RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro di valutazione degli aiuti di StatoRelazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE- Aggiornamento autunno 2011 - /* COM/2011/0848 definitivo */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro di valutazione degli aiuti di Stato
Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE
- Aggiornamento autunno 2011 - INDICE 1........... Aiuti di Stato nel 2010.................................................................................................... 5 2........... Tendenze e modelli di spesa per gli
aiuti di Stato non legati alla crisi negli Stati membri...... 7 2.1........ Andamento dei livelli di aiuti di
Stato non legati alla crisi concessi all'industria e ai servizi... 8 2.2........ Aiuti di Stato non legati alla crisi
concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune....... 9 3........... Gli aiuti di Stato in un contesto
di crisi finanziaria ed economica........................................ 9 3.1........ Tendenze in termini di approvazione
e uso degli aiuti di Stato per il settore finanziario........ 9 3.2........ Importi approvati e importi
utilizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo..... 10 4........... Tendenze della spesa per gli aiuti
di Stato per tipo di misura........................................... 12 4.1........ Numero delle misure di aiuto......................................................................................... 12 4.2........ Volumi di aiuti – circa il 21% degli
aiuti all'industria e ai servizi è oggetto di un'esenzione per categoria 13 5........... Applicazione delle norme in materia
di aiuti di Stato....................................................... 13 ALLEGATO.............................................................................................................................. 15 Sintesi
delle conclusioni della relazione Nel 2010 la
spesa complessiva per gli aiuti non legati alla crisi è rimasta relativamente
stabile nell'UE rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri hanno continuato
ad adoperarsi per ridurre il livello complessivo dei loro aiuti e alcuni di
essi sono riusciti a far diminuire considerevolmente la propria spesa per gli
aiuti di Stato. La tendenza per il periodo 2005-2010 indica un calo generale
della spesa per gli aiuti non legati alla crisi. Il volume
degli aiuti concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune è rimasto
elevato, mentre alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre ulteriormente gli
aiuti allo sviluppo settoriale. Gli aiuti concessi a norma dei regolamenti di
esenzione per categoria sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Il
livello degli aiuti concessi a norma dei regolamenti di esenzione per categoria
o nell'ambito di regimi è stato globalmente elevato, mentre il livello degli
aiuti individuali autorizzati da una decisione della Commissione è rimasto
basso. Sono
proseguite le azioni volte al recupero degli aiuti di Stato concessi
illegalmente, con il recupero di ulteriori aiuti e l'avvio di procedimenti giudiziari
per altri casi. Nel 2010 il
numero di misure di sostegno connesse alla crisi finanziaria approvate dalla
Commissione è notevolmente diminuito rispetto ai due anni precedenti. Ciò
nonostante, la maggior parte delle misure approvate in passato è ancora in
vigore. L'importo
effettivamente utilizzato nel 2010 per le misure di ricapitalizzazione e di
sostegno a fronte di attività deteriorate è concentrato essenzialmente in pochi
Stati membri, mentre una parte considerevole dell'importo utilizzato sotto
forma di garanzie e di misure a sostegno della liquidità è ancora in essere. Nel 2010 è
stato concesso un numero limitato di nuovi aiuti nell'ambito del quadro di
riferimento temporaneo. La maggior parte delle misure di aiuto era già stata
approvata nel 2009 e nel 2010 gli Stati membri hanno concesso, nell'ambito del
quadro di riferimento temporaneo, un volume di aiuti nettamente inferiore
rispetto al 2009. Inoltre l'importo degli aiuti utilizzati è rimasto a un
livello nettamente inferiore a quello degli aiuti approvati, principalmente a
causa della scarsa prevedibilità dell'evoluzione della situazione economica e
dell'atteggiamento prudente (applicazione di condizioni rigorose) adottato
