11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/31


Mercoledì 8 giugno 2011
Garantire valutazioni d'impatto indipendenti

P7_TA(2011)0259

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (2010/2016(INI))

2012/C 380 E/06

Il Parlamento europeo,

visti il trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrati in vigore il 1o dicembre 2009,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010)0543),

vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 su "Legiferare meglio" – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 su "Legiferare meglio 2006" ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su "Legiferare meglio 2005": applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – 13a relazione annuale (3),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulla riduzione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione (4),

vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 su "Legiferare meglio 2004" – applicazione del principio di sussidiarietà (dodicesima relazione annuale) (5),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla valutazione dell'impatto della normativa comunitaria e delle procedure di consultazione (6),

visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 16 dicembre 2003,

visto l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto, concluso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nel novembre 2005,

vista la relazione speciale n. 3/2010 della Corte dei conti europea,

visti i risultati dello studio commissionato dal Parlamento europeo sulle valutazioni d'impatto negli Stati membri dell'Unione europea,

visti gli orientamenti della Commissione per le valutazioni d'impatto del 15 gennaio 2009 e i relativi allegati (SEC(2009)0092),

vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2002 in materia di valutazione d'impatto (COM(2002)0276),

visto l'accordo quadro fra il Parlamento e la Commissione del 20 ottobre 2010,

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010"Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità" (COM(2010)0614),

vista la relazione del comitato per la valutazione d'impatto per il 2010 del 24 gennaio 2011 (SEC(2011)0126),

vista la lettera del 16 novembre 2010 indirizzata al relatore dal presidente della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, concernente le esperienze tratte da una valutazione d'impatto relativa agli effetti dell'estensione a 20 settimane del congedo di maternità,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0159/2011),

A.

considerando che le valutazioni d'impatto presentano un'analisi sistematica delle probabili conseguenze dell'azione legislativa,

B.

considerando che l'instaurazione di un contesto normativo trasparente, chiaro, efficace e di elevata qualità dovrebbe essere un obiettivo prioritario della politica dell'Unione europea,

C.

considerando che le valutazioni d'impatto contribuiscono in maniera positiva al miglioramento generale della qualità della legislazione dell'UE, nel senso di legiferare meglio,

D.

considerando che i problemi che si pongono all'atto del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione in vigore sono imputabili, fra l'altro, a testi legislativi mal redatti, e che al riguardo a tutti gli organi legislativi europei incombe una responsabilità comune,

E.

considerando che il trattato di Lisbona contiene clausole sociali e ambientali orizzontali (articoli 9 e 11 TFUE) di cui occorre tener conto nella definizione e attuazione delle politiche e attività dell'Unione e che richiedono un'analisi approfondita dell'impatto sociale e ambientale della legislazione proposta,

F.

considerando che, al momento dell'adozione di nuove leggi e della semplificazione e rifusione di leggi esistenti, le valutazioni d'impatto possono servire a migliorare la valutazione dei loro effetti sociali, economici, ambientali e sanitari come pure la loro compatibilità con i diritti fondamentali, contribuendo così a ridurre la burocrazia e a garantire la coerenza delle politiche dell'UE in relazione al raggiungimento degli obiettivi fondamentali stabiliti dal Consiglio europeo,

G.

considerando che, secondo la Commissione, il comitato per la valutazione d'impatto ("Impact Assessment Board" - IAB) è indipendente, nonostante sia soggetto all'autorità del Presidente della Commissione, sia composto da funzionari di alto livello appartenenti a diverse DG e sia presieduto dal Segretario generale aggiunto; che ciò comporta distorsioni nell'informazione e quindi una violazione della necessaria neutralità,

H.

considerando che il Parlamento si è pronunciato a varie riprese a favore del ricorso a valutazioni d'impatto indipendenti nell'Unione europea,

I.

considerando che le valutazioni d'impatto compiute dalla Commissione non presentano un livello di qualità costante e servono spesso più a giustificare una proposta legislativa che a consentire un esame obiettivo dei fatti,

J.

considerando che le valutazioni d'impatto possono essere utilizzate per generare inutili ostacoli burocratici all'ulteriore sviluppo o all'entrata in vigore della legislazione e delle politiche europee,

