52011PC0008

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) /* COM/2011/0008 def. - COD 2011/0006 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 19.1.2011

COM(2011) 8 definitivo

2011/0006 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

L'esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato serie lacune nella vigilanza finanziaria. Il presidente Barroso ha pertanto invitato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, a formulare proposte intese a rafforzare i meccanismi di vigilanza europei. Il gruppo ha presentato la sua relazione il 25 febbraio 2009. Sulla base delle raccomandazioni del gruppo, la Commissione ha presentato proposte per una nuova architettura europea della vigilanza finanziaria nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera del marzo 2009. La Commissione ha precisato più in dettaglio le sue idee nella comunicazione del maggio 2009, nella quale ha proposto:

- di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino in tandem con nuove Autorità di vigilanza europee (ESA), create dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei[1] nell'Autorità bancaria europea (EBA), nell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e nell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), combinando in tal modo i vantaggi di un quadro europeo globale di vigilanza finanziaria e le competenze degli organismi di vigilanza locali microprudenziali più prossimi agli istituti che operano nelle rispettive giurisdizioni e

- di istituire il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) , che controllerà e valuterà i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo complesso. A tal fine, il Comitato allerterebbe in una fase precoce in merito ai rischi sistemici che potrebbero accentuarsi e, laddove necessario, raccomanderebbe provvedimenti per far fronte a tali rischi.

La comunicazione conclude inoltre che per il funzionamento efficace dell'ESFS sarebbe necessario modificare la normativa in materia di servizi finanziari, in particolare per ampliare in misura appropriata i poteri di carattere generale previsti nei singoli regolamenti di istituzione delle autorità suddette. Grazie alla possibilità di elaborare progetti di standard tecnici e di facilitare la condivisione, se del caso, delle informazioni microprudenziali, tali autorità dovranno assicurare un insieme più armonizzato di norme finanziarie.

2. Consultazione delle parti interessate

Ai fini dell'elaborazione delle proposte sono state condotte due consultazioni pubbliche. In primo luogo, a seguito della pubblicazione della relazione del gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière e della comunicazione del 4 marzo 2009, la Commissione ha organizzato una prima consultazione dal 10 marzo al 10 aprile 2009, allo scopo di raccogliere contributi per la comunicazione sulla vigilanza finanziaria in Europa, pubblicata il 27 maggio 2009. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

In secondo luogo, la Commissione ha organizzato un'altra consultazione dal 27 maggio al 15 luglio 2009, invitando tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulle proposte di riforma più dettagliate illustrate nella comunicazione del 27 maggio 2009 sulla vigilanza finanziaria in Europa. Le risposte ricevute sono state per lo più favorevoli alle riforme proposte e sono state formulate osservazioni su alcuni aspetti precisi dell'ESRB e dell'ESFS proposti. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf

Inoltre, il 23 settembre 2009 è stato pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione per esaminare le eventuali materie in cui potrebbero essere necessarie modifiche alla vigente normativa settoriale. Il documento di lavoro può essere consultato al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/supervision/20090923/sec2009_1233_en.pdf

3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La comunicazione della Commissione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata in maggio è stata accompagnata da una valutazione dell'impatto che ha analizzato le principali opzioni politiche per l'istituzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza (ESFS) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB). Una seconda valutazione dell'impatto, che esamina le opzioni in maggiore dettaglio, ha accompagnato le proposte legislative. Nella seconda valutazione dell'impatto, in cui sono analizzate le opzioni relative ai poteri appropriati da attribuire alle autorità per giungere ad un insieme unico di norme armonizzate, si conclude che sarebbe ragionevole limitare queste attribuzioni alle materie da definire nella futura normativa settoriale e si individuano le potenziali materie. Inoltre, nell'elaborare esse stesse i progetti di standard tecnici, le autorità dovrebbero effettuare adeguate analisi degli eventuali costi e benefici collegati e consultare le parti in causa prima di presentarli alla Commissione.

La seconda valutazione dell'impatto è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm#package

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Dato che le modifiche devono essere introdotte in direttive vigenti per assicurare la creazione di un unico insieme di norme, lo strumento più appropriato è una direttiva di modifica. La direttiva di modifica dovrebbe avere la stessa base giuridica delle direttive modificate.

5. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

6. Illustrazione dettagliata della proposta

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (EBA), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)[2]. In questo contesto la Commissione desidera ricordare la seguente Dichiarazione fatta in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE in sede di adozione dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione degli standard di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

Oltre all'adozione dei regolamenti, per il funzionamento efficace dell'ESFS sono necessarie modifiche alla normativa settoriale. Le materie per le quali sono proposte modifiche rientrano, in linea di massima, nelle seguenti categorie:

- definizione dell'ambito di applicazione appropriato degli standard tecnici come ulteriore strumento per la convergenza in materia di vigilanza e al fine di sviluppare un unico insieme di norme;

- adeguata integrazione della possibilità, per le autorità, di risolvere controversie in maniera equilibrata nelle materie in cui la normativa settoriale già prevede procedure decisionali comuni;

- modifiche generali comuni a gran parte della normativa settoriale e necessarie affinché le direttive possano operare nel contesto delle nuove autorità, ad esempio sostituendo il riferimento agli attuali comitati di livello 3 con quello alle nuove autorità e assicurando che esistano i circuiti appropriati per lo scambio di informazioni e

- modifiche aggiuntive alla direttiva Solvibilità II.

La presente direttiva di modifica è proposta per modificare i seguenti atti normativi:

- direttiva 2003/71/CE: direttiva Prospetto,

- direttiva 2009/138/CE: direttiva Solvibilità II.

Per una spiegazione dettagliata delle categorie di materie per le quali sono proposte modifiche si veda la relazione della proposta della Commissione COM(2009) 576 definitivo, del 26 settembre 2009.

6.1 Modifiche aggiuntive alla direttiva Solvibilità II

Adattare al trattato di Lisbona le attuali competenze di adozione di misure di secondo livello

La direttiva Solvibilità II deve essere adattata in modo da tenere conto del trattato di Lisbona, entrato in vigore di recente. Le attuali competenze ad adottare misure di secondo livello che si configurano come atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE dovrebbero pertanto essere convertite in potere di adottare atti delegati. Occorre inoltre prevedere adeguate procedure di controllo.

Misure transitorie

È necessario prevedere requisiti transitori per una serie di ragioni, ovvero agevolare la transizione al nuovo regime, evitare turbative di mercato e tenere conto degli effetti sulla gamma di importanti prodotti assicurativi. Occorre inoltre tenere adeguatamente conto delle informazioni settoriali significative e utili che verranno ricavate dallo studio sull'impatto quantitativo (QIS5) e prevedere pertanto misure transitorie per quanto riguarda la valutazione, la governance, le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico, la determinazione e la classificazione dei fondi propri, la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e la scelta dei metodi e delle ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche, compresa la determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Occorre inoltre consentire l'adozione di misure di secondo livello che specifichino le disposizioni transitorie in relazione al trattamento dei regimi di paesi terzi, per riconoscere che taluni paesi terzi potrebbero aver bisogno di più tempo per adattarsi e attuare un regime di solvibilità che soddisfi pienamente i criteri per essere riconosciuto come equivalente. Occorre prevedere la possibilità di specificare tramite atti delegati gli elementi non essenziali delle misure transitorie previste dalla direttiva 2009/138/CE come modificata dalla presente direttiva. I periodi massimi per i requisiti transitori devono essere fissati nella direttiva 2009/138/CE, ma i periodi effettivi stabiliti nell'atto delegato possono essere inferiori e corrispondere all'effettiva e dimostrata necessità al fine di agevolare l'applicazione del nuovo regime. I requisiti transitori dovrebbero essere almeno equivalenti, in effetti, al quadro esistente in materia di direttive sulle assicurazioni e la riassicurazione e non dovrebbero determinare un trattamento più favorevole per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, o una protezione inferiore per gli assicurati rispetto a quello attualmente esistente. Tali requisiti dovrebbero incoraggiare le imprese a rispettare quanto prima i requisiti particolari del nuovo regime.

Modifica delle competenze di livello 2

Per assicurare una maggiore convergenza delle procedure per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, già previste dalla direttiva Solvibilità II (parametri specifici delle imprese, politiche di modifica dei modelli, società veicolo, nonché fissazione e abolizione di maggiorazioni del capitale), occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure tramite atti delegati che specificano le procedure in tali settori.

Per garantire coerenza tra i vari settori è inoltre necessario, in materia di investimenti in prestiti "confezionati", consentire l'adozione di misure di secondo livello che specifichino non solo i relativi requisiti, ma anche le conseguenze della loro violazione.

Includere la società cooperativa europea (SCE) nell'elenco delle forme ammissibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Per consentire alle cooperative europee di prestare servizi di assicurazione e di riassicurazione occorre estendere l'elenco delle forme giuridiche ammissibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al fine di includervi la Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003[3].

