Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) /* COM/2011/0319 def. */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
1.1.
Motivazione e obiettivi
Come annunciato nel piano strategico sull'asilo[1], il 21 ottobre 2009 la
Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2005/85/CE
del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato[2]
(di seguito “direttiva procedure”). La proposta è stata preparata sulla base della
valutazione dell'applicazione dell'attuale direttiva negli Stati membri e
tenendo conto dei risultati di un ampio processo di consultazione con gli Stati
membri, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
organizzazioni non governative e altre parti interessate. I dati sull'attuazione
della direttiva in vigore sono stati in seguito raccolti in una relazione di
valutazione[3],
pubblicata nel settembre 2009, le cui conclusioni hanno ulteriormente
rafforzato le motivazioni della proposta. Il 6 aprile 2011 il Parlamento europeo ha adottato
una posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione, in cui ha
sostanzialmente appoggiato le modifiche proposte. La proposta è stata inoltre discussa in sede di
Consiglio, principalmente sotto la presidenza spagnola del 2010, ma i negoziati
sono stati difficili e non è stato possibile raggiungere una posizione sul
testo. Presentando la proposta modificata, la Commissione
intende esercitare il suo diritto d'iniziativa per compiere un passo avanti
verso il completamento di un autentico sistema europeo comune di asilo che
porti benefici sia agli Stati membri che ai rifugiati. La Commissione ha la
responsabilità politica di procurare concrete opportunità affinché l'Unione
possa rispettare l'impegno, previsto dal programma di Stoccolma, di realizzare il
sistema europeo comune di asilo entro il 2012. Un forte impulso in questa
direzione è stato dato dall'adozione della nuova "direttiva soggiorno di
lungo periodo", che adesso si applica anche ai beneficiari di protezione
internazionale. Una procedura comune di asilo dovrebbe essere
veloce ed equa. Per conseguire tali obiettivi, la Commissione ha continuato a
raccogliere informazioni su come consolidare le migliori prassi nazionali e
riunirle in un sistema coerente, facile da applicare in tutta l'Unione. La
proposta modificata mette insieme le nuove conoscenze e le esperienze raccolte
nel corso delle discussioni sulla proposta precedente. Il sistema proposto nel testo modificato offre
garanzie in termini sia di efficienza che di protezione. È economicamente
efficace e aiuta a contrastare eventuali domande strumentali.
Garantisce che le domande siano trattate in modo analogo in tutti gli
Stati membri. Rispetta pienamente i diritti fondamentali e l'evoluzione
della giurisprudenza in materia, in modo da poter resistere a eventuali
impugnazioni. Al contempo è abbastanza flessibile da adattarsi alle
specificità dei sistemi giuridici nazionali. Le norme che la compongono sono chiarite
e semplificate per garantire un'attuazione efficace. La presente proposta modificata va considerata
insieme alla proposta modificata della direttiva accoglienza, che mira fra
l'altro a introdurre norme di accoglienza migliori e più armonizzate per i
richiedenti asilo in tutta l'Unione. La proposta modificata si collega inoltre al regolamento
che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, adottato il 19 maggio
2010. Ora che ha avviato le sue attività, l'Ufficio potrà svolgere un ruolo più
specifico per aiutare gli Stati membri ad applicare in modo più efficace le
norme comuni.
1.2.
Contesto generale
La proposta del 2009 e la presente proposta
modificata fanno parte di un pacchetto legislativo diretto a stabilire un
sistema europeo comune di asilo. In particolare, nel 2008, insieme alla proposta di
modifica della direttiva accoglienza, la Commissione ha adottato anche proposte
di modifica dei regolamenti Dublino ed EURODAC. Nel 2009 ha adottato proposte
di modifica della direttiva procedure e della direttiva qualifiche. Infine è
stato istituito, con regolamento del 19 maggio 2010, l'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo, per aumentare il coordinamento della cooperazione
operativa tra Stati membri e in tal modo applicare efficacemente le norme
comuni nel settore dell'asilo. Questo pacchetto legislativo è in linea con il
patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008[4], che ha riconfermato gli
obiettivi del programma dell'Aia e ha invitato la Commissione a presentare
proposte intese a introdurre, al più tardi nel 2012, una procedura unica in
materia di asilo che preveda garanzie comuni. Nel medesimo quadro, il programma
di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10-11 dicembre
2009 ha sottolineato la necessità di stabilire entro il 2012 "uno spazio
comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia
d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione
internazionale", che si fondi su "norme elevate in materia di
protezione" e "procedure eque ed efficaci". In particolare, il
programma di Stoccolma afferma che "le persone che necessitano di
protezione internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di
asilo giuridicamente sicure ed efficaci" e che agli interessati,
indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo,
dev'essere riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni
procedurali e alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere
nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo
allo stesso risultato. Nel corso della redazione della precedente
proposta è stata svolta una valutazione d'impatto. La proposta modificata si
basa sugli stessi principi della proposta precedente e, in aggiunta, mira a
ridurre i costi e gli oneri amministrativi, semplificando e chiarendo al
contempo alcune disposizioni per facilitarne l'applicazione. Per tale motivo,
la valutazione d'impatto svolta per la precedente proposta continua ad
applicarsi alla proposta modificata.
1.3.
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione
La presente proposta è pienamente conforme alle
conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, al programma dell'Aia
del 2004, al patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio
europeo il 17 ottobre 2008 e al programma di Stoccolma del 2009 per quanto
riguarda la creazione del sistema europeo comune di asilo entro il 2012. È inoltre coerente con gli obiettivi della
strategia Europa 2020, specialmente per quanto riguarda la migliore
integrazione degli immigrati legali. Promuovendo procedure di asilo più rapide
e solide, favorisce l'occupazione di rifugiati e persone che necessitano di
protezione sussidiaria, le cui competenze sarebbero altrimenti danneggiate da
lunghi periodi trascorsi senza poter accedere pienamente al mercato del lavoro.
Tende inoltre a ridurre i costi di accoglienza degli Stati membri, contribuendo
così alla sostenibilità delle finanze pubbliche.
2.
Consultazione delle parti interessate
Nel corso della preparazione della proposta
precedente la Commissione ha presentato un libro verde, ha organizzato diverse
riunioni di esperti, fra cui quelle con l'UNHCR e i partner della società
civile, ha commissionato uno studio esterno e ha raccolto dati con una serie di
questionari dettagliati. L'8 settembre 2010 la Commissione ha adottato la
relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva in vigore, le cui
conclusioni hanno ulteriormente confermato quanto emerso dal lavoro
preparatorio. In seguito alla presentazione della proposta
precedente, nell'ottobre 2009, si sono svolte discussioni a livello tecnico in
sede di Consiglio, soprattutto sotto la presidenza spagnola, in occasione delle
quali vari Stati membri si sono opposti ad alcune disposizioni specifiche della
proposta a causa delle specificità dei loro sistemi di asilo e/o giuridici. Il
Consiglio non è comunque stato in grado di trovare soluzioni soddisfacenti. È apparso chiaro che, invece di inserire
molteplici eccezioni per singoli Stati membri compromettendo in tal modo la
coerenza generale del sistema proposto, la Commissione avrebbe potuto rivedere
la sua proposta per presentare una soluzione più globale alle questioni
sollevate, pur salvaguardando il valore specifico del testo. Chiarire e
semplificare le disposizioni proposte allo scopo di facilitarne l'applicazione
agli Stati membri avrebbe dato un nuovo impulso al dibattito. La Commissione ha
perciò annunciato nella sessione del Consiglio Giustizia e Affari interni che
avrebbe presentato una proposta modificata di direttiva prima che la Polonia
rilevasse la presidenza del Consiglio all'inizio del 2011. Nel corso della preparazione della presente
proposta modificata, la Commissione ha organizzato nel periodo gennaio-aprile
2010 una serie di riunioni di consultazione tecnica. La proposta modificata
tiene infine conto delle discussioni svoltesi nell'ambito della conferenza
ministeriale sulla qualità e sull'efficienza della procedura di asilo,
organizzata dalla presidenza belga il 13-14 settembre 2010, che ha trattato fra
l'altro le questioni dei colloqui, della formazione, delle informazioni sul
paese di origine, delle procedure prioritarie e delle domande reiterate. Il Parlamento europeo ha adottato il 6 aprile 2011
la sua posizione in prima lettura, in cui ha sostanzialmente appoggiato la
proposta della Commissione. La maggior parte degli emendamenti proposti era
diretta a rafforzare le garanzie a favore dei richiedenti; alcune miravano ad
accordare maggiore flessibilità agli Stati membri o a migliorare la coerenza
generale del testo. Nella redazione della proposta modificata si è tenuto conto
del contenuto essenziale della risoluzione del Parlamento, integrando la
sostanza o addirittura il testo stesso di molti dei suoi emendamenti. La posizione del Parlamento contiene anche
un'importante serie di emendamenti che comporterebbero cambiamenti
significativi riguardo alle differenti nozioni di paese terzo sicuro. Dopo
un'attenta valutazione, la Commissione ha concluso che l'idea di cancellare gli
elenchi nazionali di paesi sicuri e di adottare elenchi comuni a livello
dell'Unione europea potrebbe essere valutata in futuro; diventerà però
realistica solo quando l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sarà in grado
di appoggiare in modo sostenibile la sostituzione degli elenchi nazionali
allestendo relazioni sui paesi di origine basate su informazioni pertinenti,
affidabili, esatte e aggiornate sui paesi di origine raccolte in maniera
trasparente e imparziale, sviluppando un formato e una metodologia comuni per
la presentazione, la verifica e l'uso di tali informazioni e analizzandole. Pur non avendo inserito nella proposta modificata
gli emendamenti del Parlamento sulle varie nozioni di paese terzo sicuro, la
Commissione riconosce l'esigenza di armonizzare di più le norme in materia. A
tal fine si impegna a organizzare, nel modo opportuno, con gli Stati membri e
con la partecipazione del Parlamento, una revisione periodica dell'uso di tali
nozioni, che contribuirebbe a preparare una ulteriore armonizzazione in futuro.
La proposta modificata vuole fornire una soluzione
equilibrata al fine di agevolare i negoziati tra i due colegislatori.
3.
Elementi giuridici della proposta
3.1.
Sintesi della misura proposta
L'obiettivo principale della presente proposta
modificata è semplificare e chiarire le norme per renderle più compatibili con
i diversi sistemi giuridici nazionali e per aiutare gli Stati membri ad
applicarle in modo economicamente efficace nelle rispettive situazioni
specifiche. Come nella proposta precedente, l'obiettivo
generale resta quello di ottenere procedure efficaci ed eque. La proposta
continua a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali in conformità
della giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo, specie per il diritto a un ricorso effettivo.
Rispetto all'attuale direttiva, sono state riviste le garanzie procedurali
volte a garantire procedure eque ed efficaci, per rendere più coerente
l'applicazione dei principi procedurali. La proposta introduce altresì nozioni
e meccanismi procedurali più coerenti e semplificati, dotando così le autorità
competenti per l'asilo degli strumenti procedurali necessari per prevenire gli
abusi e trattare rapidamente le domande palesemente infondate. Nell’intento di facilitare l’applicazione coerente
dell’acquis in materia di asilo e semplificare le disposizioni applicabili, la
proposta prevede una procedura unica affinché sia chiaro che le domande devono
considerarsi alla luce di entrambe le forme di protezione internazionale
previste dalla direttiva qualifiche. La proposta è inoltre più coerente con la
proposta modificata di direttiva accoglienza e con il regolamento sull'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo.
3.1.1.
Agevolare l'applicazione per gli Stati membri
Sono stati introdotti numerosi cambiamenti diretti
a rendere la proposta più compatibile con la varietà di sistemi giuridici e modalità
vigenti nei vari Stati membri. Tali cambiamenti riguardano, ad esempio, le
norme sulle decisioni relative al diritto di entrare nel territorio di uno
Stato membro, la possibilità di differire una decisione se la situazione del
paese di origine è temporaneamente incerta e le motivazioni per l'esame delle
domande alle frontiere. Varie disposizioni sono state inoltre rese più
flessibili per renderne più semplice l'applicazione. Per consentire agli Stati membri di trattare in
modo adeguato un gran numero di domande di asilo simultanee, sono state
modificate le norme relative all'accesso alla procedura, allo svolgimento dei
colloqui personali e alla durata massima standard delle procedure di asilo. Infine, sono state profondamente modificate tutte
le disposizioni del testo per chiarire e semplificare le norme, onde agevolare
il dibattito e garantire un'attuazione efficace.
3.1.2.
Contrastare meglio i potenziali abusi
La proposta modificata aumenta la capacità degli
Stati membri di contrastare potenziali abusi del sistema di asilo. Grazie alle
nuove norme, gli Stati membri potranno accelerare le procedure ed esaminare una
domanda alla frontiera se il richiedente ha rilasciato dichiarazioni
palesemente false o improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente
verificate sul paese di origine, rendendo la domanda chiaramente non
convincente. Le stesse norme si applicano ai richiedenti che costituiscono un
pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Per gestire meglio le situazioni in cui i
richiedenti si rendono irreperibili o non adempiono i loro obblighi, sono state
inoltre modificate le norme sul ritiro implicito della domanda. Secondo le
nuove norme, gli Stati membri possono respingere una domanda sulla base di un
ritiro implicito se le autorità dispongono già di elementi sufficienti per
esaminarla adeguatamente. Per rendere i richiedenti più consapevoli delle
conseguenze del ritiro, gli Stati membri sono tenuti a informarli su queste
regole all'inizio della procedura.
3.1.3.
Migliorare la qualità delle decisioni fin
dall'inizio della procedura ("frontloading"): procedure rapide, eque
ed efficaci
Anticipare ("frontloading") significa
investire risorse adeguate per garantire la qualità delle decisioni in primo
grado, in modo da rendere le procedure più eque ed efficaci. La proposta
continua a porsi come obiettivo fondamentale una procedura di asilo standard di
non più di sei mesi. Al contempo, introduce una serie di chiarimenti per
agevolare il conseguimento di questo obiettivo, tenendo conto delle specificità
dei diversi Stati membri. Elemento cruciale del "frontloading" è
un rapido accesso al sostegno per aiutare il richiedente a comprendere la
procedura. La proposta modificata chiarisce il contenuto di questo sostegno di
base per distinguerlo dall'assistenza legale gratuita disponibile nei
procedimenti di ricorso. Gli Stati membri possono scegliere le modalità
appropriate per fornire il sostegno, ad esempio tramite organizzazioni non
governative, funzionari governativi o servizi statali specializzati. Le
modifiche sono destinate a rendere economicamente più efficace l'applicazione
di questa importante disposizione e ad evitare fraintendimenti che possano
causare conflitti tra tali norme e il diritto amministrativo di vari Stati
membri. La proposta semplifica altresì le norme sulla
formazione che gli Stati membri devono fornire al personale competente per
l'esame delle domande e le decisioni in merito alle stesse. Se l'obiettivo
rimane dotare il personale di un livello elevato di competenze, che è l'unico
modo per garantire che le autorità competenti prendano decisioni solide e
difendibili, le modalità sono semplificate e rese più coerenti rispetto ad
altre parti dell'acquis in materia di asilo. Sono infine semplificate le disposizioni sui
richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari: le nuove
regole sono meno prescrittive, in modo da accordare agli Stati membri un
margine di manovra più ampio e maggiore flessibilità per tenere conto
adeguatamente della vasta gamma di potenziali situazioni specifiche dei
richiedenti. Al contempo, le norme continuano a prevedere garanzie di alto
livello per queste persone.
3.1.4.
Garantire l'accesso alla protezione
Per fare in modo che coloro che esprimono
l'intenzione di chiedere protezione internazionale abbiano realmente
l'opportunità di presentare la domanda, la proposta modificata migliora le
norme sui primi passi da compiere nella procedura di asilo. In particolare, elimina la potenziale confusione
tra il ricevimento di una domanda di asilo completa e l'atto basilare di
registrare una persona come richiedente. Rende così più semplice per gli Stati
membri rispettare il termine proposto di 72 ore per registrare un richiedente
in quanto tale dopo che questi abbia espresso l'intenzione di presentare
domanda, termine che si può prorogare se risulta praticamente impossibile
rispettarlo. Per giunta sono previste norme semplici sulla
formazione e sulle istruzioni da fornire alle guardie di frontiera e a qualunque
altra autorità che possa entrare in contatto coi potenziali richiedenti. Le
nuove norme dovrebbero essere più facili da applicare negli Stati membri,
tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali.
3.1.5.
Norme chiare sulle domande reiterate
Anche dopo che una domanda di protezione
internazionale è stata respinta, una persona deve poter ripresentare la domanda
se la sua situazione è cambiata: occorre infatti tenere conto della possibilità
di domande "sur place" in linea con la direttiva qualifiche.
La proposta modificata chiarisce le norme relative a tali domande per impedire
potenziali abusi. Secondo queste norme, una domanda reiterata è
soggetta a un esame preliminare rapido ed efficace che permette di accertare se
vi siano nuovi elementi che giustificano un ulteriore esame. Se tali elementi
esistono, la domanda reiterata dev'essere esaminata secondo le norme generali,
in caso contrario è dichiarata inammissibile. Per evitare abusi, gli Stati
membri possono derogare al diritto di rimanere sul territorio nazionale anche
se l'interessato presenta ulteriori domande di protezione internazionale.
3.1.6.
Maggiore coerenza con altri strumenti dell'acquis
dell'Unione europea in materia di asilo
La proposta modificata riesamina numerosi
dispositivi per renderli più coerenti con altri strumenti dell'Unione europea
in materia di asilo, in particolare con la proposta modificata di direttiva
accoglienza. Le modifiche riguardano soprattutto le disposizioni sulle esigenze
particolari delle persone vulnerabili e sulle procedure di frontiera. La proposta modificata allinea inoltre le disposizioni
sulla formazione a quelle equivalenti del regolamento sull'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo. Prevede altresì il ruolo più concreto dell'Ufficio nelle
disposizioni relative alla formazione e all'accesso alla procedura, con
l'obiettivo di accordare agli Stati membri flessiblità ma anche sostegno. Il
coinvolgimento dell'Ufficio dovrebbe inoltre rendere l'applicazione più
coerente nell'ambito dell'Unione. Nell’intento di agevolare un’applicazione coerente
dell’acquis e semplificare le modalità vigenti, la proposta prevede una
procedura unica affinché sia chiaro che le domande devono essere esaminate alla
luce di entrambe le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva
qualifiche.
3.2.
Base giuridica
La proposta modificata modifica la direttiva
2005/85/CE e utilizza come base giuridica l'articolo 78, paragrafo 2, lettera
d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede
l'adozione di procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status
uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria.
3.3.
Applicazione territoriale
Gli Stati membri sono destinatari della direttiva
proposta. L'applicazione della direttiva al Regno Unito e all'Irlanda sarà
decisa conformemente alle disposizioni del protocollo n. 21 allegato al
TFUE. Secondo gli articoli 1 e 2 del protocollo
n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TFUE, la Danimarca non è
vincolata dalla direttiva né è soggetta alla sua applicazione.
3.4.
