14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 168/88


Giovedì 15 dicembre 2011
Libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

P7_TA(2011)0587

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

2013/C 168 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (1),

visti gli articoli 21, 45 e 47 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'articolo 151 del TFUE,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (2),

vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2007 dal titolo «La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro» (2007–2010) (COM(2007)0773),

vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008 dal titolo «Le ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea» (COM(2008)0765),

vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi» (COM(2010)0373),

vista la sua risoluzione del 5 aprile 2006 sul regime transitorio che limita la libertà di circolazione dei lavoratori sui mercati del lavoro dell'Unione europea (3),

vista la relazione della Commissione al Consiglio, dell'11 novembre 2011, sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (COM(2011)0729),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sull'individuazione degli ostacoli residui alla mobilità sul mercato interno del lavoro,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento,

A.

considerando che, sebbene il diritto di vivere e lavorare in un altro paese dell'Unione europea costituisca una delle libertà fondamentali dell'Unione a garanzia della parità di trattamento e a tutela dalla discriminazione in base alla nazionalità e sia un aspetto fondamentale della cittadinanza dell'Unione riconosciuto dai trattati, i cittadini di due Stati membri incontrano tutt'oggi ostacoli nell'esercizio del loro diritto di svolgere un lavoro sul territorio di un altro Stato membro;

B.

considerando che, secondo la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2011, i lavoratori mobili di Romania e Bulgaria hanno avuto ricadute positive sull'economia degli Stati membri di accoglienza;

C.

considerando che, sebbene non siano stati riscontrati effetti negativi negli Stati membri che non hanno applicato le misure transitorie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, diversi Stati membri hanno comunque deciso di continuare ad applicare restrizioni sul mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari e ciò più in ragione di pressioni politiche che nel giusto tentativo di scongiurare eventuali ricadute negative sull'economia e sul mercato del lavoro;

D.

considerando che, stando alle recenti statistiche, alla fine del 2010 i lavoratori mobili provenienti da Romania e Bulgaria residenti sul territorio di un altro Stato membro rappresentavano lo 0,6 % del totale della popolazione dell'Unione europea;

E.

considerando che l'afflusso di lavoratori rumeni e bulgari ha avuto ricadute positive sui mercati dei paesi di accoglienza in quanto i lavoratori in questione si sono inseriti in nicchie professionali o settori caratterizzati da carenza di manodopera;

F.

considerando che, nella sua ultima comunicazione, la Commissione ha rilevato una maggiore probabilità che i lavoratori mobili rumeni e bulgari si trovino nella fase economicamente produttiva della loro vita rispetto ai cittadini dei paesi di accoglienza, dal momento che i lavoratori mobili di Romania e Bulgaria al di sotto dei 35 anni di età rappresentano il 65 % di tutti i migranti in età lavorativa rispetto al 34 % dell'UE-15;

G.

considerando che dai dati forniti di recente da Eurostat si evince che i lavoratori mobili rumeni e bulgari non incidono in maniera significativa sulle retribuzioni né sul tasso di disoccupazione dei paesi di accoglienza;

H.

considerando che i flussi migratori dipendono principalmente dalla domanda di manodopera e che, in periodi di squilibrio tra domanda e offerta a livello europeo, le restrizioni transitorie possono ostacolare lo sviluppo economico delle imprese europee e pregiudicare il diritto di lavorare e risiedere sul territorio di un altro Stato membro;

I.

considerando che i lavoratori rumeni e bulgari subiscono restrizioni totali o parziali della loro libertà fondamentale di circolazione, cui hanno diritto in virtù del principio della parità di trattamento riconosciuto dai trattati; che, nel contempo, la mobilità transfrontaliera dei lavoratori nell'ambito dei «servizi» sta sostituendosi in misura sempre maggiore alla libera circolazione dei lavoratori, il che comporta una concorrenza sleale sul versante delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro;

J.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo sia per l'Unione europea che per gli Stati membri, essendo una pietra miliare nel contesto dell'integrazione europea, dello sviluppo economico, della coesione sociale e della crescita individuale a livello professionale, che contrasta gli effetti negativi della crisi economica e rende l'Europa una maggiore potenza economica in grado di far fronte alle sfide del cambiamento globale;

K.

considerando che gli sviluppi recenti nelle nostre società, in particolare in risposta ai mutamenti industriali, alla globalizzazione, alle nuove modalità di lavoro, ai mutamenti demografici e allo sviluppo dei mezzi di trasporto richiedono un maggior grado di mobilità dei lavoratori;

L.

considerando che la mobilità all'interno dell'Unione europea è di fondamentale importanza per garantire che tutti i cittadini europei abbiano gli stessi diritti e le stesse responsabilità;

M.

