Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione e l'applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia /* COM(2011) 51 definitivo - 2011/00330(NLE) */
IT || COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.2.2011 COM(2011) 51 definitivo 2011/0033 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione e l'applicazione
provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia RELAZIONE La Norvegia è il nostro partner non UE più
stretto nell'ambito dei programmi europei di navigazione satellitare (GNSS)
GALILEO ed EGNOS. Essa ha fornito un contribuito politico, tecnico e
finanziario a tutte le fasi di Galileo in quanto membro dell'Agenzia spaziale
europea e, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale
alle strutture UE di governance specifiche di Galileo. Il presente accordo formalizza la cooperazione
tra la Norvegia e l'Unione europea in materia di navigazione satellitare,
insieme alla decisione 94/2009 del comitato misto SEE-UE che integra i
regolamenti (CE) n. 683/2008 e 1321/2004 (modificati) nell'accordo SEE. L'accordo stabilisce i principi alla base
della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Norvegia nelle
aree, in particolare la sicurezza, che non rientrano nell'attuale acquis di
Galileo, ovvero nella decisione 94/2009 di cui sopra. L'accordo è necessario perché la Norvegia
ospiterà due importanti installazioni a terra che contribuiscono al corretto
funzionamento del sistema. In tale contesto la Norvegia si impegna
politicamente a sottoscrivere la futura strategia dell'Unione finalizzata alla
protezione dei sistemi GNSS europei. L'accordo è stato negoziato sulla base delle
direttive di negoziato adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005. L'accordo è
stato firmato il 22 settembre 2010. L'accordo
completa la decisione 94/2009 del comitato misto SEE-UE modificando i
protocolli n. 31 e 37 dell'accordo SEE con il quale la Norvegia sottoscrive il
regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004,
sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite,
il regolamento (CE) n. 1942/2006, del 12 dicembre 2006, che modifica il
regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi
europei di radionavigazione via satellite e il regolamento (CE)
n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di
navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). Si è evitata qualsiasi duplicazione
tra i due strumenti. In considerazione della firma dell'accordo si
è tenuta una consultazione interservizi (CISNet - scadenza 29/6/2009 -
consultazione TREN-54986) e le osservazioni dei servizi sono state integrate. La Commissione ha pertanto
formulato la proposta di decisione del Consiglio concernente la firma
dell'accordo COM/2009/453. L'accordo è stato firmato il 22 settembre
2010. L'accordo deve ora essere
concluso. Proposta La Commissione propone al Consiglio, sulla
base degli articoli 171 e 172, in combinato disposto con l'articolo 218,
paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di autorizzare
la conclusione e l'applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione in
materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e
il Regno di Norvegia. Si invita la Commissione ad adottare la
presente proposta e a trasmetterla al Consiglio. 2011/0033 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione e l'applicazione
provvisoria dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 8, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
La Commissione ha negoziato con il Regno di
Norvegia l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare (nel
seguito "l'accordo") che è stato firmato il 22 settembre 2010. (2)
L'accordo è soggetto anche alla ratifica degli
Stati membri. (3)
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, è
opportuno che la Norvegia e l'Unione europea, per quanto concerne le materie di
sua competenza, applichino l'accordo a titolo provvisorio in attesa della sua
entrata in vigore. (4)
L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione
europea e deve essere applicato a titolo provvisorio come stabilito nella
presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Accordo di cooperazione in materia di
navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno
di Norvegia è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4,
dell'accordo, per quanto concerne le materie di competenza dell'Unione, l'accordo
si applica a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. La
Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
che informa del periodo di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo. Articolo 3 La presente
decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO ACCORDO DI COOPERAZIONE
IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA L'UNIONE EUROPEA, in appresso
denominata anche l'"Unione", nonché IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD, parti contraenti del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in appresso denominate "gli Stati membri", da
una parte, e IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato
"la Norvegia", dall'altra, l'Unione europea, gli Stati membri e la
Norvegia, in appresso denominate "le parti", RICONOSCENDO la stretta partecipazione della
Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione, CONSCI dell'evoluzione in materia di
governance, proprietà e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtù
del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle
strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite[1], i suoi emendamenti e del regolamento (CE)
n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di
navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[2], CONSIDERANDO i vantaggi di un livello
equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori
delle parti, RICONOSCENDO l'intenzione della Norvegia di
adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che
garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione
europea, RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla
luce del diritto internazionale, RICONOSCENDO l'interesse manifestato dalla
Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico
regolamentato (PRS), RICONOSCENDO l'accordo concluso tra la
Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di
informazioni classificate, DESIDERANDO stabilire formalmente una stretta
collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo, CONSIDERANDO l'accordo sullo Spazio economico
europeo (in appresso denominato "l'accordo SEE") una base giuridica e
istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra l'Unione europea e
la Norvegia in materia di navigazione satellitare, DESIDERANDO completare le disposizioni
dell'accordo SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare
in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, l'Unione e i suoi Stati
membri, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Obiettivo
dell'accordo L'obiettivo principale dell'accordo è di
rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le
disposizioni dell'accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: (a)
"Sistema europeo globale di
navigazione satellitare (GNSS)", il sistema Galileo e il Sistema europeo
di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary
Navigation Overlay System: EGNOS). (b)
"Potenziamento", meccanismi
regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di
ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza,
disponibilità, integrità e affidabilità. (c)
"Galileo", un sistema globale autonomo
europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo
civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione
e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a
privati.
Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza
della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato
(PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti
autorizzati del settore pubblico. (d)
"Misura di regolamentazione", qualsiasi
legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione, o altro
provvedimento amministrativo adottato da una delle parti. (e)
"Informazione classificata",
informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una
divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario
grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle
parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da una marcatura
di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti a
norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per
impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità. Articolo 3 Principi
della cooperazione 1.
Le parti convengono di svolgere le attività di
cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti
principi: (a)
l'accordo SEE costituisce la base per la
cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare; (b)
libertà di prestare servizi di navigazione
satellitare sui territori delle parti; (c)
libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed
EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso; (d)
stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza
connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza
per il GNSS equivalenti nell'Unione e in Norvegia; (e)
ottemperanza agli obblighi internazionali delle
Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo. 2.
Il presente accordo lascia impregiudicata la
struttura istituzionale stabilita dal diritto dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresì
impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di
non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di
trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza. Articolo 4 Spettro
radio 1.
Le parti convengono di cooperare nelle questioni
relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare
europei nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU),
tenendo conto del "Memorandum of Understanding on the Management of ITU
filings of the Galileo radio-navigation satellite service system", firmato
il 5 novembre 2004. 2.
In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni
adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo
scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi. 3.
Inoltre, le parti riconoscono l'importanza della
protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e
interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e
cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle. 4.
Nessuna disposizione del presente accordo può
essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'ITU, tra le quali i
regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'ITU. Articolo 5 Installazioni
a terra del GNSS europeo 1.
La Norvegia adotta tutte le misure idonee a
facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni
a terra del GNSS europeo ("installazioni a terra") nei territori
sotto la sua giurisdizione. 2.
La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad
assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle
installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se
necessario, l'intervento delle forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli
strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio
locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni. 3.
I rapporti contrattuali relativi alle installazioni
a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei
diritti di proprietà. Le autorità norvegesi rispettano pienamente lo statuto
speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo
della Commissione europea, ogniqualvolta ciò sia possibile, prima di prendere
iniziative che riguardano le installazioni a terra. 4.
La Norvegia permette l'accesso continuo e senza
ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti
autorizzati dall'Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto
di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle
installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e
le attività dei suddetti soggetti. 5.
Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a
terra, nonché i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un
sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli
doganali o di polizia. 6.
In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza
delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione
europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in
questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La
Commissione europea può designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto
di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni. 7.
Le parti stabiliscono, in un accordo separato,
delle procedure più dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da
1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto
riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i
requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze
radio locali e i tentativi ostili. Articolo 6 Sicurezza 1.
Le Parti sono convinte della necessità di
proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze,
disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se
necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuità e la
sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture
e delle attività critiche sui rispettivi territori.
La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere,
controllare e gestire le attività, le informazioni e le tecnologie sensibili
dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una
proliferazione non desiderata. 2.
In questo contesto la Norvegia conferma la propria
intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione,
misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti
nell'Unione europea.
Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza
del GNSS, tra cui l'accreditamento, nell'ambito dei comitati pertinenti della
struttura di governance del GNSS europeo. Le modalità pratiche e le procedure
devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo
conto anche del quadro dell'accordo SEE. 3.
Qualora si verifichi un evento contro il quale non
può essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano
allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di
conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore. Articolo 7 Scambi
di informazioni classificate 1.
Lo scambio e la protezione di informazioni
classificate dell'Unione avvengono in conformità all'accordo tra il Regno di
Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di
informazioni classificate ("Agreement between Norway and the European Union
on Security Procedures for the Exchange of Classified Information")[3],
firmato il 22 novembre 2004, nonché alle modalità di attuazione di tale
accordo. 2.
La Norvegia può scambiare informazioni classificate
con marcatura nazionale di classificazione su Galileo con gli Stati membri con
i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine. 3.
Le parti si preoccupano di istituire un quadro
giuridico ampio e coerente che permetta alle stesse di scambiare informazioni
classificate concernenti il programma Galileo. Articolo 8 Controllo
delle esportazioni 1.
Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le
parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non
proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione
di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che
offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di
dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello
applicabile nell'Unione e nei suoi Stati membri. 2.
Qualora si verifichi un evento contro il quale non
possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione
equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se
necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in
questo settore. Articolo 9 Servizio
pubblico regolamentato La Norvegia ha manifestato interesse per il
PRS di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione
ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare tale questione
dopo che saranno state definite le politiche e le modalità operative che
disciplinano l'accesso al PRS. Articolo 10 Cooperazione
internazionale 1.
Le parti riconoscono il valore di un approccio
coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e
certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In
particolare, le parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e
ne promuovono l'applicazione su scala mondiale, privilegiando
l'interoperabilità con altri GNSS. 2.
Di conseguenza, allo scopo di promuovere e
realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se
necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in
particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione
civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'ITU. Articolo 11 Consultazione
e risoluzione delle controversie Le parti si consultano prontamente, su
richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire
dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali
divergenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo
sono composte attraverso consultazioni tra le parti. Articolo 12 Entrata
in vigore e estinzione 1.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente
notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario
del presente accordo. 2.
La scadenza o la cessazione del presente accordo
lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base
ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda
i diritti di proprietà intellettuale. 3.
Il presente accordo può essere modificato dalle
Parti di comune accordo, espresso per iscritto. Le eventuali modifiche entrano
in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano
l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per
la loro entrata in vigore. 4.
In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l'Unione
europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di
applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese
successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate
l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. 5.
Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi
notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo. Il presente
accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,
olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. [1] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1. [2] GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1. [3] GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.