52011PC0169




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 13.4.2011

COM(2011) 169 definitivo

2011/0092 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

{SEC(2011) 409 definitivo}{SEC(2011) 410 definitivo}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

La tassazione dei prodotti energetici è stata in genere motivata da diversi elementi, in particolare dall’esigenza di generare introiti, ma anche dalla necessità di influenzare il comportamento dei consumatori, spingendoli a fare un uso più efficiente dell’energia e a scegliere fonti energetiche più “pulite”. Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, alcuni aspetti fondamentali della tassazione dell’energia sono stati regolamentati a livello di Unione europea con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[1] (in seguito denominata “direttiva sulla tassazione dell’energia” o “DTE”).

Dopo l’adozione della direttiva, il quadro strategico che ne è alla base è cambiato radicalmente. Nei settori dell’energia e dei cambiamenti climatici sono stati definiti obiettivi strategici concreti e ambiziosi per il periodo fino al 2020. Il pacchetto “clima-energia” adottato nel 2009 istituisce il quadro strategico necessario per raggiungere gli obiettivi fissati in modo equo ed efficiente in termini di costi. Le imposte sull’energia sono uno degli strumenti di cui gli Stati membri possono avvalersi per raggiungere gli obiettivi fissati. Ad esempio, la valutazione dell’impatto su cui si basa la proposta della Commissione sul pacchetto clima-energia[2] mostra che è possibile aumentare il benessere generale e l’efficienza in termini di costi se, per ridurre le emissioni nei settori che non rientrano nel sistema UE di cui alla direttiva 2003/87/CE[3] (il sistema UE di scambio di quote di emissioni, o sistema ETS), si utilizzano strumenti che generano entrate, come l’imposizione fiscale.

Per poter disporre di un quadro adeguato per l’impiego della tassazione dell’energia in questo nuovo contesto, il Consiglio europeo di marzo 2008 ha chiesto di rendere la direttiva più compatibile con gli obiettivi dell’UE in materia di energia e cambiamenti climatici[4]. La presente proposta ha quindi i seguenti obiettivi:

1. garantire che nell’ambito della DTE tutte le fonti di energia siano trattate in modo uniforme, così da creare condizioni eque per i consumatori, indipendentemente dal tipo di energia utilizzata;

2. creare un quadro adeguato per la tassazione dell’energia da fonti rinnovabili;

3. creare un quadro sulla tassazione del CO2 che integri il segnale del prezzo del carbonio istituito dal sistema ETS, evitando sovrapposizioni tra i due strumenti.

4. Contesto generale

La proposta è finalizzata ad apportare le modifiche necessarie ad alcune disposizioni di base della direttiva sulla tassazione dell’energia, al fine di assicurare un contributo più uniforme delle imposte sull’energia al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico nell’UE e di maggiore ricorso alle energie “pulite”. La DTE, nella versione vigente, solleva in particolare i problemi delineati di seguito.

In primo luogo, la direttiva non garantisce il livello di uniformità auspicabile nel trattamento delle fonti energetiche fossili e dell’elettricità. Tenendo conto del contenuto energetico dei vari prodotti, i livelli minimi di imposizione variano in misura considerevole in base al prodotto interessato, con il risultato che alcuni prodotti sono favoriti rispetto agli altri (al carbone viene riservato il trattamento più favorevole). Questo implica anche che alcune imprese sono avvantaggiate rispetto ad altre in base al tipo di energia che utilizzano.

In secondo luogo, il segnale del prezzo introdotto dalla direttiva sulla tassazione dell’energia con i suoi livelli minimi di imposizione non è adeguatamente correlato alla necessità di combattere i cambiamenti climatici. Le disposizioni della direttiva non consentono di assicurare il buon funzionamento del mercato interno nei casi in cui gli Stati membri fanno ricorso alla tassazione legata al CO2 per ridurne le emissioni.

In terzo luogo, nonostante la crescente importanza dei combustibili rinnovabili sul mercato, la DTE prevede un trattamento fiscale basato su norme messe a punto quando tali combustibili erano ancora alternative di nicchia prive di una reale incidenza sul mercato. La tassazione tradizionale dei combustibili rinnovabili si basa sul volume e sull’aliquota applicabile al prodotto fossile sostituito dal prodotto rinnovabile interessato. Il minore contenuto energetico dei combustibili rinnovabili non è tenuto in considerazione, quindi una medesima aliquota comporta un carico fiscale proporzionalmente maggiore rispetto ai combustibili fossili concorrenti. Gli Stati membri possono correggere questo effetto e, se necessario, compensare le differenze dei costi di produzione solo applicando un trattamento fiscale favorevole in base all’articolo 16 della DTE. Il trattamento fiscale tradizionalmente applicato ai combustibili rinnovabili non è pertanto adeguato alle loro caratteristiche ed eventuali cambiamenti possono avvenire solo sotto forma di esonero facoltativo soggetto a una rigorosa valutazione alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

In quarto luogo, le imposte sull’energia sono applicate ai sensi della direttiva sulla tassazione dell’energia indipendentemente dal fatto che, in casi particolari, la limitazione delle emissioni di CO2 sia assicurata tramite il sistema ETS. Ne consegue che i meccanismi previsti dalla normativa UE per limitare le emissioni potrebbero in alcuni casi sovrapporsi e, in altri, essere totalmente assenti. Si tratta in entrambi i casi di situazioni non auspicabili perché danno luogo a una perdita di efficienza in termini di costi e/o a distorsioni del mercato interno.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio indica i prodotti energetici tassabili e stabilisce gli usi che li rendono soggetti a tassazione e le aliquote d’imposta minime applicabili a ciascun prodotto, a seconda che sia usato come propellente, destinato ad alcuni usi industriali e commerciali o usato per riscaldamento.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente proposta è in linea con le politiche e gli obiettivi principali dell’Unione. Essa è intesa a garantire che, per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici, il mercato interno continui a funzionare correttamente in un contesto nel quale gli Stati membri devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea in materia di energia e di cambiamenti climatici. Inoltre, in linea con il pacchetto “clima-energia” adottato nel 2009, la proposta prende effetto a partire dal 1° gennaio 2013.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

La presente proposta è stata formulata sulla base di un ampio ventaglio di contributi esterni, che sono stati formulati nel corso di una consultazione pubblica aperta dal Libro verde sugli strumenti di mercato[5] e in occasione di consultazioni dirette con gli Stati membri e altre parti interessate. La DG TAXUD ha inoltre commissionato studi esterni su cui basare la valutazione dell’impatto.

Nel Libro verde sugli strumenti di mercato la Commissione ha definito, tra le altre cose, gli ambiti nei quali si può prevedere di modificare la DTE e ha delineato alcune soluzioni possibili. In particolare, ha sollevato la questione relativa a una possibile revisione della struttura della direttiva per tenere maggiormente conto del fatto che la tassazione dell’energia ha molteplici obiettivi (generare introiti e favorire il risparmio energetico, da un lato, e tutelare l’ambiente, dall’altro).

- Valutazione dell’impatto

Per determinare in che modo raggiungere i diversi obiettivi strategici sono stati esaminati diversi scenari, poi comparati con lo scenario di base (status quo) . In quest’ultimo scenario, l’attuale quadro su cui si basa la tassazione dell’energia rimarrebbe invariato e interamente applicabile in tutti gli Stati membri allo scadere dei periodi transitori ancora in corso. In questo modo la DTE non sarebbe modificata per renderla più conforme agli obiettivi dell’UE in materia di energia e cambiamenti climatici. Due possibili strategie, ossia la revisione della DTE in una fase successiva e il coordinamento fiscale al posto di una revisione della direttiva, darebbero risultati comparabili a quelli dello scenario di base, anche perché, tra l’altro, non produrrebbero effetti tempestivi. Sono state esaminate le seguenti strategie:

- rivedere l’attuale trattamento fiscale delle diverse fonti di energia secondo un criterio unico : il trattamento fiscale dei diversi prodotti energetici potrebbe essere armonizzato sulla base del rispettivo contenuto energetico, al fine di rendere la tassazione dell’energia più neutra e di limitarne gli effetti negativi sul funzionamento di altri strumenti e politiche (opzione 1); in alternativa, l’armonizzazione potrebbe essere basata sul contenuto di CO2 di ciascun prodotto, in modo che le imposte sull’energia riflettano sistematicamente le prestazioni dei prodotti in termini di emissioni di CO2, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel settore dei cambiamenti climatici (opzione 2);

- rivedere la struttura della direttiva tenendo in considerazione i diversi obiettivi della tassazione dell’energia (generare introiti e favorire il risparmio energetico, da un lato, tutelare l’ambiente, dall’altro): questo approccio renderebbe necessaria l’istituzione, a livello nazionale, di imposte specifiche legate al CO2 e richiederebbe che le altre imposte sull’energia siano neutre, ossia non differenziate in base alla fonte, per non nuocere al buon funzionamento delle imposte legate al CO2. Su questo approccio si basano sia l’opzione 3 che le opzioni 5 e 6, che riguardano in maniera specifica i trasporti;

- introdurre un’imposta supplementare uniforme legata al CO 2 : tale imposta si aggiungerebbe a quelle previste ai sensi della DTE in modo da complementare il sistema UE di scambio delle quote di emissioni (opzione 4).