dagli Stati membri nel concedere aiuti nell'ambito del quadro di riferimento
temporaneo. L'aggiornamento dell'autunno 2011 del quadro
di valutazione degli aiuti di Stato (“il quadro di valutazione”) sintetizza le
informazioni fornite quest'anno dagli Stati membri nella loro relazione annuale
sulla spesa per gli aiuti di Stato nel 2010. Per motivi metodologici[1], e per evitare di presentare
uno schema falsato delle tendenze della spesa per gli aiuti di Stato, il quadro
di valutazione fa una distinzione tra gli aiuti non legati alla crisi (cioè
tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle normali regole in materia di aiuti
di Stato) e gli aiuti legati alla crisi (cioè tutti gli aiuti concessi agli
istituti finanziari e all'economia reale nell'ambito delle misure temporanee in
materia di aiuti di Stato in risposta alla crisi finanziaria ed economica)[2]. Per quanto riguarda gli aiuti non legati alla
crisi il quadro di valutazione fornisce, oltre a un riepilogo della spesa del
2010, una panoramica delle tendenze della spesa per gli aiuti di Stato
all'industria e ai servizi (confrontando il periodo 2005-2007 con il periodo
2008-2010) suddivisa per tipo di misura (aiuti oggetto di esenzione per
categoria, regimi e misure individuali (che si tratti di misure individuali in
applicazione di un regime o di decisioni ad hoc). Per quanto riguarda gli aiuti legati alla
crisi, il quadro di valutazione indica gli importi approvati (dal 1° ottobre
2008 al 1° ottobre 2011) e gli importi utilizzati (dal 1° ottobre 2008 al 31
dicembre 2010) per tipo di strumento (ricapitalizzazione, regimi di garanzia,
attività deteriorate e misure a sostegno della liquidità). La relazione
contiene inoltre informazioni sugli aiuti concessi nell'ambito del quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica ("il quadro temporaneo")[3],
sotto forma di importo approvato degli aiuti e di importo utilizzato, e un
aggiornamento sui risultati ottenuti dal punto di vista dell’applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato. Il quadro di valutazione è articolato in due
parti: una relazione sintetica, adottata dal collegio dei commissari, che
espone i fatti, le conclusioni, le tendenze e le caratteristiche principali
riguardanti gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri e un documento di
lavoro intitolato "Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri
dell’UE", accluso alla relazione, che delinea il contesto fattuale. Va osservato che anche l'autorità di vigilanza
EFTA pubblica un quadro di valutazione annuale[4]
contenente aggiornamenti sul volume degli aiuti di Stato concessi in Islanda,
Liechtenstein e Norvegia. Gli aiuti di
Stato in un contesto di crisi economica Nel 2010 il PIL dell'UE è passato dal livello
negativo del 2009 a un livello positivo, anche se relativamente basso (in media
meno dell'1%). L'attuale situazione di crisi del settore
finanziario ha indotto gli Stati membri a proseguire l'erogazione di aiuti alle
banche per infondere nuova fiducia nel settore e consentire, in particolare,
alle banche di continuare a erogare crediti all'economia reale. Nel 2010 la situazione economica di molte
imprese è gradualmente migliorata, riducendo la necessità per gli Stati membri
di concedere all'economia reale aiuti legati alla crisi. Nel complesso, la politica della Commissione
in materia di controllo degli aiuti di Stato è stata un elemento fondamentale
per garantire un'applicazione coordinata delle misure di salvataggio senza
precedenti, evitando di creare distorsioni di concorrenza nel mercato interno. 1. Aiuti di Stato nel
2010 Nel 2010 gli Stati membri hanno erogato
complessivamente circa 73,7 miliardi di euro, ovvero lo 0,6% del PIL[5] dell'UE[6] in termini relativi, sotto
forma di aiuti non legati alla crisi. Le misure legate alla crisi, cioè gli
aiuti concessi al settore finanziario attraverso misure di ricapitalizzazione e
misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, sono ammontati a 121,3
miliardi di euro (1% del PIL dell'UE), mentre il volume complessivo delle
garanzie e delle liquidità non ancora rimborsate ammonta in media a 983,9
miliardi di euro (8% del PIL dell'UE). Per quanto riguarda gli aiuti concessi
nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, l'importo utilizzato è
ammontato all'incirca a 11,7 miliardi di euro nel 2010 (0,9% del PIL dell'UE).
