52011PC0082

/* COM/2011/0082 def. - COD 2011/0039 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 7.3.2011

COM(2011) 82 definitivo

2011/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

RELAZIONE

1. Introduzione

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha introdotto cambiamenti significativi per quanto concerne l'adozione degli atti delegati e degli atti di esecuzione e la conduzione della politica commerciale.

Per quanto riguarda appunto l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato") opera una netta distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione.

- Le disposizioni del trattato relative agli atti delegati, di cui all'articolo 290, consentono al legislatore di controllare l'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione, attraverso l'esercizio del diritto di revoca della delega e/o del diritto di sollevare obiezioni.

- Le disposizioni del trattato relative agli atti di esecuzione, di cui all'articolo 291, non accordano al Parlamento europeo e al Consiglio un ruolo di controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Questo controllo può essere esercitato solo dagli Stati membri. È necessario un quadro giuridico che stabilisca le modalità di detto controllo.

Per quanto concerne la politica commerciale, il trattato di Lisbona attribuisce al Parlamento europeo il ruolo di colegislatore e la conclusione di accordi richiede la sua approvazione.

Il 9 marzo 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1]. Uno dei principali obiettivi della proposta è far sì che il controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sia svolto non dal Consiglio o dal Parlamento europeo, ma dagli Stati membri, secondo quanto stabilito dall'articolo 291 del trattato. Nella proposta l'obiettivo è conseguito mediante l'istituzione di procedure (la procedura consultiva e la procedura d'esame) che prevedono il controllo degli atti di esecuzione della Commissione da parte degli Stati membri e l'allineamento automatico[2] delle procedure esistenti istituite a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[3]. In tal modo la proposta della Commissione renderà l'esercizio del controllo sugli atti di esecuzione della Commissione nei settori in cui si applicano le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE conforme al disposto dell'articolo 291, che stabilisce che siano gli Stati membri e non i legislatori a esercitare tale controllo. Queste caratteristiche principali sono riprese nel testo della risoluzione legislativa in prima lettura adottata dal Parlamento europeo il 16 dicembre 2010 e negli impegni assunti dal rappresentante del Consiglio con la lettera del 1º dicembre 2010. Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dovrebbe entrare in vigore il 1º marzo 2011.

Come evidenziato nella proposta della Commissione del 9 marzo 2010[4], l'adeguamento degli atti di base vigenti, previsto dall'articolo 13[5], non varrà per una serie significativa di atti di base nel campo della politica commerciale comune. A questi atti di base non si applicavano finora le procedure di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Oggetto della presente proposta sono le procedure di controllo o di adozione degli atti contemplate da ventiquattro atti di base relativi alla politica commerciale comune, ai quali in passato non si applicava la decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Esiste anche un altro atto che in teoria rientrerebbe nel campo di applicazione della presente proposta: il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nonché dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia[6]. Tuttavia in molte lingue ufficiali dell'Unione quest'atto non è disponibile. Ne consegue che per modificare l'atto in questione occorre anche che il regolamento sia disponibile nelle versioni linguistiche attualmente mancanti. Invece di procedere in tal senso nell'ambito della presente proposta, si ritiene opportuno procedere alla sostituzione del regolamento. In quella sede la Commissione affronterà le pertinenti questioni decisionali [del resto molto simili a quelle che si pongono in relazione al regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera]. La Commissione intraprenderà le iniziative necessarie non appena possibile.

2. Poteri del Consiglio di modificare atti della Commissione

Dei ventiquattro atti relativi alla politica commerciale comune cui non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio e che rientrano nella presente proposta, venti prevedono l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione, di norma – sia pur non esclusivamente – misure di salvaguardia o provvisorie, e riconoscono al Consiglio il potere di confermare, modificare o abrogare questi atti a maggioranza qualificata, entro un preciso lasso di tempo. L'elenco degli atti di base oggetto della presente proposta e che contemplano queste procedure è il seguente:

- regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera[7],

- regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda[8],

- regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia[9],

- regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio[10],

- regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti[11],

- regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia[12], come modificato,

- regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia[13], come modificato,

- regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese[14],

- regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania[15],

- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico[16],

- regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione[17],

- regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra[18],

- regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra[19],

- regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011[20],

- regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[21],

- regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[22],

- regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi[23],

- regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni[24],

- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea[25],

- regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[26].

