Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2011/0087 def. - NLE 2011/0040 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 28.2.2011 COM(2011) 87 definitivo 2011/0040 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito "regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza relativo al dazio antidumping applicato alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese (di seguito "RPC"). | Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Con il regolamento (CEE) n. 2737/90[1] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Con la decisione 90/480/CEE[2] la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due importanti esportatori in merito al prodotto oggetto delle misure. In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94[3], ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in questione. Con il regolamento (CE) n. 610/95[4] il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 ed ha istituito un dazio definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso. In seguito a un riesame avviato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("la precedente inchiesta di riesame"), con il regolamento (CE) n. 771/98[5] le misure sono state prorogate di altri cinque anni. Con il regolamento (CE) n. 2268/2004[6], in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Con il regolamento (CE) n. 1275/2005[7] il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure per includervi anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità delle disposizioni del regolamento di base. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Il 30 dicembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("avviso di apertura"), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC. Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dalla European Association of Metals (Eurometaux) per conto dei produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più dell'85%, della produzione UE di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso. L'inchiesta di riesame ha dimostrato che il prodotto in esame continua ad essere oggetto di pratiche di dumping che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, possono determinare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre concluso che la mancata proroga delle misure non è nell'interesse dell'Unione. Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento volto alla proroga delle misure in vigore, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 29 marzo 2011. | Base giuridica Regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni. | Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base di cui sopra e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta degli strumenti | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti. Il regolamento di base non prevede altre opzioni. | INCIDENZA SUL BILANCIO | Nessuna. | 2011/0040 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[8] (di seguito "regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, vista la proposta presentata dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure in vigore 1. Con il regolamento (CEE) n. 2737/90[9] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Con la decisione 90/480/CEE[10] la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due importanti esportatori in merito al prodotto oggetto delle misure. 2. In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94[11], ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame. 3. Con il regolamento (CE) n. 610/95[12] il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 ed ha istituito un dazio definitivo del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso. In seguito a un riesame avviato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("la precedente inchiesta di riesame"), con il regolamento (CE) n. 771/98[13] le misure sono state prorogate di altri cinque anni. 4. Con il regolamento (CE) n. 2268/2004[14], in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 33% sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). 5. Con il regolamento (CE) n. 1275/2005[15] il Consiglio ha modificato la definizione del prodotto che rientrava nell'ambito di applicazione delle misure per includervi anche il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica. 2. Richiesta di riesame 6. In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza[16] delle misure antidumping definitive in vigore, il 30 settembre 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame delle misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla European Association of Metals (Eurometaux) ("i richiedenti") per conto dei produttori dell'Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più dell'85%, della produzione totale UE di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso. 7. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. 3. Apertura 8. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [17] ("l'avviso di apertura"), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 4. Inchiesta 4.1. Periodo dell’inchiesta 9. L'inchiesta sulla persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PIR ("periodo considerato"). 4.2. Parti interessate dall'inchiesta 10. La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori del paese di riferimento e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. 11. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. 12. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di sette produttori dell'Unione, un produttore esportatore della RPC, un produttore esportatore del paese di riferimento e tre utilizzatori. 13. Nessun importatore ha risposto al questionario per il campionamento né ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta. Poiché soltanto un produttore esportatore della RPC ha presentato le informazioni richieste, non è stato necessario selezionare un campione. 14. