Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia /* COM/2011/0210 def. - NLE 2011/0088 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 18.4.2011 COM(2011) 210 definitivo 2011/0088 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 2. Motivazione e obiettivi della proposta La presenta proposta concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. - Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base. - Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 1425/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 4. Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base. - Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. - Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare. 5. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 6. Sintesi dell'azione proposta L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sull'accertamento definitivo del soddisfacimento, da parte di un produttore esportatore cinese, di tutte le condizioni richieste per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore e quindi per beneficiare del dazio antidumping medio ponderato dell'8,4%. - Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. - Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. - Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base suddetto e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere proporzionato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. - Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati perché il regolamento di base non prevede opzioni alternative. 7. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2011/0088 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (di seguito "regolamento di base"), visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio[2], in particolare l'articolo 2, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE 8. Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ("RPC"). In considerazione dell'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping ("inchiesta iniziale") nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 4,8% e il 12,8%, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio dell'8,4%. Con il regolamento (CE) n. 249/2008 è stata istituita un'aliquota del dazio del 4,3% per una società. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del dazio del 28,8% per la RPC. 9. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore nella RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che: 10. non ha esportato verso la Comunità i prodotti descritti nell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta (dal 1º aprile 2004 al 31 marzo 2005) ("periodo dell'inchiesta") (prima condizione); 11. non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione); e 12. ha effettivamente esportato verso la Comunità i prodotti in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nella Comunità (terza condizione); 13. l'articolo 1 di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio dell'8,4% applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. 14. L'elenco delle società cui è stata concessa l'aliquota del dazio medio ponderato dell'8,4% prevista per le società che hanno collaborato all'inchiesta è stato modificato dai regolamenti (CE) n. 249/2008[3] e n. 189/2009[4] e dal regolamento (UE) n. XXX del Consiglio. B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE 15. Sei società cinesi hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale non incluse nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori"). 16. È stato effettuato un esame per determinare se i sei richiedenti rispondessero alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. 17. A ciascuno dei sei richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la propria conformità alle tre condizioni sopraindicate. 18. Una società che ha chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi possibile verificare se fosse conforme alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio e la sua richiesta è stata respinta. 19. Una società ha ritirato la sua richiesta. 20. Una società non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione e non ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante verso l'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. Quindi, dato che non ha soddisfatto la terza condizione, la sua richiesta è stata respinta. 21. Una società non è stata considerata un nuovo produttore esportatore perché collegata a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping istituite del regolamento (CE) n. 1425/2006. Quindi, dato che non soddisfava la seconda condizione, la sua richiesta è stata respinta. 22. Una società ha fornito informazioni fuorvianti riguardo alla data della sua costituzione. Ciò ha fatto sorgere dubbi sull'affidabilità delle informazioni fornite, come la durata del periodo in cui il prodotto in esame è stato esportato nell'UE. La sua richiesta è stata quindi respinta. 23. Le prove fornite dal produttore esportatore cinese rimanente sono state considerate sufficienti a dimostrare la sua conformità alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione (8,4%) e il suo nome può perciò essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006. 24. I richiedenti e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. 25. Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenute in debita considerazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio: Società | Città | Codice addizionale TARIC | Xiamen Good Plastic Co., Ltd. | Xiamen | B109 | Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4. [3] GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8. [4] GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.