/* COM/2011/0198 def. - NLE 2011/0082 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 12.4.2011 COM(2011) 198 definitivo 2011/0082 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta verte sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), nel quadro del procedimento relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. | Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Mediante il regolamento (UE) n. 1042/2010 la Commissione ha istituito misure antidumping provvisorie sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | 2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate | Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità delle disposizioni del regolamento di base. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. | 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Il 18 febbraio 2010 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. L'inchiesta ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l'industria dell'Unione. È stato inoltre accertato che l'istituzione di misure antidumping non era contraria all'interesse dell'Unione. Su tale base sono state istituite misure provvisorie. Il seguito dell'inchiesta ha confermato le principali conclusioni provvisorie. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento che istituisce misure definitive sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese. Il regolamento va pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 17 maggio 2011. | Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"). | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni. | Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base di cui sopra e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento del Consiglio. | Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative. | 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. | 2011/0082 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 1, vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: 1. MISURE PROVVISORIE 2. Con il regolamento (UE) n. 1042/2010[2] ("il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio ("le misure provvisorie") sulle importazioni di carta fine patinata ("CFP") originaria della Repubblica popolare cinese ("RPC"). 3. Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine ("il denunziante") a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso oltre il 25%, della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento. 4. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO 5. In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. 6. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. 7. Un gruppo di produttori esportatori cinesi ("i produttori esportatori") che ha collaborato ha fatto presente che avrebbe dovuto ottenere udienza prima dell'imposizione delle misure provvisorie poiché, a suo parere, un regolamento provvisorio rappresenta un provvedimento individuale ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[3] ("la Carta"). 8. In merito a dette argomentazioni, è opportuno evidenziare i punti che seguono. Il regolamento di base delinea i diritti delle parti nell'ambito dei procedimenti antidumping e, in particolare, l'articolo 7 definisce le fasi procedurali per l'istituzione di misure provvisorie. L'articolo 7 del regolamento di base afferma, fra le altre cose, che eventuali misure provvisorie possono essere istituite entro 9 mesi dall'apertura di un caso. Nel presente procedimento l'inchiesta della Commissione è stata eseguita in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di base e le misure provvisorie da essa istituite sono in linea con le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento di base, inoltre tutte le parti interessate che lo hanno richiesto sono state ascoltate ed hanno avuto la possibilità di inviare informazioni e osservazioni. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia "anche supponendo che (...) il principio del rispetto dei diritti della difesa richieda che gli esportatori siano informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si è inteso istituire dazi provvisori, il mancato rispetto di questi diritti non può, in quanto tale, avere per effetto di viziare il regolamento che istituisce i dazi definitivi, in quanto, nel corso della procedura di adozione di quest'ultimo regolamento, si è posto rimedio al vizio che ha inficiato la procedura di adozione del regolamento corrispondente che istituisce i dazi provvisori[4]". Nel presente caso la Commissione ha adempiuto agli obblighi riguardanti la divulgazione a norma del regolamento di base e il diritto della difesa dei produttori esportatori è stato rispettato nel corso della procedura che ha portato all'adozione del presente regolamento. 9. La natura provvisoria delle misure adottate in conformità all'articolo 7 del regolamento di base è rispecchiata, fra le altre cose, dal periodo massimo di sei mesi durante il quale esse possono essere istituite nonché dal fatto che qualunque dazio provvisorio è protetto da una garanzia. La Commissione inoltre non ha mai impedito alle parti, qualora esse sentissero la necessità di essere ascoltate nuovamente nella fase in questione, di presentare richieste per ulteriori udienze prima del termine di 9 mesi stipulato per legge per l'istituzione di misure provvisorie. 10. Un gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato ha chiesto di accedere ai dati utilizzati provenienti dall'unica società statunitense che ha fornito informazioni conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per la determinazione del valore normale. La parte in questione affermava che altrimenti non sarebbe stata in grado di accedere agli elementi di prova che avevano costituito la base per l'istituzione delle misure provvisorie e che ciò non solo violava il diritto di difesa della parte ma era anche contrario al principio della buona amministrazione. La stessa parte ha fatto presente che la divulgazione di dati riservati riguardanti parti specifiche avrebbe potuto essere messa a disposizione dei rappresentanti legali del gruppo di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. I rappresentanti legali si sarebbero quindi assunti la responsabilità di tutelare la riservatezza dei segreti d'impresa delle società interessate. A sostegno della richiesta sono stati citati il sistema statunitense e quello canadese e la Corte di giustizia dell'Unione europea in G.J. Dokter and Others v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 11. Queste richieste sono state respinte. La richiesta della parte in questione riguardava informazioni riservate relative ai prezzi fornite dalla società statunitense sopra citata. La Commissione non ha potuto permettere l'accesso a informazioni commerciali riservate così dettagliate. Permettere l'accesso a tali dati avrebbe infatti violato la legislazione dell'Unione, in particolare l'articolo 19 del regolamento di base, portando ad una divulgazione non autorizzata di dati commerciali limitati e sensibili riguardanti la società statunitense. Per quanto riguarda la metodologia proposta per la divulgazione dei segreti d'impresa ai rappresentanti legali di altre parti interessate, a differenza dei sistemi statunitense e canadese, il regolamento di base non prevede procedure di questo tipo. È evidente quindi che la questione si trova al di fuori del quadro giuridico dell'UE stabilito per i procedimenti antidumping. In ogni caso, il caso della Corte citato non sostiene alcuna richiesta di accesso a informazioni riservate. La sentenza riguarda inoltre alcuni limiti intrinsechi del principio del diritto della difesa. 12. Un gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato ha inoltre richiesto l'accesso a informazioni riguardanti: i rotoli usati nella stampa con presse a bobina fabbricati dai produttori dell'Unione, informazioni dettagliate circa lo status giuridico di un produttore rappresentativo dell'Unione, le attività e i dati finanziari di alcuni stabilimenti selezionati, dati circostanziati riguardanti i costi di produzione dell'industria dell'Unione e i numeri di controllo dei prodotti fabbricati dai produttori rappresentativi dell'Unione. Alcune delle informazioni richieste non rientravano nel campo di applicazione dell'inchiesta poiché si riferivano a prodotti non inclusi in essa o ad attività dei produttori dell'Unione non legate alla fabbricazione di CFP. Per quanto riguarda le altre informazioni richieste, la Commissione non era nella posizione di concedere l'accesso ad esse poiché, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, ciò avrebbe costituito una divulgazione non autorizzata di segreti d'impresa riservati. 13. Gli stessi produttori esportatori hanno richiesto inoltre che venissero divulgati i nomi delle società che si sono opposte all'inchiesta e non hanno richiesto il trattamento riservato. La divulgazione di tali dati avrebbe reso note l'identità e la posizione di produttori che hanno richiesto la riservatezza, pertanto non è stato possibile rivelare dette informazioni. 14. Nella divulgazione, seppure più dettagliata possibile, delle conclusioni provvisorie si è fatto attenzione a non rendere pubbliche informazioni riservate e quindi a non violare i diritti fondamentali dei produttori esportatori, fra cui il diritto di difesa e il principio di buona amministrazione. 15. Le analisi del pregiudizio effettuate nella presente inchiesta antidumping e nell'inchiesta antisovvenzioni parallela sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, di produttori rappresentativi dell'Unione e di periodo dell'inchiesta sono le stesse in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti. 16. Periodo dell'inchiesta 17. Si ricorda che, come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 ("il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PI ("il periodo considerato"). 18. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 19. Prodotto in esame 20. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore e il denunziante hanno inviato osservazioni supplementari riguardanti la definizione del prodotto. Alcune di queste ripetevano quelle alle quali era già stato risposto nel regolamento provvisorio. 21. Il produttore esportatore ha ribadito che, dal punto di vista delle caratteristiche di base, non vi è alcuna differenza sostanziale tra la CFP in fogli e in rotoli adatta per l'utilizzo in macchine per la stampa alimentate a fogli (il prodotto in esame) e i rotoli adatti per le presse a bobina e che pertanto la CFP per la stampa con presse a bobina non dovrebbe essere stata esclusa dalla definizione del prodotto. La parte non era inoltre d'accordo con le conclusioni della Commissione secondo le quali questi prodotti non sono intercambiabili. 