Importo in euro del minimo assoluto dei requisiti patrimoniali minimi (MCR)

È necessaria una modifica che tenga conto dell'adeguamento dell'importo in euro del livello minimo dei requisiti patrimoniali minimi per le imprese di riassicurazione captive . Tale modifica è necessaria in quanto i livelli minimi dei requisiti patrimoniali per tali imprese vengono periodicamente adeguati in funzione dell'inflazione[4].

Proroga di due mesi della data di attuazione

Per un migliore allineamento tra la data d'inizio dei nuovi obblighi in materia — tra l'altro — di segnalazione e calcolo previsti dal regime Solvibilità II e la data (31 dicembre) che per la maggior parte delle imprese di assicurazione segna la fine dell'esercizio finanziario, occorre introdurre modifiche che proroghino di due mesi i termini per l'attuazione nel diritto nazionale, l'abrogazione e l'applicazione.

Proposta di

2011/0006 (COD)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50, 53, 62 e 114,

vista la proposta della Commissione[5],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere della Banca centrale europea[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che creano altresì le tre Autorità di vigilanza europee (ESA).

(2) Affinché il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell'Unione nel settore di attività delle tre Autorità. Tali modifiche riguardano la definizione dell'ambito di applicazione di taluni poteri delle Autorità di vigilanza europee e l'integrazione di taluni poteri nelle procedure esistenti previste dalla pertinente normativa dell'Unione, oppure si tratta di modifiche che servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

(3) Occorre che l’istituzione delle tre Autorità di vigilanza europee sia accompagnata dall’elaborazione di un insieme unico di norme che garantirà l’armonizzazione e l’applicazione uniforme e contribuirà pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che le Autorità di vigilanza europee possono elaborare progetti di standard tecnici nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, da sottoporre alla Commissione ai fini della loro adozione conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) tramite atti delegati o atti di esecuzione. Mentre la direttiva …/… [Omnibus I] ha riguardato una prima serie di materie, la presente direttiva ha per oggetto altre materie, in particolare inerenti alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, ferma restando la possibilità di aggiungere altre materie in futuro.

(4) È opportuno che la legislazione in materia stabilisca i settori in cui alle Autorità di vigilanza europee è conferito il potere di elaborare progetti di standard tecnici e le relative modalità di adozione. Essa deve stabilire gli elementi, le condizioni e le specifiche per gli atti delegati, come previsto all’articolo 290 del TFUE.

(5) Nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici occorre raggiungere un giusto equilibrio tra l’esigenza di creare un insieme unico di norme armonizzate e l’esigenza di non complicare indebitamente la regolamentazione e la sua applicazione. Occorre limitare le predette materie a quelle in cui l’esistenza di norme tecniche uniformi contribuirà in modo significativo ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo nel contempo che le decisioni di natura politica siano prese dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione conformemente alle loro consuete procedure.

(6) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, e che in quanto tali la loro elaborazione richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Gli standard tecnici adottati come atti delegati devono elaborare ulteriormente, specificare e determinare le condizioni per la regolare armonizzazione delle norme incluse negli strumenti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, completando o modificando taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo. D’altro canto gli standard tecnici adottati come atti di esecuzione devono stabilire le modalità atte a garantire l’applicazione uniforme di atti dell’Unione giuridicamente vincolanti. Gli standard tecnici non devono richiedere decisioni politiche.

(7) Nel caso degli standard tecnici di regolamentazione è appropriato introdurre la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA]. Occorre che gli standard tecnici di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA]. Il Consiglio europeo ha approvato l’approccio “Lamfalussy” articolato su quattro livelli al fine di rendere più efficiente e trasparente il processo di adozione della legislazione finanziaria dell’Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di livello 2 in molti settori e un gran numero di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 sono già in vigore. Gli standard tecnici intesi ad elaborare ulteriormente, specificare o determinare le modalità di applicazione di tali misure di livello 2 devono essere adottati solo una volta che siano state emanate le pertinenti misure di livello 2 e rispettarne il contenuto.

(8) Gli standard tecnici vincolanti contribuiscono alla creazione di un unico insieme di norme per i servizi finanziari, come caldeggiato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui taluni requisiti non sono pienamente armonizzati negli atti legislativi dell’Unione e conformemente al principio di precauzione nella vigilanza, gli standard tecnici vincolanti che elaborano, specificano o determinano le modalità di applicazione di tali requisiti non devono impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più stringenti. È pertanto opportuno che gli standard tecnici diano agli Stati membri questa possibilità nei settori specifici in cui gli atti legislativi corrispondenti prevedono tale discrezionalità.

(9) Come stabilito nei regolamenti istitutivi dell’ESFS, prima di presentare gli standard tecnici alla Commissione, occorre che le Autorità di vigilanza europee, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sugli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(10) È necessario che gli standard tecnici possano prevedere misure transitorie con scadenze adeguate laddove i costi di un’attuazione immediata siano eccessivi rispetto ai vantaggi.

(11) I regolamenti istitutivi dell’ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima su materie specificate in atti giuridici dell’Unione conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e al regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] in merito alle quali la legislazione impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, occorre che le Autorità di vigilanza europee possano, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo entro il termine fissato dalle stesse Autorità di vigilanza europee, che terrà conto di eventuali termini fissati nella legislazione in materia e dell’urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, occorre conferire alle Autorità di vigilanza europee la facoltà di decidere sul caso.

(12) I regolamenti che istituiscono le Autorità di vigilanza europee richiedono che la legislazione settoriale specifichi i casi in cui può essere applicato il meccanismo di risoluzione delle controversie tra le autorità nazionali competenti. È opportuno che la presente direttiva fissi una prima serie di tali casi senza pregiudicare l’eventuale aggiunta di ulteriori casi in futuro. La presente direttiva non deve impedire alle Autorità di vigilanza europee di agire sulla base di altri poteri o di eseguire i compiti specificati nei loro regolamenti istitutivi, in particolare di impegnarsi in mediazioni non vincolanti e di contribuire all’applicazione coerente, efficiente ed efficace degli atti giuridici dell’Unione. Inoltre, nelle materie per le quali l’atto giuridico pertinente già prevede una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante, o per le quali sono previsti termini per l’adozione di decisioni congiunte da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le Autorità di vigilanza europee siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la risoluzione delle controversie è intesa a risolvere situazioni in cui le autorità di vigilanza competenti non riescono ad accordarsi su questioni procedurali o sostanziali inerenti alla conformità ad atti giuridici dell’Unione.

(13) È pertanto opportuno che la presente direttiva individui le situazioni in cui una questione procedurale o sostanziale inerente alla conformità alla legislazione dell’Unione debba essere risolta e le autorità di vigilanza non siano in grado di risolverla da sole. In tale situazione è opportuno dare la facoltà ad una delle autorità di vigilanza interessate di sollevare la questione presso l’Autorità di vigilanza europea competente. Tale Autorità di vigilanza europea deve agire conformemente alla procedura stabilita nel suo regolamento istitutivo e nella presente direttiva. È opportuno che essa possa richiedere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici o di astenersi dal farlo per risolvere la questione e garantire la conformità al diritto dell’Unione, con effetti vincolanti per le predette autorità competenti. Laddove l’atto giuridico pertinente dell’Unione conferisce discrezionalità agli Stati membri, le decisioni adottate dalle Autorità di vigilanza europee non devono soppiantare l’esercizio della discrezionalità da parte delle autorità competenti in conformità con il diritto dell’Unione.

(14) La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)[8] prevede l’adozione di decisioni congiunte per l’approvazione delle richieste di utilizzare un modello interno a livello di gruppo e di imprese figlie, l’approvazione delle domande di assoggettare un’impresa figlia agli articoli 238 e 239 di tale direttiva e l’identificazione dell’autorità di vigilanza del gruppo su una base diversa dai criteri di cui all’articolo 247 della medesima direttiva. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali [EIOPA] può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento …/…[EIOPA]. Questo approccio permetterebbe di chiarire che i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che sia adottata o emanata una decisione nei confronti di un istituto. Il ruolo dell’EIOPA nella risoluzione dei disaccordi è quello di mediare tra le autorità di vigilanza che hanno pareri divergenti e non quello di sostituirsi ad esse nel giudicare le questioni. Il fatto che l’EIOPA abbia agito per trovare una mediazione su uno specifico punto oggetto di disaccordo non va inteso nel senso che l’EIOPA debba avere un ruolo costante nella vigilanza sull’oggetto della domanda.

(15) La nuova architettura di vigilanza creata dall’ESFS richiederà che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le Autorità di vigilanza europee. Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee proposti dalla Commissione.

(16) Nei settori in cui attualmente la direttiva 2009/138/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione, se e in quanto tali misure siano atti non legislativi di portata generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali di tale direttiva ai sensi dell’articolo 290 del TFUE, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente al predetto articolo.