Gli effetti dei diversi approcci sono statti esaminati nel quadro della valutazione dell’impatto, i cui risultati sono riassunti nella rispettiva relazione. Tenuto conto di come le diverse opzioni strategiche contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi elencati sopra, così come della necessità di tutelare gli interessi finanziari degli Stati membri e alla luce di considerazioni legate all’equità, nell’ambito della valutazione dell’impatto è stata individuata una serie di misure strategiche preferibili, basate sull’opzione 3 e sull’opzione 6 relativa ai trasporti. La presente proposta si basa su tale serie di misure.

Dalla valutazione dell’impatto è emerso che gli obiettivi elencati sopra possono essere raggiunti senza costi economici supplementari e che la revisione della direttiva potrebbe addirittura portare benefici economici, in particolare se i maggiori introiti derivanti dalla tassazione generale del consumo di energia o della tassazione legata al CO2 fossero utilizzati per ridurre i contributi sociali dei datori di lavoro. La valutazione dell’impatto ha mostrato inoltre che la revisione della DTE non creerebbe oneri eccessivi per le imprese e non causerebbe una perdita di competitività a livello settoriale. Inoltre, una revisione congiunta della tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili da riscaldamento riduce il rischio di impatti distributivi negativi, associato spesso alle politiche volte ad aumentare il costo del riscaldamento. In questo contesto, la valutazione dell’impatto ha confermato il vantaggio principale della tassazione che consiste, oltre alla possibilità di influenzare il comportamento dei consumatori, nel generare introiti che possono essere utilizzati per finanziare misure di accompagnamento, il che rappresenta anche un modo per risolvere i problemi distributivi. La valutazione ha evidenziato tuttavia che gli impatti distributivi sui nuclei familiari variano da uno Stato membro all’altro in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro impatto, pertanto sembra giustificato continuare a consentire di esonerare i nuclei familiari dalla tassazione a livello nazionale.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

La Commissione propone di attuare le misure descritte di seguito a partire dal 2013.

1. Introdurre una precisa distinzione tra la tassazione dell’energia specificamente collegata alle emissioni di CO 2 imputabili al consumo dei prodotti interessati (tassazione legata al CO 2 ) e la tassazione dell’energia basata sul contenuto energetico dei prodotti (tassazione generale del consumo di energia) .

La tassazione legata al CO2 sarebbe basata sui fattori di emissione di riferimento di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione[6], allegato 1, punto 11. La tassazione generale del consumo di energia sarebbe basata sul potere calorifico netto dei prodotti energetici e dell’elettricità, come definito nell’allegato II della direttiva 2006/32/CE[7] e, per quanto riguarda la biomassa e i prodotti ottenuti dalla biomassa, nell’allegato III della direttiva 2009/28/CE[8].

Tuttavia, i fattori di emissione specifici e il potere calorifico netto della biomassa e dei prodotti derivati da biomassa per i quali sono stabiliti criteri di sostenibilità all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE (biocarburanti e bioliquidi come definiti all’articolo 2, lettere h) e i) della presente direttiva) si applicano unicamente nella misura in cui tali criteri sono rispettati (cfr. articolo 1, punto 1, della proposta, relativo all’articolo 1 della DTE). Di conseguenza, i biocarburanti e i bioliquidi che non rispondono a detti criteri sarebbero tassati sulla base del fattore di emissione di CO2 e del potere calorifico netto del carburante per motori o del combustibile per riscaldamento equivalente.

Dal punto di vista dell’efficienza economica, l’introduzione di imposte legate al CO2 sarebbe preferibile in quanto andrebbe a integrare il sistema UE di scambio delle quote di emissioni. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero anche poter continuare a tassare il consumo di carburanti per motori e combustibili per riscaldamento con altre finalità non collegate alla riduzione dei gas a effetto serra (ossia per generare introiti). Per poter conseguire questi obiettivi diversificati e, per quanto possibile, in modo uniforme, la tassazione diversa da quella legata al CO2 dovrebbe essere correlata al contenuto energetico delle fonti di energia.

2. Estendere, per quanto riguarda la tassazione legata al CO 2 , l’ambito di applicazione della DTE ai prodotti energetici che in linea di principio rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e nel contempo prevedere un’esenzione obbligatoria dalla tassazione legata al CO 2 per le attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni previsto da quest’ultima direttiva.

Le modifiche consentiranno di garantire la piena complementarità della DTE con la direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda la necessità di un segnale del prezzo legato alle emissioni di CO2 (cfr. in particolare l’articolo 1, punto 1 e punto 4, lettera a), della proposta, relativi all’articolo 1 e all’articolo 4, paragrafo 2, della DTE), evitando sovrapposizioni tra il sistema UE di scambio di quote di emissioni, da un lato, e la tassazione applicata allo stesso fine, dall’altro (cfr. articolo 1, punto 11, lettera a), punto ii), della proposta, relativo all’articolo 14 della DTE).

Occorre inoltre limitare la potenziale incidenza in termini di costi della tassazione legata al CO2 sui settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. Occorre quindi prevedere misure transitorie per evitare un impatto eccessivo in termini di costi, mantenendo nel contempo l’efficacia ambientale della tassazione legata al CO2. A questo riguardo, è opportuno trarre ispirazione dal sistema di assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE (cfr. il nuovo articolo 14 bis della DTE (articolo 1, punto 12, della proposta)). Anche altri settori o sottosettori dell’economia potrebbero essere soggetti a rilocalizzazione del carbonio. Per quanto riguarda il settore agricolo, la Commissione sta preparando una relazione in cui si esamina il rischio di rilocalizzazione del carbonio in questo settore. Non appena la relazione sarà disponibile, la Commissione adotterà le misure adeguate per garantire che tutti i settori suscettibili di rilocalizzazione del carbonio siano sottoposti, ai sensi della futura DTE, al medesimo trattamento, garantendo che durante le discussioni in corso al Consiglio sulla proposta di revisione della DTE siano tenute in considerazione le conclusioni della relazione, oppure, qualora questa non sia ultimata prima dell’adozione della proposta, tramite un’iniziativa legislativa separata.

Per quanto riguarda la tassazione diversa da quella legata al CO2, l’ambito di applicazione della DTE rimane invariato.

3. Rivedere i livelli minimi di imposizione, in particolare per garantire che riflettano le emissioni di CO 2 e il potere calorifico netto in modo uniforme per le diverse fonti di energia, se necessario prevedendo periodi transitori (cfr. articolo 1, punti 6, 7, 8 e 23, della proposta, relativi agli articoli 7, 8 e 9 della DTE, così come l’allegato I della direttiva).

Per garantire un trattamento coerente anche dei prodotti tassabili per i quali non sono stabiliti livelli minimi di imposizione specifici, la Commissione propone inoltre di modificare l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva sulla tassazione dell’energia (cfr. articolo 1, punto 2, lettera b), della proposta, relativo all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva). Nel caso in cui la decisione 2007/589/CE, la direttiva 2006/32/CE o la direttiva 2009/28/CE non contengano un valore di riferimento applicabile al prodotto energetico interessato, gli Stati membri fanno riferimento alle informazioni disponibili relative al potere calorifico netto e/o ai fattori di emissione del CO2di tale prodotto. Inoltre, occorre preservare il valore reale dei livelli minimi di imposizione. È opportuno che le aliquote minime applicabili alla tassazione generale del consumo di energia siano adeguate automaticamente, a intervalli regolari, per tenere conto dell’evoluzione del loro valore reale, al fine di preservare il livello attuale di armonizzazione; per ridurre gli effetti della volatilità dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, è opportuno che tale adeguamento sia fatto sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello UE, ad esclusione dei prezzi dell’energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat (cfr. articolo 1, punto 4, lettera b), della proposta, relativo all’aggiunta di un nuovo paragrafo 4 all’articolo 4 della DTE). Poiché la tassazione legata al CO2 integra il funzionamento della direttiva 2003/87/CE, occorre sorvegliare da vicino l’andamento del prezzo di mercato delle quote di emissioni nel quadro della revisione quinquennale della direttiva, prevista all’articolo 1, punto 21, della proposta.

4. Stabilire che, nel fissare i livelli di tassazione nazionali, gli Stati membri riproducano il rapporto esistente tra i livelli minimi di imposizione fissati nella DTE per le diverse fonti di energia (cfr. articolo 1, punto 4, lettera b), della proposta, relativo all’aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all’articolo 4 della DTE) .

Questo requisito è inteso ad assicurare che il trattamento uniforme delle fonti di energia si applichi anche ai livelli di tassazione fissati a livello nazionale (se superano i livelli minimi stabiliti dalla DTE). Per i carburanti sembra opportuno prevedere un periodo transitorio fino al 2023, tenendo conto delle importanti differenze tra le aliquote applicate ai diversi carburanti per motore in alcuni Stati membri;

5. Abolire la possibilità concessa agli Stati membri di applicare un trattamento fiscale distinto per il gasolio usato come carburante per usi commerciali o per usi non commerciali (cfr. articolo 1, punto 6, della proposta, che sostituisce l’articolo 7 della DTE).