22. Si ricorda che dall'inchiesta è emerso che la CFP utilizzata in processi di stampa con presse a bobina e con macchine alimentate a fogli appartiene a due distinti gruppi di prodotti, non intercambiabili fra loro come descritto nei considerando 18 e 20 del regolamento provvisorio. Lo stesso produttore esportatore ha riconosciuto che questi prodotti non sono del tutto intercambiabili. 23. È opportuno sottolineare inoltre che nel periodo considerato non sono stati importati dalla RPC rotoli per le presse a bobina. È inoltre improbabile che questi prodotti vengano importati in futuro poiché l'approvvigionamento di essi da paesi lontani non è economicamente attuabile per le ragioni citate nel considerando 20 del regolamento provvisorio. 24. La stessa parte ha inoltre fatto presente che i criteri definiti nel considerando 16 del regolamento provvisorio, in particolare la caratteristica tecnica della resistenza allo strappo superficiale, non permettevano di distinguere fra la CFP adatta per la stampa con presse a bobina e la CFP utilizzata per la stampa con presse alimentate a fogli. La parte ha osservato inoltre che l'esclusione delle bobine è stata fatta su base arbitraria sostenendo che i rotoli per presse a bobina fabbricati da produttori dell'Unione non rispondono ai criteri specificati nel considerando 16 del regolamento provvisorio per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza allo strappo superficiale. 25. Il produttore esportatore sosteneva inoltre che la Commissione ha mancato all'obbligo di esaminare in modo obiettivo gli elementi di prova inviati dal produttore esportatore ai servizi della Commissione prima del regolamento provvisorio, in particolare i risultati delle prove condotte presso i suoi laboratori per misurare la resistenza allo strappo superficiale delle bobine fabbricate dai produttori dell'Unione. 26. I risultati presentati dal produttore esportatore consistevano in una sintesi dei risultati della prova effettuata presso i propri laboratori. È essenziale sottolineare che i risultati non sono stati messi a disposizione per ispezioni e osservazioni da parte di altre parti interessate, in particolare l'industria dell'Unione, e il produttore esportatore non ha inviato un riassunto non riservato esaustivo nonostante sia stato più volte invitato a farlo. 27. Si ricorda che, in una fase provvisoria, la Commissione ha concluso che l'obiettività e l'affidabilità della prova non erano sufficienti perché si potessero trarre conclusioni da essa. Il produttore esportatore non ha inviato ulteriori informazioni sufficientemente precise, che potessero eventualmente agevolare la valutazione dell'affidabilità della prova. Poiché non è stata fornita una versione non riservata della prova in questione, le società le cui bobine, secondo quanto asserito, sono state sottoposte alla prova non hanno potuto replicare alle conclusioni della prova. La Commissione non ha quindi potuto controllare in maniera obiettiva se i risultati della prova inviati erano affidabili e corretti e potevano essere utilizzati ai fini dell'inchiesta. In base ai dati di cui dispone la Commissione, le conclusioni elaborate in una fase provvisoria circa l'obiettività e l'affidabilità della prova non possono essere riconsiderate poiché non è stato possibile verificare tramite fonti attendibili le informazioni inviate in via riservata. 28. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, il produttore esportatore ha presentato i risultati di una prova supplementare effettuata per suo conto da un laboratorio esterno e ha ribadito che la CFP utilizzata nella stampa con presse a bobina è stata esclusa arbitrariamente dal campo di applicazione dell'inchiesta. Le relazioni di prova indicavano che la resistenza allo strappo superficiale era stata misurata su 25 campioni di rotoli per presse a bobina forniti dal produttore esportatore al laboratorio e identificati come campioni di carta fabbricati da produttori dell'Unione. Secondo la relazione, nessuno dei campioni di carta rispondeva ai criteri di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio. 29. La valutazione della relazione ha messo in luce che, in primo luogo, la relazione della prova realizzata dal laboratorio esterno riguardava in gran parte prodotti per cui i risultati erano irrilevanti poiché la maggior parte dei campioni sottoposti alla prova non erano di fatto bobine; in secondo luogo, la relazione si riferiva a prodotti non sufficientemente identificati, per i quali, in base alla relazione, non era possibile determinare se la carta sottoposta alla prova fosse per la stampa a fogli o a bobina, poiché la marca di carta citata nella relazione esiste in entrambi i formati. La relazione non forniva infine alcuna garanzia che i rotoli appartenenti ai campioni citati fossero effettivamente quelli sottoposti alla prova. 30. In risposta alla relazione del laboratorio esterno, il denunziante ha fornito i risultati delle prove effettuate da uno dei produttori dell'Unione sugli stessi campioni di bobine che, secondo quanto affermato, erano stati sottoposti alla prova presso il laboratorio esterno. Questa prova ha mostrato risultati differenti. Secondo il denunziante, tali differenze sono probabilmente dovute a condizioni di prova diverse, il che costituirebbe una possibile non conformità alla norma ISO 3783:2006, cioè la norma secondo cui occorre misurare la resistenza allo strappo superficiale, come stabilito nel considerando 16 del regolamento provvisorio. 31. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha contestato l'obiettività della Commissione in merito al rifiuto del risultato della prova effettuata presso il laboratorio esterno. Egli sosteneva che la prova era stata effettuata in cieco dall'esperto indipendente e in conformità alla norma ISO corrispondente. Ha inoltre allegato una dichiarazione firmata del direttore nella quale si specifica la fonte dei campioni usati nella prova allo scopo di dimostrarne l'indipendenza, la correttezza e la rappresentatività. 32. Innanzitutto la Commissione non ha mai messo in dubbio l'imparzialità della relazione della prova effettuata dal laboratorio esterno e a questo proposito il fatto che la prova sia stata svolta in cieco non fa alcuna differenza. D'altro canto, sono stati sollevati dubbi circa le garanzie fornite in merito alla selezione e all'origine dei campioni sottoposti alla prova e non sulla prova in sé. Le argomentazioni del produttore esportatore non sono state in grado di chiarire questi dubbi poiché erano incomplete e poco chiare sotto diversi aspetti, ad esempio per quanto riguarda l'inclusione di prodotti diversi dalle bobine che, secondo quanto spiegato, sarebbe dovuta ad errori amministrativi o commessi dai fornitori che potrebbero quindi aver consegnato dei campioni sbagliati. 33. Poiché non era chiara la fonte né la composizione dei campioni dei prodotti sottoposti alla prova, secondo quanto affermato, e i risultati delle prove condotte dalle varie parti non erano omogenei, si è concluso che la relazione presentata dal laboratorio esterno relativa alla prova condotta per conto del produttore esportatore cinese non è stata in grado di dimostrare in modo definitivo che la resistenza allo strappo superficiale non è un criterio adeguato per distinguere fra la CFP adatta per l'uso nella stampa con presse a bobina e la CFP utilizzata nella stampa con macchine alimentate a fogli. Di conseguenza, la relazione della prova non ha dimostrato che la CFP utilizzata nella stampa con presse a bobina è stata esclusa arbitrariamente dal campo di applicazione dell'inchiesta. 34. Per quanto riguarda la pertinenza della resistenza allo strappo superficiale come criterio per distinguere i rotoli adatti alla stampa con presse a bobina, si ricorda che nella definizione di prodotto i due gruppi di prodotti sono distinti l'uno dall'altro, fra le altre cose, in base al loro utilizzo finale, distinguendo quindi se siano adatti per la stampa con presse a bobina o a fogli come definito anche dai requisiti delle presse in cui sono usati, il che a sua volta è rispecchiato, fra le altre cose, dalla caratteristica della resistenza allo strappo superficiale. Si noti inoltre che la resistenza allo strappo superficiale è soltanto una delle caratteristiche che permette di distinguere la CFP adatta alla stampa con presse a bobina dalla CFP utilizzata nella stampa con macchine alimentate a fogli; i considerando 16 e 18 del regolamento provvisorio definiscono ulteriori criteri che non sono stati contestati dal produttore esportatore in questione. Una parte ha osservato che l'umidità, come definita nel considerando 18 del regolamento provvisorio, non è una caratteristica di base specifica per distinguere i prodotti. Nel corso dell'inchiesta sono state tuttavia presentate da altre parti osservazioni discordanti a questo proposito. In ogni caso si è concluso che la rigidità e la resistenza allo strappo superficiale sono i fattori più importanti. 35. Nella sua risposta il denunziante ha ammesso la possibile esistenza di rotoli che non rispondono pienamente ai criteri di resistenza allo strappo superficiale definiti nel regolamento provvisorio, ma che possono comunque essere usati per la stampa a bobina. Ha tuttavia continuato a sostenere che la resistenza allo strappo superficiale è l'unica prova in grado di definire con certezza se un rotolo di carta sia effettivamente adatto alla stampa a bobina, sostenendo quindi che se un rotolo risponde ai criteri relativi alla resistenza allo strappo superficiale di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio si tratta sicuramente di un rotolo per presse a bobina. 36. A sostegno delle argomentazioni relative alla resistenza allo strappo superficiale, il produttore esportatore ha citato le osservazioni presentate da uno dei produttori dell'Unione che ha presentato una denuncia nelle inchieste antidumping e antisovvenzione negli Stati Uniti nelle quali il produttore dell'Unione, secondo quanto sostenuto, affermava che non è possibile distinguere le bobine né in base alla prova di resistenza allo strappo superficiale né ad altre misurazioni. 37. Il denunziante ha contestato queste affermazioni del produttore esportatore sostenendo al contrario che i procedimenti portati avanti negli Stati Uniti suggeriscono che vi sia una netta distinzione fra le bobine e la CFP. 38. È opportuno notare in primo luogo che le affermazioni cui il produttore esportatore fa riferimento sono state presentate nel corso di inchieste di altre giurisdizioni e da altre parti rispetto a quelle coinvolte nel presente procedimento e di conseguenza non sono pertinenti. In secondo luogo, nelle inchieste citate le autorità statunitensi hanno concluso che vi è una netta distinzione fra la CFP utilizzata per la stampa con macchine alimentate fogli e i rotoli adatti per la stampa con presse a bobina. Si è concluso che i rotoli da tagliare (cutter roll) sono da considerarsi prodotti semi finiti mentre i rotoli adatti per la stampa con presse a bobina non rientrano nel prodotto in esame. Le autorità statunitensi non hanno definito esplicitamente le bobine nella loro definizione del prodotto. Per questo motivo, nelle inchieste citate il criterio della resistenza allo strappo superficiale era irrilevante ai fini della definizione del prodotto. 