Dato che questi atti di base non saranno interessati dall'adeguamento degli atti di base vigenti, previsto dalla proposta della Commissione di un regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è opportuno procedere alla modifica di questi atti in modo da assicurare la coerenza tra le procedure decisionali e il nuovo quadro normativo. Nei casi in cui questi atti prevedono il potere del Consiglio di respingere o modificare una decisione della Commissione a maggioranza qualificata, la Commissione propone il ricorso alla procedura d'esame.

3. Riserva di competenze a favore del Consiglio

In sedici dei ventiquattro atti di base il Consiglio si è riservato il diritto di adottare misure. Secondo l'avviso della Commissione, questi atti comportano un numero considerevole di competenze di esecuzione, come pure competenze che consentono di integrare o modificare gli atti di base in questione, e riferimenti alla possibilità di avvalersi della base giuridica generale di cui all'articolo 207 (ex 133) del trattato e di abrogare la legislazione in questione.

Quanto agli atti che possono essere ritenuti esercizio delle competenze di esecuzione, l'articolo 291 TFUE stabilisce che "in casi specifici debitamente motivati" il Consiglio possa riservarsi le competenze di esecuzione. La Corte di giustizia ha statuito, in relazione a una fattispecie formulata in modo analogo, che "il Consiglio può riservarsi direttamente competenze di esecuzione solamente in casi specifici e tale decisione deve essere motivata in modo circostanziato. Ciò significa che il Consiglio è tenuto a giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell'atto di base da adottare o da modificare, un'eccezione alla regola secondo la quale, nel sistema del Trattato, qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla Commissione esercitare tale competenza."[27]

La Commissione ha riesaminato questi atti alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in particolare tenendo conto del ruolo di colegislatore attribuito al Parlamento europeo nel campo della politica commerciale comune. Rileva che nessuno degli atti di base stabilisce in modo circostanziato i motivi per i quali le decisioni dovrebbero essere adottate dal Consiglio piuttosto che dalla Commissione. Considerato che alla Commissione sono già attribuite competenze di esecuzione in materia di politica commerciale comune, per quanto riguarda tra l'altro le misure di difesa commerciale e le misure provvisorie, la Commissione ritiene che questa riserva di competenze vada rivista e allineata alle regole e ai principi generali, relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, da adottare a norma dell'articolo 291, paragrafo 3, del trattato.

Mirano al conseguimento di questo risultato le modifiche che la Commissione propone di introdurre negli atti che seguono:

- regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi,

- regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni,

- regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese,

- regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico,

- regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione,

- regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011,

- regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni,

- regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea,

- regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi,

- regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni,

- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea,

- regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Nei casi in cui le competenze di esecuzione riservate al Consiglio riguardano non già l'adozione di atti di esecuzione, bensì piuttosto l'adozione di modifiche dell'atto di base, la Commissione propone l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione. Mirano al conseguimento di questo risultato le modifiche proposte agli atti che seguono:

- regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti,

- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Infine un atto di base stabilisce che il Consiglio adotti una misura sulla base dell'articolo 133 TCE (ora articolo 207 del trattato) e un altro atto di base prevede che il Consiglio abroghi la misura ove si realizzino determinate circostanze. Occorre modificare queste disposizioni in quanto, benché in passato il Consiglio abbia operato una riserva di competenze a suo favore, le misure da adottare a norma di tali disposizioni sarebbero da considerare non già atti delegati o di esecuzione, bensì piuttosto atti di base o loro modifiche disciplinati ora dall'articolo 207 del trattato. Gli atti in questione sono:

- regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio,

- regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.

