52011PC0267

/* COM/2011/0267 def. - NLE 2011/0116 */ DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla ratifica da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla ratifica da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma


RELAZIONE

L'Unione europea è divenuta membro del gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) in virtù della decisione 2002/651/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studio sulla gomma.

Il 1° luglio 2008, a seguito del recesso del Regno Unito dall'IRSG, i capi di delegazione dell'IRSG hanno adottato la decisione di trasferire la sede del gruppo a Singapore, rendendo così necessario procedere a un adeguamento delle pertinenti disposizioni dello statuto dell'IRSG.

Nella riunione del comitato esecutivo del 12-13 febbraio 2008 e nella riunione dei capi di delegazione dell'IRSG del 5-6 marzo 2008 è stato deciso di procedere a una più ampia revisione dello statuto e del regolamento interno, tra l'altro prevedendo una definizione dei termini "membri" e "paesi" che tenga conto dello status giuridico specifico dell'Unione europea.

La Commissione è stata autorizzata dal Consiglio ad avviare negoziati in vista della revisione dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma[1]. In tale autorizzazione erano specificate le direttive da seguire nel corso dei negoziati. La Commissione si è attenuta scrupolosamente a tali direttive nei negoziati finalizzati alla modifica dello statuto e del regolamento interno e i risultati dei negoziati sono conformi al mandato negoziale da essa ricevuto.

Nel tempo, la composizione dell'IRSG ha subito varie modifiche, principalmente a seguito del recesso o dell'annunciato recesso di numerosi membri, rendendo più gravosi i contributi a carico dei membri restanti. Nel corso dei negoziati, conformemente al mandato negoziale ricevuto, la Commissione si è adoperata per ottenere un riequilibrio tra i contributi di base e i contributi variabili a favore di questi ultimi, in modo da ridurre al minimo l'onere finanziario a carico di quei membri del gruppo che sono piccoli paesi produttori in via di sviluppo. Tuttavia, alla fine dei negoziati, gli altri membri dell'IRSG hanno accettato solo modifiche limitate.

Un progetto finale di modifica dello statuto dell'IRSG e un nuovo regolamento interno sono stati approvati nel corso della riunione straordinaria dei capi di delegazione del 18-19 novembre 2010 e sono stati adottati formalmente nella riunione dei capi di delegazione del GG MMMM 2011[2]. La firma da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati dell'IRSG è stata decisa dal Consiglio con la decisione 2011/XXX[3].

È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6.

2011/0116 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla ratifica da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

avendo ottenuto il consenso del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1. Dopo numerose tornate di negoziati, il 18-19 novembre 2010 i capi di delegazione del gruppo internazionale di studio sulla gomma hanno concordato il testo delle modifiche dello statuto e del regolamento interno del gruppo.

2. L'Unione europea è membro del gruppo internazionale di studio sulla gomma.

3. Gli Stati membri dell'UE che aderiscono attualmente al gruppo internazionale di studio sulla gomma hanno presentato formali notifiche di recesso e recederanno dal gruppo a far data dal 1° luglio 2011.

4. L'adozione dello statuto e del regolamento interno modificati è indispensabile al fine di confermare la nuova sede del gruppo e di stabilire disposizioni esplicite in merito allo status dell'UE in seno al gruppo, nonché allo scopo di ridefinire la struttura organizzativa, i contributi al bilancio e le procedure decisionali.

5. Con la decisione 2011/XXX il Consiglio ha deliberato che l'Unione europea firmerà lo statuto e il regolamento interno modificati dell'IRSG nel corso della riunione dei capi di delegazione votando a favore dei due testi, fatta salva la conferma per iscritto dopo la loro ratifica.

6. È opportuno ratificare lo statuto e il regolamento interno modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo dello statuto e del regolamento interno modificati sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone autorizzate a confermare per iscritto al segretario generale del gruppo internazionale di studio sulla gomma l'accordo dell'Unione a essere vincolata alle disposizioni dello statuto e del regolamento interno modificati e a depositare la dichiarazione sulle competenze allegata alla presente decisione conformemente all'articolo XVI, punto 2, dello statuto modificato.

Articolo 3

Nelle riunioni dei capi di delegazione del gruppo internazionale di studio sulla gomma, l'Unione è rappresentata dai rappresentanti della Commissione come stabilito all'articolo IX dello statuto modificato.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dei capi di delegazione come parte della delegazione dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma

Introduzione

Il gruppo internazionale di studio sulla gomma (in appresso "il gruppo") è stato istituito nel 1944, con sede nel Regno Unito, con lo status di organizzazione internazionale riconosciuta. Dal 1° luglio 2008 il gruppo, riconosciuto come organizzazione internazionale, ha sede a Singapore.