La possibilità concessa agli Stati membri, di applicare un livello di tassazione inferiore agli usi commerciali rispetto agli usi non commerciali del gasolio usato come carburante sembra non più compatibile con l’esigenza di migliorare l’efficienza energetica e la necessità di affrontare il crescente impatto dei trasporti sull’ambiente. La Commissione propone pertanto di abolire questa possibilità.

Alla luce di questo approccio, la proposta del 2007 relativa all’articolo 7 della DTE[9] non è più motivata ed è pertanto ritirata.

6. Semplificare, laddove possibile, la struttura dei livelli minimi di imposizione.

È abolita l’attuale distinzione tra usi commerciali e usi privati dei prodotti energetici utilizzati per riscaldamento e dell’elettricità (cfr. tabella C dell’allegato alla proposta). I livelli minimi di imposizione per alcuni usi industriali e commerciali dei carburanti per motore (cfr. tabella B dell’allegato alla proposta) sono in linea con i livelli minimi di imposizione applicabili ai medesimi prodotti quando sono utilizzati come combustibili (cfr. tabella C dell’allegato alla proposta). Infine, dato che la benzina contenente piombo è ormai un prodotto marginale, la Commissione propone di eliminare la distinzione tra benzina contenente piombo e benzina senza piombo e di fissare un livello minimo di tassazione unico per entrambi i prodotti (cfr. tabella A dell’allegato alla proposta).

7. Limitare l’esenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), per i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità alla tassazione generale del consumo di energia (cfr. articolo 1, punto 11, lettera b), della proposta) e aggiungere un nuovo punto all’articolo 14 per introdurre un’esenzione fiscale temporanea di otto anni per l’elettricità prodotta sulla costa e direttamente erogata alle imbarcazioni ormeggiate in un porto (cfr. articolo 1, punto 11, lettera a), punto ii), della proposta).

Nella sua formulazione attuale, l’articolo 14, punto 1, lettera c), impone agli Stati membri di esonerare dalla tassazione l’elettricità prodotta a bordo di imbarcazioni, anche quando sono ormeggiate in un porto, mentre l’articolo 15, punto 1, lettera f), consente agli Stati membri di estendere tale esenzione alle vie navigabili interne. In alcuni porti esiste un’alternativa più pulita, ossia l’uso dell’elettricità “dalla costa” (collegandosi alla rete elettrica terrestre). Si tratta di una tecnologia ancora in fase di sviluppo e, proprio per dare un primo incentivo alla sua messa a punto e applicazione, la Commissione propone di esonerare dalla tassazione sull’energia l’elettricità erogata da reti terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un porto. Tale esenzione potrebbe applicarsi per una durata di otto anni (a decorrere dal termine per il recepimento fissato dalla presente proposta). Questo lasso di tempo consentirebbe anche di elaborare, per il periodo seguente, un quadro più completo che favorisca lo sviluppo ottimale dell’elettricità erogata da reti terrestri. Tale quadro potrebbe prevedere anche misure regolamentari e i relativi lavori potrebbero cominciare non appena l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) avrà adottato norme tecniche comuni applicabili ai sistemi di alimentazione dalla costa.

Al fine di garantire un segnale del prezzo legato al CO2 globale e uniforme al di fuori del sistema UE di scambio delle quote di emissione, è opportuno aggiungere un paragrafo 3 all’articolo 14, al fine di limitare alla tassazione generale del consumo di energia l’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), applicabile ai prodotti energetici utilizzati per produrre energia. Tuttavia, è opportuno che questa disposizione non si applichi ai prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità a bordo delle imbarcazioni, perché nella pratica è molto difficile distinguere tra l’uso dei prodotti energetici destinati a tale fine e l’uso di prodotti energetici per la navigazione.

8. Introdurre un credito d’imposta relativo alla tassazione legata al CO 2 per gli impianti appartenenti a settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio (cfr. il nuovo articolo 14 bis della DTE introdotto dall’articolo 1, punto 12, della proposta).

Occorre limitare la potenziale incidenza in termini di costi della tassazione legata al CO2 sui settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio di cui all’articolo 10 bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza occorre prevedere misure transitorie volte a evitare un’eccessiva incidenza sui costi e che contribuiscano nel contempo a mantenere l’efficacia della tassazione legata al CO2 dal punto di vista ambientale, analogamente a quanto è stato ottenuto grazie all’assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas a effetto serra con la direttiva 2003/87/CE. Per mantenere appieno l’incentivo a ridurre le emissioni, il credito di imposta dovrebbe essere basato sul consumo storico di energia dell’impianto interessato in uno specifico periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 oppure, in alternativa, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010). L’importo del credito d’imposta dovrebbe inoltre riflettere l’imposta legata al CO2 che sarebbe stata applicata sulla base del consumo storico qualora l’impianto avesse utilizzato un combustibile a deboli emissioni di CO2. Per determinare questo “valore di riferimento del combustibile”, viene utilizzato il fattore di emissione del gas naturale secondo l’approccio adottato ai sensi della decisione xxx/xxx della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE[10].

9. Mantenere la flessibilità offerta dalla direttiva sulla tassazione dell’energia, in particolare la vigente disposizione secondo la quale gli Stati membri hanno la facoltà di applicare più di un’imposta sul consumo di energia. La Commissione propone tuttavia di rivedere alcune delle opzioni vigenti, in particolare quelle che contrastano con gli obiettivi posti dalla presente proposta e, in generale, per garantire la coerenza con le nuove norme generali proposte. Più concretamente, la Commissione propone quanto segue:

- limitare l’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4 [nuovo articolo 3], relativo ai casi ai quali la direttiva non si applica, alla tassazione generale del consumo di energia, al fine di istituire un segnale del prezzo legato al CO2 globale e uniforme al di fuori del sistema UE di scambio delle quote di emissioni. Inoltre, attualmente l’articolo 2, paragrafo 4, esclude dall’ambito di applicazione della direttiva l’elettricità se incide per oltre il 50% sul costo di un prodotto [cfr. il punto b), quarto capoverso, dell’articolo]. Questa norma rischia però di provocare una distorsione della concorrenza nel mercato interno e dovrebbe essere soppressa (cfr. articolo 1, punto 3, della proposta, il nuovo articolo 3);

- abolire l’articolo 9, paragrafo 2 , che prevede livelli minimi di imposizione del gasolio per riscaldamento in tre Stati membri. Questa disposizione aggrava le differenze di trattamento dei vari consumatori di energia nel mercato interno (cfr. articolo 1, punto 8, della proposta);

- limitare il più possibile le esenzioni e le riduzioni facoltative di cui all’articolo 15 alla tassazione generale del consumo di energia, al fine di istituire un segnale del prezzo legato al CO2 globale e coerente al di fuori del sistema UE di scambio delle quote di emissioni (cfr. articolo 1, punto 13, lettera a), della proposta). Questa disposizione non si applicherebbe tuttavia all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l), per le ragioni seguenti:

- è opportuno che gli Stati membri conservino la flessibilità di cui dispongono attualmente nell’applicazione delle esenzioni o delle riduzioni a vantaggio dei nuclei familiari e delle organizzazioni caritative per ragioni di ordine sociale (lettera h); maggiori dettagli sono riportati di seguito);

- si propone di ridurre progressivamente la possibilità di concedere esenzioni o riduzioni per il gas naturale e il GPL, perché non si tratta di energie da fonti rinnovabili (lettera i); maggiori dettagli sono riportati di seguito);

- le esenzioni o le riduzioni concessi ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne di cui alla lettera f) si basano, almeno per alcune specifiche vie navigabili, su convenzioni internazionali; le operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti di cui alla lettera k) rappresentano opzioni complementari;

- le esenzioni o le riduzioni per gli aeromobili e le imbarcazioni di cui alla lettera j) rispecchiano esenzioni analoghe applicate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sono relative ad attività che godono di un’esenzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), basate su convenzioni internazionali;

- il gas di carbon fossile di cui alla lettera l), cui corrisponde il codice NC 2705, è un prodotto presente perlopiù nell’industria dell’acciaio come sottoprodotto dei combustibili utilizzati nei processi metallurgici. Dalla consultazione con gli Stati membri è emerso che sottoporlo a tassazione causerebbe un carico amministrativo sproporzionato sia per le imprese coinvolte che per le amministrazioni;

- modificare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera h) , per consentire di concedere vantaggi fiscali ai prodotti utilizzati dai nuclei familiari per il riscaldamento, indipendentemente dalla fonte di energia utilizzata, ossia per eliminare l’esclusione di alcune fonti come gli oli da riscaldamento. La Commissione riconosce che gli Stati membri possono considerare necessari vantaggi fiscali di questo tipo, ma ritiene che tutte le fonti di energia debbano essere messe sullo stesso piano (cfr. articolo 1, punto 13, lettera a), punto i), della proposta);