(17) Per consentire il calcolo uniforme delle riserve tecniche da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione nel quadro dell’applicazione della direttiva 2009/138/CE, è necessario che un organismo centrale proceda periodicamente alla raccolta, alla pubblicazione e all’aggiornamento di talune informazioni tecniche relative alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, tenendo conto del monitoraggio degli sviluppi nel mercato finanziario. Giacché questi compiti hanno natura tecnica e ineriscono alle assicurazioni, è opportuno che siano svolti dall’EIOPA.

(18) Per garantire che taluni input tecnici per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard siano forniti su base armonizzata, ad esempio per consentire un approccio armonizzato in materia di uso dei rating, occorre assegnare compiti specifici all’EIOPA. Occorre che le modalità dettagliate per l’esercizio di tali compiti siano definite ulteriormente in misure da adottare in forma di atti delegati.

(19) Per garantire un approccio armonizzato nel determinare, in applicazione della direttiva 2009/138/CE, se esistono i presupposti per un’estensione del periodo ammesso per il risanamento in caso di mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, è necessario specificare le condizioni che costituiscono “un crollo eccezionale dei mercati finanziari”. È opportuno che spetti all’EIOPA determinare, su richiesta dell’autorità di vigilanza interessata, se tali condizioni sono soddisfatte e occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati che specifichino le procedure da seguire.

(20) Per garantire la coerenza tra i vari settori ed eliminare il disallineamento tra gli interessi delle imprese che “confezionano” i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) e gli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione che investono in tali titoli o strumenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare, in forma di atti delegati, misure in materia di investimenti in prestiti “confezionati” contemplati dalla direttiva 2009/138/CE, che specificano non solo i relativi requisiti, ma anche le conseguenze della loro violazione.

(21) Per assicurare una maggiore convergenza per quanto riguarda le procedure per l’approvazione da parte delle autorità di vigilanza, a norma della direttiva 2009/138/CE, di parametri specifici delle imprese, politiche di modifica dei modelli, società veicolo, nonché la fissazione e abolizione di maggiorazioni di capitale, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati che specificano le procedure in tali settori.

(22) È opportuno incoraggiare la convergenza internazionale verso regimi di solvibilità basati sul rischio. Per riconoscere che taluni paesi terzi potrebbero aver bisogno di più tempo per adattarsi e attuare un regime di solvibilità che soddisfi pienamente i criteri per essere riconosciuto come equivalente, occorre consentire che le misure adottate in forma di atti delegati della Commissione specifichino le disposizioni transitorie in relazione al trattamento dei regimi di tali paesi terzi, in particolare quando è stato assunto un impegno pubblico a convergere verso un regime equivalente alla direttiva 2009/138/CE.

(23) Per consentire alla Società cooperativa europea, istituita con il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)[9], di prestare servizi di assicurazione e di riassicurazione, occorre estendere l’elenco delle forme giuridiche ammissibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma della direttiva 2009/138/CE al fine di includervi la Società cooperativa europea (SCE).

(24) Occorre adeguare gli importi in euro del livello minimo del requisito patrimoniale minimo delle imprese di riassicurazione captive . Tale adeguamento è necessario in quanto i livelli minimi dei requisiti patrimoniali per tali imprese vengono periodicamente adeguati in funzione dell’inflazione[10].

(25) Per tenere conto della data che segna la fine dell’esercizio finanziario per la maggior parte delle imprese di assicurazione (31 dicembre) e consentire così una transizione più agevole tra il vecchio e il nuovo regime, occorre prorogare di due mesi i termini previsti dalla direttiva 2009/138/CE per l’attuazione nel diritto nazionale, il termine dal quale decorre l’abrogazione e la data di applicazione della direttiva.

(26) È necessario che taluni poteri di esecuzione di cui all’articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) siano sostituiti con disposizioni appropriate conformi all’articolo 290 del TFUE.

(27) L’allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare all’articolo 290, deve essere effettuato caso per caso. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti fissati dalle direttive modificate dalla presente direttiva, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del TFUE. In particolare, occorre adottare atti delegati contenenti disposizioni dettagliate riguardanti i requisiti di governance, la valutazione, le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico, la determinazione e la classificazione dei fondi propri, la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (comprese le conseguenti modifiche nel settore delle maggiorazioni del capitale) e la scelta dei metodi e delle ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche.

(28) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono disporre di due mesi dalla data di notifica per muovere obiezioni riguardo a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, è opportuno che tale periodo possa essere prorogato di un mese in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Occorre dare inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio la possibilità di informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell’atto di base per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(29) Per consentire una transizione agevole al nuovo regime in applicazione della direttiva 2009/138/CE, è necessario prevedere misure transitorie riguardanti i requisiti di governance, la valutazione, le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico, la determinazione e la classificazione dei fondi propri, la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (comprese le conseguenti modifiche nel settore delle maggiorazioni del capitale) e la scelta dei metodi e delle ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche. Se tali modifiche vengono apportate a livello di singola impresa, occorre apportare modifiche corrispondenti e conseguenti al calcolo della solvibilità del gruppo nonché alle informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e all'informativa al pubblico a livello di gruppo. Se tali modifiche riguardano le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza a livello di gruppo e l'informativa al pubblico a livello di gruppo, è opportuno che a livello di gruppo si applichino mutatis mutandis le disposizioni transitorie appropriate. Per quanto riguarda la solvibilità del gruppo, l'articolo 218, paragrafi 2 e 3 fornisce la base per i requisiti di solvibilità per la vigilanza in caso di applicazione della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 213. I metodi e i principi per il calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 218 sono esposti in modo più dettagliato agli articoli da 220 a 235 e si applicano (direttamente o per analogia) ai casi di applicazione della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 218. Qualora tali regole sulla solvibilità di gruppo facciano riferimento alle regole di solvibilità a livello di singola impresa e a livello individuale si applichi un regime di solvibilità transitorio, è possibile che debbano essere apportati adeguamenti corrispondenti alle regole sulla solvibilità del gruppo.

(30) Le misure transitorie dovrebbero mirare ad evitare turbative di mercato e a limitare interferenze con i prodotti esistenti nonché a garantire la disponibilità di prodotti assicurativi. Le disposizioni delle misure transitorie dovrebbero inoltre tenere in debito conto le informazioni settoriali significative e utili che permetterà di ricavare lo studio sull'impatto quantitativo (QIS5). È inoltre opportuno che le disposizioni transitorie contenute nella direttiva 2009/138/CE specifichino ulteriormente gli elementi non essenziali che saranno determinati tramite atti delegati. I periodi massimi per le disposizioni transitorie devono essere fissati nella direttiva 2009/138/CE, ma i periodi effettivi stabiliti nell'atto delegato potrebbero essere inferiori e dovrebbero riflettere le caratteristiche specifiche delle disposizioni ed agevolare l'applicazione del nuovo regime. Le misure transitorie dovrebbero essere almeno equivalenti, in effetti, al quadro esistente in materia di direttive sulle assicurazioni e la riassicurazione e non dovrebbero determinare un trattamento più favorevole per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, o una protezione inferiore per gli assicurati, rispetto a quello attualmente esistente. In termini di requisiti di solvibilità, ciò significa che durante l'eventuale periodo di transizione tali requisiti non dovrebbero essere più elevati del requisito patrimoniale di solvibilità né inferiori alla somma del requisito patrimoniale minimo e del 50% della differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo. Tali misure dovrebbero incoraggiare le imprese a conformarsi quanto prima ai requisiti particolari del nuovo regime.

(31) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i contraenti e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) È necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2014, una relazione, se del caso accompagnata da proposte, in merito ai progetti di standard tecnici presentati dalle Autorità di vigilanza europee conformemente alla presente direttiva.

(33) Le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE vanno modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/71/CE è modificata come segue:

1. All’articolo 5, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e depositate presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, nonché comunicate dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato all’autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in occasione di ciascuna offerta al pubblico, quanto prima e, se possibile, prima dell’inizio dell’offerta o dell’ammissione alla negoziazione. Le condizioni definitive contengono solo informazioni riguardanti la nota informativa e non vengono utilizzate per completare il prospetto di base. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).”

2. All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni da includere mediante riferimento.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento …/… [ESMA].

L’ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione al più tardi entro il 1° gennaio 2014.”

3. All'articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le procedure per l’approvazione del prospetto e le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento …/… [ESMA].

L’ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione al più tardi entro il 1° gennaio 2014.”

4. All'articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione del prospetto di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento …/… [ESMA].

L’ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione al più tardi entro il 1° gennaio 2014.”

5. All'articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla Commissione sono delegati i poteri di specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l’intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell’apertura della sottoscrizione, e di specificare le disposizioni di cui al paragrafo 4.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento …/… [ESMA].

L’ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione al più tardi entro il 1° gennaio 2014.”

Articolo 2

La direttiva 2009/138/CE è modificata come segue:

6. All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , relativi all’estensione dell’elenco delle forme di cui all’allegato III.”

