7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 199/179


Giovedì 10 marzo 2011
Pakistan - assassinio di Shahbaz Bhatti, ministro delle finanze

P7_TA(2011)0098

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sul Pakistan e, in particolare, sull'assassinio di Shahbaz Bhatti

2012/C 199 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo e la democrazia in Pakistan, in particolare quella del 20 gennaio 2011 (1) nonché quelle del 20 maggio 2010 (2), del 12 luglio 2007 (3), del 25 ottobre 2007 (4) e del 15 novembre 2007 (5),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia (6),

viste le conclusioni del Consiglio in materia di intolleranza, discriminazione e violenza sulla base della religione o della fede, adottate il 21 febbraio 2011,

vista la dichiarazione del 2 marzo 2011 dell'Alto Rappresentante UE Catherine Ashton sull'assassinio del ministro delle minoranze del governo pakistano, Shahbaz Bhatti,

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, in data 2 marzo 2011,

visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) del 1948,

vista la Convenzione internazionale ONU sui diritti civili e politici (ICCPR),

vista la Dichiarazione ONU del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,

visto l'articolo 19 della Costituzione pakistana sulla libertà di espressione,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 2 marzo 2011 il ministro pakistano delle minoranze, Shahbaz Bhatti, è stato assassinato da uomini armati che hanno aperto il fuoco sull'auto con la quale si recava al lavoro nella capitale Islamabad; che un sedicente gruppo Tehreek-e-Taliban Punjab (Movimento talebano del Punjab) ha rivendicato la responsabilità dell'assassinio, dichiarando che il ministro è stato ucciso per la posizione assunta sulle leggi in materia di blasfemia,

B.

considerando che – nonostante ripetute minacce alla vita di Bhatti da parte di gruppi islamici – le autorità pakistane gli hanno respinto la specifica richiesta di utilizzare un'auto ufficiale corazzata nonché di scegliere personalmente guardie del corpo fidate,

C.

considerando che Shahbaz Bhatti era l'unico membro cristiano del governo pakistano e uno dei pochi esponenti politici di rilievo del paese che abbia avuto il coraggio di combattere queste leggi e le ingiustizie che esse hanno favorito,

D.

considerando che l'assassinio è avvenuto a soli due mesi dall'uccisione di Salman Taseer, governatore della provincia del Punjab, da parte di una delle sue guardie del corpo che non condivideva l'opposizione di Taseer alle leggi del Pakistan sulla blasfemia,

E.

considerando che il 1o marzo 2011 un terzo prominente difensore pakistano dei diritti dell'uomo, Naeem Sabir Jamaldini, coordinatore della commissione per i diritti dell'uomo del Pakistan, è stato altresì assassinato in quanto particolarmente attivo nella lotta contro le violazioni dei diritti dell'uomo nella regione del Baluchistan,

F.

considerando che risulterebbe essere stata pronunciata contro Sherry Rehman, ex ministro pakistano, esponente politica riformista e nota giornalista, una fatwa che la condanna ad essere la prossima vittima,

G.

considerando che il ministro Bhatti e il governatore Taseer hanno esclusivamente ribadito la nota posizione del partito popolare pakistano al potere; che il governo Gilani, quando ha pubblicamente rinnegato il 30 dicembre 2010 l'impegno dichiarato nel proprio manifesto a rivedere le leggi sulla blasfemia, ha lasciato i sostenitori della riforma isolati e vulnerabili a costanti minacce ad opera dei leader religiosi radicali e dei gruppi estremistici militanti che intimidiscono, minacciano e uccidono coloro i quali hanno opinioni contrarie,

H.

considerando che politici, partiti politici, rappresentanti dei media e della società civile, come ad esempio attivisti dei diritti delle donne e dei diritti dell'uomo, vengono costantemente sottoposti a intimidazioni, se non uccisi, e che quindi il dibattito pubblico sulle leggi riguardanti la blasfemia è sempre più soffocato,

