine di citazione tra l'Ufficio stesso e l'UNHCR.

Al paragrafo 3, lettera b), è stato eliminato il riferimento al diritto del richiedente e del suo consulente legale di accedere alle informazioni sul paese di origine , ed è stato spostato all'articolo 21, paragrafo 1, come nuova lettera d), allo scopo di rendere il testo più coerente.

È stato aggiunta una lettera d) al paragrafo 3 per garantire che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia anche la possibilità di chiedere consulenze su questioni religiose, che possono essere rilevanti nei casi in cui i rifugiati siano perseguitati per motivi connessi alla religione.

Articolo 11 (corrispondente all'articolo 10 della proposta del 2009)

Sono state aggiunte al paragrafo 3 due motivazioni supplementari in quanto la rivelazione di dati specifici sull'orientamento sessuale o l'identità di genere potrebbe nuocere all'interesse del richiedente nel caso di una decisione unica che riguardi tutte le persone a carico.

Articolo 12 (corrispondente all'articolo 11 della proposta del 2009)

È stato modificato il paragrafo 1, lettere a) e f). La proposta prevede che la lingua utilizzata per informare il richiedente sulla procedura sia una lingua che il richiedente capisce o è ragionevole supporre possa capire. Inoltre alla lettera a), per rendere i richiedenti più consapevoli delle conseguenze di un ritiro della domanda, si impone agli Stati membri di informare i richiedenti sulle norme in materia all'inizio della procedura. Si tratta di una garanzia necessaria a causa dei cambiamenti apportati alle regole in materia di ritiro della domanda.

Al paragrafo 1, lettera b), si chiarisce che il richiedente può essere invitato a un colloquio non soltanto dall'autorità accertante ma anche da altre autorità competenti, nei casi di colloquio sull'ammissibilità.

La nuova lettera d) sancisce il diritto dei richiedenti, ed eventualmente dei loro consulenti legali, di accedere alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b). La modifica non introduce nuovi obblighi, ma la disposizione è stata spostata qui dall'articolo 10 perché il riferimento all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), garantisce maggiore coerenza con l'articolo 12 per quanto riguarda la struttura del testo.

Articolo 13 (corrispondente all'articolo 12 della proposta del 2009)

La proposta modificata rende la formulazione del paragrafo 1 più precisa e coerente senza cambiarne il contenuto.

Articolo 14 (corrispondente all'articolo 13 della proposta del 2009)

Le norme in materia di colloqui personali sono rese più flessibili. Pur sussistendo la regola generale per cui i colloqui sul merito di una domanda devono essere condotti dal personale dell'autorità accertante, ove un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente protezione internazionale gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi allo svolgimento di tali colloqui. In questo caso, tuttavia, il personale deve ricevere la stessa formazione riservata al personale dell'autorità accertante. Questa prassi può essere applicata solo in via temporanea, fintantoché permangono le condizioni di cui sopra.

Il terzo comma del paragrafo 1 è stato semplificato e chiarito senza modificare l'obbligo di offrire agli adulti a carico la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Al paragrafo 2, lettera b), l'espressione "autorità competente" è stata cambiata in "autorità accertante" per garantire che sia sempre l'autorità accertante a decidere se il colloquio personale possa essere omesso qualora il richiedente sia incapace o non sia in grado di sostenerlo.

Articolo 15 (corrispondente all'articolo 14 della proposta del 2009)

Al paragrafo 3, lettera a), si specifica che la persona incaricata di condurre il colloquio deve avere la competenza necessaria per tener conto del contesto personale e (invece di "o") generale in cui nasce la domanda al fine di prendere una decisione adeguata. I due contesti non sono infatti alternativi, ma devono essere presi in considerazione congiuntamente. All'elenco di esempi di circostanze di cui si deve tener conto sono stati aggiunti l'orientamento sessuale e l'identità di genere, poiché si tratta di elementi che può essere necessario prendere in considerazione durante il colloquio.

