52011PC0191

/* COM/2011/0191 def. - NLE 2011/0076 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 11.4.2011

COM(2011) 191 definitivo

2011/0076 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2. Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nell'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

- Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

4. Consultazione delle parti interessate

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità delle disposizioni del regolamento di base.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ai pareri di esperti esterni.

- Valutazione d'impatto

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

5. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

6. Riassunto delle misure proposte

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sui risultati di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Canada o di Singapore, nonché mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

Dall'inchiesta è risultato che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante il trasbordo attraverso il Canada, come definito nell'articolo 23 del regolamento di base. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, si propone di estendere le misure esistenti riguardanti le importazioni di biodiesel originario degli USA alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario del Canada o no.

Dall'inchiesta è inoltre emerso che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel secondo la definizione dell'articolo 23 del regolamento di base. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, si propone pertanto di estendere le misure esistenti riguardanti le importazioni di biodiesel originario degli USA alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel.

Per quanto riguarda la presunta possibile elusione mediante trasbordo attraverso Singapore, dall'inchiesta risulta che gli effetti riparatori delle misure compensative non sono stati compromessi in termini di quantitativi provenienti da Singapore. Si propone pertanto di chiudere l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure compensative tramite importazioni di biodiesel spedite da Singapore.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare entro l'11 maggio 2011.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base di cui sopra e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

7. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2011/0076 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

8. PROCEDURA

9. Misure in vigore

10. Con il regolamento (CE) n. 194/2009[2] la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

11. Con il regolamento (CE) n. 598/2009[3] ("regolamento definitivo") il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 e 237 euro la tonnellata sulle importazioni di biodiesel, definito dall'articolo1, paragrafo 1, del suddetto regolamento ("prodotto in esame"), originario degli Stati Uniti. L'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento definitivo è nel prosieguo denominata "l'inchiesta iniziale".

12. Va inoltre osservato che, con il regolamento (CE) n. 599/2009[4] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso fra 0 e 198 euro la tonnellata sulle importazioni del prodotto in esame.

13. Richiesta

14. Il 30 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni del prodotto in esame. La richiesta è stata presentata dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell'Unione.

15. Nella richiesta si sostiene che le misure compensative sulle importazioni del prodotto in esame sono oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso il Canada e Singapore e mediante esportazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel.

16. Dalla richiesta risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli Stati Uniti d'America, dal Canada e da Singapore nell'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. Il cambiamento della configurazione degli scambi derivava presumibilmente dal trasbordo del prodotto in esame attraverso il Canada e Singapore.

17. Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ha cominciato ad essere esportato nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame.

18. Nella richiesta si sostiene inoltre che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzi. Si afferma che volumi significativi di biodiesel importato in forma pura o in miscela contenente in peso più del 20% di biodiesel proveniente dal Canada o da Singapore e di biodiesel in miscela contenente il 20% o meno di biodiesel risultano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Inoltre, vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore.

19. Nella richiesta si afferma infine che i prezzi del prodotto in esame continuano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito.

20. Apertura

21. Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un'inchiesta ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento (CE) n. 721/2010[5] (il regolamento di apertura). A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento di apertura, ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare le importazioni spedite dal Canada e da Singapore nonché le importazioni dagli USA di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/i idrotrattamento, di origine non fossile.

22. Con il regolamento (UE) n. 720/2010[6] la Commissione ha inoltre avviato un'inchiesta parallela riguardante la possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli USA mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore e mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli USA.

23. Inchiesta

24. La Commissione ha inviato una notifica ufficiale alle autorità degli USA, del Canada e di Singapore. Ai produttori/esportatori noti degli USA, del Canada e di Singapore sono stati inviati questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

25. La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario:

Produttori/esportatori in Canada

- BIOX Corporation

- Rothsay Biodiesel

Operatori commerciali a Singapore

- Trafigura Pte Ltd.

- Wilmar Trading Pte Ltd.

