18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 390/71


Giovedì 23 giugno 2011
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: General Motors/Belgio

P7_TA(2011)0276

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgio) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))

2012/C 390 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0212 – C7-0096/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0191/2011),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato temporaneamente ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che il Belgio ha richiesto assistenza in relazione a 2 834 esuberi (tutti ammessi all'assistenza del Fondo) presso la General Motors Belgium, impresa principale, e presso quattro dei suoi fornitori, operanti nel settore degli autoveicoli nella regione NUTS II di Anversa in Belgio,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; rileva il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro; tuttavia, chiede una valutazione dell'integrazione a lungo termine di tali lavoratori nel mercato del lavoro, quale risultato diretto delle misure finanziate dal FEG;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta rivolta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come è successo in passato, a storni da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.

ritiene che il problema delle multinazionali, la cui ristrutturazione o trasferimento provoca esuberi e, di conseguenza, l'intervento del Fondo, debba essere affrontato nell'imminente revisione del regolamento FEG, senza compromettere l'accesso dei lavoratori in esubero al FEG;

7.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Giovedì 23 giugno 2011
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgio)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/470/UE)