7. L’articolo 31 è così modificato:

8. il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , riguardanti il paragrafo 2, che specificano gli aspetti principali in merito ai quali devono essere resi pubblici dati statistici aggregati, nonché il formato, la struttura, il contenuto e la data di pubblicazione di tali informazioni.”

9. è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione del paragrafo 2, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 4 per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne i modelli e la struttura delle informazioni da pubblicare.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora i progetti di standard tecnici di esecuzione e li presenta alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2011.”

10. All’articolo 33 è aggiunto il seguente terzo comma:

“Qualora sia stata respinta una richiesta di collaborazione in relazione ad una verifica in loco di cui al presente articolo, oppure non sia stato dato seguito a tale richiesta entro un periodo ragionevole, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.”

11. L’articolo 35 è così modificato:

12. il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di garantire un grado appropriato di convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.”

13. è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 4, quali completati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6, in particolar modo per quanto riguarda i modelli e le procedure per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza. Tali procedure possono comprendere, se del caso, i requisiti per la relativa approvazione.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2011.”

14. L’articolo 37 è così modificato:

15. il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che precisano le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale e le metodologie per il relativo calcolo nonché la procedura decisionale per imporre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale.”

16. è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione del presente articolo, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 6 per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne il processo decisionale per imporre, calcolare e sopprimere le maggiorazioni del capitale di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

17. All'articolo 38, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Qualora sia stata respinta una richiesta di collaborazione in relazione ad una ispezione in loco di cui al presente paragrafo, oppure non sia stato dato seguito a tale richiesta entro un periodo ragionevole, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.”

18. L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50Atti delegati

19. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che precisano ulteriormente quanto segue:

a) gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 44, 46 e 47, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2;

b) le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48;

c) i requisiti di cui all’articolo 42 e le funzioni che vi sono soggette;

d) le condizioni alle quali può avvenire l’esternalizzazione, in particolare a favore di fornitori di servizi ubicati in paesi terzi.

20. Ove risulti necessario ai fini di un’adeguata convergenza della valutazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), la Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano ulteriormente gli elementi di detta valutazione.”

21. All’articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, la data “31 ottobre 2017” è sostituita dalla data “31 dicembre 2017”.

22. L’articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52Informazioni destinate all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e relazioni presentate da tale autorità

23. Gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente le seguenti informazioni all’EIOPA:

a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’autorità di vigilanza durante l’anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

i) tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii) le imprese di assicurazione vita;

iii) le imprese di assicurazione non vita;

iv) le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

v) le imprese di riassicurazione;

b) per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

24. L’EIOPA pubblica annualmente le seguenti informazioni:

a) per l’insieme degli Stati membri, l’attribuzione totale delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie:

i) tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii) le imprese di assicurazione vita;

iii) le imprese di assicurazione non vita;

iv) le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

v) le imprese di riassicurazione;

b) per ciascuno Stato membro separatamente, l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in quel determinato Stato membro;

c) per ciascuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte in applicazione dell’articolo 37, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b) e c).

25. L’EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell’uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.”

26. L’articolo 56 è sostituito dal seguente:

"Articolo 56Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che precisano maggiormente le informazioni che devono essere pubblicate e i mezzi di pubblicazione da utilizzare a tal fine.

Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione degli articoli 53, 54 e 55, quali completati dagli atti delegati di cui al presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne i modelli delle informazioni da pubblicare.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2011.”

27. All'articolo 58, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che precisano maggiormente gli adeguamenti dei criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’applicazione uniforme degli articoli da 57 a 63.”

28. All’articolo 69, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Tali comunicazioni sono fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all’articolo 65 e all’articolo 68, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco di cui all’articolo 33 possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l’accordo esplicito delle autorità di vigilanza da cui provengono le informazioni o dell’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stata effettuata l’ispezione in loco.”

29. L’articolo 71 è così modificato:

30. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza, nell’esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:

a) le autorità di vigilanza partecipino alle attività dell’EIOPA;

b) le autorità di vigilanza si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell’EIOPA e forniscano le motivazioni se non lo fanno;

(c) i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l’esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell’EIOPA ai sensi della presente direttiva.”

31. il paragrafo 3 è soppresso.

32. L’articolo 75 è così modificato:

33. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1.”

34. è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per:

a) determinare le modalità di applicazione del paragrafo 1, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 2 per le materie oggetto di tali atti delegati, per quanto concerne:

i) i metodi di valutazione laddove i prezzi basati sulle quotazioni di mercato o non siano disponibili o non siano coerenti con i paragrafi 1 e 2;

ii) la coerenza dei principi contabili internazionali omologati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 con il metodo di valutazione di cui al presente articolo;

b) determinare le modalità di applicazione del paragrafo 1, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 2 per le materie oggetto di tali atti delegati, in particolare per quanto concerne i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1, compresi i metodi di valutazione alternativi da usare nel caso in cui i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] siano temporaneamente o permanentemente incompatibili con l’approccio di valutazione stabilito dal presente articolo.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

35. È inserito il seguente articolo 77 bis :

"Articolo 77 bisInformazioni tecniche prodotte dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

L’EIOPA pubblica informazioni tecniche compresa la pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio. Qualora l’EIOPA rilevi l’esistenza di un premio per illiquidità nei mercati finanziari in periodi di tensioni sulla liquidità, le informazioni pubblicate riguardano anche tale premio, in particolare la sua entità. L’EIOPA rileva l’esistenza del premio per illiquidità e ricava le informazioni in modo trasparente, obiettivo e affidabile. Le informazioni per tutte queste finalità sono ricavate in base ai metodi e alle ipotesi che possono comprendere formule o decisioni dell’EIOPA.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate per ciascuna valuta rilevante con cadenza almeno trimestrale secondo modalità coerenti con le metodologie di cui all’articolo 86.”

36. L’articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Articolo 86Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quate r, che stabiliscono quanto segue:

a) le metodologie attuariali e statistiche per calcolare la migliore stima di cui all’articolo 77, paragrafo 2;

b) le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all’articolo 77, paragrafo 2;

c) le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico;

d) i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell’importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e la calibrazione del tasso del costo del capitale;

e) le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche;

f) gli standard da rispettare per garantire l’adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e le circostanze specifiche in cui sarebbe appropriato utilizzare approssimazioni, compresi metodi caso per caso, ai fini del calcolo della migliore stima;

g) le metodologie da utilizzare per calcolare l’aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all’articolo 81, volto a tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;

h) ove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e statistici di cui alle lettere a), e d), siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive ;

i) i criteri dettagliati per gli elementi delle informazioni tecniche, i metodi e le ipotesi di calcolo e, ove appropriato, le formule e le decisioni, in base ai quali l’EIOPA deve ricavare le informazioni di cui all’articolo 77 bis .

Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare gli standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione dell’articolo 77, paragrafo 2, quale completato dagli atti delegati di cui alle lettere da a) a h) del primo comma del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

37. L’articolo 92 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 92Atti delegati e atti di esecuzione”

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano quanto segue:

a) i criteri e la procedura da applicare ai fini della concessione dell’approvazione dei fondi propri accessori da parte dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90;

b) il trattamento delle partecipazioni, ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, detenute in enti finanziari e creditizi ai fini della determinazione dei fondi propri.”

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione dell’articolo 90, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne la procedura da seguire per la concessione dell’approvazione dei fondi propri accessori da parte dell’autorità di vigilanza.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

38. L’articolo 97 è sostituito dal seguente:

“Articolo 97 Atti delegati e atti di esecuzione

39. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono quanto segue:

a) un elenco degli elementi dei fondi propri, inclusi quelli di cui all’articolo 96, ritenuti conformi ai criteri di cui all’articolo 94, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

b) i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell’elenco di cui alla lettera a).

La Commissione rivede e, ove appropriato, aggiorna periodicamente l’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi del mercato.

40. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione degli articoli da 93 a 96, quali completati dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne i metodi di classificazione.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

41. L’articolo 99 è sostituito dal seguente:

“Articolo 99Atti delegati e atti di esecuzione

42. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono quanto segue:

a) i limiti quantitativi di cui all’articolo 98, paragrafi 1 e 2;

b) gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità di quegli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati).

43. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione dell’articolo 98, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne gli adeguamenti in relazione ai fondi separati.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

44. È inserito il seguente articolo 109 bis :

"Articolo 109 bisArmonizzazione degli input tecnici per la formula standard: ruolo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

45. Al fine di valutare le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 101, paragrafo 5, facilitare il calcolo del modulo del rischio di mercato di cui all’articolo 105, paragrafo 5, e, ove appropriato, agevolare il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all’articolo 105, paragrafo 6, l’EIOPA:

a) valuta l’idoneità delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e associa le valutazioni del merito di credito ad una scala obiettiva di classi di merito di credito;

b) pubblica gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali, le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale;

c) specifica l’indice azionario di cui all’articolo 106, paragrafo 2, calcola l’aggiustamento simmetrico di cui all’articolo 106 e pubblica entrambe le informazioni periodicamente;

d) specifica gli adeguamenti da apportare per le valute ancorate all’euro nel sottomodulo del rischio valutario di cui all’articolo 105, paragrafo 5.