Produttori/esportatori negli USA:

- Archer Daniels Midland Company

- BP Products North America Inc

- Louis Dreyfus Corporation

Importatori collegati

- BP Oil International Limited

- Cargill BV

26. Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi presso le pertinenti autorità competenti del governo del Canada e del governo di Singapore.

27. Periodo dell'inchiesta

28. L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 30 giugno 2010 (periodo dell'inchiesta, "PI"). Per verificare l'esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta.

29. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA SULL'ELUSIONE

30. Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione, ovvero il prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli Stati Uniti d'America (il "prodotto in esame").

31. Il prodotto oggetto dell'inchiesta sull'elusione è duplice. Innanzitutto, per quanto riguarda il presunto trasbordo attraverso il Canada e Singapore, è identico al prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, come descritto nel paragrafo precedente. Per quanto concerne le spedizioni dirette dagli USA, il prodotto oggetto dell'inchiesta è biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originario degli Stati Uniti d'America.

32. IMPORTAZIONI DI BIODIESEL VERSO L'UNIONE/ESPORTAZIONI DAGLI USA

33. In seguito all'istituzione delle misure compensative provvisorie, nel marzo 2009, le importazioni del prodotto in esame sono praticamente cessate. La seguente tabella riassume la situazione:

IMPORTAZIONI DI BIODIESEL e di determinate MISCELE DI BIODIESEL VERSO L'UNIONE EUROPEA |

Voce 3824 90 91 01 (in tonnellate) |

Fonte: Eurostat |

2008 | quota | 2009 | quota | PI | quota |

USA | 1.487.790 | 83,62% | 381.227 | 22,29% | 24 | 0,00% |

Canada | 1.725 | 0,10% | 140.043 | 8,19% | 197.772 | 9,28% |

Singapore | 179 | 0,01% | 20.486 | 1,20% | 32.078 | 1,50% |

34. I suddetti dati di Eurostat riguardano tutto il biodiesel contenente almeno il 96,5% di esteri.

35. In confronto, gli USA registrano le esportazioni di biodiesel e di tutte le miscele di biodiesel alla voce HTS 3824 90 40 00 (miscele di sostanze grasse di origine animale o vegetale) nel modo seguente:

ESPORTAZIONI DAGLI USA DI BIODIESEL E MISCELE DI BIODIESEL |

Voce HTS 3824 90 40 00 (in tonnellate) |

Fonte: DOC |

2008 | 2009 | PI |

Unione europea | 2.241.473 | 335.577 | 358.291 |

Canada | 967 | 128.233 | 161.841 |

Singapore | 311 | 42.056 | 27.415 |

2.242.751 | 505.866 | 547.547 |

36. Confrontando le due tabelle di cui sopra si può concludere che le 358 291 tonnellate esportate verso l'Unione durante il PI sono miscele contenenti non oltre il 96,5% di biodiesel.

37. CANADA

38. Considerazioni generali

39. I produttori/esportatori del Canada hanno manifestato un elevato livello di collaborazione. Due produttori, che rappresentano circa il 90% della produzione canadese di biodiesel hanno risposto al questionario e hanno pienamente collaborato all'inchiesta. Inoltre hanno collaborato all'inchiesta anche la Canadian Renewable Fuels Association e le pertinenti autorità del governo del Canada.

40. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA, il Canada e l'Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e che il prodotto simile importato continui a beneficiare di sovvenzioni.

41. Cambiamento della configurazione degli scambi

42. Importazioni verso l'Unione

43. Le importazioni di biodiesel dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009, per ridursi quasi a zero durante il PI.

44. Dall'altro lato, secondo i dati di Eurostat, le importazioni totali di biodiesel dal Canada verso l'Unione sono aumentate notevolmente tra il 2008 ed il PI, da 1 725 tonnellate nel 2008 a 140 043 tonnellate nel 2009 e a 197 772 tonnellate durante il PI.

45. Esportazioni di biodiesel dagli USA al Canada

46. Non esistono dazi doganali applicabili alle vendite di biodiesel tra gli USA ed il Canada, né altri tipi di restrizione delle importazioni.