K.

considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati, nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, nell'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 e nell'accordo quadro fra il Parlamento e la Commissione del 20 ottobre 2010, a formulare un programma per legiferare meglio, e che la presente risoluzione contiene proposte concrete per il miglioramento delle valutazioni d'impatto,

L.

considerando che la Commissione persegue un nuovo approccio in materia di politica industriale, in base al quale tutte le proposte politiche aventi un considerevole effetto sull'economia devono essere sottoposte a un'analisi dettagliata delle loro ripercussioni sulla competitività,

Requisiti generali per le valutazioni d'impatto a livello europeo

1.

sottolinea che le valutazioni d'impatto sono un aiuto importante per legiferare meglio e in modo intelligente durante l'intero ciclo politico, che i legislatori dell'UE dovrebbero utilizzare più spesso per poter valutare in modo più efficace le conseguenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie delle loro scelte politiche, nonché l'impatto che esse hanno sui diritti fondamentali dei cittadini, ricordando che l'analisi costi/benefici costituisce un criterio tra gli altri;

2.

accoglie con favore la comunicazione "Legiferare con intelligenza" e sottolinea che le valutazioni d'impatto dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'intero ciclo politico, dalla progettazione alla realizzazione, applicazione, valutazione e revisione della legislazione; sottolinea l'importanza di un processo decisionale ben ponderato e pienamente informato in fase di progettazione delle proposte legislative, perché questo può portare ad una migliore qualità dei risultati e ad un processo legislativo più breve;

3.

sottolinea la necessità di valutazioni d'impatto approfondite come condizione preliminare per una legislazione di elevata qualità e per un recepimento, un'applicazione e un'esecuzione corretti;

4.

sottolinea che una valutazione d'impatto non può in alcun caso sostituirsi al dibattito politico e al processo decisionale del legislatore, ma contribuisce semplicemente alla preparazione tecnica di una decisione politica;

5.

insiste sul fatto che le valutazioni d'impatto devono aver luogo nelle prime fasi dell'elaborazione della politica; sottolinea che esse dovrebbero essere totalmente indipendenti e basarsi sempre su un'analisi fondata ed obiettiva delle conseguenze potenziali;

6.

sottolinea che, in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", i colegislatori si sono impegnati a effettuare valutazioni d'impatto qualora lo ritengano opportuno e necessario per il processo legislativo, prima dell'adozione di eventuali modifiche sostanziali;

7.

ritiene necessario associare esperti esterni di tutti i settori d'azione nonché tutti i soggetti interessati al processo di valutazione dell'impatto, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività; sottolinea al riguardo la fondamentale differenza esistente fra una consultazione pubblica e una valutazione d'impatto indipendente; osserva che il risultato finale e il controllo della metodologia e della qualità delle valutazioni d'impatto dovrebbe continuare ad essere di pertinenza delle Istituzioni dell'Unione europea, in modo da garantire che siano effettuate con lo stesso standard elevato;

8.

chiede il massimo della trasparenza nell'elaborazione delle valutazioni d'impatto, inclusa la tempestiva pubblicazione di esaustive tabelle di marcia della legislazione proposta, in modo da garantire a tutte le parti interessate pari accesso alla procedura legislativa; ritiene pertanto che l'attuale periodo di consultazione della Commissione dovrebbe essere portato a 12 settimane;

9.

è dell'avviso che le valutazioni d'impatto concernenti progetti o atti legislativi promossi da amministrazioni pubbliche o da imprese da loro dipendenti non debbano poter essere approvate dall'amministrazione in causa;

10.

ritiene essenziale che le valutazioni d'impatto siano esaminate dagli Stati membri ex ante, per valutare gli effetti della legislazione proposta sulle leggi e le politiche pubbliche nazionali; chiede che si proceda ad una maggiore valutazione ex post e ad un ulteriore esame dell'inclusione di tavole di concordanza obbligatorie, per garantire che la legislazione dell'UE sia stata correttamente applicata dagli Stati membri e abbia raggiunto i suoi obiettivi;

11.