I Finalità

1. Il gruppo costituisce un forum di discussione sulle problematiche relative alla produzione, al consumo e agli scambi di gomma naturale e sintetica. La finalità perseguita dal gruppo consiste nel raccogliere e diffondere informazioni statistiche esaustive sull'industria mondiale della gomma, aumentando in tal modo la trasparenza dei mercati della gomma e individuando le tendenze su tali mercati.

2. Il gruppo può collaborare con altre organizzazioni internazionali in vista del conseguimento dei suoi obiettivi.

II Funzioni

1. Il gruppo si riunisce periodicamente, in date e sedi convenienti per i membri, al fine di analizzare la situazione statistica nonché di dibattere i problemi di interesse comune nel settore della gomma.

2. Il gruppo conduce o incarica terzi di svolgere opportuni studi e analisi in merito alla situazione sul mercato mondiale della gomma, in particolare riguardo alla disponibilità di informazioni esaustive sull'offerta e sulla domanda e sulla loro probabile evoluzione.

III Definizioni

1. Per " gruppo " si intende il gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG).

2. Per " capi di delegazione " si intende la più alta autorità del gruppo, composta dai rappresentanti dei membri.

3. Per " paese ospitante " si intende il membro con il quale il gruppo ha stipulato l'accordo relativo alla sede.

4. Qualsiasi riferimento a " membro o a " paese " contenuto nel presente statuto si intende riferito anche all'Unione europea e alle organizzazioni intergovernative dotate di competenza esclusiva su questioni oggetto del presente statuto e di poteri in merito alla negoziazione, alla conclusione e all'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base.

5. Per " vertice mondiale sulla gomma " si intende una conferenza pubblica organizzata dall'IRSG cui partecipano rappresentanti dell'industria e delle amministrazioni pubbliche.

6. Per " produttore di gomma naturale " si intende qualsiasi membro la cui produzione di gomma naturale supera i suoi consumi di gomma naturale.

7. Per " consumatore di gomma " si intende qualsiasi membro diverso da un produttore di gomma naturale.

8. Per " gomma naturale " si intende il prodotto ricavato dalla linfa dell'albero della gomma ( Hevea brasiliensis ).

9. La " gomma sintetica " comprende gli elastomeri termoindurenti basati sul processo di polimerizzazione, ossia di formazione chimica di polimeri a partire da monomeri.

10. Per " gomma " si intende la gomma naturale o la gomma sintetica, escluse tutte le forme di gomma riciclata.

11. Per " maggioranza semplice " si intende la maggioranza dei voti.

IV Sede

Il gruppo ha sede nel territorio di un membro e in tale sede il gruppo dispone di un segretariato per svolgere i suoi lavori.

V Membri

1. Al gruppo possono aderire i paesi interessati alla produzione, al consumo o agli scambi di gomma naturale o sintetica.

2. I membri del gruppo sono suddivisi in due categorie: i produttori di gomma naturale e i consumatori di gomma.

VI Obblighi dei membri

1. I membri si adoperano il più possibile per fornire al segretariato statistiche accurate in merito alla produzione, al consumo e agli scambi nel settore della gomma nei loro territori rispettivi, nonché qualsiasi altra informazione di interesse per le stime attuali e le tendenze future.

2. Se per due anni consecutivi un membro non trasmette le informazioni e le statistiche accurate richieste senza addurre spiegazioni plausibili, i capi di delegazione adottano le misure che ritengono più appropriate.

VII Diritti di voto e procedure di voto

1. I membri dispongono di un numero totale di 100 voti.

2. I voti sono ripartiti tra i membri in funzione della rispettiva quota annuale di contributi.

3. In caso di cambiamento dei membri o in caso di sospensione o di ripristino del diritto di voto di uno qualsiasi dei membri per qualunque motivo, i voti sono ricalcolati e ridistribuiti ai membri prima del voto successivo.

4. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli.

5. Per iscritto al presidente dei capi di delegazione, del comitato economico e statistico o di altri comitati, qualsiasi produttore di gomma naturale può autorizzare un altro produttore di gomma naturale - e qualsiasi consumatore di gomma può delegare un altro consumatore di gomma - a rappresentarlo in qualunque riunione e a votare in sua vece.

6. In qualsiasi riunione del gruppo il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza semplice dei membri del gruppo, ivi compresi almeno due produttori di gomma naturale e due consumatori di gomma.