47. Secondo le statistiche statunitensi, le esportazioni di biodiesel dagli USA al Canada sono aumentate da 967 tonnellate nel 2008 a 128 233 tonnellate nel 2009 e a 161 841 tonnellate durante il PI.

48. Da un confronto tra le statistiche sulle esportazioni fornite dalle autorità statunitensi e le statistiche sulle importazioni fornite in loco dalle autorità canadesi sono emerse differenze significative su base mensile. Secondo le statistiche canadesi le importazioni di biodiesel dagli US al Canada sono aumentate da 11 757 tonnellate nel 2008 a 18 673 tonnellate nel 2009 e a 174 574 tonnellate durante il PI.

49. Secondo le autorità canadesi, non esistono voci specifiche per dichiarare il biodiesel. Esse hanno osservato che il Canada e gli USA si scambiano i dati sulle importazioni per usarli quali rispettivi dati sulle esportazioni. Di conseguenza, al livello a sei cifre, i dati sulle importazioni canadesi e sulle esportazioni degli USA dovrebbero corrispondere, e in effetti essi corrispondono in modo piuttosto preciso per quanto concerne la voce HTS 3824 90. Tuttavia, quando si supera il livello a sei cifre, ognuno possiede il proprio sistema di classificazione. Va inoltre osservato che le statistiche canadesi riguardano solo le importazioni sdoganate in Canada e non le merci trasbordate.

50. Per concludere, malgrado le differenze riscontrate tra le due fonti di dati, è evidente che le esportazioni USA di biodiesel verso il Canada sono aumentate dal 2008 al PI, in particolare in seguito all'istituzione delle misure compensative. Il mercato canadese del biodiesel attualmente non è in grado di assorbire tali quantità di biodiesel. I produttori di biodiesel veramente canadese sono infatti orientati all'esportazione.

51. Produzione in Canada e vendite di biodiesel veramente canadese all'Unione

52. I due produttori che hanno collaborato in Canada non hanno acquistato biodiesel dagli USA, né da altre fonti durante il PI.

53. La produzione di biodiesel in Canada è un'industria agli inizi. Durante il PI esistevano in Canada circa sei impianti di produzione, ma i due impianti siti nel Canada orientale, che appartengono ai due produttori che hanno collaborato e sono da essi gestiti, effettuano da soli quasi il 90% della produzione totale.

54. Basandosi sui volumi di produzione venduti dai produttori che hanno collaborato, sono state determinate le vendite a clienti finali situati con certezza nel Nordamerica, ovvero negli USA o in Canada. Le vendite restanti sono state effettuate a clienti che hanno commercializzato i prodotti e/o che li hanno miscelati con altro biodiesel. Le due società non sapevano se i clienti avessero venduto i prodotti all'Unione dichiarandoli come biodiesel canadese, oppure se li avessero miscelati, oppure se il biodiesel fosse stato venduto a clienti finali negli USA o in Canada.

55. Anche se, in un caso estremo, si presumesse che tutto il biodiesel "veramente" canadese fosse finito nell'Unione, tale quantitativo corrisponderebbe solo al 20% delle importazioni totali giunte sul mercato dell'Unione dal Canada durante il PI.

56. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

57. Dal confronto tra le statistiche e i dati ottenuti dai produttori che hanno collaborato è risultato che i produttori canadesi di biodiesel non potevano aver prodotto i volumi esportati dal Canada verso l'Unione. Di conseguenza si deve presumere che il massiccio afflusso di importazioni dal Canada verso l'Unione sia collegato ad esportazioni di biodiesel degli USA spedito dal Canada.

58. La generale diminuzione delle esportazioni dagli USA verso l'Unione a partire dal 2008 ed il contemporaneo aumento delle esportazioni dal Canada verso l'Unione, nonché delle esportazioni dagli USA verso il Canada dopo l'istituzione delle misure iniziali vanno quindi considerati come un cambiamento della configurazione degli scambi.

59. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo

60. Dall'inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione del dazio compensativo in vigore sul biodiesel originario degli USA.

61. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio compensativo

62. I dati di Eurostat sono stati utilizzati per valutare se i prodotti importati avessero indebolito, in termini di quantitativi, gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA. I quantitativi e i prezzi delle esportazioni dal Canada sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito dall'inchiesta iniziale.

63. Come già indicato, le importazioni dal Canada verso l'Unione sono aumentate da 1 725 tonnellate nel 2008 a 197 772 tonnellate durante il PI e quest'ultima cifra corrisponde ad una quota delle importazioni pari al 9,2%. L'aumento delle importazioni dal Canada non poteva essere considerato privo di significato, tenendo presente le dimensioni del mercato dell'Unione, come stabilito dall'inchiesta iniziale. Tenendo in considerazione il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall'inchiesta iniziale, le importazioni dal Canada verso l'Unione durante il PI sono state effettuate sottocosto del 50 % circa (underselling) e hanno costituito una sottoquotazione (undercutting) dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione del 40% circa.

64. Si è potuto quindi concludere che l'efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

65. Elementi di prova della sovvenzione

66. Per quanto riguarda la sovvenzione, va osservato che il credito d'imposta sul biodiesel degli USA, il principale sistema di sovvenzione individuato dall'inchiesta iniziale, è stato riattivato retroattivamente nel dicembre 2010. Su tale base si conclude che il prodotto simile importato ha continuato a beneficiare di sovvenzioni durante il PI.

67. Conclusione

68. Dall'inchiesta è risultato che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante il trasbordo attraverso il Canada, come definito nell'articolo 23 del regolamento di base.

69. SINGAPORE

70. Due operatori commerciali a Singapore hanno collaborato all'inchiesta. Inoltre hanno collaborato le autorità pertinenti del governo di Singapore.

71. I criteri di valutazione dell'esistenza di pratiche di elusione sono stati descritti dal precedente considerando n. 23.

72. Secondo le cifre di Eurostat le esportazioni totali di biodiesel da Singapore verso l'Unione sono aumentate da 179 tonnellate nel 2008 a 20 486 nel 2009 e 32 078 durante il PI. Anche le esportazioni dagli USA verso Singapore sono aumentate nello stesso periodo.

73. Secondo le autorità di Singapore il biodiesel di produzione locale viene venduto prevalentemente a Singapore per sopperire alla domanda interna. Tuttavia le autorità osservano che l'industria è in fase di ampliamento a Singapore, con la recente costruzione di nuovi impianti di produzione.

74. Le esportazioni da Singapore sono sempre state piuttosto limitate. Le importazioni di biodiesel verso l'Unione sono state esaminate più dettagliatamente nella base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e verificate con le autorità doganali nazionali pertinenti. Dall'esame risulta che le importazioni sono arrivate con pochi picchi. L'analisi ha dimostrato che la maggior parte di tali importazioni è veramente originaria di Singapore. Tuttavia, non è stato possibile rintracciare tutte le importazioni.

75. In confronto ai consumi dell'Unione, stabiliti nell'inchiesta iniziale, i volumi importati da Singapore verso l'Unione che non è stato possibile rintracciare erano di entità estremamente modesta. Inoltre la loro quota nei consumi dell'Unione, tenendo conto della stima dell'EBB riguardante il notevole aumento dei consumi dell'Unione a partire dall'inchiesta iniziale, sarebbe trascurabile.

76. In considerazione di quanto finora esposto, si può concludere che gli effetti riparatori delle misure compensative non sono stati compromessi in termini di quantitativi da Singapore.