Il 1° ottobre 2011[7],
la Commissione aveva approvato misure legate alla crisi finanziaria introdotte
da tutti gli Stati membri dell'UE-15[8]
più Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia e tutti
gli Stati membri tranne Cipro avevano attuato misure di aiuto nell'ambito del
quadro di riferimento temporaneo. Gli aiuti non legati alla crisi possono essere
ulteriormente suddivisi in aiuti all'industria e al terziario, che nel 2010
sono ammontati in totale a circa 61 miliardi di euro (0,5% del PIL dell'UE[9]) e in aiuti all'agricoltura
(circa 10,3 miliardi di euro - 0,08% del PIL dell'UE), alla pesca (circa 0,18
miliardi di euro - 0,001% del PIL dell'UE) e ai trasporti (circa 3,2 miliardi
di euro – 0,02% del PIL dell'UE). Secondo quanto comunicato dagli Stati membri,
nel 2010 gli aiuti al settore ferroviario[10]
sono ammontati a 27,2 miliardi di euro, pari allo 0,2%[11] del PIL dell'UE[12]. I cinque principali
erogatori di aiuti non legati alla crisi hanno concesso circa 45,7 miliardi di
euro, pari a circa due terzi di tutti gli aiuti non legati alla crisi. La
Germania ha erogato un volume di circa 15,9 miliardi di euro, pari al 21,6% di
tutti gli aiuti non legati alla crisi, seguita dalla Francia (circa 15,4
miliardi di euro – 20,8%), dalla Spagna (5 miliardi di euro – 6,8%), dal Regno
Unito (4,8 miliardi di euro – 6,5%) e dall'Italia (4,6 miliardi di euro –
6,2%). Il quadro, però, cambia quando il volume degli aiuti viene espresso in
percentuale del PIL. Gli aiuti concessi dall'Ungheria rappresentano quasi il
2,3% del PIL nazionale, quelli di Malta l'1,4%, quelli della Finlandia l'1,1%,
quelli della Slovenia l'1,1% e quelli dell'Irlanda l'1,0%. 2. Tendenze e modelli di
spesa per gli aiuti di Stato non legati alla crisi negli Stati membri Figura 1[13]: Aiuti di Stato
complessivi (non legati alla crisi) in % del PIL (UE-27; dati a partire dal
1992) Da un'analisi sul
lungo periodo si evince che il livello generale degli aiuti di Stato è in calo
dagli anni '80, essendo sceso dal 2% circa del PIL dell'UE negli anni '80
all'1% circa negli anni '90 e allo 0,5% circa nel periodo 2004-2008, con un
picco eccezionale nel 2006. Nel 2008 il livello degli aiuti ha iniziato a dare
qualche segno di ripresa per arrivare allo 0,6% del PIL dell'UE nel 2010. Per
quanto riguarda i motivi della passata diminuzione della spesa per aiuti di
Stato, si rinvia alle precedenti relazioni del quadro di valutazione[14]. Sul breve periodo, il livello della spesa per
aiuti di Stato è rimasto praticamente invariato rispetto al 2008, come dimostra
anche la tendenza di fondo, passando dallo 0,062%[15] allo 0,60%[16] del PIL dell'UE. Questo sembra
indicare, da un lato, che, sebbene gli Stati membri abbiano sostanzialmente
mantenuto la propria disciplina in materia di aiuti di Stato, la loro risposta
alla crisi finanziaria ed economica ha contributo a fare lievemente aumentare
il livello degli aiuti rispetto agli aiuti non legati alla crisi nel 2010 e,
dall'altro, che gli Stati membri hanno mantenuto una politica mirata e
equilibrata per quanto riguarda gli aiuti di Stato non legati alla crisi. Alla luce delle specificità che
contraddistinguono gli aiuti all’agricoltura, alla pesca e ai trasporti, le
seguenti sezioni sul livello e l'orientamento degli aiuti non legati alla crisi
(2.1 e 2.2) riguardano unicamente gli aiuti all'industria e ai servizi. 2.1. Andamento
dei livelli di aiuti di Stato non legati alla crisi concessi all'industria e ai
servizi Le misure di aiuto legate alla crisi, oggetto
di un'analisi distinta nel capitolo 3, non sono state tenute in considerazione
nell'esaminare gli aiuti concessi all'industria e al terziario per evitare di
presentare un quadro molto falsato della spesa per questi aiuti. Questa
esclusione è giustificata anche dal diverso metodo utilizzato per calcolare
l'importo degli aiuti concessi agli istituti finanziari. La tendenza della spesa per gli aiuti
all'industria e al terziario nell'UE ha registrato una lieve crescita nel
periodo 2008-2010 rispetto al precedente periodo 2005-2007. In media, la spesa
per gli aiuti è ammontata a circa 59,9 miliardi di euro (0,49% del PIL
dell'UE), contro 52,8 miliardi di euro (0,43% del PIL dell'UE) nel periodo
precedente. Questo dimostra anzitutto che la crisi finanziaria ed economica ha
avuto una qualche incidenza sulla spesa per le misure di aiuto non legate alle
crisi, attraverso le quali gli Stati membri hanno concesso maggiore sostegno,
in particolare, allo sviluppo regionale e al settore "ricerca, sviluppo e
innovazione" ("R&S&I"). A questo stadio, sarebbe
prematuro concludere che l'aumento della tendenza, registrato per la prima
volta da quando i livelli di aiuto sono diminuiti, faccia parte di una tendenza
a lungo termine in fase iniziale o rifletta il particolare contesto della crisi
finanziaria ed economica, durante la quale ci si potrebbero aspettare livelli
di aiuto più elevati per un breve periodo. Il fatto che 11 Stati membri abbiano ridotto i
propri livelli di aiuto rispetto alla tendenza media dell'UE dimostra che nel
complesso gli Stati membri hanno potuto continuare a tenere sotto controllo
questi livelli[17].