7. Procedure di voto

7.1. In tutte le riunioni le decisioni sono adottate, nel limite del possibile, consensualmente, senza voti contrari, obiezioni formali o riserve. I presidenti delle riunioni si adoperano affinché si pervenga sempre al consenso per tutte le decisioni e, in caso siano espresse riserve, è concesso, sempre che sia possibile, il tempo sufficiente per raggiungere un compromesso o pervenire al consenso.

7.2. Se, a parere del presidente della riunione, è impossibile pervenire al consenso su una questione, si procede alla votazione.

7.3. La votazione è normalmente organizzata in modo da garantire la massima trasparenza del processo decisionale. La votazione può essere per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del presidente della riunione. In casi eccezionali il presidente può decidere di procedere a votazioni a scrutinio segreto o a votazioni per posta nel rispetto del quorum. Su richiesta di uno o più membri, il presidente indice una votazione a scrutinio segreto.

7.4. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi punti 7.5 e 7.6, le decisioni prese tramite votazione sono normalmente adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, a condizione che ottengano il voto favorevole di almeno due produttori di gomma naturale e di due consumatori di gomma. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.

Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui al punto 5 del presente articolo e i suoi voti sono espressi in una riunione, tale membro è considerato come presente e votante ai sensi delle disposizioni di cui ai punti 7.4, 7.5 e 7.6 del presente articolo.

7.5. Le decisioni prese tramite votazione concernenti:

a. la selezione del segretario generale;

b. l'approvazione del bilancio preventivo;

c. la sospensione dei diritti di un membro come stabilito all'articolo XIV, punto 4;

richiedono la maggioranza semplice in seno al gruppo dei produttori di gomma naturale nonché in seno al gruppo dei consumatori di gomma presenti e votanti; inoltre, tali voti combinati devono comprendere almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

7.6. Le decisioni riguardanti:

a. la revisione o la revoca dell'accordo relativo alla sede;

b. la modifica o la revoca dello statuto;

c. l'ubicazione della sede;

d. l'approvazione del bilancio provvisorio certificato;

sono adottate consensualmente.

VIII Vertice mondiale sulla gomma

Il gruppo si riunisce annualmente nel territorio di un membro. Tuttavia, allorché il vertice mondiale sulla gomma è organizzato nel territorio di un non membro, le riunioni del gruppo possono svolgersi in tale paese. Se non è pervenuto né è stato accettato nessun invito, il vertice mondiale sulla gomma è organizzato nel paese ospitante. Al vertice mondiale sulla gomma possono essere invitati a partecipare non membri, consulenti dell'industria e altri esperti.

IX Capi di delegazione

1. I membri che costituiscono il gruppo designano ciascuno un rappresentante, che a ogni riunione dei capi di delegazione può essere accompagnato da consulenti.

2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dai capi di delegazione e restano in carica per due esercizi del gruppo. Sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

3. I capi di delegazione si riuniscono nella sede o in qualsiasi altro luogo essi ritengano opportuno.

4. I capi di delegazione si riuniscono almeno una volta nel primo semestre di ciascun anno civile e ogni altra volta che lo ritengano opportuno.

5. Se un rappresentante non è in grado di presenziare ad una riunione del gruppo, qualsiasi membro può essere rappresentato da un supplente. A tale supplente sono riconosciute tutte le prerogative di un rappresentante, compresi i diritti di voto.

6. I capi di delegazione possono nominare, ove necessario, comitati o panel consultivi e ne definiscono la composizione e le funzioni.

7. I capi di delegazione nominano revisori indipendenti con il compito di verificare i conti del gruppo.

8. I capi di delegazione autorizzano lo svolgimento e la pubblicazione degli studi che ritengano opportuni circa la situazione mondiale nel settore della gomma e altre tematiche.

9. I capi di delegazione adottano il regolamento interno del gruppo.

X Segretariato e segretario generale

1. Il segretariato è istituito al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori del gruppo.

2. Il segretario generale è il responsabile esecutivo del segretariato e risponde del suo operato ai capi di delegazione.

3. Il segretario generale è nominato dai capi di delegazione con un mandato di quattro anni, rinnovabile per un altro periodo di quattro anni. Le norme per la selezione sono decise dai capi di delegazione.

4. I capi di delegazione decidono in merito alle responsabilità del segretario generale.

5. Il segretariato espleta le seguenti funzioni:

a. fornisce le migliori informazioni possibili sulle statistiche e su questioni economiche più generali in relazione alla gomma;

b. elabora e attua il programma di lavoro;

c. funge da anello di congiunzione tra i membri sulle questioni connesse alla gomma tra una riunione e l'altra;

d. predispone i necessari preparativi per le riunioni;

e. mantiene i contatti con altre organizzazioni internazionali e settori le cui attività presentano attinenza o interesse per i lavori del gruppo.