Principio di sussidiarietà
Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea talune competenze
su queste materie, da esercitare in conformità dell'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. La base giuridica per l'azione dell'Unione è
costituita dall'articolo 78 del TFUE, ai sensi del quale "l'Unione
sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e
di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi
cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a
garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve
essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo
del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati
pertinenti". Per il carattere transnazionale dei problemi
inerenti all’asilo e alla protezione dei rifugiati, l'Unione si trova nella
posizione ideale per proporre soluzioni nel quadro del sistema comune europeo
di asilo, in particolare per quanto riguarda le questioni connesse alle
procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale,
specialmente allo scopo di evitare movimenti secondari. Anche se la direttiva
del 2005 ha permesso di raggiungere un notevole livello di armonizzazione, è
necessario un ulteriore intervento dell’Unione per raggiungere norme più
elevate e armonizzate sulle procedure di asilo e muovere verso procedure comuni
di asilo. Tali norme sono considerate indispensabili anche perché garantiscono
che le domande dei richiedenti protezione internazionale soggetti alle
procedure Dublino siano esaminate in condizioni di parità in tutti gli Stati
membri.
3.5.
Principio di proporzionalità
La valutazione d'impatto sulla modifica della
direttiva procedure[5],
condotta nel contesto della preprarazione della precedente proposta, ha
esaminato le singole opzioni in relazione ai problemi individuati, in modo da
ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario, ed è
giunta alla conclusione che privilegiando un'azione a livello dell'UE non si va
oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi
l'obiettivo perseguito. La presente proposta modificata mantiene i principi
guida della proposta precedente, accordando nel contempo maggiore flessibilità
agli Stati membri e contribuendo ancora al rispetto del principio di
proporzionalità.
3.6.
Impatto sui diritti fondamentali
La presente proposta è stata oggetto di un esame
approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità: –
con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e –
con gli obblighi derivanti dal diritto
internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra, dalla convenzione europea
dei diritti dell’uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo. Garantendo norme più elevate sulle procedure di
asilo e un'applicazione coerente di queste ultime in tutta l'Unione si avrà un'incidenza
generale positiva per i richiedenti asilo e si rafforzerà il rispetto del
diritto fondamentale di asilo sancito all'articolo 18 della Carta. In
particolare, la proposta ridurrà le possibilità di errori amministrativi nelle
procedure di asilo, assicurando così un maggiore rispetto del principio di non
respingimento previsto all'articolo 19 della Carta e migliorando l'accesso alla
protezione e alla giustizia, con la garanzia che ogni richiedente, in caso di
decisione negativa, abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice
ai sensi dell'articolo 47 della Carta. La proposta rafforza altresì la parità
tra donne e uomini prevista all'articolo 23 della Carta, promuove l'interesse
superiore del minore nelle procedure di asilo in linea con l'articolo 24 della
Carta e il principio di non discriminazione sancito all'articolo 21 della
stessa. 2009/0165 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
(rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ònuovo (1)
È necessario apportare
una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[8]. Per ragioni di chiarezza, è
quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva. ê2005/85/CE
considerando 1 (adattato) ðnuovo (2)
Una politica comune nel settore dell’asilo, che
preveda un regime europeo
comune in materia sistema europeo comune di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo
dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze,
cercano legittimamente protezione Ö nell'Unione Õ nella Comunità. ðEssa dovrebbe essere governata dal principio
di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati
membri, anche sul piano finanziario. ï ê2005/85/CE
considerando 2 (3)
Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione
di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in
ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967 (di seguito "convenzione di Ginevra"), affermando in
questo modo il principio di "non refoulement" (non respingimento) e
garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione. ê2005/85/CE
considerando 3 (adattato) (4)
Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime
europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme
comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel
lungo periodo, le norme Ö dell'Unione Õ comunitarie debbano
indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo Ö nell'Unione Õ nella Comunità
europea. ê 2005/85/CE
considerando 4 ð nuovo (5)
ð La prima fase del sistema europeo comune di asilo è
stata completata con l'adozione dei pertinenti strumenti giuridici previsti dai
trattati, tra cui la direttiva 2005/85/CE, che costituisce ï Le norme minime di cui alla presente
direttiva sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento
e la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di
asilo. ònuovo (6)
Il 4 novembre 2004 il
Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da
conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a
concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e
a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure
relativi alla seconda fase. Conformemente al programma dell’Aia, l’obiettivo
che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è
l’istaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido
in tutta l’Unione. (7)
Nel Patto europeo
sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo
rileva che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda
la concessione della protezione e sollecita ulteriori iniziative, compresa una
proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni,
per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema
europeo comune di asilo. (8)
Nella riunione del 10-11
dicembre 2009 il Consiglio europeo adottava il programma di Stoccolma, confermando
l'impegno a stabilire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e
solidarietà basato su una procedura comune in materia d'asilo e su uno status
uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, e fondato
su norme elevate in materia di protezione e su procedure eque ed efficaci.
Secondo il programma di Stoccolma, le persone che necessitano di protezione
internazionale devono avere un accesso garantito a procedure di asilo
giuridicamente sicure ed efficaci ed è essenziale che agli interessati,
indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia
riservato un trattamento di pari livello quanto alle disposizioni procedurali e
alla determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere
nell'assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo
allo stesso risultato. (9)
Occorre mobilitare le
risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno
per l’asilo istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio[9],
per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare
le norme stabilite nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e a
quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono
pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro
situazione geografica o demografica. (10)
Onde garantire una
valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale
dei richiedenti ai sensi della direttiva […./../UE] [recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], è opportuno che il
quadro dell'Unione disciplinante la concessione della protezione internazionale
si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo. ê2005/85/CE
considerando 5 ðnuovo (11)
Obiettivo principale della presente direttiva è ð sviluppare ulteriormente le norme
relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura
comune di asilo nell'Unione ï stabilire un quadro minimo nella Comunità sulle procedure per il
riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. ê2005/85/CE
considerando 6 ðnuovo (12)
Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per
il riconoscimento e la revoca ð della protezione internazionale ï dello status di rifugiato dovrebbe
contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti ð protezione internazionale ï asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui
tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative ð , e a creare condizioni equivalenti per
l’applicazione negli Stati membri della direttiva […./../UE] [direttiva
qualifiche] ï. ê2005/85/CE
considerando 7 ðnuovo (13)
Discende dalla natura stessa delle norme minime che gGli Stati
membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni
più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad
uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa
come basata sul fatto che la persona interessata è ð bisognosa di protezione
internazionale ï un rifugiato a norma ð della direttiva […./../UE] [direttiva
qualifiche] ï dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra. ê2005/85/CE
considerando 9 ðnuovo (14)
Per quanto riguarda il trattamento delle persone
che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati
membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto
internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni. ê2005/85/CE
considerando 10 ðnuovo (15)
È indispensabile che le decisioni in merito a tutte
le domande di ð protezione internazionale ï asilo siano adottate sulla base dei fatti
e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o
ha riceveuto la
formazione necessaria in materia di asilo e di ð protezione internazionale ï diritto dei rifugiati. ê2005/85/CE
considerando 11 (adattato) ðnuovo (16)
È nell’interesse, sia degli Stati membri sia
dei richiedenti ð protezione internazionale ï asilo, Ö che sia presa
una decisione Õ decidere quanto prima
possibile in merito alle domande di asilo ð protezione internazionale, fatto salvo
un esame adeguato e completo ï. L’organizzazione dell’esame delle domande di asilo dovrebbe essere
lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in
base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o
accelerarne l’esame, conformemente alle norme stabilite nella presente
direttiva. (17)
È altresì nell'interesse
sia degli Stati membri, sia dei richiedenti, garantire un corretto
riconoscimento delle esigenze di protezione internazionale già in primo grado.
A tale scopo i richiedenti dovrebbero ricevere già in primo grado,
gratuitamente, informazioni giuridiche e procedurali, in funzione delle loro
situazioni particolari. Tali informazioni dovrebbero permettere loro di
comprendere meglio la procedura e aiutarli a rispettare gli obblighi in
materia. Sarebbe sproporzionato chiedere agli Stati membri di fornire tali
informazioni solo avvalendosi dei servizi di giuristi qualificati. Gli Stati
membri dovrebbero quindi avere la possibilità di decidere le modalità più appropriate
per fornire tali informazioni, ad esempio tramite organizzazioni non
governative, funzionari governativi o servizi statali specializzati. (18)
È opportuno che nei procedimenti
di ricorso i richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate
condizioni, dell'assistenza e rappresentanza legali gratuite di persone
competenti ai sensi della legislazione nazionale, e che in tutte le fasi del
procedimento abbiano il diritto di consultare, a proprie spese, avvocati o
consulenti legali autorizzati a tal fine dalla legislazione nazionale. ê2005/85/CE
considerando 12 ðnuovo (19)
La nozione di ordine pubblico può ð , tra l'altro, ï contemplare una condanna per aver commesso un reato grave. ê2005/85/CE
considerando 13 ðnuovo (20)
Ai fini di una corretta individuazione delle
persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1
della convenzione di Ginevra ð ovvero persone ammissibili alla
protezione sussidiaria ï, è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure,
l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità
competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché
disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in
ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame
di una domanda di ð protezione internazionale ï asilo contempli di
norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell’autorità
accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria
situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un
rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di
seguito "UNHCR") ð e con altre organizzazioni che prestano
consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale ï e con altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR, il diritto a un’appropriata notifica della decisione, corredata di
una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato
o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua
posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che ð capisce o ï è ragionevole supporre possa capire ð, nonché, in caso di decisione negativa,
il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ï. ê2005/85/CE
considerando 14 È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i
minori non accompagnati, in considerazione della loro vulnerabilità.
L’interesse superiore del minore dovrebbe pertanto costituire un criterio
fondamentale per gli Stati membri. ònuovo (21)
Al fine di garantire
l’effettivo accesso alla procedura di esame, è opportuno che i pubblici
ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione
internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle
frontiere terrestri e marittime o delle verifiche di frontiera ricevano le
istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di
protezione internazionale. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini
di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera,
nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che
intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti
informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali
persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno
che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi
della presente direttiva. (22)
Per agevolare l'accesso
alla procedura di esame ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento,
è necessario che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di
chiedere protezione internazionale. Occorre poi che sia garantita, con appositi
servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire
alle autorità competenti di comprendere se le persone interessate dichiarino
l'intenzione di chiedere protezione internazionale. (23)
È inoltre opportuno
fornire un sostegno adeguato ai richiedenti che necessitano di garanzie
procedurali particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, le persone
che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza e i disabili,
così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e
possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione
internazionale. (24)
Le misure nazionali
dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri
gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale,
nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva devono tener
conto, tra l’altro, del Manuale per un’efficace indagine e documentazione di
tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo
di Istanbul). (25)
Nell’intento di garantire
una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che
le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In
particolare i colloqui personali andrebbero organizzati in modo da permettere
ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi
di genere di parlare delle esperienze passate. Occorre tenere debito conto della
complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui
concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di
domanda reiterata. (26)
L’interesse superiore del
minore deve costituire una considerazione preminente degli Stati membri
nell'attuazione della presente direttiva, in applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e della convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo del 1989. (27)
Le procedure di esame
delle esigenze di protezione internazionale andrebbero organizzate in modo da
consentire alle autorità competenti di procedere a un esame rigoroso delle
domande di protezione internazionale. ê2005/85/CE
considerando 15 ðnuovo (28)
Qualora il richiedente reiteri la domanda senza
addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati
membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali
casi gli Stati membri dovrebbero ð poter respingere una domanda in quanto
inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata ï scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui
beneficia di norma il richiedente. ê2005/85/CE
considerando 16 ðnuovo (29)
Molte domande di asilo ð protezione internazionale ï sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato
membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli
Stati membri dovrebbero essere in grado di ð prevedere procedure per l’esame
dell’ammissibilità ovvero del merito, che consentano di decidere delle domande
presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto in
circostanze ben definite ï mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di
detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle
eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di
norma i richiedenti. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi
principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l’ingresso
nel territorio degli Stati membri. ê2005/85/CE
considerando 17 ðnuovo (30)
Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza
della domanda di asilo ð protezione internazionale ï è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo
può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero
poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico
richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni fondate. ê2005/85/CE
considerando 18 (31)
Visto il grado di armonizzazione raggiunto in
relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi
terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione
dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri. ê2005/85/CE
considerando 19 Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine
soddisfa i suddetti criteri e, pertanto, lo ha inserito nell’elenco comune
minimo di paesi di origine sicuri da adottare a norma della presente direttiva,
gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini
di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in
base alla presunzione confutabile della sicurezza dello stesso. Alla luce
dell’importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri,
soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei
diritti dell’uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le
politiche dell’Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio
dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica
dell’elenco previa consultazione del Parlamento europeo. ê2005/85/CE
considerando 20 (adattato) (32)
La Bulgaria e la Romania,
grazie al loro status di paesi candidati all’adesione all’Unione europea e ai
progressi compiuti in vista dell’adesione, dovrebbero essere considerati paesi
di origine sicuri a norma della presente direttiva fino alla data di adesione
all’Unione europea. ê2005/85/CE
considerando 21 ðnuovo (33)
La designazione di un paese terzo quale paese di
origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia
assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura,
la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della
situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale
paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o
trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se
riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un
richiedente dimostra che vi sono fondati ð validi ï motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione
particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al
suo caso. ê2005/85/CE
considerando 22 (adattato) ðnuovo (34)
Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le
domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è
attribuibile la qualifica di Ö beneficiario
di protezione internazionale Õ rifugiato a norma
della direttiva […/../UE]
[direttiva qualifiche] 2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di
protezione, salvo se altrimenti previsto dalla
presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un
altro paese proceda all’esame o fornisca sufficiente protezione. In
particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito
della domanda di asilo ð protezione internazionale ï se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di
rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà
riammesso in detto paese. ê2005/85/CE
considerando 23 ðnuovo (35)
Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere
tenuti a valutare il merito della domanda di asilo ð protezione internazionale ï, se si
può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame ð sufficiente ï con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione
in detto paese terzo ð e vi è motivo di ritenere che il
richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese ï. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in
cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo
interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero
definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da
parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri. ê2005/85/CE
considerando 24 ðnuovo (36)
Inoltre, per determinati paesi terzi europei che
rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell’uomo e di
protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non
procedere all’esame o all’esame completo delle domande di asilo ð protezione internazionale ï dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da
detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il
richiedente da un esame limitato od omesso, l’applicazione del concetto di
paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il
Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza
stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe
deliberare previa consultazione del Parlamento europeo. ê2005/85/CE
considerando 25 Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i
concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l’effetto
pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione
conceda al richiedente interessato l’ingresso nel suo territorio. ònuovo (37)
Per favorire uno scambio
sistematico di informazioni sull'applicazione nazionale dei concetti di paese
di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro, e per preparare
un'eventuale nuova armonizzazione in futuro, è opportuno che gli Stati membri
notifichino alla Commissione o comunque la informino periodicamente dei paesi
terzi a cui applicano tali concetti. ê2005/85/CE
considerando 26 ðnuovo (38)
Riguardo alla revoca dello status di rifugiato ð o di protezione sussidiaria ï, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di ð protezione internazionale ï tale status siano debitamente informati
dell’eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la
loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di
revoca del loro status. A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i
motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un
mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento. ê2005/85/CE
considerando 27 (adattato) ðnuovo (39)
È un principio fondamentale del diritto Ö dell'Unione Õ comunitario che le
decisioni relative a una domanda di asilo ð protezione internazionale, al rifiuto
di riaprire l'esame di una domanda che sia stato sospeso ï e alla revoca dello status di rifugiato ð o di protezione sussidiaria ï siano soggette ad un rimedio ricorso effettivo
dinanzi a un giudice a norma dell’articolo 234 del trattato. L’effettività
del rimedio, anche per quanto concerne l’esame degli elementi pertinenti,
dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro
considerato nel suo complesso. ê2005/85/CE considerando
28 (40)
A norma dell’articolo 72 64 del
trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, la presente direttiva non osta
all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. ê2005/85/CE
considerando 29 ðnuovo (41)
La presente direttiva non contempla le procedure ð tra Stati membri ï disciplinate dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, (UE) n. […/…
] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo ð di protezione internazionale ï presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
ð o da un apolide ï (regolamento
Dublino)]. ònuovo (42)
I richiedenti cui si
applica il regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino] devono godere dei
principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle
garanzie particolari introdotte dal richiamato regolamento. ê2005/85/CE
considerando 30 (43)
È opportuno che l’attuazione della presente
direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza
non superiore a due anni. ê2005/85/CE
considerando 31 (adattato) (44)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire
l’elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non può essere conseguito realizzato
in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni
e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguito realizzato
meglio a livello Ö dell'Unione Õ comunitario, Ö l'Unione Õ la Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ê2005/85/CE
considerando 32 A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito
e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce
la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 24 gennaio
2001, la propria volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione della
presente direttiva. ê2005/85/CE
considerando 33 In applicazione dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con
lettera del 14 febbraio 2001, la propria volontà di partecipare all’adozione e
all’applicazione della presente direttiva. ònuovo (45)
A norma dell'articolo 4
bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato
al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e fatto salvo il paragrafo 2 di detto articolo, fintantoché non
abbiano notificato l'intenzione di accettare la presente misura in conformità
dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non sono da
essa vincolati e continuano a essere vincolati dalla direttiva 2005/85/CE. ê2005/85/CE
considerando 34 (46)
La Danimarca, a A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea che istituisce
la Comunità europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione della presente direttiva e di conseguenza, non è
vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,. ê2005/85/CE
considerando 8 ðnuovo (47)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti in
particolare nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. ðIn particolare, la presente direttiva intende
assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere
l'applicazione degli articoli 1, 18, 19, 21, 23, 24, e 47 della Carta e deve
essere attuata di conseguenza. ï ònuovo (48)
L'obbligo di recepire la
presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni
che costituiscono una modifica sostanziale della direttiva precedente.