è convinto che la valutazione d'impatto costituisca uno strumento adeguato per verificare la pertinenza delle proposte della Commissione, e in particolare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché per spiegare più chiaramente ai colegislatori e al pubblico in generale le ragioni alla base della scelta di una determinata misura;

12.

sottolinea che gli elementi fondamentali di una buona valutazione d'impatto consistono nell'identificazione dei problemi, nella consultazione delle parti interessate, nella definizione degli obiettivi da raggiungere e nell'elaborazione di opzioni d'intervento strategiche;

13.

reputa importante che le nuove proposte legislative siano corredate di una valutazione d'impatto; ritiene che ciò si possa applicare anche alle semplificazioni e alle rifusioni del diritto dell'UE nonché agli atti delegati e agli atti di esecuzione a norma degli articoli 290 e 291 TFUE, se del caso;

14.

considera la valutazione d'impatto un "documento vivo" che è parte del processo legislativo; sottolinea la necessità di garantire una sufficiente flessibilità, in modo che ulteriori valutazioni d'impatto possano essere compiute nel corso del processo legislativo;

15.

chiede che le valutazioni d'impatto non siano incentrate esclusivamente sull'analisi costi/benefici ma tengano conto di un'ampia gamma di criteri, in conformità del principio dell'approccio integrato, in modo da fornire al legislatore un quadro il più completo possibile; richiama l'attenzione, in tale contesto, sugli aspetti economici, sociali e ambientali citati nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 e nell'approccio comune del 2005, che devono essere integrati in una valutazione comune; sottolinea a tale riguardo la necessità di garantire la coerenza tra le politiche e le attività dell'UE tenendo conto di tutti i suoi obiettivi e rispettando il principio dell'attribuzione di competenze di cui all'articolo 7 TFUE;

16.

chiede di procedere sempre, nel quadro delle valutazioni d'impatto, ad un'analisi del rapporto costi-benefici, ossia ad un esame della redditività dei programmi e delle misure di spesa, nonché di studiare le eventuali ripercussioni sulle piccole e medie imprese (PMI); in tale contesto chiede che venga sistematicamente applicato il test PMI richiesto dallo "Small Business Act" del 2008; ricorda in questo contesto che in ogni legge che impone oneri a carico delle PMI ci dovrebbe essere una attenta valutazione delle normative esistenti, con l'obiettivo di ridurre l'onere normativo generale per le PMI;

17.

chiede che, nel quadro delle valutazioni d'impatto, tutte le nuove proposte politiche aventi conseguenze rilevanti per la competitività industriale siano sottoposte ad analisi approfondita; chiede inoltre che si proceda ad una valutazione ex post delle conseguenze della legislazione dell'Unione sulla competitività dell'economia europea; ricorda che la Commissione ha lasciato intravedere siffatta maniera di procedere nella sua comunicazione su una politica industriale integrata nell'era della globalizzazione;

18.

sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla valutazione ex post della legislazione esistente e dall'analisi della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia, e di svolgere un'adeguata discussione sulle scelte strategiche possibili in un determinato settore d'attività prima della proposta di una nuova normativa;

19.

suggerisce che le valutazioni d'impatto condotte a livello europeo esaminino anche il valore aggiunto europeo quanto alla questione di sapere quali risparmi possano scaturire da una soluzione europea, e/o quali costi supplementari debbano sostenere gli Stati membri in assenza di una soluzione europea;

20.

ritiene che nelle valutazioni d'impatto si debba tenere conto dell'impatto sui partenariati economici dell'UE così come delle conseguenze della scelta di una norma europea specifica invece di una norma internazionale;

21.

sottolinea che le valutazioni d'impatto devono esaminare appieno le alternative a disposizione del legislatore ed anche procedere sempre ad una seria analisi dell'opzione di non intervenire;

22.

ribadisce che le valutazioni d'impatto non possono tradursi in una maggiore burocrazia e in inutili ritardi nel processo legislativo, ma devono comunque disporre di un tempo sufficiente per dare un risultato affidabile; rileva in proposito che le valutazioni d'impatto non possono essere strumentalizzate per bloccare disposizioni legislative indesiderate; suggerisce quindi che si creino le condizioni tecniche ed amministrative necessarie affinché le valutazioni d'impatto possano essere elaborate rapidamente e a breve scadenza avvalendosi, ad esempio, di strumenti come le convenzioni quadro, le gare d'appalto accelerate e l'uso ottimale delle risorse;

