/* COM/2011/0288 definitivo - 2011/0135 (COD) */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Creatività, conoscenza e innovazione sono i motori della nostra futura crescita. La strategia Europa 2020[1] ha pertanto individuato nella crescita intelligente una delle tre priorità per le prossime politiche della Commissione. Nella strategia si sottolinea inoltre la necessità di migliorare i risultati ottenuti dall’Unione nel campo della ricerca, come pure di promuovere l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze e garantire che le idee innovative si traducano in nuovi prodotti e servizi in grado di creare crescita e occupazione di qualità. La Commissione si è impegnata a sostenere questi obiettivi creando una cultura della proprietà intellettuale (PI) di alto livello[2]. L’aumento delle violazioni della proprietà intellettuale riscontrato negli ultimi anni rischia di compromettere il successo della politica di tutela della PI, e di conseguenza la crescita e la competitività. Nel 2009, ad esempio, l’OCSE, ha stimato che il commercio internazionale delle merci contraffatte e piratate ammontava nel 2007 a 250 miliardi di dollari, una cifra superiore al PIL di 150 economie[3]. Inoltre, i dati divulgati dalle autorità doganali dell’Unione evidenziano a tal riguardo una chiara intensificazione delle attività doganali, se si considera che i casi registrati sono passati da 26 704 nel 2005 a 43 572 nel 2009, il che corrisponde a un incremento del 60% in cinque anni[4]. La pirateria (o violazione del copyright online) è invece un fenomeno ancora troppo recente perché si possa valutarne con chiarezza l’impatto economico. Tuttavia, l’ultima ricerca di mercato, svolta nel 2010 dalla società di consulenza parigina TERA Consultants e commissionata dalla Camera di Commercio Internazionale nel quadro dell’iniziativa “Business Action to Stop Conterfeiting and Privacy” (BASCAP), evidenzia che nel 2008 l’Unione ha registrato una perdita pari a 10 miliardi di euro e ad oltre 185 000 posti di lavoro nell’industria della musica, del cinema, della televisione e del software[5]. Diverse ricerche pubblicate dal settore privato e da organizzazioni internazionali confermano la crescita costante del commercio di merci contraffatte e piratate, giungendo alla conclusione che: - riduce in maniera significativa gli investimenti nell’innovazione ed elimina posti di lavoro[6], - mette a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori europei[7], - crea gravi problemi alle PMI europee[8], - comporta perdite di gettito fiscale a causa del minor numero di vendite dichiarate[9] e - attira la criminalità organizzata[10]. Una delle principali iniziative lanciate dal Consiglio[11] e dalla Commissione[12] per far fronte a questa minaccia è stata l’istituzione, nel 2009, dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (nel prosieguo “l’Osservatorio”), creato per meglio comprendere il fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). In linea con la richiesta del Consiglio del 2008, l’Osservatorio si presenta attualmente come un centro di competenze sprovvisto di personalità giuridica e gestito dai servizi della Commissione. L’Osservatorio si prefigge un duplice obiettivo: i) diventare il punto di riferimento principale per la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione di informazioni e dati relativi a tutte le violazioni dei DPI e ii) fungere da piattaforma in cui i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate possano scambiare idee ed esperienze sulle migliori pratiche, sviluppare strategie di tutela congiunte e indirizzare raccomandazioni ai responsabili delle politiche del settore. Gli amministratori dell’Osservatorio svolgono una serie di compiti ed attività di cui rendono conto alla Commissione. L’Osservatorio è attualmente gestito da tre funzionari della Commissione (due amministratori e un assistente) che si occupano anche di tutte le attività di politica generale legate all’Osservatorio. L’ultima risoluzione del Consiglio relativa all’Osservatorio ne ha ampliato le competenze, invitandolo a valutare la necessità di introdurre, a livello dell’Unione, programmi di formazione per gli operatori coinvolti nella lotta contro la contraffazione e la pirateria[13]. Inoltre, a settembre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con la quale chiede all’Osservatorio di raccogliere dati scientifici sulla regolamentazione in materia di contraffazione e DPI[14]. Infine, una ricerca realizzata su incarico della direzione generale del Commercio della Commissione e pubblicata di recente auspica che l’Osservatorio diventi per le parti interessate esterne l’unico punto di contatto in seno alla Commissione e si imponga come centro di competenze internazionale per l’elaborazione e la divulgazione delle migliori pratiche[15]. Mentre l’assetto odierno dell’Osservatorio, il cui quadro istituzionale è stato deciso tramite consultazioni e riunioni, era appropriato al momento in cui il progetto è stato avviato, allo stato attuale non esiste alcun margine di manovra per l’espansione del mandato e delle attività operative dell’Osservatorio. Entrambi i propositi richiedono infatti un’infrastruttura sostenibile in termini di risorse umane, finanziamento e supporti informatici, nonché in termini di accesso alle informazioni necessarie. - Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell’Unione Gli obiettivi della proposta sono in linea con le attuali politiche e strategie dell’Unione, come ad esempio Europa 2020[16]. Gli stessi rientrano anche nelle principali priorità e proposte della Commissione rispetto alla propria strategia sui DPI per l’Europa[17]. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL ’IMPATTO - Consultazione delle parti interessate Fin dalla sua istituzione, la struttura e il finanziamento dell’Osservatorio sono stati discussi periodicamente, sia nel quadro delle quattro riunioni dell’Osservatorio[18] tenutesi finora, sia nell’ambito di incontri di sottogruppi specifici che da settembre 2009 ad oggi hanno riunito in seno all’Osservatorio i rappresentanti di numerose organizzazioni del settore privato. I membri del Parlamento europeo vengono aggiornati sul lavoro e sugli sviluppi dell’Osservatorio mentre nel 2010, in due diverse occasioni, il forum del Parlamento europeo per la lotta al contrabbando, alla contraffazione e alla criminalità organizzata ha dibattuto apertamente sul futuro dell’Osservatorio e, in particolare, sul possibile accorpamento dello stesso all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Anche a livello politico il Consiglio, in risposta alle due comunicazioni della Commissione sull’Osservatorio[19], ha adottato due risoluzioni[20] favorevoli all’istituzione dell’Osservatorio, invitando la Commissione a determinarne ruolo e compiti. Inoltre, il 22 settembre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una relazione sulla comunicazione della Commissione del 2009[21], in cui invoca un maggiore coinvolgimento dell’UAMI in attività connesse con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L’idea di affidare all’UAMI alcune delle suddette attività è stata accolta positivamente dagli utenti del sistema europeo dei marchi, consultati nel quadro di una valutazione dell’intero sistema[22]. La proposta è stata discussa più dettagliatamente nell’ambito di un workshop specifico del vertice paneuropeo sulla proprietà intellettuale 2010, tenutosi a Bruxelles il 2 e 3 dicembre 2010[23], dove ha goduto di ampio sostegno. Infine, la proposta è stata accolta positivamente dagli organi decisionali dell’UAMI, ovvero il Consiglio di amministrazione e il Comitato