4. Altri adeguamenti connessi all'applicazione del regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Vari atti cui si applica il presente regolamento prevedono che, prima di adottare gli atti di esecuzione o prima di procedere in altro modo, la Commissione consulti il comitato. La Commissione ritiene che l'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione debba avvenire sotto il controllo degli Stati membri mediante il ricorso alla procedure di esecuzione o d'esame o che tale adozione debba avvenire senza alcun controllo. Ne consegue che la Commissione propone di sopprimere, in questi atti, le disposizioni che prevedono la consultazione dei comitati competenti ove l'esito della consultazione non abbia effetti giuridici sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione prevede procedure specifiche per l'adozione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi. La Commissione ritiene che nella maggior parte dei casi le procedure contemplate da tale regolamento possano essere attuate rapidamente e in modo efficiente all''interno della cornice temporale attualmente prevista. Tuttavia in circostanze eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, l'applicazione del nuovo regolamento può incidere sulla lunghezza dei tempi necessari all'adozione degli atti di esecuzione. È quindi opportuno adeguare alcuni termini previsti dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea e dal regolamento CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. In particolare è opportuno consentire che, in circostanze eccezionali tenuto conto della complessità dell'inchiesta, i termini massimi per l'istituzione delle misure provvisorie possano essere estesi, entro otto mesi dall'avviso di apertura, a 12 mesi dall'apertura della medesima. Inoltre è opportuno consentire che, in casi eccezionali tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la durata massima di quest'ultima possa essere estesa, entro nove mesi dall'avviso di apertura, a diciotto mesi in conformità con i pertinenti accordi OMC. Pur nel rispetto del diritto delle parti interessate a essere pienamente informate e a formulare osservazioni sui risultati delle inchieste, è opportuno inoltre adeguare le norme in materia di divulgazione delle informazioni.

5. RAPPORTO CON ALTRE PROPOSTE

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Commissione ha già adottato due proposte inerenti alla politica commerciale comune che, se adottate, modificherebbero atti di base che attribuiscono al Consiglio un potere di controllo sugli atti di esecuzione della Commissione o il potere di adottare di atti di esecuzione. Nella relazione che accompagna ciascuna di queste proposte, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta per la revisione di tutte le pertinenti procedure nel campo della politica commerciale comune e di affrontare quindi la questione delle procedure decisionali su base orizzontale[28].

Va inoltre ricordato che la presente proposta riguarda unicamente le procedure decisionali di atti, afferenti alla politica commerciale comune, cui non si applica attualmente la disciplina della decisione 1999/468/CE del Consiglio. Nell'ambito della stessa politica commerciale comune esistono varie procedure decisionali, tra cui alcune negli atti oggetto della presente proposta, alle quali in effetti si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio [tra questi il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011]. Come si legge nella dichiarazione della Commissione che accompagna la risoluzione legislativa del Parlamento europeo, la Commissione intende procedere a un riesame di questi atti al fine di stabilire se le competenze attribuite alla Commissione rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 290 o dell'articolo 291 del trattato. Se necessario, la Commissione elaborerà rapidamente una proposta di modifica di questi atti per consentire l'adozione di atti delegati. Il fatto che la presente proposta non riguardi le procedure decisionali cui si applica la decisione 1999/468/CE non va interpretato come un riconoscimento implicito da parte della Commissione che queste procedure debbano essere considerate atti di esecuzione disciplinati dall'articolo 291 del trattato.

L'adozione della presente proposta e il riesame delle procedure vigenti fondate sulla decisione 1999/468/CE avranno come conseguenza un considerevole numero di modifiche degli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti interessati, la Commissione ha proposto la sostituzione di intere frasi o paragrafi anche nei casi in cui la modifica riguardi in realtà un ridotto numero di parole all'interno di una data frase o paragrafo. Una volta adottate queste due proposte orizzontali, la Commissione proporrà infine con la massima tempestività la codificazione degli atti.

6. Obiettivi generali

Nel presentare la presente proposta la Commissione ha inteso tener conto dei cambiamenti che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha apportato al quadro giuridico e all'equilibrio istituzionale. Il fatto di adeguare il controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione al regolamento che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione produrrà ulteriori benefici. Consentirà, in particolare, maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, contribuendo in tal modo a una politica commerciale comune più efficace ed efficiente. L'adeguamento delle procedure alle procedure standard renderà più intellegibili le procedure applicabili alla politica commerciale, mentre le disposizioni in materia di trasparenza del regolamento orizzontale renderanno più trasparente la conduzione della politica commerciale.

2011/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti di esecuzione della politica commerciale comune siano adottati dal Consiglio mediante le procedure stabilite dai vari atti giuridici interessati oppure dalla Commissione secondo procedure specifiche e sotto il controllo del Consiglio. A tali procedure non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[29].

(2) È opportuno modificare tali regolamenti al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Se del caso, ciò comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. [xxxx/2011], del [xx/yy/2011], del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[30].

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera[31],

- regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda[32],

- regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia[33],

- regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio[34],

- regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi[35],

- regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti[36],

- regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni[37],

- regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia[38],

- regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia[39],

- regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese[40],

- regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia[41],

- regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America[42],

- regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania[43],

- regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico[44],

- regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione[45],

- regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra[46],

- regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra[47],

- regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011[48],

- regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni[49],

- regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[50],

- regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi[51],

- regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni[52],

- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea[53],

- regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[54].