23.

chiede, richiamandosi al principio delle migliori pratiche, di sfruttare l'esperienza di altri paesi in cui si compiono valutazioni d'impatto già da anni, per migliorare ulteriormente le valutazioni d'impatto compiute a livello di Unione europea;

24.

chiede che le valutazioni d'impatto siano aggiornate nel corso dell'intero processo legislativo, così da tener conto dei cambiamenti emersi durante tale processo;

25.

sottolinea che le valutazioni d'impatto non dovrebbero avvenire solamente prima dell'adozione di un testo legislativo (ex ante) ma anche e soprattutto dopo la sua adozione (ex post); ricorda che ciò è necessario per poter meglio determinare se gli obiettivi di una norma siano stati effettivamente raggiunti e se si debba modificare o mantenere un atto legislativo; sottolinea tuttavia che la valutazione ex post non deve mai sostiture la Commissione nel suo compito, in qualità di "custode dei trattati", di controllare efficacemente e in maniera tempestiva l'applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri;

26.

sottolinea la responsabilità primaria della Commissione quanto all'elaborazione di valutazioni d'impatto di alta qualità in relazione alle sue proposte nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di iniziativa in conformità del trattato;

Possibili miglioramenti a livello della Commissione

27.

riconosce che la Commissione ha perfezionato le sue valutazioni d'impatto nel corso di questi ultimi anni; sottolinea però che altri miglioramenti permangono necessari;

28.

fa riferimento, in tale contesto, al comitato per la valutazione d'impatto (Impact Assessment Board, IAB) della Commissione, creato nel 2006, al quale incombe in larga misura la responsabilità di portare avanti le valutazioni d'impatto della Commissione;

29.

rileva che i membri del comitato per la valutazione d'impatto sono indipendenti solo da un punto di vista formale, in quanto vengono attualmente nominati dal Presidente della Commissione e sono soggetti alle sue istruzioni, per cui non si può parlare di un'indipendenza totale; chiede pertanto che i membri del comitato per la valutazione d'impatto siano esaminati dal Parlamento e dal Consiglio prima della loro nomina e che non siano più soggetti alle istruzioni del Presidente della Commissione; chiede che l'attività del comitato e degli esperti si svolga nel quadro di un mandato pubblico e con la massima trasparenza, affinché sia possibile verificare nella pratica la loro indipendenza;

30.

chiede altresì che al lavoro del comitato siano associati gli esperti di tutti i settori, nonché tutti i soggetti interessati; chiede che questi esperti siano esterni alla Commissione e non siano soggetti ad istruzioni;

31.

chiede che il Parlamento europeo, e soprattutto le sue commissioni competenti, siano coinvolti presto e in modo esaustivo, ad esempio attraverso documenti informativi e relazioni intermedie, nell'intero processo di valutazione d'impatto nonché nei lavori del comitato di valutazione d'impatto; invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio sintesi di due-quattro pagine insieme alla valutazione d'impatto integrale, includendo se del caso una spiegazione delle ragioni che hanno indotto a non effettuare una valutazione d'impatto, al momento della presentazione di una proposta legislativa, in modo da verificare che tutte le questioni pertinenti siano state trattate senza mettere a rischio l'indipendenza della valutazione influenzandone la stesura;

32.

osserva che, nell'elaborazione delle sue valutazioni d'impatto, la Commissione dovrebbe consultare anche gli Stati membri, in quanto questi ultimi devono successivamente recepire le direttive nel diritto nazionale e le amministrazioni nazionali hanno di solito una visione più chiara delle ripercussioni pratiche delle norme giuridiche;

33.

sottolinea che una legislazione intelligente basata su una valutazione d'impatto esaustiva e obiettiva resta di responsabilità comune delle Istituzioni europee e che, di conseguenza, la Commissione deve anche tenere conto delle reazioni del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale europeo e degli Stati membri;

34.

rileva che prima dell'adozione definitiva di una valutazione d'impatto, bisognerebbe sempre sottoporre i risultati preliminari a una verifica esterna; chiede pertanto che i risultati dell'esame siano accessibili al pubblico;