XI Comitato economico e statistico

1. Il comitato economico e statistico è composto da tutti i membri che desiderano farne parte.

2. Il comitato si avvale dell'esperienza acquisita dal panel consultivo dell'industria.

3. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal comitato tra i suoi membri o tra i componenti del panel consultivo dell'industria. Il presidente e il vicepresidente restano in carica per due esercizi e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

4. Il comitato si riunisce una volta ogni anno civile, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

5. Il comitato:

a. sottopone ad analisi e a revisione i dati statistici forniti dal segretariato in merito alla situazione della domanda e dell'offerta sul mercato della gomma;

b. approva e provvede al monitoraggio e alla revisione del programma di lavoro del segretariato, tenendo conto di ogni osservazione e raccomandazione formulata dal panel consultivo dell'industria.

c. rivolge raccomandazioni ai capi di delegazione in merito all'avvio e al proseguimento dell'elaborazione dei documenti redatti nel quadro del programma di lavoro e in merito alla loro pubblicazione, compresa la presentazione ai capi di delegazione per approvazione della pertinente relazione.

XII Panel consultivo dell'industria

1. I capi di delegazione istituiscono un panel consultivo dell'industria al fine di creare un canale di comunicazione che raccolga input da tutte le componenti del settore della gomma: industria, distributori, mondo universitario, settori della ricerca e della tecnologia. I capi di delegazione istituiscono una procedura trasparente di selezione dei membri del panel consultivo dell'industria.

2. Il panel consultivo dell'industria elegge il proprio presidente e vicepresidente che ricoprono tale carica per due esercizi e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

3. Il panel consultivo dell'industria:

a. formula osservazioni e raccomandazioni in merito all'elaborazione del programma di lavoro del segretariato;

b. assiste il comitato economico e statistico in sede di monitoraggio e di revisione del programma di lavoro del segretariato;

c. assiste il comitato economico e statistico in sede di valutazione delle proposte di progetti finanziati da altri organismi;

d. presenta ai capi di delegazione le relazioni e le raccomandazioni che ritiene opportune.

4. Il panel consultivo dell'industria si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogni altra volta lo ritenga opportuno. Se del caso, i membri possono partecipare alle riunioni del panel consultivo dell'industria con lo status di osservatori.

5. Il panel consultivo dell'industria rappresentato dal proprio presidente o vicepresidente interviene, se del caso, in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei capi di delegazione.

XIII Status

1. Il gruppo è dotato di personalità giuridica. In particolare ha la capacità di acquistare e alienare beni mobili e immobili e di stare in giudizio, come stabilito dall'accordo relativo alla sede stipulato tra il paese ospitante e il gruppo.

2. Lo status, le prerogative e le immunità del gruppo, del suo segretario generale, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri allorché si trovano, al fine di esercitare le loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, sono disciplinati dall'accordo relativo alla sede stipulato tra il paese ospitante e il gruppo.

XIV Bilancio e norme finanziarie

1. I membri partecipano al finanziamento delle attività del gruppo con un contributo calcolato secondo modalità concordate. Tutti gli importi dovuti dai membri sono espressi nella valuta del paese ospitante.

2. Il bilancio annuale approvato è finanziato per il 60% da contributi di base, di uguale ammontare, versati da tutti i membri. Il rimanente 40% del bilancio approvato è finanziato dai membri in proporzione al dato più elevato tra i livelli medi della loro produzione o dei loro consumi di gomma nei tre anni civili precedenti l'esercizio in questione. In mancanza delle necessarie statistiche, il segretario generale determina il contributo da versare sulla base delle migliori informazioni disponibili e invita lo Stato membro in questione ad approvare tale valutazione.

3. I nuovi membri che aderiscono al gruppo nel corso di un esercizio versano un contributo proporzionale (calcolato su base mensile) per la parte restante dell'esercizio. I contributi versati dai nuovi membri non incidono sui contributi dei membri esistenti nell'esercizio in questione, ma vengono presi in considerazione ai fini della determinazione dei contributi per l'esercizio successivo.

4. Salvo che il gruppo non decida diversamente, i diritti dei membri in ritardo di due anni sul versamento dei loro contributi sono sospesi fino al pagamento degli arretrati di tutti gli anni precedenti e dei contributi dell'anno in corso.

XV Modifiche

1. I capi di delegazione possono adottare consensualmente, conformemente all'articolo VII, punto 7.6, modifiche dello statuto. Il segretariato notifica le modifiche ai membri.