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori dell'Unione - Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg.KG., St Peter, Austria - H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Germania - Eurotungstène Poudres S.A., Grenoble, Francia - Global Tungsten & Powders spol. s r.o, Brutal, Repubblica ceca - Treibacher Industrie AG, Althofen, Austria b) Paese di riferimento - Global Tungsten & Powders Corp., Stati Uniti c) Utilizzatore - Sandvik Hard Materials, Epinouze, Francia. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 15. Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso originari della RPC e attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00. 16. Il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e il carburo di tungsteno fuso sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico (carburazione nel primo caso e fusione nel terzo). Si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli. 17. L'attuale inchiesta ha confermato che il prodotto in esame fabbricato e venduto dal produttore esportatore nell'Unione è identico per quanto concerne le caratteristiche fisiche e chimiche e gli usi al prodotto fabbricato dai produttori dell'Unione e venduto sul mercato UE o a quello fabbricato e venduto nel paese di riferimento; detti prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING 18. Osservazioni preliminari 19. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se erano in atto pratiche di dumping e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure in vigore possa comportare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. Si ricorda che, nel quadro dell'inchiesta di cui al detto articolo, non si riesamina la concessione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato ("TEM"). 20. Come indicato sopra, non è stato necessario effettuare un campionamento dei produttori esportatori della RPC. 21. Nella fase del campionamento l'unico produttore esportatore cinese disposto a collaborare sembrava rappresentare meno del 5% del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione. Le autorità cinesi e le altre parti interessate sono state informate della possibilità di applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base a causa della scarsa collaborazione da parte dei produttori esportatori. La Commissione non ha ricevuto risposte a tale comunicazione. 22. Nel corso dell'inchiesta il produttore esportatore che ha collaborato rispondendo al questionario ha tuttavia corretto un errore nell'indicazione delle sue vendite all'esportazione nell'Unione e ha rivisto al rialzo il volume delle sue esportazioni nell'Unione. Parallelamente i volumi del prodotto in esame esportati nell'Unione dalla RPC sono stati ulteriormente esaminati sulla base dei dati forniti da Eurostat. Dopo aver verificato anche la risposta al questionario, si è quindi constatato che il volume delle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato era molto elevato[18]. Alla luce di tali risultati si è concluso che il livello della collaborazione era elevato. 23. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR 24. Paese di riferimento 25. Poiché a nessun produttore esportatore della RPC è stato concesso il TEM durante le inchieste precedenti, il valore normale per la Cina è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. 26. Nell'avviso di apertura la Commissione aveva proposto gli Stati Uniti come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta, ma non hanno formulato osservazioni od obiezioni a tale riguardo. Gli Stati Uniti sono stati utilizzati come paese di riferimento anche nell'inchiesta iniziale, rispetto alla quale non sembravano essere intervenute circostanze nuove o diverse tali da giustificare un'altra scelta, né sono pervenute comunicazioni in tal senso alla Commissione. Gli Stati Uniti sono stati ritenuti rappresentativi come mercato di riferimento, in particolare per l'apertura e la competitività propria del loro mercato interno. Un produttore degli Stati Uniti ha inoltre accettato di collaborare all'attuale riesame. 27. Di conseguenza gli Stati Uniti sono stati scelti quale paese di riferimento ad economia di mercato ai fini del presente riesame. 28. Valore normale 29. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate, ricevute dal produttore statunitense che ha collaborato, cioè sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli Stati Uniti per i tipi di prodotto che risultavano essere venduti nel corso di normali operazioni commerciali. 30. Il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato. 31. È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto simile ad acquirenti indipendenti da parte del produttore statunitense che ha collaborato fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5% del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Le vendite sul mercato interno del produttore statunitense che ha collaborato sono risultate sufficientemente rappresentative durante il periodo dell'inchiesta di riesame. 32. Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato statunitense la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti durante il PIR. 33. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80% del volume complessivo delle vendite del prodotto simile, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative. 34. Prezzo all'esportazione 35. Come indicato sopra, poiché il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava più del 90% del totale delle importazioni cinesi nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato esaminato sulla base dei dati forniti da detto produttore esportatore, vale a dire il prezzo, debitamente adeguato, effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. 36. Confronto 37. La media ponderata del valore normale è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto in esame, allo stadio franco fabbrica, nella stessa fase commerciale e allo stesso livello di tassazione. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi relativi a trasporto marittimo e interno, assicurazione, spese bancarie e di imballaggio. Sono stati inoltre effettuati un adeguamento del 5% sul prezzo all'esportazione per la tassa all'esportazione nonché l'adeguamento sul valore normale per l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 38. Margine di dumping 39. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato per ciascun tipo di prodotto in base a un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Tale confronto ha dimostrato l'esistenza di dumping durante il PIR, pari a più dell'80%, pertanto a un livello sensibilmente superiore rispetto a quello stabilito nell'ultima inchiesta di riesame (31%). Il livello preciso del margine di dumping non può essere reso noto per ragioni di riservatezza. I calcoli si sono basati sui dati forniti da un produttore esportatore della RPC e un produttore del paese di riferimento. La pubblicazione del margine di dumping consentirebbe sia al produttore esportatore della RPC, sia al produttore del paese di riferimento di dedurre rispettivamente il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'altro, il che significherebbe una chiara violazione del diritto alla riservatezza di entrambe le parti. 40. 3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure 41. Osservazione preliminare 42. I dati inclusi nella presente sezione sono il risultato dell'esame dei dati forniti dal produttore esportatore che ha collaborato, da Eurostat e dalla domanda di riesame. 43. Capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi 44. I dati sulla capacità produttiva inutilizzata del produttore esportatore cinese che ha collaborato sono stati presentati maggiorati o ridotti del 20% per tutelare la riservatezza. La capacità produttiva nella RPC era pari a circa 21 000 t nel 2006 e nel 2007 ed è aumentata significativamente, passando a circa 35 000 t nel 2008 e durante il PIR, un aumento superiore all'80% durante il periodo considerato. Tali dati possono essere considerati prudenti poiché la domanda di riesame indicava una capacità produttiva prossima a 50 000 t. 45. Il produttore esportatore che ha collaborato ha inoltre indicato un sostanziale aumento della capacità produttiva durante il periodo considerato. 46. Sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta la capacità produttiva cinese complessiva superava sensibilmente l'effettiva produzione cinese (almeno di 20 000 t nel 2008 e nel PIR). 47. Durante il PIR la RPC disponeva di una capacità produttiva inutilizzata pari a sei volte il consumo dell'Unione (25 000 t rispetto a 3 800 t di consumo nell'Unione). 48. Alla luce di quanto precede, è evidente che gran parte della capacità inutilizzata di cui la RPC dispone potrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso l'Unione in assenza di misure antidumping. 49. Dalle informazioni presentate durante l'inchiesta sono emerse notevoli distorsioni nel mercato delle materie prime utilizzate per fabbricare il prodotto in esame. In primo luogo le materie prime sono soggette a contingenti concessi dalle autorità cinesi. In secondo luogo le autorità cinesi limitano l'accesso alle materie prime mediante l'imposizione di tasse all'esportazione e politiche di riduzione dell'IVA che, come indicato al considerando 31, erano applicate anche al prodotto in esame. Tali fattori costituiscono ulteriori elementi che nella fattispecie indicano la probabilità del persistere del dumping. 50. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione nei paesi terzi 51. Le informazioni sui prezzi fornite dall'esportatore che ha collaborato, che non possono essere rese note per ragioni di riservatezza, indicano che l'Unione costituisce effettivamente un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi. In tutto il periodo considerato i prezzi praticati in altri mercati dei paesi terzi erano inferiori (tranne nel 2007) a quelli praticati nell'Unione (del 10-20% circa a seconda degli anni del periodo considerato). 52. Per tali ragioni si può concludere che a livello dei prezzi praticabili il mercato UE è decisamente un'alternativa interessante per gli esportatori cinesi. 53. Di conseguenza, i produttori esportatori cinesi avranno buoni motivi per indirizzare le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione qualora le misure venissero abrogate. I prezzi elevati praticati sul mercato dell'Unione consentirebbero ai produttori esportatori cinesi di ottenere margini di profitto maggiori. 54. Elusione delle misure 55. Nel 2005 le misure sono state estese a un ulteriore codice NC, poiché si è constatato che gli esportatori cinesi eludevano le misure aggiungendo piccole quantità di un'altra polvere metallica (in genere cobalto) alla polvere di carburo di tungsteno[19]. Tale pratica confermata di elusione è un ulteriore elemento a favore della conclusione sulla probabilità del persistere del dumping. Si tratta di un chiaro elemento di prova del fatto che il mercato europeo continua ad essere interessante per i produttori esportatori cinesi, che con ogni probabilità indirizzerebbero volumi più elevati di carburo di tungsteno verso l'UE in assenza di misure antidumping. 56. Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping 57. L'analisi di cui sopra dimostra che le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping, con margini di dumping molto alti. Data in particolare l'analisi dei livelli dei prezzi nel mercato UE e in quelli di altri paesi terzi, nonché le capacità disponibili nella RPC, è possibile concludere che esiste la probabilità del persistere del dumping se le misure vengono abrogate. D. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE 1. Definizione dell'industria dell'Unione 58. All'interno dell'Unione il prodotto simile è fabbricato da sette società o gruppi di società. 59. Si considera perciò che essi costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e di seguito saranno denominati "l'industria dell'Unione". Osservazione preliminare 60. I dati relativi alle importazioni nell'Unione europea del prodotto in esame originario della RPC hanno dovuto essere indicizzati al fine di tutelare la riservatezza in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. 