39. In base alle osservazioni esposte, la caratteristica tecnica della "resistenza allo strappo superficiale" è stata confermata come affidabile nella descrizione della CFP adatta per la stampa con presse a bobina. 40. I commenti espressi hanno tuttavia rivelato che esistono bobine che possono essere usate nella stampa con presse a bobina anche se non rispettano pienamente tutti i criteri della resistenza allo strappo superficiale. Per questo motivo si è ritenuto necessario rielaborare la definizione di rotoli adatti alla stampa con presse a bobina. 41. Al fine di individuare un ulteriore criterio per distinguere le bobine che non rispondono completamente a tutti i criteri per la resistenza allo strappo superficiale, il denunziante ha suggerito che un rotolo che non risulta del tutto conforme alla prova di resistenza allo strappo superficiale ma ha il mandrino interno inferiore a 80 mm deve essere considerato una bobina. 42. Il governo della RPC e il produttore esportatore hanno dichiarato che l'aggiunta delle dimensioni del mandrino come nuovo elemento nella definizione del prodotto rappresenta una revisione della definizione di bobine e quindi del prodotto in esame. Sostenevano inoltre che le dimensioni del mandrino interno non sono un criterio adatto poiché esistono bobine con un mandrino superiore a 80 mm e rotoli da tagliare con un mandrino inferiore a 80 mm. 43. La Commissione ha fatto il possibile per perfezionare ulteriormente la definizione di rotoli adatti per la stampa con presse a bobina e per fornire chiarimenti utili a distinguere sempre meglio il prodotto in esame da altri prodotti, anche al fine di ridurre la possibilità di elusione delle misure. Gli elementi di prova presentati in merito all'adeguatezza del mandrino hanno tuttavia dimostrato che questo criterio avrebbe potuto portare all'esclusione del prodotto in esame, cioè di rotoli da tagliare con un mandrino inferiore a 80 mm. Si è quindi deciso di abbandonare questo criterio per definire i rotoli adatti all'uso nella stampa con presse a bobina. 44. Quanto detto non pregiudica l'affidabilità del metodo secondo il quale i rotoli adatti all'utilizzo nella stampa con presse a bobina sono stati esclusi dal campo di applicazione dell'inchiesta come dichiarato dal gruppo di produttori esportatori cinesi. 45. Non sono pervenute ulteriori osservazioni riguardanti l'esclusione della carta a più strati dal campo di applicazione dell'inchiesta. 46. In base a quanto detto sopra, si confermano i considerando da 14 a 26 del regolamento provvisorio. 47. Prodotto simile 48. In assenza di osservazioni in merito alle conclusioni esposte nel considerando 27 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni provvisorie relative al prodotto simile. 49. CAMPIONAMENTO 50. In assenza di altre osservazioni sul campionamento, si confermano i considerando da 28 a 30 del regolamento provvisorio. 51. I quattro produttori citati nel considerando 29 del regolamento provvisorio che sono stati considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione, come definito nel considerando 77 del regolamento provvisorio, sono di seguito denominati "produttori rappresentativi dell'Unione". 52. DUMPING 53. Soltanto un gruppo cinese che ha collaborato (il gruppo APP) ha inviato osservazioni circa il dumping in seguito all'istituzione di misure provvisorie. 54. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) 55. Per quanto riguarda il criterio 1, il gruppo APP sosteneva che le argomentazioni della Commissione fossero basate soltanto sulla presunta impossibilità di verificare i pagamenti. Il gruppo ribatteva quindi che i metodi usati dalla parte in questione sono conformi alle norme internazionali in materia di contabilità ("IAS"). 56. Tale obiezione è stata respinta. In merito a ciò si noti che l'inchiesta ha rivelato che non è stato possibile stabilire l'esistenza di pagamenti per quanto riguarda la cessione di azioni delle società e il costo delle principali materie prime. Per quanto riguarda i metodi di contabilità utilizzati, si noti che essi non erano conformi alle norme IAS (compensazione e informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate). 57. Per quanto riguarda i criteri 1 e 2, il gruppo APP ha dichiarato che la Commissione ha respinto in forma sommaria il parere di una società di consulenza contabile molto nota poiché lo riteneva non pertinente. Un tale rifiuto costituirebbe un rifiuto inammissibile di una dichiarazione di un testimone indipendente e violerebbe quindi il diritto del gruppo APP ad un procedimento equo. Il gruppo APP ha dichiarato che i consulenti contabili ai quali si è appoggiato hanno trovato che l'analisi della Commissione sulle procedure e i principi contabili era imprecisa e che alcuni dei punti individuati dalla Commissione erano, secondo i consulenti, non pertinenti. 58. Le dichiarazioni del gruppo APP non erano sostenute da elementi di prova e sono state pertanto respinte. In merito a ciò occorre notare che i consulenti contabili citati nel precedente considerando non sembrano contestare i dati effettivamente stabiliti nella presente inchiesta, ma pare piuttosto che cercassero di presentare un'analisi di alcuni dei principi contabili di base, quali il principio di prudenza, di competenza, di fedele rappresentazione e dell'importanza relativa. Va inoltre notato che questi consulenti contabili non erano presenti alla verifica in loco effettuata dalla Commissione nella RPC, durante la quale la Commissione ha potuto verificare direttamente le pratiche effettivamente usate dal gruppo APP, importanti ai fini della valutazione per il TEM. La Commissione ha spiegato alla parte in questione, in dettaglio e per iscritto, le carenze individuate e la loro relazione con le norme di contabilità IAS. L'interpretazione di queste norme data dalla società contabile non era sufficientemente documentata o sostenuta da elementi di prova, inoltre non è stato possibile stabilire una relazione con i dati effettivamente riscontrati. Gli elementi di prova nel fascicolo confermano infine che i principi contabili sopra citati non sono stati rispettati. 59. Il gruppo APP ha dichiarato che i suoi diritti fondamentali sono stati violati. La parte si è inoltre lamentata sostenendo che durante l'inchiesta per il TEM la Commissione le avrebbe imposto un onere eccessivo di prove. 60. Tale obiezione è stata respinta. In merito a ciò occorre notare che la Commissione ha fornito al gruppo APP tutti i dettagli necessari circa il tipo di informazioni richieste per quanto riguarda il TEM e ha fatto il possibile per verificare in ogni fase del procedimento qualunque informazione fornita dalla parte. Il fatto che le informazioni fornite dalla parte non confermino la conformità dei propri metodi contabili alle norme IAS non implica l'esistenza di un onere eccessivo. Il TEM è un'eccezione al regime normale per le società che si trovano in paesi non retti da un'economia di mercato e in casi simili alle parti viene semplicemente richiesto di dimostrare che essi sono conformi alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base; la mancata conformità ad un criterio è sufficiente a giustificare il rifiuto del TEM. Nel presente procedimento l'inchiesta ha stabilito che il gruppo APP non è stato in grado di dimostrare che rispondeva ai requisiti del criterio 2. 61. Il gruppo APP ha dichiarato inoltre che la valutazione del TEM non è stata svolta in modo obiettivo. Ha affermato che la decisione del TEM poteva essere stata influenzata dalle conoscenze della Commissione in merito all'impatto del rifiuto del TEM sul margine di dumping del gruppo. 62. Queste argomentazioni non sono state accompagnate da elementi di prova e sono state pertanto respinte. Non vi è alcuna prova del fatto che la decisione del TEM sia stata influenzata dalle conoscenze della Commissione in merito all'impatto del rifiuto del TEM sul margine di dumping del gruppo. L'analisi del TEM è un'analisi tecnica del raggiungimento dei cinque obiettivi definiti chiaramente nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e l'analisi del TEM presentata dalla Commissione è stata effettuata in base ai criteri del TEM e senza considerare l'impatto dei risultati di tale analisi sul margine potenziale di dumping del gruppo. A questo proposito, si ricorda che la programmazione delle varie fasi delle verifiche in loco e la differenza fra i calendari seguiti (moduli di richiesta TEM, questionari antidumping, dati sul paese di riferimento, vendite all'esportazione attraverso parti correlate nell'Unione) e i periodi durante i quali le parti hanno trasmesso le risposte e le successive modifiche alle informazioni presentate dimostrano che la Commissione non è stata in grado di stabilire in alcun modo quale sarebbe stato l'effetto di una decisione del TEM sul margine potenziale di dumping del gruppo al momento della divulgazione di tale decisione. Infine, il gruppo APP ha continuato fino ad una fase avanzata dell'inchiesta a mandare nuove informazioni che sostituivano quelle già presenti nel fascicolo, pertanto non è corretto sostenere che la Commissione abbia potuto calcolare i margini di dumping in base ad informazioni che non erano in suo possesso. 63. Il gruppo APP ha inoltre osservato che la Commissione non aveva bisogno di verificare completamente le risposte al questionario antidumping presentate dalla parte al fine di avere un quadro dettagliato dei dati in esso contenuti e che vi è il sospetto che la Commissione disponesse dei dati necessari al calcolo del margine di dumping. 64. Questa argomentazione è stata respinta. In merito a ciò occorre notare che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione ha verificato tutte le informazioni presentate dalle parti interessate per giungere ad una conclusione rappresentativa. Le conclusioni dell'inchiesta si basano su fatti verificati durante un periodo di tempo che copre quattro mesi e non su semplici supposizioni o dichiarazioni di vario genere non verificate. 65. Il gruppo APP ha fatto presente che i criteri del TEM andrebbero letti alla luce del loro obiettivo, vale a dire garantire che i prezzi siano il risultato di normali forze di mercato. A questo proposito occorre notare che lo scopo dei criteri del TEM è chiaramente definito nell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e che nell'analisi della richiesta del TEM la Commissione ha applicato al gruppo APP queste norme chiaramente definite. 