di bilancio[24], riunitisi a novembre 2010. Alla luce di questo processo di consultazione specifico, mirato e costante, si è ritenuto che non fosse necessario procedere a un’ulteriore consultazione standard. - Valutazione dell’impatto La valutazione dell’impatto ha esaminato tre opzioni e le relative subopzioni. L’opzione 1 prevede che i servizi della Commissione continuino a gestire l’Osservatorio, ma aumentando considerevolmente le risorse a sua disposizione. Nella subopzione 1a i compiti dell’Osservatorio sarebbero svolti interamente o prevalentemente all’interno dell’Osservatorio, mentre la subopzione 1b ipotizza un ampio ricorso all’esternalizzazione. La seconda opzione comporterebbe l’affidamento dell’Osservatorio ad un’iniziativa del settore privato da questo interamente finanziata (subopzione 2a), sovvenzionata dalla Commissione (subopzione 2b) oppure da una partnership pubblico-privata (PPP, subopzione 2c). La terza opzione analizzata nella valutazione dell’impatto prevede il trasferimento dell’Osservatorio a un’agenzia dell’Unione appositamente istituita (subopzione 3a) o a un’agenzia già esistente, segnatamente l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di Alicante. La subopzione 1a (più funzionari alla DG MARKT) non è stata considerata fattibile nel contesto della politica di crescita zero per l’organico della Commissione[25]. Anche la subopzione 2a è stata ritenuta non realistica, poiché nulla indica che il settore privato sia pronto a fare fronte a un tale impegno. Le subopzioni 1b (esternalizzazione a diversi partner commerciali) e 2b (compiti affidati ad’iniziativa del settore privato) sono state ritenute soluzioni fattibili, ma non pertinenti, visto che probabilmente non consentirebbero l’accesso ai dati considerati sensibili dalle autorità degli Stati membri e delle parti interessate private. Inoltre, nel caso della subopzione 2b, il rischio di svantaggiare (o addirittura di escludere) le diverse parti in causa porrebbe problemi considerevoli nel raggiungimento degli obiettivi globali dell’Osservatorio. Detti svantaggi potrebbero essere parzialmente evitati scegliendo la subopzione 2c (PPP), la quale tuttavia graverebbe sul bilancio dell’Unione con un costo annuale tra i 2,41 e i 2,98 milioni di euro per i primi due anni e tra i 2,61 e i 3,07 milioni di euro a partire dal terzo anno, a seconda della configurazione dei sistemi informatici necessari. Secondo la valutazione dell’impatto, la subopzione 3a (l’istituzione di una nuova agenzia dell’Unione) costituirebbe una soluzione adeguata ai fini dell’operatività dell’Osservatorio. Tuttavia detta opzione comporterebbe costi significativi per il bilancio dell’Unione, stimati tra i 4,33 e i 5,33 milioni di euro per i primi due anni e tra i 5,5 e i 6,28 milioni di euro dal terzo anno in poi, cui si aggiungerebbe un notevole ritardo dovuto ai tempi necessari per fondare l’agenzia e renderla operativa. La subopzione 3b (affidare i compiti a un’agenzia dell’Unione già esistente, preferibilmente l’UAMI) consentirebbe all’Osservatorio di fruire di competenze, risorse e finanziamenti, permettendogli di divenire operativo in tempi brevi. Detta opzione costituirebbe una soluzione economicamente vantaggiosa (i costi stimati si attesterebbero tra i 3,3 e i 4,3 milioni di euro per i primi due anni e tra i 4,74 e i 5,52 milioni di euro dal terzo anno in poi) e finanziata da risorse esterne al bilancio dell’Unione. La valutazione dell’impatto conclude pertanto che l’opzione privilegiata sarebbe il trasferimento dell’Osservatorio all’UAMI, visto che quest’ultimo dispone di mezzi finanziari e di strutture adeguate e sarà in grado di rispondere agli obiettivi dell’Osservatorio non appena ne venga modificato il regolamento di base. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi delle misure proposte Si propone di affidare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno i compiti e le attività propri alla gestione dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria, comprese le competenze in materia di copyright, diritti legati al copyright e brevetti. Occorre che in futuro questi compiti riguardino: - la fornitura di dati e valutazioni indipendenti sull’entità e la portata del fenomeno della contraffazione e della pirateria nel mercato interno; - lo scambio e la promozione delle migliori pratiche presso le autorità pubbliche; - la divulgazione delle strategie più efficaci del settore privato; - la sensibilizzazione dell’opinione pubblica; - la valutazione delle esigenze di formazione e l’organizzazione dei relativi programmi europei rivolti alle autorità coinvolte nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in collaborazione con altre istituzioni ed agenzie europee; - lo svolgimento di ricerche su dispositivi tecnici volti a prevenire la contraffazione e la pirateria nonché - l’intensificazione della cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica alle autorità di paesi terzi. È opportuno che le attività volte a compiere i compiti succitati includano: - l’organizzazione di riunioni dei rappresentanti nell’ambito dell’Osservatorio e dei suoi gruppi di lavoro; - l’organizzazione di riunioni di altri esperti; - la classificazione e l’organizzazione di seminari e formazioni sulle violazioni dei DPI e sui mezzi per combatterle; - lo svolgimento di ricerche sull’entità e l’impatto del fenomeno della contraffazione e della pirateria e la redazione di relazioni annuali sugli sviluppi e le tendenze, nonché la produzione di relazioni settoriali di analisi della situazione in diversi settori industriali e di prodotti; - lo svolgimento di ricerche su dispositivi tecnici volti a prevenire la contraffazione e la pirateria; - la creazione di banche dati per la raccolta e l’analisi dei dati relativi all’entità e alla portata delle violazioni dei DPI, alla giurisprudenza nazionale in materia e alle misure di formazione esistenti, nonché lo sviluppo di sistemi che migliorino l’accesso alle informazioni da parte delle autorità pubbliche e delle parti interessate private e consentano loro di scambiarsi informazioni in tempi rapidi. - Base giuridica L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce la base specifica per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tra i compiti conferiti all’UAMI in virtù del presente regolamento rientra anche il controllo del rispetto dei diritti di proprietà garantiti dall’ordinamento giuridico degli Stati membri. In tal senso, l’Ufficio svolgerebbe una funzione di sostegno alla legislazione dell’Unione in quest’ambito. L’articolo 118, paragrafo 1, del TFUE, conferisce il diritto di adottare misure a livello dell’Unione volte a sancire i diritti di proprietà intellettuali europei, tutelare tali diritti in maniera paritaria all’interno dell’Unione europea e stipulare accordi di autorizzazione, coordinamento e supervisione centralizzati e validi su tutto il territorio dell’Unione. L’articolo 114 del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 1, costituisce pertanto una base giuridica adeguata per la presente proposta. - Principio di sussidiarietà Numerose attività attribuite all’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria sono di natura transfrontaliera e coinvolgono 27 Stati membri, pertanto non possono essere eseguite da singoli Stati membri. Nell’ipotesi della necessità di una collaborazione bilaterale tra due Stati membri, in singoli casi le procedure potrebbero essere migliorate, teoricamente, a livello nazionale. Tuttavia, considerato che i mezzi e i metodi necessari in un tale contesto sarebbero analoghi per tutti gli Stati membri, appare più efficace svilupparli