Al paragrafo 3, lettera c), è stata semplificata la formulazione senza modificare il contenuto delle disposizioni.

Al paragrafo 3, lettera d), la norma per cui chi conduce il colloquio non deve indossare un'uniforme è stata resa più precisa, specificando che si tratta solo di uniformi militari o di polizia.

Al paragrafo 3, lettera e), la formulazione è stata resa più precisa.

Articolo 16 (corrispondente all'articolo 15 della proposta del 2009)

L'articolo è stato semplificato per agevolarne l'attuazione agli Stati membri. È stato eliminato l'obbligo di garantire che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per la valutazione poiché è implicito nell'obbligo di dare al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda.

Articolo 17 (corrispondente all'articolo 16 della proposta del 2009)

L'articolo ha subito modifiche rilevanti rispetto alla proposta del 2009. Gli Stati membri non sono tenuti a trascrivere ogni singolo colloquio personale. Secondo le norme proposte, occorre redigere un verbale accurato in cui figurino tutti gli elementi sostanziali del colloquio. Gli Stati membri possono inoltre disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio, ma in tal caso occorre redigere un verbale accurato e la registrazione dev'essere allegata al verbale.

Il richiedente deve avere la possibilità di formulare osservazioni sul verbale. A tale scopo, dev'essere informato del contenuto del verbale alla fine del colloquio o entro un termine specifico, prima che l'autorità accertante prenda una decisione. L'avverbio "pienamente" indica che l'informazione deve comprendere tutti gli elementi del contenuto del verbale in modo globale e, se necessario, dev'essere fornita con l'assistenza di un interprete.

La proposta impone agli Stati membri di chiedere ai richiedenti di approvare il contenuto del verbale, con un'eccezione nel caso in cui il colloquio sia oggetto di una registrazione sonora o audiovisiva: in tal caso il richiedente deve avere la possibilità di utilizzare come prova nelle procedure di ricorso la registrazione allegata al verbale.

Se il richiedente rifiuta di approvare il verbale, il rifiuto è registrato nel suo fascicolo. Tuttavia, tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione.

Articolo 18 (corrispondente all'articolo 17 della proposta del 2009)

La proposta mira a modificare notevolmente le norme sulle perizie mediche. Il titolo è stato modificato eliminando il termine "legali" per riflettere meglio l'effettivo contenuto dell'articolo.

La prima frase del paragrafo 1 enuncia il principio generale secondo cui al richiedente dovrebbe essere consentito di sottoporsi a visita medica per presentare all'autorità accertante un certificato medico a sostegno delle sue dichiarazioni. Tale certificato medico ha uno scopo limitato: mira a sostenere la dichiarazione del richiedente riguardo alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. Tale precisazione permette di chiarire che il certificato medico non costituisce di per sé una prova della persecuzione. Gli Stati membri possono fissare un termine ragionevole per la presentazione del certificato onde non ritardare l'esame e la decisione. Per rendere le procedure più efficaci ed evitare abusi o ritardi non necessari, la disposizione prevede la possibilità di prendere una decisione senza tener conto del certificato qualora questo sia stato presentato in ritardo senza validi motivi.

Una visita medica può essere particolarmente utile ai fini dell'esame della domanda qualora il richiedente non sia in grado di presentare nella loro completezza gli elementi a sostegno della sua domanda. Per tale motivo, il paragrafo 2 prevede che l'autorità accertante disponga di sua iniziativa, con il consenso del richiedente, una visita medica, se ritiene che sussistano motivi per credere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress o delle conseguenze delle persecuzioni o dei danni gravi subiti, per cui non è in grado di sostenere un colloquio. Se il richiedente rifiuta di sottoporsi a visita medica, ciò non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione.