2. I capi di delegazione specificano la data e le procedure di applicazione delle modifiche.

XVI Adesione, recesso ed esclusione dal gruppo

1. L'adesione al gruppo avviene tramite notifica al segretario generale.

2. Al momento dell'adesione, l'Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all'articolo III, punto 4, depositano presso il segretariato una dichiarazione, rilasciata dalla competente autorità dell'organizzazione, in cui sono specificate la natura e la portata delle loro competenze con riferimento alle materie disciplinate dal presente statuto e informano il segretariato di ogni eventuale successivo cambiamento significativo di dette competenze. Se l'Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa dichiarano di disporre di competenza esclusiva su tutte le materie disciplinate dal presente statuto, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono ammessi a divenire membri del gruppo e quelli già membri recedono dal gruppo.

3. La notifica di recesso di un membro deve essere trasmessa per iscritto al segretario generale entro il 1° novembre per essere effettiva il 30 giugno dell'anno civile successivo. Se il recesso è notificato dopo il 1° novembre, il membro è tenuto a versare il suo contributo per l'esercizio successivo.

4. Se decidono che un membro ha violato i suoi obblighi ai sensi del presente statuto, i capi di delegazione possono escludere consensualmente tale membro dal gruppo. Il membro che viene meno ai suoi obblighi non partecipa alle votazioni che lo riguardano.

5. Gli obblighi finanziari contratti da un membro nei confronti del gruppo in forza del presente statuto prima del suo recesso o della sua esclusione non si estinguono con il suo recesso o la sua esclusione.

6. I membri receduti o esclusi dal gruppo non hanno alcun diritto su una quota dei proventi della liquidazione o di altre attività del gruppo, né sono tenuti a coprire una parte di eventuali disavanzi del gruppo al momento della revoca del presente statuto.

XVII Revoca

1. Il presente statuto resta in vigore finché i capi di delegazione non ne decidono consensualmente la revoca.

2. Nonostante la revoca del presente statuto, i capi di delegazione proseguono per un periodo non superiore a 18 mesi le attività di liquidazione del gruppo, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le pertinenti decisioni da prendere consensualmente conformemente all'articolo VII, punto 7.6, conservano, durante detto periodo, i poteri e le funzioni necessari a tale scopo.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SULLA GOMMA

Introduzione

Il regolamento interno del gruppo internazionale di studio sulla gomma è redatto come stabilito all'articolo IX, punto 9, dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma. Il presente regolamento interno è stato adottato dal gruppo nella riunione dei capi di delegazione tenutasi a …… il …..

1. Regolamento finanziario interno

L'esercizio ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno.

1.1. Contributi dei membri

1.1.1. I contributi dei membri sono dovuti il 1° luglio di ogni anno, previo ricevimento della fattura ufficiale dal segretariato.

1.1.2. Se entro il 1° dicembre un membro non ha versato integralmente i contributi dovuti, il segretario generale trasmette una richiesta urgente di pagamento immediato.

1.1.3. Se i contributi non sono versati integralmente entro il 1° febbraio, il segretario generale ne informa i capi di delegazione. I capi di delegazione valutano se procedere alla sospensione di tutti i diritti di voto del membro, salvo nel caso di votazione su questioni risultanti direttamente dalla decisione di sciogliere il gruppo.

1.1.4. Se i contributi non sono versati integralmente entro il 1° aprile, i capi di delegazione sospendono, salvo che in circostanze particolari non decidano altrimenti, tutti i servizi di segreteria a favore del membro.

1.1.5. Se entro la fine dell'esercizio un membro non ha versato integralmente i propri contributi, l'importo dovuto è maggiorato con riferimento al tasso annuo di inflazione del paese ospitante utilizzato nel calcolo del bilancio preventivo per ogni anno in cui il pagamento resta in arretrato, salvo che i capi di delegazione non decidano altrimenti.

1.1.6. L'importo riveduto dei contributi è calcolato e notificato al membro dal segretario generale alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio.

1.1.7. Nessuna decisione adottata né azione intrapresa in virtù delle disposizioni della presente clausola pregiudicano i diritti del membro.

1.2. Conto bancario

1.2.1. Nel paese ospitante è aperto un conto bancario intestato al gruppo internazionale di studio sulla gomma.

1.2.2. Il conto bancario è movimentato mediante assegni o servizi di banca elettronica. Dispongono dei poteri di firma:

a) il segretario generale,

b) in sua assenza, il responsabile del servizio economico e statistico o,

c) in loro assenza, il rappresentante del paese ospitante in seno ai capi di delegazione.

1.2.3. Oltre il limite di SGD 15 000, gli assegni/le operazioni di banca elettronica richiedono due firme: una del segretariato e una del rappresentante del paese ospitante in seno ai capi di delegazione.