77. Per quanto riguarda il trasbordo, tutti sanno che Singapore è un gigantesco hub marittimo in Asia, nel quale le imbarcazioni regionali arrivano e scaricano merci che vengono successivamente ricaricate su imbarcazioni dirette, ad esempio, in Europa. Nella presente inchiesta, uno degli operatori commerciali che hanno collaborato ha trasbordato biodiesel originario della Malaysia o dell'Indonesia attraverso Singapore, con destinazione finale nell'Unione. Durante il PI il suddetto operatore commerciale ha esportato, da solo, una notevole quantità di biodiesel verso l'Unione mediante trasbordo a Singapore e ha sdoganato il biodiesel nell'Unione dichiarandolo originario della Malaysia o dell'Indonesia. Dalla verifica non sono emersi elementi atti a mettere in discussione l'origine dichiarata dall'Indonesia o dalla Malaysia.

78. In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di chiudere l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure compensative tramite importazioni di biodiesel spedite da Singapore.

79. USA

80. Osservazioni preliminari

81. Cinque produttori USA di biodiesel o miscele di biodiesel hanno collaborato all'inchiesta, tre dei quali erano stati inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale. Il governo degli Stati Uniti ha collaborato fornendo statistiche sulle esportazioni e la sua interpretazione di dette statistiche.

82. I tre produttori che erano stati inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale avevano cessato di esportare biodiesel dopo l'istituzione delle misure definitive.

83. Solo una delle cinque società che hanno collaborato, la BP North America, che non aveva collaborato all'inchiesta iniziale, ha esportato miscele di biodiesel contenenti, in peso, il 20% o meno di biodiesel (B20 o inferiore) verso l'Unione durante il PI.

84. Il National Biodiesel Board (NBB), che rappresenta l'industria del biodiesel negli Stati Uniti, ha affermato che un prodotto che a suo avviso risultava esplicitamente esterno al campo d'applicazione delle misure in vigore non può diventare oggetto di misure compensative senza una nuova inchiesta. Secondo l'NBB il regolamento definitivo ha stabilito con termini espliciti che il "prodotto in esame" e il "prodotto simile" sono biodiesel o miscele di biodiesel in cui il contenuto di biodiesel è superiore al 20%. L'NBB ritiene che questa percentuale non fosse una soglia artificiale, ma corrispondesse alla realtà del mercato constatata durante l'inchiesta iniziale. Si riteneva ad esempio che la soglia del 20% fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.

85. Secondo l'NBB ed altre parti interessate, un'inchiesta antielusione può solo estendere le misure compensative riguardanti un prodotto in esame ad un prodotto simile che sia solo lievemente modificato rispetto al prodotto in esame. L'NBB ha anche affermato che lo stesso Consiglio, nel regolamento definitivo, aveva stabilito che il biodiesel in miscele contenenti un volume di biodiesel del 20% o inferiore non è un prodotto simile. Di conseguenza, secondo l'NBB, nella struttura delle prescrizioni del regolamento di base non vi sono altre opzioni se non aprire una nuova inchiesta al fine di stabilire se tali miscele debbano diventare oggetto di misure.

86. Per rispondere a tali affermazioni va innanzitutto osservato che l'obiettivo delle prescrizioni antielusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base consiste nel contrastare qualsiasi presunto tentativo di eludere le misure in vigore. Se esistono sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione aprirà un'inchiesta al fine di stabilire se esistano tali pratiche di elusione. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA e l'Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi.

87. È opportuno inoltre ricordare che l'inchiesta antielusione non è un riesame del campo d'applicazione del prodotto in base all'articolo 19 del regolamento di base e non modifica la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento di base forniscono la base giuridica pertinente per un'inchiesta volta a stabilire se vi sia elusione in relazione ad un prodotto oggetto di misure.

88. In tale contesto, nella richiesta ricevuta dalla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base si afferma che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ha cominciato ad essere esportato nell'Unione in seguito all'imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Durante l'inchiesta si è esaminato se tale prassi possa essere ritenuta elusione secondo le prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento di base. Va infine osservato che le presunte pratiche di elusione possono essere esaminate solo a norma dell'articolo 23 del regolamento di base.