Il nuovo paragrafo 5 precisa il contenuto della formazione che gli Stati membri devono predisporre per le persone incaricate di condurre i colloqui con i richiedenti. Il verbo "riconoscere" indica che la formazione dev'essere finalizzata a garantire che coloro i quali conducono i colloqui conoscano e siano in grado di riconoscere possibili sintomi di tortura o altri problemi medici che potrebbero ostacolare la capacità del richiedente di sostenere un colloquio.

Articoli 19–22 (corrispondenti all'articolo 18 della proposta del 2009)

I nuovi articoli da 19 a 22 mirano ad adeguare e chiarire le norme relative al diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali per renderle più flessibili, garantendo al tempo stesso che le informazioni giuridiche e procedurali siano fornite gratuitamente a coloro che lo chiedono e non dispongono di risorse sufficienti. Si tratta di uno degli elementi principali del "frontloading" (concentrazione degli sforzi nella fase iniziale della procedura). La scelta di questa impostazione è stata corroborata dai risultati di un progetto svolto nel Regno Unito, il cosiddetto "Solihull pilot", presentato alla conferenza ministeriale sull'asilo del settembre 2010. Il progetto ha confermato l'ipotesi secondo cui il frontloading nel procedimento di asilo – che si esplica essenzialmente nel garantire l'accesso alla consulenza legale di persone competenti all'inizio della procedura – migliora significativamente la qualità delle decisioni di primo grado.

Rispetto alla proposta del 2009, la terminologia è stata modificata per evitare possibili fraintendimenti fra tre diverse nozioni: 1. la fornitura di un livello minimo di informazioni giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado, 2. il patrocinio legale gratuito volto a garantire un accesso effettivo alla giustizia nei procedimenti di ricorso, e 3. il diritto dei richiedenti di consultare un avvocato o consulente legale a proprie spese. Per ottenere norme e una struttura più chiare, l'articolo 18 della proposta del 2009 è stato diviso in quattro articoli, rendendo più netta la distinzione tra queste diverse nozioni relative alle diverse fasi del procedimento.

Articolo 19

L'articolo stabilisce le norme sulle informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado. Il titolo indica chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione dei richiedenti, su loro istanza, informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado e che ciò non rientra nell'"assistenza e rappresentanza legali". In linea con i sistemi giuridici nazionali di vari Stati membri, per adempiere a quest'obbligo non è necessario nominare un avvocato per ogni richiedente.

L'articolo stabilisce inoltre un livello minimo di informazioni giuridiche e procedurali che comprende in primo luogo la spiegazione delle tappe procedurali, degli strumenti, dei diritti e degli obblighi pertinenti al caso, ivi compreso l'obbligo di collaborare e presentare gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva qualifiche; in secondo luogo, nel caso di una decisione negativa, la spiegazione dei motivi di fatto, di diritto e di procedura su cui si basa il rifiuto, per consentire al richiedente di prendere una decisione più fondata riguardo all'opportunità di esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Questo chiarimento si è rivelato necessario in seguito alle esperienze emerse dalle discussioni sulla proposta precedente.

Si noti che l'articolo 20, paragrafo 2, chiarisce che se gli Stati membri prestano assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado, si presume che tali assistenza e rappresentanza includano gli elementi previsti nell'ambito delle informazioni giuridiche e procedurali gratuite.

Il paragrafo 2 riguarda le ulteriori condizioni applicabili, di cui si parla qui di seguito commentando l'articolo 21.

Articolo 20

Il titolo del nuovo articolo indica che gli Stati membri devono garantire la disponibilità di assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso. Secondo la terminologia della proposta modificata, per assistenza e rappresentanza legali gratuite si intende che il richiedente dev'essere assistito e rappresentato da una persona competente, che nei sistemi di vari Stati membri è un avvocato qualificato. Sono stati inoltre stabiliti, anche in questo caso, requisiti minimi che comprendono la preparazione dei documenti procedurali e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice, quest'ultima limitata alle procedure di ricorso di primo grado. Nelle fasi ulteriori, gli Stati membri non sono tenuti a prestare assistenza e rappresentanza legali gratuite in virtù della direttiva. Dato che i requisiti minimi previsti a titolo di questa disposizione comprendono sia l'assistenza (preparazione di documenti), sia la rappresentanza (partecipazione alle udienze), si è chiarito che l'articolo riguarda l'assistenza "e" (invece che "e/o") la rappresentanza legali.