- modificare l’articolo 15, paragrafo 3 , che consente agli Stati membri di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura (cfr. articolo 1, punto 13, lettera b), della proposta). Questa disposizione aggrava le differenze di trattamento dei vari settori economici nel mercato interno, considerando in particolare che l’agricoltura è uno dei settori importanti che non rientrano nel sistema UE di scambio delle quote di emissioni. Pertanto, per quanto riguarda la tassazione generale del consumo di energia, occorre subordinare l’applicazione di tale possibilità ad una contropartita che permetta di assicurare vantaggi sotto il profilo dell’efficienza energetica. Per quanto riguarda la tassazione legata al CO2, è opportuno che il trattamento dei settori interessati sia in linea con le norme applicate ai settori industriali; pertanto le esenzioni da detta tassazione dovrebbero applicarsi esclusivamente nella misura necessaria ad evitare il rischio di rilocalizzazione del carbonio;

- modificare l’articolo 5 , in modo da chiarire che la differenziazione fiscale basata sui criteri elencati in detto articolo non deve applicarsi alla tassazione legata al CO2 (cfr. articolo 1, punto 5, della proposta). Inoltre, la possibilità di applicare un livello di tassazione inferiore al carburante per motori consumato dai taxi è applicata, nella pratica, solo per il combustibile diesel. Anche alla luce del nuovo quadro proposto, questa possibilità dovrebbe essere eliminata completamente (anche per la tassazione generale del consumo di energia), in quanto non è più compatibile con gli obiettivi delle politiche che promuovono l’uso di combustibili alternativi, il ricorso a vettori energetici alternativi e l’impiego di veicoli meno inquinanti per il trasporto urbano;

- modificare l’articolo 16 in modo da eliminare l’opzione, per gli Stati membri, di prevedere un’esenzione o una riduzione fiscale per i biocarburanti entro il 2023 (cfr. articolo 1, punto 14, della proposta). Nel medio periodo questa disposizione non sarà più necessaria, considerate le modifiche proposte alle norme di carattere generale stabilite dalla DTE, che tengono ampiamente conto delle specificità dei carburanti costituiti interamente o in parte da biomassa o prodotti ottenuti dalla biomassa (cfr. articolo 1, punto 1, della proposta). Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale utilizzati come propellenti, non sono più giustificati i vantaggi sotto forma di livelli minimi inferiori di imposizione generale sul consumo di energia o di possibilità di esentare tali prodotti energetici dalla tassazione sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, punto i), in particolare alla luce della necessità di aumentare la quota di mercato delle fonti di energia rinnovabili. È quindi opportuno eliminare anche questi vantaggi entro il 2023 (cfr. articolo 1, punto 13, lettera a), punto i), della proposta).

10. Allineare la direttiva 2003/96/CE alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE[11] (cfr. articolo 1, punto 11, lettera a), punto i), punto 17 e punto 18 della proposta, relativo agli articoli 14, 20 e 21 della DTE).

11. Aggiornare l’elenco dei prodotti energetici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE per includere determinati biocarburanti , aggiornare e modernizzare le disposizioni relative all’applicazione delle prescrizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE. Inoltre, i prodotti di cui al codice CN 3811 dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE, tenendo conto del rischio di evasione, di elusione o di abuso fiscale che essi rappresentano (cfr. articolo 1, punto 2, lettera a), e punto 17, della proposta, riguardanti gli articoli 2 e 20 della DTE).

12. Inserire all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE un riferimento alla versione della nomenclatura combinata attualmente applicabile. Inoltre è opportuno uniformare l’articolo 2, paragrafo 5, della DTE al nuovo quadro giuridico previsto dal TFUE in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona (cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 21 della proposta).

13. Eliminare gli articoli 18 bis e 18 ter perché contengono disposizioni transitorie divenute obsolete (cfr. articolo 1, punto 16, della proposta).

14. Concedere alla Spagna e alla Francia la possibilità di introdurre aliquote più elevate per la tassazione generale del consumo di energia in alcune parti del loro territorio in riconoscimento del processo a lungo termine di decentralizzazione che stanno mettendo in atto (cfr. articolo 1, punto 15, della proposta, relativo all’articolo 18 della DTE).

Per via della sua particolare struttura amministrativa e per agevolare l’esercizio dell’autonomia finanziaria delle sue comunità autonome, occorre autorizzare la Spagna ad applicare, in talune regioni, livelli di tassazione generale del consumo di energia più elevati. Lo stesso vale per la Francia, data la necessità di rafforzare la capacità finanziaria delle regioni amministrative nel processo di decentralizzazione. Tuttavia occorre assicurare che venga mantenuta la parità di trattamento tra fonti di energia concorrenti e bisogna inoltre garantire che qualsiasi distinzione di questo tipo non vada a scapito del corretto funzionamento del mercato interno e non ostacoli la circolazione dei prodotti energetici all’interno dell’UE.

Altri Stati membri che desiderassero introdurre un sistema analogo di differenziazione fiscale a livello regionale dovrebbero chiedere alla Commissione di presentare una proposta di modifica della DTE sulla base dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

15. Per garantire la libera circolazione e rispettare nel contempo le prescrizioni in materia di sicurezza applicabili agli autoveicoli commerciali e ai contenitori per usi speciali, occorre aggiornare la definizione di tali veicoli di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/96/CE per tenere conto del fatto che tali contenitori non sono installati sui veicoli commerciali solo dal costruttore (cfr. articolo 1, punto 19, della proposta) . La questione è stata portata all’attenzione della Commissione dalla federazione delle società di trasporti che ha sottolineato come gli Stati membri abbiano compiuto controlli sistematici sulla base di tale definizione e tassato il carburante contenuto in serbatoi che non erano conformi. Il problema è stato discusso anche con gli Stati membri in occasione di una recente riunione del comitato delle accise, che ha individuato come unica soluzione la modifica della definizione contenuta all’articolo 24.

16. Introdurre l’obbligo, a carico della Commissione, di trasmettere al Consiglio, ogni cinque anni e per la prima volta entro la fine del 2015, una relazione sull’applicazione della direttiva sulla tassazione dell’energia e, se del caso, una proposta di modifica (cfr. articolo 1, punto 21, della proposta). Nella relazione la Commissione esamina, tra le altre cose, il livello minimo di tassazione legata al CO2 alla luce dell’evoluzione del prezzo di mercato delle quote di emissioni nell’UE e l’impatto dell’innovazione e dei progressi tecnologici (per quanto riguarda l’efficienza energetica, l’uso dell’elettricità nei trasporti, l’uso di combustibili alternativi come biocarburanti e idrogeno, l’impatto della cattura e dello stoccaggio del carbonio, ecc.) e verifica che le esenzioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva siano giustificate. Per quanto riguarda tali esenzioni e riduzioni, occorre prestare particolare attenzione alle esenzioni per i prodotti energetici utilizzati nel trasporto aereo e marittimo (articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), della DTE), tenendo conto rispettivamente del loro trattamento nell’ambito del sistema ETS e dei risultati dei negoziati internazionali in seno all’OMI (Organizzazione marittima internazionale) in merito all’uso di strumenti mondiali basati sul mercato per internalizzare i costi esterni delle emissioni di CO2, all’esenzione per l’elettricità prodotta sulla costa (proposta di articolo 14, paragrafo 4, della DTE) e all’impatto sui nuclei familiari. In ogni caso, l’elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio ai fini dell’articolo 14 bis della presente direttiva è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati (cfr. punto 2).

- Base giuridica

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella sfera di competenza sia dell’Unione che degli Stati membri. Si applica pertanto il principio di sussidiarietà. Ai sensi dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte di consumo nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La revisione della DTE e il relativo calendario devono essere considerati nel contesto più ampio della strategia dell’UE nei settori dell’energia e della lotta ai cambiamenti climatici. L’UE sta mettendo in atto il quadro legislativo che dovrebbe permettere di raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2020. Per rendere la DTE più conforme ai suoi obiettivi occorre modificarla tramite un atto adottato dall’Unione.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Il modo migliore per realizzare gli obiettivi del presente riesame è la modifica della direttiva vigente ai fini illustrati sopra. La proposta riguarda principalmente alcuni elementi essenziali della direttiva: la struttura della tassazione e il rapporto tra i trattamenti fiscali applicati alle diverse fonti di energia.

La proposta è dunque limitata a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: direttiva. In questo settore, che è già disciplinato da una direttiva, gli Stati membri dovrebbero continuare a mantenere un ampio margine di flessibilità, come precedentemente illustrato. Strumenti diversi da una direttiva recante modifica della direttiva 2003/96/CE sarebbero pertanto inadeguati.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

2011/0092 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea[12],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/96/CE[15] del Consiglio è stata adottata al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Conformemente all’articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente sono state integrate nelle disposizioni della direttiva, soprattutto alla luce del protocollo di Kyoto.

(2) Occorre garantire che il mercato interno continui a funzionare correttamente nel contesto delle nuove prescrizioni relative all’attenuazione dei cambiamenti climatici, all’uso di fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico, come sottolineato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell’8-9 maggio 2007 e dell’11-12 dicembre 2008.