61. Per quanto riguarda i volumi delle importazioni che rientrano nel codice TARIC 3824 30 00 10, dato che nei dati di Eurostat relativi alle importazioni disponibili a livello dei codici NC (codice NC 3824 30 00) sono stati inclusi prodotti diversi dal prodotto in esame, la seguente analisi è stata effettuata in base ai dati relativi alle importazioni a livello dei codici TARIC, completati da dati raccolti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. I dati TARIC sono ritenuti riservati poiché offrono un grado di precisione che consente l'identificazione delle parti. Per questo motivo alcuni dati sono presentati in intervalli. 62. I dati relativi all'industria dell'Unione sono stati ricavati dalle risposte ai questionari da parte dei sette produttori dell'Unione. Consumo sul mercato dell'Unione 63. Il consumo dell'Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato UE i dati sulle importazioni forniti da Eurostat. 64. Tra il 2006 e il PIR il consumo dell'Unione è calato del 62% e il calo maggiore è stato registrato tra il 2008 e il PIR. Nel PIR il consumo è diminuito del 63% rispetto al 2008. Tabella 1 | Consumo | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume (t) | + Totale delle importazioni | 1 766 | 1 885 | 2 303 | 755 | + Produzione UE venduta sul mercato UE | 8 281 | 8 334 | 7 981 | 3 024 | = Consumo | 10 047 | 10 218 | 10 284 | 3 779 | Aumento su base annua | 2% | 1% | -63% | Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese 65. I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno seguito l'andamento delineato di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati di Eurostat. Tabella 2 | Importazioni dalla PRC | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume delle importazioni dal paese interessato (t) | Più di 700 | Più di 700 | Più di 400 | Più di 60 | Indice (2006 = 100) | 100 | 104 | 60 | 11 | Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato | 7,1% | 7,3% | 4,2% | 2,1% | Prezzo delle importazioni dal paese interessato (EUR/t) | 25 622 | 21 883 | 22 434 | 22 110 | Indice (2006 = 100) | 100 | 85 | 88 | 86 | 66. Il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC è diminuito dell'89% nel periodo considerato, raggiungendo un livello di circa 80 t durante il PIR. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 7,1% nel 2006 al 2,1% nel PIR. 67. Una possibile spiegazione di tale calo è il notevole aumento del consumo interno della RPC nel corso del periodo considerato. Attraverso un sistema di contingenti e tariffe di esportazione le autorità cinesi sembrano inoltre perseguire una politica di conservazione delle risorse di tungsteno della RPC. 68. I prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 14% durante il periodo considerato. Tale evoluzione riflette l'andamento generale osservato anche per i prezzi dell'industria dell'Unione. 69. Il confronto ha inoltre mostrato che le importazioni dalla RPC erano effettuate a prezzi inferiori di oltre il 10% a quelli dell'industria dell'Unione al netto del dazio antidumping in vigore. Tali risultati coincidono con quelli dell'ultima inchiesta di riesame[20]. Importazioni da altri paesi 70. L'evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi durante il periodo considerato è presentata nella tabella che segue. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati di Eurostat. Tabella 3 | Importazioni da altri paesi | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Importazioni da altri paesi (t) | 1 050 | 1 138 | 1 873 | 675 | Indice (2006 = 100) | 100 | 108 | 178 | 64 | Quota di mercato delle importazioni da altri paesi | 10,5% | 11,1% | 18,2% | 17,9% | Prezzo medio (EUR/t) | 27 309,1 | 26 626,0 | 21 607,5 | 24 867,4 | Indice (2006 = 100) | 100 | 97 | 79 | 91 | Quota del mercato statunitense | 4,2% | 3,9% | 3,9% | 3,6% | Prezzo medio (EUR/t) | 32 948,1 | 32 356,0 | 29 353,3 | 32 054,4 | Quota di mercato della Corea del Sud | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 4,4% | Prezzo medio (EUR/t) | 33 733,8 | 29 969,5 | 25 789,0 | 24 503,7 | 71. Le importazioni dai paesi terzi interessati sono diminuite del 36% nel corso del periodo considerato. In tal modo hanno seguito un andamento generale del mercato dovuto al calo dei consumi (del 62%), anche se non alla stessa velocità. La quota di mercato di queste importazioni è quindi aumentata, passando dal 10,5% al 17,9%. L'impatto di tali importazioni sull'industria dell'Unione non può essere considerato negativo, come è dimostrato nei considerando da 85 a 88. 72. Va osservato che la quota di mercato della Repubblica di Corea ("Corea") è raddoppiata nel periodo considerato, giungendo al 4,4%. I prezzi medi delle importazioni coreane sono diminuiti nel periodo considerato, rimanendo tuttavia costantemente più alti dei prezzi medi di vendita delle esportazioni cinesi. Situazione economica dell'industria dell'Unione 73. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione. 5.1. Produzione 74. La produzione dell'industria dell'Unione è inizialmente aumentata, rispetto al 2006, del 5,8% nel 2007 e dell'11,6% nel 2008, per poi calare bruscamente del 56% rispetto al 2008 durante il PIR. Tabella 4 | Produzione totale dell'Unione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume (t) | Produzione | 10 094 | 10 679 | 11 268 | 4 861 | Indice (2006 = 100) | 100 | 106 | 112 | 48 | 5.2. Capacità e indici di utilizzo degli impianti 75. Tra il 2006 e il PIR la capacità produttiva ha registrato un aumento del 10,8%. Con il calo della produzione, in particolare durante il PIR, l'utilizzo degli impianti ha registrato di conseguenza un calo complessivo del 57% tra il 2006 e il PIR, giungendo al 39% durante il PIR. Tabella 5 | Capacità di produzione e utilizzo degli impianti | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume (t) | Capacità produttiva | 11 110 | 11 610 | 12 230 | 12 310 | Indice (2006 = 100) | 100 | 105 | 110 | 111 | Utilizzo degli impianti | 91% | 92% | 92% | 39% | Indice (2006 = 100) | 100 | 101 | 101 | 43 | 5.3. Scorte 76. Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è aumentato del 20% nel 2008 rispetto al 2006, per poi calare del 26% durante il PIR. Tabella 6 | Scorte | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume (t) | Scorte finali | 1 714 | 1 808 | 2 054 | 1 514 | Indice (2006 = 100) | 100 | 106 | 120 | 88 | 5.4. Volume delle vendite 77. Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono lievemente aumentate tra il 2006 e il 2008 per poi calare del 61% tra il 2008 e il PIR. I volumi delle vendite sono aumentati nel 2007 e 2008, ma sono poi calati bruscamente durante il PIR. Questo sviluppo coincide con la tendenza generale al calo dei consumi sul mercato dell'Unione. Tabella 7 | Vendite ad acquirenti indipendenti | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume (t) | 5 594 | 5 630 | 5 874 | 2 292 | Indice (2006 = 100) | 100 | 101 | 105 | 41 | 5.5. Quota di mercato 78. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata piuttosto stabile tra il 2006 e il 2008, per aumentare poi di 4 punti percentuali tra il 2008 e il PIR. Nel complesso si è registrato un aumento di 5 punti percentuali durante il periodo considerato. Tabella 8 | Quota di mercato dell'UE | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Quota di mercato dell'UE | 56% | 55% | 57% | 61% | Indice (2006 = 100) | 100 | 99 | 103 | 109 | 5.6. Crescita 79. L'industria dell'Unione ha potuto accrescere in parte la quota di mercato, poiché il calo delle vendite è stato lievemente inferiore a quello dei consumi. 5.7. Occupazione 80. Tra il 2006 e il PIR l'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuita del 17%. L'occupazione è calata anche nel periodo 2006-2008, quando la produzione è lievemente aumentata, il che dimostra gli sforzi fatti dall'industria dell'Unione per migliorare la sua produttività. Durante il PIR il brusco calo della produzione ha tuttavia comportato un forte deterioramento dell'occupazione. Tabella 9 | Occupazione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Durata media (periodo considerato) | Totale dipendenti | 674 | 667 | 653 | 557 | Indice (2006 = 100) | 100 | 99 | 97 | 83 | 5.8. Produttività 81. La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, in termini di produzione annua per dipendente, rispetto al 2006 è aumentata del 7% nel 2007 e del 15% nel 2008, per poi calare del 49% tra il 2008 e il PIR. Tabella 10 | Produttività | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Produttività (t all'anno /dipendente) | 15 | 16 | 17 | 9 | Indice (2006 = 100) | 100 | 107 | 115 | 58 | 5.9. Prezzi di vendita 82. Nel periodo considerato i prezzi medi di vendita franco fabbrica dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono calati. Nel complesso l'industria dell'Unione ha dovuto diminuire i suoi prezzi del 15,4% tra il 2006 e il PIR. 83. Come spiegato nei considerando 55 e 56, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno seguito un andamento simile a quello dei prezzi dell'industria dell'Unione, ma sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Durante il PIR i prezzi della RPC erano inferiori di più del 10% a quelli dell'industria dell'Unione. Tabella 11 | Prezzo unitario sul mercato UE | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Prezzi unitari delle vendite dell'Unione (EUR/t) | 31 030 | 29 995 | 29 072 | 26 241 | Indice (2006 = 100) | 100 | 97 | 94 | 85 | 5.10. Salari 84. Tra il 2006 e il PIR il salario medio per dipendente è aumentato del 4,8%. Tabella 12 | Costo del lavoro | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Costo del lavoro annuo per dipendente | 53 614 | 54 613 | 56 564 | 56 221 | Indice (2006 = 100) | 100 | 102 | 106 | 105 | 5.11. Investimenti e capacità di reperire capitali 85. Tra il 2006 e il 2008 il flusso annuo di investimenti effettuati nel prodotto in esame dall'industria dell'Unione è aumentato del 18%. Tra il 2007 e il 2008 gli investimenti sono aumentati del 103%. Durante il PIR gli investimenti sono tuttavia diminuiti del 65% rispetto al 2008. 86. Gli investimenti sono stati effettuati principalmente nella costruzione di nuovi impianti per la produzione di materiali in tungsteno a partire da materiali usati e rottami. Gli investimenti hanno dovuto essere ridotti a causa: i) del calo del livello generale della produzione nel mercato dell'Unione, ii) delle distorsioni che hanno interessato le materie prime (cfr. il considerando 39) e iii) della crisi economica. 87. Durante il PIR non sono stati effettuati investimenti significativi. Questo può essere spiegato in gran parte con la crisi economica iniziata nel 2008, che ha raggiunto il punto più critico durante il PIR, quando l'accesso a nuovi capitali era particolarmente difficile. Tabella 13 | Investimenti | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Investimenti netti (migliaia di EUR) | 18 403 | 10 711 | 21 756 | 7 568 | Indice (2006 = 100) | 100 | 58 | 118 | 41 | 5.12. Redditività e utile sul capitale investito 88. Grazie in parte alle misure antidumping in vigore, in parte agli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per diversificare le fonti di materie prime, l'industria dell'Unione tra il 2006 e il 2008 è riuscita a mantenere un livello positivo di redditività, che è comunque diminuito del 26% in tale periodo. Durante il PIR l'industria dell'Unione ha tuttavia ottenuto risultati molto meno favorevoli, rivelando una certa vulnerabilità in tale contesto. 