46. Per agevolare il calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia di cui all’articolo 105, paragrafo 4, l’EIOPA calcola e pubblica le deviazioni standard relative alle misure legislative nazionali specifiche degli Stati membri che consentono di ripartire i pagamenti degli indennizzi connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano determinati criteri.”

47. L’articolo 111 è sostituito dal seguente:

"Articolo 111Atti delegati e atti di esecuzione

48. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che prevedono quanto segue:

a) una formula standard, conformemente alle disposizioni dell’articolo 101 e degli articoli da 103 a 109;

b) gli eventuali sottomoduli necessari o che coprono più accuratamente i rischi che rientrano nei rispettivi moduli di rischio di cui all’articolo 104 e qualsiasi aggiornamento successivo;

(c) i metodi, le ipotesi e i parametri standard da utilizzare per il calcolo di ciascuno dei moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104, 105 e 304, il meccanismo di aggiustamento simmetrico e il periodo di tempo appropriato, espresso in numero di mesi, di cui all’articolo 106, nonché l’impostazione idonea per integrare il metodo di cui all’articolo 304 nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard;

d) i parametri di correlazione, compresi, se necessario, quelli esposti all’allegato IV, e le procedure per il loro aggiornamento;

e) laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell’impresa interessata e aggiustare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

f) i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera e), devono soddisfare per garantire che il rischio sia stato effettivamente trasferito ad un terzo;

g) i metodi e i parametri da utilizzare per la valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 107, compresa la percentuale di cui all’articolo 107, paragrafo 3;

h) i metodi e gli adeguamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione correlato ai fondi separati;

i) il metodo da utilizzare per calcolare l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche o delle imposte differite di cui all’articolo 108;

j) il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia che può essere sostituito da parametri specifici dell’impresa come previsto all’articolo 104, paragrafo 7;

k) i criteri in relazione ai metodi standardizzati che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici dell’impresa di cui alla lettera j) e tutti i criteri inerenti alla completezza, all’accuratezza e all’adeguatezza dei dati utilizzati che devono essere soddisfatti anteriormente al rilascio dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, nonché la procedura da seguire per tale approvazione;

l) i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive , sono tenute a soddisfare per avere diritto ad utilizzare ciascuna di tali semplificazioni, come previsto all’articolo 109;

m) l’impostazione da adottare nei confronti delle imprese partecipate ai sensi dell’articolo 212 nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all’articolo 105, paragrafo 5, tenendo conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette imprese partecipate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall’influenza esercitata dall’impresa partecipante su dette imprese partecipate;

n) i criteri dettagliati per valutare l’idoneità delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e per associare le valutazioni del merito di credito ad una scala di classi di merito di credito ai sensi dell’articolo 109 bis , paragrafo 1, lettera a);

o) i criteri dettagliati per l’indice azionario di cui all’articolo 109 bis , paragrafo 1, lettera c);

p) i criteri dettagliati per gli adeguamenti per le valute ancorate all’euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario di cui all’articolo 109 bis , paragrafo 1, lettera d);

q) i criteri dettagliati che debbono essere soddisfatti dalle misure legislative nazionali e i requisiti per il calcolo della deviazione standard ai fini di agevolare il calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia di cui all’articolo 109 bis , paragrafo 2.

49. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono i limiti quantitativi e i criteri per l’ammissibilità delle attività. Tali atti delegati si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti. La Commissione sottopone a revisione tali misure alla luce degli sviluppi della formula standard e dei mercati finanziari.

50. Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare:

a) le modalità di applicazione degli articoli da 101 a 110, quali completati dagli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a m) per le materie oggetto di tali atti delegati, e

b) i metodi standardizzati da utilizzare per calcolare i parametri specifici dell’impresa di cui al paragrafo 1, lettera j).

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

51. L’articolo 114 è sostituito dal seguente:

"Articolo 114Atti delegati e atti di esecuzione

52. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono quanto segue:

a) la procedura da seguire per l’approvazione di un modello interno;

b) gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 120 a 125 alla luce dell’ambito di applicazione limitato del modello interno parziale;

c) le procedure per approvare le modifiche rilevanti ad un modello interno e le modifiche alla politica di modifica dei modelli interni di cui all’articolo 115;

d) i metodi, comprese, ove appropriato, le tecniche per default che consentono di integrare pienamente un modello interno parziale nella formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti per l’uso di tecniche alternative.

Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione degli articoli da 112 a 126, quali completati dagli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne le procedure, gli adeguamenti e le tecniche alternative di cui a tale paragrafo. Gli standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA]. L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

53. L’articolo 127 è sostituito dal seguente:

“Articolo 127Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , riguardanti gli articoli da 120 a 126, per quanto concerne l’uso dei modelli interni in tutta l’Unione.

Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione degli articoli da 120 a 126, quali completati dagli atti delegati di cui al primo comma per le materie oggetto di tali atti delegati.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA]. L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

54. All’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), il punto iii) è sostituito dal seguente:

“iii) 3 200 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a 1 100 000 EUR;”

55. All’articolo 129, paragrafo 3, secondo comma, la data “31 ottobre 2014” è sostituita dalla data “31 dicembre 2014”.

56. All’articolo 129, paragrafo 5, la data “31 ottobre 2017” è sostituita dalla data “31 dicembre 2017”.

57. L’articolo 130 è sostituito dal seguente:

"Articolo 130Atti delegati

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano le modalità per il calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129.”

58. All’articolo 131, primo comma, le date “31 ottobre 2012” e “31 ottobre 2013” sono sostituite rispettivamente dalle date “31 dicembre 2012” e “31 dicembre 2013”.

59. L’articolo 135 è sostituito dal seguente:

"Articolo 135Atti delegati

60. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:

a) l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all’articolo 132, paragrafo 2, primo comma;

b) l’identificazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione dei rischi specifici derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all’articolo 132, paragrafo 4, secondo comma.

61. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono quanto segue:

a) i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che “confezionano” i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) affinché un’impresa di assicurazione o di riassicurazione sia autorizzata a investire in tali titoli o strumenti emessi dopo il 1° gennaio 2011, inclusi i requisiti che assicurano che la cedente trattenga un interesse economico netto non inferiore al 5%;

b) i requisiti qualitativi che devono essere soddisfatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che investono in detti titoli o strumenti;

c) le conseguenze della violazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, comprese, ove appropriato e nonostante il disposto dell’articolo 101, paragrafo 3, misure che impongono un requisito patrimoniale aggiuntivo proporzionato.”

62. All’articolo 138, il paragrafo 4 è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“In caso di crollo eccezionale dei mercati finanziari, come determinato dall'EIOPA conformemente al presente paragrafo, l’autorità di vigilanza può estendere per un lasso di tempo adeguato il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.”

b) Sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

“Fatti salvi i poteri dell’EIOPA di cui all’articolo 18 del regolamento …/…, ai fini del presente paragrafo l’EIOPA, su richiesta dell’autorità di vigilanza interessata, indirizza una decisione individuale all’autorità di vigilanza richiedente nella quale constata l’esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari. Si è in presenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari quando una o più imprese di assicurazione o riassicurazione non sono in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il periodo di tempo ivi definito a seguito di un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico, che sia diverso dalle recessioni che si verificano nel quadro dell’andamento del ciclo economico e che abbia già influito seriamente e gravemente sulla situazione finanziaria di una o più imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano collettivamente una quota consistente del mercato dell’assicurazione o della riassicurazione in uno o più Stati membri.

L’EIOPA riesamina almeno una volta al mese se le condizioni di cui al quarto comma continuino ad applicarsi alla data del riesame e revoca la suddetta decisione se una o più condizioni di cui al quarto comma su cui si basa la decisione non sono più soddisfatte. A tal fine l’EIOPA indirizza una decisione individuale all’autorità di vigilanza interessata nella quale constata che il crollo eccezionale dei mercati finanziari ha cessato di esistere.”

63. L’articolo 143 è sostituito dal seguente:

"Articolo 143Atti delegati

64. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano le procedure che l’EIOPA deve seguire quando determina l’esistenza di un crollo eccezionale dei mercati finanziari, e i fattori da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 138, paragrafo 4, compreso l’opportuno periodo di tempo massimo, espresso in numero totale di mesi, che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come indicato all’articolo 138, paragrafo 4, primo comma.

65. Qualora sia necessario rafforzare la convergenza, la Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che fissano ulteriori specifiche per quanto riguarda il piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, il piano di finanziamento di cui all'articolo 139, paragrafo 2, e per quanto riguarda l'articolo 141, evitando con cura effetti prociclici."

66. All’articolo 155, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

“Inoltre l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.”

67. All’articolo 158, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

“Inoltre l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.”

68. L’articolo 172 è così modificato:

69. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo applicato all’attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo è equivalente a quello fissato al titolo I…."