a livello dell’Unione. Questo consentirà di trovare soluzioni adatte non solo alle necessità dei singoli Stati membri, ma vantaggiose per tutti. Inoltre, per quanto concerne le relazioni con paesi terzi, il coordinamento all’interno dei servizi della Commissione e con altri organismi internazionali o dell’Unione deve avvenire a livello dell’Unione. Infine, come dimostrato nella valutazione dell’impatto, conferire questi compiti a un’agenzia dell’Unione già esistente e, più concretamente, all’UAMI, consente di creare sinergie con attività già in corso, e permette inoltre di beneficiare delle conoscenze già acquisite all’interno dell’UAMI in materia di marchi e disegni, nonché delle relazioni professionali che l’UAMI ha stabilito con gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale. Tali condizioni di lavoro consentiranno all’UAMI di riunire gli esperti di cui ha bisogno per svolgere con successo i propri compiti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non comporta alcun costo per il bilancio dell’Unione. Al contrario, renderebbe possibile un risparmio di circa 40 000 euro, dal momento che una parte dei costi attualmente a carico del bilancio dell’Unione sarà sostenuta in futuro dal bilancio dell’UAMI. 5. COMMENTO AGLI ARTICOLI Articolo 1 Questo articolo descrive l’oggetto della proposta, ovvero l’ampliamento del campo di competenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) affidandogli la gestione dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria quale centro di competenza per determinati compiti e attività. Articolo 2 L’articolo in oggetto definisce compiti e attività che l’Ufficio dovrebbe espletare in relazione all’Osservatorio e che possono essere raggruppati in sei categorie principali: - migliorare la comprensione sia dell’entità e dell’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sia del valore della proprietà intellettuale, così come della conoscenza delle migliori pratiche del settore pubblico e privato volte a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; - sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; - approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; - affinare la conoscenza dei dispositivi tecnici volti a prevenire e a combattere la contraffazione e la pirateria, compresi i sistemi di tracciabilità e di localizzazione; - migliorare lo scambio online di informazioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale tra le autorità degli Stati membri in essa coinvolti, nonché promuovere la collaborazione con e tra i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; - favorire la cooperazione internazionale. Articolo 3 Il presente articolo 3 precisa che l’Ufficio provvede a che le attività affidategli in virtù dell’articolo 2siano finanziate ricorrendo a mezzi propri. Articolo 4 L’articolo in oggetto disciplina l’organizzazione delle riunioni dell’Osservatorio, così come la partecipazione alle stesse. L’articolo dispone che l’Ufficio riunisca esperti delle pubbliche amministrazioni, di organismi ed organizzazioni coinvolti nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, del settore privato, del Parlamento europeo e della Commissione. È opportuno che i rappresentanti del settore privato si occupino dei settori economici maggiormente colpiti dalla contraffazione e che sia dunque garantita la presenza di diversi settori industriali, ovvero degli aventi diritto, dei fornitori di servizi in rete e delle società di telecomunicazione, così come dei consumatori. L’articolo in oggetto prevede inoltre la possibilità di organizzare riunioni dei gruppi di lavoro dell’Osservatorio. Articolo 5 L’articolo, in linea con le conclusioni del Consiglio del 1o marzo 2010, dispone che i rappresentanti degli Stati membri e del settore privato condividano con l’Ufficio, nei limiti della legislazione in materia di protezione dei dati, informazioni di natura statistica e giurisprudenziale inerenti alle attività dell’Osservatorio e che informino l’Ufficio sulle politiche adottate in materia. Articolo 6 L’articolo determina l’obbligo, da parte dell’Ufficio, di adottare le disposizioni amministrative interne all’Osservatorio e di pubblicare le comunicazioni che risultino necessarie a garantire lo svolgimento di tutti i compiti affidati all’Ufficio in virtù del presente Regolamento. Articolo 7 L’articolo dispone che la relazione annuale di gestione dell’Ufficio includa un rapporto sulle attività assegnategli in virtù del presente regolamento. L’articolo stabilisce le principali informazioni che devono figurare nel rapporto, in particolare una rassegna delle attività più importanti svolte nell’arco dell’anno, i risultati raggiunti, una valutazione globale dell’operato dell’Ufficio conformemente a quanto previsto dal regolamento, le informazioni sulle attività a venire dell’Osservatorio e le raccomandazioni sull’adozione di future politiche nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo 8 L’articolo definisce le regole di valutazione del regolamento che la Commissione dovrà osservare in relazione all’operato dell’Ufficio nell’attuazione di quanto disposto nel regolamento, in particolare dei compiti di cui all’articolo 2, nonché all’impatto di tali attività sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale all’interno dell’Unione. Nel quadro del processo di valutazione, la Commissione consulterà l’Osservatorio e inoltrerà la relazione di valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio. Successivamente, occorre che la Commissione avvii un’ampia consultazione tra le parti interessate sulla relazione di valutazione, che potrà essere seguita da proposte di modifica del regolamento, se del caso. Articolo 9 L’articolo riguarda l’entrata in vigore e gli effetti del regolamento proposto. 2011/0135 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 118, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[26], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 1. Il benessere economico dell’Unione europea (nel prosieguo “l’Unione”) si basa sulla continuità della crescita e dell’innovazione. È pertanto indispensabile adottare misure intese a garantirne efficacemente la tutela, in modo da assicurare la futura prosperità dell’Unione. 2. I diritti di proprietà intellettuale rappresentano una risorsa imprescindibile che contribuisce a garantire a quanti operano nell’ambito dell’innovazione e della ricerca che il loro lavoro venga giustamente ricompensato e che il loro investimento nella ricerca e nell’elaborazione di nuove idee sia tutelato. 3. Un approccio solido, integrato e graduale ai diritti di proprietà intellettuale è fondamentale nell’ambito degli sforzi messi in atto per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020[27]. 4. La crescita costante delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta una minaccia non soltanto per l’economia dell’Unione, ma anche per la salute e la sicurezza dei suoi consumatori. Un fenomeno che, per essere efficacemente contrastato, richiede un intervento efficiente, immediato e coordinato sia a livello europeo che mondiale. 5. Nel contesto della strategia globale sui diritti di proprietà intellettuale prevista dalla risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria[28], il Consiglio ha chiesto alla Commissione di istituire un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (nel prosieguo “l’Osservatorio”). La Commissione ha dunque creato una rete di esperti provenienti dal settore pubblico e privato, descrivendone i compiti nella comunicazione “Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno”[29]. 