1.2.4. I conti del segretariato sono tenuti dal responsabile della gestione e dell'amministrazione.

1.2.5. Il segretariato sorveglia tutti i pertinenti conti bancari gestiti nel paese ospitante.

1.2.6. Tutti gli importi ricevuti sono prontamente depositati in banca. Il segretario generale gestisce una cassa anticipi per spese ed entrate di piccola entità fino ad un importo di SGD 1 000.

1.3. Norme in materia di appalti

Il segretariato si procura servizi applicando uno dei seguenti metodi, sulla base del valore stimato di acquisizione determinato. Il segretariato non fraziona tale valore per eludere il rispetto delle disposizioni in materia di appalti.

1.3.1. Acquisti di entità limitata con valore stimato non superiore a SGD 3 000/- (imposta sui beni e sui servizi esclusa). Gli acquisti possono essere effettuati direttamente presso il fornitore se a) il prezzo dei prodotti (beni o servizi) è noto a seguito di acquisti effettuati in precedenza o b) i prezzi sono resi noti dai fornitori, sui media o su altre fonti di informazione affidabili (volantini, Internet). Il prezzo dei prodotti deve essere equo.

1.3.2. Forniture di valore stimato non superiore a SGD 70 000/- (imposta sui beni e sui servizi esclusa) tramite offerte di prezzo. Il segretariato deve richiedere un'offerta di prezzo ad almeno tre fornitori idonei, scegliendo se possibile l'offerta più bassa. Nel caso in cui non sia selezionata l'offerta più bassa, vanno opportunamente documentati i motivi di tale decisione. Ogni decisione di acquisto va approvata dal segretario generale.

1.3.3. Forniture di valore stimato superiore a SGD 70 000/- (imposta sui beni e sui servizi esclusa) tramite appalti. Il segretariato deve invitare a presentare offerte almeno tre fornitori idonei. Il segretariato deve trasmettere ai capi di delegazione una relazione di valutazione delle offerte ricevute, corredata delle necessarie osservazioni e raccomandazioni. Ogni decisione di acquisto va approvata dai capi di delegazione.

1.4. Nomina dei revisori

1.4.1. La nomina dei revisori conformemente all'articolo IX, punto 7, dello statuto avviene su raccomandazione del segretario generale che è responsabile della sorveglianza delle attività dei revisori. Ogni quattro anni il segretario generale invita almeno tre società di revisione giuridicamente qualificate a presentare la loro candidatura.

1.4.2. Il bilancio certificato da revisori indipendenti è messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio, e comunque entro sei mesi da tale data, e, se del caso, è sottoposto all'approvazione dei capi di delegazione nella riunione successiva. Si procede quindi alla pubblicazione di una sintesi dei conti certificati e del bilancio sul sito dell'IRSG.

1.5. Bilancio preventivo

1.5.1. Spetta al segretario generale elaborare e presentare, per approvazione, ai capi di delegazione, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di bilancio per l'esercizio successivo.

1.5.2. È responsabilità del segretario generale trasmettere ai membri il bilancio preventivo approvato.

1.5.3. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri che partecipano alle riunioni del gruppo sono a carico dei membri.

1.6. Bilancio di esercizio

1.6.1. Subito dopo la fine dell'esercizio il segretario generale trasmette a tutti i membri il bilancio di esercizio. Dopo l'approvazione dei capi di delegazione, il bilancio di esercizio è certificato dal presidente o dal vice presidente, dal segretario generale e dai revisori dei conti.

1.6.2. Il bilancio debitamente firmato e certificato è conservato presso il segretariato.

2. Riunioni dei capi di delegazione

2.1. I capi di delegazione possono riunirsi in sessioni speciali ogni qualvolta richiesto a maggioranza semplice dai membri o dal segretario generale con il consenso del presidente.

2.2. L'avviso di convocazione della riunione, corredato dell'ordine del giorno provvisorio e delle note esplicative, è trasmesso ai membri dal segretario generale in consultazione con il presidente con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza, nel qual caso l'avviso deve essere trasmesso con almeno 15 giorni di anticipo e specificare la natura dell'urgenza.

2.3. L'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione è fissato dal segretario generale, previa consultazione del presidente. Se desidera che una particolare questione sia dibattuta nel corso di una riunione, un membro deve, se possibile, informarne il segretario generale 60 giorni prima dell'inizio della sessione, allegando alla richiesta una nota esplicativa.

2.4. Ciascun membro si impegna a notificare al segretario generale non meno di cinque giorni prima dell'inizio della sessione i nomi dei delegati, dei supplenti e dei consulenti designati a rappresentarlo nella riunione.