Il paragrafo 2 si riferisce alla prassi vigente in vari Stati membri secondo la quale già nelle procedure di primo grado (procedure amministrative presso l'autorità accertante) sono disponibili assistenza e/o rappresentanza legali gratuite (prestate da avvocati). Tenendo conto di tali sistemi, il paragrafo chiarisce che in questo caso gli Stati membri in questione non sono tenuti a fornire anche le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19, dato che l'assistenza e rappresentanza prestate da un avvocato coprono già queste esigenze.

Il paragrafo 3 prevede la possibilità di applicare il cosiddetto principio della fondatezza: gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate ai richiedenti i cui ricorsi non abbiano prospettive concrete di successo, specificando però che ciò dev'essere valutato dal giudice e non dall'autorità accertante. Il secondo comma limita l'applicazione di questo principio mediante un riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in virtù del quale "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia". Questo comma va letto in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, che enuncia la regola generale secondo la quale le gli Stati membri possono fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite in primo grado e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso unicamente a chi non disponga delle risorse necessarie.

Articolo 21

L'articolo stabilisce le condizioni generali per accordare le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. Il nuovo paragrafo 1 lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità sul modo per adempiere a tali obblighi. Anche se la nomina di un avvocato è considerata una soluzione standard, gli Stati membri possono comunque adempiere agli obblighi di cui agli articoli 19 e 20 tramite ONG, funzionari governativi o servizi statali specializzati. La disposizione si adatta ai sistemi vigenti in diversi Stati membri.

Articolo 22

L'articolo sancisce il diritto del richiedente di consultare un avvocato in ciascuna fase della procedura. La distinzione principale tra le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 19-21 è che l'articolo 22 riguarda solo il diritto del richiedente di consultare un avvocato a sue spese. Stabilisce inoltre che gli Stati membri possono acconsentire a che organizzazioni non governative prestino tali servizi.

Articolo 23 (corrispondente all'articolo 19 della proposta del 2009)

La proposta modificata introduce una modifica per quanto concerne l'accesso alle informazioni nei procedimenti in cui entrano in gioco questioni relative alla sicurezza nazionale. Per rispettare il principio dell'eguaglianza delle armi e la giurisprudenza consolidata, si prevede che gli Stati membri possano accordare l'accesso ai fascicoli soltanto ai servizi statali specializzati (avvocati) qualora sia in gioco la sicurezza nazionale. Scopo della disposizione è garantire che il richiedente sia adeguatamente rappresentato pur evitando la divulgazione di informazioni sensibili o riservate. La norma autorizza il rappresentante (funzionario dello Stato, avvocato) a non avere contatti con il richiedente.

Articolo 24 (corrispondente all'articolo 20 della proposta del 2009)

La proposta modificata intende semplificare le disposizioni sulle persone con esigenze particolari: stabilisce i principi, ma lascia agli Stati membri la possibilità di decidere le modalità più appropriate.

In primo luogo, il titolo dell'articolo indica chiaramente, per coerenza con la definizione di cui all'articolo 2, lettera d), che ai fini della direttiva le procedure devono tenere conto della situazione specifica dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari: lo scopo è soprattutto chiarire che le esigenze procedurali particolari possono essere diverse dalle esigenze di accoglienza particolari.

Il primo paragrafo stabilisce che i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari devono essere identificati in tempi congrui. La disposizione è pienamente coerente con le norme in materia previste dalla proposta modificata di direttiva accoglienza; gli Stati membri possono avvalersi del meccanismo di cui all'articolo 22 di tale direttiva.