89. Esportazioni di B20 o inferiore dagli USA verso l'Unione

90. Come già indicato al precedente considerando n. 20, la voce 3824 90 40 00 dell'HTS statunitense comprende miscele dal contenuto di biodiesel uguale o inferiore al 96,5%. Secondo le statistiche sulle esportazioni degli USA, durante il PI sono state esportate verso l'Unione 358 291 tonnellate di tale tipo di miscela.

91. Durante il PI la BP Products North America (BPNA) ha esportato una notevole parte della suddetta quantità.

92. La BPNA non aveva partecipato all'inchiesta iniziale perché aveva avviato le attività relative al biodiesel solo all'inizio del 2009, anticipando la futura crescita del mercato del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi negli USA e all'estero. La BPNA aveva iniziato ad esportare verso l'Unione nel dicembre 2009. Si ricorda, al riguardo, che le misure definitive sono state istituite nel luglio 2009.

93. Nell'Unione la BP ha venduto biodiesel originario degli USA contenente, in peso, il 15% o meno di biodiesel (B15) al Regno Unito, alla Francia e ai Paesi Bassi. In tutti i casi il prodotto è stato ulteriormente miscelato per rispettare la legislazione applicabile in taluni Stati membri, volta a promuovere il consumo di biocarburanti in quanto attualmente considerati sostenibili dal punto di vista ambientale.

94. Secondo la BPNA le miscele contenenti meno del 15% di biodiesel non sono un prodotto simile rispetto al prodotto in esame. Le caratteristiche e le situazioni sul mercato sono molto diverse. La logistica coinvolta (comprese le restrizioni di spedizione) nella produzione e nell'importazione di miscele inferiori è molto diversa rispetto a quella delle miscele contenenti più biodiesel. Secondo la BPNA, nel trasporto di miscele inferiori al B15, il prodotto viene classificato come prodotto petrolifero ai fini della spedizione, anziché come prodotto chimico, rendendo la spedizione meno costosa. La BPNA ha inoltre affermato che vi sono differenze di resa tra le miscele di biodiesel ad alto e a basso contenuto utilizzate nei motori diesel.

95. L'obiettivo dell'inchiesta sull'elusione consiste nello stabilire se il biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel ha eluso le misure in vigore. Può accadere che le miscele inferiori siano collegate a costi di spedizione inferiori. Tuttavia è opportuno osservare che una miscela come il B20 o inferiore è effettivamente solo una diversa composizione della miscela, rispetto al processo di produzione del biodiesel in una miscela superiore al B20. Si tratta di un semplice processo volto a modificare la composizione della miscela. La produzione del B20 o di miscele inferiori viene invece considerata unicamente una lieve modifica del prodotto in esame, dato che l'unica differenza consiste nella quantità di biodiesel presente nella miscela. Va inoltre osservato che il prodotto in esame come pure il B20 e le miscele inferiori sono in fin dei conti destinati agli stessi usi nell'Unione. Inoltre il biodiesel in miscele come il B20 e inferiori nonché il biodiesel in miscele superiori al B20 hanno le stesse caratteristiche essenziali.

96. Cambiamento della configurazione degli scambi

97. Le importazioni del prodotto in esame dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009, per ridursi quasi a zero durante il PI.

98. Al riguardo bisogna osservare che, sebbene durante l'inchiesta iniziale nell'Unione vi fosse l'obbligo di miscelare ad esempio il B5, le esportazioni di B20 e inferiore dagli USA verso l'Unione sono iniziate solo dopo l'istituzione delle misure definitive. Durante l'inchiesta iniziale veniva esportato verso l'Unione prevalentemente il biodiesel B99,9, secondo i dati ottenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che hanno fatto parte del campione. Il motivo di tale scelta è che consentiva di massimizzare il sussidio sulle merci esportate (1 USD di credito d'imposta per gallone di biodiesel).

99. Di conseguenza è difficile individuare altre motivazioni economiche per l'avvio delle esportazioni di B20 e miscele inferiori se non la possibilità di eludere le misure compensative in vigore.