I.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea sancisce che la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà civili sono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea i quali costituiscono una base comune nelle sue relazioni con i paesi terzi; che l'assistenza UE allo sviluppo è subordinata al rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti delle minoranze,

1.

condanna fermamente il brutale assassinio di Shahbaz Bhatti, ministro delle minoranze del governo pakistano, avvenuto il 2 marzo 2011, ed esprime le proprie sincere condoglianze alla famiglia, agli amici della vittima e al popolo del Pakistan nonché la propria solidarietà a tutti coloro i quali continuano ad essere minacciati ma fanno sentire la propria voce;

2.

plaude al coraggio e al comprovato impegno di Shahbaz Bhatti nei confronti della giustizia, del dialogo interreligioso nonché della libertà di religione e di fede in Pakistan, nonché all'interesse per Asia Bibi, cristiana e madre di cinque figli, condannata a morte per blasfemia, nonostante le continue minacce e gli enormi rischi personali connessi;

3.

riconosce la dedizione di Shahbaz Bhatti alla lotta contro le leggi sulla blasfemia e all'ingiustizia che esse hanno favorito; riconosce i progressi compiuti durante il suo mandato di ministro, compresi significativi e discreti negoziati sulle modifiche potenziali di tali leggi;

4.

rileva che, al contrario della debole reazione pubblica all'assassinio del governatore Salman Taseer, si è registrata un'ampia condanna pubblica dell'assassinio del ministro Shahbaz Bhatti attraverso tutto l'arco politico, nei media e nella totalità dei gruppi religiosi ed etnici della società pakistana; auspica che questa violenza contribuisca a serrare i ranghi tra coloro i quali difendono i valori democratici sanciti dalla Costituzione del Pakistan;

5.

esorta le autorità pakistane ad effettuare un'indagine completa di tutti gli aspetti dell'assassinio di Shahbaz Bhatti e ad assicurare rapidamente alla giustizia tutti i responsabili del crimine sulla base di un rigoroso rispetto dello Stato di diritto nonché a garantire un rapido ed equo processo all'assassino del compianto governatore Salman Taseer;

6.

invita il governo pakistano a incrementare le misure volte a garantire la sicurezza dei ministri del governo e delle persone che sono esposte a concrete minacce da parte di estremisti religiosi e terroristi, come l'ex ministro dell'informazione Sherry Rehman, e gli avvocati che difendono cause connesse alle accuse di blasfemia;

7.

incoraggia il governo del Pakistan a nominare senza indugio un nuovo ministro per le minoranze e ribadisce la sua posizione secondo cui tale persona dovrà essere un forte e imparziale rappresentante delle minoranze;

8.

incoraggia il governo del Pakistan a sostenere il ministero delle minoranze a proseguire l'opera e la visione di Shahbaz Bhatti, in particolare il dialogo a livello nazionale tra i leader religiosi e il progetto di base relativo ai comitati provinciali sull'armonia interreligiosa;

9.

ribadisce con urgenza il suo invito al governo pakistano, a tutti i partiti politici, alla società civile e ai media a rimanere uniti e a lottare contro la violenza estremista; auspica che il governo pakistano rifletta, nella propria formazione come nelle proprie azioni, la composizione multietnica e multireligiosa della società pakistana;

10.

chiede un'urgente e significativa rinuncia politica all'accondiscendenza nei confronti di tali estremisti, che dovrà essere sostenuta in ugual misura dall'esercito, dalla magistratura, dai media e dalla classe politica, visto che lo status quo ha prodotto queste drammatiche conseguenze; invita il governo del Pakistan a non permettere che le voci a favore della tolleranza religiosa e del rispetto dei principi universali dei diritti dell'uomo nel paese siano messe a tacere dagli estremisti;

11.