L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva
precedente. (49)
La presente direttiva non
deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di
recepimento nel diritto interno della direttiva stessa, di cui all'allegato II,
parte B, ê 2005/85/CE ð nuovo HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 Obiettivo Obiettivo della presente direttiva è stabilire
norme
minime per le procedure ð comuni ï applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di ð protezione internazionale a norma della
direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï rifugiato. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende
per: a) "convenzione di Ginevra":
la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967; b) "domanda"
o "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione
internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte
le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo,
salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di
protezione, che possa essere richiesta con domanda separata; ònuovo b) “domanda”
o “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione rivolta ad
uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si
può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria, il quale non sollecita esplicitamente un diverso tipo
di protezione non contemplato nel campo d'applicazione della direttiva […/…/UE]
[direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto con domanda separata; ê2005/85/CE ðnuovo c) “richiedente” o “richiedente ð protezione internazionale ï asilo”: qualsiasi il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda
di ð protezione internazionale ï asilo sulla quale
non sia è stata ancora presa adottata una decisione definitiva; ònuovo d) “richiedente
che necessita di garanzie procedurali particolari”: il richiedente che, per
motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità,
grave malattia fisica, malattia psichica, disturbi post-traumatici o per le
conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere
gli obblighi previsti dalla presente direttiva; ê2005/85/CE ðnuovo e d) "decisione definitiva": una decisione che stabilisce
se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di
rifugiato ð o di protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE
e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva,
indipendentemente dal fatto che il mezzo di l'impugnazione
produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri
interessati in attesa del relativo esito, fatto salvo l’allegato III della presente
direttiva; f e) "autorità accertante": qualsiasi organo quasi
giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad
esaminare le domande di ð protezione internazionale ï asilo e a prendere
una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l’allegato I; g f) "rifugiato": qualsiasi il cittadino
di un paese terzo o l’apolide rispondente
ai criteri stabiliti che soddisfa i requisiti daell’articolo 1
della convenzione di Ginevra, quali specificati nella 2, lettera d),
della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; ònuovo h) “persona
ammissibile alla protezione sussidiaria”: il cittadino di un paese terzo o
l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva
[…./../UE] [direttiva qualifiche]; i) “status
di protezione internazionale”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro,
di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero
persona ammissibile alla protezione sussidiaria; ê2005/85/CE
(adattato) j g) "status di rifugiato": il riconoscimento Ö da parte di
uno Stato membro Õ di un cittadino
di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro; ònuovo k) “status di
protezione sussidiaria” : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di
un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla
protezione sussidiaria; l) “minore”:
il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto; ê2005/85/CE ðnuovo m h) “minore non accompagnato”: ð il minore quale definito all'articolo
2, lettera l), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï una persona d’età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio
degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia
responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia
effettivamente affidata a tale adulto, compreso il minore che venga abbandonato
dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; n i) "rappresentante": ð la persona o l'organizzazione designata
dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e
rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla
presente direttiva, allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed
esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione
che funge da rappresentante designa una persona responsabile di assolvere le
funzioni di tutore del minore, in conformità della presente direttiva ï la persona che agisca per conto di un’organizzazione che rappresenta il
minore non accompagnato in qualità di tutore, la persona che agisca per conto
di un’organizzazione nazionale responsabile dell’assistenza ai minori e del
loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato
nell’interesse superiore del minore; o j) "revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato": la decisione di
un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo
status di rifugiato ð o protezione sussidiaria ï a una determinata persona, a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva
qualifiche] 2004/83/CE; p k) "rimanere nello Stato membro": il fatto di rimanere
nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato
membro in cui la domanda di ð protezione internazionale ï asilo è stata
presentata o è oggetto d’esame;. ònuovo q) "domanda
reiterata": un'ulteriore domanda presentata dopo che è stata presa una
decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il
richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui
l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro
implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 3 Ambito
d’applicazione 1. La presente direttiva si
applica a tutte le domande di ð protezione internazionale ï asilo presentate
nel territorio, compreso alla frontiera ð , nelle acque territoriali ï o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello
status di ð protezione internazionale ï rifugiato. 2. La presente direttiva non si
applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate
presso le rappresentanze degli Stati membri. 3. Qualora gli Stati membri utilizzino o
avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali
domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti
altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite
dall’articolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente
direttiva nel corso dell’intero procedimento. 3. 4. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente
direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi
forma di protezione internazionale ð che esula dall'ambito di applicazione
della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï. Articolo 4 Autorità
responsabili 1. Per tutti i procedimenti gli
Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato
delle domande a norma della presente direttiva, in particolare
dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9. ðGli Stati membri provvedono affinché tale autorità
disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero
sufficiente, per assolvere ai suoi compiti in conformità della presente
direttiva. ï A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003,
le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro
Stato membro che vi svolgono controlli sull’immigrazione sono trattate dallo
Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda. 2. Tuttavia, gGli Stati
membri possono prevedere che sia competente un’altra autorità Ö diversa da
quella di cui al paragrafo 1 sia competente Õ al fine di: a) ðtrattare i casi a norma del regolamento (UE)
n. […/…] [regolamento Dublino] e ï in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai
sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione
dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo, fino a che non
avvenga il trasferimento o lo Stato richiesto abbia rifiutato di prendere a
carico il richiedente o di riprenderlo; b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni
nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata l’autorità accertante
prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato
a norma della direttiva 2004/83/CE; c) svolgere un esame preliminare a norma dell’articolo 32, purché
detta autorità abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla
domanda precedente; d) trattare i casi nell’ambito della procedura di cui all’articolo
35, paragrafo 1; b e) ðaccordare o ï rifiutare il permesso di ingresso nell’ambito della procedura di cui
all’articolo ð 43 ï 35, paragrafi da 2 a 5, secondo le
condizioni di cui a Ö detto
articolo Õ detti paragrafi e come da essi stabilito ð e in base al parere dell'autorità accertante.
ï ; f) stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è
entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro a norma dell’articolo 36,
secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito. ònuovo 3. Gli
Stati membri provvedono affinché il personale dell'autorità accertante abbia
ricevuto una formazione adeguata. A tal fine essi predispongono formazioni
iniziali e, se necessario, successive che comprendono gli elementi di cui
all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE)
n. 439/2010.Gli Stati membri tengono conto anche della formazione
organizzata e sviluppata dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. ê2005/85/CE
(adattato) 4. 3. Ove siano designate Ö sia
designata un' Õ autorità a norma
del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale
disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per
ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della
presente direttiva. ònuovo 5. Le
domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle
autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o
sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è
presentata la domanda. ê2005/85/CE ðnuovo Articolo 5 Disposizioni
più favorevoli Gli Stati membri possono introdurre o
mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di
riconoscimento e revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato, purché tali criteri siano
compatibili con la presente direttiva. CAPO II Principi fondamentali e garanzie Articolo 6 Accesso alla
procedura 1. Gli Stati membri possono
esigere che le domande di ð protezione internazionale ï asilo siano
introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato ð , fatti salvi i paragrafi 2, 3 e
4 ï. ònuovo 2. Gli
Stati membri provvedono affinché chiunque intenda presentare istanza di
protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrare la
domanda quanto prima. 3. Quando
una persona dichiara l'intenzione di presentare una domanda di protezione
internazionale, gli Stati membri provvedono affinché il fatto che la persona
sia richiedente sia registratoquanto prima e non oltre 72 ore dopo tale
dichiarazione. A tal fine, gli Stati
membri garantiscono che il personale delle autorità cui potrebbero essere
presentate tali dichiarazioni abbia istruzioni in proposito e riceva la
formazione necessaria. Nell'attuazione del
presente paragrafo gli Stati membri tengono conto degli orientamenti pertinenti
elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. 4. Qualora
un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda
contemporaneamente protezione internazionale, rendendo impossibile all'atto
pratico rispettare il termine di 72 ore di cui al paragrafo 3, gli Stati membri
possono stabilire che tale termine sia prorogato a 7 giorni lavorativi. ê2005/85/CE
(adattato) 2. Gli
Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica abbia il
diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto. 3. Gli
Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un
richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri
provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia
presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di
presentare la domanda per proprio conto. È richiesto il consenso
all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del
colloquio personale con l’adulto a carico. 4. Gli
Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale: a) i casi in cui il
minore può presentare per proprio conto una domanda; b) i casi in cui la
domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un
rappresentante a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a); c) i casi in cui si
ritiene che la presentazione di una domanda d’asilo costituisca anche la
presentazione di una domanda d’asilo per eventuali minori celibi o nubili. 5. Gli Stati membri provvedono affinché le
autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d’asilo siano
in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la
presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione
trasmettano la domanda all’autorità competente. ê2005/85/CE
articolo 6 ðnuovo Articolo 7 Domande presentate per conto di persone a carico o minori 1. 2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità
giuridica di agire abbia il diritto di presentare una domanda di ð protezione internazionale ï asilo per proprio
conto. 2. 3. Gli Stati membri possono prevedere che
una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a
suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a
carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso
contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto. È richiesto il Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto
del colloquio personale con l’adulto a carico. ð Prima della richiesta di consenso,
ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze
procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda
separata. ï ònuovo 3. Gli
Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare
domanda di protezione internazionale per proprio conto, se ha la capacità di
agire in giudizio in virtù del diritto nazionale dello Stato membro
interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto, o un adulto
responsabile per lui secondo la legge o la prassi nazionale dello Stato membro
interessato, o un rappresentante. 4. Gli
Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all’articolo
10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] abbiano il diritto di
presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non
accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione
personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi
della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche]. ê2005/85/CE
articolo 6 ðnuovo 5. 4. Gli Stati membri possono determinare
nella legislazione nazionale: a) i casi in cui il minore può presentare
per proprio conto una domanda; b) i casi in cui la domanda di un minore non
accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 25 17,
paragrafo 1, lettera a); c) i casi in cui si ritiene che la
presentazione di una domanda ð di protezione internazionale ï d’asilo costituisca
anche la presentazione di una domanda ð di protezione internazionale ï d’asilo per
eventuali minori non
coniugati celibi o nubili. ònuovo Articolo 8 Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di
trattenimento 1.
Gli Stati membri
garantiscono che nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera,
comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, siano disponibili
informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Gli Stati
membri prevedono servizi di interpretazione nella misura necessaria per
agevolare l'accesso alla procedura in tali luoghi. 2. Gli
Stati membri garantiscono che le organizzazioni che prestano consulenza e
assistenza ai richiedenti protezione internazionale abbiano accesso ai valichi
di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati
membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni
nelle suddette aree e subordinare tale accesso a un accordo con le autorità
competenti dello Stato membro. ê 2005/85/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 9 7 Diritto di
rimanere nello Stato membro
durante l'esame della domanda 1. I richiedenti sono
autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura,
fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le
procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà
diritto a un titolo di soggiorno. 2. Gli Stati membri possono
derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, ð l’interessato presenta ï non sarà dato seguito a una domanda reiterata ð ai sensi dell’articolo 41 ï, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una
persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di
arresto europeo[11]
o altro, o in un paese terzo ð , eccetto il paese d’origine del
richiedente interessato ï , o presso una corte o un tribunale penale internazionale. ònuovo 3. Gli
Stati membri possono estradare il richiedente in un paese terzo in conformità
del paragrafo 2 soltanto se le autorità competenti hanno accertato che la
decisione di estradizione non comporterà il “refoulement” diretto o indiretto,
in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro. ê 2005/85/EC ð nuovo Articolo 10 8 Criteri
applicabili all’esame delle domande 1. Fatto salvo
l’articolo 23, paragrafo 4, lettera i), Ggli
Stati membri provvedono affinché le domande ð di protezione internazionale ï d'silo non siano
respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state
presentate tempestivamente. ònuovo 2. Nell'esaminare
una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante determina
anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in
caso contrario, se l'interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria. ê2005/85/CE ðnuovo 3. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità
accertante relative alle domande di ð protezione internazionale ï asilo siano
adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono: a) che le domande siano esaminate e le
decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale; b) che pervengano da varie fonti
informazioni precise e aggiornate, quali ð l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo e ï l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),
circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno
transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale
incaricato di esaminare le domande e decidere in merito; c) che il personale incaricato di esaminare
le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in
materia di asilo e di diritto dei rifugiati; . ònuovo d) che il
personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto
istruzioni e abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su
aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di
genere o inerenti ai minori. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo 4. 3. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità
accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni
generali di cui al paragrafo 3 2, lettera b), necessarie per l’adempimento
delle loro funzioni. 5. 4. Gli Stati membri ð prevedono ï possono prevedere norme relative alla
traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande. Articolo 11 9 Criteri
applicabili alle decisioni dell’autorità accertante 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le decisioni sulle domande di ð protezione internazionale ï asilo siano
comunicate per iscritto. 2. Gli Stati membri dispongono
inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda ð riguardante lo status di rifugiato
ovvero lo status di protezione sussidiaria ï sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente
sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa. Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere
lo status di rifugiato in una decisione con la quale al richiedente è
riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che
il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato
a norma della direttiva 2004/83/CE. In tali casi gli Stati membri provvedono
affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano
esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su
richiesta, al suo fascicolo. Inoltre, Nnel
comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono
tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora
ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via
elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso. 3. Ai fini dell’articolo 7 6,
paragrafo 2 3, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati
membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a
carico ð , tranne qualora ciò comporti una
divulgazione della situazione particolare di una persona che rischi di nuocere
ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere,
orientamento sessuale, identità di genere e/o età ï . Articolo 12 10 Garanzie per i
richiedenti ð protezione
internazionale ï asilo 1. In relazione alle procedure
di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo godano delle
seguenti garanzie: a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che ð capisce o che ï è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei
suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali
conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata
cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua
disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui
all’articolo 4 della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE
ð , nonché delle conseguenze di un ritiro
esplicito o implicito della domanda ï. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente
asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi
agli obblighi descritti nell’articolo 13 11; b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare
la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri
reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l’autorità accertante convoca il richiedente Ö è
convocato Õ a un colloquio
personale di cui agli articoli 14, 15, 12 e 13 ð 16, 17 e 34 ï e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In
questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il
richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici; c) non è negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni
che ð prestino assistenza o consulenza legale
ai richiedenti protezione internazionale a norma della legislazione nazionale
dello ï operino per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro
conformemente a un accordo con detto Stato membro; ònuovo d) non è negato al
richiedente e, ove del caso, ai suoi avvocati l'accesso alle informazioni di
cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), se l'autorità accertante prende
in considerazione tali informazioni al fine di prendere una decisione sulla
domanda; ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo e d) la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda di
asilo è comunicata al richiedente ð protezione internazionale ï asilo con anticipo
ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o
altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la
decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente ð protezione internazionale ï asilo; f e) il richiedente asilo è
informato dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che
ð capisce o che ï è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o
rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non
è disponibile il gratuito patrocinio. Il
richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione
negativa a norma dell’articolo 11 9, paragrafo 2. 2. In relazione alle procedure
di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano di garanzie equivalenti a quelle di cui
al paragrafo 1, lettere b), c) ð , d) ï ed e d), del presente articolo. Articolo 13 11 Obblighi dei
richiedenti ð protezione
internazionale ï asilo 1. ðGli Stati membri impongono ai richiedenti
protezione internazionale l'obbligo di cooperare con le autorità competenti ai
fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo
4, paragrafo 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. ï Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l’obbligo di cooperare ð altri obblighi di cooperazione ï con le autorità competenti nella misura in cui detto obbligo sia necessario Ö detti
obblighi siano necessari Õ ai fini del
trattamento della domanda. 2. In particolare, gli Stati
membri possono prevedere che: a) i richiedenti asilo abbiano l’obbligo di riferire alle autorità
competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza
indugio sia o in una data specifica; b) i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro
possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti; c) i richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorità
competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi
cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono
prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni
presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente
indicato; d) le autorità competenti possano perquisire
il richiedente e i suoi effetti personali ð , purché alla perquisizione provveda
una persona dello stesso sesso ï; e) le autorità competenti possano
fotografare il richiedente; e f) le autorità competenti possano
registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato
preventivamente informato. Articolo 14 12 Colloquio
personale 1. Prima che l’autorità
accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua
domanda di ð protezione internazionale ï asilo con una
persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale
colloquio. ðI colloqui sul merito di una domanda di
protezione internazionale sono condotti dal personale dell'autorità
accertante. ï Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un
colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all’articolo 6,
paragrafo 3. ònuovo Qualora un numero
elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente
protezione internazionale, rendendo impossibile nella pratica all'autorità
accertante svolgere tempestivamente colloqui sul merito di ogni domanda, gli
Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi
temporaneamente allo svolgimento di tali colloqui. In questi casi, il personale
di detta autorità riceve in anticipo la formazione necessaria, comprendente gli
elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) ad e), del
regolamento (UE) n. 439/2010 e all'articolo 18, paragrafo 5, della
presente direttiva. Quando un richiedente
presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico,
ciascun adulto interessato deve avere la possibilità di sostenere un colloquio
personale. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Gli Stati membri possono stabilire nel diritto
interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio
personale. 2. Il colloquio personale ð sul merito della domanda ï può essere omesso se: a) l’autorità accertante è in grado di prendere
una decisione positiva ð riguardo allo status di rifugiato ï basandosi sulle prove acquisite; oppure b) l’autorità competente ha già avuto un incontro con il
richiedente, al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella
trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini
dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE; oppure c) l’autorità accertante, in base a un esame completo delle
informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in
cui si applicano le circostanze di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere
a), c), g), h) e j). 3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando b) non è ragionevolmente fattibile, in particolare
quando l’autorità ð accertante ï competente reputa
che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un
colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo
controllo. In caso di dubbio, ð l’autorità accertante consulta un
medico per stabilire se lo stato che rende il richiedente incapace o non in
grado di sostenere il colloquio sia temporaneo o permanente ï gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno
psicologo. Quando Ö non viene
sostenuto il colloquio personale Õ lo Stato membro non prevede la possibilità per il
richiedente di un colloquio personale a norma della lettera b) presente paragrafo oppure, ove applicabile, Ö con Õ per la persona a
carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al
richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni. 3. 4. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente
articolo non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla
domanda di ð protezione internazionale ï asilo. 4. 5.. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2,
letterae b) e c), e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell’autorità accertante. 5. 6. A prescindere dall’articolo 28 20,
paragrafo 1, gli Stati membri, all’atto di decidere riguardo a una domanda di ð protezione internazionale ï asilo, possono tener conto del fatto che il
richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse
validi motivi per farlo. Articolo 15 13 Criteri
applicabili al colloquio personale 1. Il colloquio personale si
svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità
accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di
altri familiari. 2. Il colloquio personale si
svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata. 3. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che
consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua
domanda. A tal fine gli Stati membri: a) provvedono affinché la persona incaricata
di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener conto del contesto
personale ð e ï o generale in cui nasce la domanda,
compresa l'origine culturale ð , il genere, l'orientamento sessuale,
l'identità sessuale ï o la vulnerabilità del richiedente ð ai sensi dell'artiolo 22 della
direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza] ï , per quanto ciò sia possibile; e ònuovo b) se possibile
prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una
persona del suo stesso sesso; ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo c b) selezionano un interprete ð competente ï idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e
la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio Ö si
svolge Õ non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo, Ö tranne Õ se esiste
un’altra lingua che è ragionevole supporre possa capire Ö capisce Õ e nella quale è in
grado di comunicare ð chiaramente ï. ð Se possibile gli Stati membri
prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso; ï ònuovo d) provvedono
affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di
protezione internazionale non indossi un'uniforme militare o di polizia; e) provvedono
affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro
età. ê2005/85/CE 4. Gli Stati membri possono
prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale. 5. Il presente articolo si applica anche
all’incontro di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b). ònuovo Articolo 16 Contenuto del colloquio personale Nel condurre il
colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale,
l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua
possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi
dell’articolo 4 della direttiva […/../UE] [direttiva qualifiche] nel modo più completo
possibile. In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare
l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni
delle sue dichiarazioni. ê2005/85/CE Articolo 14 Valore giuridico del verbale del
colloquio personale ai fini della procedura 1. Gli Stati membri dispongono che sia
redatto il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno
le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal
richiedente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i
richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se
l’accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell’autorità accertante, gli
Stati membri provvedono affinché l’accesso sia possibile non appena necessario
per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile. 3. Gli Stati membri possono chiedere che il
richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale. Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale,
le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente. Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del
verbale non osta a che l’autorità accertante prenda una decisione sulla sua
domanda di asilo. 4. Il presente articolo si applica anche
all’incontro di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b). ònuovo Articolo 17 Verbale e registrazione del colloquio personale 1. Gli
Stati membri dispongono che sia redatto un verbale accurato di ogni singolo
colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali. 2. Gli
Stati membri possono disporre la registrazione sonora o audiovisiva del
colloquio personale. In tal caso, provvedono affinché la registrazione del
colloquio personale sia allegata al verbale. 3. Gli
Stati membri dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare
osservazioni e/o fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o
malintesi contenuti nel verbale, al termine del colloquio personale o entro un
termine fissato prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale
scopo gli Stati membri garantiscono che il richiedente sia pienamente informato
del contenuto del verbale, se necessario con l'assistenza di un interprete. Gli
Stati membri chiedono poi al richiedente di approvare il contenuto del verbale.
