31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 153/51


Martedì 15 novembre 2011
Norme in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale

P7_TA(2011)0494

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (2011/2146(INI))

2013/C 153 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 14 e 106 e il protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2011 intitolata "Riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale" (COM(2011)0146),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 marzo 2011 sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale dal 2005 e i risultati della consultazione pubblica (SEC(2011)0397),

vista l'audizione pubblica organizzata dalla Commissione nel 2010 dal titolo "Aiuti di Stato: norme applicabili ai servizi di interesse economico generale",

vista la "Guida relativa all'applicazione ai servizi d'interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali d'interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno", del 7 dicembre 2010 (SEC(2010)1545),

vista la direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (1),

vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (2),

vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (3),

vista la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2001 intitolata "I servizi d'interesse generale in Europa" (4),

vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 1996 intitolata "I servizi d'interesse generale in Europa" (5),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o luglio 2011 sulle norme in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi economici di interesse generale (6),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 giugno 2011, in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (7),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 luglio 2003 nella causa Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (8),

viste le sue risoluzioni del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (9), del 14 marzo 2007 sui servizi sociali di interesse generale nell'Unione europea (10), del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale (11), del 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale (12), del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (13) e del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (14),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0371/2011),

A.

considerando che i servizi di interesse economico generale (SIEG) rivestono un'importanza particolare tra i valori comuni dell'Unione, che promuovono i diritti fondamentali nonché la coesione sociale, economica e territoriale e che sono quindi fondamentali per la lotta alle disuguaglianze nella società e, in modo crescente, anche per lo sviluppo sostenibile;

B.

considerando che i SIEG contribuiscono in modo significativo alla performance economica e alla competitività degli Stati membri e, quindi, non solo alla prevenzione e al superamento delle crisi economiche ma anche al benessere economico generale;

C.

considerando che l'efficace attuazione della strategia Europa 2020 è agevolata dalla fornitura di SIEG e che tali servizi possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita, soprattutto nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'integrazione sociale, in modo da conseguire in ultimo l'elevato livello di produttività, occupazione e coesione sociale stabilito;

D.

considerando che le soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi da parte delle imprese private concorrenti sono necessarie nell'interesse dei cittadini e indispensabili nel contesto della situazione di bilancio;

E.

considerando che i SIEG sono servizi che, senza l'intervento pubblico, non sarebbero prestati sempre in misura sufficiente o non sarebbero prestati affatto;

F.

considerando che i servizi sociali di interesse generale (SSIG) svolgono un ruolo cruciale nel rispetto dei diritti fondamentali e contribuiscono in modo significativo alle pari opportunità;

G.

considerando che l'attuale legislazione dell'UE prevede un'esenzione dall'obbligo di notifica per gli ospedali e l'edilizia sociale, ossia i SIEG che rispondono ai bisogni sociali fondamentali;

H.

considerando che gli articoli 106 e 107 del TFUE forniscono la base giuridica per la riforma delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ai SIEG e che l'articolo 14 del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio, che deliberano mediante regolamenti approvati secondo la procedura legislativa ordinaria, di stabilire i principi e le condizioni, segnatamente di natura economica e finanziaria, per il funzionamento dei SIEG, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri;

I.

considerando che il protocollo n. 26 del TFUE stabilisce che i SIEG siano caratterizzati da un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, dalla parità di trattamento e dalla promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, e ne riconosce esplicitamente il ruolo fondamentale;

J.

considerando che gli Stati membri e le loro amministrazioni pubbliche sono i soggetti più idonei per servire adeguatamente i cittadini e che spetta loro la responsabilità di stabilire l'esatta portata e le modalità di erogazione dei SIEG, e che l'articolo 1 del protocollo n. 26 del trattato di Lisbona riconosce espressamente gli ampi poteri discrezionali delle autorità nazionali, regionali e locali nella gestione, nella messa in funzione e nell'organizzazione di tali servizi;

K.

considerando che le compensazioni comprendono tutti i vantaggi concessi dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma;

1.

prende atto degli obiettivi di riforma della Commissione che intendono chiarire come le norme in materia di aiuti di Stato vadano applicate ai SIEG, tenendo conto della loro diversità;

2.

chiede alla Commissione di chiarire la relazione tra regole del mercato interno e prestazione di servizi pubblici e di garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà in materia di definizione, organizzazione e finanziamento dei servizi pubblici;

3.

sottolinea le migliorie in termini di applicazione e comprensibilità che sono state possibili grazie alle misure adottate nel 2005, note come “pacchetto Altmark”; sottolinea, tuttavia, che dalle consultazioni pubbliche è emersa la necessità di rendere gli strumenti giuridici ancora più chiari, più diretti, proporzionati ed efficaci;

4.

sottolinea che gli esiti della consultazione pubblica lasciano intendere inoltre che una corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato potrebbe essere stata ostacolata, oltre che da oneri amministrativi eccessivi, anche da una serie di incertezze e di fraintendimenti relativi, soprattutto, ad alcuni concetti fondamentali delle norme, come “atto d'incarico”, “margine di utile ragionevole”, “impresa”, “servizi economici e non economici” e “rilevanza per il mercato interno”;

5.

si compiace dell'intenzione della Commissione di offrire ulteriori chiarimenti sulla distinzione tra attività non economiche ed economiche nell'ambito dei servizi d'interesse generale, onde creare una maggiore certezza del diritto generalizzata ed evitare ricorsi alla Corte di giustizia dell'UE e procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione; chiede alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti riguardo ai quattro criteri indicati dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark e di garantire che il metodo di calcolo del margine di utile ragionevole sia sufficientemente chiaro e adeguato ai diversi SIEG; chiede quindi alla Commissione di evitare un elenco esaustivo; suggerisce alla Commissione di non limitarsi a riprodurre la giurisprudenza della Corte di giustizia, ma di indicare criteri determinanti per favorire la comprensione dei concetti utilizzati e la loro attuazione; chiede alla Commissione di elaborare la propria definizione di un autentico SIEG;

6.

esprime preoccupazione per i requisiti complementari che la Commissione vuole introdurre al fine di garantire che lo sviluppo del commercio non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione, poiché tale situazione porterebbe a un'incertezza giuridica;

7.

sottolinea che "l'atto d'incarico" è una garanzia di trasparenza che deve essere mantenuta per offrire maggiore visibilità ai cittadini, ma che è opportuno potenziare la portata del mandato (atto d'incarico), in particolare attraverso un'applicazione più flessibile delle norme; chiede che un progetto corredato da un "un contratto programmatico" sia considerato un atto d'incarico ammissibile;

8.

sottolinea che la riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato può essere condotta soltanto tenendo conto della particolare funzione svolta dai SIEG e nell'assoluto rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che il protocollo n. 26 del TFUE stabilisce che la responsabilità in prima istanza della messa a disposizione, della fornitura, del finanziamento e dell'organizzazione dei SIEG spetta agli Stati membri e alle loro autorità nazionali, regionali e locali, che godono di un ampio potere discrezionale al riguardo e della libertà di scelta;

9.

sottolinea che nella fase di revisione delle disposizioni sarebbe opportuno prestare particolare attenzione affinché i concetti e i termini UE utilizzati siano chiaramente adeguati alla natura dei servizi pubblici e alla molteplicità delle forme organizzative e degli attori coinvolti e tengano conto del rischio reale di un impatto sugli scambi commerciali tra Stati membri;

10.

richiama l'attenzione sulla natura specifica dei SIEG a livello regionale e locale, che non incide sulla concorrenza nel mercato interno e giustifica una procedura semplificata e trasparente che promuova l'innovazione e la partecipazione delle piccole e medie imprese;

11.

sostiene il concetto di soglie per l'esenzione dall'obbligo di notifica in caso di compensazioni statali per i SIEG e la conseguente riduzione degli oneri amministrativi; esorta, in considerazione degli esiti delle consultazioni condotte, ad aumentare le soglie che determinano l'applicazione della decisione relativa ai SIEG;

12.

sottolinea che l'articolo 14 del TFUE e il protocollo 26 allegato al trattato di Lisbona riconoscono la natura specifica dei SIEG e il relativo ruolo particolare delle autorità nazionali, regionali e locali; sottolinea che la riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai SIEG non costituisce che una parte della necessaria chiarificazione delle disposizioni giuridiche applicabili ai SIEG attraverso un coerente quadro giuridico europeo; osserva che gli strumenti giuridici dovranno garantire una certezza giuridica soddisfacente; invita la Commissione a presentare entro la fine del 2011 una comunicazione che presenti le misure volte a garantire che i SIEG e gli SSIG dispongano di un quadro che consenta loro di svolgere le proprie mansioni, in base all'impegno assunto nell'atto per il mercato unico;

13.

sottolinea che, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, le imprese incaricate di fornire servizi pubblici sono sottoposte alle norme relative al divieto e al controllo degli aiuti di Stato solo nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata dalle autorità nazionali, regionali o locali; sottolinea a tal proposito che, a norma dell'articolo 14 del TFUE, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti; chiede, pertanto, che la riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato tenga conto di entrambi gli articoli e garantisca che la compensazione concessa ai SIEG non si accompagni a un onere eccessivo per le finanze pubbliche o a una scarsa qualità dei servizi forniti;

14.

ritiene che la prossima proposta della Commissione concernente i prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti possa e debba essere un vettore importante per lo sviluppo dei servizi di interesse generale negli Stati membri e a livello dell'Unione europea; sottolinea che le procedure stabilite a tal fine devono essere esplicitamente indicate in un quadro di ammissibilità dei progetti, da definire secondo la procedura legislativa ordinaria;

15.

ritiene estremamente importante che le compensazioni versate a favore dei SIEG non creino distorsioni della concorrenza, né arrechino danni alle aziende non compensate operanti nello stesso settore o mercato;

16.

afferma che l'accesso alle compensazioni dei costi netti della prestazione di servizi pubblici da parte delle imprese incaricate della loro gestione, costituisce una condizione economica e finanziaria necessaria al corretto svolgimento dei compiti particolari loro assegnati dalle autorità pubbliche, specialmente in questo periodo di crisi in cui i servizi pubblici fungono da stabilizzatori automatici e svolgono una funzione essenziale di protezione delle fasce sociali più vulnerabili, contribuendo così a limitare l'impatto sociale della crisi;

17.

tiene a sottolineare, in questo contesto, che lo sviluppo della cooperazione pubblico-pubblico, attraverso la condivisione delle risorse, offre un grande potenziale per l'uso più efficiente delle risorse pubbliche e la modernizzazione dei servizi pubblici in risposta alle nuove esigenze dei cittadini sul territorio; sottolinea altresì l'importanza della cooperazione transfrontaliera;

18.

sottolinea in particolare che i servizi pubblici devono essere di alta qualità e accessibili a tutte le fasce della popolazione; esprime, a tal proposito, la sua preoccupazione per l'approccio restrittivo della Commissione, che classifica gli aiuti di Stato erogati alle cooperative edilizie sociali come compensazione per servizi sociali di interesse generale (SSIG) solo se a beneficiare delle prestazioni sono esclusivamente cittadini svantaggiati o gruppi sociali deboli, dal momento che un'interpretazione tanto restrittiva di tale concetto ostacola il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'eterogeneità sociale e dell'accesso universale;

19.

è del parere che i servizi di qualità siano fondati sui diritti umani dei cittadini europei e che sia necessario rafforzare questo approccio basato sui diritti;

20.

ricorda che sono necessari cospicui investimenti per ammodernare le infrastrutture, soprattutto nelle regioni in cui sono più carenti e in particolare nei settori energetico, delle telecomunicazioni e dei trasporti pubblici, al fine di consentire in futuro la fornitura di servizi energetici intelligenti o di servizi a banda larga;

21.

esorta la Commissione a tener conto, tra i costi da considerarsi per la compensazione, anche degli investimenti nelle infrastrutture necessarie per il funzionamento dei SIEG; ricorda alla Commissione che la fornitura dei SIEG talvolta dipende dagli aiuti pubblici agli investimenti di lungo periodo anziché dalle compensazioni annuali;

22.

invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati sugli accordi commerciali bilaterali, ad accettare la fornitura da parte del settore pubblico di SIEG e SSIG nei paesi partner;

Semplificazione e proporzionalità

23.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di garantire, mediante un approccio maggiormente diversificato all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, che gli oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche e dei fornitori dei servizi siano proporzionati alla potenziale incidenza delle misure in materia di concorrenza nel mercato interno;

24.

chiede quindi che le disposizioni siano elaborate in modo tale da assicurarne la corretta applicazione ed evitare inutili oneri a carico delle autorità pubbliche e delle imprese incaricate di fornire i servizi di interesse generale, consentendo loro di svolgere le mansioni specifiche ad esse assegnate; chiede alla Commissione, in tale contesto, di garantire una maggiore chiarezza delle norme e una maggiore prevedibilità degli obblighi relativi alle compensazioni pubbliche per i SIEG, ottenendo quindi maggiore certezza del diritto per le autorità pubbliche e i prestatori di servizi;

25.

chiede alla Commissione, nel quadro della prevista semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di rendere più flessibile e trasparente il controllo delle compensazioni eccessive e in particolare di migliorare le misure atte a prevenire tali compensazioni eccessive; suggerisce, a tal fine, che in caso di contratti pluriennali, i controlli delle compensazioni eccessive siano condotti solo alla scadenza del contratto, e in ogni caso a intervalli non superiori ai tre anni, e che siano fissati criteri trasparenti per il calcolo delle compensazioni dei SIEG, consentendo così un notevole risparmio di tempo e denaro ai fornitori di servizi e alle autorità pubbliche;

26.

invita la Commissione ad assicurarsi presso le autorità pubbliche e gli operatori che la "Guida sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato interno ai servizi di interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali di interesse generale", del 7 dicembre 2010, rispetti efficacemente i propri obiettivi; chiede alla Commissione, ove necessario, di fornire alle autorità pubbliche e agli operatori uno strumento formativo che li guidi nella buona applicazione di tali norme;

27.

invita la Commissione a semplificare le norme relative all'emissione di mandati di pagamento; chiede che un invito a presentare un progetto corredato di un contratto di obiettivi sia considerato alla stregua di un atto di emissione di mandato di pagamento;

Servizi sociali

28.

esorta la Commissione a individuare un regime de minimis specifico per i SSIG, che non abbia ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri; propone, pertanto, che a questi servizi sociali siano applicate soglie adeguate e maggiorate;

29.

sostiene il mantenimento dell'esenzione esistente, priva di soglie, per gli ospedali e l'edilizia sociale; accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, di voler esentare anche altre categorie di SSIG dall'obbligo di notifica; chiede alla Commissione di vigilare affinché le compensazioni per i SIEG che rispondono ai bisogni sociali fondamentali definiti dagli Stati membri, quali la cura degli anziani e dei disabili, la cura e l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili, l'assistenza all'infanzia e ai giovani, l'assistenza sanitaria e l'accesso al mercato del lavoro, siano esenti dall'obbligo di notifica;

30.

è del parere che la competenza specifica e il carattere dei SSIG vadano tutelati e chiaramente definiti; chiede quindi alla Commissione di valutare il metodo più efficace per conseguire tale obiettivo, prendendo in considerazione la possibilità di una regolamentazione settoriale;

Servizi locali

31.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre una norma de minimis per gli aiuti di Stato erogati alle imprese incaricate di fornire SIEG, ove la portata locale dei servizi prestati lasci presupporre che gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri siano trascurabili e si assicuri che la compensazione sia destinata solo al funzionamento dei SIEG in questione; invita la Commissione a valutare se anche i SIEG erogati nel settore della cultura e dell'istruzione debbano essere oggetto di una normativa specifica;

32.

invita la Commissione a proporre soglie adeguate per la norma de minimis applicabile alle imprese incaricate di fornire SIEG, al fine di trattare detti servizi con una procedura semplificata, riducendo sensibilmente il rilevante onere amministrativo per i prestatori di servizi senza effetti negativi sul mercato interno; propone come approccio possibile la combinazione del livello di compensazione e del volume d'affari dell'impresa incaricata di fornire SIEG da parte dell'autorità locale; ritiene inoltre che una soglia per un periodo di tre esercizi finanziari potrebbe essere più adatta ad assicurare la flessibilità necessaria;

33.

ricorda che i fornitori di SIEG hanno status diversi, quali associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, comunità, ONLUS e imprese sociali; sottolinea che alcune di esse operano esclusivamente a livello locale, non esercitano attività commerciali e reinvestono a livello locale eventuali profitti nei servizi di interesse generale;

Aspetti relativi alla qualità e all'efficienza

34.

sottolinea l'importanza di assicurare la prestazione di SIEG di alta qualità e la necessità di garantire un accesso universale; osserva, in tale contesto, che la competenza della Commissione, ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste dal TFUE, è limitata al controllo degli aiuti di Stato erogati per la fornitura dei SIEG, e che tali norme non costituiscono la base giuridica per definire i criteri di qualità ed efficienza a livello europeo; ritiene che la definizione di criteri di qualità ed efficienza per i SIEG debba essere stabilita nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

(2)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(3)  GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

(4)  GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4.

(5)  GU C 281 del 26.9.1996, pag. 3.

(6)  GU C 259 del 2.9.2011, pag. 40.

(7)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 149.

(8)  Causa C-280/00, Racc. 2004, pag. I-07747.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2011)0319.

(10)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 140.

(11)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 277.

(12)  GU C 92 E del 16.04.2004, pag. 294.

(13)  GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

(14)  GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.