100. La quota di biodiesel nella miscela continua a ricevere sovvenzioni e l'importatore evita di pagare il dazio compensativo in vigore. In tale contesto va osservato che il dazio compensativo sulle miscele si applica in proporzione al biodiesel presente nella miscela, ovvero nel caso delle importazioni di B15, il dazio compensativo non corrisposto ammonta a circa 35 euro la tonnellata.

101. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo

102. Secondo la BNPA, le miscele di biodiesel inferiori al B15 non sono state create specificamente per eludere i dazi. La società ha affermato di non aver partecipato all'inchiesta iniziale perché ha avviato le sue attività relative al biodiesel all'inizio del 2009, anticipando il futuro mercato attivo del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi, sia negli USA che all'estero. Considerata la specifica struttura della società, la sua attività di società petrolifera e la sua presenza logistica negli Stati Uniti, la decisione di miscelare negli USA ed esportare verso l'Unione è logica dal punto di vista commerciale. La miscela esportata era sempre B15 o inferiore, dato che le misure di sicurezza sono meno severe: fino al B15 la miscela non viene considerata prodotto chimico secondo i regolamenti marittimi.

103. Si osserva che tale attività della società è stata avviata solo dopo l'istituzione delle misure. Si ritiene dunque che non vi siano motivazioni sufficienti o giustificazioni economiche se non l'elusione del dazio antidumping in vigore sul biodiesel originario degli USA.

104. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio compensativo

105. Tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall'inchiesta iniziale, le importazioni di B20 e miscele inferiori dagli USA verso l'Unione durante il PI sono avvenute sia con sottoquotazione (undercutting) che sottocosto (underselling). Le esportazioni di B20 e miscele inferiori sono iniziate solo dopo l'istituzione delle misure definitive e le quantità in questione non sono irrisorie.

106. Si è potuto quindi concludere che l'efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

107. Elementi di prova della sovvenzione

108. Per quanto riguarda la sovvenzione, va osservato che il credito d'imposta sul biodiesel degli USA, il principale sistema di sovvenzione individuato dall'inchiesta iniziale, è stato riattivato retroattivamente nel dicembre 2010. Su tale base si conclude che il prodotto simile importato ha continuato a beneficiare di sovvenzioni durante il PI.

109. Conclusione

110. L'inchiesta ha consentito di concludere che i dazi compensativi definitivi istituiti sulle importazioni di biodiesel originario degli USA erano oggetto di elusione mediante importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel.

111. Si è concluso che l'unica giustificazione economica dell'esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione negli USA da un lato e l'elusione dei dazi compensativi all'importazione nell'Unione dall'altro lato.

112. La BPNA ha chiesto di essere esonerata dall'eventuale estensione delle misure. Tuttavia, dato che l'inchiesta ha chiaramente dimostrato che le importazioni di B20 e miscele inferiori sono state effettuate unicamente al fine di eludere le misure in vigore, tale esonero non può essere concesso. A norma delle prescrizioni dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Nelle inchieste è stato stabilito che la BPNA è coinvolta in pratiche di elusione, dato che ha iniziato a esportare B20 e miscele inferiori dopo l'istituzione delle misure antidumping e compensative senza che vi fossero sufficienti cause o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione delle misure. Inoltre esistono elementi di prova del fatto che gli effetti delle misure vengono indeboliti in termini di prezzi e quantità e i prodotti importati continuano ad essere sovvenzionati.

113. Taluni produttori di biodiesel che hanno collaborato all'inchiesta iniziale hanno chiesto di essere esonerati dall'eventuale estensione delle misure dovuta all'elusione. Si è potuto accertare che tali produttori statunitensi non avevano prodotto, né venduto biodiesel B20 o inferiore. A norma dell'articolo 23, paragrafo 6 del regolamento di base, solo nel corso di un'inchiesta antielusione si possono prendere in considerazione richieste di esenzione dei produttori. Va tuttavia osservato che l'articolo 23 del regolamento di base contiene disposizioni relative ai nuovi produttori.