89. L'utile sul capitale investito ha seguito nel complesso l'andamento della redditività durante tutto il periodo considerato. Tabella 14 | Redditività e utile sul capitale investito | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Redditività netta delle vendite UE ad acquirenti indipendenti (in % sulle vendite nette) | 10,3% | 5,8% | 7,6% | -19,5% | Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti) | 34,8% | 22,1% | 28,8% | -28,6% | 5.13. Flusso di cassa 90. L'andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, è rimasto positivo durante il periodo dell'inchiesta, tuttavia è calato del 35% circa tra il 2006 e il PIR. Tabella 15 | Flusso di cassa | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Flusso di cassa (migliaia di EUR) | 36 125 | 39 868 | 44 102 | 23 540 | Indice (2006 = 100) | 100 | 110 | 122 | 65 | 5.14. Entità del margine di dumping 91. Le pratiche di dumping della RPC sono continuate durante il PIR a un livello notevolmente superiore a quello delle misure in vigore. Inoltre, tenuto conto delle distorsioni che hanno interessato le materie prime, della capacità inutilizzata e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere considerato trascurabile. 5.15 Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping 92. È stato esaminato se l'industria dell'Unione si sia ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Si è concluso che la ripresa da tali effetti era in gran parte riuscita, poiché le misure antidumping in vigore si sono dimostrate efficaci. La crisi economica ha tuttavia bloccato questo processo accentuando le difficoltà dell'industria dell'Unione. Impatto delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori 6.1. Impatto delle importazioni oggetto di dumping 93. Parallelamente al calo dei consumi nell'Unione la quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 7,1% al 2,1% (cfr. il considerando 52). Le informazioni disponibili indicano che queste importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e a quelli delle importazioni originarie di altri paesi terzi. Come indicato nel considerando 56, in base a un calcolo che non tiene conto del dazio antidumping i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori del 10,7% a quelli dell'industria dell'Unione durante il PIR. Si ricorda che l'aliquota del dazio è pari al 33%. Di conseguenza, il livello di undercutting dimostra da un lato l'efficacia dei dazi in vigore e dall'altro la necessità di mantenere le misure. Tale conclusione è confermata dal fatto che l' undercutting riscontrato era allo stesso livello constatato nel corso dell'ultima inchiesta di riesame. L'impatto dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sull'industria dell'Unione è quindi rimasto immutato e, in assenza di elementi di prova di segno contrario, probabilmente non cambierà. 6.2. Impatto della crisi economica 94. A causa delle condizioni economiche estremamente negative che durante il PIR hanno caratterizzato il settore a valle del tungsteno, segnatamente il settore dell'acciaio e dei carburi cementati, che costituisce il principale consumatore di tungsteno dell'Unione, l'industria dell'Unione ha drasticamente ridotto la produzione e le vendite del prodotto in esame. 95. Prima delle crisi le società che operavano nel settore a valle disponevano di un elevato livello di scorte di tungsteno non costituite durante il PIR, e questo ha pregiudicato ulteriormente la produzione dell'industria dell'Unione. 96. Poiché la produzione è calata e l'industria dell'Unione è ad alta intensità di capitale, e deve quindi produrre determinati volumi per contenere il costo fisso unitario, la redditività è stata gravemente compromessa. 97. L'esame dell'industria dell'Unione prima della crisi dimostra tuttavia l'efficacia delle misure antidumping in vigore. L'inchiesta ha mostrato che i maggiori produttori dell'Unione stavano effettuando notevoli investimenti per evitare le distorsioni a livello di materie prime, mentre nel contempo erano in grado di competere sul mercato mantenendo una posizione salda. 6.3. Importazioni da altri paesi 98. Si stima che il volume delle importazioni da altri paesi terzi sia diminuito del 36%, passando da 1 500 t nel 2006 a 675 t nel PIR. La quota di mercato delle importazioni provenienti dagli altri paesi è aumentata passando dal 10,5% nel 2006 al 17,9% nel PIR. Il prezzo medio di queste importazioni è calato dell'8,9% tra il 2006 e il PIR. I principali paesi importatori sono stati la Corea del Sud e gli Stati Uniti. 99. Nel periodo considerato la quota di mercato delle importazioni dalla Corea del Sud è raddoppiata (dal 2,2% al 4,4%). Le informazioni disponibili indicano tuttavia che durante il PIR tali importazioni sono state effettuate a prezzi solo lievemente inferiori (del 6,6%) a quelli dell'industria dell'Unione, ma superiori (del 9,8%) a quelli delle importazioni originarie della RPC. 100. La quota di mercato delle importazioni dagli Stati Uniti è diminuita di 15,1 punti percentuali nel periodo considerato (da 4,2% a 3,6%). In base alle informazioni disponibili durante il PIR tali importazioni sono state effettuate a prezzi superiori a quelli dell'industria dell'Unione e quindi anche notevolmente superiori (del 31%) a quelli delle importazioni originarie della RPC. 101. In conclusione, tra i maggiori importatori di carburo di tungsteno nell'UE, le importazioni dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti non possono aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione principalmente a causa dei loro prezzi (simili o persino superiori a quelli dell'industria dell'Unione) e nel caso degli Stati Uniti anche a causa della riduzione della loro quota di mercato. Conclusione 102. Grazie agli efficaci dazi antidumping in vigore l'industria dell'Unione è riuscita a riprendersi in qualche misura dagli effetti del precedente dumping pregiudizievole. 103. Non si può tuttavia concludere che la situazione dell'industria dell'Unione sia sicura. Sebbene quasi tutti gli indicatori del pregiudizio relativi al rendimento finanziario dei produttori dell'Unione, quali redditività, utile sui capitali investiti e flusso di cassa, siano migliorati nei primi anni del periodo considerato, l'inchiesta ha anche mostrato che durante il PIR tutti gli indicatori del pregiudizio sono peggiorati. 