La proposta lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di identificazione dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, se tale esigenza si manifesta nel corso della procedura: questo avviene, in particolare, nel caso di taluni disturbi traumatici che possono emergere soltanto dopo un certo periodo di tempo.

Il secondo paragrafo illustra, in termini generali, il principio secondo cui i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari devono disporre di tempo sufficiente e del sostegno necessario per presentare gli elementi della domanda. Scopo della norma è concedere agli Stati membri il margine di manovra più ampio possibile per individuare le modalità concrete di attuazione della disposizione nei diversi casi.

Articolo 25 (corrispondente all'articolo 21 della proposta del 2009)

La proposta modificata intende essenzialmente estendere l'obbligo del rappresentante di assistere un minore non accompagnato. La portata dell'assistenza è precisata e ampliata per tener conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati. In base all'attuale disposizione, il rappresentante è tenuto ad assistere il minore per consentirgli di godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla direttiva. È stato eliminato l'obbligo di imparzialità in quanto il rappresentante agisce nell'interesse del minore non accompagnato; è stato però specificato che il rappresentante deve agire secondo il principio dell'interesse superiore del minore.

Il paragrafo 2, lettera b), è stato soppresso poiché il fatto che il minore sia o sia stato coniugato non significa di per sé che non abbia bisogno di assistenza: si tiene conto così dei possibili casi di matrimonio forzato.

Al paragrafo 3, lettera a), il requisito secondo cui il colloquio dev'essere condotto da una persona con la necessaria conoscenza dei particolari bisogni dei minori è esteso anche ai colloqui sull'ammissibilità.

Il paragrafo 4 specifica che non solo i minori non accompagnati, ma anche i loro rappresentanti devono ricevere gratuitamente informazioni giuridiche e procedurali e che ciò vale anche per i casi di revoca dello status, coprendo così tutte le procedure disciplinate dalla direttiva.

Il paragrafo 5 introduce una modifica relativa alle visite mediche volte ad accertare l'età del minore, prescrivendo che se l'esame non approda a una chiara conclusione su questo punto il richiedente dev'essere considerato minore.

Il paragrafo 6 esclude la possibilità di applicare il principio della fondatezza alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite in caso di procedure di ricorso, per garantire la tutela degli interessi dei minori non accompagnati.

Articolo 26 (corrispondente all'articolo 22 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 27 (corrispondente all'articolo 23 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 28 (corrispondente all'articolo 24 della proposta del 2009)

L'articolo prevede la possibilità di respingere una domanda in quanto infondata se considerata implicitamente ritirata, purché sia stata adeguatamente esaminata in seguito a un colloquio personale.

Il paragrafo 2 prevede la possibilità che i richiedenti che si ripresentano all'autorità competente dopo un ritiro implicito presentino una nuova domanda dopo la sospensione dell'esame. In generale, questa nuova domanda non può essere considerata una domanda reiterata e di conseguenza non può essere giudicata inammissibile qualora non contenga nuovi elementi. Tuttavia, se il richiedente si ripresenta alle autorità oltre un anno dopo che la precedente domanda è stata considerata ritirata, gli Stati membri non sono tenuti in virtù della direttiva a riaprire l'esame e possono trattare la nuova domanda come domanda reiterata. Scopo di queste disposizioni è fornire strumenti per contrastare la ripetizione abusiva delle domande.

Articolo 29 (corrispondente all'articolo 25 della proposta del 2009)

La formulazione del paragrafo 1, lettera a), è stata allineata a quella di altri articoli della direttiva, senza modificare il contenuto della disposizione.

Articolo 30 (corrispondente all'articolo 26 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 31 (corrispondente all'articolo 27 della proposta del 2009)

La proposta modificata introduce numerosi cambiamenti per quanto riguarda la procedura di esame di primo grado e le procedure accelerate. Scopo dei cambiamenti è tenere conto delle specificità dei sistemi nazionali degli Stati membri e permettere di combattere gli abusi con maggiore flessibilità e mezzi più efficaci.