Gli Stati membri non devono
necessariamente chiedere al richiedente di approvare il contenuto del verbale
se il colloquio è registrato ai sensi del paragrafo 2 e se la registrazione è
accettabile come prova nelle procedure di cui al capo V. 4. Se il
richiedente rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di
tale rifiuto sono registrate nel suo fascicolo. Il rifiuto da parte del
richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che l’autorità
accertante adotti una decisione sulla sua domanda. 5. Al
richiedente non può essere negato l’accesso al verbale né, se del caso, alle
registrazioni prima che l'autorità accertante abbia adottato una decisione. Articolo 18 Perizie mediche 1. Gli
Stati membri consentono al richiedente di sottoporsi a visita medica per
presentare all'autorità accertante un certificato medico a sostegno delle
dichiarazioni rilasciate circa le persecuzioni o i danni gravi subiti. Gli
Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare i risultati della
visita medica all'autorità accertante entro un termine ragionevole, dopo averlo
informato dei diritti di cui gode in virtù del presente articolo. Il fatto che il
richiedente non presenti i risultati della visita medica entro il termine
previsto senza validi motivi non impedisce all'autorità accertante di adottare una
decisione in merito alla domanda di protezione internazionale. 2. Fatto
salvo il paragrafo 1, qualora l'autorità accertante ritenga che sussistano
motivi per credere che il richiedente non abbia la capacità o abbia una
capacità limitata di sostenere un colloquio e/o di presentare dichiarazioni
precise e coerenti a causa di disturbi post-traumatici da stress, delle
persecuzioni o dei gravi danni subiti, essa dispone che sia effettuata una
visita medica con il consenso del richiedente. Il fatto che il richiedente
rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante
prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale. 3. Gli
Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, ai fini della visita
medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e
qualificate. 4. Gli
Stati membri stabiliscono ulteriori regole e modalità di identificazione e
documentazione di sintomi di tortura e altre forme di violenza fisica, sessuale
o psicologica, necessarie all’applicazione del presente articolo. 5. Gli
Stati membri provvedono affinché le persone che conducono i colloqui con i richiedenti
conformemente alla presente direttiva ricevano una formazione diretta a
riconoscere i sintomi della tortura e i problemi medici che potrebbero compromettere
la capacità del richiedente di sostenere il colloquio. 6. L’autorità
accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2
congiuntamente agli altri elementi della domanda. Articolo 19 Informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo
grado 1. Gli
Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su
richiesta, informazioni giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado
di cui al capo III. Esse comprendono, come minimo, le informazioni sulla
procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente e la
spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa. 2. La
fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali è soggetta alle
condizioni di cui all'articolo 21. Articolo 20 Assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso ê 2005/85/CE
(adattato) ðnuovo 1. Nell’eventualità di una decisione negativa
dell’autorità accertante, gGli Stati membri dispongono che, su
richiesta, siano concesse assistenza e/o
rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo
3. ð nelle procedure di ricorso di cui al
capo V. Sono ricomprese, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali
necessari e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di primo grado a
nome del richiedente. ï ònuovo 2. Gli
Stati membri possono inoltre accordare assistenza e/o rappresentanza legali
gratuite nelle procedure di primo grado di cui al capo III. In tal caso,
l'articolo 19 non si applica. 3. Gli
Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali
gratuite non siano accordate se un giudice ritiene che il ricorso del
richiedente non abbia prospettive concrete di successo. In tal caso, gli Stati
membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto
di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del
richiedente alla giustizia. 4. L'assistenza
e la rappresentanza legali gratuite sono soggette alle condizioni di cui
all'articolo 21. Articolo 21 Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l’assistenza
e la rappresentanza legali gratuite 1. Gli
Stati membri possono disporre che a fornire le informazioni giuridiche e
procedurali di cui all'articolo 19 e l'assistenza e la rappresentanza legali di
cui all'articolo 20 siano organizzazioni non governative, funzionari
governativi o servizi statali specializzati. ê2005/85/CE
articolo 15 (adattato) ðnuovo 1. Gli
Stati membri accordano ai richiedenti asilo la possibilità di consultare, a
loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale,
autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti
relativi alla domanda di asilo. 2. Nell’eventualità
di una decisione negativa dell’autorità accertante, gli Stati membri dispongono
che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite
nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. 2. 3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare fornire ð le informazioni giuridiche e
procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e ï l'assistenza e/o la
rappresentanza legali gratuite Ö di cui
all'articolo 20 Õ : a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice a norma del capo
V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione
nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame
ulteriori; e/o a b) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o b c) soltanto Ö tramite i
servizi di Õ rispetto agli
avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla
legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di
successo. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza
legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie. 3. 4. Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di
trattamento di richieste di ð informazioni giuridiche e procedurali
di cui all'articolo 19 e di ï assistenza e/o rappresentanza legali Ö di cui
all'articolo 20 Õ possono essere
previste dagli Stati membri. 4. 5. Gli Stati membri possono altresì: a) imporre limiti monetari e/o temporali
alla ð fornitura di informazioni giuridiche e
procedurali gratuite di cui all'articolo 19 e alla ï prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite Ö di cui
all'articolo 20 Õ, purché essi non
costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso ð alle informazioni giuridiche e
procedurali e ï all’assistenza e/o rappresentanza legali; b) prevedere, per quanto riguarda gli
onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia
più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni
che rientrano nell’assistenza legale. 5. 6. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale
delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento
delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare
tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal
richiedente. ê2005/85/CE
articolo 15, paragrafo 1 (adattato) ðnuovo Articolo 22 Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della
procedura 1. Gli Stati membri accordano aAi richiedenti asilo Ö è data Õ la possibilità di
consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente
legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli
aspetti relativi alla domanda di asilo ð protezione internazionale, in ciascuna
fase della procedura, anche in caso di decisione negativa ï. ònuovo 2. Gli
Stati membri possono acconsentire a che le organizzazioni non governative
prestino assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti
protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III e al
capo V. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 23 16 Ambito di
applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali 1. Gli Stati membri provvedono
affinché l’avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a
norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente ð protezione internazionale ï asilo a norma della
legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica
del richiedente ð che è o sarà oggetto di decisione ï che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di
cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la
valutazione della domanda. Gli Stati membri possono derogare a tale
disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la
sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che
forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni
si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle
domande di ð protezione internazionale ï asilo da parte
delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali
degli Stati membri siano compromesse. In questi casi Ö gli Stati
membri: Õ ònuovo a) danno accesso
alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all’avvocato o al
consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza o, quanto meno, ai
servizi statali specializzati autorizzati a norma della legislazione nazionale
a rappresentare il richiedente per questo scopo specifico, nella misura in cui
le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della
revoca della protezione internazionale; ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo b) Öaprono Õ l’accesso alle
informazioni o alle fonti in questione è aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che
tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un
richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di permanenza temporanea i centri di
trattenimento e le zone di transito, per consultare
quel richiedente ð , a norma dell'articolo 10, paragrafo
4, e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva […/…/UE]
[direttiva accoglienza] ï. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree
chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della
legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza,
dell’ordine pubblico o della gestione amministrativa dell’area o per garantire
un esame efficace della domanda, purché l’accesso da parte dell’avvocato o
altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia
reso impossibile. ònuovo 3. Gli
Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa
farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o
riconosciuto a norma della legislazione nazionale. ê2005/85/CE ðnuovo 4. 3. Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la
presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti
nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l’articolo 25 17,
paragrafo 1, lettera b). 4. Gli Stati membri possono disporre che il
richiedente sia autorizzato a portare con sé al colloquio personale un avvocato
o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della
legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere la presenza del
richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma
della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e
possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste. L’assenza di un avvocato o altro consulente legale
non osta a che l’autorità competente svolga il colloquio personale con il
richiedente ð , fatto salvo l’articolo 25, paragrafo
1, lettera b) ï. ònuovo Articolo 24 Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari 1.
Gli Stati membri
provvedono affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali
particolari siano identificati in tempi congrui. A tale scopo, gli Stati membri
possono avvalersi dei meccanismi previsti all'articolo 22 della direttiva
[…/…/UE] [direttiva accoglienza]. Gli Stati membri
garantiscono che il presente articolo si applichi anche se il fatto che un
richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari emerge soltanto in
una fase successiva della procedura. 2.
Gli Stati membri adottano
le misure appropriate affinché ai richiedenti che necessitano di garanzie
procedurali particolari siano concessi il tempo sufficiente e il sostegno necessario
per presentare gli elementi della domanda nel modo più completo possibile e con
tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora l'autorità
accertante ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, non si applicano l'articolo
31, paragrafo 6, e l'articolo 32, paragrafo 2. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 25 17 Garanzie per i
minori non accompagnati 1. In relazione a tutte le
procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 14 ð , 15, 16 ï e 17 12 and 14, gli Stati membri: a) non appena possibile adottano misure atte
a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato ð per consentirgli di godere dei diritti e
adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva ï in relazione all'esame della domanda di asilo. ð Tale rappresentante ha la competenza
necessaria a trattare con i minori e svolge i suoi doveri in conformità del
principio dell'interesse superiore del minore. ï Questo rappresentante Ö Questi Õ può anche essere
il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza] nell’articolo 19
della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[12]; b) provvedono affinché al rappresentante sia
data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e
le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di
informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri ð provvedono affinché il ï permettono al rappresentante ð e/o l'avvocato o altro consulente
autorizzato a norma della legislazione nazionale partecipino ï di partecipare al colloquio, ð e abbiano la possibilità di ï porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla
persona che conduce il colloquio. Gli Stati membri possono richiedere la presenza
del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante. 2. Gli Stati membri possono
astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato: a) raggiungerà presumibilmente ð l'età di anni diciotto ï la maggiore età prima che sia presa una
decisione in primo grado;
o b) può disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente
legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti
di cui sopra assegnati al rappresentante; ovvero c) è, o è stato, sposato. 3. Gli Stati membri, in conformità delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1o dicembre 2005, possono
altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato
ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda
senza un rappresentante. 3. 4. Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora il minore non accompagnato sia
convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di ð protezione internazionale ï asilo a norma degli
articoli 14, 15, ð 16, ï 17 e ð 34 ï 12, 13 e 14, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza
necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori; b) la decisione sulla domanda di asilo di un
minore non accompagnato, presa dall’autorità accertante, sia preparata da un
funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei
minori. ònuovo 4. I
minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevono gratuitamente le
informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19 anche per le
procedure di revoca dello status di protezione internazionale previste al capo
IV. ê 2005/85/CE ð nuovo 5. Gli Stati membri possono
effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel
quadro dell’esame di una domanda di asilo ð protezione internazionale ï ð , laddove, in base a sue dichiarazioni
generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire
dubbi circa l’età. Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, gli Stati
membri considerano il richiedente un minore ï . ònuovo Le visite mediche sono
effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno
invasivi. ê2005/85/CE ðnuovo Se vengono effettuate visite mediche gli Stati
membri provvedono affinché: a) il minore non accompagnato sia informato,
prima dell’esame della domanda di ð protezione internazionale ï asilo e in una lingua che capisce è ragionevole
supporre possa capire, della possibilità che la loro
sua età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le
informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze
dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda ð di protezione internazionale ï d’asilo, così come le conseguenze cui va
incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita
medica; b) i minori non accompagnati e/o i loro
rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare
l’età dei minori interessati; e c) la decisione di respingere la domanda di ð protezione internazionale ï asilo di un minore non accompagnato che ha
rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale
rifiuto. Il fatto che un minore non accompagnato abbia
rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante
prenda una decisione sulla domanda di ð protezione internazionale ï asilo. ònuovo 6. Non
si applicano ai minori non accompagnati l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo
31, paragrafo 6, l’articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 2,
lettera c), l'articolo 38 e l’articolo 43. ê2005/85/CE 7. 6. L’interesse superiore del minore costituisce un criterio
fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente
articolo. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 26 18 Arresto Trattenimento 1. Gli Stati membri non
trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente ð protezione internazionale ï asilo. ð I motivi e le condizioni del
trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale
trattenuti sono conformi alla direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza]. ï 2. Qualora un richiedente ð protezione internazionale ï asilo sia trattenuto in arresto,
gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo sindacato
giurisdizionale ð a norma della direttiva […/…/UE]
[direttiva accoglienza] ï. Articolo 27 19 Procedura in
caso di ritiro della domanda 1. Nella misura in cui gli Stati
membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù
della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda ð di protezione internazionale ï, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la
decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda. 2. Gli Stati membri possono
altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame
senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che
l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo. Articolo 28 20 Procedura in
caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa 1. Qualora vi siano ragionevoli
motivi per ritenere che il richiedente ð protezione internazionale ï asilo abbia implicitamente ritirato la
domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità
accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero ð , se l'autorità accertante giudica la
domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea
con l'articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e in seguito a
un colloquio personale, ï respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha
accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva
2004/83/CE. Gli Stati membri possono presumere che il
richiedente ð protezione internazionale ï asilo abbia
implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando
è accertato che: a) il richiedente non ha risposto alla
richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma
dell’articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE
né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 14, 15, ð 16 ï e 17 12, 13 e 14 Ö della
presente direttiva Õ, a meno che
dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause
di forza maggiore; b) è fuggito o si è allontanato senza
autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare
l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine
ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di
comunicazione. Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli
Stati membri possono fissare termini od orientamenti. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è
stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso ð o di presentare una nuova domanda che
non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 ï , a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 32 e
34. Gli Stati membri possono prevedere un termine ð di almeno un anno ï dopo il quale un caso non può più essere riaperto ð oppure la nuova domanda può essere
trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli
articoli 40 e 41 ï. Gli Stati membri garantiscono che quella persona
non sia allontanata in violazione del principio di "non refoulement". Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità
accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato
sospeso. ònuovo 3. Il
presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. […/…] [regolamento
Dublino]. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 29 21 Ruolo
dell’UNHCR 1. Gli Stati membri consentono
che l’UNHCR: a) abbia accesso ai richiedenti ð protezione internazionale ï asilo, compresi quelli trattenuti e quelli
che si trovano ð alla frontiera e ï Ö nelle Õ in zone di
transito aeroportuale o portuale; b) abbia accesso, previo consenso del richiedente
ð protezione internazionale ï asilo, alle informazioni sulle singole
domande di asilo, sullo svolgimento della procedura
e sulle decisioni prese; c) nell’esercizio della funzione di controllo
conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti
pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura
sulle singole domande di ð protezione internazionale ï asilo. 2. Il paragrafo 1 si applica
anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR nel territorio
dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro
stesso. Articolo 30 22 Raccolta di
informazioni su singoli casi Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri: a) non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione ð o del danno grave ï ai danni del richiedente
asilo le informazioni relative alle singole domande
di ð protezione internazionale ï asilo o il fatto che sia stata presentata
una domanda; b) non ottengono informazioni dai
presunti responsabili della persecuzione ð o del danno grave ï secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali
responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero
nuocere all’incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o
alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese
d’origine. CAPO III Procedure di primo grado Sezione I Articolo 31 23 Procedure di
esame 1. Gli Stati membri esaminano le
domande di ð protezione internazionale ï asilo con procedura di esame conformemente
ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo
un esame adeguato e completo. ònuovo 3. Gli
Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla
presentazione della domanda. Gli Stati membri possono
prorogare il termine per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, se: a) il caso in
questione comporta questioni complesse in fatto e in diritto; b) un gran numero
di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione
internazionale, rendendo impossibile all'atto pratico concludere la procedura
entro il termine di sei mesi; c) il ritardo può
essere chiaramente attribuito alla mancata osservanza degli obblighi di cui
all'articolo 13 da parte del richiedente. Gli Stati membri possono
rimandare la conclusione della procedura se non si può ragionevolmente
attendere che l'autorità accertante decida entro i termini previsti al presente
paragrafo a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia
presumibilmente temporanea. ê 2005/85/CE ð nuovo 4. Gli Stati membri provvedono
affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il
richiedente asilo interessato: (a) sia informato del ritardo; ð e ï oppure (b) sia informato, su sua richiesta
ð dei motivi del ritardo e ï del termine entro cui è
prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo
Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di
prendere una decisione entro il suddetto termine. ònuovo Le conseguenze della
mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono
stabilite conformemente alla legislazione nazionale. ê 2005/85/EC ð nuovo 5. 3. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria o accelerare l’esame ð una domanda di protezione
internazionale ï conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo
II, anche qualora la domanda sia verosimilmente fondata o il
richiedente abbia particolari bisogni: ònuovo a) qualora la
domanda sia verosimilmente fondata; b) qualora il
richiedente sia vulnerabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva […/…/UE]
[direttiva accoglienza], o necessiti di garanzie procedurali particolari,
specialmente se si tratta di un minore non accompagnato; c) in altri casi,
salvo le domande di cui al paragrafo 6. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo 6. 4. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una
procedura d’esame sia valutata in via prioritaria o accelerata ð e/o svolta alla frontiera a norma
dell’articolo 43 ï conformemente
ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II se: a) Ö Nel presentare domanda ed esporre i fatti Õ il richiedente ha
sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno
pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la
qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla
protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE;
oppure b) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato
o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a
norma della direttiva 2004/83/CE; o c) la domanda di asilo è giudicata infondata: b i) poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva degli articoli
29, 30 e 31; o ii) poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato
paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 1;
o c d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando
informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti
relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto
influenzare la decisione negativamente; o e) il richiedente ha presentato un’altra domanda di asilo
contenente dati personali diversi; o d f) il richiedente non ha fornito le informazioni
necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o
cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, Ö il
richiedente Õ abbia distrutto o
comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe
permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; o e g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti,
contraddittorie, ð palesemente false o evidentemente ï improbabili o insufficienti, ð che contraddicono informazioni
sufficientemente verificate sul paese di origine, ï Ö rendendo
così Õ che rendono
chiaramente non convincente la sua asserzione ð di avere diritto alla qualifica di
rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria in virtù
della ï essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva […/…/UE]
[direttiva qualifiche] 2004/83/CE; o h) il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre
nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla
situazione nel suo paese d’origine; o i) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la
possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; o f j) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o
impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe
l’allontanamento; o k) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto agli
obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE o
all’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 20, paragrafo 1,
della presente direttiva; o l) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello
Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido
motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di
asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o g m) il richiedente ð può per gravi ragioni essere
considerato ï costituisce un pericolo per la sicurezza
nazionale o l’ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato
espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza Ö o Õ e di ordine pubblico
a norma della legislazione nazionale. ; o n) il richiedente rifiuta di adempiere all’obbligo del rilievo
dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; o o) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si
applica l’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia
respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non
siano stati addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari
circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d’origine. ònuovo 7. Gli
Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in
primo grado di cui al paragrafo 6, che garantiscano un esame adeguato e
completo. 8. Il
fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo
l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di
transito, così come l’assenza di documenti o l’uso di documenti falsificati,
non comporta di per sé il ricorso alla procedura di primo grado di cui al
paragrafo 6. ê2005/85/CE Articolo 24 Procedure specifiche 1. Gli Stati membri possono inoltre
prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi
fondamentali e alle garanzie di cui al capo II: a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati
nell’ambito della sezione IV; b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell’ambito
della sezione V. 2. Gli Stati membri possono inoltre
prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI. ê2005/85/CE
articolo 28 ðnuovo Articolo 32 Domande
infondate 1. Fattio salvio gli l'articolio 27 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è
attribuibile la qualifica di ð beneficiario di protezione
internazionale ï rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE. 2. Nei casi di cui
all’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e Nnei casi
di domande di asilo infondate cui si applichi una
qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 6, ð lettere da a) a f) ï 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri
possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita
dalla legislazione nazionale. ê2005/85/CE ðnuovo Sezione II Articolo 33 25 Domande irricevibili inammissibili 1. Oltre ai casi in cui una
domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. […/…] [regolamento Dublino] (CE)
n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti
ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di ð beneficiario di protezione
internazionale ï rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE,
qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile
inammissibile a norma del presente articolo. 2. Gli Stati membri possono
giudicare una domanda di ð protezione internazionale ï asilo irricevibile inammissibile
a
norma del presente articolo ð soltanto ï se: a) un altro Stato membro ha concesso lo
status di rifugiato; b) un paese che non è uno Stato membro è
considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35 26; c) un paese che non è uno Stato membro è
considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38 27; d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro
interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso
uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a
norma della direttiva 2004/83/CE; e) il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello
Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal "refoulement"
in attesa dell’esito di una procedura relativa alla determinazione del suo
status a norma della lettera d); d f) ðla domanda è una domanda reiterata, qualora
non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze
nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere
attribuita la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione
sussidiaria in virtù della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] ï il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata
presa una decisione definitiva; e g) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo
aver acconsentito, a norma dell’articolo 7 6, paragrafo 2 3, a che
il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano
elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una
domanda separata. ònuovo Articolo 34 Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà 1. Prima
di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al
richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui
all'articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri
organizzano un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati
membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 42 in caso di domanda
reiterata. 2. Il paragrafo
1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. […/…]
[regolamento Dublino]. 3. Gli
Stati membri provvedono affinché la persona che conduce il colloquio
sull'ammissibilità della domanda non indossi un'uniforme militare o di polizia. ê2005/85/CE ð nuovo Sezione III Articolo 35 26 Concetto di
paese di primo asilo Un paese può essere considerato paese di primo
asilo di un particolare richiedente, qualora: a) quest’ultimo sia stato riconosciuto
in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione,
ovvero b) goda altrimenti di protezione
sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di
"non refoulement", purché sia riammesso nel paese stesso. Nell’applicare il concetto di paese di primo
asilo alle circostanze particolari di un richiedente ð protezione internazionale ï asilo gli Stati membri possono tener conto
dell’articolo 38 27, paragrafo 1. ðIl richiedente è autorizzato a impugnare
l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni
specifiche. ï ê2005/85/CE
(adattato) Articolo 27 Concetto di
paese terzo sicuro 1. Gli Stati membri possono
applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti
hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione
riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita
ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni
politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; b) è rispettato il principio di "non
refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra; c) è osservato il divieto di
allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti
crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; d) esiste la possibilità di chiedere lo
status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere
protezione in conformità della convenzione di Ginevra. 2. L’applicazione del
concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla
legislazione nazionale, comprese: a) norme che richiedono un legame tra la
persona richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali
sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese; b) norme sul metodo mediante il quale le
autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere
applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo
comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato
richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere
considerati generalmente sicuri; c) norme conformi al diritto
internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo
interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme che consentano
almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo
sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra
forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante. 3. Quando applicano una
decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri: a) ne informano il richiedente; e b) gli forniscono un documento con il
quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che
la domanda non è stata esaminata nel merito. 4. Se il paese terzo non
concede al richiedente asilo l’ingresso nel suo territorio, gli Stati membri
assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle
garanzie fondamentali descritte al capo II. 5. Gli Stati membri
comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il
concetto in questione a norma del presente articolo. Articolo 28 Domande infondate 1. Fatti
salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una
domanda di asilo solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente
non è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva
2004/83/CE. 2. Nei
casi di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di
asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate
nell’articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri
possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita
dalla legislazione nazionale. ê2005/85/CE Articolo 29 Elenco comune minimo di paesi terzi
considerati paesi di origine sicuri 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati
membri paesi d’origine sicuri a norma dell’allegato II. 2. Il Consiglio può modificare, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, l’elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi
terzi a norma dell’allegato II. La Commissione esamina le richieste fatte dal
Consiglio o dagli Stati membri di presentare una proposta di modifica
dell’elenco comune minimo. 3. Nell’elaborare la proposta, a norma dei
paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati
membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall’UNHCR,
dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 4. Quando il Consiglio chiede alla
Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo
dall’elenco comune minimo, è sospeso l’obbligo degli Stati membri a norma
dell’articolo 31, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal
giorno successivo alla decisione con cui il Consiglio chiede tale
presentazione. 5. Quando uno Stato membro chiede alla
Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese
terzo dall’elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per
iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L’obbligo dello Stato membro a
norma dell’articolo 31, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a
decorrere dal giorno successivo alla notifica al Consiglio. 6. Il Parlamento europeo è informato delle
sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5. 7. Le sospensioni a norma dei paragrafi 4 e
5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello
scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall’elenco comune
minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta
della Commissione di depennare il paese terzo dall’elenco. 8. Su richiesta del Consiglio, la
Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di
un paese incluso nell’elenco comune minimo è ancora conforme all’allegato II.
Nel presentare la relazione la Commissione può formulare le raccomandazioni o
le proposte che ritiene adeguate. ê2005/85/CE
(adattato) Articolo 30 Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri 1. Fatto
salvo l’articolo 29, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre
una normativa che consenta, a norma dell’allegato II, di designare a livello
nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell’elenco comune minimo
quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo. È
anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II relativamente a tale parte. 2. In deroga
al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o
dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi
da quelli figuranti nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai
fini dell’esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei
paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a: a) persecuzione quale
definita nell’articolo 9 della direttiva 2004/83/CE; o b) tortura o altra
forma di pena o trattamento disumano o degradante. 3. Gli
Stati membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre
2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese
sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato
di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al
paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo. 4. Nel
valutare se un paese è un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3,
gli Stati membri considerano lo status giuridico, l’applicazione della legge e
la situazione politica generale del paese terzo in questione. 5. La
valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a
norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese
in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’UNHCR, dal
Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 6. Gli
Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di
origine sicuri a norma del presente articolo. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 36 31 Concetto di
paese di origine sicuro 1. Un paese terzo designato
paese di origine sicuro a norma Ö della
presente direttiva Õ dell’articolo 29 o dell’articolo 30, previo esame individuale della domanda, può
essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo, previo esame individuale della domanda, solo
se: a) questi ha la cittadinanza di quel paese;
ovvero b) è un apolide che in precedenza
soggiornava abitualmente in quel paese; e non ha invocato gravi motivi per ritenere che
quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in
cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di
rifugiato ð o di persona ammissibile alla
protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […./../UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE. 2. A norma del paragrafo 1 gli Stati membri
considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro
a norma dell’articolo 29. 2. 3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale
ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di
origine sicuro. ê2005/85/CE
articolo 30 ðnuovo Articolo 37 Designazione
nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri 1. Fatto salvo
l’articolo 29, gGli Stati
membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a
norma dell’allegato I II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano
nell’elenco comune minimo quali paesi di origine
sicuri ai fini dell’esame delle domande di ð protezione internazionale ï asilo. È anche possibile designare come sicura una
parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato
II relativamente a tale parte. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati
membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005 che
consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli
figuranti nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini
dell’esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi
terzi in questione non sono in genere sottoposte a: a) persecuzione quale definita nell’articolo 9 della direttiva
2004/83/CE; o b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o
degradante. 3. Gli Stati membri possono altresì
mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005, che consente di designare
a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o
parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se
sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte
o a detto gruppo. 4. Nel valutare se un paese è un paese di
origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo
status giuridico, l’applicazione della legge e la situazione politica generale
del paese terzo in questione. ònuovo 2. Gli
Stati membri provvedono affinché la situazione nei paesi terzi designati sicuri
conformemente al presente articolo sia oggetto di revisione periodica. ê2005/85/CE
articolo 30 ðnuovo 3. 5. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di
origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di
informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati
membri, ð dall’Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo, ï dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni
internazionali competenti. 4. 6. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati
quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo. ê2005/85/CE
articolo 27 ðnuovo Articolo 38 Concetto di
paese terzo sicuro 1. Gli Stati membri possono
applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti
hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente
ð protezione internazionale ï asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita ed
alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni
politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; ònuovo b) non sussiste il
rischio di danno grave definito nella direttiva […./../UE] [direttiva
qualifiche]; ê2005/85/CE
articolo 27 ðnuovo c b) è rispettato il principio di "non refoulement"
conformemente alla convenzione di Ginevra; d c) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto
a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal
diritto internazionale; e e d) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi
è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della
convenzione di Ginevra. 2. L’applicazione del concetto
di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione
nazionale, comprese: a) norme che richiedono un legame tra la
persona richiedente ð protezione internazionale ï asilo e il paese terzo in questione,
secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese; b) norme sul metodo mediante il quale le
autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere
applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo
comprende l’esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato
richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere
considerati generalmente sicuri; c) norme conformi al diritto internazionale
per accertare, con un esame individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro
per un determinato richiedente, norme e che
consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di
paese terzo sicuro a motivo del fatto che ð quel paese terzo non è sicuro nel suo
caso specifico ï egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o
trattamento crudele, disumano o degradante. ðAl richiedente è altresì data la possibilità
di contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della
lettera a). ï 3. Quando applicano una
decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri: a) ne informano il richiedente; e b) gli forniscono un documento con il quale
informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la
domanda non è stata esaminata nel merito. 4. Se il paese terzo non concede
al richiedente ð protezione internazionale ï asilo l’ingresso nel suo territorio, gli
Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e
delle garanzie fondamentali descritti al capo II. 5. Gli Stati membri comunicano
periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in
questione a norma del presente articolo. ê2005/85/CE
articolo 36 ðnuovo Articolo 39 Concetto di
paesie terzio europeio sicurio 1. Gli Stati membri possono
prevedere che l’esame della domanda di ð protezione internazionale ï asilo e della sicurezza del richiedente
stesso nel suo caso
specifico relativamente alle sue condizioni
specifiche, secondo quanto prescritto al capo II,
non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un’autorità
competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il
richiedente ð protezione internazionale ï asilo sta cercando di entrare o è entrato
illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo
2. 2. Un paese terzo può essere
considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se: a) ha ratificato e osserva la convenzione di
Ginevra senza limitazioni geografiche; b) dispone di una procedura di asilo
prescritta per legge; e c) ha ratificato la Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne
rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi ricorsi effettivi; e d) è stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi
terzi sicuri ai fini del paragrafo 1. 43. Gli
Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di
applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni
adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di
"non refoulement" a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all’applicazione del presente
articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale. 54. Quando
applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati
membri interessati: a) ne informano il richiedente; e b) gli forniscono un documento con il quale
informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che la
domanda non è stata esaminata nel merito. 65. Se
il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità
dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II. ònuovo 6. Gli
Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è
applicato il concetto in questione a norma del presente articolo. ê2005/85/CE
articolo 36 7. Gli Stati membri che hanno designato
paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1o
dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e
c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio
avrà adottato l’elenco comune a norma del paragrafo 3. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Sezione IV Articolo 40 32 Domande
reiterate 1. Se una persona che ha chiesto
ð protezione internazionale ï asilo in uno Stato membro rilascia
ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi ð esamina ï può esaminare le ulteriori dichiarazioni o
gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente
domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella
misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in
considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori
dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. 2. Inoltre, gli Stati membri possono applicare
una procedura specifica di cui al paragrafo 3, qualora il richiedente reiteri
la domanda di asilo: a) dopo il ritiro della sua precedente domanda o la rinuncia alla
stessa a norma degli articoli 19 o 20; b) dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda
precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa
procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva. 2. 3. ðPer decidere dell'ammissibilità di una
domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2,
lettera d), ï uUna
domanda di ð protezione internazionale ï asilo reiterata è anzitutto sottoposta a
esame preliminare per accertare se,
dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione
di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o
risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla
protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE. 3. 4. Se, in seguito all’ l’esame preliminare di cui al paragrafo 2 3 del presente articolo,
Ö permette di
concludere che sono emersi o sono stati Õ emergono o sono
addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentinoano in modo
significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la
qualifica di rifugiato ð o di persona ammissibile alla
protezione sussidiaria ï a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE, la
domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II. Ö Gli Stati
membri possono prevedere che una domanda reiterata sia sottoposta a ulteriore
esame anche per altre ragioni. Õ 5. Gli
Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad
un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che
rendono necessario avviare nuovamente un procedimento. 4. 6. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore
esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito
a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 3, 4 e 5
del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso
rimedio effettivo a norma dell’articolo 46 39. ònuovo 5. Se
una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente
articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 33, paragrafo
2, lettera d). ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo 6. 7. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata
anche nel caso di: a) una persona a carico che presenti una domanda dopo aver
acconsentito, a norma dell’articolo 7 6, paragrafo 2 3, a che
il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo ð , e/o ï b) ð un minore non coniugato che presenti
una domanda dopo che è stata presentata una domanda a suo nome ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera c) ï. In ð questi casi ï tal caso l’esame preliminare di cui al
paragrafo 2 3 del presente articolo consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della
persona a carico o del ð minore non coniugato ï giustifichino una domanda separata. ònuovo 7. Se
una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di
trasferimento ai sensi del regolamento (UE) […/…] [regolamento Dublino]
rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che
provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono
esaminate dallo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) [.../...]
[regolamento Dublino], in conformità della presente direttiva. Articolo 41 Norme specifiche in caso di rifiuto o inammissibilità di una domanda
reiterata Se una persona
presenta una nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato
membro dopo una decisione definitiva che considera inammissibile una domanda ai
sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, o dopo una decisione definitiva che
respinge una precedente domanda reiterata in quanto infondata, lo Stato membro
può: a) ammettere
una deroga al diritto di rimanere nel territorio, purché l'autorità accertante
abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporterà il “refoulement”
diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro
a livello internazionale e dell'Unione; b) prevedere
che la procedura d’esame sia accelerata in conformità dell'articolo 31,
paragrafo 6, lettera f); in tal caso, lo Stato membro può anche derogare ai
termini di norma applicabili alle procedure accelerate, in conformità della
legislazione nazionale; c) derogare
ai termini di norma applicabili alle procedure di ammissibilità di cui agli
articoli 33 e 34, in conformità della legislazione nazionale. ê2005/85/CE Articolo 33 Mancata presentazione Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di
cui all’articolo 32 nel caso di una domanda di asilo presentata in una data
successiva da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non
si rechi in un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità
competenti ad una data stabilita. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 42 34 Norme
procedurali 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i richiedenti ð protezione internazionale ï asilo la cui domanda è oggetto di un esame
preliminare a norma dell’articolo 40 32 godano delle garanzie di cui
all’articolo 12 10,
paragrafo 1. 2. Gli Stati membri possono
stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l’esame
preliminare di cui all’articolo 40 32. Queste disposizioni possono, in
particolare: a) obbligare il richiedente a indicare i
fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura; b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni
entro un determinato termine dopo che è venuto in possesso di tale
informazione; b c) fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su
osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale ð , ad esclusione dei casi di cui
all'articolo 40, paragrafo 6 ï . Queste disposizioni non rendono impossibile
l’accesso del richiedente asilo a una nuova
procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché: a) il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame
preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei
motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere
il riesame della decisione.; b) se ricorre una delle situazioni di cui all’articolo 32,
paragrafo 2, l’autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame
della domanda reiterata, a norma del capo II. Sezione V Articolo 43 35 Procedure di
frontiera 1. Gli Stati membri possono
prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello
Stato membro in merito alle: a) ðsull'ammissibilità di una ï domandae di asilo ð , ai sensi dell'articolo 33, ï ivi presentatea; ðe/o ï ònuovo b) sul merito di
una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 6. ê 2005/85/CE
(adattato) ð nuovo 2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al
paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le
disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti
vigenti il 1o dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e
alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di
transito, in merito all’ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che
arrivano e ivi presentano domanda di asilo. 3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in
particolare che le persone in questione: a) siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone
di transito dello Stato membro, fatto salvo l’articolo 7; b) siano immediatamente informate dei loro diritti ed
obblighi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); c) abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un
interprete, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b); d) abbiano un colloquio prima che l’autorità competente
prenda una decisione nell’ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro
domanda d’asilo con persone che abbiano un’adeguata conoscenza delle norme
applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, a norma degli
articoli 12, 13 e 14; e) possano consultare un avvocato o consulente legale,
autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, a norma
dell’articolo 15, paragrafo 1; f) in caso di minori non accompagnati, dispongano di un
rappresentante nominato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, salvo nel caso
in cui si applichi l’articolo 17, paragrafo 2 o 3; Inoltre, nel caso in cui l’ingresso sia rifiutato da un’autorità
competente, quest’ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno
ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo. 2. 4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito
delle procedure di cui al paragrafo 1 2 sia presa entro un termine ragionevole.
Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il
richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato
membro, affinché la sua domanda di asilo sia
esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 3. 5. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo, o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o
di apolidi che presentano domande di ð protezione internazionale ï asilo alla frontiera o in una zona di
transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di
cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il
periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono
normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di
transito. ê2005/85/CE Articolo 36 Concetto di
paesi terzi europei sicuri 1. Gli Stati membri possono
prevedere che l’esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente
stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto
al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui
un’autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che
il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo
territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2. 2. Un paese terzo può essere
considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se: a) ha ratificato e osserva la convenzione
di Ginevra senza limitazioni geografiche; b) dispone di una procedura di asilo
prescritta per legge; c) ha ratificato la Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne
rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi; e d) è stato designato tale dal Consiglio a
norma del paragrafo 3. 3. Il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi
considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1. 4. Gli Stati membri
interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle
disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma
delle disposizioni stesse, in conformità del principio di "non
refoulement" a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le
eccezioni all’applicazione del presente articolo per motivi umanitari o
politici o di diritto internazionale. 5. Quando applicano una
decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri
interessati: a) ne informano il richiedente; e b) gli forniscono un documento con il
quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest’ultimo, che
la domanda non è stata esaminata nel merito. 6. Se il paese terzo non
riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una
procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al
capo II. 7. Gli Stati membri che hanno
designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente
il 1o dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a),
b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché
il Consiglio avrà adottato l’elenco comune a norma del paragrafo 3. ê2005/85/CE ðnuovo CAPO IV Procedure di revoca dello status di ð protezione
internazionale ï rifugiato Articolo 44 37 Revoca dello
status di ð protezione internazionale ï rifugiato Gli Stati membri provvedono affinché un esame
per la revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato di una data persona possa
cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi
sono motivi per riesaminare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato di quella persona. Articolo 45 38 Norme
procedurali 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare lo
status di ð protezione internazionale ï rifugiato di un cittadino di un paese terzo
o di a un apolide a norma dell’articolo 14 ð o dell’articolo 19 ï della direttiva […./../UE]
[direttiva qualifiche] 2004/83/CE,
l’interessato goda delle seguenti garanzie: a) sia informato per iscritto che l’autorità
competente procede al riesame del suo diritto all’attribuzione dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato e dei motivi del riesame; e b) gli sia data la possibilità di esporre in
un colloquio personale a norma dell’articolo 12 10,
paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 14, 15, ð 16 ï e 17 12, 13 e 14, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di ð protezione internazionale ï rifugiato non dovrebbe essere revocato. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché
nell’ambito di tale procedura: a) l’autorità competente sia in grado di
ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, ð dall'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo e ï dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di
origine degli interessati; e b) se su ogni singolo caso sono raccolte
informazioni ai fini del riesame dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato, esse non siano ottenute dai
responsabili della persecuzione ð o del danno grave ï secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali
responsabili che l’interessato è un ð beneficiario di protezione
internazionale ï rifugiato il cui status è oggetto di
riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato e delle
persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel
paese di origine. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché la decisione dell’autorità competente di revocare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato sia comunicata per iscritto. La
decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle
modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto. 3. Non appena l’autorità
competente ha preso la decisione di revocare lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato, sono applicabili anche
l’articolo 20 15,
paragrafo 2, ð l'articolo 22 ï, l'articolo 23 16,
paragrafo 1, e l'articolo 29 21. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e
3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di ð protezione internazionale ï rifugiato decada per legge in caso di
cessazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della
direttiva 2004/83/CE o se il ð beneficiario di protezione
internazionale ï rifugiato ha rinunciato espressamente ad
essere riconosciuto come ð tale ï rifugiato. ðGli Stati membri possono altresì disporre che
lo status di protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di
protezione internazionale è divenuto loro cittadino. ï CAPO V Procedure di impugnazione Articolo 46 39 Diritto a un ricorso
effettivo mezzo di
impugnazione efficace 1. Gli Stati membri dispongono
che il richiedente ð protezione internazionale ï asilo abbia diritto a un ricorso effettivo mezzo di impugnazione
efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti
casi: a) la decisione sulla sua domanda di ð protezione internazionale ï asilo, compresa la decisione: ònuovo i) di ritenere
la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di
protezione sussidiaria, ê2005/85/CE ðnuovo ii i) di considerare la domanda irricevibile inammissibile a norma dell’articolo 33 25,
paragrafo 2; iii ii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro
a norma dell’articolo 43 35,
paragrafo 1; iii) di non procedere a un esame a norma dell’articolo 36; b) il rifiuto di riaprire l’esame di una
domanda, sospeso a norma degli articoli 27 e 28 19 e 20; c) una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda
reiterata a norma degli articoli 32 e 34; d) una decisione di rifiutare l’ingresso nell’ambito delle
procedure di cui all’articolo 35, paragrafo 2; c e) una decisione di revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato a norma dell’articolo 45 38. ònuovo 2. Gli
Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa
ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo
ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la
domanda in relazione allo status di rifugiato. L'interessato gode dei
diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a
norma della direttiva [..../../UE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito
del procedimento. 3. Gli
Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda
l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc
delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva […./../UE]
[direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di
primo grado. ê 2005/85/CE ð nuovo 4. 2. Gli Stati membri prevedono i termini ð ragionevoli ï e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente,
del diritto ad un ricorso
effettivo mezzo di impugnazione efficace di cui al
paragrafo 1. ònuovo I termini prescritti non
rendono eccessivamente difficile o impossibile l’accesso dei richiedenti a un
ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono
altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi
dell'articolo 43. ê2005/85/CE 3. Gli Stati membri prevedono, se del caso,
norme conformi ai loro obblighi internazionali intese: a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce
l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro
interessato in attesa del relativo esito; b) a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione
giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui
al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere
nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri
possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio; e c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma
dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a
norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c). ònuovo 5. Fatto
salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel
loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare
il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato
entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. 6. Qualora
sia stata adottata una decisione di ritenere infondata la domanda in quanto si
applica una delle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 6, lettere da
a) a g), o una decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma
dell'articolo 33, paragrafo 2, lettere a) o d), e ove la legislazione nazionale
non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa
dell'esito del ricorso, il giudice è competente a decidere, su istanza del
richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel
territorio dello Stato membro. Il presente paragrafo
non si applica alle procedure di cui all'articolo 43. 7. Gli
Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa
dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel
territorio, di cui al paragrafo 6. 8. I
paragrafi 5, 6 e 7 lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE)
n. [.../….] [regolamento Dublino]. ê2005/85/CE 9. 4. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il
giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante. 5. Qualora ad un richiedente sia stato
riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il
diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della
direttiva 2004/83/CE, si può considerare che il richiedente disponga di un
mezzo di impugnazione efficace, se un giudice decide che il mezzo di
impugnazione di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di
successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla
continuazione del procedimento. 10. 6. Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione
nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che
il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso mezzo
di impugnazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali
applicabili. CAPO VI Disposizioni generali e finali Articolo 47 40 Impugnazione
da parte delle autorità pubbliche La presente direttiva non pregiudica per le
autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o
giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale. Articolo 48 41 Riservatezza Gli Stati membri garantiscono che le autorità
che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di
riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte
le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro. ònuovo Articolo 49 Cooperazione Ciascuno Stato
membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla
Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati
membri. Gli Stati membri, in
collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una
cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. ê2005/85/CE
(adattato) ðnuovo Articolo 50 42 Relazioni Entro il 1° dicembre 2009 ð ….[13] ï, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri,
proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima
relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni ð cinque ï due anni. Articolo 51 43 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 2007 Ö agli
articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva
precedente] entro il […] Õ. Per quanto concerne l’articolo 15, gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o
dicembre 2008. Essi ne informano Ö comunicano Õ immediatamente la alla
Commissione Ö il testo di
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la
presente direttiva Õ. ònuovo 2. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 31, paragrafo 3, entro [3
anni dal termine di recepimento]. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra
queste ultime e la presente direttiva. ê2005/85/CE
(adattato) 3. Quando gli Stati membri adottano Ö le Õ tali disposizioni Ö di cui ai
paragrafi 1 e 2 Õ, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri. ÖEsse recano
altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata
dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla
presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma
redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. Õ 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni Ö essenziali Õ di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva Ö , nonché una
tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva Õ. ê2005/85/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 52 44 Transizione
Disposizioni transitorie Gli Stati membri applicano le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, 43 alle domande di ð protezione internazionale ï asilo presentate dopo il ð […] ï 1° dicembre 2007 ed alle procedure di
revoca dello status di ð protezione internazionale ï rifugiato avviate dopo il ð […] ï 1° dicembre 2007. ðAlle domande presentate prima del […] e alle
procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del […] si
applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate
in conformità della direttiva 2005/85/CE. ï ònuovo Gli Stati membri
applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui
all’articolo 51, paragrafo 2, alle domande di protezione internazionale presentate
dopo il […]. Alle domande presentate prima del […] si applicano le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva
2005/85/CE. ê Articolo 53 Abrogazione La direttiva 2005/85/CE è abrogata per gli
Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal [giorno
successivo alla data di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della presente
direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di
recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato II, parte
B. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato III. ê2005/85/CE Articolo 54 45 Entrata in
vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. ê Gli articoli [...] si applicano dal [giorno
successivo alla data di cui all'articolo 51, paragrafo 1]. ê2005/85/CE
(adattato) Articolo 55 46 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea Ö in
conformità dei trattati Õ . Fatto a Bruxelles Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ê 2005/85/CE ALLEGATO I Definizione di "autorità
accertante" Nell’attuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in
cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1,
della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), l’Irlanda può
considerare quanto segue: - per “autorità accertante” di cui all’articolo 2, lettera e), della
presente direttiva s’intende l’Office of the Refugee Applications Commissioner,
per quanto attiene all’esame volto a determinare se a un richiedente debba
essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e le “decisioni di primo grado” di cui all’articolo 2, lettera e), della
presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications
Commissioner in merito all’opportunità o meno di attribuire a un richiedente la
qualifica di rifugiato. L’Irlanda notificherà alla Commissione le eventuali modifiche delle
disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996
(e relative modifiche). ALLEGATO I II Designazione dei paesi di origine sicuri ai
fini degli articoli 29 e
30 dell’articolo 37, paragrafo 1 Un paese è considerato paese di origine sicuro
se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge
all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si
può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali
definite nell’articolo 9 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] 2004/83/CE,
né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né
pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
interno o internazionale. Per effettuare tale valutazione si tiene
conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le
persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni legislative e
regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti
nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti ai
quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta
Convenzione europea; c) il rispetto del principio di “non
refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi rimedi
efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà. ê2005/85/CE ðnuovo ALLEGATO III Definizione di "richiedente" o "richiedente asilo" Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva e nella misura
in cui continuano ad applicarsi le disposizioni della "Ley 30/1992 de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común" del 26 novembre 1992 e della "Ley 29/1998
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" del 13 luglio
1998, la Spagna può considerare che, ai fini del capo V, la definizione di
"richiedente" o "richiedente asilo" di cui all’articolo 2,
lettera c), della presente direttiva comprende il "recurrente"
secondo quanto stabilito nelle leggi suindicate. Un "recurrente" gode delle stesse garanzie di un
"richiedente" o "richiedente asilo" fissate nella direttiva
ai fini dell’esercizio del diritto a un mezzo di impugnazione efficace secondo
quanto prescritto al capo V. La Spagna notificherà alla Commissione le eventuali modifiche alle
leggi suindicate. ê ALLEGATO II IV Parte A Direttiva abrogata
(cfr. articolo 53) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio || (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13) Parte B Termine di recepimento nel diritto
interno
(cfr. articolo 51) Direttiva || Termine del recepimento 2005/85/CE || Primo termine: 1° dicembre 2007 Secondo termine: 1° dicembre 2008 ALLEGATO III Tavola
di concordanza Direttiva 2005/85/CE || La presente direttiva Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2, lettere da a) a c) || Articolo 2, lettere da a) a c) - || Articolo 2, lettera d) Articolo 2, lettere da d) a f) || Articolo 2, lettere da e) a g) - || Articolo 2, lettere h) e i) Articolo 2, lettera g) || Articolo 2, lettera j) - || Articolo 2, lettere k) e l) Articolo 2, lettere da h) a k) || Articolo 2, lettere da m) a p) - || Articolo 2, lettera q) Articolo 3, paragrafi 1 e 2 || Articolo 3, paragrafi 1 e 2 Articolo 3, paragrafo 3 || - Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 1, primo comma || Articolo 4, paragrafo 1, primo comma Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma || - Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) Articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a d) || - Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) || Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) Articolo 4, paragrafo 2, lettera f) || - - || Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 4, paragrafo 4 - || Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 5 || Articolo 5 Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1 - || Articolo 6, paragrafi da 2 a 4 Articolo 6, paragrafi 2 e 3 || Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - || Articolo 7, paragrafo 3 - || Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 6, paragrafo 5 || - - || Articolo 8 Articolo 7, paragrafi 1 e 2 || Articolo 9, paragrafi 1 e 2 - || Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 - || Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a c) || Articolo 10, paragrafo 3, lettere da a) a c) - || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d) Articolo 8, paragrafi 3 e 4 || Articolo 10, paragrafi 4 e 5 Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 2, primo comma || Articolo 11, paragrafo 2, primo comma Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma || - Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma Articolo 9, paragrafo 3 || Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c) || Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c) - || Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) Articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e) || Articolo 12, paragrafo 1, lettere e) ed f) Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 11 || Articolo 13 Articolo 12, paragrafo 1, primo comma || Articolo 14, paragrafo 1, primo comma Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma || - - || Articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) Articolo 12, paragrafo 2, lettera b) || - Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) || - Articolo 12, paragrafo 3, primo comma || Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma Articolo 12, paragrafi da 4 a 6 || Articolo 14, paragrafi da 3 a 5 Articolo 13, paragrafi 1 e 2 || Articolo 15, paragrafi 1 e 2 Articolo 13, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) - || Articolo 15, paragrafo 3, lettera b) Articolo 13, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 15, paragrafo 3, lettera c) - || Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) - || Articolo 15, paragrafo 3, lettera e) Articolo 13, paragrafo 4 || Articolo 15, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 5 || - - || Articolo 16 Articolo 14 || - - || Articolo 17 - || Articolo 18 - || Articolo 19 Articolo 15, paragrafo 1 || Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2 || Articolo 20, paragrafo 1 - || Articolo 20, paragrafi da 2 a 4 - || Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 3, lettera a) || - Articolo 15, paragrafo 3, lettere b) e c) || Articolo 21, paragrafo 2, lettera a) e b) Articolo 15, paragrafo 3, lettera d) || - Articolo 15, paragrafo 3, lettera 3, secondo comma || - Articolo 15, paragrafi da 4 a 6 || Articolo 21, paragrafi da 3 a 5 - || Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 1, primo comma || Articolo 23, paragrafo 1, primo comma Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, prima frase || Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma frase introduttiva - || Articolo 23, paragrafo 1, lettera a) Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase || Articolo 23, paragrafo 1, lettera b) Articolo 16, paragrafo 2, prima frase || Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase || - - || Articolo 23, paragrafo 3 Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 23, paragrafo 4, primo comma Articolo 16, paragrafo 4, primo comma || - Articolo 16, paragrafo 4, secondo e terzo comma || Articolo 23,paragrafo 4, secondo e terzo comma - || Articolo 24 Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) || Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c) || - Articolo 17, paragrafo 3 || - Articolo 17, paragrafo 4 || Articolo 25, paragrafo 3 - || Articolo 25, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 5 || Articolo 25, paragrafo 5 - || Articolo 25, paragrafo 6 Articolo 17, paragrafo 6 || Articolo 25, paragrafo 7 Articolo 18 || Articolo 26 Articolo 19 || Articolo 27 Articolo 20, paragrafi 1 e 2 || Articolo 28, paragrafi 1 e 2 - || Articolo 28, paragrafo 3 Articolo 21 || Articolo 29 Articolo 22 || Articolo 30 Articolo 23, paragrafo 1 || Articolo 31, paragrafo 1 Articolo 23, paragrafo 2, primo comma || Articolo 31, paragrafo 2 - || Articolo 31, paragrafo 3 Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 31, paragrafo 4, primo comma - || Articolo 31, paragrafo 4, secondo comma Articolo 23, paragrafo 3 || Articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva - || Articolo 31, paragrafo 5), lettere da a) a c) Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera a) Articolo 23, paragrafo 4, lettera b) || - Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera b) Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii) || - Articolo 23, paragrafo 4, lettera d) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera c) Articolo 23, paragrafo 4, lettera e) || - Articolo 23, paragrafo 4, lettera f) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera d) Articolo 23, paragrafo 4, lettera g) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera e) Articolo 23, paragrafo 4, lettere h) e i) || - Articolo 23, paragrafo 4, lettera j) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera f) Articolo 23, paragrafo 4, lettere k) e l) || - Articolo 23, paragrafo 4, lettera m) || Articolo 31, paragrafo 6, lettera g) Articolo 23, paragrafo 4, lettere n) e o) || - - || Articolo 31, paragrafi 7 e 8 Articolo 24 || - - || Articolo 32 (spostato all’articolo 28) Articolo 25 || Articolo 33 Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c) || Articolo 33, paragrafo 2, lettere da a) a c) Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e) || - Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g) || Articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e) - || Articolo 34 Articolo 26 || Articolo 35 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 38, paragrafo 1, lettera a) - || Articolo 38, paragrafo 1, lettera b) Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d) || Articolo 38, paragrafo 1, lettere da c) a e) Articolo 27, paragrafi da 2 a 5 || Articolo 38, paragrafi da 2 a 5 Articolo 28 || Articolo 32 Articolo 29 || - Articolo 30, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafi da 2 a 4 || - - || Articolo 37, paragrafo 2 Articolo 30, paragrafi 5 e 6 || Articolo 37, paragrafi 3 e 4 Articolo 31, paragrafo 1 || Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 2 || - Articolo 31, paragrafo 3 || Articolo 36, paragrafo 2 Articolo 32, paragrafo 1 || Articolo 40, paragrafo 1 Articolo 32, paragrafo 2 || - Articolo 32, paragrafo 3 || Articolo 40, paragrafo 2 Articolo 32, paragrafo 4 || Articolo 40, paragrafo 3, prima frase Articolo 32, paragrafo 5 || Articolo 40, paragrafo 3, seconda frase Articolo 32, paragrafo 6 || Articolo 40, paragrafo 4 - || Articolo 40, paragrafo 5 Articolo 32, paragrafo 7, primo comma || Articolo 40, paragrafo 6, lettera a) - || Articolo 40, paragrafo 6, lettera b) Articolo 32, paragrafo 7, secondo comma || Articolo 40, paragrafo 6, secondo comma - || Articolo 40, paragrafo 7 - || Articolo 41 Articolo 33 || - Articolo 34, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) || Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) Articolo 34, paragrafo 2, lettera b) || - Articolo 34, paragrafo 2, lettera c) || Articolo 42, paragrafo 2, lettera b) Articolo 34, paragrafo 3, lettera a) || Articolo 42, paragrafo 3 Articolo 34, paragrafo 3, lettera b) || - Articolo 35, paragrafo 1 || Articolo 43, paragrafo 1, lettera a) - || Articolo 43, paragrafo 1, lettera b) Articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a f) || - Articolo 35, paragrafo 4 || Articolo 43, paragrafo 2 Articolo 35, paragrafo 5 || Articolo 43, paragrafo 3 Articolo 36, paragrafi da 1 a 2, lettera c) || Articolo 39, paragrafi da 1 a 2, lettera c) Articolo 36, paragrafo 2, lettera d) || - Articolo 36, paragrafo 3 || - Articolo 36, paragrafi da 4 a 6 || Articolo 39, paragrafi da 3 a 5 - || Articolo 39, paragrafo 6 Articolo 36, paragrafo 7 || - Articolo 37 || Articolo 44 Articolo 38 || Articolo 45 - || Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i) Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) || Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii) || - Articolo 39, paragrafo 1, lettera b) || Articolo 46, paragrafo 1, lettera b) Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d) || - Articolo 39, paragrafo 1, lettera e) || Articolo 46, paragrafo 1, lettera c) - || Articolo 46, paragrafi 2 e 3 Articolo 39, paragrafo 2 || Articolo 46, paragrafo 4, primo comma - || Articolo 46, paragrafo 4, secondo e terzo comma Articolo 39, paragrafo 3 || - - || Articolo 46, paragrafi da 5 a 8 Articolo 39, paragrafo 4 || Articolo 46, paragrafo 9 Articolo 39, paragrafo 5 || - Articolo 39, paragrafo 6 || Articolo 41, paragrafo 10 Articolo 40 || Articolo 47 Articolo 41 || Articolo 48 - || Articolo 49 Articolo 42 || Articolo 50 Articolo 43, primo comma || Articolo 51, paragrafo 1 - || Articolo 51, paragrafo 2 Articolo 43, secondo e terzo comma || Articolo 51, paragrafi 3 e 4 Articolo 44 || Articolo 52, primo comma - || Articolo 52, secondo comma - || Articolo 53 Articolo 45 || Articolo 54 Articolo 46 || Articolo 55 Allegato I || - Allegato II || Allegato I Allegato III || - - || Allegato II - || Allegato III [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di
protezione nell'Unione europea, COM(2008) 360 definitivo del 17.6.2008. [2] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13. [3] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'applicazione della direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, COM(2010) 465
definitivo dell'8.9.2010. [4] Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, documento n.