114. MISURE

115. Canada

116. Considerato quanto esposto finora, si è concluso che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA era oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso il Canada, come definito nell'articolo 23 del regolamento di base.

117. A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario degli USA andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

118. Per evitare che il dazio venga eluso attraverso le presunzioni non verificabili che il prodotto trasbordato attraverso il Canada sia stato fabbricato da una società soggetta al dazio individuale nel regolamento definitivo, la misura da estendere deve essere quella istituita per "tutte le altre società" dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ovvero un dazio compensativo definitivo di 237 euro la tonnellata.

119. Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

120. Conformemente agli articoli 23, paragrafo 4 e 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di biodiesel provenienti dal Canada.

121. USA

122. Considerato quanto finora esposto, si è concluso che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA era oggetto di elusione mediante importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel secondo la definizione dell'articolo 23 del regolamento di base.

123. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure esistenti applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA andrebbero estese alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel.

124. Le misure da estendere devono essere quelle istituite dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009.

125. Il dazio compensativo sulle miscele esteso si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

126. Conformemente agli articoli 23, paragrafo 4 e 24, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel provenienti dagli Stati Uniti.

127. CHIUSURA DELL'INCHIESTA RELATIVA A SINGAPORE

128. In considerazione dei risultati relativi a Singapore, è opportuno chiudere l'inchiesta sull'eventuale elusione di misure compensative da parte di importazioni di biodiesel spedite da Singapore e sospendere la registrazione delle importazioni di biodiesel provenienti da Singapore avviata con il regolamento di apertura.

129. RICHIESTA DI ESENZIONE

130. Le due società del Canada che hanno collaborato rispondendo al questionario hanno chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 23, paragrafo 6 ,del regolamento di base.

131. Dall'inchiesta è risultato che i due produttori canadesi che hanno collaborato non erano coinvolti nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. Inoltre tali produttori hanno potuto dimostrare di non essere collegati a nessun produttore/esportatore statunitense di biodiesel. Di conseguenza le loro richieste di esenzione possono essere accolte.

132. In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio compensativo esteso.

133. Anche una società degli USA che ha collaborato rispondendo al questionario ha chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

134. Come spiegato nel precedente considerando n. 77, l'inchiesta ha chiaramente dimostrato che tale parte era coinvolta in pratiche di elusione attraverso l'importazione di B20 e inferiori. Di conseguenza tale esenzione non può essere concessa.

135. Va tuttavia sottolineato che, qualora qualcuno tra i produttori esportatori in questione non usufruisse più di sovvenzioni, sarebbe possibile richiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

136. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

137. Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

138. Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, è esteso alle importazioni nell'Unione di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili alle voci NC 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824 90 91 10) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 01), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito.

Paese | Società | Codice addizionale TARIC |

Canada | BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada | B107 |

Canada | Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada | B108 |

La misura da estendere deve essere quella stabilita per "tutte le altre società" all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ovvero un dazio compensativo definitivo di 237 euro la tonnellata.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

139. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato. Qualora la suddetta fattura non venga presentata, si applica il dazio compensativo di cui al paragrafo 1.

140. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Canada o no, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010 e degli articoli 23, paragrafo 4 e 24, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 597/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

141. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

142. Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", originari degli Stati Uniti d'America, è esteso alle importazioni nell'Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 30), ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 04).

La misura da estendere deve essere quella istituita dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

143. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d'America, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010 e degli articoli 23, paragrafo 4, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.

144. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

È chiusa l'inchiesta avviata dal regolamento (UE) n. 721/2010 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America tramite importazioni di biodiesel spedito da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Articolo 4

145. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 vanno presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax: + 32 2 295 505

146. A norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 le importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009.

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. Essa deve recare:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2. la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che il "volume" di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

3. Data e firma.[pic][pic][pic]

[1] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[2] GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50.

[3] GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.

[4] GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

[5] L 211 del 12.8.2010, pag. 6

[6] L 211 del 12.8.2010, pag. 1