104. Sebbene il calo della domanda durante il PIR possa essere in parte attribuito alla crisi economica, l'inchiesta ha attentamente esaminato l'impatto delle esportazioni a basso prezzo dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione. 105. Come indicato nel considerando 52 i volumi delle importazioni dalla RPC sono effettivamente diminuiti tra il 2006 e il PIR. Nello stesso periodo i prezzi di tali importazioni sono diminuiti del 14%, un calo che analizzato nel contesto dei quattro anni del periodo considerato riflette lo sviluppo dei prezzi dell'industria dell'Unione. Va tuttavia osservato che il notevole calo (del 15%) dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping si è verificato tra il 2006 e il 2007, vale a dire molto prima della crisi economica, nel periodo in cui l'industria dell'Unione era in fase di ripresa. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC si sono in seguito stabilizzati e il calo connesso alla crisi finanziaria sembra essere ridotto. Il momento (prima della crisi) in cui gli esportatori cinesi hanno considerevolmente ridotto i prezzi potrebbe indicare che essi abbiano messo in atto una strategia più mirata e rigorosa per ottenere prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La differenza tra i prezzi delle esportazioni cinesi e quelli dell'industria dell'Unione era pari al 27% nel 2007 e al 22,8% nel 2008. 106. Nel 2008 i prezzi delle esportazioni della RPC erano inferiori del 22,8% a quelli dell'industria dell'Unione. Durante il PIR il divario si è ridotto, passando al 15,7%. Con il brusco calo dei consumi i produttori dell'Unione hanno dovuto ridurre i loro prezzi al fine di mantenere la quota di mercato. 107. Come indicato nel considerando 57, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 36%, parallelamente al calo nei consumi. Nonostante l'aumento della quota di mercato, l'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione non può essere considerato negativo, come è stato dimostrato nel considerando 88. 108. Per quanto riguarda la sostenibilità dell'industria dell'Unione, va osservato che gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta hanno mostrato che essa è riuscita a competere in normali condizioni di mercato con le importazioni di paesi terzi e, anche quando i prezzi erano inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, il divario era meno profondo rispetto a quello con i prezzi cinesi, come è stato dimostrato nei considerando da 85 a 88. 109. In seguito al miglioramento della situazione dell'industria dell'Unione negli anni precedenti il PIR, l'industria ha investito in nuove tecnologie di punta per fabbricare il prodotto in esame a partire da rottami, aggirando così in parte le distorsioni a livello di materie prime. 110. Tenendo conto della situazione complessiva dell'industria dell'Unione, nonché delle importazioni dalla RPC nel periodo dal 2006 al PIR e dati gli sviluppi positivi di alcuni indicatori relativi all'industria dell'Unione, si ritiene in conclusione che l'industria dell'Unione non abbia subito un pregiudizio notevole nel periodo considerato. Si è pertanto esaminato se una reiterazione del pregiudizio sia probabile in caso di scadenza delle misure. F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO Osservazioni preliminari 111. Come descritto nei considerando da 89 a 97, l'istituzione di misure antidumping ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi solo in certa misura dal pregiudizio subito. In effetti, quando nel PIR sono sensibilmente calati gli eccezionali livelli di consumo dell'Unione registrati nella maggior parte del periodo considerato, l'industria dell'Unione si è ritrovata in una situazione precaria e vulnerabile, ancora esposta all'effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. 112. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese in questione sono state valutate per stabilire la probabilità della reiterazione del pregiudizio. Volumi e prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi 113. Si è constatato che i prezzi all'esportazione delle vendite cinesi in altri paesi terzi erano inferiori anche a quelli praticati nell'UE (approssimativamente del 10-20% nei diversi anni del periodo considerato, ad eccezione del 2007). Le vendite degli esportatori cinesi nei paesi non UE sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti a più dell'80% di tutte le vendite all'esportazione. Si è quindi ritenuto che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi avrebbero buoni motivi per riorientare percentuali significative di esportazioni da altri paesi terzi verso il mercato dell'Unione, che risulta più interessante. Capacità produttiva inutilizzata nel mercato della RPC 114. Come descritto nei considerando da 34 a 42, dai dati raccolti durante l'inchiesta emerge che la RPC dispone di consistenti capacità inutilizzate. Sono stati trovati chiari indizi a favore della conclusione che gran parte di tale capacità inutilizzata potrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni nell'Unione in assenza delle misure antidumping. Tale conclusione è confermata in particolare dall'assenza di indicazioni del fatto che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno cinese possano assorbire una produzione supplementare della RPC. Conclusione 115. L'industria dell'Unione ha subito per vari anni gli effetti delle importazioni cinesi oggetto di dumping e la sua situazione economica attuale è ancora precaria. 116. Come indicato in precedenza l'industria dell'Unione è riuscita a riprendersi dalle pratiche di dumping cinesi grazie alle misure antidumping in vigore. Durante il PIR essa si è tuttavia trovata in una difficile situazione economica principalmente a causa della crisi economica. In tale contesto, se l'industria dell'Unione si trovasse esposta a un aumento delle importazioni a basso prezzo dal paese interessato, le vendite, la quota di mercato e i prezzi di vendita con ogni probabilità peggiorerebbero ulteriormente, e con essi la situazione finanziaria in generale dell'industria dell'Unione. 