3. Nomina del segretario generale

3.1. Il segretario generale è nominato dai capi di delegazione a norma dell'articolo X, punto 3, dello statuto sulla base di una raccomandazione formulata da un panel di selezione costituito a tale scopo.

3.2. Il panel di selezione è istituito dai capi di delegazione, in genere almeno dodici mesi prima della scadenza del mandato del segretario generale in carica.

3.3. Il panel di selezione è composto dal presidente e dal vicepresidente dei capi di delegazione, che fungono, rispettivamente, da presidente e vicepresidente del panel, e da ogni altro membro che desideri farvi parte.

3.4. Il segretario generale in carica partecipa alle riunioni del panel di selezione in qualità di consulente senza diritto di voto.

3.5. Tutte le spese sostenute dai rappresentanti dei membri per assistere alle riunioni del panel di selezione e partecipare alla procedura di selezione sono a carico dei membri.

3.6. Il panel di selezione stabilisce i criteri di selezione e redige l'avviso di posto vacante per la funzione di segretario generale. L'avviso è reso pubblico tramite opportuni media internazionali, nonché attraverso i canali dell'IRSG. L'avviso è messo a disposizione di tutti i membri che ne assicurano la diffusione nei loro paesi.

3.7. Le candidature vanno trasmesse al segretario generale, cui compete la responsabilità della gestione degli aspetti amministrativi della procedura di assunzione.

3.8. Il panel di selezione si riunisce in funzione delle necessità fino a selezionare una rosa di non oltre sei candidati da invitare a un colloquio. I candidati devono essere cittadini dei paesi dei membri.

3.9. I colloqui con i candidati selezionati sono diretti a scegliere all'unanimità o consensualmente un candidato che dimostri di possedere i necessari requisiti di esperienza, personalità, imparzialità e capacità di lavorare efficacemente con funzionari di alto grado dei membri e di altri paesi, nonché di organizzazioni internazionali e private, da raccomandare ai capi di delegazione per la nomina a segretario generale. Un altro candidato viene indicato in sostituzione del candidato selezionato qualora questi non possa assumere la carica per motivi di salute o di altra natura. Qualora non fosse possibile accordarsi sulla scelta di un solo candidato, possono essere indicati consensualmente ai capi di delegazione i nominativi di due candidati.

3.10. I termini e le condizioni della nomina e del contratto sono definiti dai capi di delegazione.

3.11. La risoluzione anticipata del contratto per giusta causa richiede la maggioranza semplice in seno al gruppo dei produttori di gomma naturale, nonché in seno al gruppo dei consumatori di gomma presenti e votanti, inoltre, tali voti combinati devono comprendere almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

4. Attività del segretariato

4.1. Nell'espletare i suoi compiti il segretariato non intraprende attività che possano sollevare conflitti di interesse.

4.2. Il segretariato non richiede né riceve istruzioni da un singolo membro o da un'autorità esterna al gruppo. Il segretario generale e il personale si astengono da qualsiasi iniziativa che possa avere un'incidenza negativa sul loro status di funzionari internazionali che rispondono unicamente ai capi di delegazione.

4.3. Ciascun membro rispetta le responsabilità del segretario generale e del personale e non cerca di influenzarli nell'adempimento delle loro funzioni.

4.4. Il segretariato si adopera per garantire che le informazioni pubblicate non pregiudichino la riservatezza delle attività di persone o imprese che producono, trasformano, commercializzano o consumano gomma.

4.5. Il segretariato pubblica regolarmente un bollettino statistico sulla gomma e una relazione sull'industria della gomma, nonché relazioni su progetti e studi.

5. Panel consultivo dell'industria

5.1. Il panel consultivo dell'industria è costituito da non più di trenta persone, nominate in considerazione delle loro specifiche competenze dai capi di delegazione per un periodo non superiore a tre anni. Il mandato può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni.

5.2. Successivamente alla decisione dei capi di delegazione di rinnovare la composizione del panel consultivo dell'industria, il segretariato invita i membri del gruppo, i componenti del panel consultivo dell'industria e i membri associati a proporre candidati per il panel.

5.3. Il segretariato formula una raccomandazione ai capi di delegazione, per valutazione e nomina, in merito a tali candidati.

5.4. Le nuove nomine sono decise dai capi di delegazione.

5.5. Il segretario generale provvede all'organizzazione delle riunioni del panel consultivo dell'industria.

5.6. Il panel consultivo dell'industria stabilisce il proprio regolamento interno in linea con le disposizioni dello statuto e del presente regolamento interno del gruppo internazionale di studio sulla gomma.