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. In deroga al paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso trattamento di cui all'articolo 172, paragrafo 3 e all'articolo 134, paragrafo 1, secondo comma è accordato per un periodo di transizione ai contratti di riassicurazione conclusi con imprese aventi sede in un paese terzo se è improbabile che i regimi di solvibilità di tale paese terzo soddisfino appieno entro il 31 dicembre 2012 i criteri per la valutazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 1. Il periodo di transizione dura al massimo cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma. La presente deroga si applica solo se la Commissione ha adottato una decisione, conformemente al paragrafo 6, in cui constata che il paese terzo ha soddisfatto le condizioni specificate.

5. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano in relazione al paragrafo 4 la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di 5 anni e le condizioni che devono essere soddisfatte dal paese terzo. Tali condizioni riguardano gli impegni assunti dalle autorità di vigilanza, la loro convergenza verso un regime equivalente in un determinato periodo di tempo, il contenuto esistente o previsto del regime e le materie di cooperazione, lo scambio di informazioni e gli obblighi di segreto professionale.

6. La Commissione può, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 301, paragrafo 2, decidere, con riferimento ai regimi di solvibilità di cui al paragrafo 4, che il paese terzo ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 174, paragrafo 4 e all'atto delegato.

Tali decisioni sono riesaminate regolarmente."

70. All'articolo 210, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che precisano le disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dall’attività di riassicurazione “ finite ”.”

71. L’articolo 211 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono quanto segue:

a) la portata dell’autorizzazione;

b) le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;

c) i requisiti di competenza e onorabilità di cui all’articolo 42 dei gestori della società veicolo;

d) i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;

e) le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;

f) i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche;

g) i requisiti di solvibilità.

La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono le procedure per l’approvazione delle società veicolo da parte delle autorità di vigilanza e, qualora la società veicolo sia stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è autorizzata l’impresa di assicurazione o di riassicurazione da cui assume il rischio, le procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.

3. Le società veicolo autorizzate anteriormente al 31 dicembre 2012 sono soggette alla legge dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi nuova attività intrapresa da tali società veicolo successivamente a tale data.”

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione del presente articolo, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 2 per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne la procedura da seguire per l’approvazione delle società veicolo da parte delle autorità di vigilanza e le procedure per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

72. All'articolo 216, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1.”

73. All'articolo 217, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1.”

74. All’articolo 227, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Così facendo, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l’EIOPA prima di adottare una decisione sull’equivalenza.”

75. All'articolo 227, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo sia equivalente a quello stabilito al titolo I, capo VI."

76. All’articolo 227, sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere per un periodo di transizione che il calcolo della solvibilità del gruppo tenga conto, per quanto riguarda l'impresa di cui a tale comma, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili per soddisfare tale requisito previsti dal paese terzo interessato. Il periodo di transizione dura al massimo cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma. La presente deroga si applica solo se la Commissione ha adottato una decisione, conformemente al paragrafo 7, in cui constata che il paese terzo ha soddisfatto le condizioni specificate.

7. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano in relazione al paragrafo 6 la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di cinque anni e le condizioni che devono essere soddisfatte dal paese terzo. Tali condizioni riguardano gli impegni assunti dalle autorità di vigilanza, la loro convergenza verso un regime equivalente in un determinato periodo di tempo, il contenuto esistente o previsto del regime e le materie di cooperazione, lo scambio di informazioni e gli obblighi di segreto professionale.

8. La Commissione può adottare una decisione, con riferimento ai regimi di solvibilità di paesi terzi di cui al paragrafo 6, in cui constata che il paese terzo ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4 e all'atto delegato.

Tali decisioni sono adottate dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 301, paragrafo 2. Le decisioni sono riesaminate regolarmente."

77. All’articolo 231, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Nel corso del periodo di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza del gruppo e qualsiasi altra autorità di vigilanza interessata possono consultare l’EIOPA. L’EIOPA è altresì consultata se l’impresa partecipante lo richiede.

In caso di consultazione dell’EIOPA, tutte le autorità di vigilanza interessate sono informate e il periodo di cui al paragrafo 2 è prorogato di due mesi.

4. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente un documento contenente la decisione congiunta di cui al paragrafo 2, pienamente motivata.

Se l’EIOPA è stata consultata conformemente al paragrafo 3, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto del suo parere prima di adottare la decisione congiunta. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente un documento contenente la decisione congiunta pienamente motivata e una motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere formulato dall’EIOPA.

5. In mancanza di una decisione congiunta entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda.

Ai fini dell’adozione della sua decisione, l’autorità di vigilanza del gruppo prende debitamente in considerazione quanto segue:

a) eventuali pareri e riserve delle altre autorità di vigilanza interessate formulati entro i termini previsti;

b) il parere formulato dall’EIOPA, qualora essa sia stata consultata.

L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate un documento contenente la decisione pienamente motivata e una motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere formulato dall’EIOPA.

Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

6. Se, allo scadere dei periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, una qualsiasi delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all’EIOPA conformemente all’articolo 19 del regolamento …/… [EIOPA], l’autorità di vigilanza del gruppo differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall’EIOPA conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell’EIOPA.

I periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 sono considerati la fase di conciliazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del suddetto regolamento.

L’EIOPA prende la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all’EIOPA dopo la scadenza dei periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 o dopo che è stata adottata una decisione congiunta.”

78. L’articolo 234 è sostituito dal seguente:

"Articolo 234Atti delegati

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 e le modalità di applicazione degli articoli da 230 a 233 per assicurarne l’applicazione uniforme nell’Unione.”

79. L’articolo 237 è così modificato:

80. i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, in caso di divergenza di opinioni in merito all’approvazione della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza del gruppo o qualsiasi altra autorità di vigilanza interessata può consultare l’EIOPA. In caso di consultazione dell’EIOPA, tutte le autorità di vigilanza interessate sono informate e il periodo di cui al paragrafo 2 è prorogato di un mese.

Quando l’EIOPA è stata consultata, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto di tale parere prima di adottare la decisione congiunta.

4. L’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia trasmette al richiedente la decisione congiunta di cui ai paragrafi 2 e 3 e motiva pienamente la decisione che contiene, qualora l’EIOPA sia stata consultata, la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere formulato dall’EIOPA. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

5. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda.

Ai fini dell’adozione della sua decisione, l’autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto di quanto segue:

a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate, formulati entro i termini previsti;

b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio, formulate entro i termini previsti;

c) il parere formulato dall’EIOPA, qualora essa sia stata consultata.

La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate e dal parere dell’EIOPA. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette copia della decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate.”

81. è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Se, allo scadere dei periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all’EIOPA conformemente all’articolo 19 del regolamento …/… [EIOPA], l’autorità di vigilanza interessata differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall’EIOPA conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell’EIOPA.

I periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 sono considerati la fase di conciliazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del suddetto regolamento. L’EIOPA prende la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all’EIOPA dopo la scadenza dei periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 o dopo che è stata adottata una decisione congiunta.”

82. All'articolo 238, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di disaccordo tra l’autorità di vigilanza e l’autorità di vigilanza del gruppo, entro il termine di un mese dalla proposta dell’autorità di vigilanza una qualsiasi delle due autorità può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/… [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro due mesi da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all’EIOPA dopo la scadenza del periodo di un mese di cui al presente comma o dopo che è stato raggiunto un accordo nell’ambito del collegio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

L’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall’EIOPA conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 del suddetto regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell’EIOPA.

La decisione è pienamente motivata.

Essa è trasmessa all’impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.”

83. All’articolo 239 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. In caso di disaccordo tra l’autorità di vigilanza e l’autorità di vigilanza del gruppo sull’approvazione del piano di risanamento alla scadenza del periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o sull’approvazione delle misure proposte alla scadenza del periodo di un mese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle due autorità può, al termine del periodo applicabile, rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/… [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all’EIOPA dopo la scadenza del periodo applicabile di cui al presente comma o dopo che è stato raggiunto un accordo nell’ambito del collegio conformemente al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2, secondo comma del presente articolo.

L’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia differisce la propria decisione in attesa della decisione adottata dall’EIOPA conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 di tale regolamento e conforma la propria decisione alla decisione dell’EIOPA.

La decisione è pienamente motivata.

Essa è trasmessa all’impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.”

84. L’articolo 241 è sostituito dal seguente:

"Articolo 241Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione:atti delegati

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano:

a) i criteri da applicare per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 236;

b) i criteri da applicare per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all’articolo 239, paragrafo 2;

c) le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240.”

85. All’articolo 242, paragrafo 1, la data “31 ottobre 2014” è sostituita dalla data “31 dicembre 2014”.

86. All’articolo 242, paragrafo 2, la data “31 ottobre 2015” è sostituita dalla data “31 dicembre 2015”.

87. All'articolo 244, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , in materia di definizione e di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative e della relativa segnalazione.”