35.

fa riferimento alla critica espressa dalla Corte dei conti europea, secondo cui la Commissione talvolta prende iniziative legislative anche se il processo di valutazione d'impatto non è stato concluso; prende atto, inoltre, della critica secondo la quale non tutte le opzioni strategiche possono ricevere lo stesso livello di attenzione; sottolinea che tutte le opzioni strategiche devono essere pienamente considerate nella procedura di valutazione d'impatto;

36.

chiede, ai fini di una maggiore trasparenza, la pubblicazione dei nomi di tutti gli esperti e degli altri partecipanti coinvolti nel processo di valutazione d'impatto, come pure delle loro dichiarazioni di interessi;

37.

suggerisce, con riferimento alle consultazioni pubbliche, che i soggetti interessati siano rapidamente informati in merito a una consultazione prevista; suggerisce inoltre che tali soggetti abbiano anche la possibilità di commentare le valutazioni d'impatto, nell'ambito di consultazioni pubbliche, in tempo utile prima della pubblicazione della proposta della Commissione in questione;

38.

chiede che i dati utilizzati dalla Commissione siano affidabili e comparabili;

39.

invita la Commissione a verificare sistematicamente, nelle valutazioni d'impatto, gli oneri burocratici delle proposte di atti legislativi e a indicare sempre in modo chiaro quale delle opzioni esaminate elimina la maggior parte degli oneri amministrativi ovvero li genera in misura minima;

40.

fa presente che è controproducente presentare i risultati di una valutazione d'impatto allo stesso tempo di una proposta legislativa, perché dà l'impressione che la valutazione d'impatto serva soprattutto a giustificare la proposta della Commissione; raccomanda pertanto la tempestiva pubblicazione dei documenti in tutte le fasi del processo legislativo, inclusa la pubblicazione della valutazione d'impatto finale della Commissione, approvata dal comitato di valutazione d'impatto, prima dell'inizio delle consultazioni interservizi;

41.

propone che tutte le valutazioni d'impatto effettuate dalla Commissione siano pubblicate in una serie di pubblicazioni speciale, così da poter essere facilmente reperite e consultate dal pubblico su un apposito sito web;

42.

raccomanda una valutazione ex post da parte della Commissione degli atti legislativi approvati; ribadisce tuttavia che la valutazione ex post non dovrebbe mai sostituire il suddetto obbligo della Commissione di monitorare l'applicazione della legislazione dell'Unione negli Stati membri;

43.

invita la Commissione a pronunciarsi in maniera circostanziata sulle valutazioni d'impatto compiute dal Parlamento;

Possibili miglioramenti a livello del Parlamento europeo

44.

chiede alle sue commissioni di utilizzare più sistematicamente lo strumento già disponibile della valutazione d'impatto parlamentare; rammenta l'esistenza di una linea di bilancio specifica per l'elaborazione di valutazioni d'impatto; ritiene che il ricorso a una valutazione d'impatto parlamentare sia particolarmente necessario quando sono introdotte modifiche sostanziali alla proposta iniziale;

45.

ricorda inoltre che le valutazioni d'impatto non devono necessariamente avvenire nell'ambito di uno studio che richieda molto tempo, ma possono anche prendere la forma di studi limitati, seminari e audizioni di esperti;

46.

è dell'avviso che il Parlamento dovrebbe includere sistematicamente nelle sue risoluzioni legislative un visto standard che faccia riferimento all'esame di tutte le valutazioni d'impatto compiute dalle istituzioni dell'UE nei settori connessi alla legislazione in questione;

47.

sottolinea che il Parlamento e le sue commissioni dispongono sin d'ora di meccanismi per controllare le valutazioni d'impatto della Commissione; ritiene che una presentazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione a tutte le commissioni competenti costituirebbe una valida integrazione del controllo esercitato dal Parlamento; rileva che tale controllo può anche avvenire tramite valutazioni d'impatto complementari, analisi più approfondite, l'esame delle valutazioni d'impatto della Commissione da parte di esperti esterni e l'organizzazione di riunioni straordinarie con la partecipazione di esperti indipendenti; sottolinea che le sue unità tematiche dovrebbero portare avanti le rispettive attività in maniera coerente;