(3) La tassazione legata alle emissioni di CO2 può rappresentare per gli Stati membri un modo efficace sotto il profilo dei costi per ottenere le riduzioni dei gas a effetto serra imposte dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020[16] per quanto riguarda le fonti che non rientrano nel sistema dell’Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[17]. Considerato il ruolo potenziale della tassazione legata al CO2, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno occorrono norme comuni in materia.

(4) È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri possano continuare a utilizzare, come è stato finora, la tassazione dei combustibili da riscaldamento, dei carburanti e dell’elettricità per una serie di scopi non legati specificamente o esclusivamente alla riduzione dei gas a effetto serra.

(5) È quindi opportuno prevedere che la tassazione dell’energia consista di due elementi: una tassazione legata al CO2 e una tassazione generale del consumo di energia. Affinché la tassazione dell’energia sia compatibile con il funzionamento del sistema dell’Unione introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati membri siano tenuti a distinguere chiaramente i due elementi. Ciò consentirebbe anche di trattare in modo distinto i combustibili costituiti da biomassa o da prodotti derivati dalla biomassa.

(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere calcolato sulla base di criteri oggettivi che consentano di trattare in modo uniforme le diverse fonti di energia. Ai fini della tassazione legata al CO2, occorre fare riferimento alle emissioni di CO2 riconducibili all’uso di ciascuno dei prodotti energetici interessati, utilizzando i fattori di emissione di CO2 di riferimento definiti nella decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18]. Ai fini della tassazione generale del consumo di energia occorre fare riferimento al contenuto di energia dei diversi prodotti energetici e dell’elettricità, come indicato nella direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio[19]. In questo contesto occorre tenere presenti i benefici per l’ambiente apportati dalla biomassa o dai prodotti ottenuti dalla biomassa. Occorre tassare questi prodotti in base ai fattori di emissione di CO2 indicati nella decisione 2007/589/CE per la biomassa e per i prodotti ottenuti dalla biomassa e al loro contenuto energetico, come specificato nell’allegato III della direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili[20] sono di gran lunga la categoria più importante tra quelle interessate. Poiché i vantaggi ambientali apportati da questi prodotti variano a seconda che essi rispettino o meno i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 di detta direttiva, è opportuno che i valori di riferimento specifici per la biomassa e i prodotti ottenuti da biomassa si applichino solo quando detti criteri sono rispettati.

(7) È opportuno adeguare la tassazione legata al CO2 al funzionamento della direttiva 2003/87/CE affinché la possa integrare in modo efficace. Tale tassazione dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, compresi quelli a fini diversi dal riscaldamento, dei prodotti energetici che causano emissioni di CO2 in impianti che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, purché gli impianti interessati non siano soggetti al sistema di scambio di quote di cui alla direttiva stessa. Tuttavia, è opportuno che la tassazione legata al CO2 non si applichi ai consumi degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote dell’Unione, perché l’applicazione congiunta dei due strumenti non consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i livelli complessivi raggiunti grazie al solo sistema di scambio di quote, ma aumenterebbe semplicemente il costo totale di tali riduzioni.

(8) Per garantire la neutralità fiscale, occorre applicare i medesimi livelli minimi di imposizione, per ogni componente della tassazione dell’energia, a tutti i prodotti energetici destinati a un dato uso. Una volta fissati in tal modo i livelli minimi di imposizione, occorre che gli Stati membri garantiscano, anche per ragioni di neutralità fiscale, livelli uniformi di tassazione a livello nazionale dei prodotti interessati. Laddove necessario si possono prevedere periodi transitori per consentire di parificare tali livelli.

(9) È opportuno stabilire i livelli minimi della tassazione legata al CO2 tenendo conto degli obiettivi nazionali fissati per gli Stati membri con la decisione n. 406/2009/CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. Poiché la decisione riconosce che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere distribuiti equamente tra gli Stati membri, occorre prevedere per taluni di essi un periodo transitorio.

(10) Occorre che, in generale, i livelli minimi di imposizione legata al consumo di energia siano stabiliti sulla base dei vigenti livelli minimi di imposizione. Ciò implica anche che il livello minimo della tassazione generale del consumo di energia applicabile ai carburanti per motori rimarrà superiore a quello dei combustibili da riscaldamento.

(11) Occorre fare in modo che i livelli minimi di imposizione mantengano gli effetti desiderati. Poiché la tassazione legata al CO2 integra il funzionamento della direttiva 2003/87/CE, occorre sorvegliare da vicino l’andamento del prezzo di mercato delle quote di emissioni nel quadro della revisione periodica della direttiva che la Commissione è tenuta a effettuare. È opportuno che i livelli minimi applicabili alla tassazione generale del consumo di energia siano adeguati automaticamente, a intervalli regolari, per tenere conto dell’evoluzione del loro valore reale, al fine di preservare il livello attuale di armonizzazione; per ridurre gli effetti della volatilità dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, è opportuno che tale adeguamento sia fatto sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello di Unione, ad esclusione dei prezzi dell’energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat.

(12) Nel settore dei carburanti per motori, il livello minimo di tassazione preferenziale applicabile al gasolio, originariamente destinato principalmente al consumo professionale e, per questo, soggetto a tassazione inferiore, crea un effetto distorsivo rispetto alla benzina, il principale carburante concorrente. Per questo motivo l’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE prevede le prime tappe di un graduale allineamento al livello minimo di tassazione applicato alla benzina. Occorre che l’allineamento sia completato per raggiungere gradualmente una situazione in cui il gasolio e la benzina sono tassati a pari livello.

(13) La possibilità, per gli Stati membri, di applicare un livello di tassazione inferiore agli usi commerciali rispetto agli usi non commerciali del gasolio usato come carburante non sembra più compatibile con l’esigenza di migliorare l’efficienza energetica e con la necessità di contrastare il crescente impatto dei trasporti sull’ambiente; occorre pertanto abrogare la relativa disposizione. L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE autorizza alcuni Stati membri ad applicare aliquote ridotte al gasolio per riscaldamento. Questa disposizione non è più compatibile con il corretto funzionamento del mercato interno e con gli obiettivi generali del trattato. Occorre pertanto abrogarla.

(14) Occorre limitare la potenziale incidenza in termini di costi della tassazione legata al CO2 sui settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio nel significato di cui all’articolo 10 bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. Occorre quindi prevedere misure transitorie pertinenti, mantenendo nel contempo l’efficacia ambientale della tassazione legata al CO2.

(15) L’articolo 5 della direttiva 2003/96/CE consente di applicare, in alcune circostanze, aliquote differenziate. Tuttavia, al fine di garantire la coerenza del segnale del prezzo legato al CO2, è opportuno che gli Stati membri possano applicare aliquote differenziate a livello nazionale solo alla tassazione generale del consumo di energia. La possibilità di applicare un livello di tassazione inferiore ai carburanti utilizzati dai taxi, inoltre, non è più compatibile con gli obiettivi delle politiche che promuovono l’uso di combustibili alternativi, il ricorso a vettori energetici alternativi e l’impiego di veicoli meno inquinanti per il trasporto urbano; occorre pertanto abrogarla.

(16) Occorre adeguare le norme sulle esenzioni o riduzioni fiscali facoltative di cui all’articolo 15 della direttiva 2003/96/CE sulla base dell’esperienza accumulata e del nuovo quadro creato dalla presente direttiva. Occorre restringere il più possibile alla sola tassazione generale del consumo di energia la facoltà degli Stati membri di applicare tali esenzioni e riduzioni, in modo da istituire un segnale del prezzo legato al CO2 globale e coerente al di fuori del sistema di scambio delle quote di emissioni.

(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio dei nuclei familiari e delle organizzazioni caritative possono rientrare tra le misure sociali decise dagli Stati membri. Per garantire la parità di trattamento delle diverse fonti di energia, è opportuno estendere la possibilità di applicare tali esenzioni o riduzioni a tutti i prodotti energetici utilizzati come combustibili da riscaldamento ed elettricità. Inoltre, per assicurare che la loro incidenza sul mercato interno rimanga contenuta, è opportuno che tali esenzioni e riduzioni siano riservate unicamente ad attività non professionali.

(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale utilizzati come propellenti, non sono più giustificati i vantaggi sotto forma di livelli minimi inferiori di tassazione generale del consumo di energia o di possibilità di esentare tali prodotti energetici dalla tassazione, in particolare alla luce della necessità di aumentare la quota di mercato delle fonti di energia rinnovabili; tali vantaggi dovrebbero pertanto essere soppressi nel medio termine.

(19) La direttiva 2003/96/CE impone agli Stati membri di esentare dalla tassazione il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque dell’Unione e l’elettricità prodotta a bordo di imbarcazioni, anche mentre sono ormeggiate in un porto. Gli Stati membri possono inoltre estendere questo trattamento fiscale favorevole alle vie navigabili interne. In alcuni porti esiste un’alternativa più pulita, ossia l’uso dell’elettricità “dalla costa” (collegandosi alla rete elettrica terrestre), che è tuttavia soggetta a tassazione. Per dare un primo incentivo alla messa a punto e all’applicazione di questa tecnologia, e in attesa che sia adottato un quadro più completo in materia, è opportuno che gli Stati membri esonerino dalla tassazione sull’energia l’elettricità erogata da reti terrestri alle imbarcazioni ormeggiate in un porto. Tale esenzione dovrebbe applicarsi per un periodo sufficientemente lungo da non scoraggiare gli operatori portuali dal fare i necessari investimenti, ma allo stesso tempo dovrebbe avere una durata limitata nel tempo, in modo che il suo mantenimento, in tutto o in parte, sia soggetto a una decisione presa a tempo debito.

