52011PC0312

/* COM/2011/0312 def. - NLE 2011/0163 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea


RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato XI dello statuto, gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni e delle pensioni previste all’articolo 65, paragrafo 2 dello statuto medesimo vengono decisi sulla scorta delle informazioni fornite da Eurostat, ove si registri una variazione sensibile del costo della vita fra giugno e dicembre, tenendo conto del prevedibile andamento del potere d’acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

Se necessario, la proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nella seconda metà del mese di aprile.

- Contesto generale

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’allegato XI dello statuto, gli adeguamenti intermedi vengono decisi per tutte le sedi (compresa Bruxelles) qualora venga raggiunta o superata una soglia di sensibilità a Bruxelles. Ove la soglia non venga raggiunta per Bruxelles, si procede ai necessari adeguamenti intermedi solo per le sedi in cui tale soglia di sensibilità viene superata.

L’articolo 7 dell’allegato XI dello statuto stabilisce che il valore dell’adeguamento intermedio sia pari all’indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell’indicatore specifico previsionale ove questo risulti negativo.

L’indicatore specifico misura l’andamento – senza tener conto dell’inflazione – delle retribuzioni nette reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali negli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore sulla scorta delle indicazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dell’allegato XI dello statuto.

L’indice internazionale di Bruxelles misura l’andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea. Eurostat ha stabilito tale indice in base ai dati forniti dalle autorità belghe.

I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica e il tasso di cambio corrispondente di cui all’articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora a Bruxelles non si raggiunga la soglia da cui scatta l’adeguamento, per il valore dell’adeguamento.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d’acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d’acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, paese di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

- Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

La presente proposta va ad aggiungersi a quella presentata ogni anno per adeguare le retribuzioni e le pensioni.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D ’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione adottati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati concertati con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte pervenute e delle modalità di conteggio

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

- Raccolta e utilizzazione di pareri esterni

Non è stato necessario ricorrere a consulenze esterne.

- Valutazione d’impatto

- La presente proposta si prefigge di adeguare le retribuzioni e le pensioni a norma della legislazione vigente.

- La normativa vigente non consente alternative.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi dell’azione proposta

A norma dell’articolo 4 dell’allegato XI dello statuto, le misure proposte si prefiggono di adeguare le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui si registra una variazione sensibile del costo della vita.

L’andamento del costo della vita per Bruxelles, misurato dall’indice internazionale di Bruxelles tra i mesi di giugno e dicembre dell’anno precedente, è pari all’1,3%.

L’andamento del costo della vita al di fuori del Belgio e del Lussemburgo durante il periodo di riferimento viene misurato attraverso gli indici impliciti calcolati da Eurostat. Tali indici si ottengono moltiplicando l’indice internazionale di Bruxelles per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 7% per un periodo di dodici mesi (3,5% per un periodo di sei mesi).

L’indice implicito applicabile alle retribuzioni ha superato la soglia di sensibilità in Estonia (4,5%).

L’indice implicito applicabile alle pensioni resta inferiore alla soglia di sensibilità in tutti i paesi.

Il valore dell’adeguamento intermedio è pari all’indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell’indicatore specifico previsto ove questo risulti negativo.

La previsione dell’indicatore specifico è pari a -1,3%, il che significa che l’adeguamento intermedio è pari allo 0,7%.

I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica in causa e il tasso di cambio corrispondente, eventualmente moltiplicato per il valore dell’adeguamento intermedio, ove per Bruxelles la soglia di sensibilità dell’adeguamento non venga raggiunta.

La data di effetto è il 1° gennaio. Per i paesi o le sedi che registrano tuttavia un indice implicito superiore al 6,3%, la data di effetto è il 16 novembre. Per i paesi e le sedi con un indice implicito superiore al 12,6%, la data di effetto è il 1° novembre.

Ne consegue che, con effetto 1° gennaio 2011, il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea in Estonia è: 78,5.

I coefficienti correttori applicabili alle pensioni e ai trasferimenti restano immutati.

- Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, segnatamente l’allegato XI.

- Principio di sussidiarietà

La proposta verte su un ambito di esclusiva competenza dell’Unione, motivo per cui il principio di sussidiarietà non è di applicazione.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

- L’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

- L’onere finanziario risulta direttamente dall’applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto.

- Scelta degli strumenti

Strumento(i) proposto(i): regolamento.

Altri strumenti non sarebbero risultati adeguati, in quanto

- l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

4. INCIDENZA DI BILANCIO

L’impatto dell’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea sulle spese amministrative e sulle entrate è illustrato nell’acclusa scheda finanziaria.

2011/0163 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[1], in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto medesimo, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Nel corso del periodo giugno – dicembre 2010 si è registrato un aumento sensibile del costo della vita in Estonia, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto 1° gennaio 2011, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi o delle sedi specificati qui di seguito, si applicano i coefficienti correttori seguenti:

- Estonia 78,5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

Settori interessati nella struttura ABM/ABB[2]

Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (periodica, che adegua il regolamento vigente).

Obiettivi

Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L’adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea in Estonia, dovuto a una variazione sensibile del costo della vita in quel paese, non inciderà sulle equivalenze di potere d’acquisto, conformemente allo statuto.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Garantire l’adeguamento, qualora si registri una sensibile variazione del costo della vita e, se del caso, in modo retroattivo, dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea. Garantire che l’andamento del potere d’acquisto delle remunerazioni e delle pensioni del personale dell’UE rispecchi quello dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri, come previsto dall’allegato XI dello statuto.

Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento a decorrere dal 1° gennaio 2011,

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste[3]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione: PMO.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…...………………………...] | SD/SND ([4]) | di paesi EFTA[5] | di paesi candidati[6] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari | SND | No | No | No | No |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari |

Mio EUR (al terzo decimale)

Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- ( La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

Partecipazione di terzi al finanziamento

- ( La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

Incidenza prevista sulle entrate

- ( La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[2] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[3] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[4] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati

[5] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[6] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[7] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[8] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[9] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[10] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.