66. Il gruppo APP ha inoltre indicato la presenza di determinati difetti nella valutazione del TEM, poiché la verifica delle risposte al questionario antidumping aveva stabilito un costo di produzione "affidabile", mentre la valutazione del TEM indica l'incapacità di determinare i pagamenti per i fattori di produzione. 67. Questa interpretazione delle conclusioni è stata respinta in quanto erronea. Si ricorda che, nel regolamento di base, la concessione del TEM, e quindi anche l'affidabilità e l'uso dei dati relativi al prezzo e ai costi di un produttore esportatore per stabilire il valore normale, è esplicitamente subordinata al fatto che la società dimostri di rispondere ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Se l'obiezione sopracitata del gruppo APP fosse stata accolta, si sarebbero semplicemente dovute ignorare le conclusioni della valutazione del TEM e le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), usando informazioni di altro tipo ottenute per altri scopi. Ciò non è conforme alle disposizioni del regolamento di base. 68. Si ricorda che per il gruppo APP è emerso che due dei quattro produttori esportatori correlati producevano soltanto cartone a più strati. Tenendo conto del fatto che il cartone a più strati è escluso dalla definizione del prodotto, come confermato ai considerando 40 e 41 sopra, si conclude che i risultati del TEM per quanto riguarda i due produttori esportatori correlati che producono soltanto cartone a più strati all'interno del gruppo APP non sono pertinenti ai fini del presente procedimento. 69. In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 31 a 51 del regolamento provvisorio. 70. Trattamento individuale (TI) 71. In assenza di osservazioni riguardo al trattamento individuale, si confermano i considerando da 52 a 55 del regolamento provvisorio. 72. Valore normale 73. Paese di riferimento 74. Nessuna delle parti ha contestato la scelta degli Stati Uniti d'America (USA) come paese di riferimento per l'accertamento definitivo. 75. In assenza di altre osservazioni relative alla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 56 a 63 del regolamento provvisorio. 76. Determinazione del valore normale 77. Si ricorda che il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall'unico produttore del paese di riferimento (gli Stati Uniti d'America) che ha collaborato. Il valore normale è stato quindi stabilito in base ai prezzi delle vendite sul mercato interno di un produttore statunitense del prodotto simile fabbricato negli Stati Uniti. Durante il PI questo produttore ha fabbricato e venduto nel mercato statunitense il maggior numero di varietà del prodotto simile. 78. Il gruppo APP ha dichiarato che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti in merito al valore normale nel paese di riferimento, come la comparabilità dei prodotti, la rappresentatività, la struttura dei costi, il meccanismo di confronto equo e gli adeguamenti. 79. Queste argomentazioni sono state respinte. A questo proposito occorre notare che, come spiegato nel considerando 9, la Commissione ha fornito alla parte tutte le informazioni pertinenti, relative ai dati usati per calcolare il valore normale, che potevano essere divulgate senza violare le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base, garantendo quindi allo stesso tempo che qualunque dato riservato fornito dall'unico produttore statunitense fosse trattato come tale e non venisse divulgato ad altre parti. Le informazioni comunicate alla parte cinese erano utili e davano a quest'ultima la possibilità di capire la metodologia utilizzata a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base. 80. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 64 a 67 del regolamento provvisorio. 81. Prezzo all'esportazione 82. Il gruppo APP ha dichiarato che le vendite all'esportazione di una delle sue società che ha collaborato all'inchiesta non sarebbero dovute essere escluse dal calcolo del margine di dumping, anche in mancanza di prodotti corrispondenti. Il gruppo sosteneva inoltre che i quantitativi dei prodotti esportati di questa società non erano ridotti ma, al contrario, sostanziali. 83. A tale proposito va osservato che i valori delle vendite relativi alle transazioni in questione sono stati originariamente considerati per la determinazione dei prezzi all'esportazione, ma non è stato tuttavia possibile determinare il valore normale corrispondente a tali transazioni poiché nel paese di riferimento non vi erano tipi di prodotto comparabili, il che ha reso impossibile un confronto. Per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti esportati di questa società specifica, occorre notare che essi rappresentano solamente una minima parte delle vendite all'esportazione totali del gruppo APP e i loro livelli di prezzo sembravano in linea con i livelli di prezzo delle vendite all'esportazione complessivi del gruppo APP. Va infine sottolineato che la maggior parte delle operazioni di esportazione è stata usata per determinare se le esportazioni fossero oggetto di dumping oppure no, cioè se corrispondessero completamente al valore normale stabilito nel paese di riferimento. Pertanto le argomentazioni del gruppo APP sono state respinte in quanto non possono mettere in discussione il risultato di dumping pregiudizievole poiché la base del calcolo è chiaramente rappresentativa. Il fatto che un valore normale corrispondente nel paese di riferimento non esista necessariamente per tutte le operazioni di esportazione è intrinseco ad una conclusione di questo tipo. 84. Il gruppo APP ha inoltre sostenuto che le vendite all'esportazione sopra citate avrebbero dovuto essere utilizzate nel calcolo del margine di dumping poiché l'autorità incaricata dell'inchiesta ha la possibilità di identificare tipi di prodotto simili usati per il calcolo del valore normale, adeguare il prezzo all'esportazione al valore normale o costruire un valore normale da confrontare alle vendite all'esportazione sopra citate. 85. Queste argomentazioni sono state respinte poiché nel paese di riferimento non vi erano tipi di prodotto abbastanza simili a quelli esportati per coprire le differenze con un adeguamento per quanto riguarda le caratteristiche fisiche. Allo stesso modo, non è stato possibile costruire un valore normale per questi tipi di prodotto. Non è possibile identificare tipi di prodotto simili in altre operazioni di valore normale e mancavano le basi per operare degli adeguamenti o, in alternativa, costruire il valore normale facendo ricorso alle ipotesi delle vendite, delle spese amministrative generali e del profitto. 86. Il gruppo APP ha richiesto chiarimenti in merito al margine di profitto ragionevole utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. 87. A questo proposito si noti che la Commissione ha rivisto questo punto in seguito a nuovi sviluppi. Si ricorda che, come spiegato nel considerando 71 del regolamento provvisorio, è stato usato un tasso di profitto ragionevole, significativamente inferiore al profitto di riferimento per l'industria dell'Unione. La Commissione ha riesaminato i dati a disposizione abbassando il tasso del margine di profitto usato per costruire il prezzo all'esportazione ad un livello corrispondente alla media ponderata segnalata da una serie di importatori indipendenti dell'Unione del prodotto in esame, pari al 4,5%. 88. In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 68 a 71 del regolamento provvisorio, come modificati sopra. 89. Confronto 90. Il gruppo APP ha dichiarato di non comprendere la base per i calcoli di determinati adeguamenti del valore normale (in particolare il tipo di adeguamenti e il loro impatto sul valore normale) e del prezzo all'esportazione (in particolare la metodologia utilizzata e i calcoli effettuati per arrivare a diversi tassi). 91. Per quanto riguarda gli adeguamenti del valore normale, come spiegato nei considerando 9 e 66 sopra, la Commissione ha fornito alla parte tutti i dati pertinenti che le è stato possibile divulgare, tenendo conto delle disposizioni in materia di riservatezza definite nel regolamento di base. La Commissione ha inoltre controllato presso la parte che ha collaborato nel paese di riferimento se fosse possibile divulgare informazioni aggiuntive relative agli adeguamenti al fine di migliorare la trasparenza. Col consenso del produttore del paese di riferimento è stato in effetti possibile fornire alla parte informazioni più dettagliate riguardo agli adeguamenti del valore normale in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie. 92. Per quanto riguarda gli adeguamenti del prezzo all'esportazione occorre notare che essi sono stati trasmessi integralmente al gruppo APP. In seguito alla richiesta del gruppo APP, sono stati comunicati alla parte chiarimenti concernenti gli adeguamenti del prezzo all'esportazione successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie. 93. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio. 94. Margine di dumping 95. Non sono state presentate osservazioni pertinenti relative al margine di dumping. In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 74 del regolamento provvisorio. 96. Tenendo conto del tasso di margine di profitto ricalcolato, usato per costruire il prezzo all'esportazione per il gruppo APP e in base alla metodologia definita nei considerando da 31 a 73 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi, espressi come una percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Produttore esportatore | Margine di dumping | Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; | 43,5% | Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 43,5% | Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; | 63% | Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 63% | 97. In base ai dati specificati nel considerando 76 del regolamento provvisorio, il margine di dumping definitivo per l'intero territorio della RPC è stato determinato sulla base del margine di dumping definitivo stabilito per le società che hanno collaborato aventi l'aliquota individuale del dazio più elevata (63%). In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 76 del regolamento provvisorio. 98. PRODUTTORI DELL'UNIONE 99. Il governo della RPC ha sostenuto che uno dei produttori rappresentativi, secondo quanto dichiarato, è correlato ad una società cinese e pertanto dovrebbe essere escluso dalla definizione di industria dell'Unione. L'inchiesta ha rivelato tuttavia che i prodotti fabbricati dalla società cinese in questione non rientrano nel prodotto in esame. La relazione non ha quindi alcuna influenza sull'analisi del pregiudizio né sull'inclusione di questo produttore dell'Unione nella definizione di industria dell'Unione. 100. In assenza di ulteriori osservazioni relative alla produzione dell'Unione, si confermano i considerando 77 e 79 del regolamento provvisorio. 