52011DC0875

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esito del riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente sostanze prioritarie in materia di acque /* COM/2011/0875 final */


INDICE

1. Contesto giuridico 3

2. Sintesi del processo tecnico e delle consultazioni 4

3. Esito del riesame in sintesi 4

3.1. Introduzione 4

3.2. Riesame delle sostanze prioritarie esistenti 4

3.3. Identificazione di nuove sostanze prioritarie 5

3.4. Riesame delle sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2008/105/CE 5

3.5. Identificazione delle misure di controllo a livello dell'Unione europea 6

3.6. Esiti ulteriori 6

4. Prospettive delle attività future di riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE 7

CONTESTO GIURIDICO

L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)[1] prevede l'obbligo, per la Commissione, di riesaminare periodicamente il relativo allegato X, che riporta un elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque, scelte tra quelle che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico. L'articolo 16, paragrafo 2, definisce i criteri per l'individuazione di tali sostanze prioritarie. L'articolo 16, paragrafo 3, prevede inoltre che la Commissione identifichi le sostanze pericolose prioritarie, ossia un sottoinsieme di sostanze caratterizzate da determinati livelli di persistenza, bioaccumulo e tossicità o che danno adito a preoccupazioni analoghe.

L'articolo 16, paragrafo 6, prevede che la Commissione presenti proposte in materia di controlli per la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze prioritarie e per l'arresto o la graduale eliminazione di emissioni, scarichi e perdite delle sostanze pericolose prioritarie. Esso stabilisce altresì il limite temporale di 20 anni dall'adozione di detti controlli per il raggiungimento degli obiettivi di arresto o graduale eliminazione.

L'elenco esistente delle 33 sostanze prioritarie è stato definito dalla decisione n. 2455/2001/CE[2] e modificato dalla direttiva n. 2008/105/CE[3] (direttiva sugli standard di qualità ambientale). Quest'ultima ha altresì stabilito standard di qualità ambientale (SQA) per tutte le 33 sostanze prioritarie per 8 altri inquinanti già regolamentati nell'ambito della normativa dell'Unione europea vigente.

L'articolo 8 della direttiva sugli standard di qualità ambientale prevede che nel quadro del riesame dell'allegato X della direttiva quadro sulle acque la Commissione prenda in considerazione, fra l'altro, le sostanze indicate nell'allegato III della direttiva per la loro eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. La Commissione riferisce il risultato del suo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 2011 e, se del caso, correda la relazione di opportune proposte, in particolare volte ad individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.

La presente relazione costituisce la relazione della Commissione prevista dall'articolo 8 della direttiva sugli standard di qualità ambientale. È corredata di una proposta di direttiva della Commissione che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE relativamente alle sostanze prioritarie in materia di acque.

S INTESI DEL PROCESSO TECNICO E DELLE CONSULTAZIONI

I lavori tecnici per il riesame sono stati svolti da un gruppo di esperti sotto la guida della DG Ambiente e del JRC, di cui hanno fatto parte membri del gruppo di lavoro sugli aspetti chimici E (WG E) nell'ambito della strategia comune di attuazione (CIS) per la direttiva quadro sulle acque[4], nonché consulenti incaricati dalla Commissione. Fra i partecipanti al WG E sono da annoverare direzioni generali della Commissione, Stati membri e organizzazioni di soggetti interessati, comprese associazioni europee del settore, ONG e organizzazioni intergovernative.

Il WG E ha fornito un contributo significativo al riesame sostenendo la raccolta dei dati (compresi i dati relativi al monitoraggio e ai pericoli), il processo di definizione delle priorità per l'identificazione di nuove sostanze, l'aggiornamento del documento di orientamento tecnico sulla definizione degli standard di qualità ambientale e la derivazione di tali standard. Ha altresì promosso la revisione di sostanze prioritarie esistenti (SQA e status di sostanza pericolosa prioritaria).

Il progetto degli standard di qualità ambientale è stato sottoposto al parere del comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER)[5].

Il riesame è stato completato da una valutazione d'impatto, sostenuta da un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto che riunisce i servizi interessati della Commissione e da una società di consulenza. I contraenti hanno elaborato singole relazioni sugli impatti delle sostanze prendendo in esame le conclusioni dei lavori tecnici e le indicazioni aggiuntive fornite dal WG E e da altri soggetti interessati non rappresentati all'interno del gruppo di lavoro.