88. All'articolo 245, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , in materia di definizione e di individuazione delle operazioni infragruppo significative e della relativa segnalazione.”

89. All’articolo 247, i paragrafi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Durante il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 3, terzo comma, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che si consulti l’EIOPA. In caso di consultazione dell’EIOPA, tale periodo è prolungato di due mesi.

5. In caso di consultazione dell’EIOPA, le autorità di vigilanza interessate tengono debitamente conto del parere da essa formulato prima di adottare la loro decisione congiunta. La decisione congiunta è pienamente motivata e contiene la spiegazione degli eventuali scostamenti significativi dal parere formulato dall’EIOPA.

6. In mancanza di una decisione congiunta che deroga ai criteri fissati al paragrafo 2 del presente articolo, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall’autorità di vigilanza individuata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, se alla scadenza dei periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo una qualsiasi delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all’EIOPA conformemente all’articolo 19 del regolamento …/… [EIOPA], tali autorità attendono la decisione dell’EIOPA.

I periodi di cui rispettivamente ai paragrafi 3 e 4 sono considerati la fase di conciliazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del suddetto regolamento. L’EIOPA prende la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all’EIOPA dopo che è stata adottata una decisione congiunta.

La funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall’autorità di vigilanza indicata nella decisione adottata dall’EIOPA. La decisione è trasmessa al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza.

7. L’EIOPA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, almeno una volta all’anno, delle principali difficoltà incontrate nell’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6.

Qualora nell’applicazione dei criteri fissati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo emergano difficoltà di rilievo, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano tali criteri.”

90. L’articolo 248 è così modificato:

91. al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Se l’autorità di vigilanza del gruppo non adempie ai compiti di cui al paragrafo 1 o se i membri del collegio non cooperano nella misura richiesta dal presente paragrafo, ciascuna delle autorità interessate può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce l’articolo 11 di tale regolamento.”

92. al paragrafo 4, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza può rinviare la questione all’EIOPA.

L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate, prende in debita considerazione i pareri formulati dall’EIOPA entro due mesi dalla loro ricezione, prima di adottare una decisione definitiva. La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere dell’EIOPA. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza interessate.”

93. i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione concernenti il funzionamento operativo dei collegi.

Tali standard tecnici di esecuzione sono adottati conformemente all’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA]. L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 31 dicembre 2011 e progetti di standard rivisti da presentare alla Commissione almeno ogni tre anni.

7. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , per il coordinamento della vigilanza del gruppo ai fini dei paragrafi da 1 a 6, compresa la definizione di “succursale significativa”.”

94. Nell'articolo 249 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

“1 bis . Se un’autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro un periodo ragionevole, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza.

In caso di rinvio della questione all’EIOPA, fatte salve le disposizioni dell’articolo 258 del TFUE, l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce l’articolo 19 del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].”

95. L’articolo 249 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che stabiliscono le informazioni che l’autorità di vigilanza del gruppo deve raccogliere e trasmettere sistematicamente alle altre autorità di vigilanza interessate o che devono essere trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dalle altre autorità di vigilanza interessate.

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano le informazioni essenziali o pertinenti per la vigilanza a livello di gruppo al fine di migliorare la convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.”

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione del presente articolo, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne i modelli e le procedure per la presentazione di informazioni all’autorità di vigilanza del gruppo, nonché la procedura per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di cui al presente articolo.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

96. All'articolo 254, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità responsabili dell’esercizio della vigilanza di gruppo abbiano accesso alle informazioni pertinenti ai fini di detta vigilanza, indipendentemente dalla natura dell’impresa interessata. Si applicano, mutatis mutandis , l’articolo 35 e l'articolo 308 bis , paragrafo 1."

97. All’articolo 255, paragrafo 2 è aggiunto il seguente quarto comma:

“Se la richiesta ad un’altra autorità di vigilanza di far effettuare una verifica conformemente al presente paragrafo è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un periodo di tempo ragionevole o se la richiesta dell’autorità di vigilanza di partecipare alla verifica conformemente al terzo comma è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un periodo di tempo ragionevole, l’autorità richiedente può rinviare la questione all’EIOPA e può richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento …/2010 [EIOPA]. In tal caso l’EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.”

98. L’articolo 256 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate o alle società di partecipazione assicurativa di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 51, 53, 54, 55 e 308 bis , paragrafo 4."

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano maggiormente le informazioni da pubblicare e i mezzi di pubblicazione da utilizzare per quanto concerne la relazione unica sulla solvibilità e la condizione finanziaria.”

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Sono conferiti alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione per determinare le modalità di applicazione del presente articolo, quale completato dagli atti delegati di cui al paragrafo 4 del presente articolo per le materie oggetto di tali atti delegati, in modo particolare per quanto concerne i modelli per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo di cui al presente articolo.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati conformemente all’articolo 15 del regolamento …/… [EIOPA].

L’EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.”

99. All'articolo 258, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , per il coordinamento delle misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2.”

100. L’articolo 259 è sostituito dal seguente:

"Articolo 259Resoconto dell’EIOPA

101. Ogni anno l’EIOPA trasmette al Parlamento europeo una relazione conformemente all’articolo 35 del regolamento …/… [EIOPA].

102. L’EIOPA riferisce, tra l’altro, in merito a tutte le pertinenti esperienze di rilievo maturate nel quadro delle attività di vigilanza e di cooperazione tra autorità previste dal titolo III, in particolare:

a) la procedura di nomina dell’autorità di vigilanza del gruppo, il numero delle autorità di vigilanza del gruppo e la loro distribuzione geografica;

b) l’attività del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare il coinvolgimento e l’impegno di autorità di vigilanza che non sono autorità di vigilanza del gruppo.

103. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’EIOPA può altresì riferire, se del caso, in merito ai principali insegnamenti tratti dall’esame di cui all’articolo 248, paragrafo 6.”

104. L’articolo 260 è così modificato:

105. al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La verifica è effettuata dall’autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all’articolo 247, paragrafo 2, su richiesta dell’impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell’Unione, o di propria iniziativa, salvo qualora la Commissione abbia deciso precedentemente in merito all’equivalenza del paese terzo interessato. Così facendo, detta autorità di vigilanza consulta le altre autorità di vigilanza interessate e l’EIOPA, prima di adottare una decisione.”

106. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all’articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano i criteri per valutare se il regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo è equivalente al regime stabilito nel presente titolo."

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. In deroga all'articolo 261, paragrafo 1, all'articolo 262, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 263, secondo comma, gli Stati membri possono affidarsi, per un periodo di transizione, alla vigilanza di gruppo esercitata dalle autorità di vigilanza del paese terzo. Il periodo di transizione dura al massimo cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma. La presente deroga si applica solo se la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5, nella quale constata che il paese terzo ha soddisfatto le condizioni specificate. "

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano in relazione al paragrafo 4 la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di cinque anni e le condizioni che devono essere soddisfatte dal paese terzo. Tali condizioni riguardano gli impegni assunti dalle autorità di vigilanza, la loro convergenza verso un regime equivalente in un determinato periodo di tempo, il contenuto esistente o previsto del regime e le materie di cooperazione, lo scambio di informazioni e gli obblighi di segreto professionale."

e) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. La Commissione può adottare una decisione, con riferimento ai regimi prudenziali di paesi terzi di cui al paragrafo 4, nella quale constata che il paese terzo ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4 e all'atto delegato.

Tali decisioni sono adottate dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 301, paragrafo 2. Le decisioni sono riesaminate regolarmente."

107. All’articolo 262, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"1. In assenza della vigilanza equivalente di cui all'articolo 260, gli Stati membri applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione:

108. a) mutatis mutandis , gli articoli da 218 a 235, da 244 a 258 e l'articolo 308 bis , paragrafo 9, o in alternativa

109. b) uno dei metodi di cui al paragrafo 2."

110. All’articolo 300, primo comma, la data “31 ottobre 2012” è sostituita dalla data “31 dicembre 2012”.

111. All'articolo 301, il paragrafo 3 è soppresso.

112. Sono inseriti i seguenti articoli 301 bis , 301 ter e 301 quater :

"Articolo 301 bisEsercizio della delega

113. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 260 e 308 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell’articolo 301 ter .

114. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

115. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli 301 ter e 301 quater .

Articolo 301 terRevoca della delega

116. La delega dei poteri di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 58, 75, 86, 92, 97, 99, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 260 e 308 ter può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

117. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega informa l’altro legislatore e la Commissione, al massimo un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

118. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 301 quaterObiezioni agli atti delegati

119. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro il termine di due mesi dalla data della notificazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.

120. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.”