Per quanto riguarda gli altri Stati membri i cui livelli di aiuto sono
aumentati, la maggior parte di questo incremento è riconducibile agli aiuti
destinati a obiettivi orizzontali, mentre nel 2010 gli aiuti settoriali hanno
registrato un'ulteriore diminuzione. La lieve diminuzione
(-0,01% circa tra il 2009 e il 2010) della spesa per aiuti di Stato
all'industria e ai servizi è riconducibile in gran parte a un aumento della
spesa per lo sviluppo regionale e altri obiettivi orizzontali. Ad esempio, la
Grecia, la Lituania e la Romania hanno erogato un maggior volume di aiuti a
finalità regionale, mentre la Francia, il Lussemburgo e il Regno Unito hanno
erogato un maggior volume di aiuti per altri obiettivi orizzontali. A questo
stadio, tuttavia, è troppo presto per appurare se questa diminuzione a breve
termine della spesa per aiuti di Stato all'industria e al terziario sia
l'inizio di un'inversione della tendenza a lungo termine, ma se ne può comunque
dedurre che gli Stati membri sono stati in grado di dare una risposta
flessibile alle mutate esigenze economiche. L'ulteriore aumento degli aiuti
concessi a norma dei regolamenti di esenzione per categoria[18] e l'uso prolungato dei regimi da parte degli Stati membri indicano che
questi strumenti hanno permesso agli Stati membri di concedere aiuti a un gran
numero di imprese senza bisogno di ulteriori notifiche individuali alla
Commissione. 2.2. Aiuti
di Stato non legati alla crisi concessi per obiettivi orizzontali di interesse
comune Si ricorda che il concetto di aiuti
orizzontali, che ingloba gli aiuti non concessi a settori specifici
dell'economia, trae origine dal trattato[19].
Questo consente alla Commissione di operare scelte strategiche in base alle
quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato
interno per fornire un sostegno efficace alla realizzazione di obiettivi
politici comuni. Vanno segnalati in particolare gli aiuti stanziati per la
ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ("R&S&I"), la tutela
dell'ambiente e la promozione del risparmio energetico e dell'uso delle energie
rinnovabili, seguiti dallo sviluppo regionale, dagli aiuti alle PMI, dalla
creazione di posti di lavoro e dalla promozione della formazione. Nel 2010 sono stati concessi complessivamente
circa 51,9 miliardi di euro, ovvero lo 0,42% del PIL dell'UE, sotto forma di
aiuti stanziati nell'ambito di obiettivi orizzontali, corrispondenti all'85% di
tutti gli aiuti erogati all'industria e al terziario. I tre obiettivi
principali, cioè lo sviluppo regionale (24,3% di tutti gli aiuti all'industria
e al terziario), la tutela dell'ambiente (23,7%) e la R&S&I (17,4%),
hanno rappresentato complessivamente circa due terzi di tutti gli aiuti all'industria
e al terziario. Il volume elevato degli aiuti destinati a obiettivi orizzontali
corrisponde anche alla tendenza generale, che è aumentata del 2,2% circa tra il
2005-2007 e il 2008-2010. Inoltre, in 19 Stati membri il livello degli aiuti
destinati a obiettivi orizzontali ha superato la media dell'UE, risultando
inferiore al 50% in due soli Stati membri. Nel 2010 il volume degli aiuti settoriali, che
comprendono gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, è stato pari al
15% degli aiuti complessivi all'industria e al terziario, con un'ulteriore
riduzione a 9,1 miliardi di euro (0,07% del PIL dell'UE), dovuta soprattutto
alla minore entità degli aiuti concessi ai settori manifatturiero e non
manifatturiero. Nel complesso, questa
tendenza a lungo termine dimostra che gli Stati membri hanno continuato ad
adoperarsi per erogare aiuti diretti onde conseguire obiettivi orizzontali di
interesse comune. 3. Gli aiuti di Stato in
un contesto di crisi finanziaria ed economica 3.1. Tendenze
in termini di approvazione e uso degli aiuti di Stato per il settore
finanziario Le turbolenze sui mercati finanziari provocate
nel 2008 dalla crisi finanziaria hanno reso necessario un intervento ad ampio
raggio da parte dei governi europei per contrastare gli effetti negativi dello
shock. Gli aiuti di Stato agli istituti finanziari sono stati determinanti per
ripristinare la fiducia nel settore finanziario onde evitare una crisi