(4) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, conformemente a quanto contemplato nell'allegato medesimo, all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti che figurano nell'allegato si intendono fatti a dette disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti di cui all'allegato qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:

a) la Commissione abbia adottato un atto, oppure

b) sia prescritta la consultazione a norma di uno dei regolamenti e le consultazioni siano state avviate, oppure

c) sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti e la Commissione abbia adottato una tale proposta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente […] […]

ALLEGATO

Elenco dei regolamenti che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, adeguati all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[55].

1. Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera [56]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2841/72, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [57].

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2841/72 è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera – qui di seguito denominato accordo – in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

2. All'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

2. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda."

4. È aggiunto il seguente articolo 7:

"Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[58]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

2. REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/72 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1972, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA[59]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/72, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [60].

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2843/72 è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda – qui di seguito denominato accordo – in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25, 25 bis e 27 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

2. All'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

2. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda."

4. È aggiunto il seguente articolo 7:

“Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[61]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

3. REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/73 DEL CONSIGLIO, DEL 25 GIUGNO 1973, RELATIVO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE NELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA[62]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/73, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [63].

Pertanto il regolamento (CEE) n. 1692/73 è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia – qui di seguito denominato accordo – in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

2. All'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

2. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda."

4. È aggiunto il seguente articolo 7:

“Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[64]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

4. REGOLAMENTO (CE) N. 3286/94 DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1994, CHE STABILISCE LE PROCEDURE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE AL FINE DI GARANTIRE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA COMUNITÀ NELL'AMBITO DELLE NORME COMMERCIALI INTERNAZIONALI, IN PARTICOLARE DI QUELLE ISTITUITE SOTTO GLI AUSPICI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO[65]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 3286/94, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [66].

Pertanto il regolamento (CE) n. 3286/94 è così modificato:

1. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato."

2. All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato."

3. L'articolo 7 è così modificato:

a) La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Comitato"

b) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. a) La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato "comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].b) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

c) Al paragrafo 2, sono soppresse le prime due frasi.

d) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

4. All'articolo 8, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione procede come segue:"

5. All'articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"2. a) La Commissione e gli Stati membri nonché i loro funzionari sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame."

6. L'articolo 11 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)."

b) Al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"2. a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)."

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato."

7. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Procedure decisionali

1. Quando l'Unione, a seguito di una denuncia ai sensi degli articoli 3 o 4, o di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono prese dalla Commissione.

2. Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 12, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato e, secondo il caso, conformemente alle procedure applicabili."

8. L'articolo 14 è soppresso.

5. Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi [67]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 385/96, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [68].

Pertanto il regolamento (CE) n. 385/96 è così modificato:

1. All'articolo 5, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"Salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta in conformità del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione."

2. L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. La Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto."

3. All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione."

4. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione."

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

6. All'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri o i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento."

7. All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."

6. Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti [69]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 2271/96 È OPPORTUNO CHE PER MODIFICARNE L'ALLEGATO COMMISSIONE SIA AUTORIZZATA AD ADOTTARE ATTI DELEGATI A NORMA DELL'ARTICOLO 290 DEL TRATTATO.

Le misure necessarie per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 2271/96 devono essere adottate a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[70].

Pertanto il regolamento (CE) n. 2271/96 è così modificato:

1. All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, deliberando conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e nonostante le disposizioni dell'articolo 7, lettera c), può adottare atti delegati a norma degli articoli 11 bis , 11 ter e 11 quater per inserire o sopprimere atti normativi dall'allegato del presente regolamento."

2. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

3. Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis , 11 ter e 11 quater :

"Articolo 11 bis

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater .

Articolo 11 ter

1. La delega di potere di cui all'articolo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 11 quater

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato."

7. REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 23 LUGLIO 2001, RELATIVO AI PROVVEDIMENTI CHE LA COMUNITÀ PUÒ PRENDERE FACENDO SEGUITO A UNA RELAZIONE ADOTTATA DALL'ORGANO DI CONCILIAZIONE DELL'OMC (DSB) IN MATERIA DI MISURE ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI[71]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2001, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [72].