Il comitato per la valutazione d'impatto ha discusso la relazione sulla valutazione d'impatto in occasione dell'incontro del 22 giugno 2011. I commenti del comitato sono riportati nella relazione sulla valutazione d'impatto SEC(2011)1545.

ESITO DEL RIESAME IN SINTESI

Introduzione

Il riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE è stato svolto conformemente ai requisiti della direttiva quadro sulle acque. I dettagli tecnici del riesame sono illustrati nell'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011)1544.

Riesame delle sostanze prioritarie esistenti

A seguito del riesame tecnico e sulla base delle nuove informazioni disponibili, sono proposte le seguenti modifiche agli standard di qualità ambientale esistenti:

- aggiornamento degli standard di qualità ambientale delle acque relativi alle seguenti sostanze prioritarie: antracene, fluorantene, naftalene, idrocarburi policiclici aromatici, difenileteri polibromati, piombo e nichel;

- adozione degli standard di qualità ambientale messi a punto per il biota per fluorantene, idrocarburi policiclici aromatici e difenileteri polibromati, che per le loro proprietà risultano essere più facilmente e prontamente misurabili nell'ambito di questa matrice;

- mantenimento degli standard di qualità ambientale relativi al biota per esaclorobenzene, esaclorobutadiene e mercurio, tuttavia cancellazione degli standard di qualità ambientale delle acque di cui alla nota n. 9 della parte A dell'allegato I della direttiva 2008/105/CE in considerazione del fatto che tali SQA non offrono adeguata protezione.

Secondo le conoscenze scientifiche più recenti gli standard di qualità ambientale così aggiornati offrono un adeguato livello di protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana attraverso l'ambiente acquatico.

Per quanto riguarda lo status delle sostanze esistenti, e sulla base delle informazioni più recenti, si propone di classificare lo ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) e il trifluralin come sostanze pericolose prioritarie.

Identificazione di nuove sostanze prioritarie

In base ai risultati del processo tecnico, si propone di identificare le seguenti sostanze come sostanze prioritarie: aclonifene, bifenox, cibutrina, cipermetrina, diclorvos, terbutrina, 17-alfa-etinilestradiolo, 17-beta-estradiolo e diclofenac. Le sostanze elencate di seguito sono invece proposte come sostanze pericolose prioritarie: dicofol, acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), quinoxyfen, diossine e composti diossina-simili, esabromociclododecano (HBCDD) ed eptacloro/epossido di eptacloro.

Sono proposti standard di qualità ambientale per le acque per tutte le nuove sostanze, ad eccezione delle diossine e dei composti diossina-simili. Sono proposti standard di qualità ambientale per il biota per dicofol, PFOS, diossine e composti diossina-simili, HBCDD ed eptacloro/epossido di eptacloro.

Riesame delle sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2008/105/CE

Per quattro sostanze/gruppi di sostanze riportati nell'allegato III della direttiva 2008/105/CE è proposta l'inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie: dicofol, diossine e composti diossina-simili, PFOS e quinoxyfen. L'inserimento di un quinto gruppo di sostanze, i PCB diossina-simili, è contemplato nell'ambito dell'inclusione delle diossine e dei composti diossina-simili. I dati relativi alla tossicità dei PCB non diossina-simili non sono sufficienti a derivare standard di qualità ambientale affidabili, pertanto per tali PCB non è proposta l'inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie.

Per le altre sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2008/105/CE, il riesame ha concluso che non esistono prove di un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico a livello dell'Unione europea, tali da comportare l'inserimento di tali sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie in questa fase. Nell'ambito dei riesami futuri dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuterà nuovamente le informazioni disponibili e avanzerà proposte di inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie, se del caso.

Maggiori dettagli sull'esito del riesame sono illustrati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011)1544 allegato.

Identificazione delle misure di controllo a livello dell'Unione europea

Il riesame delle misure di controllo esistenti condotto all'epoca della proposta della Commissione nel 2006 ha evidenziato che dal 2000 erano stati adottati a livello dell'Unione europea numerosi atti che costituivano misure di controllo ai sensi dell'articolo 16 della direttiva quadro sulle acque. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque non si è ritenuto necessario adottare misure aggiuntive, sulla base dell'assunto che, qualora tali misure si rendessero necessarie a livello locale, gli Stati membri potevano includerle nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici (cfr. considerando 7 e 8 della direttiva sugli standard di qualità ambientale).