(20) In base all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare ai settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o della piscicoltura e della silvicoltura non solo le disposizioni generalmente applicabili agli usi commerciali ma anche un livello di tassazione fino a zero. Dall’analisi di questa opzione è emerso che, per quanto riguarda la tassazione generale del consumo di energia, il mantenimento di questa possibilità andrebbe contro gli obiettivi strategici generali dell’Unione, a meno che essa non venga subordinata a una contropartita che permetta di assicurare vantaggi sotto il profilo dell’efficienza energetica. Per quanto riguarda la tassazione legata al CO2, è opportuno che il trattamento dei settori interessati sia in linea con le norme applicate ai settori industriali.

(21) Le norme generali introdotte dalla presente direttiva tengono conto delle caratteristiche specifiche dei combustibili costituiti da biomassa, o da prodotti ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai criteri di sostenibilità definiti all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE, in termini sia di contributo al bilancio di CO2 sia del loro minore contenuto di energia per unità quantitativa rispetto ai combustibili fossili concorrenti. Di conseguenza, è opportuno abrogare, nel medio termine, le disposizioni della direttiva 2003/96/CE che autorizzano riduzioni o esenzioni per tali combustibili. Nel frattempo, occorre garantire che tali disposizioni siano applicate in modo coerente con le norme generali introdotte dalla presente direttiva. È quindi opportuno che i biocarburanti e i bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE possano beneficiare delle agevolazioni fiscali ulteriori concesse dagli Stati membri solo se rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della stessa direttiva.

(22) In mancanza di un’armonizzazione più estesa nel settore dei combustibili da riscaldamento utilizzati per usi commerciali, è opportuno che gli Stati membri che applicano livelli di tassazione superiori ai livelli minimi fissati per questo settore possano conservare la possibilità di offrire alcune riduzioni. Occorre che le condizioni applicabili differenzino tra tassazione generale del consumo di energia e tassazione legata al CO2 perché i due elementi perseguono obiettivi diversi. Occorre inoltre chiarire che i riferimenti ai regimi concernenti diritti commercializzabili di cui all’articolo 17 della direttiva 2003/96/CE non comprendono il sistema di scambio di quote di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(23) In considerazione della loro particolare struttura amministrativa, la Spagna e la Francia dovrebbero essere autorizzate, a determinate condizioni, ad applicare in talune regioni livelli più elevati di tassazione generale del consumo di energia ai prodotti energetici e all’elettricità.

(24) Occorre allineare la direttiva 2003/96/CE alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE[21].

(25) Occorre aggiornare l’elenco dei prodotti energetici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, per includervi taluni biocarburanti, al fine di garantirne un trattamento uniforme e standardizzato; all’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE è opportuno inserire un riferimento alla versione della nomenclatura combinata attualmente applicabile. Considerato il rischio di evasione, elusione e abuso fiscale che comportano, occorre assoggettare i prodotti di cui al codice NC 3811 alle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE.

(26) Per garantire la libera circolazione e rispettare nel contempo le prescrizioni in materia di sicurezza applicabili agli autoveicoli commerciali e ai contenitori per usi speciali, occorre aggiornare la definizione di tali veicoli di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/96/CE, per tenere conto del fatto che tali contenitori non sono installati sui veicoli commerciali solo dal costruttore.

(27) È opportuno abrogare talune disposizioni della direttiva 2003/96/CE ormai divenute obsolete.

(28) È opportuno che ogni cinque anni, e per la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione riferisca al Consiglio in merito all’applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare il livello minimo della tassazione legata al CO2 alla luce dell’evoluzione del prezzo di mercato delle quote di emissioni nell’UE, dell’impatto dell’innovazione e dei progressi tecnologici e dell’opportunità di mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali stabilite nella presente direttiva, anche per il combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo. L’elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.

(29) È opportuno modificare talune disposizioni della direttiva 2003/96/CE relative alle competenze di esecuzione, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A tale fine occorre conferire competenze delegate alla Commissione.

(30) È opportuno che la Commissione sia abilitata ad adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE, così come il riferimento alla nomenclatura combinata in vigore. Occorre che i poteri siano delegati alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato affinché sia possibile adattare le norme, se necessario.

(31) Dato che gli obiettivi dell’azione prevista, in particolare per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno nel contesto delle nuove prescrizioni nei settori dell’energia e dell’ambiente, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello di UE, l’Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

5. L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

1. Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri fanno una distinzione tra tassazione legata al CO2 e tassazione generale del consumo di energia.

La tassazione legata al CO2 si calcola in EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori di emissione di riferimento per il CO2 indicati all’allegato I, punto 11, della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*). I fattori di emissione di CO2 stabiliti nella predetta decisione per la biomassa o per i prodotti ottenuti dalla biomassa si applicano, nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi come definiti all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili(**). Se i biocarburanti e i bioliquidi non rispondono a questi criteri, gli Stati membri applicano il fattore di emissione di riferimento per il combustibile da riscaldamento o per il carburante per motori equivalente per il quale sono specificati i livelli minimi di imposizione nella presente direttiva.

La tassazione generale del consumo di energia si calcola in EUR/GJ sulla base del potere calorifico netto dei prodotti energetici e dell’elettricità definito nell’allegato II della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio(***). Nel caso della biomassa e dei prodotti ottenuti da biomassa, i valori di riferimento sono quelli definiti nell’allegato III della direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi definiti all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, detti valori di riferimento si applicano unicamente se il prodotto risponde ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della stessa direttiva. In tal caso, si applicano sia ai carburanti per motori che ai combustibili da riscaldamento. Se i biocarburanti e i bioliquidi non rispondono a questi criteri, gli Stati membri applicano il fattore di riferimento per il combustibile da riscaldamento o il carburante per motori equivalente per il quale sono specificati i livelli minimi di imposizione nella presente direttiva.

Qualora la direttiva 2006/32/CE, la decisione 2007/589/CE o la direttiva 2009/28/CE, a seconda dei casi, non contengano un fattore di emissione e/o un potere calorifico netto per il prodotto interessato, gli Stati membri fanno riferimento alle pertinenti informazioni disponibili relative al fattore di emissione di CO2 e/o al potere calorifico netto di tale prodotto.

Ai fini della presente direttiva, per “biomassa” si intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

3. Qualora un prodotto energetico sia costituito in parte da biomassa o da prodotti ottenuti da biomassa, i fattori di emissione di CO2 e il potere calorifico netto pertinenti per tale parte sono determinati conformemente al paragrafo 2, indipendentemente dal codice NC corrispondente al prodotto energetico nel suo insieme.

4. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente direttiva si applicano sia alla tassazione legata al CO2 che alla tassazione generale del consumo di energia.

(*) GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(**) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(***) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.”

6. L’articolo 2 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) La lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) di cui ai codici NC 2909 19 10 e 3824 90 91;”

ii) Sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):

“i) di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori e sono denaturati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 92/83/CE.

j) di cui ai codici NC 2909 19 90, 3823 19 90 e 3824 90 97 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.”

b) I paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva sono specificati livelli minimi di imposizione, sono tassati, in relazione al loro uso, alle aliquote applicabili al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente, calcolate conformemente all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.

I prodotti diversi dai prodotti energetici, se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante per motori, sono tassati alle aliquote applicabili al carburante per motori equivalente, calcolate conformemente all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Gli additivi e i riempitivi per carburante per motori, ad eccezione dell’acqua, sono tassati alle aliquote applicabili al carburante equivalente.

Gli idrocarburi diversi da quelli elencati al paragrafo 1 e destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati per riscaldamento sono tassati alle aliquote applicabili al prodotto energetico equivalente, conformemente all’articolo 1, paragrafi 2 e 3. Il presente comma non si applica alla torba.

4. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva, la tassazione legata al CO2 si applica agli usi di prodotti energetici che danno luogo a emissioni di biossido di carbonio da impianti, come definiti all’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio(*), indipendentemente dal fatto che tali impianti raggiungano i valori limite indicati nell’allegato I della stessa direttiva.

Quando i prodotti energetici sono utilizzati conformemente al primo comma per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori, ai fini della presente direttiva sono trattati come combustibili per riscaldamento.

5. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(***).

Qualora il regolamento di cui al primo comma sia sostituito, o qualora una modifica della nomenclatura combinata renda necessaria una modifica dei codici di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta un atto delegato, ai sensi dell’articolo 27 e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 27 bis e 27 ter , al fine di modificare i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti di cui alla presente direttiva o al fine di modificare il riferimento di cui al primo comma per renderlo conforme alla versione applicabile della nomenclatura combinata.