considerando che, in base a quanto affermato dalla Commissione nella sua ultima comunicazione, le perturbazioni sui mercati del lavoro nazionali sono imputabili a fattori diversi, quali la crisi economica e finanziaria e i problemi strutturali del mercato del lavoro, e non all'afflusso di lavoratori rumeni e bulgari;

N.

considerando che nel 2010 i lavoratori rumeni e bulgari rappresentavano appena l'1 % di tutti i disoccupati (di età compresa tra 15 e 64 anni) nell'Unione europea, rispetto al dato del 4,1 % per i cittadini di paesi terzi, il che illustra chiaramente che non hanno inciso sulla crisi del mercato del lavoro nei singoli paesi;

O.

considerando che, sullo sfondo dell'attuale flessione economica a livello europeo, le rimesse dei lavoratori mobili ai loro paesi d'origine possono avere un chiaro effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti dei loro paesi da cui provengono;

P.

considerando che alcuni Stati membri hanno annunciato l'intenzione di prorogare fino al 2014 le restrizioni in vigore per i lavoratori bulgari e rumeni mentre altri hanno comunicato che procederanno all'apertura del mercato del lavoro a tutti i lavoratori dell'Unione;

1.

è del parere che la mobilità dei lavoratori nell'Unione europea non dovrebbe mai essere considerata una minaccia per i mercati del lavoro nazionali;

2.

invita gli Stati membri ad abolire tutte le misure transitorie in vigore dal momento che non vi sono ragioni economiche valide per limitare il diritto dei cittadini rumeni e bulgari di lavorare e risiedere sul territorio di un altro Stato membro; ritiene che siffatti ostacoli siano controproducenti per i cittadini dell'Unione e chiede l'efficace applicazione della clausola preferenziale nell'intera Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad approvare la recente relazione della Commissione al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (COM(2011)0729) e a seguirne l'indirizzo in sede di valutazione dell'utilità e della necessità delle restrizioni transitorie;

4.

invita la Commissione a proporre una chiara definizione dell'espressione «gravi perturbazioni del mercato del lavoro o un rischio in tal senso»;

5.

chiede alla Commissione di elaborare un insieme di chiari indicatori e definire una migliore metodologia basata su indicatori economici e sociali, in virtù dei quali è possibile determinare se sussistono validi motivi per prorogare le restrizioni totali o parziali imposte dagli Stati membri allo scopo di contrastare le incidenze negative sui mercati del lavoro nazionali suscettibili di essere provocate dai lavoratori rumeni e bulgari, nonché di adottare il medesimo approccio allorché uno Stato membro chiede di essere autorizzato ad applicare la clausola di salvaguardia;

6.

invita la Commissione a rendere noti con la massima trasparenza i criteri in base ai quali uno Stato membro è autorizzato a mantenere le restrizioni transitorie, tenuto conto degli effetti di una siffatta decisione sull'economia dell'Unione e delle giustificazioni ammesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'interpretazione restrittiva delle deroghe alle libertà fondamentali;

7.

è del parere che contravvengano ai trattati gli Stati membri che mantengono le restrizioni in oggetto senza fornire una motivazione socioeconomica chiara e trasparente legata a gravi perturbazioni del mercato del lavoro, conformemente alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; chiede alla Commissione, in quanto custode dei trattati, di garantirne il rispetto del principio della libera circolazione;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri ad abrogare le disposizioni restrittive transitorie affinché i cittadini bulgari e rumeni possano fruire della parità di trattamento prevista dai trattati, garantendo in tal modo una concorrenza reale tra le imprese e la prevenzione del dumping sociale ed economico;

9.

rileva che le disposizioni transitorie sono controproducenti ai fini del contrasto del falso lavoro autonomo, del lavoro nero e del lavoro irregolare, dal momento che i lavoratori privi del diritto di accedere liberamente al mercato del lavoro regolare scelgono talvolta il falso lavoro autonomo o il lavoro irregolare, che comporta una violazione dei loro diritti lavorativi;

10.

invita i paesi dell'UE-25 a consultare le organizzazioni datoriali e dei lavoratori prima di decidere se abrogare o prorogare le restrizioni totali o parziali alla libera circolazione dei lavoratori rumeni e bulgari;

11.

invita gli Stati membri che intendono continuare a limitare l'accesso dei lavoratori rumeni e bulgari al mercato del lavoro a fornire, in maniera chiara e trasparente, una motivazione esauriente, conforme ai criteri e alla metodologia elaborata dalla Commissione e suffragata da argomentazioni e dati convincenti, tra cui tutti gli indicatori socioeconomici del caso, delle ragioni che hanno portato alla conclusione che la mobilità geografica perturba gravemente il mercato del lavoro nazionale;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0455.

(2)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(3)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 230.