48.

sottolinea che le valutazioni d'impatto del Parlamento dovrebbero essere considerate come elemento di correzione delle valutazioni d'impatto della Commissione;

49.

chiede che il Parlamento e in particolare le sue commissioni si occupino in maniera sistematica e tempestiva delle valutazioni d'impatto della Commissione;

50.

rileva che spetta alla sua commissione competente, tenendo conto del parere del relatore, decidere in merito all'opportunità di procedere ad una valutazione d'impatto parlamentare; suggerisce di modificare il proprio regolamento per far sì che una valutazione d'impatto possa essere commissionata se un quarto dei membri della commissione lo richiede;

51.

esorta tutte le proprie commissioni a tenere un dibattito approfondito con la Commissione sulla relativa valutazione d'impatto, prima di esaminare una proposta legislativa;

52.

sottolinea altresì l'importanza delle valutazioni d'impatto effettuate durante il processo legislativo parlamentare; incoraggia il Parlamento, in caso di emendamenti sostanziali, a valutare in qualsiasi stadio del processo legislativo la possibilità di procedere a una valutazione d'impatto; fa presente però che non ne possono conseguire grandi ritardi;

53.

chiede inoltre che i singoli deputati abbiano la possibilità di richiedere piccoli studi per ottenere fatti o statistiche pertinenti negli ambiti relativi alla loro attività parlamentare e propone che tali studi possano essere effettuati dalla biblioteca del Parlamento europeo a integrazione delle sue attuali funzioni;

54.

invita pertanto il Parlamento ad adottare dei piani affinché la sua biblioteca fornisca ai deputati questo servizio; sottolinea che tali piani dovrebbero basarsi sulle migliori pratiche delle biblioteche parlamentari, incluse quelle degli Stati membri, e essere attuati in base a norme rigorose e in piena cooperazione con la funzione di ricerca al servizio delle commissioni;

Creazione di una struttura autonoma per le valutazioni d'impatto al Parlamento europeo e prospettive per il futuro

55.

sottolinea l'importanza che avrebbe un meccanismo unico di valutazione d'impatto per la qualità e la coerenza delle proprie politiche;

56.

chiede pertanto che sia avviato un processo integrato di valutazione d'impatto in seno al Parlamento europeo; propone al riguardo la messa a punto di una procedura comune di valutazione d'impatto, basata su un approccio e una metodologia comuni, utilizzata da tutte le commissioni;

57.

suggerisce che questo processo si svolga sotto l'egida di una struttura autonoma che faccia uso delle risorse proprie del Parlamento, per esempio con la partecipazione della biblioteca e delle unità tematiche, e includa esperti esterni come funzionari distaccati dalle omologhe strutture nazionali, su una base ad hoc per le singole valutazioni d'impatto, che dovrebbe rispondere al Parlamento europeo mediante un comitato di supervisione composto da deputati;

58.

chiede che a tal fine sia creata la necessaria infrastruttura amministrativa, accertandosi che tale infrastruttura sia neutra sotto il profilo del bilancio e facendo uso delle risorse esistenti;

59.

ribadisce che a lungo termine bisognerebbe riflettere sulla prospettiva di un approccio comune delle istituzioni europee in materia di valutazione d'impatto; rammenta che l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 avevano già sollecitato un approccio metodologico comune per le valutazioni d'impatto delle Istituzioni europee;

60.

si rammarica che la Commissione respinga l'idea di un approccio comune delle istituzioni europee in materia di valutazione d'impatto;

61.

fa presente che fino ad ora il Consiglio non ha quasi mai fatto ricorso allo strumento della valutazione d'impatto; invita pertanto il Consiglio a fare un uso più intensivo delle valutazioni d'impatto, in linea con il suddetto approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto, al fine di migliorare la qualità del suo contributo alla legislazione dell'UE; sottolinea che una legislazione intelligente basata su una valutazione d'impatto esaustiva e obiettiva resta responsabilità comune delle Istituzioni europee e degli Stati membri;

*

* *

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0311.

(2)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 16.

(3)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 67.

(4)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 124.

(5)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 128.

(6)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 146.