sistemica. Tra il 1° ottobre 2008[20] e il 1° ottobre 2011, la
Commissione ha approvato aiuti al settore finanziario per un importo
complessivo di 4506,5 miliardi di euro (36,7% del PIL dell'UE). La maggior
parte degli aiuti è stata autorizzata nel 2008, con l'approvazione di 3 457
miliardi di euro (27,7% del PIL dell'UE), prevalentemente sotto forma di garanzie
sulle obbligazioni bancarie e sulle passività a breve termine. Dal 2008 si è
assistito a una graduale diminuzione del numero di interventi statali
sottoposti all'approvazione della Commissione, mentre per quanto riguarda gli
strumenti gli aiuti approvati dopo il 2008 sono stati incentrati più sulla
ricapitalizzazione delle banche e sulle misure di sostegno a fronte di attività
deteriorate che sulle garanzie. Nel periodo 2008-2010[21], il volume degli aiuti
effettivamente utilizzati dagli Stati membri è stato pari a 1 608 miliardi di
euro[22]
(13,1% del PIL dell'UE). Le garanzie e le misure a sostegno della liquidità
ammontano a 1 199 miliardi di euro (9,8% del PIL dell'UE), mentre il resto
degli aiuti utilizzati riguarda misure di ricapitalizzazione e di sostegno a
fronte di attività deteriorate pari a 409 miliardi di euro (3,3% del PIL
dell'UE). Aiuti legati alla crisi finanziaria
approvati/utilizzati nel 2010 Nel 2010 la Commissione ha autorizzato un
importo complessivo di aiuti pari a 383,8 miliardi di euro, che equivalgono al
3,1% del PIL dell'UE. I nuovi aiuti approvati, che sono concentrati in pochi
paesi, consistono in ricapitalizzazioni (183,9 miliardi di euro), garanzie
(55,4 miliardi di euro), misure di sostegno a fronte di attività deteriorate (77,9
miliardi di euro) e misure a sostegno della liquidità (66,7 miliardi di euro). Il volume complessivo degli aiuti utilizzati
nel 2010 per la ricapitalizzazione e le misure di sostegno a fronte di attività
deteriorate ammonta a 121,3 miliardi di euro (1% del PIL dell'UE). I nuovi
conferimenti di capitale sono stati pari a 87,8 miliardi di euro (0,7% del PIL
dell'UE) contro 33,6 miliardi di euro (0,3% del PIL dell'UE) per le misure di
sostegno a fronte di attività deteriorate. Per quanto riguarda le garanzie e le
misure a sostegno della liquidità, l'importo medio ancora in essere per il 2010
era di 98,9 miliardi di euro (8% del PIL), di cui 922 miliardi di euro (7,5%
del PIL dell'UE) per garanzie e 61,9 miliardi di euro (0,5% del PIL dell'UE)
per misure a sostegno della liquidità. 3.2. Importi
approvati e importi utilizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo Contesto e campo di applicazione Il 17 dicembre 2008, in risposta alle
restrizioni dell'accesso al credito cui hanno dovuto far fronte le imprese a
seguito della crisi finanziaria, la Commissione ha adottato il quadro di
riferimento temporaneo, che intendeva innanzitutto garantire la continuità di
accesso al finanziamento per le imprese e, in secondo luogo, creare le
condizioni per una crescita sostenibile a lungo termine incoraggiando gli
investimenti. Sono state inoltre semplificate alcune delle norme previste dagli
orientamenti esistenti, ad esempio mediante l'introduzione di massimali più
elevati per gli investimenti in capitale di rischio. Il quadro di riferimento
temporaneo autorizza aiuti a tutti i settori dell'economia, ma esclude gli
aiuti che compenserebbero problemi strutturali preesistenti e non si applica
quindi a imprese che erano in difficoltà prima della crisi. Il quadro di riferimento temporaneo fa parte
del Piano europeo di ripresa economica[23],
una strategia più ampia elaborata dalla Commissione in risposta alla crisi
economica. In considerazione della notevole volatilità
dei mercati finanziari, a cui si aggiunge l'incertezza sulle prospettive
finanziarie, alla fine del 2010 la Commissione ha deciso di prorogare di un
anno determinate misure del quadro di riferimento temporaneo, eliminando al
tempo stesso, in modo graduale, la possibilità di concedere un importo di aiuto
compatibile limitato a 500 000 euro per impresa e rendendo più rigorose le
condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti nell'ambito del
quadro di riferimento temporaneo[24].