Da allora, la legislazione che disciplina l'autorizzazione e l'immissione sul mercato delle sostanze chimiche è stata notevolmente ampliata e migliorata, in particolare grazie all'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[6] e del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari[7]. Questi e altri strumenti legislativi dell'Unione (ad esempio le norme sui biocidi e sui medicinali veterinari) contengono meccanismi per il controllo degli usi e delle emissioni di gran parte delle sostanze prioritarie a livello dell'UE (ad esempio strumenti di valutazione, restrizione e autorizzazione). Prima di sviluppare meccanismi supplementari occorre applicare quelli esistenti, che in linea di principio dovrebbero essere sufficienti al conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro sulle acque.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella relazione sulla valutazione d'impatto SEC(2011)1547.

Esiti ulteriori

I lavori tecnici e il processo di consultazione svolti nel contesto del riesame delle sostanze prioritarie hanno offerto l'opportunità di considerare altri aspetti dell'attuazione della direttiva sugli standard di qualità ambientale.

È stato raggiunto l'importante risultato di aggiornare il documento di orientamento tecnico per la derivazione di standard di qualità ambientale, che contiene sezioni ampliate e aggiornate sugli standard relativi ai sedimenti e al biota. Ciò ha consentito di derivare standard per il biota per le sostanze che, in ragione delle loro proprietà intrinseche e del loro destino nell'ambiente acquatico, possono essere meglio disciplinate nell'ambito di tale matrice. La protezione offerta dalla direttiva sugli standard di qualità ambientale ne risulta così migliorata in modo significativo.

Un altro aspetto rilevante è stata l'identificazione delle sostanze problematiche che, per le loro caratteristiche di persistenza, bioaccumulo e tossicità, continueranno a causare il superamento degli standard di qualità ambientale per lungo tempo, sebbene siano state già adottate misure molto rigorose di limitazione delle emissioni. In considerazione delle loro caratteristiche, tali sostanze richiedono un trattamento a parte in termini di monitoraggio e presentazione dei relativi impatti sullo status chimico.

Il riesame ha infine evidenziato la necessità di un meccanismo per il miglioramento della raccolta a livello europeo di dati di monitoraggio mirati e di qualità per sostenere le attività future di definizione delle priorità. La valutazione d'impatto evidenzia i vantaggi che possono essere conseguiti con la realizzazione di un tale meccanismo.

PROSPETTIVE DELLE ATTIVITÀ FUTURE DI RIESAME DELL'ALLEGATO X DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie è stato concomitante con l'inizio dell'attuazione della direttiva REACH e con l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Le future attività di definizione delle priorità trarranno vantaggio dalla grande quantità di informazioni messe a disposizione dal processo di registrazione REACH, il cui primo termine è stato a novembre 2010. Inoltre, le conoscenze specialistiche in materia di valutazione del rischio a livello dell'Unione europea sono concentrate nell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e in altre agenzie che si occupano della valutazione dei rischi posti da altre sostanze chimiche, come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per i pesticidi e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per i prodotti farmaceutici. Nell'ambito dei riesami futuri dell'elenco delle sostanze prioritarie, la Commissione valuterà la possibilità di utilizzare più efficacemente le competenze nell'ambito della valutazione dei rischi esistenti a livello dell'Unione europea. Tale iniziativa dovrebbe altresì garantire che continui a esservi un elevato livello di coerenza fra la direttiva quadro sulle acque e le politiche correlate in materia di sostanze chimiche, biocidi, pesticidi e prodotti farmaceutici.

[1] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [GU L 327 del 22.12.2000].http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02000L0060-20090113:IT:NOT

[2] Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE [GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1].http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:331:0001:0005:IT:PDF

[3] Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84].

[4] http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm

[5] Il comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (SCHER) è uno dei comitati scientifici incaricati di fornire consulenza indipendente alla Commissione. Ne fanno parte 17 scienziati. Per ulteriori informazioni, consultare la paginahttp://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm

[6] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

[7] GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.