Il paragrafo 3 mantiene il termine generale di sei mesi per la conclusione della procedura di primo grado. Introduce però due deroghe aggiuntive: il caso in cui un gran numero di richiedenti presenti contemporaneamente domanda e quello in cui l'autorità accertante non può rispettare il termine a causa della mancata osservanza degli obblighi da parte del richiedente.

Gli Stati membri possono inoltre rimandare la conclusione della procedura se l'autorità accertante non può adottare una decisione a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri possono superare il termine di 6 + 6 mesi, ma il richiedente mantiene il suo status di richiedente.

I motivi per esaminare una domanda in via prioritaria sono stati modificati per allineare la direttiva con la proposta modificata di direttiva accoglienza: gli Stati membri possono esaminare una domanda in via prioritaria qualora il richiedente sia vulnerabile. È stata modificata la terminologia per introdurre la nuova espressione "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari". Tra i casi in cui l'esame prioritario è particolarmente giustificato si fa esplicito riferimento ai minori non accompagnati.

Il paragrafo 6 chiarisce che le motivazioni di cui al medesimo paragrafo possono essere addotte sia per accelerare l'esame, sia per effettuarlo alla frontiera. Questa modifica tiene conto dei sistemi nazionali degli Stati membri che applicano la procedura generale alla frontiera. Tuttavia, l'elenco dei casi in cui l'esame può essere accelerato o effettuato alla frontiera rimane esaustivo.

Sono stati reintrodotti due motivi per accelerare l'esame o effettuarlo alla frontiera:

la lettera e) riprende la lettera g) della direttiva del 2005 allo scopo di permettere di contrastare efficacemente le domande abusive. La formulazione è stata modificata: si stabilisce che questa motivazione può essere addotta nei casi in cui il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine. La modifica mira ad aggiungere alla motivazione un elemento obiettivo;

la lettera g) riprende la lettera m) della direttiva del 2005, che riguarda i casi di minaccia alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico. Si specifica che una domanda può essere esaminata in via prioritaria se il richiedente può per gravi ragioni essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale.

È stato soppresso il paragrafo 7 della proposta del 2009. L'obbligo di effettuare un esame adeguato e completo è stato spostato nel nuovo paragrafo 7. Sono state eliminate le norme sulle domande manifestamente infondate poiché è stato reintrodotto l'articolo 28 della direttiva del 2005 che già le contempla.

Articolo 32 (corrispondente all'articolo 28 della direttiva del 2005)

L'articolo corrisponde all'articolo 28 della direttiva del 2005. Il cambiamento di contenuto riguarda i casi di minaccia alla sicurezza nazionale, poiché si tratta dell'unico motivo di esame accelerato che non può considerarsi manifestamente infondato in quanto non deriva dal fatto che la domanda è giudicata infondata. L'articolo 28 della proposta del 2009 è stato soppresso in quanto conteneva le stesse norme.

Articolo 33 (corrispondente all'articolo 29 della proposta del 2009)

La lettera d) è stata modificata poiché il termine "identica" era molto restrittivo e rendeva l'applicazione di questo motivo di inammissibilità praticamente impossibile e incompatibile con le norme sulle domande reiterate, in funzione delle quali questa disposizione era concepita. La proposta modificata chiarisce che i motivi di inammissibilità possono essere evocati se non emergono nuovi elementi da una domanda reiterata. È stato chiarito il collegamento con le domande reiterate (e la relativa definizione).

Articolo 34 (corrispondente all'articolo 30 della proposta del 2009)

Le norme sono state allineate alle regole generali sui colloqui personali per quanto riguarda il requisito che la persona che conduce il colloquio non indossi un'uniforme militare o di polizia.