Misure approvate nell'ambito del quadro di
riferimento temporaneo Nel 2010 la Commissione ha autorizzato 6 nuovi
regimi e una nuova misura di aiuto ad hoc e prorogato 10 regimi nell'ambito del
quadro di riferimento temporaneo[25],
per un volume totale di aiuti approvati pari a 1,6 miliardi di euro (0,01% del
PIL dell'UE). Si tratta di un regime di aiuti fino a un massimo di 500 000 euro
per impresa (1 Stato membro), di un regime di garanzie sovvenzionate (1 Stato
membro), di un regime a favore del capitale di rischio (1 Stato membro) e di
tre regimi di crediti all'esportazione volti a facilitare le attività di
esportazione di 3 Stati membri. A ciò si aggiungono 10 nuove misure di aiuto
concesse agli agricoltori nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo.
Sono stati prorogati 3 regimi (3 Stati membri), 2 misure riguardanti garanzie
sovvenzionate (2 Stati membri), 2 regimi di prestiti agevolati (2 Stati membri)
e 3 regimi volti a facilitare le attività di esportazione. Il volume totale degli aiuti approvati dalla
Commissione nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo dalla sua entrata
in vigore è stato pari a circa 82,9 miliardi di euro[26]. Importo degli aiuti utilizzati nel 2010 Nel 2010 l'importo degli aiuti utilizzati
nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo è ammontato a
circa 11,8 miliardi di euro, ovvero lo 0,09% del PIL dell'UE. La maggior parte degli Stati membri ha
privilegiato lo strumento dell'importo di aiuto limitato (circa 5,3 miliardi di
euro), seguito dalla garanzia sovvenzionata (2,9 miliardi di euro), dai
prestiti a tasso agevolato (2,7 miliardi di euro) e dagli aiuti a favore del
capitale di rischio (0,77 miliardi di euro). I prestiti agevolati per la
fabbricazione di prodotti verdi non sono stati utilizzati. L'importo complessivo degli aiuti utilizzati nell'ambito del quadro di
riferimento temporaneo dalla sua entrata in vigore si aggira intorno ai 32,8
miliardi di euro. Per maggiori particolari sugli aiuti concessi
nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo si veda il capitolo 3.2 del
documento di lavoro dei servizi della Commissione. 4. Tendenze della spesa
per gli aiuti di Stato per tipo di misura 4.1. Numero
delle misure di aiuto Nel 2010 il numero delle nuove misure di aiuto
oggetto di esenzione per categoria introdotte dagli Stati membri si è quasi
dimezzato rispetto al 2009. Tuttavia, la proporzione degli aiuti concessi
mediante regimi di esenzione per categoria e degli aiuti individuali è rimasta
stabile. Questa diminuzione è dovuta principalmente al fatto che gli Stati
membri hanno istituito nuove misure di aiuto nell'ambito del regolamento
generale di esenzione per categoria, che è entrato in vigore nel settembre 2008
e ha sostituito in gran parte le misure di aiuto esistenti, che rientravano
nella graduale eliminazione dei precedenti regolamenti di esenzione per
categoria riguardanti gli aiuti all'occupazione, gli aiuti alla formazione, gli
aiuti alle PMI e, in parte, gli aiuti a finalità regionale. La riluttanza degli
Stati membri a istituire nuove misure di aiuto nell'ambito dell'esenzione per
categoria può essere ascrivibile anche alle restrizioni di bilancio intervenute
nel 2010 a livello nazionale. 4.2. Volumi
di aiuti – circa il 21% degli aiuti all'industria e ai servizi è oggetto di
un'esenzione per categoria Nel 2010 gli aiuti oggetto di esenzione per
categoria hanno registrato un ulteriore aumento di circa 1 miliardo di euro,
arrivando a circa 12,6 miliardi di euro (0,1% del PIL dell'UE), il che
rappresenta il 21% di tutti gli aiuti concessi all'industria e al terziario.
