52011PC0132

/* COM/2011/0132 def. - NLE 2011/0056 */ Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA |

Bruxelles, 10.3.2011

COM(2011) 132 definitivo

2011/0056 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

RELAZIONE

1. La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], dispone l'adozione di misure restrittive nei confronti delle persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano le quali, agendo in questo modo, impediscono alla popolazione egiziana di beneficiare dello sviluppo sostenibile dell'economia e della società e al tempo stesso compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese.

2. Le misure consistono nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone elencate nell'allegato della decisione PESC. L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento fondato sull'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2011/0056 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi per tener conto della situazione in Egitto,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

3. La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano, nonché di persone ad esse associate le quali, agendo in questo modo, impediscono alla popolazione egiziana di beneficiare dello sviluppo sostenibile dell'economia e della società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato alla decisione stessa.

4. Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

5. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione.

7. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[1], e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[2].

8. Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO,

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d) "congelamento delle risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e) "territorio dell’Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/[…]/PESC del […], come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi ad essi associati.

2. L'allegato I contiene solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell’elenco:

a) a scopo di identificazione: cognome e nomi delle persone fisiche (compresi gli eventuali alias e titoli); data e luogo di nascita; nazionalità; numero del passaporto e della carta d’identità; codice fiscale e numero di previdenza sociale; sesso; indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano; funzione o professione;

b) data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato;

c) motivi dell'inserimento nell'elenco.

3. L’allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, oppure

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o inserita/o nell'allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I e

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1. L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti oppure

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o inserita/o nell'allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

2. L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 7

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o inserita/o nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I;

ii) il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2;

b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa constatazione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 8

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

1. La Commissione è autorizzata:

a) a modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in relazione all’allegato I della decisione 2011/XXX/PESC del Consiglio e

b) a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. La Commissione motiva l'inserimento nell'elenco nelle decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), e trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che figura nell’allegato I mediante una notifica individuale oppure, se l’indirizzo non è noto, mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di formulare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni, la Commissione riesamina l'allegato I e ne informa opportunamente la persona, l’entità o l’organismo..

4. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell’allegato I del presente regolamento;

b) l’inclusione del contenuto del summenzionato allegato nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione europea, disponibile sul sito web della Commissione[3];

c) il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

5. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

6. Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata nell’allegato II è designata come “responsabile del trattamento” per la Commissione ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 12

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 13

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(riservato al Consiglio)

________________

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 7 e all’articolo 8, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[3] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm