8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/66


Martedì 25 ottobre 2011
Criminalità organizzata nell'Unione europea

P7_TA(2011)0459

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (2010/2309(INI))

2013/C 131 E/08

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 67, il capo 4 (articoli 82-86) e il capo 5 (articoli 87-89) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia (1), la comunicazione della Commissione "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma" (COM(2010)0171) e la comunicazione della Commissione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (COM(2010)0673),

viste le conclusioni del Consiglio GAI dell'8 e 9 novembre 2010 sull'istituzione e l'attuazione di un ciclo politico dell'UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali,

vista la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2),

visti la convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 (Risoluzione 55/25) e i relativi protocolli, segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, specialmente di donne e bambini, il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e il protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle munizioni,

viste la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005 (3), relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca,

viste la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007 (4), concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, e la relazione della Commissione COM(2011)0176 a norma dell'articolo 8 della sopracitata decisione,

viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea (7769/3/10) sulla confisca e il recupero dei patrimoni,

vista la Convenzione n. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo,

visto lo studio commissionato dalla Commissione dal titolo "Valutare l'efficacia dell'azione degli Stati Membri nell'identificazione, la tracciabilità, il congelamento e la confisca dei patrimoni criminali" (2009),

visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "Il ruolo dell'UE nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale" (5),

viste le relazioni OCTA (European Organised Crime Threat Assessment) predisposte annualmente da Europol (6) e in particolare quella del 2011,

visto il rapporto congiunto di Europol, Eurojust e Frontex sullo stato della sicurezza interna nell'Unione europea (2010),

viste le relazioni annuali dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull'evoluzione del fenomeno della droga in Europa,

viste le relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia italiana, visti i rapporti del Bundeskriminalamt (BKA, dipartimento federale tedesco di indagini penali) sulla presenza della 'ndrangheta in Germania e in particolare il più recente, quello del 2009, dal titolo "Analisi sull'attività in Germania dei clan originari di San Luca",

vista la relazione ROCTA (Russian Organised Crime Threat Assessment) predisposta da Europol nel 2008,

visto il rapporto generale sulle attività di Europol (2009),

visto lo studio commissionato dal Parlamento europeo dal titolo "Studio sull'ottimizzazione del coordinamento tra gli organi dell'UE competenti in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia: verso una procura europea",

vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge,

vista la decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (7),

viste le relazioni di attività annuali di Eurojust (2002-2010) (8),

vista la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (9),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)0644),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (10),

vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (11),

visti l'atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (12), l'atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che istituisce il relativo protocollo attuativo, e l'atto del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce la convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Napoli II) (13),

visti la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e i successivi atti modificativi (14),

viste le comunicazioni della Commissione a norma dell'articolo 34 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2005)0063 e COM(2006)0008),

visti il rapporto sull'attuazione del mandato d'arresto europeo diffuso dalla Commissione l'11 luglio 2007 e la nota d'informazione del Segretariato generale del Consiglio dell'11 giugno 2008 relativa alle "Risposte ai questionari miranti a raccogliere una serie di informazioni quantitative sull'utilizzo del mandato d'arresto europeo – Anno 2007" (15),

vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio sulla valutazione del mandato d'arresto europeo (16),

viste la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (17), e la relazione della Commissione sul recepimento legislativo della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni (COM(2004)0858),

visto lo studio del Parlamento europeo del 2009 dal titolo "Utilizzo del mandato d'arresto europeo e delle squadre investigative comuni a livello nazionale ed europeo" (18),

vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 (19), concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,

viste le 40 raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF) per il contrasto al riciclaggio di denaro,

vista la direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (20),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2005, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (21),

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (22),

viste la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (23) e la relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI (COM(2007)0328),

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (detta "convenzione di Merida"),

viste le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, viste la convenzione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (24), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e le successive modificazioni,

visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "Istituzioni finanziarie e implementazione dei fondi strutturali in Italia" (2009),

visti la Strategia dell'Unione europea in materia di droga (2005-2012) e il Piano d'azione dell'UE in materia di lotta alla droga (2009-2012),

visto il rapporto mondiale 2010 sulle droghe dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe e il crimine (UNODC),

vista la relazione annuale 2010 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sull'evoluzione del fenomeno della droga in Europa,

visto lo studio del Center for the Study of Democracy commissionato dalla Commissione, dal titolo "Esaminare i legami tra il crimine organizzato e la corruzione" (2010),

visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e la raccomandazione della Commissione del 13 giugno 2007 (25) che individua una serie di azioni per l'esecuzione di tale regolamento,

visto lo studio realizzato da Transcrime nel 2008 e finanziato dalla Commissione dal titolo "Studio sul racket estorsivo: la necessità di uno strumento per contrastare le attività del crimine organizzato",

viste la risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria, e la risoluzione del Consiglio, del 23 ottobre 2009, su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale,

vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (26),

vista la dichiarazione scritta 2/2010 del Parlamento europeo sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008 dal titolo "Proventi della criminalità organizzata: garantire che 'il crimine non paghi'" (COM(2008)0766),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0333/2011),

A.

considerando che è obiettivo primario dell'Unione europea quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale il crimine è prevenuto e combattuto (articolo 3 del TFUE), e di assicurare un elevato livello di sicurezza attraverso misure per prevenire e combattere il crimine e attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali (articolo 67 del TFUE);

B.

considerando che la criminalità organizzata produce un costo sociale imponente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, ecc.), alterando il libero mercato comune, inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione nonché contaminando e distruggendo l'ambiente;

C.

considerando che preoccupanti evidenze giudiziarie, investigative e giornalistiche dimostrano come in alcuni Stati membri vi siano infiltrazioni profonde e consolidate da parte della criminalità organizzata nel mondo della politica, della pubblica amministrazione e dell'economia legale; considerando che è ipotizzabile che tali infiltrazioni, rafforzando il crimine organizzato, si estendano anche al resto dell'Unione europea;

D.

considerando che l'azione della criminalità organizzata è finalizzata e si basa sulla realizzazione del profitto economico e dunque un'efficace azione di prevenzione e contrasto a tale fenomeno deve concentrarsi sull'individuazione, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; considerando che l'attuale quadro normativo esistente a livello UE appare insufficiente a garantire una seria azione di contrasto e che è necessaria una normativa che permetta, ad esempio, la cosiddetta confisca allargata e l'azione sui patrimoni intestati a prestanome; considerando inoltre che il riutilizzo a scopi sociali dei beni confiscati consente un approccio positivo alle strategie di contrasto, poiché il bene confiscato non viene più inteso solamente come una risorsa sottratta ad un'organizzazione criminale ma rappresenta un fattore doppiamente costruttivo, sia per ciò che attiene alla prevenzione del crimine organizzato sia per il suo effetto promotore di sviluppo economico e sociale;

E.

considerando che le organizzazioni criminali stanno concentrando le loro attività su numerosi e sempre più vasti ambiti – quali ad esempio il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento, i crimini finanziari, il traffico internazionale di armi, la contraffazione, il cybercrime, i crimini ambientali, la distrazione di fondi pubblici, le frodi, il racket estorsivo – e che la maggior parte di queste attività hanno carattere transnazionale e transeuropeo; considerando che buona parte dei proventi di queste attività criminali sono oggetto di riciclaggio;

F.

considerando che le donne e le ragazze immigrate sono più vulnerabili, rispetto alle donne e alle ragazze cittadine dell'UE, di fronte al crimine organizzato, ad esempio attraverso la prostituzione e il traffico di essere umani;

G.

considerando che, pur mancando uno studio globale, il volume di affari delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che agiscono in Europa è imponente, in particolare di quelle italiane per le quali, come evidenziato da molti studi (tra cui quello dell'Eurispes) e come confermato dalla relazione congiunta di Eurojust, Europol e Frontex del 2010, si possono prudenzialmente stimare entrate intorno ad almeno 135 miliardi di euro, cifra superiore al prodotto interno lordo complessivo di sei Stati membri dell'UE; considerando che è emblematico a tale proposito il caso della 'ndrangheta, la mafia più radicata nei paesi dell'UE e nel mondo, il cui utile annuo si aggira intorno ad almeno 44 miliardi di euro;

H.

considerando che la minaccia che la criminalità organizzata costituisce per l'Unione europea supera i confini della stessa e va dunque affrontata tenendo presente la necessità di un approccio globale e internazionale e dunque di una stretta cooperazione con i paesi terzi e con organismi internazionali, quali ad esempio l'Interpol e l'UNODC;

I.

considerando che la corruzione è lo strumento base di ricatto e ricompensa della criminalità organizzata per distrarre risorse pubbliche e per infiltrarsi nella politica locale e nella pubblica amministrazione così come nel settore privato;

J.

considerando che il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l'illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d'acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all'interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico; considerando che la cooperazione e la collaborazione internazionale rappresentano un elemento fondamentale per il contrasto efficace al riciclaggio di denaro;

K.

considerando che il traffico internazionale di stupefacenti rappresenta la principale fonte di profitto della criminalità organizzata e delle mafie, generando le condizioni di base per la loro affermazione economica e sociale; considerando che l'Unione europea rappresenta sia uno dei principali mercati di sbocco del traffico di stupefacenti (eroina, cocaina e cannabis) sia un produttore (specie nel campo delle droghe sintetiche); considerando che tali traffici coinvolgono numerosi ma ben individuabili paesi extraeuropei di produzione e transito, in particolare dell'America Latina, dell'Africa occidentale e dell'Asia;

L.

considerando che il racket estorsivo e l'usura rappresentano due modalità attraverso le quali la criminalità organizzata si infiltra nell'economia legale, alterando in maniera determinante qualsiasi forma di libero mercato e comprimendo i diritti di cittadini, imprenditori, lavoratori e professionisti; considerando inoltre che, come dimostrato dallo studio di Transcrime del 2008 finanziato dalla Commissione dal titolo "Studio sul racket estorsivo: la necessità di uno strumento per contrastare le attività della criminalità organizzata", tale fenomeno assume proporzioni preoccupanti in almeno la metà degli Stati membri dell'UE e nella restante metà è comunque presente in maniera significativa; considerando che esiste una correlazione tra la diffusione del racket estorsivo e il controllo del territorio e delle sue attività economico-imprenditoriali e politiche da parte della criminalità organizzata; considerando infine che il contrasto efficace al racket estorsivo deve passare in primo luogo attraverso l'incoraggiamento alla denuncia da parte delle vittime in modo da rendere il fenomeno più visibile nonché attraverso la forte presenza delle istituzioni sul territorio;

Introduzione

1.

accoglie con favore le iniziative per il contrasto alla criminalità organizzata proposte nel programma di Stoccolma, nel relativo piano d'azione e nella strategia di sicurezza interna, e auspica che sotto il nuovo trio di presidenze la lotta alla criminalità organizzata sia inserita tra le priorità politiche e si conseguano risultati tangibili;

2.

esprime la convinzione che la criminalità organizzata, sia essa di stampo mafioso o meno, rappresenti una delle principali minacce per la sicurezza interna dell'UE e per la libertà dei suoi cittadini; ritiene che, sebbene esista il rischio che le organizzazioni criminali cooperino sempre più frequentemente con le organizzazioni terroristiche, la criminalità organizzata debba essere trattata autonomamente rispetto al terrorismo, e invoca una strategia UE specifica e orizzontale in materia, comprendente misure legislative e operative, lo stanziamento di fondi e un rigoroso calendario di attuazione; appoggia le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea dell'8 e 9 novembre 2010 sull'istituzione e l'attuazione di un ciclo politico dell'UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali, e chiede al Consiglio di rivedere la decisione e di prevedere la partecipazione del Parlamento europeo alla definizione delle priorità, alla discussione degli obiettivi strategici nonché alla valutazione dei risultati di tale ciclo politico;

3.

sostiene gli Stati membri nelle loro azioni di contrasto alla criminalità organizzata e li incoraggia a rafforzare le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine sulla base delle migliori esperienze esistenti, anche confrontando le normative e i mezzi predisposti a sostegno delle loro attività, e a destinare a tal fine adeguate risorse umane e finanziarie; invita gli Stati membri a sviluppare un approccio investigativo proattivo, a elaborare piani nazionali di contrasto al crimine organizzato e ad assicurare il coordinamento centrale delle azioni attraverso adeguate strutture dedicate, prendendo spunto dalle migliori esperienze di alcuni Stati membri; invita il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) ad organizzare una riunione annuale cui partecipino almeno gli Stati membri, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo, Europol e Eurojust e in occasione della quale possano essere presentati i risultati ottenuti e i piani futuri in materia di lotta alla criminalità organizzata a livello nazionale e dell'UE;

4.

sottolinea che tutte le misure per il contrasto alla criminalità organizzata devono rispettare pienamente i diritti fondamentali ed essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e che tali obiettivi devono essere necessari in una società democratica, conformemente all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali, senza comportare un'indebita compressione della libertà dell'individuo, come sancito dalla Convezione europea sui diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi costituzionali comuni agli Stati membri;

5.

esprime profonda preoccupazione per il tentativo di infiltrazione, da parte della criminalità organizzata, all'interno del sistema pubblico di gestione politico-amministrativo-finanziario, osservando che l'articolo 222 del TFUE stabilisce l'obbligo giuridico per l'Unione europea e gli Stati membri di applicare la clausola di solidarietà; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a concentrare la loro azione dissuasiva sull'aggressione dei patrimoni criminali, compresi quelli che spesso sono occultati attraverso una rete di prestanome, fiancheggiatori, istituzioni politiche e gruppi d'interesse; sottolinea che l'azione di contrasto al crimine organizzato deve tenere pienamente conto della cosiddetta "criminalità dei colletti bianchi";

Migliorare il quadro legislativo UE

6.

invita gli Stati membri, dato che le reti criminali internazionali permangono estremamente attive e che la criminalità organizzata sta crescendo in termini di portata e sofisticazione, a migliorare la cooperazione e il coordinamento nonché a ravvicinare i loro quadri normativi, specie con riferimento all'elaborazione di prassi e di fattispecie penali comuni e omogenee, basandosi sulle buone pratiche degli ordinamenti più evoluti in materia di contrasto alla criminalità organizzata; invita gli Stati membri a garantire la ratifica e/o il recepimento tempestivi ed effettivi di tutti gli strumenti giuridici europei e internazionali connessi direttamente o indirettamente alla lotta contro la criminalità organizzata;

7.

chiede alla Commissione – tenendo presente l'impatto estremamente limitato esercitato sui sistemi legislativi degli Stati membri dalla decisione quadro 2008/841/GAI sul crimine organizzato, la quale non ha apportato significativi miglioramenti né alle legislazioni nazionali né alla cooperazione operativa volta a contrastare la criminalità organizzata – di presentare entro la fine del 2013 una proposta di direttiva che contenga una definizione di criminalità organizzata più concreta e che individui meglio le caratteristiche essenziali del fenomeno, in particolare focalizzando l'attenzione sulla nozione chiave di organizzazione e altresì tenendo conto dei nuovi tipi di criminalità organizzata; chiede che, per il reato di partecipazione a organizzazione criminale e nel debito rispetto delle "diversità e specificità" dei vari ordinamenti giuridici nazionali, si valuti l'abolizione dell'attuale doppio approccio (che criminalizza sia la partecipazione che la cospirazione) e si identifichi una serie di reati tipici per i quali, indipendentemente dalla pena massima prevista negli ordinamenti degli Stati membri, sia configurabile tale fattispecie penale; chiede inoltre che venga esaminata con maggior rigore la questione della criminalizzazione di qualsiasi forma di sostegno alle organizzazioni criminali;

8.

invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva quadro sulla procedura di sequestro e di confisca dei proventi di reato, così come previsto nel suo programma di lavoro per il 2011, e pertanto chiede alla Commissione, considerato il requisito di rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convezione europea sui diritti dell'uomo:

di elaborare norme per l'utilizzo efficace di strumenti quali la confisca allargata e la confisca in assenza di condanna;

di elaborare norme sull'attenuazione dell'onere della prova in seguito alla condanna di una persona per reato grave (ivi compresi quelli connessi alla criminalità organizzata) per quanto concerne l'origine dei beni in suo possesso;

di incoraggiare l'introduzione negli ordinamenti nazionali di strumenti per attenuare, nell'ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l'onere della prova per quanto concerne l'origine dei beni detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata;

di inserire nella sua proposta di direttiva norme che consentano il sequestro e la successiva confisca nel caso di intestazione di beni a terzi; chiede inoltre di attribuire rilevanza penale al comportamento del prestanome poiché finalizzato ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o ad agevolare la consumazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita; chiede pertanto alla Commissione di precisare nelle proprie proposte legislative che il concetto di provento di reato esplicitato nella Convenzione ONU di Palermo e ripreso nella decisione quadro 2008/841/GAI è più vasto rispetto a quello di profitto; invita sin da subito gli Stati membri a recepire correttamente tale concetto nei loro ordinamenti in maniera da permettere che qualsiasi entrata connessa direttamente o indirettamente al compimento di reati nell'ambito delle organizzazioni criminali possa essere oggetto di sequestro e confisca;

9.

invita la Commissione a sostenere e far propria l'improcrastinabilità di una legislazione europea sul riutilizzo dei proventi di reato a scopi sociali, inclusa la protezione dei testimoni, in modo da permettere che i capitali delle organizzazioni criminali o ad esse collegati vengano reimmessi in circuiti economici legali, puliti, trasparenti e virtuosi;

10.

sostiene una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per il riconoscimento e la piena esecuzione degli ordini di sequestro e confisca; ritiene che gli "Asset Recovery Offices" (uffici per il recupero dei proventi) siano uno strumento fondamentale per il contrasto al crimine organizzato e debbano essere dotati quanto prima delle necessarie risorse e competenze; condivide l'analisi svolta dalla Commissione delle principali difficoltà riscontrate con riferimento agli "Asset Recovery Offices" attivi; invita la Commissione a rafforzare il ruolo e le competenze degli "Asset Recovery Offices" e a consentire loro un più agile e uniforme accesso alle informazioni, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati dell'UE;

11.

chiede alla Commissione di predisporre entro la fine del 2013 uno studio relativo alle pratiche investigative vigenti negli Stati membri per il contrasto alla criminalità organizzata, con precipuo riferimento all'utilizzo di strumenti quali ad esempio le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, le modalità di perquisizione, i ritardati arresti, i ritardati sequestri, le operazioni sotto copertura, le consegne controllate e le consegne sorvegliate; chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva entro la fine del 2014 sulle tecniche investigative comuni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

12.

sottolinea l'importanza di assicurare adeguata protezione e tutela alle vittime primarie e secondarie della criminalità organizzata, ai testimoni di giustizia, ai collaboratori di giustizia, agli informatori e alle loro famiglie; accoglie con favore a tale riguardo la proposta della Commissione di una direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, ma sollecita una legislazione che contempli anche i testimoni di giustizia, i collaboratori di giustizia, gli informatori e le loro famiglie; chiede l'equiparazione a livello di trattamento di tutte le tipologie di vittime (in particolare le vittime del crimine organizzato e del terrorismo e quelle cadute nell'esercizio del loro dovere) e di fare in modo che la tutela dei testimoni di giustizia, dei collaboratori di giustizia, degli informatori e delle loro famiglie vada oltre i limiti dell'iter processuale; sottolinea che i minori necessitano di un'attenzione, di un trattamento, di una protezione, di un'assistenza e di un orientamento particolari quando sono vittime della criminalità organizzata; invita la Commissione a emanare chiare direttive a favore dei testimoni di giustizia, dei collaboratori di giustizia, degli informatori e delle loro famiglie riconoscendo uno status giuridico transnazionale europeo alla loro condizione, mediante l'estensione della protezione eventualmente concessa a tali figure all'interno degli Stati membri, quando questa venga richiesta dallo Stato membro di origine del collaboratore, dell'informatore o del testimone; propone di creare un fondo europeo destinato a tutelare e assistere le vittime del crimine organizzato e i testimoni di giustizia, anche attraverso il sostegno delle associazioni anti-mafia e anti-racket non governative riconosciute dagli Stati membri; accoglie con favore l'adozione di quei provvedimenti normativi – adottati da alcuni Stati membri – volti a innalzare il livello di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia nei casi relativi a reati di criminalità organizzata, prevedendo ad esempio l'istituto dell'"esame dibattimentale a distanza";

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il ruolo delle associazioni dei familiari delle vittime e il loro dialogo con le istituzioni, nonché la creazione di un forum di tali associazioni a livello dell'UE;

Contrastare il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'UE

14.

esorta la Commissione a redigere una proposta di direttiva volta a far sì che l'associazione con la mafia o con altre filiere criminali costituisca un reato punibile in tutti gli Stati membri, in modo da rendere punibili quelle organizzazioni criminali che traggono profitto dalla loro stessa esistenza, attraverso la capacità di generare intimidazione anche in assenza di concreti atti di violenza o di minaccia, con lo scopo di commettere reati, incidere sul sistema di gestione del settore economico, amministrativo e dei servizi pubblici e sul sistema elettorale;

15.

intende istituire, entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali che agiscono a livello transnazionale, tra cui le mafie, ponendo tra le sue finalità l'approfondimento della dimensione del fenomeno e degli impatti negativi a livello socio-economico su scala UE, ivi compresa la questione della distrazione dei fondi pubblici da parte delle organizzazioni criminali e delle mafie e delle loro infiltrazioni nel settore pubblico nonché della contaminazione dell'economia legale e della finanza, e l'individuazione di una serie di misure legislative che possano far fronte a questa tangibile e riconosciuta minaccia per l'Unione europea e i suoi cittadini; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento;

16.

invita la Commissione a realizzare entro il giugno 2013, con la collaborazione di Europol e Eurojust, uno studio per stimare l'impatto economico negativo nell'Unione europea della criminalità organizzata transnazionale, invita Europol ad elaborare entro il 2012 una relazione OCTA tematica sulla minaccia costituita dalla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso nell'UE;

17.

sottolinea che, secondo la relazione OCTA (valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia costituita dalla criminalità organizzata) pubblicata da Europol nel 2011, le organizzazioni criminali dimostrano una reale capacità di adattamento e individuano e sfruttano rapidamente nuovi mercati illegali; ritiene pertanto che sia necessario non solo lottare contro le attività tradizionali della criminalità organizzata, ma anche prestare un'attenzione particolare alle nuove forme di criminalità organizzata;

Migliorare il funzionamento delle strutture europee impegnate a vario titolo nel contrasto alla criminalità organizzata e rafforzare le relazioni con le altre istituzioni internazionali

18.

invita gli Stati membri a recepire e ad attuare immediatamente la decisione 2009/426/GAI del Consiglio sul rafforzamento di Eurojust e ad uniformarsi a tutte le prescrizioni in essa contenute; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi membri nazionali di Eurojust vengano informati senza indugio in presenza di reati che coinvolgono almeno due Stati membri nel caso in cui sussistano serie indicazioni del coinvolgimento di un'organizzazione criminale; sostiene l'importanza del rafforzamento di Eurojust ai fini di una maggior efficacia nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, con riferimento ai suoi poteri di iniziativa – in particolare il potere di avviare indagini – e a quelli che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede alle istituzioni europee di far valere il proprio peso politico a livello internazionale affinché si avvii una riflessione sulla possibilità di mutuare alcune esperienze dell'Unione europea, come quella di Eurojust, anche a livello internazionale, mettendo eventualmente a disposizione il know-how finora accumulato a livello di UE;

19.

invita la Commissione a redigere quanto prima una valutazione d'impatto sul valore aggiunto della Procura europea, considerando l'eventualità di estendere le sue attribuzioni anche alla lotta contro la corruzione e la criminalità grave che presentano una dimensione transnazionale, così come previsto dall'articolo 86, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'impatto sui diritti fondamentali e sui diritti della difesa in particolare nonché della necessità di una previa armonizzazione delle norme di diritto penale sostanziale e procedurale e delle norme in materia di giurisdizione penale; invita la Commissione ad avviare consultazioni con tutti i soggetti interessati, compresi l'Agenzia per i diritti fondamentali, il Garante europeo della protezione dei dati, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e la società civile, per discutere le implicazioni dell'eventuale istituzione della Procura europea;

20.

appoggia la strategia quinquennale di sviluppo di Europol delineata nel 2009; invita Europol a incrementare i momenti di incontro e relazione col Parlamento europeo per condividere periodicamente l'avanzamento di questa strategia e le eventuali criticità; invita Europol ad impegnarsi più efficacemente nella lotta contro il crimine organizzato e la criminalità di stampo mafioso istituendo e rafforzando una sezione dedicata in seno alla sua struttura e sfruttando meglio i finanziamenti assegnati a questo settore; invita Europol a collaborare sempre più strettamente con Interpol nell'ottica della lotta su scala internazionale alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento alla questione della condivisione delle informazioni; invita Europol a intensificare le relazioni e a concludere accordi sia strategici che operativi con le autorità competenti dei paesi terzi;

21.

invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la cooperazione pratica tra i servizi nazionali di polizia, rimuovendo per quanto possibile gli ostacoli formali;

22.

ribadisce l'importanza di una migliore cooperazione pratica tra le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri, al fine di scambiare dati sulle organizzazioni criminali e di coordinare le indagini; invita la Commissione ed Eurojust a creare a tal fine una rete più efficace di punti focali nazionali; chiede inoltre alla Commissione di presentare relazioni annuali sui progressi realizzati per quanto riguarda una più intensa cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia nel settore della criminalità organizzata;

23.

riconosce che, nonostante i protocolli e gli accordi conclusi bilateralmente tra Europol, Eurojust e OLAF, esistono ancora notevoli margini di miglioramento della cooperazione tra questi enti; invita pertanto Europol, Eurojust, l'OLAF e il Coordinatore europeo anti tratta a impegnarsi concretamente e congiuntamente sia nel valutare e nell'aggiornare costantemente gli accordi di cooperazione che nell'attuarli, con precipuo riferimento allo scambio di sintesi di casi, di informazioni attinenti ai casi e di informazioni e dati di carattere strategico; ritiene che questi rapporti di collaborazione tra Europol, Eurojust e l'OLAF possano realizzarsi compiutamente solo nell'ambito di un chiaro quadro di ripartizione di competenze, al fine di evitare sovrapposizioni tra i vari organismi; invita la Commissione a realizzare uno studio per stimare l'efficacia delle agenzie per la lotta alla criminalità dell'UE e degli Stati membri;

Sviluppare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e migliorare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell'UE e con i paesi terzi

24.

esprime la consapevolezza che per superare gli ostacoli pratici alla cooperazione giudiziaria occorre dedicare estrema attenzione all'informazione e alla sensibilizzazione delle autorità giudiziarie e di polizia e invita gli Stati membri a considerare la formazione giudiziaria e delle forze di polizia una priorità a livello politico; invita contestualmente la Commissione a mobilitare le opportune risorse, anche finanziarie, per sostenere l'attività degli Stati membri;

25.

riconosce che la cooperazione giudiziaria, compresa quella tra Stati membri, rappresenta uno dei pilastri per il contrasto al crimine organizzato transnazionale e per creare uno spazio di sicurezza e giustizia comune, e richiama gli Stati membri a rispettare i loro impegni e a recepire immediatamente tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti a livello UE, in particolare la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e il corrispondente protocollo del 2001 nonché la decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni; esprime la consapevolezza che per superare gli ostacoli pratici alla cooperazione giudiziaria occorre dedicare estrema attenzione all'informazione e alla sensibilizzazione delle autorità giudiziarie e di polizia nonché degli avvocati difensori e invita gli Stati membri a considerare la formazione giudiziaria e delle forze di polizia come pure i diritti della difesa una priorità a livello politico; invita contestualmente la Commissione a stanziare le opportune risorse, anche finanziarie, per sostenere l'attività degli Stati membri;

26.

invita gli Stati membri e la Commissione a continuare ad adoperarsi ai fini di un'efficace applicazione del mandato d'arresto europeo; invita la Commissione a valutare la possibilità di ridefinire i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 4 della decisione quadro al fine di ottemperare agli obblighi in materia di diritti fondamentali dell'Unione e alla luce delle esperienze acquisite con gli strumenti di riconoscimento reciproco nel caso di reati tipicamente riconducibili alla criminalità organizzata, ivi compreso il reato di associazione mafiosa; invita le autorità giudiziarie degli Stati membri a impegnarsi affinché tutti i mandati d'arresto europei da loro emessi vengano sempre trasmessi anche a Interpol;

27.

riconosce la fondamentale importanza delle squadre investigative comuni nel contrasto al crimine organizzato transnazionale ed esprime preoccupazione per il fatto che l'inadeguato recepimento della corrispondente decisione quadro e la riluttanza da parte di alcune autorità giudiziarie nazionali non permettono una piena valorizzazione di questo strumento investigativo; invita la Commissione e il Consiglio a rilanciare il ruolo delle squadre investigative comuni, sia assicurando la piena attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI in tutti gli Stati membri sia provvedendo a un adeguato sostegno finanziario; rileva che i risultati raggiunti dalle squadre investigative comuni possono essere valutati a livello europeo (ad esempio in funzione del valore dei beni confiscati) e a livello nazionale (ad esempio in base all'efficacia dei singoli membri della squadra) e invita la Commissione a muoversi sinergicamente con Eurojust ed Europol per affrontare la questione;

28.

sottolinea che le frontiere non costituiscono un ostacolo per la criminalità organizzata; considera pertanto necessario che la dimensione esterna della criminalità organizzata sia integrata nel quadro dell'azione europea per la lotta contro tale fenomeno; rileva che a tal fine occorre coinvolgere maggiormente il Servizio europeo per l'azione esterna e in particolare il Centro di situazione congiunto (SITCEN); chiede alla Commissione di rendere sempre più efficaci e di aggiornare costantemente gli accordi di cooperazione in materia giudiziaria e investigativa con i paesi terzi, finalizzati al contrasto della criminalità organizzata internazionale; chiede inoltre che nell'elaborazione di tali accordi si adotti un approccio che tenga in debita considerazione le specificità delle minacce criminali organizzate per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea collegate alle realtà dei singoli paesi terzi; chiede a Europol di sviluppare con sempre maggior frequenza e accuratezza analisi periodiche e dedicate con riferimento alle organizzazioni criminali non europee la cui attività ha ripercussioni, dirette o indirette, sull'Unione europea; ritiene prioritario mantenere e rafforzare l'impegno dell'Unione europea e delle istituzioni internazionali nella regione balcanica, con precipuo riferimento alla questione del contrasto alla criminalità organizzata; chiede alla Commissione, in collaborazione con Europol, di sviluppare un progetto comune con Interpol per sostenere la creazione e l'implementazione di un sistema regionale di scambio di informazioni giudiziarie e di polizia con l'Africa occidentale, mettendo a disposizione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale il know-how e le risorse necessarie, anche a livello di formazione e follow-up;

Altre raccomandazioni in tema di contrasto alla criminalità organizzata

29.

sottolinea l'importanza di promuovere una cultura della legalità e di accrescere la consapevolezza e la conoscenza del fenomeno tra i cittadini e in generale in seno all'opinione pubblica; sottolinea in tal senso il ruolo fondamentale di una stampa libera e priva di qualsiasi condizionamento, in grado di indagare e rendere pubblici i legami del crimine organizzato con i poteri forti; ritiene che l'esercizio di tali attività debba essere garantito nel debito rispetto dei diritti fondamentali alla dignità, all'onore e alla riservatezza della persona; invita la Commissione a predisporre specifici piani di intervento per lo sviluppo della cultura della legalità, anche attraverso l'istituzione di specifici capitoli di bilancio dedicati a tali finalità;

30.

sottolinea che le istituzioni europee e gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio olistico al traffico di minori, coordinando interventi multisettoriali a tutela dei diritti dei minori già vittime del traffico o che rischiano di diventarlo; insiste affinché gli Stati membri partecipino attivamente alla lotta contro le adozioni illegali e definiscano un quadro che assicuri la trasparenza e un efficace controllo dell'evoluzione dei minori abbandonati e adottati;

31.

sottolinea la fondamentale importanza della trasparenza del settore pubblico nella lotta alla criminalità organizzata e chiede alla Commissione di attivarsi affinché vengano stabilite le norme necessarie ad assicurare la piena tracciabilità e il completo controllo dell'assegnazione e dell'utilizzo dei fondi europei da parte sia delle istituzioni competenti sia dei cittadini e della stampa; chiede che tali informazioni vengano rese tempestivamente disponibili su un apposito sito web in formati machine-readable, comparabili, open-data e in almeno una lingua di lavoro dell'UE in maniera tale che le informazioni siano facilmente accessibili, riutilizzabili e rielaborabili dalla società civile; chiede agli Stati membri di adottare analoghe misure per rendere trasparente ogni operazione di utilizzo di fondi pubblici, con precipuo riferimento alle amministrazioni locali, maggiormente esposte a infiltrazioni da parte del crimine organizzato, tenendo conto della natura intrinsecamente segreta delle misure intese a combattere la criminalità organizzata;

32.

chiede, fermo restando il rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio e di un idoneo regime detentivo per i reati connessi al crimine organizzato, sia per scoraggiare la commissione dei reati sia per evitare che i detenuti, durante il periodo di detenzione, continuino a guidare le organizzazioni o a contribuire ai loro obiettivi, perpetrando ulteriori reati;

Misure di contrasto relative a specifici ambiti di azione della criminalità organizzata

33.

si dichiara convinto dell'intrinseco legame tra criminalità organizzata e corruzione e ribadisce con forza l'invito già espresso con l'adozione della dichiarazione scritta 2/2010, sia con riferimento alla predisposizione di un meccanismo obiettivo e quantificabile di valutazione e controllo delle politiche dei 27 Stati membri nel contrasto alla corruzione, sia a proposito dell'elaborazione di una politica globale delle istituzioni europee contro la corruzione; sottolinea la necessità di un approccio proattivo nel contrasto alla corruzione e invita la Commissione a porre l'accento sulle misure di contrasto alla corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato; ritiene inoltre prioritaria l'elaborazione di efficaci misure di contrasto alla corruzione nella politica di vicinato, nell'area di preadesione e nell'utilizzo dei fondi destinati agli aiuti allo sviluppo, in particolare da parte della Banca europea per gli investimenti e delle nuove strutture in via di creazione nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna; invita la Commissione a informare il Parlamento e a introdurre un monitoraggio efficace delle misure adottate e dei risultati ottenuti;

34.

chiede agli Stati membri di ratificare immediatamente gli strumenti internazionali di contrasto alla corruzione, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione (1999);

35.

si impegna a stabilire norme per assicurare l'incandidabilità al Parlamento europeo di persone condannate con sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a organizzazioni criminali o tipicamente commessi nell'ambito delle stesse (come la tratta di esseri umani, il traffico internazionale di stupefacenti, il riciclaggio di denaro, la frode, la corruzione e l'estorsione); chiede agli Stati membri di stabilire norme analoghe per le elezioni nazionali e locali;

36.

invita la Commissione a predisporre chiare direttive e adeguate proposte legislative per impedire che imprese legate alla criminalità organizzata e alle mafie partecipino alle pubbliche gare e alla gestione dei pubblici appalti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e a valutare la possibilità di introdurre normative volte a sanzionare le condotte turbative dei procedimenti amministrativi di selezione per l'aggiudicazione di appalti da parte della pubblica amministrazione; chiede alla Commissione di garantire la piena e corretta applicazione dell'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, escludendo a priori le possibilità di "self-cleaning" (autodisciplina), chiarendo che le condanne che causano l'esclusione riguardano sia le persone giuridiche che le persone fisiche, e facendo in modo che tale causa di esclusione non riguardi solo il periodo della condanna ma sia perpetua o viga per un periodo di tempo ragionevole; chiede alla Commissione di presentare proposte finalizzate a prevedere cause di esclusione dagli appalti pubblici nonché precauzioni speciali per le persone che sono oggetto di indagini o di procedimenti penali in corso; chiede un ampliamento della gamma di reati che causano l'esclusione in modo da comprendere tutti quelli tipicamente commessi dal crimine organizzato, nonché l'adozione di misure intese a evitare l'elusione della pertinente normativa attraverso l'utilizzo di prestanome e di fiancheggiatori; invita gli Stati membri a predisporre analoghe misure per qualsiasi forma di appalto, concessione, licenza o aiuto pubblico, pur non contemplata dalla legislazione dell'Unione; chiede alla Commissione di elaborare opportuni strumenti legislativi e operativi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi ultimi e le istituzioni e le agenzie dell'Unione e per l'elaborazione di "liste nere" finalizzate a prevenire la distrazione di fondi pubblici nell'Unione europea;

37.

accoglie con favore l'adozione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani – fenomeno spesso riferibile all'attività della criminalità organizzata nelle sue forme di sfruttamento della prostituzione, sfruttamento del lavoro, prelievo di organi e induzione alla schiavitù; sottolinea la fondamentale importanza di una rapida ed efficace applicazione della direttiva;

38.

esorta gli Stati membri e le istituzioni europee a prendere nella dovuta considerazione il fatto che la criminalità organizzata continua a sostenere le proprie attività e i propri interessi anche attraverso il traffico di stupefacenti, cercando di estendere il mercato globale della droga illegale a nuovi mercati e a nuove sostanze;

39.

chiede alla Banca europea per gli investimenti e a tutte le "European Development Financial Institutions" degli Stati membri di migliorare le proprie politiche sui centri finanziari offshore e sulle giurisdizioni non cooperative, in particolare adottando una lista di giurisdizioni da monitorare in maniera più stringente rispetto alla lista nera e grigia dell'OCSE ed effettuando una "due diligence" specifica di ciascun paese ove necessario, proibendo in ogni caso il sostegno ad intermediari finanziari in giurisdizioni ritenute ad alto rischio e richiedendo la rilocazione delle società registrate aventi sede in giurisdizioni non cooperative e nei centri finanziari offshore come precondizione essenziale per il sostegno finanziario a specifiche attività; chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di impegnarsi fattivamente affinché vengano applicate correttamente tutte le quaranta raccomandazioni della "Finacial Action Task Force" attraverso l'adozione di politiche specifiche per ciascuna istituzione che prevedano tra l'altro una "due diligence" rafforzata, soprattutto nel caso di soggetti politicamente esposti;

40.

sottolinea che la criminalità organizzata utilizza a fini illeciti le tecnologie della comunicazione e dell'informazione, configurando profili di reato legati a furto di identità, crimine informatico, frodi, scommesse illegali ed eventi sportivi truccati; auspica, a tale proposito, un coerente sviluppo del quadro normativo europeo; chiede alle istituzioni europee di invitare il maggior numero possibile dei loro partner internazionali a firmare e a ratificare la Convenzione sulla criminalità informatica del 2001; sottolinea la tendenza delle organizzazioni criminali a concentrarsi maggiormente sulle opportunità di riciclaggio di denaro o di crimini finanziari, che potrebbe tradursi nello sviluppo sempre più diffuso di attività criminali basate su Internet;

41.

chiede alle istituzioni europee di dare un segnale forte a livello UE e internazionale al fine di contrastare tutte le forme di riciclaggio di denaro attraverso l'utilizzo dei mercati finanziari, in particolare predisponendo possibili misure di controllo dei capitali, come peraltro recentemente suggerito dallo stesso Fondo monetario internazionale, incoraggiando una riduzione della pervasività dei mercati finanziari nelle operazioni a breve termine, imponendo un aumento della trasparenza nell'ambito dell'utilizzo dei fondi pubblici, a partire da quelli di sostegno allo sviluppo del settore privato, e realizzando un'offensiva efficace contro i paradisi fiscali attraverso l'imposizione del reporting finanziario paese per paese a tutti gli attori economici multinazionali, la promozione di un accordo multilaterale sullo scambio delle informazioni in materia fiscale e la revisione contestuale della definizione di "paradiso fiscale" e della lista di queste giurisdizioni segrete; invita la Commissione a predisporre direttive chiare in materia di rintracciabilità del denaro per facilitare l'individuazione di fenomeni connessi al riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività illecite; chiede alla Commissione, in vista della sua proposta legislativa per l'aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro, di generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato e di creare una base giuridica per la più ampia gamma possibile di poteri investigativi in materia; chiede, a tale proposito, di inserire come obbligatoria per tutti gli Stati membri la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita; chiede inoltre alla Commissione di vagliare nella sua proposta l'eventualità di estendere la penalizzazione del riciclaggio ai casi in cui l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi di reato;

42.

chiede alla Commissione di monitorare con attenzione il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva UE sulla tutela penale dell'ambiente, affinché sia tempestivo ed efficace; invita la Commissione a definire strumenti innovativi per il perseguimento degli autori di reati ambientali in cui il ruolo della criminalità organizzata è rilevante, ad esempio presentando una proposta per estendere a livello UE la positiva esperienza italiana relativa al reato di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti", dal 2011 inserito tra i reati di grave allarme sociale la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia; chiede un rafforzamento dell'azione degli uffici CITES e del loro coordinamento a livello europeo nell'ambito della lotta ai traffici illegali di specie animali e vegetali protette e a rischio di estinzione;

43.

invita gli Stati membri ad adottare un approccio proattivo nell'investigazione dei casi di racket estorsivo, ad esempio attraverso incentivi e forme di sostegno finanziario finalizzate al prosieguo dell'attività imprenditoriale per i denuncianti, unitamente all'implementazione di indagini basate su attività di intelligence; ritiene di fondamentale importanza e dunque da incoraggiare il rafforzamento del ruolo della società civile e delle sue forme di partnership con il sistema giudiziario e le forze dell'ordine; invita gli Stati membri a incoraggiare la firma di memorandum d'intesa tra il pubblico e i commercianti e gli imprenditori che denunciano il racket, per consentire loro di lavorare nonostante le difficoltà concomitanti; invita la Commissione a inserire nella sua proposta di direttiva sulla confisca dei proventi del crimine organizzato l'estensione al reato di racket estorsivo delle misure attualmente previste dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI;

44.

invita la Commissione a integrare disposizioni specifiche sul ruolo della criminalità organizzata nel quadro legislativo in materia di lotta alla contraffazione; appoggia le decisioni presenti nella risoluzione del Consiglio del 23 ottobre 2009 su una strategia rafforzata per la cooperazione doganale, con precipuo riferimento allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e di nuove tecniche investigative, all'adozione di un approccio istituzionale basato sulla cooperazione tra amministrazioni doganali, polizia e altre autorità competenti e al miglioramento del processo di cooperazione esistente per conseguire un approccio efficace in materia di lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e consentire la confisca di merci illecite in tutta l'Unione europea; ritiene che tali dimensioni debbano essere valorizzate il più possibile nell'adozione e nell'implementazione del quinto piano d'azione per la cooperazione delle autorità doganali;

*

* *

45.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali, a Europol, a Eurojust, alla Banca europea per gli investimenti, a Interpol e all'UNODC.


(1)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

(3)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(4)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

(5)  PE 410.678.

(6)  http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications&language=

(7)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

(8)  http://www.eurojust.europa.eu/press_annual.htm

(9)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

(10)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(11)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(12)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(13)  GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1.

(14)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(15)  10330/2008

(16)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 244.

(17)  GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

(18)  PE 410.671.

(19)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(20)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(21)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

(22)  GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(23)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

(24)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(25)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(26)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.