13440/08 del Consiglio. [5] Documento di lavoro dei servizi della Commissione che
accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Valutazione
d'impatto - SEC(2009)1377 del 21.10.2009. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13. [9] GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11. [10] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. [11] Cfr. decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). [12] GU L
31 del 6.2.2003, pag. 18. [13] Quattro anni dopo l'adozione della
presente direttiva. Spiegazione dettagliata della proposta
modificata a confronto con la proposta di modifica della direttiva 2005/85/CE
presentata dalla Commissione nel 2009 Articolo 1 Nessuna modifica
rispetto alla proposta del 2009. Articolo 2 Sono state apportate le seguenti modifiche
rispetto alla proposta del 2009: d) La definizione di richiedente che
necessita di garanzie procedurali particolari: i) introduce un termine più preciso, quello
appunto di "richiedente che necessita di garanzie procedurali
particolari", che riflette meglio la necessità di tenere conto delle
esigenze particolari ai fini della direttiva procedure; ii) introduce l'orientamento sessuale e
l'identità di genere, poiché anche in questi casi, in sede di esame della
domanda e specialmente in sede di colloquio personale, occorre verificare che
il richiedente sia in grado di presentare la sua situazione; iii) chiarisce la natura di talune
motivazioni sostituendo l'espressione "problemi psichici" con
"grave malattia fisica, malattia psichica, disturbi post-traumatici". n) La proposta modificata estende il
campo di applicazione del termine "rappresentante" per precisare che,
in funzione del sistema nazionale, un minore non accompagnato può essere
rappresentato legalmente non solo da una persona ma anche da un'organizzazione.
q) La nuova definizione di domanda
reiterata è necessaria a sostegno dei chiarimenti apportati in tutto il testo
alle norme sulle domande reiterate. Articolo 3 Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 4 La proposta modificata introduce cambiamenti
di rilievo diretti a semplificare le norme e agevolarne l'applicazione. Si chiarisce che l'autorità accertante
dovrebbe disporre di mezzi appropriati, in particolare di personale competente
in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti, e che il suo personale
deve ricevere una formazione adeguata. Per semplificare le norme sulle attività
di formazione da prevedere per il personale, la proposta modificata è stata
allineata alle norme pertinenti del regolamento istitutivo dell'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo (regolamento (UE) n. 439/2010), tramite un
riferimento al suo articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) ad e). L'obbligo di
formazione riguarda adesso i seguenti elementi: a) i diritti umani internazionali e l'acquis
dell'Unione in materia di asilo, comprese specifiche problematiche giuridiche o
giurisprudenziali; b) le problematiche attinenti al
trattamento delle domande di asilo di minori e di persone vulnerabili con
esigenze particolari; c) le tecniche di intervista; d) l'utilizzo delle perizie mediche e
legali nelle procedure di asilo; e) le problematiche attinenti alla
produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine; f) le condizioni di accoglienza,
compresa una speciale attenzione per i gruppi vulnerabili e le vittime di
tortura. Per quanto riguarda le deroghe al principio di
un'unica autorità accertante, è stata introdotta una nuova lettera b) relativa
ai casi in cui un'altra autorità (ad es. le guardie di frontiera) accordi o
rifiuti il permesso di entrare nel territorio nell'ambito di una procedura di
frontiera. Si specifica che in questi casi la decisione sul permesso dev'essere
basata sul parere dell'autorità accertante. Scopo di tale modifica è allineare
le norme della direttiva con le diverse modalità di controllo di frontiera
vigenti negli Stati membri. Articolo 5 Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 6 Per ottenere una struttura più chiara,
l'articolo 6 della proposta del 2009 è stato diviso in due articoli: l'articolo
6 della proposta modificata illustra il principio generale della facilità e
rapidità di accesso alla procedura, mentre l'articolo 7 riguarda le domande
presentate per conto di persone a carico o minori. La terminologia dell'articolo è stata chiarita
rispetto sia alla proposta del 2009, sia all'attuale direttiva, introducendo
una distinzione più netta (in inglese) tra make an application
("presentare istanza") e lodge an application
("introdurre una domanda") di protezione internazionale. Secondo la definizione
di cui all'articolo 2, lettera b), una domanda si considera presentata non
appena una persona di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria chiede protezione a uno Stato
membro: tale atto non presuppone alcuna formalità amministrativa. Al momento di
"introdurre" una domanda, invece, si adempiono le necessarie
formalità amministrative. In virtù del paragrafo 2, gli Stati membri devono
offrire a chi intenda chiedere protezione internazionale un'effettiva
possibilità di inoltrare la domanda appena possibile, a prescindere dalle
eventuali restrizioni pratiche di cui al paragrafo 1. Nel paragrafo 3 si chiarisce che il semplice
fatto di aver presentato domanda e di essere quindi un richiedente dev'essere
registrato entro 72 ore e che questo termine non riguarda la registrazione
completa della domanda: la norma diventa così più chiara e più compatibile con
le specificità dei vari sistemi di asilo nazionali. L'obbligo di agevolare l'accesso alle
procedure di asilo imposto ad autorità diverse dall'autorità accertante è stato
semplificato: si stabilisce ora un principio generale per cui il personale
delle autorità cui potrebbero essere presentate domande abbia le istruzioni e
la formazione necessaria per adempiere all'obbligo di agevolare l'accesso alla
procedura. Un riferimento agli orientamenti elaborati dall'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo mira ad armonizzare ulteriormente gli strumenti operativi. Per consentire agli Stati membri di gestire
efficacemente i casi di afflusso simultaneo di un gran numero di domande da
parte di cittadini di paesi terzi o apolidi, la proposta prevede la possibilità
di prorogare il termine di 72 ore a 7 giorni lavorativi. Articolo 7 La proposta modificata chiarisce a quali
condizioni un minore può presentare domanda per proprio conto; fra queste, la
condizione che il minore abbia la capacità di agire in giudizio in virtù del
diritto nazionale dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o
altro familiare adulto. Articolo 8 (corrispondente all'articolo
7 della proposta del 2009) L'articolo semplifica le norme stabilite dal
corrispondente articolo 7 della proposta del 2009, allo scopo di accordare agli
Stati membri maggiore flessibilità nell'attuazione di tali norme. In
particolare, si specifica che i servizi di interpretazione devono essere
forniti soltanto nella misura minima necessaria per agevolare l'accesso alla
procedura. In sostanza, l'obiettivo è consentire a chi vuole chiedere
protezione internazionale di farlo. Il termine "servizi" indica che
gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra per stabilire le modalità
appropriate. Articolo 9 (corrispondente all'articolo
8 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009. Articolo 10 (corrispondente all'articolo
9 della proposta del 2009) Per tenere conto dell'istituzione dell'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo e dell'importante ruolo specifico che svolge
nell'UE fornendo agli Stati membri informazioni affidabili sui paesi di origine
nelle procedure di asilo, è stato invertito l'ordine di citazione tra l'Ufficio
stesso e l'UNHCR. Al paragrafo 3, lettera b), è stato eliminato
il riferimento al diritto del richiedente e del suo consulente legale di
accedere alle informazioni sul paese di origine , ed è stato spostato
all'articolo 21, paragrafo 1, come nuova lettera d), allo scopo di rendere il
testo più coerente. È stato aggiunta una lettera d) al paragrafo 3
per garantire che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in
merito abbia anche la possibilità di chiedere consulenze su questioni
religiose, che possono essere rilevanti nei casi in cui i rifugiati siano
perseguitati per motivi connessi alla religione. Articolo 11 (corrispondente all'articolo
10 della proposta del 2009) Sono state aggiunte al paragrafo 3 due
motivazioni supplementari in quanto la rivelazione di dati specifici
sull'orientamento sessuale o l'identità di genere potrebbe nuocere
all'interesse del richiedente nel caso di una decisione unica che riguardi
tutte le persone a carico. Articolo 12 (corrispondente all'articolo
11 della proposta del 2009) È stato modificato il paragrafo 1, lettere a)
e f). La proposta prevede che la lingua utilizzata per informare il richiedente
sulla procedura sia una lingua che il richiedente capisce o è ragionevole
supporre possa capire. Inoltre alla lettera a), per rendere i richiedenti più
consapevoli delle conseguenze di un ritiro della domanda, si impone agli Stati
membri di informare i richiedenti sulle norme in materia all'inizio della
procedura. Si tratta di una garanzia necessaria a causa dei cambiamenti
apportati alle regole in materia di ritiro della domanda. Al paragrafo 1, lettera b), si chiarisce che
il richiedente può essere invitato a un colloquio non soltanto dall'autorità
accertante ma anche da altre autorità competenti, nei casi di colloquio
sull'ammissibilità. La nuova lettera d) sancisce il diritto dei
richiedenti, ed eventualmente dei loro consulenti legali, di accedere alle
informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b). La modifica non
introduce nuovi obblighi, ma la disposizione è stata spostata qui dall'articolo
10 perché il riferimento all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, lettera b), garantisce maggiore coerenza con l'articolo 12 per
quanto riguarda la struttura del testo. Articolo 13 (corrispondente all'articolo
12 della proposta del 2009) La proposta modificata rende la formulazione
del paragrafo 1 più precisa e coerente senza cambiarne il contenuto. Articolo 14 (corrispondente all'articolo
13 della proposta del 2009) Le norme in materia di colloqui personali sono
rese più flessibili. Pur sussistendo la regola generale per cui i colloqui sul
merito di una domanda devono essere condotti dal personale dell'autorità
accertante, ove un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda
contemporaneamente protezione internazionale gli Stati membri possono disporre
che il personale di un'altra autorità partecipi allo svolgimento di tali colloqui.
In questo caso, tuttavia, il personale deve ricevere la stessa formazione
riservata al personale dell'autorità accertante. Questa prassi può essere
applicata solo in via temporanea, fintantoché permangono le condizioni di cui
sopra. Il terzo comma del paragrafo 1 è stato
semplificato e chiarito senza modificare l'obbligo di offrire agli adulti a
carico la possibilità di sostenere un colloquio personale. Al paragrafo 2, lettera b), l'espressione
"autorità competente" è stata cambiata in "autorità accertante"
per garantire che sia sempre l'autorità accertante a decidere se il colloquio
personale possa essere omesso qualora il richiedente sia incapace o non sia in
grado di sostenerlo. Articolo 15 (corrispondente all'articolo
14 della proposta del 2009) Al paragrafo 3, lettera a), si specifica che
la persona incaricata di condurre il colloquio deve avere la competenza
necessaria per tener conto del contesto personale e (invece di
"o") generale in cui nasce la domanda al fine di prendere una
decisione adeguata. I due contesti non sono infatti alternativi, ma devono
essere presi in considerazione congiuntamente. All'elenco di esempi di
circostanze di cui si deve tener conto sono stati aggiunti l'orientamento
sessuale e l'identità di genere, poiché si tratta di elementi che può essere
necessario prendere in considerazione durante il colloquio. Al paragrafo 3, lettera c), è stata
semplificata la formulazione senza modificare il contenuto delle disposizioni. Al paragrafo 3, lettera d), la norma per cui
chi conduce il colloquio non deve indossare un'uniforme è stata resa più
precisa, specificando che si tratta solo di uniformi militari o di polizia. Al paragrafo 3, lettera e), la formulazione è
stata resa più precisa. Articolo 16 (corrispondente all'articolo
15 della proposta del 2009) L'articolo è stato semplificato per agevolarne
l'attuazione agli Stati membri. È stato eliminato l'obbligo di garantire che i
quesiti posti al richiedente siano pertinenti per la valutazione poiché è
implicito nell'obbligo di dare al richiedente una congrua possibilità di
presentare gli elementi necessari a motivare la domanda. Articolo 17 (corrispondente all'articolo
16 della proposta del 2009) L'articolo ha subito modifiche rilevanti
rispetto alla proposta del 2009. Gli Stati membri non sono tenuti a trascrivere
ogni singolo colloquio personale. Secondo le norme proposte, occorre redigere
un verbale accurato in cui figurino tutti gli elementi sostanziali del
colloquio. Gli Stati membri possono inoltre disporre la registrazione sonora o
audiovisiva del colloquio, ma in tal caso occorre redigere un verbale accurato
e la registrazione dev'essere allegata al verbale. Il richiedente deve avere la possibilità di
formulare osservazioni sul verbale. A tale scopo, dev'essere informato del contenuto
del verbale alla fine del colloquio o entro un termine specifico, prima che
l'autorità accertante prenda una decisione. L'avverbio "pienamente"
indica che l'informazione deve comprendere tutti gli elementi del contenuto del
verbale in modo globale e, se necessario, dev'essere fornita con l'assistenza
di un interprete. La proposta impone agli Stati membri di
chiedere ai richiedenti di approvare il contenuto del verbale, con un'eccezione
nel caso in cui il colloquio sia oggetto di una registrazione sonora o
audiovisiva: in tal caso il richiedente deve avere la possibilità di utilizzare
come prova nelle procedure di ricorso la registrazione allegata al verbale. Se il richiedente rifiuta di approvare il
verbale, il rifiuto è registrato nel suo fascicolo. Tuttavia, tale rifiuto non
osta a che l'autorità accertante prenda una decisione. Articolo 18 (corrispondente all'articolo
17 della proposta del 2009) La proposta mira a modificare notevolmente le
norme sulle perizie mediche. Il titolo è stato modificato eliminando il termine
"legali" per riflettere meglio l'effettivo contenuto dell'articolo. La prima frase del paragrafo 1 enuncia il
principio generale secondo cui al richiedente dovrebbe essere consentito di
sottoporsi a visita medica per presentare all'autorità accertante un
certificato medico a sostegno delle sue dichiarazioni. Tale certificato medico
ha uno scopo limitato: mira a sostenere la dichiarazione del richiedente
riguardo alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. Tale precisazione permette
di chiarire che il certificato medico non costituisce di per sé una prova della
persecuzione. Gli Stati membri possono fissare un termine ragionevole per la
presentazione del certificato onde non ritardare l'esame e la decisione. Per
rendere le procedure più efficaci ed evitare abusi o ritardi non necessari, la
disposizione prevede la possibilità di prendere una decisione senza tener conto
del certificato qualora questo sia stato presentato in ritardo senza validi
motivi. Una visita medica può essere particolarmente
utile ai fini dell'esame della domanda qualora il richiedente non sia in grado
di presentare nella loro completezza gli elementi a sostegno della sua domanda.