101. PREGIUDIZIO 102. Consumo dell'Unione 103. In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 80 a 82 del regolamento provvisorio. 104. Importazioni nell'Unione dalla RPC 105. In assenza di osservazioni riguardo al livello delle importazioni nell'Unione provenienti dalla RPC, si confermano i considerando 83 e 84 del regolamento provvisorio. 106. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting) 107. Per garantire che i calcoli di dumping, undercutting e underselling seguano un approccio coerente e per i motivi di cui ai considerando da 68 a 71, il calcolo dell'undercutting è stato rivisto per escludere le vendite all'esportazione di una società che si trova all'interno del gruppo di un produttore esportatore che ha collaborato. 108. In base al set di dati modificato utilizzato per il calcolo e a causa di una correzione minore di calcolo, il tasso dell'undercutting del prezzo di cui al considerando 87 è stato leggermente rivisto. Le importazioni in dumping erano in media inferiori del 7,6% ai prezzi dei produttori dell'Unione durante il PI. 109. Situazione economica dell'industria dell'Unione e dei produttori rappresentativi dell'Unione 110. Osservazioni preliminari 111. Un produttore esportatore riteneva che l'analisi del pregiudizio andasse fatta a livello di industria dell'Unione "definita correttamente", limitata quindi ai produttori dell'Unione che appoggiano la denuncia e collaborano all'inchiesta. Secondo questo produttore esportatore, le conclusioni relative al pregiudizio notevole sarebbero diverse se alcuni indicatori, quali la quota di mercato, fossero stabiliti a livello di industria dell'Unione "definita correttamente". Il governo della RPC ha commentato che l'analisi del pregiudizio non è riuscita ad analizzare in maniera coerente ed esaustiva tutti gli indicatori del pregiudizio per i denunzianti e per l'industria dell'Unione nel complesso. 112. Bisogna notare in primo luogo che le dichiarazioni di queste parti sembrano ricavate da indicatori calcolati da serie di dati ed informazioni differenti rispetto a quelli stabiliti nel corso dell'inchiesta e presentate di seguito e nel regolamento provvisorio. Di conseguenza, queste conclusioni sono di fatto sbagliate e non pertinenti. 113. In secondo luogo, la pratica della Commissione comprende la valutazione dei fattori macroeconomici per l'indicazione del pregiudizio subito al livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso, come spiegato nel considerando 89 del regolamento provvisorio. Nella presente inchiesta l'industria dell'Unione è stata definita a livello dei produttori dell'Unione che rappresentano la produzione totale dell'Unione (considerando 77 del regolamento provvisorio), a prescindere dal fatto che essi avessero appoggiato la denuncia o collaborato all'inchiesta. Tenuto conto di questa definizione ampia, l'obiezione dei produttori esportatori, secondo la quale l'industria dell'Unione non era stata definita "correttamente", è stata respinta. 114. I fattori microeconomici sono analizzati al livello dei produttori rappresentativi dell'Unione, indipendentemente dal fatto che questi appoggino o meno la denuncia. I produttori rappresentativi costituiscono il 58% della produzione dell'Unione. Nessuno degli altri produttori dell'Unione ha sostenuto che le conclusioni della Commissione circa i fattori microeconomici fossero inaffidabili o infondate. Pertanto, non vi sono ragioni per mettere in discussione le conclusioni stabilite in base alle informazioni fornite solamente dai produttori rappresentativi dell'Unione. 115. Sono pervenute osservazioni circa il livello di cooperazione da parte di un produttore rappresentativo dell'Unione. 116. In esse si sosteneva che uno dei produttori rappresentativi dell'Unione ha collaborato solo parzialmente poiché sarebbe stato correlato ad un altro produttore che non ha collaborato all'inchiesta. Secondo quando dichiarato, le società sono correlate in seguito ad accordi transitori conclusi al momento dell'acquisizione del segmento commerciale della RPC dell'altro produttore da parte del produttore dell'Unione che ha collaborato. Si affermava che attraverso questi accordi transitori il produttore dell'Unione che ha collaborato controlla alcuni degli stabilimenti che sono rimasti di proprietà del produttore parzialmente rilevato. A sostegno della sua argomentazione, il produttore esportatore ha fatto riferimento alla decisione della Commissione[5] che al momento dell'acquisizione ha preso in esame la transazione per definire se essa potesse essere considerata un'acquisizione ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. 117. Questa argomentazione era già stata analizzata al considerando 91 del regolamento provvisorio. Si ricorda che negli accordi transitori a cui si fa riferimento non figura alcun elemento che possa indurre a ritenere che la relazione tra le due società vada oltre i normali rapporti commerciali fra venditore ed acquirente. In particolare, i termini degli accordi transitori mirano ad amministrare le vendite di carta patinata per un periodo transitorio e, secondo detti termini, il produttore dell'Unione non ha altre funzioni oltre a quelle comparabili ad un agente di vendita durante il periodo di transizione. Inoltre, nei suoi conti consolidati sottoposti a revisione e nella risposta al questionario, il produttore ha dichiarato proventi da commissioni mentre agiva come agente per gli stabilimenti in questione; il produttore dell'Unione non ha riconosciuto alcune proprietà e quindi nessun costo per questi stabilimenti. 118. Secondo la decisione della Commissione sopra citata, la transazione fra le società è stata considerata come un'acquisizione da parte del produttore dell'Unione di parte delle attività commerciali dell'altra società e non come un'acquisizione della società in quanto tale. La decisione non suggerisce che le società siano da considerarsi come un'unica entità in seguito all'acquisizione; in particolare, le società non hanno costituito un'impresa comune. Occorre inoltre notare che la portata geografica esaminata nella decisione sopra citata è il SEE e non l'UE. Infine, nella sua decisione, la Commissione non ha analizzato la relazione fra le società in questione ai sensi dell'articolo 143 del codice doganale comunitario (IPCCC)[6]. 119. A questo proposito non vi è motivo di riconsiderare le conclusioni provvisorie, poiché le due società non sono correlate ai sensi dell'articolo 143 dell'IPCCC e il produttore dell'Unione in questione ha collaborato pienamente all'inchiesta. 120. Il produttore esportatore ha inoltre dichiarato che ciascuna società consociata al produttore dell'Unione avrebbe dovuto compilare un questionario separato in quanto si tratta di persone giuridiche distinte. Il gruppo di produttori esportatori cinesi ha mosso obiezioni contro un trattamento discriminatorio, poiché ad esso è stato richiesto di fornire una richiesta di TEM per ciascuna persona giuridica all'interno del gruppo. 121. Si osserva che nel caso delle richieste di TEM un gruppo di società ha l'onere di fornire prove in grado di dimostrare che tutte le società che fanno parte del gruppo rispondono ai requisiti del TEM, poiché la decisione di assegnare o meno il TEM riguarda il gruppo. Nel caso dei questionari per i produttori dell'Unione lo scopo è determinare l'esistenza di pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione (nella sua totalità) durante il PI. Queste lamentele circa la discriminazione ignorano la netta differenza fra gli obiettivi di un'inchiesta sul pregiudizio e una determinazione del TEM. 122. Nel caso del produttore dell'Unione in questione si è comunque ritenuto che un questionario sarebbe stato sufficiente ad ottenere una risposta esaustiva ed un'analisi soddisfacente degli aspetti relativi al pregiudizio. In particolare, la risposta ha fornito un dettaglio preciso delle informazioni a livello dei singoli stabilimenti di carta ed è stato possibile verificare nel corso delle visite di verifica tutti i dati necessari riguardanti tutti i produttori/venditori correlati del prodotto simile. 123. In un invio successivo, il produttore esportatore ha dichiarato anche che la stessa società non ha collaborato pienamente avendo risposto al questionario per conto di una persona giuridica non esistente e che i conti della società sottoposti a revisione non rispecchiano i dati forniti nella risposta al questionario. Le conclusioni del considerando precedente sono quindi pertinenti anche a tale riguardo. 124. Le conclusioni dei considerando da 88 a 91 rimangono pertanto invariate. 125. Dati relativi all'industria dell'Unione (indicatori macroeconomici) 126. Il governo della RPC ha dichiarato che i dati macroeconomici usati per l'analisi erano incompleti e imprecisi e pertanto non potevano essere usati come elementi di prova a conferma del pregiudizio notevole. 127. La verifica in loco presso l'associazione del denunziante ha confermato che i dati usati per stabilire gli indicatori macroeconomici sono raccolti direttamente presso i produttori dell'Unione che coprono circa il 98% della produzione totale dell'Unione e il loro grado di dettaglio è tale da permettere di individuare informazioni riguardanti il prodotto in esame. Le ipotesi e/o le stime usate si basano su dati ragionevoli e giustificabili, ad esempio i rotoli da tagliare non sono stati presi in considerazione a causa del loro volume chiaramente irrilevante, come testimoniato dalla loro proporzione nel volume totale delle vendite dei produttori rappresentativi dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 128. Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha dichiarato che la quota di mercato dei produttori dell'Unione dovrebbe comprendere anche le importazioni dalla Svizzera poiché queste provengono da uno stabilimento di proprietà di uno dei produttori rappresentativi dell'Unione. 129. La portata geografica delle inchieste antidumping è l'Unione europea. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 130. È stato inoltre affermato che la quota di mercato dei denunzianti è aumentata in modo significativo durante il periodo considerato. 131. La quota di mercato è un indicatore macroeconomico analizzato a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso e non a livello dei denunzianti. In secondo luogo, l'affermazione relativa alla quota di mercato del denunziante è di fatto scorretta. 132. In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 92 a 98 del regolamento provvisorio. 133. Dati relativi ai produttori rappresentativi dell'Unione (indicatori microeconomici) 134. Una parte ha osservato che l'analisi del pregiudizio è difettosa poiché le informazioni relative agli stabilimenti di carta acquisiti dal produttore dell'Unione a cui si è fatto riferimento nel considerando 93 non sono state incluse nell'analisi degli indicatori microeconomici per gli anni 2006-2008. 