5.7. Con riferimento allo statuto, lo status di osservatore in tutte le riunioni del gruppo esclude la partecipazione a discussioni su questioni riservate, finanziarie e di bilancio.

5.8. Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del panel consultivo dell'industria che partecipano alle riunioni sono a carico degli stessi.

6. Membri associati

6.1. Qualsiasi impresa od organizzazione interessata al settore della gomma può divenire membro associato a condizione di versare la quota contributiva annuale prevista.

6.2. La quota contributiva annuale ammonta a SGD 3 000 per le organizzazioni aventi sede nel territorio dei membri o le persone fisiche ivi residenti e a SGD 6 000 per quelle aventi sede o residenti nel territorio di non membri.

6.3. I membri associati hanno accesso gratuito a tutte le informazioni disponibili sul sito per i membri associati. Ogni ulteriore richiesta è a pagamento.

7. Vertice mondiale sulla gomma

Se il gruppo riceve da un membro o da un non membro l'offerta di ospitare il vertice mondiale sulla gomma, il gruppo prende in considerazione tale invito e lo accetta solo se sono disponibili fondi sufficienti.

8. Modifiche e revisioni

I capi di delegazione possono in qualsiasi momento modificare o rivedere consensualmente il presente regolamento interno.

Dichiarazione dell'Unione europea conformemente all'articolo XVI, punto 2, dello statuto

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo XVI, punto 2, dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma, la presente dichiarazione specifica le competenze trasferite all'Unione europea dai suoi Stati membri nelle materie disciplinate dallo statuto.

L'Unione europea dichiara che, conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea dispone di competenza esclusiva in merito alle questioni relative al commercio internazionale nel quadro della politica commerciale comune, compresa la produzione di statistiche.

La portata e l'esercizio delle competenze dell'Unione europea sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, l'Unione europea completerà o modificherà la presente dichiarazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo XVI, punto 2, dello statuto.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma.

Settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità

Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[5]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

Obiettivi

Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

1. Approvazione della versione modificata dello statuto dell'IRSG e corresponsione dei contributi finanziari al bilancio dell'IRSG previsti dallo statuto

Attività ABM/ABB interessate

Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità

Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La finalità perseguita dall'IRSG consiste nel raccogliere e diffondere informazioni statistiche esaustive sull'industria mondiale della gomma, aumentando in tal modo la trasparenza dei mercati della gomma e individuando le tendenze future. Ciò è molto apprezzato dall'industria europea della gomma e dei pneumatici, che dipende in toto dalle importazioni di gomma naturale. L'attuale statuto dell'IRSG deve essere modificato per tener conto del trasferimento della sede (da Londra a Singapore), ma anche per inserire altre modifiche, in particolare una chiara definizione dei termini "membri" e "paesi" che rispecchi lo status giuridico specifico dell'Unione europea.

Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste[6]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi creati dalle Comunità[7]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare )

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

Sistema di gestione e di controllo

Rischi individuati

Modalità di controllo previste

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Il regolamento interno prevede un audit indipendente dei conti dell'IRSG e comprende disposizioni in merito agli appalti e alla gestione dei conti bancari.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…………………...……….] | SD/SND ([8]) | di paesi EFTA[9] | di paesi candidati[10] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

02.02.02.01 Sostegno al Centro CE-Giappone per la cooperazione industriale e appartenenza a gruppi internazionali di studio | SD | No | No | No | No |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione……………………………..] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

Incidenza prevista sulle spese

Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 02.02 | Competitività, politica industriale, innovazione e imprenditorialità |

Mio EUR (al terzo decimale)

Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane.

- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane , come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Anno N+4 | Anno N+5 | Anno N+6 |

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[17] |

XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) |

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) |

10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei | Preparazione di documenti sulla posizione dell'UE, consultazione degli Stati membri (anche nel quadro del gruppo di lavoro sulle materie prime "PROBA"), rappresentanza dell'UE nelle riunioni dell'IRSG |

Personale esterno |

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale .

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ( La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[20].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Partecipazione di terzi al finanziamento

- X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo …………. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1] 11516/08 PROBA 28 RELEX 503 WTO 132 RESTREINT UE , approvazione del COREPER, Parte 2, del 16.7.2008.

[2] Data da inserire non appena sarà nota.

[3] Riferimento da inserire non appena sarà noto.

[4] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[5] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[6] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[8] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati

[9] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[10] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[11] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[12] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[13] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[14] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.)

[15] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[16] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[17] AC = agente contrattuale; INT = intérimaires ; JED = giovane esperto in delegazione ( jeune expert en délégation ); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

[18] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[19] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[20] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[21] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.