117. Inoltre, come indicato al considerando 56, si è constatato anche che il fatto che i prezzi di vendita dei produttori cinesi fossero inferiori in media quasi dell'11% a quelli dell'industria dell'Unione, sembra indicare che in assenza delle misure i produttori esportatori cinesi con ogni probabilità esporterebbero il prodotto in esame nel mercato dell'Unione a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. 118. Alla luce di quanto constatato nel corso dell'inchiesta - vale a dire la capacità inutilizzata nella RPC, le distorsioni riscontrate nel mercato delle materie prime, la possibilità che i produttori esportatori del paese interessato aumentino o riorientino i volumi delle loro esportazioni verso il mercato UE, la strategia dei prezzi cinese in altri paesi terzi e l'attrattiva del più vantaggioso mercato UE - l'abrogazione delle misure comporterebbe la probabilità di reiterazione del pregiudizio, che risulterebbe ancor più grave tenendo conto dell'attuale crisi economica. I. INTERESSE DELL'UNIONE Introduzione 119. A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 120. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate. 121. Su tali basi si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio, esistono ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non è nell'interesse dell'Unione. Interesse dell'industria dell'Unione 122. Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione esposte nei considerando da 89 a 97 e degli argomenti relativi all'analisi della probabilità della reiterazione del pregiudizio presentati nei considerando da 102 a 105, si può inoltre ritenere probabile che l'industria dell'Unione in caso di scadenza dei dazi antidumping subirebbe un serio deterioramento della sua situazione finanziaria. 123. Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione, che dovrebbe così essere in grado di aumentare i volumi di vendita e probabilmente anche i prezzi di vendita, generando in tal modo il livello di utile necessario a consentirle la prosecuzione degli investimenti in nuove tecnologie per i suoi impianti di produzione. Al contrario, l'abrogazione delle misure bloccherebbe la ripresa dell'industria dell'Unione, minacciando gravemente la sua sostenibilità e mettendo quindi a rischio la sua stessa esistenza, riducendo così l'offerta e la competizione sul mercato. Interesse degli importatori/utilizzatori 124. Un utilizzatore si è manifestato e ha risposto al questionario. L'utilizzatore che ha collaborato ha sostenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato UE, ma al contrario, consentirebbe all'industria a valle di disporre di una gamma più ampia di fornitori che operano in concorrenza, a prezzi di mercato. 125. Si ricorda che dalle precedenti inchieste è emerso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto un impatto significativo per gli utilizzatori[21]. Nonostante le misure in vigore gli importatori/utilizzatori dell'Unione hanno potuto continuare ad approvvigionarsi anche nella RPC. Non è stata comunque fornita alcuna indicazione su eventuali difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping con ogni probabilità non avrà un effetto significativo sugli importatori/utilizzatori dell'Unione. Conclusione 126. Gli effetti del mantenimento delle misure prevedibilmente aiuteranno l'industria dell'Unione, con un conseguente effetto positivo sulla concorrenza del mercato dell'Unione e una riduzione della minaccia di chiusura di impianti e riduzioni dei posti di lavoro. 127. Il mantenimento delle misure può inoltre avvantaggiare gli utilizzatori/importatori, mantenendo un'ampia gamma di fornitori nel mercato UE. 128. Alla luce di quanto precede si conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione. J. MISURE ANTIDUMPING 129. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate. 130. Alla luce di quanto precede si conclude, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originari della RPC. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 131. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, attualmente classificabili ai codici NC 2849 90 30 e ex 3824 30 00[22] (codice TARIC 3824 30 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. 132. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 33%. 133. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7. [2] GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59. [3] GU L 248 del 23.9.1994, pag. 8. [4] GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1. [5] GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1. [6] GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56. [7] GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1. [8] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [9] GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7. [10] GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59. [11] GU L 248 del 23.9.1994, pag. 8. [12] GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1. [13] GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1. [14] GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56. [15] GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1. [16] GU C 115 del 20.5.2009, pag. 18. [17] GU C 322 del 30.12.2009, pag. 23. [18] Il livello preciso del margine di dumping non può essere reso noto per ragioni di riservatezza. [19] GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. [20] Cfr. il considerando 65 del regolamento (CE) n. 2268/2004 della Commissione (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 62). [21] Cfr. il considerando 101 del regolamento (CE) n. 2268/2004 della Commissione (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 66). [22] Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle particelle delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l'apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.