135. In seguito alle argomentazioni presentate dalla parte, gli indicatori microeconomici sono stati adeguati in modo da presentare un andamento del tutto comparabile negli anni escludendo le informazioni relative agli stabilimenti acquisiti per tutti gli anni presi in esame. 136. In seguito alla modifica del campo di applicazione dei dati utilizzati per l'analisi della situazione economica dei produttori rappresentativi dell'Unione, come spiegato nel considerando precedente, gli indicatori microeconomici sono stabiliti definitivamente come segue: 137. Prezzi medi unitari dei produttori rappresentativi dell'Unione 138. Nonostante le lievi modifiche nelle cifre, si confermano l'andamento generale e le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio, in base alle quali i prezzi della carta fine patinata rimangono stabili negli anni. Tabella 5: Prezzi dei produttori dell'Unione Prezzi dei produttori dell'Unione | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI | Prezzo medio (EUR/tonnellata) | 692 | 717 | 691 | 699 | Indice | 100 | 104 | 100 | 101 | Fonte: Risposte al questionario, verificate. 139. Scorte 140. Durante il PI le scorte rappresentavano circa il 10% del volume di produzione. I produttori rappresentativi dell'Unione hanno aumentato del 10% il livello delle scorte nel periodo considerato, in particolare tra il 2006 e il 2007 e successivamente tra il 2008 e il PI. Questo andamento ha coinciso in particolare con il netto aumento di importazioni a prezzi di dumping dalla RPC. Tabella 6: Scorte Scorte | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI | Scorte (tonnellate) | 278 265 | 298 547 | 296 387 | 306 588 | Indice | 100 | 107 | 107 | 110 | Fonte: Risposte al questionario, verificate. 141. Occupazione, salari e produttività Tabella 7: Occupazione Occupazione | 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI | Occupazione — equivalenti a tempo pieno (ETP) | 7 756 | 7 487 | 7 207 | 6 197 | Indice | 100 | 97 | 93 | 80 | Costo della manodopera (EUR/ETP) | 54 053 | 54 948 | 57 026 | 58 485 | Indice | 100 | 102 | 105 | 108 | Produttività (unità/ETP) | 453 | 478 | 486 | 484 | Indice | 100 | 106 | 107 | 107 | Fonte: Risposte al questionario, verificate. 142. A causa della chiusura di stabilimenti di carta e delle concentrazioni societarie dei produttori rappresentativi dell'Unione, il numero di dipendenti ha subito un calo considerevole, pari al 20% (quasi 1600 posti di lavoro), durante il periodo considerato. Grazie all'aumento e al mantenimento di un'elevata produzione per dipendente, anche nel periodo di maggiori licenziamenti, è stato possibile conseguire un incremento dell'efficienza. Il costo della manodopera è aumentato regolarmente, con un incremento totale dell'8% nel periodo considerato. 143. Le conclusioni esposte nel considerando 102 del regolamento provvisorio sono quindi ulteriormente confermate dalle cifre leggermente modificate. 144. Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito Tabella 8: Redditività 2006 | 2007 | 2008 | 2009/PI | Redditività | -1,08% | -0,20% | -2,49% | 2,88% | Variazione (100=2006) | +0,88% | -1,41% | +3,95% | Flusso di cassa (in migliaia di EUR) | 260 047 | 211 036 | 172 570 | 336 753 | Indice | 100 | 81 | 66 | 129 | Investimenti (in migliaia di EUR) | 151 900 | 151 027 | 127 845 | 87 875 | Indice | 100 | 99 | 84 | 58 | Utili sul capitale investito | -0,73% | -0,54% | -2,73% | 0,39% | Variazione (100=2006) | +0,19% | -2,00% | +1,12% | Fonte: Risposte al questionario, verificate. 145. Il tasso di redditività durante il periodo considerato è stato corretto per rispecchiare più accuratamente il livello di redditività. La tendenza fondamentale per quanto riguarda la redditività rimane immutata nonostante la variazione. I produttori rappresentativi dell'Unione hanno subito perdite nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008 e la situazione finanziaria è tornata positiva solo nel 2009, quando il prezzo mondiale della pasta di carta, la principale materia prima, è eccezionalmente diminuito in modo significativo a causa della recessione economica. Si è ritenuto che il calo del 19% del prezzo della pasta di carta, giudicato insolitamente elevato, abbia contribuito in maniera diretta al miglioramento della situazione finanziaria durante il PI. Occorre notare che dal PI i prezzi della pasta di carta sono tornati ai livelli precedenti. 146. Fatti salvi i lievi cambiamenti delle cifre, si confermano le conclusioni riguardanti il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito esposti nei considerando 104 e 105 del regolamento provvisorio. 147. Una delle parti ha obiettato che il miglioramento della redditività non andrebbe considerato come un esempio limitato dovuto ad un calo straordinario dei costi delle materie prime, come spiegato al considerando 107 del regolamento provvisorio. Il calo dei costi ha favorito sia i produttori locali che quelli cinesi, non solo i denunzianti, pertanto l'aumento decisivo della redditività non è stato solamente una conseguenza del calo dei costi, ma piuttosto di un cambiamento nelle politiche dei prezzi da parte dei denunzianti. 148. I produttori esportatori hanno inoltre dichiarato che la redditività è determinata dai prezzi della CFP piuttosto che dal prezzo della pasta di carta. Si è trovato tuttavia che quando i prezzi della pasta di carta sono scesi drasticamente nel 2009, i prezzi della CFP sono rimasti stabili e i profitti sono aumentati di conseguenza. Poiché i prezzi sono rimasti stabili, non è quindi possibile stabilire alcuna relazione fra i prezzi e la redditività in questo periodo di tempo specifico. 149. Il tasso di redditività è un indicatore che viene analizzato al livello dei produttori rappresentativi dell'Unione e non a quello dei denunzianti come suggerito dalla parte in questione. L'analisi delle informazioni raccolte ha mostrato un collegamento diretto fra la caduta eccezionale dei prezzi della pasta di carta, la principale materia prima, e l'aumento della redditività; pertanto i prezzi stabili dei prodotti finiti hanno effettivamente influito sul miglioramento della redditività. Mentre questo è stato probabilmente vero anche per altri produttori sul mercato, rimane invariata la conclusione secondo la quale il miglioramento temporaneo della redditività è dovuto al calo eccezionale dei prezzi della materia prima durante il PI. 150. Capacità di reperire capitali 151. Si confermano le conclusioni circa la capacità dei produttori rappresentativi di reperire capitali esposta nel considerando 106 del regolamento provvisorio. 152. Conclusioni relative al pregiudizio 153. Uno dei produttori esportatori e il governo della RPC hanno dichiarato che non vi erano prove positive per dimostrare che i produttori dell'Unione che hanno partecipato alla denuncia subissero un pregiudizio notevole. Al contrario, i denunzianti hanno presentato dei risultati economici complessivi e stabili e hanno aumentato la redditività nel PI. 154. Prima di tutto, lo stato dell'industria dell'Unione viene analizzato al livello dei produttori rappresentativi dell'Unione e non a quello dei denunzianti come suggerito dalle parti. 155. Inoltre, come già osservato nei considerando 89 e 107, le conclusioni di queste parti sembrano ricavate da indicatori calcolati da serie di dati ed informazioni differenti rispetto a quelli stabiliti nel corso dell'inchiesta e presentati sopra e nel regolamento provvisorio. Ne risulta quindi che queste conclusioni sono sbagliate. L'analisi delle parti, inoltre, non utilizza coerentemente due diverse serie di dati per gli indicatori macro e micro. 156. È stato inoltre dichiarato che il miglioramento della redditività andrebbe considerato come una conseguenza degli sforzi di ristrutturazione dell'industria che comprendono la riduzione della produzione e dell'occupazione e un aumento della produttività. In questo caso, non è opportuno ritenere che questi ultimi siano gli unici indicatori del pregiudizio, ma sarebbe invece necessario guardare a tutti gli indicatori insieme. 157. L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base elenca i fattori e gli indicatori economici da valutare nell'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping nell'industria dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 5, precisa espressamente che l'elenco non è tassativo e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Mentre gli indicatori vanno valutati singolarmente, le conclusioni andrebbero quindi tratte dall'analisi di tutti i fattori. 158. Nel complesso, le affermazioni delle parti riportate sopra non influiscono sulla conclusione raggiunta in fase provvisoria, che è pertanto confermata, secondo la quale l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 159. Le parti hanno inoltre espresso più volte osservazioni in merito alle possibili minacce rappresentate da un ulteriore pregiudizio notevole dovuto all'enorme aumento di capacità dei produttori cinesi sostenuti da politiche e sovvenzioni statali. Il campo di applicazione dell'inchiesta era l'esistenza di pregiudizio notevole e non la minaccia di un ulteriore pregiudizio notevole futuro. Pertanto queste osservazioni non hanno influito sulle conclusioni e sono state respinte. 160. Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio. 161. NESSO DI CAUSALITÀ 162. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni circa le conclusioni provvisorie riguardanti il nesso di causalità fra il dumping e il pregiudizio. 163. Effetto delle importazioni oggetto di dumping 164. Diverse parti hanno contestato le conclusioni provvisorie riguardanti l'effetto delle importazioni oggetto di dumping. L'obiezione principale era che le importazioni cinesi non hanno un impatto significativo in termini di volume e prezzi. Si sosteneva che non vi fosse stato un improvviso aumento delle importazioni cinesi, ma piuttosto che queste fossero aumentate gradualmente negli anni e che il loro impatto, per questo motivo piuttosto limitato, non andasse sopravvalutato ai fini della determinazione del pregiudizio. Si sosteneva inoltre che i prezzi cinesi, seppure inferiori ai prezzi dell'Unione, non avessero alcun impatto sui prezzi relativamente stabili dell'industria dell'Unione. Un produttore esportatore ha messo in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale si sarebbe arrivati ad un livello eccessivamente basso dei prezzi a causa dei prezzi cinesi. Questo produttore esportatore ha fatto notare che nel 2009, quando i prezzi cinesi sono scesi ulteriormente, i prezzi dell'industria dell'Unione non solo hanno registrato un aumento ma hanno di fatto permesso all'industria dell'Unione di realizzare dei profitti. 