52011PC0035

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq /* COM/2011/0035 def. - NLE 2011/0015 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA |

Bruxelles, 26.1.2011

COM(2011) 35 definitivo

2011/0015 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio istituisce misure restrittive nei confronti dell'Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1210/2003 stabilisce regimi specifici per i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale mentre l'articolo 10 disciplina l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq.

2. Detti regimi sono rimasti in vigore fino al 31 dicembre 2007. Con la risoluzione 1859 del 22 dicembre 2008, essi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009. Con la risoluzione 1905 del 21 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare ulteriormente detti regimi specifici fino al 31 dicembre 2010, come richiesto dall'Iraq. In conformità della decisione 2010/128/PESC del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1210/2003 è stato modificato mediante il regolamento (UE) n. 168/2010.

3. Con la risoluzione 1956 del 15 dicembre 2010, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare i regimi specifici in questione per altri 6 mesi, fino al 30 giugno 2011, e di abrogarli a decorrere da tale data. In conformità della decisione 2011/…/PESC del Consiglio, occorre modificare nuovamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

2011/0015 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq[1],

vista la proposta congiunta dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

4. In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96[2], hanno stabilito regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l’immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell’Iraq. Detti regimi specifici sono stati applicati fino al 31 dicembre 2010[3].

5. Con la risoluzione 1956 del 15 dicembre 2010, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare i regimi specifici in questione fino al 30 giugno 2011 e di abrogarli a decorrere da tale data. In conformità della decisione 2011/…/PESC del Consiglio, occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

6. Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1210/2003, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli articoli 2 e 10 si applicano fino al 30 giugno 2011."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

[1] GU L … del … 2010, pag. ... .

[2] GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.

[3] Regolamento (CE) n. 168/2010 del Consiglio (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 1).