6. La comunicazione stabilisce che l’Osservatorio diventi il punto di riferimento principale per la raccolta, il controllo e la comunicazione delle informazioni e dei dati relativi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L’Osservatorio deve fungere da piattaforma in cui i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate possano scambiare idee ed esperienze sulle migliori pratiche, sviluppare strategie di tutela congiunte e formulare raccomandazioni indirizzate ai responsabili delle politiche del settore. La comunicazione specifica che l’Osservatorio sarà ospitato e gestito dai servizi della Commissione. 7. Nella risoluzione del 1° marzo 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno[30], il Consiglio ha chiesto alla Commissione, agli Stati membri e al settore privato di trasmettere all’Osservatorio dati affidabili e comparabili in materia di contraffazione e di pirateria, oltre a sviluppare e concordare, nel quadro dello stesso Osservatorio, le future modalità di raccolta delle informazioni. Il Consiglio ha altresì invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni anno una relazione sull’entità, sulla portata e sulle principali caratteristiche del fenomeno della contraffazione e della pirateria, così come sul loro impatto sul mercato interno. La suddetta relazione annuale si deve basare sulle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, dalla Commissione e dal settore privato, nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati, sull’entità, sulla portata e sulle principali caratteristiche della contraffazione e della pirateria, così come sul loro impatto sul mercato interno. 8. Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010[31] il Consiglio ha invitato la Commissione a stabilire una base giuridica per il coinvolgimento dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (nel prosieguo “l’Ufficio”) nelle attività connesse con il controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusa la lotta contro la contraffazione, in particolare intensificando la sua collaborazione con gli uffici nazionali per i marchi e con l’Osservatorio. 9. La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[32] prevede, tra l’altro, misure volte a promuovere la collaborazione, tra cui lo scambio di informazioni tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. 10. Nella risoluzione del 22 settembre 2010 sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno[33], il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad ampliare la collaborazione tra l’Ufficio e gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale al fine di includervi anche la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. 11. In considerazione dei molteplici compiti assegnati all’Osservatorio, occorre una soluzione che garantisca la creazione di un’infrastruttura adeguata e sostenibile per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio. 12. Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario[34] prevede la collaborazione amministrativa tra l’Ufficio e i tribunali o le autorità degli Stati membri, nonché lo scambio di pubblicazioni tra l’Ufficio e i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri. In base a ciò, l’Ufficio ha avviato una collaborazione con gli uffici nazionali attivi nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza l’Ufficio dispone già, in larga misura, delle esperienze e competenze necessarie per offrire un contesto adeguato e sostenibile alle attività dell’Osservatorio. 13. L’Ufficio ha dunque i requisiti perché gli siano affidati detti compiti. 14. I suddetti compiti devono riguardare tutti i diritti di proprietà intellettuale garantiti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale degli Stati membri in quest’ambito, poiché in molti casi gli atti di violazione si ripercuotono su un insieme di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, perché si ottenga un quadro completo della situazione e sia possibile definire strategie globali volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è necessario che le informazioni e lo scambio delle migliori pratiche riguardino tutte le tipologie di diritti di proprietà intellettuale. In vista dello svolgimento di detti compiti, è opportuno ampliare il mandato dell’Ufficio affinché contempli anche la tutela dei brevetti, del copyright, dei diritti legati al copyright e delle indicazioni geografiche. 15. I compiti che l’Ufficio deve espletare possono essere correlati con le misure di esecuzione e di notifica di cui alla direttiva 2004/48/CE. È pertanto opportuno che l’Ufficio fornisca alle autorità nazionali o agli operatori del settore servizi relazionati, in particolare, con l’applicazione omogenea della direttiva e suscettibili di facilitarne l’attuazione. Occorre quindi considerare i compiti dell’Ufficio come strettamente connessi alle materie che costituiscono oggetto degli atti di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. 16. È opportuno che l’Osservatorio, riunito in seno all’Ufficio, si imponga come centro di eccellenza per informazioni e dati inerenti alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, beneficiando delle competenze, dell’esperienza e delle risorse dell’Ufficio. 17. Occorre che l’Ufficio funga da foro che unisca autorità pubbliche e private, garantendo la raccolta, l’analisi e la divulgazione di dati rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore dei diritti di proprietà intellettuale e la violazione di tali diritti, lo sviluppo di migliori pratiche e di strategie a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. È inoltre opportuno che l’Ufficio svolga altri compiti, volti ad esempio a migliorare la comprensione del valore dei diritti di proprietà intellettuale, approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso adeguate attività di formazione, accrescere la conoscenza delle tecniche di prevenzione della contraffazione e intensificare la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. 18. Rispetto ai rappresentanti del settore privato, è opportuno che l’Ufficio, nel convocare le riunioni dell’Osservatorio nel quadro delle sue attività, coinvolga un campione rappresentativo dei settori economici maggiormente colpiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e con maggiore esperienza nel contrastarla, segnatamente rappresentanti degli aventi diritto e dei fornitori di servizi in rete. Al riguardo dovrebbe altresì essere garantita un’adeguata rappresentanza dei consumatori, nonché delle piccole e medie imprese. 19. Occorre che l’Ufficio eserciti i compiti e le attività legate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale ricorrendo a fondi propri, HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento affida all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (nel prosieguo “l’Ufficio”) taluni compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Nello svolgimento di detti compiti, l’Ufficio invita regolarmente esperti, esponenti delle autorità e delle parti interessate che si riuniranno sotto il nome di “Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria” (nel prosieguo “l’Osservatorio”). Articolo 2Compiti e attività 20. I compiti svolti dall’Ufficio sono intesi a: a) migliorare la comprensione dell’entità e dell’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tutelati dal diritto dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, compresi i diritti di proprietà industriale, il copyright e i diritti legati al copyright; b) migliorare la comprensione del valore della proprietà intellettuale; c) accrescere la conoscenza delle migliori pratiche del settore pubblico e privato nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale; d) sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e) approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; f) affinare la conoscenza dei dispositivi tecnici volti a prevenire e a combattere la contraffazione e la pirateria, compresi i sistemi di tracciabilità e di localizzazione; g) migliorare, tra le autorità degli Stati membri coinvolte nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni, nonché promuovere la collaborazione con e tra i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale; h) promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi al fine di determinare strategie e tecniche a tutela dei diritti, delle competenze e dei dispositivi in materia di proprietà intellettuale. 