Per tale motivo, il paragrafo 2 prevede che l'autorità accertante disponga di
sua iniziativa, con il consenso del richiedente, una visita medica, se ritiene
che sussistano motivi per credere che il richiedente soffra di disturbi
post-traumatici da stress o delle conseguenze delle persecuzioni o dei danni
gravi subiti, per cui non è in grado di sostenere un colloquio. Se il
richiedente rifiuta di sottoporsi a visita medica, ciò non osta a che
l'autorità accertante prenda una decisione. Il nuovo paragrafo 5 precisa il contenuto
della formazione che gli Stati membri devono predisporre per le persone
incaricate di condurre i colloqui con i richiedenti. Il verbo
"riconoscere" indica che la formazione dev'essere finalizzata a
garantire che coloro i quali conducono i colloqui conoscano e siano in grado di
riconoscere possibili sintomi di tortura o altri problemi medici che potrebbero
ostacolare la capacità del richiedente di sostenere un colloquio. Articoli 19–22 (corrispondenti
all'articolo 18 della proposta del 2009) I nuovi articoli da 19 a 22 mirano ad adeguare
e chiarire le norme relative al diritto all'assistenza e alla rappresentanza
legali per renderle più flessibili, garantendo al tempo stesso che le
informazioni giuridiche e procedurali siano fornite gratuitamente a coloro che
lo chiedono e non dispongono di risorse sufficienti. Si tratta di uno degli
elementi principali del "frontloading" (concentrazione degli
sforzi nella fase iniziale della procedura). La scelta di questa impostazione è
stata corroborata dai risultati di un progetto svolto nel Regno Unito, il
cosiddetto "Solihull pilot", presentato alla conferenza ministeriale
sull'asilo del settembre 2010. Il progetto ha confermato l'ipotesi secondo cui
il frontloading nel procedimento di asilo – che si esplica
essenzialmente nel garantire l'accesso alla consulenza legale di persone
competenti all'inizio della procedura – migliora significativamente la qualità
delle decisioni di primo grado. Rispetto alla proposta del 2009, la
terminologia è stata modificata per evitare possibili fraintendimenti fra tre
diverse nozioni: 1. la fornitura di un livello minimo di informazioni
giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado, 2. il patrocinio
legale gratuito volto a garantire un accesso effettivo alla giustizia nei
procedimenti di ricorso, e 3. il diritto dei richiedenti di consultare un avvocato
o consulente legale a proprie spese. Per ottenere norme e una struttura più
chiare, l'articolo 18 della proposta del 2009 è stato diviso in quattro
articoli, rendendo più netta la distinzione tra queste diverse nozioni relative
alle diverse fasi del procedimento. Articolo 19 L'articolo stabilisce le norme sulle
informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado. Il
titolo indica chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a mettere a
disposizione dei richiedenti, su loro istanza, informazioni giuridiche e
procedurali gratuite nelle procedure di primo grado e che ciò non rientra
nell'"assistenza e rappresentanza legali". In linea con i sistemi
giuridici nazionali di vari Stati membri, per adempiere a quest'obbligo non è
necessario nominare un avvocato per ogni richiedente. L'articolo stabilisce inoltre un livello
minimo di informazioni giuridiche e procedurali che comprende in primo luogo la
spiegazione delle tappe procedurali, degli strumenti, dei diritti e degli
obblighi pertinenti al caso, ivi compreso l'obbligo di collaborare e presentare
gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva qualifiche; in secondo
luogo, nel caso di una decisione negativa, la spiegazione dei motivi di fatto,
di diritto e di procedura su cui si basa il rifiuto, per consentire al
richiedente di prendere una decisione più fondata riguardo all'opportunità di
esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Questo chiarimento si è rivelato
necessario in seguito alle esperienze emerse dalle discussioni sulla proposta
precedente. Si noti che l'articolo 20, paragrafo 2,
chiarisce che se gli Stati membri prestano assistenza e/o rappresentanza legali
gratuite nelle procedure di primo grado, si presume che tali assistenza e
rappresentanza includano gli elementi previsti nell'ambito delle informazioni
giuridiche e procedurali gratuite. Il paragrafo 2 riguarda le ulteriori
condizioni applicabili, di cui si parla qui di seguito commentando l'articolo
21. Articolo 20 Il titolo del nuovo articolo indica che gli
Stati membri devono garantire la disponibilità di assistenza e rappresentanza
legali gratuite nelle procedure di ricorso. Secondo la terminologia della
proposta modificata, per assistenza e rappresentanza legali gratuite si intende
che il richiedente dev'essere assistito e rappresentato da una persona
competente, che nei sistemi di vari Stati membri è un avvocato qualificato. Sono
stati inoltre stabiliti, anche in questo caso, requisiti minimi che comprendono
la preparazione dei documenti procedurali e la partecipazione alle udienze
dinanzi al giudice, quest'ultima limitata alle procedure di ricorso di primo
grado. Nelle fasi ulteriori, gli Stati membri non sono tenuti a prestare
assistenza e rappresentanza legali gratuite in virtù della direttiva. Dato che
i requisiti minimi previsti a titolo di questa disposizione comprendono sia
l'assistenza (preparazione di documenti), sia la rappresentanza (partecipazione
alle udienze), si è chiarito che l'articolo riguarda l'assistenza "e"
(invece che "e/o") la rappresentanza legali. Il paragrafo 2 si riferisce alla prassi
vigente in vari Stati membri secondo la quale già nelle procedure di primo
grado (procedure amministrative presso l'autorità accertante) sono disponibili
assistenza e/o rappresentanza legali gratuite (prestate da avvocati). Tenendo
conto di tali sistemi, il paragrafo chiarisce che in questo caso gli Stati
membri in questione non sono tenuti a fornire anche le informazioni giuridiche
e procedurali di cui all'articolo 19, dato che l'assistenza e rappresentanza
prestate da un avvocato coprono già queste esigenze. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di
applicare il cosiddetto principio della fondatezza: gli Stati membri possono
disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate
ai richiedenti i cui ricorsi non abbiano prospettive concrete di successo,
specificando però che ciò dev'essere valutato dal giudice e non dall'autorità
accertante. Il secondo comma limita l'applicazione di questo principio mediante
un riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, in virtù del quale "a coloro che non dispongono di mezzi
sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia". Questo
comma va letto in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera
c), della direttiva, che enuncia la regola generale secondo la quale le gli
Stati membri possono fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite
in primo grado e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nelle
procedure di ricorso unicamente a chi non disponga delle risorse necessarie. Articolo 21 L'articolo stabilisce le condizioni generali
per accordare le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza
e la rappresentanza legali gratuite. Il nuovo paragrafo 1 lascia agli Stati
membri un'ampia discrezionalità sul modo per adempiere a tali obblighi. Anche
se la nomina di un avvocato è considerata una soluzione standard, gli Stati membri
possono comunque adempiere agli obblighi di cui agli articoli 19 e 20 tramite
ONG, funzionari governativi o servizi statali specializzati. La disposizione si
adatta ai sistemi vigenti in diversi Stati membri. Articolo 22 L'articolo sancisce il diritto del richiedente
di consultare un avvocato in ciascuna fase della procedura. La distinzione
principale tra le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 19-21
è che l'articolo 22 riguarda solo il diritto del richiedente di consultare un
avvocato a sue spese. Stabilisce inoltre che gli Stati membri possono
acconsentire a che organizzazioni non governative prestino tali servizi. Articolo 23 (corrispondente all'articolo
19 della proposta del 2009) La proposta modificata introduce una modifica
per quanto concerne l'accesso alle informazioni nei procedimenti in cui entrano
in gioco questioni relative alla sicurezza nazionale. Per rispettare il
principio dell'eguaglianza delle armi e la giurisprudenza consolidata, si
prevede che gli Stati membri possano accordare l'accesso ai fascicoli soltanto
ai servizi statali specializzati (avvocati) qualora sia in gioco la sicurezza
nazionale. Scopo della disposizione è garantire che il richiedente sia
adeguatamente rappresentato pur evitando la divulgazione di informazioni
sensibili o riservate. La norma autorizza il rappresentante (funzionario dello
Stato, avvocato) a non avere contatti con il richiedente. Articolo 24 (corrispondente all'articolo
20 della proposta del 2009) La proposta modificata intende semplificare le
disposizioni sulle persone con esigenze particolari: stabilisce i principi, ma
lascia agli Stati membri la possibilità di decidere le modalità più
appropriate. In primo luogo, il titolo dell'articolo indica
chiaramente, per coerenza con la definizione di cui all'articolo 2, lettera d),
che ai fini della direttiva le procedure devono tenere conto della situazione
specifica dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari: lo
scopo è soprattutto chiarire che le esigenze procedurali particolari possono
essere diverse dalle esigenze di accoglienza particolari. Il primo paragrafo stabilisce che i
richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari devono essere
identificati in tempi congrui. La disposizione è pienamente coerente con le
norme in materia previste dalla proposta modificata di direttiva accoglienza; gli
Stati membri possono avvalersi del meccanismo di cui all'articolo 22 di tale
direttiva. La proposta lascia agli Stati membri un'ampia
discrezionalità per quanto riguarda le modalità di identificazione dei
richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, se tale
esigenza si manifesta nel corso della procedura: questo avviene, in
particolare, nel caso di taluni disturbi traumatici che possono emergere
soltanto dopo un certo periodo di tempo. Il secondo paragrafo illustra, in termini
generali, il principio secondo cui i richiedenti che necessitano di garanzie
procedurali particolari devono disporre di tempo sufficiente e del sostegno
necessario per presentare gli elementi della domanda. Scopo della norma è
concedere agli Stati membri il margine di manovra più ampio possibile per
individuare le modalità concrete di attuazione della disposizione nei diversi
casi. Articolo 25 (corrispondente all'articolo
21 della proposta del 2009) La proposta modificata intende essenzialmente
estendere l'obbligo del rappresentante di assistere un minore non accompagnato.
La portata dell'assistenza è precisata e ampliata per tener conto delle
esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati. In base
all'attuale disposizione, il rappresentante è tenuto ad assistere il minore per
consentirgli di godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi
previsti dalla direttiva. È stato eliminato l'obbligo di imparzialità in quanto
il rappresentante agisce nell'interesse del minore non accompagnato; è stato
però specificato che il rappresentante deve agire secondo il principio
dell'interesse superiore del minore. Il paragrafo 2, lettera b), è stato soppresso
poiché il fatto che il minore sia o sia stato coniugato non significa di per sé
che non abbia bisogno di assistenza: si tiene conto così dei possibili casi di
matrimonio forzato. Al paragrafo 3, lettera a), il requisito
secondo cui il colloquio dev'essere condotto da una persona con la necessaria
conoscenza dei particolari bisogni dei minori è esteso anche ai colloqui
sull'ammissibilità. Il paragrafo 4 specifica che non solo i minori
non accompagnati, ma anche i loro rappresentanti devono ricevere gratuitamente
informazioni giuridiche e procedurali e che ciò vale anche per i casi di revoca
dello status, coprendo così tutte le procedure disciplinate dalla direttiva. Il paragrafo 5 introduce una modifica relativa
alle visite mediche volte ad accertare l'età del minore, prescrivendo che se
l'esame non approda a una chiara conclusione su questo punto il richiedente
dev'essere considerato minore. Il paragrafo 6 esclude la possibilità di
applicare il principio della fondatezza alla prestazione di assistenza e
rappresentanza legali gratuite in caso di procedure di ricorso, per garantire
la tutela degli interessi dei minori non accompagnati. Articolo 26 (corrispondente all'articolo
22 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 27 (corrispondente all'articolo
23 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 28 (corrispondente all'articolo
24 della proposta del 2009) L'articolo prevede la possibilità di
respingere una domanda in quanto infondata se considerata implicitamente
ritirata, purché sia stata adeguatamente esaminata in seguito a un colloquio
personale. Il paragrafo 2 prevede la possibilità che i
richiedenti che si ripresentano all'autorità competente dopo un ritiro
implicito presentino una nuova domanda dopo la sospensione dell'esame. In
generale, questa nuova domanda non può essere considerata una domanda reiterata
e di conseguenza non può essere giudicata inammissibile qualora non contenga
nuovi elementi. Tuttavia, se il richiedente si ripresenta alle autorità oltre
un anno dopo che la precedente domanda è stata considerata ritirata, gli Stati
membri non sono tenuti in virtù della direttiva a riaprire l'esame e possono
trattare la nuova domanda come domanda reiterata. Scopo di queste disposizioni
è fornire strumenti per contrastare la ripetizione abusiva delle domande. Articolo 29 (corrispondente all'articolo
25 della proposta del 2009) La formulazione del paragrafo 1, lettera a), è
stata allineata a quella di altri articoli della direttiva, senza modificare il
contenuto della disposizione. Articolo 30 (corrispondente all'articolo
26 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 31 (corrispondente all'articolo
27 della proposta del 2009) La proposta modificata introduce numerosi
cambiamenti per quanto riguarda la procedura di esame di primo grado e le
procedure accelerate. Scopo dei cambiamenti è tenere conto delle specificità
dei sistemi nazionali degli Stati membri e permettere di combattere gli abusi
con maggiore flessibilità e mezzi più efficaci. Il paragrafo 3 mantiene il termine generale di
sei mesi per la conclusione della procedura di primo grado. Introduce però due
deroghe aggiuntive: il caso in cui un gran numero di richiedenti presenti
contemporaneamente domanda e quello in cui l'autorità accertante non può
rispettare il termine a causa della mancata osservanza degli obblighi da parte
del richiedente. Gli Stati membri possono inoltre rimandare la
conclusione della procedura se l'autorità accertante non può adottare una
decisione a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia
presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri possono superare il
termine di 6 + 6 mesi, ma il richiedente mantiene il suo status di richiedente. I motivi per esaminare una domanda in via
prioritaria sono stati modificati per allineare la direttiva con la proposta
modificata di direttiva accoglienza: gli Stati membri possono esaminare una
domanda in via prioritaria qualora il richiedente sia vulnerabile. È stata
modificata la terminologia per introdurre la nuova espressione
"richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari". Tra
i casi in cui l'esame prioritario è particolarmente giustificato si fa
esplicito riferimento ai minori non accompagnati. Il paragrafo 6 chiarisce che le motivazioni di
cui al medesimo paragrafo possono essere addotte sia per accelerare l'esame,
sia per effettuarlo alla frontiera. Questa modifica tiene conto dei sistemi
nazionali degli Stati membri che applicano la procedura generale alla
frontiera. Tuttavia, l'elenco dei casi in cui l'esame può essere accelerato o
effettuato alla frontiera rimane esaustivo. Sono stati reintrodotti due motivi per
accelerare l'esame o effettuarlo alla frontiera: la lettera e) riprende la lettera g) della
direttiva del 2005 allo scopo di permettere di contrastare efficacemente le
domande abusive. La formulazione è stata modificata: si stabilisce che questa
motivazione può essere addotta nei casi in cui il richiedente ha rilasciato
dichiarazioni palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono
informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine. La modifica mira
ad aggiungere alla motivazione un elemento obiettivo; la lettera g) riprende la lettera m) della
direttiva del 2005, che riguarda i casi di minaccia alla sicurezza nazionale o
all'ordine pubblico. Si specifica che una domanda può essere esaminata in via
prioritaria se il richiedente può per gravi ragioni essere considerato un
pericolo per la sicurezza nazionale. È stato soppresso il paragrafo 7 della
proposta del 2009. L'obbligo di effettuare un esame adeguato e completo è stato
spostato nel nuovo paragrafo 7. Sono state eliminate le norme sulle domande
manifestamente infondate poiché è stato reintrodotto l'articolo 28 della
direttiva del 2005 che già le contempla. Articolo 32 (corrispondente all'articolo
28 della direttiva del 2005) L'articolo corrisponde all'articolo 28 della
direttiva del 2005. Il cambiamento di contenuto riguarda i casi di minaccia alla
sicurezza nazionale, poiché si tratta dell'unico motivo di esame accelerato che
non può considerarsi manifestamente infondato in quanto non deriva dal fatto
che la domanda è giudicata infondata. L'articolo 28 della proposta del 2009 è
stato soppresso in quanto conteneva le stesse norme. Articolo 33 (corrispondente all'articolo
29 della proposta del 2009) La lettera d) è stata modificata poiché il
termine "identica" era molto restrittivo e rendeva l'applicazione di
questo motivo di inammissibilità praticamente impossibile e incompatibile con
le norme sulle domande reiterate, in funzione delle quali questa disposizione
era concepita. La proposta modificata chiarisce che i motivi di inammissibilità
possono essere evocati se non emergono nuovi elementi da una domanda reiterata.
È stato chiarito il collegamento con le domande reiterate (e la relativa
definizione). Articolo 34 (corrispondente all'articolo
30 della proposta del 2009) Le norme sono state allineate alle regole
generali sui colloqui personali per quanto riguarda il requisito che la persona
che conduce il colloquio non indossi un'uniforme militare o di polizia. Articolo 35 (corrispondente all'articolo
31 della proposta del 2009) La proposta modificata autorizza
esplicitamente il richiedente a contestare l'applicazione del concetto di paese
di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche. Articolo 36 (corrispondente all'articolo
34 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 37 (corrispondente all'articolo
33 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 38 (corrispondente all'articolo
32 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 39 (corrispondente all'articolo
38 della proposta del 2009) A fini di coerenza è aggiunto un paragrafo 6
in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente
alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto di paese terzo europeo
sicuro: l'obbligo corrisponde a quello relativo ai paesi terzi sicuri. Articolo 40 (corrispondente all'articolo
35, paragrafi 1-7 e 9, della proposta del 2009) Le norme sulle
domande ripresentate o reiterate sono state notevolmente chiarite per garantire
una gestione efficace di tali domande. La definizione del termine "domanda
reiterata" chiarisce il campo di applicazione di queste norme. Una domanda
reiterata può essere considerata inammissibile se non vi sono nuovi elementi
che corroborino in modo significativo la probabilità che il richiedente possa
beneficiare dello status di protezione internazionale. L'esistenza di nuovi
elementi dev'essere verificata con un esame preliminare. Se emergono nuovi
elementi, la domanda reiterata dev'essere esaminata secondo le norme generali. Si
specifica che se non vi sono nuovi elementi, la domanda va considerata
inammissibile. Le regole sulle domande reiterate possono applicarsi anche nel
caso in cui un minore non coniugato presenti una domanda separata. Articolo 41 (corrispondente all'articolo
35, paragrafi 8 e 9, della proposta del 2009) Il contenuto delle norme non è stato
modificato, ma il testo è stato ristrutturato a fini di chiarezza. Articolo 42 (corrispondente all'articolo
36 della proposta del 2009) Il paragrafo 3, lettera b), è soppresso in
quanto superfluo: la disposizione in questione è infatti prevista all'articolo
40, paragrafo 3. Articolo 43 (corrispondente all'articolo
37 della proposta del 2009) L'articolo resta invariato ma le modifiche
degli articoli 31 e 33 ne ampliano l'ambito di applicazione mediante
riferimenti. In virtù dei motivi aggiuntivi di esame accelerato, gli Stati
membri possono esaminare questi casi anche nell'ambito di procedure di
frontiera. Questo cambiamento delle regole sull'inammissibilità delle domande
che non presentano nuovi elementi permette anche di ricorrere in modo più ampio
alle procedure di frontiera. Articolo 44 (corrispondente all'articolo
39 della proposta del 2009) Nessuna modifica rispetto alla proposta del
2009. Articolo 45 (corrispondente all'articolo
40 della proposta del 2009) Il paragrafo 4 è modificato: gli Stati membri
possono disporre che lo status di protezione internazionale decada per legge se
il beneficiario di protezione internazionale diventa loro cittadino. Articolo 46 (corrispondente all'articolo
41 della proposta del 2009) Le norme sul diritto a un ricorso effettivo
sono mantenute nella loro sostanza per garantire l'osservanza della
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e della
Corte europea dei diritti dell'uomo. Le modifiche riguardano i seguenti elementi. Al paragrafo 5, si chiarisce che il
richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro fino al
termine entro il quale può presentare ricorso. Al paragrafo 6, è aggiunto un motivo per cui
non deve applicarsi automaticamente l'effetto sospensivo, ossia il caso in cui
la domanda è stata ritenuta infondata in quanto un altro Stato membro ha già
concesso al richiedente lo status di rifugiato. Si specifica la possibilità di
derogare al principio della sospensione automatica solo nei casi di
accelerazione dell'esame o di inammissibilità. In seguito all'estensione dei
motivi di esame accelerato di cui all'articolo 31, paragrafo 6, il presente
paragrafo ha un ambito di applicazione più ampio che nella proposta del 2009. Al paragrafo 9 è
soppresso l'obbligo di stabilire i termini entro i quali il giudice deve
prendere una decisione sul ricorso, per tenere conto delle specificità dei
sistemi giuridici nazionali. Il paragrafo 5 della direttiva del 2005 è
soppresso per garantire la coerenza con il paragrafo 2 e con la direttiva
qualifiche.