Tale atto delegato non deve comportare modifiche delle aliquote minime d’imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

__________

(*) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(**) GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.”

c) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Ai fini delle lettere a), d), i) e j) del paragrafo 1 del presente articolo, e delle lettere a), g), i) e j) del paragrafo 1 dell’articolo 20, i prodotti destinati ad essere erogati sono considerati destinati all’uso come combustibili per riscaldamento o carburante per motori quando il fornitore è consapevole, o dovrebbe ragionevolmente esserlo, che il destinatario intende utilizzare i prodotti in oggetto come combustibile o carburante. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e al paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 20 non sono considerati destinati all’uso come combustibile da riscaldamento o carburante per motori se sono erogati a un produttore delle merci di cui al paragrafo 1, lettera h), del presente articolo e al paragrafo 1, lettera h), dell’articolo 20.”

7. L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, la presente direttiva non si applica:

a) alla tassazione a valle del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402;

b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell’elettricità:

- prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,

- usi combinati dei prodotti energetici.

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato;

- elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;

- processi mineralogici.

Per “processi mineralogici” s’intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee con il codice DI 23 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici(*).

Tuttavia, l’articolo 20 si applica ai prodotti energetici utilizzati come indicato al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

________

(*) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.”

8. L’articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’imposta sul valore aggiunto o IVA), calcolato nel modo seguente:

9. per la tassazione legata al CO2, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, al momento dell’immissione in consumo,

10. per la tassazione generale del consumo di energia, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, al momento dell’immissione in consumo.”

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

“3. Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, qualora nell’allegato I siano stabiliti uguali livelli minimi di imposizione in relazione a un dato uso, siano fissati livelli di tassazione uguali per i prodotti destinati a tale uso. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i carburanti per motori di cui all’allegato I, tabella A, questa disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

Ai fini del primo comma, ogni uso per il quale è previsto un livello minimo di tassazione nell’allegato I, tabella A, B o C, è considerato come un singolo uso.

4. I livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di tenere conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell’energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat. La Commissione pubblica i livelli minimi di imposizione risultanti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l’importo di base in euro della variazione percentuale mostrata dall’indice nei tre anni di calendario precedenti. Se la variazione percentuale rispetto all’ultimo adeguamento è inferiore allo 0,5%, non si opera alcun adeguamento.”

11. L’articolo 5 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d’imposta della tassazione generale del consumo di energia differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva, nei seguenti casi:”

b) Il terzo trattino è sostituito dal seguente:

“– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze;”.

12. L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 7

A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell’allegato I, tabella A.”

13. All’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli minimi di imposizione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelli fissati nell’allegato I, tabella B.”

14. L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli minimi di imposizione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell’allegato I, tabella C.”

15. L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 10

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i livelli minimi di imposizione da applicare all’elettricità sono quelli fissati nell’allegato I, tabella D.”

16. All’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando sono utilizzate unità di volume, il volume è misurato alla temperatura di 15 °C.”

17. L’articolo 14 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE(*), per quanto riguarda le esenzioni di cui godono i prodotti tassabili, e fatte salve le altre disposizioni dell’Unione, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare evasioni, elusioni o abusi:

_________

(*) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.”

ii) alla lettera a), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale diversi dalla riduzione delle emissioni di CO2, prescindendo dai livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva.”

iii) sono inserite le seguenti lettere d) ed e):

“d) per quanto riguarda la tassazione legata al CO2, i prodotti energetici utilizzati per attività soggette al sistema dell’Unione, e non escluse da esso, ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

e) fino al 31 dicembre 2020, l’elettricità fornita direttamente alle imbarcazioni ormeggiate nei porti.”

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Nel caso degli usi di cui al paragrafo 1, lettera a), ad eccezione degli usi per la produzione di elettricità a bordo delle imbarcazioni, l’esenzione si applica solo alla tassazione generale del consumo di energia.”

18. È inserito il seguente articolo 14 bis :

“Articolo 14 bis

1. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri concedono un credito per la tassazione legata al CO2 per quanto riguarda l’uso di prodotti energetici da parte di impianti appartenenti ai settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio.

2. L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al consumo medio annuo di prodotti energetici, espresso in gigajoule (GJ) dell’impianto nel periodo di riferimento, per usi diversi da quelli di cui all’articolo 7, moltiplicato per 0,00561 e per il livello minimo di tassazione legata al CO2 di cui all’allegato I, tabella C. Il periodo di riferimento di cui alla prima frase del presente paragrafo è il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 oppure tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

3. Nel caso di impianti che non erano in funzione durante il periodo di riferimento, gli Stati membri stabiliscono il livello del credito d’imposta moltiplicando la capacità installata nell’impianto per un coefficiente medio di utilizzo della capacità, secondo il metodo definito nella decisione xxx/xxx della Commissione che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE(*).

4. Qualora uno Stato membro applichi un livello di tassazione legata al CO2 superiore al livello minimo previsto dalla presente direttiva può, al fine di determinare l’ammontare del credito d’imposta di cui al paragrafo 2, fare riferimento a un livello di tassazione legata al CO2 pari al livello nazionale.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i “settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio” sono quelli definiti come tali in base all’articolo 10 bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE.

_______

(*) GU L […] del […], pag. […].

19. L’articolo 15 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) il testo delle lettere h) e i) è sostituito dal seguente testo:

“h) ai prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e all’elettricità, se utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute come organizzazioni caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano l’esenzione o la riduzione all’utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l’utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;

i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;”

ii) è aggiunto il seguente comma:

“Le lettere da a) ad e) e la lettera g) si applicano solo alla tassazione generale del consumo di energia.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione generale del consumo di energia fino a zero ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. I beneficiari sono soggetti a meccanismi che devono permettere di aumentare il rendimento energetico in misura circa equivalente a quello che si sarebbe registrato qualora fossero state applicate le aliquote minime standard stabilite dall’Unione.”

20. L’articolo 16 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell’aliquota della tassazione generale del consumo di energia ai prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 della presente direttiva quando questi sono costituiti da uno o più dei seguenti prodotti o li contengono e, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi di cui all’articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, quando tali prodotti rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della stessa direttiva:”

ii) Il terzo comma è soppresso.

b) Sono soppressi i paragrafi 4, 6 e 8.

21. Gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 17

1. A condizione che i livelli minimi di imposizione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare riduzioni fiscali sulla tassazione generale del consumo di energia per i prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e per l’elettricità nei seguenti casi:

a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.

Per “impresa a forte consumo di energia” si intende un’impresa, come definita all’articolo 11, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo o per la quale l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell’ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

Per “acquisti di prodotti energetici e di elettricità” si intende il costo effettivo dell’energia acquistata o generata nell’impresa. Sono inclusi soltanto l’elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l’IVA detraibile.

Per “valore produttivo” si intende la cifra d’affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

Per “valore aggiunto” si intende il totale della cifra d’affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni;

b) qualora siano conclusi accordi con imprese, come definite all’articolo 11, o con associazioni di tali imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a migliorare l’efficienza energetica.

2. A condizione che i livelli minimi di imposizione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare riduzioni fiscali sulla tassazione legata al CO2 per i prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), qualora siano conclusi accordi con imprese, come definite all’articolo 11, o con associazioni di tali imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a ridurre le emissioni di CO2.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per “regimi concernenti diritti commercializzabili” si intendono regimi diversi dal sistema dell’Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE.

Articolo 18

1. Nonostante le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la Spagna può prevedere che i livelli della tassazione generale del consumo di energia applicati da una comunità autonoma possano essere superiori ai livelli di tassazione nazionali corrispondenti (differenziazione regionale). Le norme applicabili devono rispettare le condizioni seguenti:

a) il livello di tassazione applicato da una comunità autonoma non deve superare il corrispondente livello di tassazione nazionale di più del 15%;

b) qualora, durante lo spostamento di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa destinati alla Spagna in provenienza da un altro Stato membro, è commessa, o si ritiene sia commessa, in Spagna un’irregolarità ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2008/118/CE, nel corso della circolazione per la quale è esigibile l’accisa, la persona resasi garante del pagamento ai sensi dell’articolo 18 di detta direttiva non è tenuta a pagare la differenza tra il livello di tassazione applicato dalla comunità autonoma e quello applicato a livello nazionale, a meno che la persona stessa abbia preso parte all’irregolarità o all’infrazione.

2. Nonostante le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la Francia può prevedere che i livelli della tassazione generale del consumo di energia applicati a livello delle regioni francesi possano essere superiori ai livelli di tassazione nazionali corrispondenti (differenziazione regionale). Le norme applicabili devono rispettare le condizioni seguenti:

a) il livello di tassazione applicato da un’autorità regionale non deve superare il corrispondente livello di tassazione nazionale di più del 15%;

b) qualora, durante lo spostamento di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa destinati alla Francia in provenienza da un altro Stato membro, è commessa, o si ritiene sia commessa, in Francia un’irregolarità ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2008/118/CE, nel corso della circolazione per la quale è esigibile l’accisa, la persona resasi garante del pagamento ai sensi dell’articolo 18 di detta direttiva non è tenuta a pagare la differenza tra il livello di tassazione applicato dall’autorità regionale e quello applicato a livello nazionale, a meno che la persona stessa abbia preso parte all’irregolarità o all’infrazione.