121. All’articolo 304, paragrafo 2, la data “31 ottobre 2015” è sostituita dalla data “31 dicembre 2015”.

122. È inserito il seguente articolo 308 bis :

"SEZIONE 3

Misure transitorie specificate dagli atti delegati

Articolo 308 bis

Disposizioni transitorie

123. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 1, l'articolo 35, paragrafo 5 non si applica per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

124. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter, paragrafo 2, la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), ossia che l'autorità di vigilanza abbia concluso che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si è discostato significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard, non si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma. Analogamente, il requisito di cui all'articolo 37, paragrafo 2 che le maggiorazioni del capitale imposte a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) siano calcolate in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 101, paragrafo 3 non si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

125. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 1 e l'articolo 41, paragrafo 3 non si applicano per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

126. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 4, l'articolo 51, paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

127. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

128. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 6, l'articolo 76, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 3 e l'articolo 76, paragrafo 5 non si applicano per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

129. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 7, l'articolo 94 non si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 309, paragrafo 1, primo comma.

130. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 8, il primo comma dell'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, l'articolo 102 e l'articolo 104 non si applicano per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'articolo 309, paragrafo 1.

131. Se la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 308 ter , paragrafo 9, l'articolo 218, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 3 non si applicano per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al primo comma dell'articolo 309, paragrafo 1."

132. È inserito il seguente articolo 308 ter :

"Articolo 308 ter

Atti delegati

La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis e fatte salve le condizioni degli articoli 301 ter e 301 quater , che specificano quanto segue:

a) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 1, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di tre anni, eventuali fasi del periodo di transizione e i requisiti transitori relativi ai sistemi e alle strutture di cui le imprese si dotano per fornire le informazioni richieste a fini di vigilanza e l'obbligo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di rispettare almeno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la produzione di resoconti e la presentazione periodica di documenti adottate conformemente all'articolo 13 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 11 della direttiva 84/641/CE e all'articolo 17 della direttiva 2005/68/CE;

b) con riferimento all'articolo 308 bis, paragrafo 2, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore a dieci anni, eventuali fasi del periodo di transizione, l'obbligo di tenere conto delle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità transitorio di cui all'articolo 308 ter , paragrafo 8 anziché al requisito patrimoniale di solvibilità nello stabilire se sono soddisfatte o meno le condizioni per l'imposizione di una maggiorazione del capitale a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e il calcolo della maggiorazione del capitale con riferimento alla calibrazione e al livello di confidenza di tale requisito patrimoniale di solvibilità transitorio anziché del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con formula standard;

c) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 3, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di tre anni, le fasi del periodo di transizione e i requisiti transitori relativi al sistema di governance e alla misura in cui i sistemi, le funzioni e i requisiti di cui agli articoli da 41 a 49 debbono essere rispettati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione durante il periodo di transizione e l'obbligo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di rispettare almeno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prescrivono adeguate procedure amministrative e solidi controlli interni adottate a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/83/CE, dell'articolo 9 della direttiva 84/641/CE e dell'articolo 15 della direttiva 2005/68/CE;

d) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 4, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di tre anni, eventuali fasi del periodo di transizione ed eventuali requisiti transitori in merito al contenuto e alla tempistica delle informazioni che devono essere pubblicate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e l'obbligo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare almeno una relazione contenente una sintesi di alto livello delle informazioni elencate all'articolo 51, paragrafo 1;

e) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 5, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di dieci anni, eventuali fasi del periodo di transizione, le specifiche delle attività e passività che sono soggette a requisiti transitori in materia di valutazione e i requisiti transitori per quanto riguarda i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e passività specificate e l'obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione di rispettare almeno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per la valutazione di tali attività e passività applicabili il 31 dicembre 2012;

f) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 6, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di dieci anni, le fasi del periodo di transizione e i requisiti transitori relativi alle metodologie e alle ipotesi da utilizzare nel calcolo delle riserve tecniche e che si applicheranno durante il periodo di transizione e l'obbligo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di rispettare almeno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per la costituzione delle riserve tecniche adottate conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 32 della direttiva 2005/68/CE;

g) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 7, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di dieci anni, le fasi del periodo di transizione, gli elementi dei fondi propri soggetti al periodo di transizione, e i requisiti transitori in materia di classificazione di tali elementi dei fondi propri e l'obbligo che durante il periodo di transizione le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino almeno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE rispetto a tali elementi dei fondi propri;

h) con riferimento all'articolo 308 bis , paragrafo 8, la lunghezza del periodo di transizione che può essere inferiore al limite massimo di dieci anni, eventuali fasi del periodo di transizione ed eventuali requisiti transitori in materia di calcolo ed uso di un requisito patrimoniale di solvibilità transitorio. Il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità transitorio può includere modifiche agli stress, agli scenari, ai coefficienti di correlazione e ai parametri della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità altrimenti applicabili. L'atto delegato impone anche che le imprese di assicurazione e riassicurazione rispettino un requisito patrimoniale di solvibilità transitorio non superiore al requisito patrimoniale di solvibilità e non inferiore alla somma del requisito patrimoniale minimo e del 50% della differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo;

i) con riferimento all'articolo 308 bis, paragrafo 9, le modifiche riguardanti la scelta del metodo di calcolo e dei principi generali nel calcolo della solvibilità del gruppo di cui agli articoli da 220 a 229, da 230 a 233 e all'articolo 235 in relazione ai metodi per il calcolo della solvibilità del gruppo. L'atto delegato può inoltre indicare le modifiche che riguardano il calcolo della solvibilità del gruppo soggetta a vigilanza a livello del gruppo di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c), qualora la vigilanza equivalente sia assente come indicato all'articolo 262. Tali modifiche al calcolo dei fondi propri del gruppo e al requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo sono conseguenti a qualsiasi requisito transitorio riguardante la classificazione dei fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità che si applica a livello di singole imprese di assicurazione o riassicurazione durante il periodo di transizione di cui all'articolo 308 bis , paragrafo 7 e all'articolo 308 bis , paragrafo 8. L'atto delegato impone che le imprese di assicurazione e riassicurazione garantiscano che siano disponibili nel gruppo fondi propri ammissibili, tenuto conto delle disposizioni transitorie dell'articolo 308 bis , paragrafo 7. Tali fondi propri ammissibili sono quanto meno pari al requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo calcolato con riferimento al metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità transitorio di cui all'articolo 308 bis , paragrafo 8, o quanto meno pari all'importo del requisito patrimoniale di solvibilità transitorio;

j) con riferimento all'articolo 254, paragrafo 2, le modifiche riguardanti le informazioni da fornire alle autorità responsabili per la vigilanza del gruppo che sono conseguenti ai requisiti per le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza a livello di singole imprese di assicurazione o riassicurazione che si applicano durante il periodo transitorio di cui all'articolo 308 bis , paragrafo 1;

k) con riferimento all'articolo 256, paragrafo 1, le modifiche che riguardano il contenuto e la tempistica delle informazioni da pubblicare e che sono conseguenti ai requisiti di informativa al pubblico a livello di singole imprese di assicurazione o riassicurazione che si applicano durante il periodo transitorio di cui all'articolo 308 bis , paragrafo 4."

133. All’articolo 309, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 10, 13, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV entro il 31 dicembre 2012.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.”

134. All’articolo 310, primo comma, la data “1° novembre 2012” è sostituita dalla data “1° gennaio 2013”.

135. All’articolo 311, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, da 14 a 17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 70, 73, 143, 145, 147, da 149 a 161, da 168 a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, da 305 a 308 e gli allegati I, II, V, VI e VII si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.”

136. Nell’allegato III, parte A, il punto 28) è sostituito dal seguente:

"28) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 27) e al punto 29), la forma di Società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio(1);”

137. Nell’allegato III, parte A, è aggiunto il seguente punto 29):

"29) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio(*)."

* GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

138. Nell’allegato III, parte B, il punto 28) è sostituito dal seguente:

"28) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di Società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;”

139. Nell’allegato III, parte B, è aggiunto il seguente punto 29):

"29) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.”

140. L’allegato III, parte C, punto 28) è sostituito dal seguente:

"28) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di Società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;”

141. Nell’allegato III, parte C, è aggiunto il seguente punto 29):

"29) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 28), la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.”

142. La tavola di concordanza dell’allegato VII è modificata come segue:

a) sotto “La presente direttiva” è inserito “articolo 13, punto 27)” in corrispondenza con articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE;

b) sotto “La presente direttiva” i riferimenti all’articolo 210, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 210, paragrafo 1, lettera g), sono sostituiti rispettivamente da riferimenti all’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 212, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 3 Attuazione

143. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1, all’articolo 2, punti 3, 6, 8, 9, 12, 13, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 42, da 44 a 46, da 52 a 54, 56, 58, 61, 62, 67, 69, 70 e da 71 a 80 della presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

144. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, punti 15 e 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 5 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente […] […]

[1] Ossia il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

[2] http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm#package

[3] GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

[4] GU C 63 del 18.3.2009, pag. 11.

[5] GU C […] del […], pag. […]. [Dovrebbe essere la nota 1]

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 335 del 17.12.2009 pag. 1.

[9] GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

[10] GU L 63 del 18.3.2009, pag. 11.

[11] GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.