Questo aumento è ascrivibile principalmente agli aiuti a finalità regionale,
agli aiuti per la R&S&I e agli aiuti all'occupazione. La diminuzione
parallela degli aiuti destinati alle PMI e alla formazione non ha compensato
l'incremento complessivo degli aiuti oggetto di esenzione per categoria. Si ricorda
che gli Stati membri hanno continuato ad eliminare progressivamente le misure
di aiuto concesse in precedenza a norma dei regolamenti settoriali di esenzione
per categoria, sostituendole con misure corrispondenti a norma del regolamento
generale di esenzione per categoria. In questo modo, il nuovo campo di
applicazione delle misure è stato spesso ampliato come attualmente autorizzato
dalle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria. 5. Applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato Aiuti illegali[27] Nel periodo 2000-2010 la Commissione ha
adottato 980 decisioni su aiuti concessi illegalmente. In circa il 22% dei casi[28], la Commissione è intervenuta
adottando una decisione negativa su una misura di aiuto incompatibile. Di
norma, in caso di decisione negativa lo Stato membro interessato è tenuto a
recuperare l'aiuto concesso illegalmente. In un ulteriore 3% dei casi di aiuti
illegali[29],
la Commissione ha subordinato le decisioni a determinate condizioni. Il tasso
di intervento in caso di aiuti illegali (± 25%) è circa dieci volte superiore
al tasso di decisioni negative e soggette a condizioni su casi debitamente
notificati. Oltre metà degli interventi hanno riguardato l'industria e i
servizi, poco meno di un quarto l'agricoltura e gli altri la pesca, i trasporti
e il settore carbonifero. Recupero degli aiuti Sono stati compiuti ulteriori progressi verso
l'esecuzione delle decisioni di recupero pendenti. Il numero complessivo di
casi di recuperi pendenti si è attestato a 55 (contro i 94 casi registrati alla
fine del 2004). L'importo degli aiuti illegali e incompatibili recuperati dal
2000 è ulteriormente aumentato e il 30 giugno 2011 ammontava a più di 11,5
miliardi di euro. Ciò significa che la percentuale di aiuti illegali e
incompatibili non ancora recuperati è scesa dal 75% alla fine del 2004 al 18,6%
circa il 30 giugno 2011. Applicazione della normativa sugli aiuti di
Stato: cooperazione con i giudici nazionali Le azioni di sensibilizzazione sono state
intensificate a seguito della comunicazione relativa all'applicazione della
normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali[30], con la pubblicazione di un
pacchetto informativo sul sito Internet della DG Concorrenza e l'ampia
diffusione di un opuscolo[31]
volto ad agevolare il lavoro quotidiano dei giudici. È stata inoltre
organizzata una formazione specifica per i giudici nazionali[32]. Verifiche a posteriori Con l'entrata in vigore del regolamento
generale di esenzione per categoria aumenta ulteriormente il numero delle
misure di aiuto che non sono più soggette all'obbligo di notifica. I risultati
dimostrano che, nel complesso, la parte dell'attuale struttura degli aiuti di
Stato che consente l'approvazione dei regimi di aiuti e permette agli Stati
membri di attuare misure di aiuto a norma del suddetto regolamento funziona
ancora in modo ragionevolmente soddisfacente. Sono state però individuate
diverse questioni di natura individuale e orizzontale che devono essere seguite
insieme agli Stati membri. ALLEGATO Documento di
lavoro dei servizi della Commissione “Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli
Stati membri dell’UE” [1] Mentre nelle precedenti edizioni del quadro di
valutazione autunnale una cifra esprimeva il volume degli aiuti in valore
assoluto e in valore relativo (% del PIL), la relazione di quest'anno fa una
distinzione tra gli aiuti non legati alla crisi, gli aiuti legati alla crisi
concessi al settore finanziario e gli aiuti concessi nell'ambito del quadro
comunitario temporaneo e riporta quindi cifre separate (in termini assoluti e
relativi). Per ulteriori particolari sulla metodologia, consultare la nota
corrispondente del documento di lavoro che accompagna la relazione. [2] Per il calcolo degli aiuti legati alla crisi il presente
quadro di valutazione, in linea con il documento di lavoro della Commissione
sugli effetti delle norme temporanee in materia di aiuti di Stato adottate nel
contesto della crisi finanziaria ed economica
(http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/temporary_stateaid_rules_en.html),
usa solo due concetti: l'importo degli aiuti impegnati e l'importo degli aiuti
utilizzati. L'importo o volume degli aiuti impegnati rappresenta l'ammontare
massimo di tutte le misure di aiuto di Stato introdotte dagli Stati membri e
approvate dalla Commissione. L'importo degli aiuti utilizzati indica il volume
effettivo della misura di aiuto attuata dagli Stati membri. Nel documento di