21. Al fine di compiere le mansioni di cui al paragrafo 1, l’Ufficio esegue le seguenti attività: a) convoca le riunioni dell’Osservatorio a intervalli regolari conformemente all’articolo 4; b) stabilisce una metodologia di raccolta, analisi e rendicontazione di dati indipendenti, oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; c) raccoglie, analizza e divulga dati rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; d) raccoglie, analizza e divulga dati rilevanti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore economico della proprietà intellettuale e il suo contributo alla crescita economica, al welfare, all’innovazione, alla creatività, alla diversità culturale, alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e allo sviluppo di prodotti e servizi di alta qualità all’interno dell’Unione; e) presenta,a scadenze regolari, valutazioni e relazioni specifiche per settore economico, area geografica e tipo di violazione del diritto di proprietà intellettuale, in cui si analizza, tra l’altro, l’impatto che le violazioni hanno sulla società, sull’economia, sulla salute, sull’ambiente, sull’incolumità e sulla sicurezza, oltre all’interrelazione tra le violazioni e la criminalità organizzata e il terrorismo; f) raccoglie, analizza e divulga informazioni sulle migliori pratiche tra i rappresentanti che si riuniscono nell’Osservatorio e sviluppa strategie basate su dette pratiche; g) redige relazioni e pubblicazioni volte a consapevolezza sensibilizzare i cittadini dell’Unione sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, organizza conferenze, campagne online e offline, eventi e incontri a livello europeo ed internazionale; h) progetta e organizza formazioni online e non per i funzionari nazionali che operano nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; i) organizza riunioni ad hoc con esperti che lo affianchino nell’esecuzione dei compiti ad esso conferiti ai sensi del presente regolamento; j) si dedica alla ricerca, alla valutazione e alla promozione di dispositivi tecnici ad uso dei professionisti ed elabora standard di riferimento, tra cui i sistemi di tracciabilità e localizzazione che aiutano a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti; k) collabora con le autorità nazionali per creare una rete online per lo scambio di informazioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (compresi messaggi di allarme in tempo reale e informazioni sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale) tra amministrazioni, organismi e organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in seno agli Stati membri; l) elabora strategie in collaborazione con i servizi centrali per la proprietà intellettuale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, e sviluppa tecniche, competenze e dispositivi a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, compresi programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione; m) sviluppa programmi di assistenza tecnica per paesi terzi, nonché progetta e organizza eventi e programmi di formazione specifici per i funzionari dei paesi terzi che operano nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; n) formula raccomandazioni alla Commissione in merito a tematiche che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, anche su richiesta della Commissione; o) elabora un programma operativo annuale per le riunioni di cui al punto a), in linea con le politiche e priorità dell’Unione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; p) esegue attività parallele necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1. Articolo 3Finanziamento L’Ufficio provvede in ogni momento a che le attività affidategli in virtù del presente regolamento siano finanziate ricorrendo a mezzi propri. Articolo 4Riunioni dell ’Osservatorio 22. L’Ufficio convoca alle riunioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto a), esperti delle pubbliche amministrazioni, organismi e organizzazioni che operano nel campo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e rappresentanti del settore privato. 23. Gli esponenti del settore privato riuniti nell’Osservatorio provengono, fra l’altro, da un ampio campione rappresentativo di organismi nazionali e dell’Unione che operano nei diversi settori economici maggiormente colpiti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e con maggiore esperienza nel contrastarla. Sono altresì adeguatamente rappresentate le associazioni di tutela dei consumatori e le piccole e medie imprese. 24. L’Ufficio invita un rappresentante nazionale per Stato membro, cinque rappresentanti del Parlamento europeo e cinque della Commissione. 25. I nomi dei rappresentanti, l’ordine del giorno e il verbale delle riunioni sono pubblicati sul sito web dell’Ufficio. 26. Le riunioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto a), possono anche essere organizzate sotto forma di gruppi di lavoro all’interno dell’Osservatorio. A tali riunioni sono invitati, in qualità di osservatori, massimo due rappresentanti del Parlamento europeo e non più di due rappresentanti della Commissione. Articolo 5Obblighi di informazione Fatta salva la normativa che disciplina il trattamento dei dati personali, i rappresentanti degli Stati membri e del settore privato che si riuniscono nell’Osservatorio: a) informano l’Ufficio delle politiche e strategie che adottano a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di ogni relativa modifica, b) forniscono dati statistici sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e c) informano l’Ufficio della giurisprudenza in materia. Articolo 6Norme amministrative interne e comunicazioni Nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 124 del regolamento (CE) n. 207/2009, il presidente dell’Ufficio adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per un corretto svolgimento di tutti i compiti affidati all’Ufficio dal presente regolamento. Articolo 7Contenuti della relazione di gestione La relazione di gestione prevista all’articolo 124, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene almeno le seguenti informazioni sui compiti e le attività dell’Ufficio di cui nel presente regolamento: a) una rassegna delle principali attività svolte nell’arco del precedente anno civile; b) gli obiettivi raggiunti durante il precedente anno civile corredati, se del caso, da relazioni settoriali di analisi della situazione in diversi settori industriali e di prodotti; c) una valutazione globale dello svolgimento dei compiti affidati all’Ufficio in virtù del presente regolamento; d) una sintesi delle attività che l’Ufficio prevede di svolgere in futuro; e) raccomandazioni sulle future politiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sul modo in cui gli Stati membri possono migliorare le modalità di collaborazione. Articolo 8Valutazione 27. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento. 28. La relazione valuta i risultati dell’Ufficio nell’applicare il presente regolamento, in particolare in merito all’impatto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. 29. Nel redigere la relazione la Commissione consulta, sugli aspetti di cui al paragrafo 2, i rappresentanti riuniti nell’Osservatorio. 30. La Commissione inoltra la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio e avvia sulla stessa un’ampia consultazione tra le parti interessate. Articolo 9Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa: proposta legislativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell ’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA Denominazione della proposta/iniziativa Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale,tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria Settori interessati nella struttura ABM/ABB [35] Mercato interno — economia basata sulla conoscenza — rispetto dei diritti di proprietà intellettuale Natura della proposta/iniziativa ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[36] ( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione Obiettivi Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L’Osservatorio mira, in generale, a una tutela più efficace dei DPI, volta a prevenire i danni significativi che la contraffazione e la pirateria possono causare all’economia europea, nonché alla salute e alla sicurezza dei cittadini europei. Gli obiettivi della proposta sono in linea con le attuali politiche e strategie dell’UE, come ad esempio Europa 2020[37]. Gli stessi rientrano anche nelle principali priorità e proposte della Commissione rispetto alla propria strategia sui DPI per l’Europa[38]. Nell’ultimo decennio le violazioni dei DPI sono aumentate in maniera significativa. Nel 2009 l’OCSE ha stimato che il commercio internazionale delle merci contraffatte e piratate ammontava nel 2007 a 250 miliardi di dollari, una cifra superiore al PIL di 150 economie[39]. I dati divulgati dalle autorità doganali dell’UE evidenziano a tal riguardo una chiara intensificazione delle attività doganali, se si considera che i casi registrati sono passati da 4 694 nel 1999 a 43 572 nel 2009, il che corrisponde a un incremento del 920% in dieci anni. Per quanto concerne la pirateria in rete, l’ultima ricerca di mercato, svolta nel 2010 dalla società di consulenza parigina TERA Consultants e commissionata dalla Camera di Commercio Internazionale nel quadro dell’iniziativa “Business Action to Stop Conterfeiting and Privacy” (BASCAP), evidenzia che nel 2008 l’Unione ha registrato una perdita pari a 10 miliardi di euro e ad oltre 185 000 posti di lavoro nell’industria della musica, del cinema, della televisione e del software[40]. A livello dell’Unione, la principale iniziativa per contrastare questo fenomeno è rappresentata dall’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (nel prosieguo “l’Osservatorio”), gestito dalla DG Mercato interno e servizi (DG MARKT) della Commissione europea. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico: Negli ultimi due anni si è provveduto a creare il quadro istituzionale dell’Osservatorio. La conclusione della fase di avviamento ha evidenziato che le carenze in termini di finanziamenti, risorse umane, supporti informatici, sale riunioni e competenze specifiche che presenta l’attuale infrastruttura non consentono all’Osservatorio né di conseguire gli obiettivi preposti, né di ampliare le proprie competenze. Pertanto l’obiettivo specifico consiste nel garantire che l’Osservatorio disponga delle infrastrutture necessarie per svolgere i compiti affidatigli efficacemente e nella maniera più rapida possibile senza gravare sul bilancio dell’UE. L’Osservatorio mira, tra l’altro, a sensibilizzare le autorità pubbliche e le parti interessate del settore privato circa la portata, l’impatto e le tendenze in materia di contraffazione e pirateria, così come a sviluppare strategie più efficienti per contrastare tali fenomeni e migliorare la collaborazione sul campo, ad informare i consumatori sull’impatto economico e sui rischi legati alla contraffazione e alla pirateria, nonché a migliorare il coordinamento delle azioni nei confronti di paesi terzi. L’iniziativa proposta prevede che l’Osservatorio sia gestito da un’agenzia già esistente, ovvero l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), in modo da beneficiare di strutture amministrative già esistenti (ad esempio le risorse umane e finanziarie). L’UAMI è l’agenzia dell’UE che si occupa della registrazione dei marchi e disegni dell’Unione, validi in tutti e 27 gli Stati membri. Considerata la chiara interconnessione tra i DPI e la loro tutela, le competenze già acquisite dall’UAMI si prestano particolarmente ad assumerei compiti dell’Osservatorio. Attività ABM/ABB interessate: Politiche in materia di mercato interno. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Se non si intraprenderanno azioni più coordinate e sostenibili per contrastare le violazioni dei DPI, l’Unione dovrà fronteggiare un trend negativo che si ripercuoterà in termini reali sulla ripresa economica, sulla crescita e sull’occupazione. Una tendenza che si traduce anche in una maggiore presenza sul mercato di prodotti non originali che possono mettere a rischio la salute dei consumatori, come medicinali, prodotti alimentari, cosmetici e apparecchi per uso domestico. Le attività dell’Osservatorio migliorerebbero in maniera significativa il rispetto dei DPI, fornendo dati affidabili e oggettivi per individuare tendenze e rischi, per un maggiore coordinamento e interscambio sulle migliori pratiche tra le autorità competenti in seno agli Stati membri, così come per scambi di informazioni in tempo reale tra le parti interessate su specifici prodotti contraffatti e su strategie valide a livello pubblico e privato, nonché formando le autorità coinvolte, sensibilizzando maggiormente i consumatori e formando alla lotta contro la pirateria e la contraffazione le autorità dei paesi terzi vulnerabili. A prescindere dalla riduzione dei costi evidenziata in sede di valutazione dell’impatto rispetto alla situazione attuale, quest’opzione consentirebbe all’Osservatorio di essere operativo in tempi brevi. L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) è l’unica agenzia dell’Unione preposta a trattare marchi e disegni e si presterebbe dunque ad ospitare l’Osservatorio. Grazie all’organizzazione di seminari e attività di formazione, l’Ufficio ha già una base di conoscenza in materia di tutela di marchi e disegni e sta pianificando ulteriori progetti in tal senso, ad esempio un sistema telematico di informazione sui marchi e i disegni registrati. Inoltre, sfruttare le sinergie tra i compiti dell’Osservatorio e quelli già svolti dall’Ufficio consentirebbe di limitare considerevolmente il personale ulteriormente necessario. Indicatori di risultato e di incidenza Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Puntualità, da parte dell’Ufficio, nella redazione e pubblicazione di relazioni sulla contraffazione e la pirateria, ricerche sulle migliori pratiche, sviluppo e diffusione di una serie di strumenti di sensibilizzazione, così come creazione, divulgazione e aggiornamento di banche dati. Qualità delle relazioni e delle ricerche (accuratezza e utilità), qualità e impatto delle strategie di sensibilizzazione pubblica, ricerca e formazione, nonché quantità, impatto e influenza delle campagne svolte con successo, numero di persone formate e accessibilità dei dati. Motivazione della proposta/iniziativa Necessità da coprire nel breve e lungo termine Considerata l’urgenza di ampliare le attività dell’Osservatorio, la Commissione ha stabilito che in un primo momento le attività si concentreranno sui seguenti ambiti: raccolta di dati, azioni di sensibilizzazione pubblica e formazione, individuazione e scambio di migliori pratiche del settore pubblico e privato, miglioramento della collaborazione giornaliera, ricerca di dispositivi tecnici volti a prevenire la contraffazione e la pirateria, nonché assistenza tecnica internazionale. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea In molti casi le attività necessarie per contrastare la contraffazione e a pirateria hanno natura transfrontaliera e sono pertanto basate sulla collaborazione e il coordinamento. Tali attività possono essere svolte in piena efficacia soltanto con l’impegno e il coinvolgimento di tutti e 27 gli Stati membri, pertanto sarebbe più vantaggioso sviluppare strumenti e strutture a livello dell’unione affinché tutti gli Stati membri ne possano trarre beneficio. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili Nel 2009, l’OCSE e altre organizzazioni hanno indicato i principali fattori che hanno impedito il contenimento del fenomeno della contraffazione e della pirateria, tradottosi in una diminuzione degli investimenti e dei posti di lavoro[41], in rischi crescenti per la salute e la sicurezza dei consumatori europei[42], in serie difficoltà per le PME dell’Unione[43], in perdite di gettito fiscale dovute al minor numero di vendite dichiarate e nell’interessamento da parte della criminalità organizzata. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La proposta si basa sulla comunicazione della Commissione del 2009[44] che definisce i compiti dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria. Gli obiettivi dell’Osservatorio sono in linea con le attuali politiche e strategie dell’Unione, come ad esempio Europa 2020[45]. Gli stessi rientrano, inoltre, nelle principali priorità e proposte della Commissione rispetto alla propria strategia sui DPI per l’Europa[46]. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria ( Proposta/iniziativa di durata limitata - ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA - ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ( Proposta/iniziativa di durata illimitata - Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2013 (supposto che il regolamento entri in vigore nel corso del 2012), - seguita da un funzionamento a pieno regime. Modalità di gestione previste[47] ( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: - ( agenzie esecutive - ( organismi creati dalle Comunità[48] - ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico - ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ( Gestione concorrente con gli Stati membri ( Gestione decentrata con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare) Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Si propone di delegare i compiti a un organismo già esistente, ovvero l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI). MISURE DI GESTIONE Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e condizioni. La proposta di regolamento prevede che, a cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione valuti l’operato dell’Ufficio in merito all’applicazione del regolamento, segnatamente in relazione al suo impatto sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La relazione di valutazione della Commissione sulle attività svolte dall’Ufficio ai sensi della presente proposta di regolamento comprenderà: la valutazione, sulla base di dati esaurienti e oggettivi, dei risultati pubblicati dall’Osservatorio sotto forma di sintesi trimestrali e di una relazione annuale; l’insieme delle relazioni di verifica condotte dell’Ufficio sull’operato dell’Osservatorio; un sondaggio tra le parti interessate del settore pubblico e privato sulla loro percezione del lavoro svolto dall’Ufficio in termini di completezza, affidabilità, accuratezza, utilità, oggettività e indipendenza dei risultati. L’effetto e l’impatto della misura saranno valutati, in particolare, sulla scorta dei seguenti criteri: i progressi compiuti nello sviluppo delle attività dell’Osservatorio; il successo della strategia adottata dall’Osservatorio; l’uso efficiente delle risorse; l’impatto e le implicazioni per le parti interessate del settore pubblico e privato. I principali indicatori di monitoraggio sono costituiti dai due seguenti elementi: la puntualità nella redazione e pubblicazione di relazioni, nelle ricerche sulle migliori pratiche, nello sviluppo e diffusione di una serie di strumenti di sensibilizzazione, così come nella creazione, divulgazione e aggiornamento delle banche dati; la qualità delle relazioni e delle ricerche (accuratezza e utilità), la qualità e impatto delle strategie di sensibilizzazione pubblica, la ricerca e la formazione, nonché la quantità di campagne svolte con successo, il numero delle persone formate e l’accessibilità dei dati. | Sistema di gestione e di controllo Rischi individuati - Sulla base dei nuovi compiti attribuiti all’Ufficio, la Commissione dovrà inoltre valutare se e con quali attività aggiuntive sarà necessario intervenire a livello dell’Unione. Per questo motivo è opportuno assicurarsi che il programma di lavoro e le priorità stabilite dall’Ufficio siano in linea con le esigenze di informazione della Commissione, perché esiste il rischio che delegando tali compiti all’agenzia ciò possa in pratica non avverarsi. Poiché il lavoro dell’Ufficio è attualmente incentrato su marchi e modelli, sussiste il pericolo che il copyright e gli altri titoli di proprietà intellettuale siano messi in secondo piano . Sulla base dei criteri succitati si procederà a una valutazione esaustiva dei rischi . Modalità di controllo previste Sulla base delle relazioni annuali dell’Ufficio e della valutazione condotto dalla Commissione, saranno svolte regolarmente valutazioni dei rischi e rapporti di riesame. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste. L’UAMI applica già politiche e procedure rigorose in materia. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate - Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione…………………...……….] | SD/SND ([49]) | di paesi EFTA[50] | di paesi candidati[51] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | 12 01 01 Spese relative al personale in servizio nel settore “Mercato interno” | SND | NO | NO | NO | NO | 12 01 03 Spese relative a materiale, mobilio e servizi del settore “Mercato interno” | SND | NO | NO | NO | NO | - L’iniziativa proposta comporterebbe un risparmio per le linee di bilancio in oggetto. - Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione……………………………..] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | [XX.YY.YY.YY] | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | SÌ/NO | Incidenza prevista sulle spese Sintesi dell ’incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | Politiche in materia di mercato interno | Mio EUR (al terzo decimale) Altre spese di natura amministrativa svincolate - in Mio EUR Natura della spesa | Altre spese di natura amministrativa svincolate | dal 2013 | 12 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze | 0,040 | TOTALE spese amministrative svincolate | 0,040 | I costi per le riunioni dell’Osservatorio non andrebbero più a gravare sul bilancio dell’Unione, in ragione del fatto che sarebbero finanziati dal bilancio separato dell’UAMI. Sulla base delle uscite del 2010, non sarebbero più imputati al bilancio 40 000 euro. Fabbisogno previsto di risorse umane - ( La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane - ( La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | ( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) | XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | 10 01 05 01 (ricerca diretta) | ( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[59] | XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) | XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) | 10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta) | Altre linee di bilancio (specificare) | TOTALE | XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei | Personale esterno | Risorse umane: numero e tipo di risorse rese disponibili Natura del posto | Risorse umane rese disponibili per essere riassegnate ad altre priorità (riassegnazione interna ai servizi della Commissione) | 2013 | Funzionari e agenti temporanei | AD | 0 | AST | 0 | Totale posti | 0 | Personale esterno | Agenti contrattuali | 0 | Esperti nazionali distaccati | Totale personale esterno | 0 | TOTALE in unità equivalenti a tempo pieno (ETP) | 0 | Un AST dell’UAMI è distaccato all’Osservatorio, dove si occupa attualmente dell’organizzazione . In futuro la Commissione non avrà più necessità di avvalersi della sua collaborazione, pertanto il suo posto sarà reintegrato nell’Ufficio. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale - ( La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. - ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. - ( La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[62]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Partecipazione di terzi al finanziamento - La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi - La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | Articolo…………. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate. [1] Comunicazione della Commissione: “Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” — COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010. [2] Cfr. in particolare la Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008: “Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale” — COM(2008) 465. [3] OCSE, “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products” — aggiornamento del novembre 2009, http://www.oecd.org/document/23/0,3343. [4] Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale, “Relazione sull’azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale” del 2009http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm. [5] http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. [6] TERA Consultants, “Building a Digital Economy”: marzo 2010http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. [7] ”Relazione sull’azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale” del 2009, cfr. nota n. 4. [8] Technopolis (2007), “Effects of counterfeiting on EU SMEs”http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf [9] Frontier Economics, (maggio 2009), ‘The impact of counterfeiting on Governments and Consumers’: http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Impact%20of%20Counterfeiting%20on%20Governments%20and%20Consumers%20-%0Final%20doc.pdf. [10] UNICRI, “Counterfeiting: a global spread”, 2008, http://counterfeiting.unicri.it/report2008.php. [11] Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 (GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1). [12] Comunicazione della Commissione del 11 settembre 2009: “Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno”, COM(2009) 467. [13] Risoluzione del Consiglio del 1° marzo 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (GU C 56 del 6.3.2010, pag. 1). [14] Parlamento europeo, risoluzione del 22 settembre 2010, 2009/2178(INI). [15] ADE, “Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries”, novembre 2010 , http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=180&langId=en. [16] COM(2010) 2020. [17] COM(2008) 465; Comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010: “Verso un atto per il mercato unico — Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva” — COM(2010) 608. [18] Le riunioni si sono svolte il 4 settembre 2009, il 14 dicembre 2009, il 16 febbraio 2010 e il 10 giugno 2010, [19] Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008: “Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale” — COM(2008) 465 e COM(2009) 467. [20] Risoluzioni del Consiglio del 25 settembre 2008 e del 1o marzo 2010. [21] Risoluzione del 22 settembre 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, (2009/2178(INI)), A7-0175/2010. [22] Per maggiori dettagli sul testo della ricerca svolta a cura del Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law si rimanda al sitohttp://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm. [23] http://www.premiercercle.com/sites/ip2010/overview.php. [24] Entrambi gli organi sono composti da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. [25] Cfr. SEC(2007) 530. [26] GU C … del …, pag. . [27] Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010: “Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” — (COM(2010) 2020. [28] GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1. [29] COM(2009) 467 del 14.9.2009. [30] Risoluzione del Consiglio del 1° marzo 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (GU C 56 del 6.3.2010, pag. 1). [31] Conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell’Unione europea, (GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22). [32] GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16. [33] Parlamento europeo, risoluzione del 22 settembre 2010, 2009/2178(INI). [34] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. [35] ABM: Activity Based Management — ABB: Activity Based Budgeting. [36] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [37] COM(2010) 2020. [38] COM(2008) 465. [39] OCSE, “Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products” — aggiornamento del novembre 2009, http://www.oecd.org/document/23/0,3343. [40] http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. [41] TERA Consultants, “Building a Digital Economy”, marzo 2010http://www.iccwbo.org/bascap/id35360/index.html. [42] Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale, “Relazione sull’azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale” del 2009http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm. [43] Technopolis (2007), “Effects of counterfeiting on EU SMEs”http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf. [44] COM(2009) 467. [45] COM(2010) 2020. [46] COM(2008) 465; cfr. anche la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010: “Verso un atto per il mercato unico — Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva” — COM(2010) 608. [47] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [48] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [49] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [50] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [51] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali. [52] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. [53] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [54] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. [55] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…). [56] Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici…”. [57] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. [58] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [59] AC = agente contrattuale; INT = intérimaires ; JED = giovane esperto in delegazione ( jeune expert en délégation ); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato. [60] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [61] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [62] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [63] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.