è vivamente preoccupato per il clima di intolleranza e violenza ed esorta il governo del Pakistan a perseguire coloro i quali incitano alla violenza in Pakistan, in particolare coloro i quali chiedono e, in taluni casi, offrono taglie per l'uccisione di singoli e di gruppi con i quali sono in disaccordo, e ad adottare ulteriori misure per agevolare il dibattito al riguardo;

12.

elogia in particolare gli sforzi dell'ex ministro Sherry Rehman e del compianto ministro per le minoranze, Shahbaz Bhatti, volti a modificare le leggi sulla blasfemia al fine di prevenirne gli abusi e invita il governo ad abrogare queste leggi nonché le altre normative discriminatorie, fra cui la Sezione 295 B e C del Codice penale, che sono relitti del passato; esorta inoltre il governo del Pakistan ad applicare la legislazione attuale come l'articolo 137 del Codice penale che considera reato i discorsi che seminano odio;

13.

invita le istituzioni UE competenti ad inserire la questione della tolleranza religiosa nella società nel proprio dialogo politico con il Pakistan, trattandosi di una questione avente importanza fondamentale nella lotta a lungo termine contro l'estremismo religioso;

14.

suggerisce che l'UE inviti il governo pakistano a una tavola rotonda congiunta annuale sulla situazione delle minoranze in Pakistan e ad associare il Parlamento europeo alla preparazione e alla realizzazione di questo evento;

15.

invita le istituzioni UE competenti a continuare a fornire sostegno finanziario alle organizzazioni e ai sostenitori dei diritti dell'uomo e a delineare misure pratiche per appoggiare il movimento della società civile in Pakistan contro le leggi sulla blasfemia e altre normative discriminatorie;

16.

si compiace delle recenti conclusioni del Consiglio in materia di intolleranza, discriminazioni e violenza sulla base della religione o della fede che richiamano il rafforzamento dell'azione UE in questo settore; invita le istituzioni UE competenti a seguire attivamente la questione della persecuzione religiosa nel mondo;

17.

invita le istituzioni UE competenti a esplorare la possibilità di utilizzare lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) al fine di finanziare azioni a sostegno della lotta contro l'intolleranza religiosa, l'estremismo e le leggi discriminatorie a livello mondiale; ribadisce il suo invito all'Alto Rappresentante a predisporre una capacità permanente all'interno della Direzione per i diritti dell'uomo del Servizio europeo per l'azione esterna, al fine di monitorare la situazione delle limitazioni del governo e della società sulla libertà di coscienza e i diritti connessi;

18.

invita le istituzioni UE competenti a incoraggiare il governo del Pakistan a ripristinare un ministero specifico per i diritti dell'uomo nonché un'effettiva, indipendente e imparziale commissione nazionale per i diritti dell'uomo;

19.

esorta le istituzioni UE competenti a insistere affinché il governo del Pakistan sostenga la clausola sui diritti dell'uomo e la democrazia, sancita dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan; invita il Servizio europeo per l'azione esterna a presentare una relazione concernente l'attuazione dell'accordo di cooperazione nonché la clausola sui diritti dell'uomo e la democrazia;

20.

ricorda che il Pakistan ha taluni obblighi in quanto paese firmatario della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e invita le autorità competenti del Pakistan ad impegnarsi in un processo di revisione dell'ambito di applicazione delle riserve generali espresse nei confronti dell'ICCPR, alcune delle quali limitano i diritti sanciti dalla Costituzione del Pakistan o sono contrarie alla nozione di supremazia del diritto internazionale sul diritto nazionale; ritiene che il modo in cui le leggi sulla blasfemia sono attualmente applicate violi chiaramente tali obblighi, e invita il SEAE a tenerne conto durante l'esame di un'eventuale applicazione al Pakistan del regime SPG+ dal 2013 in poi e a riferirne al PE;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esterni e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Pakistan.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0026.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0194.

(3)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 583.

(4)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 666.

(5)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 432.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2010)0489.