Pertanto il regolamento (CE) n. 1515/2001 è così modificato:

1. L'articolo 1 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC ("DSB") adotta una relazione riguardante una misura dell'Unione adottata in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio o del presente regolamento ("misura contestata"), la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato, secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis , paragrafo 2."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione."

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis , paragrafo 2."

2. L'articolo 2 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione."

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 3 bis , paragrafo 2."

3. È inserito il seguente articolo 3 bis :

"Articolo 3 bis

1. La Commissione è assistita, a seconda dei casi, dal comitato antidumping istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio o dal comitato antisovvenzioni istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

8. Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia [73]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2001, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [74].

Pertanto il regolamento (CE) n. 2248/2001 è così modificato:

1. L'articolo 7 bis è così modificato:

a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter :

"3 bis . Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter . Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

b) Al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:"Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 3 bis , di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis , paragrafo 3 ter ."

c) I paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi.

2. L'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 3 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis , paragrafo 3 ter .

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta."

3. All'articolo 7 sexies , paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 3 bis , fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[75] quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento."

9. Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia [76]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 153/2002, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [77].

Pertanto il regolamento (CE) n. 153/2002 è così modificato:

1. L'articolo 7 bis è così modificato:

a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter :

"3 bis . Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter . Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

b) Al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:"Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 3 bis , di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis , paragrafo 3 ter ."

c) I paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi.

2. L'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 3 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis , paragrafo 3 ter .

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta."

3. All'articolo 7 sexies , paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 7 bis , paragrafo 3 bis , fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[78], quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento."

10. Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi [79]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 427/2003, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [80].

Pertanto il regolamento (CE) n. 427/2003 è così modificato:

1. All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Se risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ."

2. L'articolo 7 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

"La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3."

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

3. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Chiusura del procedimento senza istituzione di misure

Se le misure di salvaguardia bilaterali risultano superflue, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2."

4. L'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, può essere istituita in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2."

b) I paragrafi da 3 a 6 sono soppressi.

5. All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione."

6. All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi."

7. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[81]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. […./2011], laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […./2011]."

8. All'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati al pubblico o ad un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento."

9. All'articolo 18, paragrafo 4, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

"La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."

10. All'articolo 19, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato.

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione."

11. Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia [82]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 452/2003, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [83].

Pertanto il regolamento (CE) n. 452/2003 è così modificato:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis , paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:"

2. È inserito il seguente articolo 2 bis :

"Articolo 2 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato antidumping istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio [84]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

12. Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America [85]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 673/2005, IL POTERE DI ABROGARLO È ATTRIBUITO AL CONSIGLIO. QUESTO POTERE DEVE ESSERE SOPPRESSO E PER L'ABROGAZIONE DI TALE REGOLAMENTO SI DEVE APPLICARE L'ARTICOLO 207 DEL TRATTATO.

Pertanto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 673/2005 è soppresso.

13. Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania [86]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2006, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [87].

Pertanto il regolamento (CE) n. 1616/2006 è così modificato:

1. All'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis , paragrafo 3."

2. All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis , paragrafo 3."

3. È inserito il seguente articolo 8 bis :

"Articolo 8 bis

Comitato

1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[88]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

14. Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico [89]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1528/2007 è opportuno che per modificarne l'allegato I la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le misure necessarie per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 1528/2007 devono essere adottate a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[90].

Pertanto il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis , 24 ter e 24 quater , la Commissione modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."

b) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma degli articoli 24 bis , 24 ter e 24 quater che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"

2. L'articolo 14 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro."

b) Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"4. Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta."

3. L'articolo 16 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti: "Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3."

b) Al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa.

c) Il paragrafo 4 è soppresso.

4. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Chiusura dell'inchiesta e del procedimento senza adozione di misure

Se le misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

5. L'articolo 18 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione."

b) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

6. All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

7. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Comitato

1. Ai fini del presente capitolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[91]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

4. Per i prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato di cui al paragrafo 1 è assistito dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007[92]."

8. Sono inseriti i seguenti articoli 24 bis , 24 ter e 24 quater :

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater .

Articolo 24 ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato."

15. Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra [93]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 140/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[94].

Pertanto il regolamento (CE) n. 140/2008 è così modificato:

1. All'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis , paragrafo 3."

2. All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis , paragrafo 3."

3. È inserito il seguente articolo 8 bis :

"Articolo 8 bis

Comitato

1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[95]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

16. Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione [96]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 55/2008, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [97].

Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

1. L'articolo 10 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis , paragrafo 2, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:"

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

2. All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis , paragrafo 2."

3. È inserito il seguente articolo 11 bis :

"Articolo 11 bis

Comitato

1. Ai fini dell'articolo 11, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[98]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

17. Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra [99]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 594/2008, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [100].

Pertanto il regolamento (CE) n. 594/2008 è così modificato:

1. All'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis , paragrafo 3."

2. All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis , paragrafo 3."

3. È inserito il seguente articolo 8 bis :

"Articolo 8 bis

Comitato

1. Ai fini degli articoli 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[101]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

18. Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 [102]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[103].

Pertanto il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

1. L'articolo 16 è così modificato:

a) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:"

b) Il paragrafo 4 è soppresso.

2. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato di cui all'articolo 27.

2. La Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di avviare un'inchiesta."

3. L'articolo 19 è così modificato:

a) Al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo."

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'eventuale decisione della Commissione di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che la Commissione non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più."

4. L'articolo 20 è così modificato:

a) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5."

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

c) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie."

5. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato."

6. All'articolo 22, il paragrafo 2 è soppresso.

7. All'articolo 27 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

19. Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [104]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 597/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[105].

Pertanto il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

1. All'articolo 10, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione."

2. All'articolo 11, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi."

3. L'articolo 12 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi."

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3."

c) Il paragrafo 5 è soppresso.

4. L'articolo 13 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:

a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione.";

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2."

c) Al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"9. In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.";

d) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. A norma dell'articolo 12, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell'impegno, qualora l'inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa."

5. All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2."

6. All'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza.";

b) Il secondo e il terzo comma sono soppressi.

7. All'articolo 16, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio."

8. All'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."

9. All'articolo 21, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata."

10. L'articolo 22 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro quindici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi."

b) Al paragrafo 1, il quinto comma è soppresso;

c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20."

11. L'articolo 23 è così modificato:

a) Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'inchiesta è aperta con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie."

b) Al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2."

c) Al paragrafo 6, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione."

12. L'articolo 24 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi."

b) Al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:"La Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione."

13. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice antisovvenzioni, di seguito "il comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. […./2011], laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […./2011]."

14. All'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati, salvo diversa disposizione del presente regolamento."

15. L'articolo 30 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 14 e 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta siano già state presentate le informazioni finali."

16. L'articolo 31 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro quindici giorni a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito."

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato."

c) Al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione."

20. Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [106]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 260/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[107].

Pertanto il regolamento (CE) n. 260/2009 è così modificato:

1. L'articolo 3 è soppresso.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le misure di salvaguardia, in seguito denominato "comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. […./2011], laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […./2011]."

3. L'articolo 6 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ."

b) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali."

c) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni."

4. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa entro un mese."

5. All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Né la Commissione, né gli Stati membri, né i loro funzionari divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata."

6. All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 6."

7. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione."

8. All'articolo 16, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

"6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3."

9. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedano, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione.

Si applica l'articolo 16, paragrafi da 2 a 5."

10. All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa revoca o abroga le misure deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2."

11. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base."

21. Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi [108]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 625/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[109].

Pertanto il regolamento (CE) n. 625/2009 è così modificato:

1. L'articolo 3 è soppresso.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia (di seguito "il comitato") istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[110]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. […./2011], laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […./2011]."

3. L'articolo 5 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione, qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, apre un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ."

b) Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali."

c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni."

4. All'articolo 6, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa."

5. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione, gli Stati membri e i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata."

6. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."

7. L'articolo 15 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.";

b) I paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

"4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3."

8. All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1."

9. All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei capi IV e V, abroga o revoca le misure in questione."

22. Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni [111]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2009, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [112].

Pertanto il regolamento (CE) n. 1061/2009 è così modificato:

1. L'articolo 3 è soppresso.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita da un comitato del regime comune applicabile alle esportazioni, di seguito "il comitato". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

3. L'articolo 6 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell'Unione richiedono un azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.";

b) Al paragrafo 4, la seconda frase è soppressa;

c) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

"5. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione, entro dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, decide l'eventuale adozione delle misure appropriate a norma dell'articolo 7. La misura si intende abrogata se, entro sei settimane dalla sua entrata in vigore, non saranno state adottate misure."

4. All'articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Quando lo esigano gli interessi dell''Unione, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, adotta le misure appropriate:"

5. All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7, essa delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2."

23. Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [113]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [114].

Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, i vantaggi concessi al paese dal presente regolamento possono essere integralmente o in parte sospesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2."

2. È inserito il seguente articolo 8 bis :

" Articolo 8 bis

Comitato

1. Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."

3. L'articolo 10 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

1) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;"

2) È aggiunto il seguente secondo comma:

"Le misure di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis , paragrafo 2.";

b) Il paragrafo 2 è soppresso;

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1."

24. Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [115]

PER QUANTO CONCERNE IL REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2009, ALLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL POTERE DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. [XXXX/2011] DEL [XX/YY/2011] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE E I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE [116].

Pertanto il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

1. All'articolo 2, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro sei mesi dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni. La decisione presa è mantenuta per tutta la durata dell'inchiesta."

2. All'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione."

3. All'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi."

4. L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3."

c) Il paragrafo 6 è soppresso.

5. L'articolo 8 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione."

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2."

c) Al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.";

d) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa."

6. L'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.";

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione."

7. All'articolo 10, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio."

8. L'articolo 11 è così modificato:

a) Al paragrafo 4, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni.";

b) Al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro quindici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2."

c) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.";

d) Al paragrafo 8, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata."

9. L'articolo 12 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, l'inchiesta può essere riaperta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.";

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito.";

c) Al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro nove mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro un anno dalla loro apertura."

10. L'articolo 13 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali, e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.";

b) Al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione."

11. L'articolo 14 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi."

b) Al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"5. La Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione."

12. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato antidumping. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. […./2011], laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […./2011]."

13. All'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento."

14. L'articolo 20 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta siano già state presentate le informazioni finali."

15. L'articolo 21 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro quindici giorni a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito."

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato."

c) Al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione."

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure.

2. LINEE DI BILANCIO

Non pertinente.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna.

4. MISURE ANTIFRODE

Non pertinente.[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(2010)83 definitivo del 9.3.2010, 2010/0051 (COD).

[2] Cfr. articolo 10 della proposta della Commissione.

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[4] Cfr. l'ultimo paragrafo della relazione.

[5] La numerazione nella presente proposta riprende quella del regolamento contenuto nella risoluzione legislativa del Parlamento del 16 dicembre 2010.

[6] GU L 192 del 26.8.1971, pag. 14.

[7] GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.

[8] GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.

[9] GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103.

[10] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

[11] GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

[12] GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

[13] GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

[14] GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

[15] GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

[16] GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

[17] GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

[18] GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

[19] GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

[20] GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

[21] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[22] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[23] GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

[24] GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

[25] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

[26] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[27] Punti 50 e 51, causa C-257/01, Commissione contro Consiglio [Racc.] 2005 pag. I-00345. V. anche causa C-133/06, Parlamento europeo contro Consiglio , [Racc.] 2008 pag. I-03189.

[28] Cfr. paragrafo 11 della relazione della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [COM (2010) 54 2010/36/COD] e sesto paragrafo della relazione della proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 [COM (2010) 142 2010/0140/COD].

[29] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[30] GU L …

[31] GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.

[32] GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.

[33] GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103.

[34] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

[35] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21.

[36] GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

[37] GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

[38] GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

[39] GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

[40] GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

[41] GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

[42] GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

[43] GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

[44] GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

[45] GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

[46] GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

[47] GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

[48] GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

[49] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[50] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[51] GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

[52] GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

[53] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

[54] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[55] GU L …

[56] GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.

[57] GU L …

[58] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[59] GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.

[60] GU L …

[61] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[62] GU L 171 del 26.6.1973, pag. 103.

[63] GU L …

[64] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[65] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

[66] GU L …

[67] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21.

[68] GU L …

[69] GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

[70] GU L …

[71] GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

[72] GU L …

[73] GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

[74] GU L …

[75] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[76] GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

[77] GU L …

[78] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[79] GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

[80] GU L …

[81] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[82] GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

[83] GU L …

[84] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[85] GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

[86] GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

[87] GU L …

[88] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[89] GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

[90] GU L …

[91] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[92] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[93] GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

[94] GU L …

[95] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[96] GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.

[97] GU L …

[98] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[99] GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

[100] GU L …

[101] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[102] GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

[103] GU L …

[104] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[105] GU L …

[106] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[107] GU L …

[108] GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.

[109] GU L …

[110] GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

[111] GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.

[112] GU L …

[113] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

[114] GU L …

[115] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[116] GU L …