Articolo 35 (corrispondente all'articolo 31 della proposta del 2009)

La proposta modificata autorizza esplicitamente il richiedente a contestare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

Articolo 36 (corrispondente all'articolo 34 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 37 (corrispondente all'articolo 33 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 38 (corrispondente all'articolo 32 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 39 (corrispondente all'articolo 38 della proposta del 2009)

A fini di coerenza è aggiunto un paragrafo 6 in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto di paese terzo europeo sicuro: l'obbligo corrisponde a quello relativo ai paesi terzi sicuri.

Articolo 40 (corrispondente all'articolo 35, paragrafi 1-7 e 9, della proposta del 2009)

Le norme sulle domande ripresentate o reiterate sono state notevolmente chiarite per garantire una gestione efficace di tali domande. La definizione del termine "domanda reiterata" chiarisce il campo di applicazione di queste norme. Una domanda reiterata può essere considerata inammissibile se non vi sono nuovi elementi che corroborino in modo significativo la probabilità che il richiedente possa beneficiare dello status di protezione internazionale. L'esistenza di nuovi elementi dev'essere verificata con un esame preliminare. Se emergono nuovi elementi, la domanda reiterata dev'essere esaminata secondo le norme generali. Si specifica che se non vi sono nuovi elementi, la domanda va considerata inammissibile. Le regole sulle domande reiterate possono applicarsi anche nel caso in cui un minore non coniugato presenti una domanda separata.

Articolo 41 (corrispondente all'articolo 35, paragrafi 8 e 9, della proposta del 2009)

Il contenuto delle norme non è stato modificato, ma il testo è stato ristrutturato a fini di chiarezza.

Articolo 42 (corrispondente all'articolo 36 della proposta del 2009)

Il paragrafo 3, lettera b), è soppresso in quanto superfluo: la disposizione in questione è infatti prevista all'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 43 (corrispondente all'articolo 37 della proposta del 2009)

L'articolo resta invariato ma le modifiche degli articoli 31 e 33 ne ampliano l'ambito di applicazione mediante riferimenti. In virtù dei motivi aggiuntivi di esame accelerato, gli Stati membri possono esaminare questi casi anche nell'ambito di procedure di frontiera. Questo cambiamento delle regole sull'inammissibilità delle domande che non presentano nuovi elementi permette anche di ricorrere in modo più ampio alle procedure di frontiera.

Articolo 44 (corrispondente all'articolo 39 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 45 (corrispondente all'articolo 40 della proposta del 2009)

Il paragrafo 4 è modificato: gli Stati membri possono disporre che lo status di protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale diventa loro cittadino.

Articolo 46 (corrispondente all'articolo 41 della proposta del 2009)

Le norme sul diritto a un ricorso effettivo sono mantenute nella loro sostanza per garantire l'osservanza della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le modifiche riguardano i seguenti elementi.

Al paragrafo 5, si chiarisce che il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro fino al termine entro il quale può presentare ricorso.

Al paragrafo 6, è aggiunto un motivo per cui non deve applicarsi automaticamente l'effetto sospensivo, ossia il caso in cui la domanda è stata ritenuta infondata in quanto un altro Stato membro ha già concesso al richiedente lo status di rifugiato. Si specifica la possibilità di derogare al principio della sospensione automatica solo nei casi di accelerazione dell'esame o di inammissibilità. In seguito all'estensione dei motivi di esame accelerato di cui all'articolo 31, paragrafo 6, il presente paragrafo ha un ambito di applicazione più ampio che nella proposta del 2009.

Al paragrafo 9 è soppresso l'obbligo di stabilire i termini entro i quali il giudice deve prendere una decisione sul ricorso, per tenere conto delle specificità dei sistemi giuridici nazionali.

Il paragrafo 5 della direttiva del 2005 è soppresso per garantire la coerenza con il paragrafo 2 e con la direttiva qualifiche.