3. Il Portogallo può applicare ai prodotti energetici e all’elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione generale del consumo di energia inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all’insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

4. La Grecia può applicare livelli di tassazione generale del consumo di energia inferiori fino a 0,6 EUR per GJ alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, Chio, Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

5. La Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia possono, per gli usi di cui agli articoli 8 e 9, prevedere un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2021 per l’introduzione della tassazione legata al CO2. Qualora l’Unione decida che i livelli di emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotti entro il 2020 di oltre il 20% rispetto ai livelli del 1990, la Commissione valuta l’applicazione di tali periodi transitori e, se del caso, presenta una proposta finalizzata ad accorciarli e/o a modificare i livelli minimi di imposizione legata al CO2 stabiliti all’allegato I.”

22. Gli articoli 18 bis e 18 ter sono soppressi.

23. L’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

1. Le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE, capi III e IV, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

c) per i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE, capi III e IV, si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

d) i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 11, 2711 21 e 2711 29);

e) i prodotti di cui al codice NC 2901 10;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

h) i prodotti di cui ai codici NC 2909 19 10 e 3824 90 91;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori e sono denaturati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 92/83/CE;

j) i prodotti di cui ai codici NC 2909 19 90, 3823 19 90 e 3824 90 97 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

k) i prodotti di cui al codice NC 3811.

2. Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle disposizioni di cui alla direttiva 2008/118/CE, capi III e IV, tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.”

24. L’articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le parole “direttiva 92/12/CEE” sono sostituite dalle parole “direttiva 2008/118/CE”;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) al paragrafo 5, primo e quarto comma, le parole “Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE” sono sostituite dalle parole “Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 7 della direttiva 2008/118/CE”.

25. All’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

“serbatoi normali”:

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su un autoveicolo e che, in base ai documenti di immatricolazione o al certificato dell’avvenuto controllo tecnico del veicolo stesso, rispondono ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali, i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli,

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore o da terzi su un contenitore per usi speciali che, in base ai documenti di immatricolazione del contenitore stesso, rispondono ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali,

“contenitore per usi speciali”: qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.”

26. L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 27

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter .”

27. Sono inseriti i seguenti articoli 27 bis , 27 ter e 27 quater :

“Articolo 27 bis

Revoca della delega

1. La delega di cui all’articolo 2, paragrafo 5, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento.

2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 27 ter

Obiezione agli atti delegati

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro [tre] mesi dalla data di notifica.

2. Se, allo scadere di tale termine, il Consiglio non ha sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Consiglio ha informato la Commissione della sua intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Consiglio muove obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. Il Consiglio ne illustra le ragioni.

Articolo 27 quater

Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.”

28. L’articolo 29 è sostituito dal seguente:

“Articolo 29

Ogni cinque anni, e la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva e, se del caso, una proposta di modifica della stessa.

Nella relazione la Commissione esamina, tra le altre cose, il livello minimo di tassazione legata al CO2, l’impatto dell’innovazione e dei progressi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l’efficienza energetica e l’uso dell’elettricità nei trasporti, e verifica che le esenzioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva, anche in relazione al combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo, siano giustificate. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.

In ogni caso, l’elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio ai fini dell’articolo 14 bis della presente direttiva è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.”

29. Il testo dell’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente direttiva.

30. Gli allegati II e III sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo e terzo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO I

Tabella A. – Livelli minimi di imposizione applicabili dal 1° gennaio 2013 ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all’articolo 7

Tassazione legata al CO2 | Tassazione generale del consumo di energia | Tassazione generale del consumo di energia | Tassazione generale del consumo di energia |

1° gennaio 2013 | 1° gennaio 2013 | 1° gennaio 2015 | 1° gennaio 2018 |

Benzina Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59 | 20 €/t CO2 | 9,6 €/GJ | 9,6 €/GJ | 9,6 €/GJ |

Gasolio Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 | 20 €/t CO2 | 8,2 €/GJ | 8,8 €/GJ | 9,6 €/GJ |

Cherosene Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 | 20 €/t CO2 | 8,6 €/GJ | 9,2 €/GJ | 9,6 €/GJ |

GPL Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 | 20 €/t CO2 | 1,5 €/GJ | 5,5 €/GJ | 9,6 €/GJ |

Gas naturale Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 | 20 €/t CO2 | 1,5 €/GJ | 5,5 €/GJ | 9,6 €/GJ |

Tabella B. - Livelli minimi di imposizione applicabili dal 1° gennaio 2013 ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2

Tassazione legata al CO2 | Tassazione generale del consumo di energia |

Gasolio Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Cherosene Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

GPL Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Gas naturale Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Tabella C. – Livelli minimi di imposizione applicabili dal 1° gennaio 2013 ai combustibili per riscaldamento

Tassazione legata al CO2 | Tassazione generale del consumo di energia |

Gasolio Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Olio combustibile pesante Codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Cherosene Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

GPL Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Gas naturale Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Carbone e coke Codici NC 2701, 2702 e 2704 | 20 €/t CO2 | 0,15 €/GJ |

Tabella D. – Livelli minimi di imposizione applicabili dal 1° gennaio 2013 all’elettricità

Tassazione legata al CO2 | Tassazione generale del consumo di energia |

Elettricità Codice NC 2716 | 0,15 €/GJ” |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Riesame della direttiva 2003/96/CE

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB [22]

14 05 Politica fiscale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[23]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Crescita sostenibile – promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva (Europa 2020)

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 3 .

Mettere a punto nuove iniziative fiscali e nuove azioni a sostengo degli obiettivi strategici dell’UE (ad esempio nei settori dell’ambiente e dell’energia)

Attività AMB/ABB interessate

Titolo 14 Fiscalità e dazi doganali; ABB 05 Politica fiscale

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Coerenza della direttiva sulla tassazione dell’energia con le priorità della strategia Europa 2020 e con il sistema UE di scambio delle quote di emissioni (ETS)

Sono eliminati dalla direttiva vigente incentivi dannosi dal punto di vista ambientale; sono introdotti incentivi positivi a favore ad esempio dei biocarburanti.

Un contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, aumento dell’occupazione e crescita economica.

Trattamento uniforme delle fonti di energia nella direttiva sulla tassazione dell’energia e, in questo modo, creazione di vere condizioni di parità per i diversi consumatori di energia.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Segnale del prezzo legato al CO2 per i settori che non rientrano nel sistema ETS di scambio delle quote di emissione

Aliquota implicita reale sull’energia

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

In materia di clima ed energia l’Unione europea si è data una serie di obiettivi ambiziosi e giuridicamente vincolanti da raggiungere entro il 2020. Gli obiettivi sono espressi nella strategia Europa 2020, che fissa come priorità la crescita sostenibile e un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva.

1.5.2. Valore aggiunto dell ’intervento dell’Unione europea

I cambiamenti climatici e l’energia sono problematiche di scala europea. È essenziale agire in modo coordinato per raggiungere gli obiettivi comuni fissati in questi ambiti.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

n.a.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta istituisce un quadro per l’applicazione di una tassazione del CO2 in settori nei quali non si applica il sistema UE ETS per integrare il segnale del prezzo del carbonio creato da tale sistema. Sarà evitata la sovrapposizione dei due strumenti al fine di garantire coerenza con il sistema ETS e per evitare perdite in maniera efficiente sotto il profilo dei costi.

La proposta contribuisce alla strategia Europa 2020. In particolare, essa consente agli Stati membri di ottimizzare le possibilità offerte dal sistema fiscale per promuovere una crescita economica sostenibile, incoraggiare gli investimenti e favorire l’occupazione e per contribuire a raggiungere gli obiettivi generali dell’UE in ambito sociale e ambientale.

1.6. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria

La proposta non incide finanziariamente sull’UE.

( Proposta/iniziativa di durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

- seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste [24]

La proposta non incide finanziariamente sull ’UE.

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi creati dalle Comunità[25]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare )

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

La proposta non incide sul bilancio dell’UE.

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

2.2.2. Modalità di controllo previste

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

La proposta non incide finanziariamente sull’UE.[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[2] SEC (2008) 85 vol. II, pag. 51 e seg.

[3] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

[4] Consiglio europeo del 13-14 marzo 2008, conclusioni della Presidenza (7652/1/08 rev.1, 20.5.2008).

[5] Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi (COM(2007) 140 del 28.3.2007).

[6] Decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che ist[7]/0HIXYZxyz{" # / d f o ‹ ² ²³ßàóçÔƻƫ¢ç™ç?ççççsçjçaçSçsçsçshŒTÁhCM5?mHnHu[pic]hŒTÁmHnHu[pic]hÿVÔmHnHu[pic]hŒTÁh›*ŸmHnHu[pic] jhŒTÁhituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1).

[8] Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

[9] Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

[10] COM(2007) 52 del 13.3.2007.

[11] GU L […], del […], pag. […].

[12] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU C […] del […], pag. […].

[15] GU C […] del […], pag. […].

[16] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

[17] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

[18] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

[19] GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

[20] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

[21] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

[22] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

[23] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[24] Secondo la definizione di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[25] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[26] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.