165. L'evoluzione delle importazioni cinesi è stata analizzata nel dettaglio nei considerando 84 e 114 del regolamento provvisorio. È stato stabilito che le importazioni sono quasi triplicate nel periodo considerato, specialmente fra il 2006 e il 2007 (+118%) e nel periodo compreso fra il 2008 e il PI (+81%). L'aumento del volume non può quindi essere considerato insignificante. 166. In termini di prezzi, le importazioni cinesi erano inferiori del 7,6% ai prezzi dei produttori rappresentativi dell'Unione, una differenza considerata significativa in un mercato con un'alta trasparenza dei prezzi. Come definito nel considerando 112, i prezzi dei produttori rappresentativi dell'Unione erano stabili nel periodo considerato, con un aumento eccezionale nel 2007, anno in cui le esportazioni cinesi non hanno registrato aumenti. Nel 2009 i produttori dell'Unione sono riusciti a mantenere stabili i loro prezzi, perdendo però ulteriori quote di mercato, e la loro redditività è stata il risultato della combinazione di questi prezzi stabili e del calo dei costi della materia prima. 167. Il produttore esportatore cinese ha sostenuto che le importazioni di CFP dalla Cina non hanno alcun impatto sui prezzi dell'industria dell'Unione poiché queste non sono comparabili alla CFP fabbricata e venduta dai produttori rappresentativi dell'Unione in quanto solo il 10% delle vendite di questi ultimi è stato messo a confronto nella determinazione dell'undercutting e del livello di prezzi non pregiudizievole. Si nota che queste determinazioni sono fatte basandosi su prodotti del tutto comparabili che si assomigliano direttamente in tutte le caratteristiche al fine di garantire un confronto equo. La CFP fabbricata dai produttori della Cina è generalmente comparabile con quella fabbricata dai produttori dell'Unione, come stabilito al considerando 42, e quindi le due CFP sono in competizione le une con le altre sul mercato dell'Unione. 168. È stato inoltre affermato che la conclusione secondo cui il mercato di CFP è un mercato delle materie prime caratterizzato da un livello elevato di trasparenza sarebbe inesatta poiché i produttori dell'Unione vendono circa metà dei loro prodotti direttamente agli utilizzatori finali. In contrasto con questa affermazione, i produttori rappresentativi dell'Unione hanno venduto la maggior parte dei loro prodotti tramite commercianti direttamente o indirettamente (vendite di tipo "indent", in cui i prodotti vengono spediti direttamente ai clienti, ma l'ordine e la fatturazione avvengono tramite i commercianti). Il ruolo dei commercianti è in effetti fondamentale sia per il mantenimento delle scorte che per la trasparenza dei prezzi nei confronti del mercato. 169. Stante quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 113 a 117 del regolamento provvisorio. 170. Effetto di altri fattori 171. Andamento del consumo sul mercato dell'Unione e crisi economica 172. Un produttore esportatore e il governo della RPC hanno dichiarato che il calo della produzione dell'Unione è stato causato dalla crisi finanziaria globale e dal declino improvviso del consumo sul mercato dell'Unione, come testimoniato dagli andamenti negativi delle vendite sul mercato interno, dall'utilizzo della capacità produttiva, dall'occupazione e dal livello delle scorte dei produttori dell'Unione e che non dovrebbe quindi essere attribuito alle importazioni cinesi. 173. A sostegno di questa argomentazione il governo della RPC ha citato un manifesto per la competitività e l'occupazione lanciato dall'industria della carta e della pasta di carta nel giugno 2009 ("manifesto"). Questo documento copre tutti i settori dell'industria della carta e della pasta di carta e ha un fine politico generale. In base alle informazioni incluse in questo documento non è stato possibile trarre conclusioni separate per la produzione e le vendite del prodotto in esame. Non è quindi possibile concludere se le affermazioni o le conclusioni del manifesto si applichino di fatto in maniera univoca al prodotto in esame. Poiché l'inchiesta non ha evidenziato l'esistenza di un collegamento solido fra la crisi finanziaria e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, questa obiezione è stata respinta. 174. Prezzi delle materie prime 175. Non sono state avanzate nuove obiezioni per riconsiderare le conclusioni espresse ai considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio e al considerando 118 del presente regolamento. 176. Andamento delle esportazioni dei produttori rappresentativi dell'Unione 177. La revisione dell'indicatore microeconomico, come spiegato nel considerando 110, ha influenzato l'analisi dell'andamento delle esportazioni dei produttori rappresentativi dell'Unione al punto che il calo delle loro vendite all'esportazione nel periodo in esame corrispondeva al 16%. Le vendite all'esportazione a parti non correlate effettuate da queste società hanno rappresentato il 26% delle loro vendite totali. 178. Contrariamente a quanto sostenuto da un produttore esportatore, l'andamento delle esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori rappresentativi dell'Unione è stato affrontato nei considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio. La revisione sopra citata non influenza queste conclusioni raggiunte nella fase provvisoria. 179. Le osservazioni e gli elementi di prova presentati in merito agli effetti dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non hanno pertanto causato alcun cambiamento nelle conclusioni raggiunte nella fase provvisoria. 180. Importazioni da altri paesi terzi 181. Le osservazioni presentate in merito agli effetti delle importazioni da altri paesi terzi sono già state affrontate nei considerando da 125 a 127 del regolamento provvisorio. 182. Sovraccapacità strutturale 183. È stato affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è causato da una sovraccapacità strutturale. Questo fattore era già stato analizzato al considerando 128 del regolamento provvisorio. 184. L'obiezione principale avanzata in merito sosteneva che gli sforzi di ristrutturazione dell'industria dell'unione sono stati completati nel 2009 con la concentrazione di due grandi produttori che ha provocato miglioramenti immediati della situazione dell'industria dell'Unione. Come descritto al considerando 93 del regolamento provvisorio, gli sforzi di ristrutturazione sono avvenuti a partire dal 2000 fino al PI. L'effetto positivo della concentrazione citata si sarebbe dovuto tradurre in un migliore utilizzo degli impianti e, quantomeno, da un volume stabile delle vendite, ma entrambi gli indicatori sono peggiorati nel PI. D'altro canto, è stato stabilito che il miglioramento della redditività nell'industria dell'Unione durante il PI è stato causato principalmente e direttamente dal calo eccezionale dei prezzi della pasta di carta. Le conclusioni espresse al considerando 128 del regolamento provvisorio, secondo cui la ristrutturazione operata dai produttori è stata indebolita dalle importazioni in dumping, sono quindi confermate. 185. Conclusioni sul nesso di causalità 186. In base a quanto detto, le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, sono quindi confermate. Si confermano inoltre le conclusioni provvisorie circa gli effetti di altri fattori noti che potrebbero aver causato pregiudizio all'industria dell'Unione: questi fattori non sono tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. 187. INTERESSE DELL'UNIONE 188. Industria dell'Unione 189. Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni in merito all'interesse dei produttori e degli importatori e commercianti dell'Unione. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 134 a 138 del regolamento provvisorio circa l'interesse di questi gruppi. 190. Importatori e operatori commerciali 191. Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni in merito all'interesse degli importatori e dei commercianti dell'Unione. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 139 a 143 del regolamento provvisorio circa l'interesse di questi gruppi. 192. Utilizzatori 193. In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie si sono manifestate tre tipografie e un'associazione di tipografie e di editori europei. Esse hanno dichiarato che le misure avrebbero avuto effetti negativi sulle industrie a valle poiché gli aumenti dei prezzi potrebbero portare alla delocalizzazione dell'industria tipografica causando così un aumento delle importazioni a valle di materiali stampati. L'argomentazione era sostenuta dal fatto che le importazioni di materiale stampato dalla Cina sono aumentate rapidamente negli ultimi anni e a quanto pare hanno ottenuto una quota considerevole del mercato nell'ambito del consumo europeo di tutto il materiale stampato. 194. Si sosteneva inoltre che l'istituzione di misure avrebbe comportato problemi di approvvigionamento sul mercato e tempi di consegna più lunghi per gli utilizzatori. 195. Molte di queste osservazioni non si riferivano ad una società specifica ed erano simili a commenti già inviati nella fase provvisoria dell'inchiesta ai quali è stato risposto nei considerando 146 e 150 del regolamento provvisorio. Si ricorda che la collaborazione delle tipografie è stata limitata e in base alle poche informazioni quantitative ricevute si è concluso che, a causa del loro livello di redditività e della quota di CFP nei loro costi, le tipografie sono effettivamente vulnerabili rispetto agli aumenti di prezzi. La maggior parte delle tipografie hanno tuttavia effettuato pochissimi acquisti diretti di carta cinese nel PI, o non ne hanno effettuato alcuno, e la quantità di carta cinese usata dalle tipografie è in generale ridotta, pertanto l'impatto diretto del dazio sarebbe trascurabile. Molte tipografie hanno inoltre dichiarato che a causa della necessità di tempi di consegna rapidi, la quantità di merce approvvigionata direttamente da paesi terzi resterebbe comunque limitata. 196. Per quanto riguarda l'osservazione riguardante il materiale stampato a valle proveniente dalla Cina occorre notare che le statistiche sulle importazioni del materiale stampato coprono una vasta gamma di prodotti fra cui materiale stampato su carta diversa dalla carta fine patinata. In base alle informazioni a disposizione non è stato possibile valutare quale parte dei prodotti importati dalla Cina sia stampata sul prodotto in esame e quale sia stampata su altri tipi di carta. Da informazioni fornite è tuttavia noto che il materiale stampato originario della Cina è in gran parte costituito da categorie specifiche di libri, libri per bambini, calendari, imballaggi e biglietti augurali. I prodotti "a scadenza", quali riviste settimanali o mensili e altra stampa, hanno meno probabilità di venire importati dalla Cina a causa dei tempi di trasporto. Mentre la delocalizzazione dei processi di stampa di alcuni prodotti è più probabile, vi sono tipi di prodotti per i quali la vicinanza e l'assistenza sono fondamentali e che quindi non sarebbero influenzati dalla concorrenza straniera. Inoltre, pur essendo un elemento di costo importante per l'industria tipografica, l'industria della carta è un'industria a largo impiego di manodopera e pertanto i costi della manodopera potrebbero costituire un fattore più determinante ai fini dei processi di delocalizzazione. In sintesi, non si può escludere che le importazioni di materiali stampati su CFP aumenteranno ma non è possibile stimare in maniera accurata quale potrebbe essere il livello di aumento e quanto ciò potrebbe influire nella concorrenza dei produttori tipografici e quindi quale potrebbe essere l'impatto diretto dell'aumento dei prezzi sull'industria tipografica dell'Unione a valle. 197. In base alle informazioni trasmesse, è noto che l'industria tipografica soffre di una sovraccapacità strutturale che rende necessarie continue ristrutturazioni del settore. Una delle cause principali della ristrutturazione è stata anche la concentrazione dei fabbricanti di carta nella catena di valore. Si considera che qualunque difficoltà che l'industria tipografica incontra nell'aumentare i prezzi sia causata principalmente da questa sovraccapacità strutturale intrinseca all'industria stessa. 198. Le parti interessate che lamentano possibili riduzioni di approvvigionamento non hanno quantificato o dato una stima di dette riduzioni. In ogni caso le obiezioni non sembrano sostenute dal tasso di utilizzo della capacità produttiva dei produttori dell'Unione che corrispondeva all'83% durante il PI, con un milione di tonnellate circa di capacità inutilizzate. Con queste premesse eventuali riduzioni sono improbabili. 199. Conclusioni sull'interesse dell'Unione 200. Visto quanto detto sopra, si confermano le conclusioni provvisorie riguardanti l'interesse dell'Unione, non vi sono cioè motivi urgenti per impedire l'istituzione di misure definitive sulle importazioni di CFP originaria della RPC. 201. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE 202. Livello di eliminazione del pregiudizio 203. Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha richiesto ulteriori dettagli circa il metodo utilizzato per il calcolo del profitto di riferimento dell'8% usato per il calcolo del prezzo non pregiudizievole. Esso si riferiva alla denuncia in cui il profitto di riferimento suggerito era inferiore. 204. Il denunziante, d'altro canto, ha richiesto che il profitto di riferimento fosse definito ad un minimo del 10%, giustificando questa richiesta con il margine di profitto stimato usato dalle agenzie di rating indipendenti nella loro metodologia di classificazione e con la redditività raggiunta da un produttore attivo in un altro segmento di produzione della carta non influenzato dalle importazioni cinesi. 205. È opportuno chiarire che il profitto di riferimento suggerito nella denuncia è stato esaminato in base alle risposte al questionario e alle visite di verifica effettuate presso i produttori rappresentativi dell'Unione. Più in dettaglio, si è tenuto conto del costo dell'investimento nei macchinari. È emerso che il profitto di riferimento stabilito secondo questo ultimo metodo rispecchia le esigenze di investimenti iniziali rilevanti, nonché il rischio, che fanno parte di questa industria ad alta intensità di capitale in assenza di importazioni oggetto di dumping e/o di sovvenzioni. Si ritiene che l'industria possa raggiungere un profitto di riferimento dell'8% in assenza di importazioni oggetto di dumping. Come specificato nel considerando 86, per garantire che i calcoli di dumping, undercutting e underselling seguano un approccio coerente e per i motivi di cui ai considerando da 68 a 71, il calcolo dell'eliminazione del pregiudizio definitivo è stato rivisto per escludere le vendite all'esportazione di una società che si trova all'interno del gruppo di un produttore esportatore che ha collaborato. 206. Per tutti gli altri aspetti si confermano i considerando da 153 a 161 del regolamento provvisorio. 207. Misure definitive 208. Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC, di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato. 209. Parallelamente all'inchiesta antidumping sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC, è stata condotta un'inchiesta antisovvenzioni. Poiché, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[7] ("il regolamento antisovvenzioni di base"), nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, si è ritenuto necessario stabilire se, e in quale misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione. 210. Per quanto riguarda i sistemi di sovvenzione che hanno costituito le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base, il margine antidumping definitivo stabilito per due produttori esportatori cinesi è in parte dovuto (0,05%) all'esistenza di sovvenzioni compensabili all'esportazione. Per quanto riguarda altri regimi di sovvenzione, alla luce della regola del dazio inferiore utilizzata in questo caso e dell'importo delle sovvenzioni trovato durante l'inchiesta antisovvenzioni svolta parallelamente, non si è ritenuto necessario esaminare ulteriormente se e in quale misura le stesse sovvenzioni fossero compensate due volte quando i dazi antidumping e compensativi sono istituiti contemporaneamente sullo stesso prodotto importato. 211. Per quanto riguarda i livelli di dumping e di sovvenzione definitivi a livello nazionale si ricorda che essi sono stati stabiliti usando il margine di dumping definitivo e il margine di sovvenzione definitivo stabiliti per le società che hanno collaborato con le aliquote del dazio individuale più elevate, cioè il 63% per il margine di dumping definitivo e il 16% per il margine di sovvenzione definitivo. 212. Si ricorda che si applica lo stesso livello di eliminazione del pregiudizio sia all'inchiesta antidumping che a quella antisovvenzioni. A questo proposito si osserva che il livello di eliminazione del pregiudizio è inferiore ai margini di dumping definitivo ma superiore ai margini di sovvenzione definitivo. Si ritiene quindi appropriato istituire un dazio compensativo definitivo a livello dei margini di sovvenzione definitivi ed istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente. 213. Alla luce di quanto detto, e tenuto conto delle conclusioni definite nel regolamento che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (regolamento di esecuzione (UE) n. ***/2011 del Consiglio)[8] e visto l'articolo 14, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento di base, detto dazio non sarà istituito nella misura necessaria a soddisfare quanto disposto in detta frase; l'aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC e l'aliquota a cui detti dazi saranno istituiti saranno le seguenti: Società | Margine di sovvenzione totale | Di cui sovvenzione all'esportazione | Margine di dumping | Margine di pregiudizio | Aliquota del dazio compensativo definitivo | Aliquota del dazio antidumping definitivo | Aliquota del dazio antidumping definitivo da istituire | Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 12% | 0,05% | 43,5% | 20% | 12% | 20% | 8% | Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 4,3% | 0% | 63% | 39,1% | 4,3% | 39,1% | 35,1% | Tutte le altre società | 12% | 0,05% | 63% | 39,1% | 11,9% | 39,1% | 27,1% | 214. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO 215. In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e tenendo conto del fatto che nell'inchiesta antisovvenzioni parallela non sono state istituite misure provvisorie, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via provvisoria. 216. Un produttore esportatore ha obiettato che la riscossione definitiva del dazio provvisorio alle aliquote definite nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1042/2010 sarebbe in contrasto con l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base. Tuttavia, come chiarito nel presente regolamento, e in particolare nell'articolo 1, paragrafo 2, il dazio definitivo istituito dal presente regolamento è di fatto più elevato del dazio provvisorio istituito. In tali circostanze, è certamente necessario riscuotere il dazio provvisorio alle aliquote definite nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1042/2010, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90 (codici TARIC 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 e 4810 99 90 20) e originaria della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping definitivo non si applica ai rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) — producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. Il dazio antidumping definitivo non si applica alla carta e al cartone a più strati. 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è la seguente: Società | Aliquota del dazio antidumping | Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 20% | Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 39,1% | Tutte le altre società | 39,1% | 3. Per quanto riguarda l'aliquota del dazio antidumping prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, il 12% non sarà riscosso per Gold East Paper (Jiangsu) Co. e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., il 4% per Shangdong Chenming Paper Holdings Limited e Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd e il 12% per tutte le altre società nella misura in cui l'importo corrispondente è riscosso a norma del regolamento XXX/2011 che istituisce dazi compensativi definitivi. 4. Alla luce dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente: Società | Aliquota del dazio antidumping | Codice addizionale TARIC | Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, provincia di Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, provincia di Jiangsu, RPC | 8% | B001 | Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, provincia di Shandong, RPC | 35,1% | B013 | Tutte le altre società | 27,1% | B999 | 5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (UE) n. 1042/2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, vengono definitivamente riscossi all'aliquota del dazio provvisorio prevista dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1042/2010. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 299 del 17.11.2010, pag. 7. [3] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. [4] Sentenza del 3 maggio 2001, cause riunite C-76/98 P e C-77/98 P, Ajinomoto, Racc. 2001, pag. 03223, punto 67. [5] Decisione della Commissione, del 31/10/2008 che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso n. COMP/M.5283 - SAPPI / M-REAL) in base al Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( GU C 324 del 19.12.2008, pag. 8). [6] Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). [7] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [8] GU L *** del ***, pag. ***.