lavoro della Commissione figurano ulteriori chiarimenti circa il metodo
impiegato per il calcolo degli aiuti legati alla crisi. Per tutti gli altri
aiuti, in aggiunta agli importi approvati e utilizzati gli Stati membri hanno
indicato, come nei quadri di valutazione precedenti, l'elemento di aiuto e la
spesa totale è quindi espressa sia in volume assoluto che in % del PIL per
presentare una serie di informazioni confrontabili. [3] Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso
al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU
C 83 del 7.4.2009, pag. 1, modificato dalla GU
C 261 del 31.10.2009, pag. 1, e dalla GU
C 303 del 15.12.2009, pag. 6. [4] Cfr. http://www.eftasurv.int/press--publications/scoreboards/state-aid-scoreboards/ [5] Questa cifra comprende gli aiuti concessi ai settori
manifatturiero, terziario e carboniero, all'agricoltura, alla pesca e a una
parte del settore dei trasporti ma esclude, a causa della mancanza di dati
comparabili, gli aiuti al settore ferroviario e le compensazioni per i servizi
di interesse economico generale. Salvo diversamente specificato, gli importi si
riferiscono all'elemento di aiuto (o all'equivalente sovvenzione lordo in caso
di garanzie o di prestiti) contenuto in una misura d'aiuto di Stato (per
maggiori particolari, consultare la nota metodologica contenuta nel documento
di lavoro dei servizi della Commissione). [6] Per UE si intendono tutti gli Stati membri dell'UE. [7] Per avere un quadro completo degli aiuti legati alla
crisi, l'intero periodo che va dall'adozione delle misure adottate dalla
Commissione per far fronte alla crisi al 1° ottobre 2011 viene usato come
periodo di riferimento per questa parte della relazione. [8] L'UE-15 comprende gli Stati membri che hanno aderito
all'UE prima del 2004. [9] Gli aiuti per il settore carbonifero, che sono inclusi
negli aiuti all'industria e al terziario in quanto parte degli aiuti
settoriali, sono ammontati a 2,9 miliardi di euro, pari al 4,9% degli aiuti
complessivi all'industria e al terziario. [10] Mentre le informazioni sugli aiuti all'industria e al
terziario sono fornite dagli Stati membri conformemente all'allegato III A del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (GU L 140 del 30.4.2004, pag.
1), le informazioni sugli aiuti al settore ferroviario sono ottenute con un
altro metodo, che non permette di aggregare questi dati in nessuno dei totali. [11] Quando è stata elaborata la presente relazione, erano
pervenute informazioni sulle sovvenzioni al settore ferroviario da Austria,
Belgio, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo,
Lituania, Lettonia, Portogallo e Svezia. [12] Per maggiori particolari sugli aiuti al settore dei
trasporti si veda il punto 2.3.5 del documento di lavoro dei servizi della
Commissione. [13] Fonte : DG Concorrenza; dati PIL: Eurostat. [14] Aggiornamento autunno 2010 - COM(2010) 701; Aggiornamento autunno 2009
- COM(2009) 661 definitivo. È possibile scaricare una copia dal sito Internet
della DG Concorrenza:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/scoreboard_arch.html.
[15] Periodo 2005-2007. [16] Periodo 2008-2010. [17] Si veda la figura 6 del documento di lavoro dei servizi
della Commissione. [18] Per maggiori particolari si veda il capitolo 4. [19] Ad esempio, dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
per gli aiuti a finalità regionale e dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera
b), per la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. [20] I dati 2008 comprendono la dotazione approvata per la
ricapitalizzazione di Northern Rock nel 2007. [21] I dati 2008 comprendono la dotazione utilizzata per la
ricapitalizzazione di Northern Rock nel 2007. [22] Compresi i nuovi aiuti e l'importo medio ancora
disponibile. [23] Adottato nel novembre 2008. [24] Comunicazione della Commissione — Quadro unionale
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, GU C 6
dell'11.1.2011, pag. 5. [25] Per maggiori particolari si veda il capitolo 3.2 del
documento di lavoro dei servizi della Commissione. [26] La data limite è il 1° ottobre 2011. [27] L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati
membri non solo di notificare le misure di aiuto di Stato alla Commissione
prima di darvi esecuzione, ma anche di attendere l'esito dell'indagine della
Commissione prima di attuare le misure notificate. In caso di mancato rispetto
dell'uno o dell'altro obbligo, la misura di aiuto notificata è considerata
illegale. [28] 217 casi. [29] 31 casi. [30] Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione
della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU
C 85 del 9.4.2009, pag. 1). [31] http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html
[32] Il punto di contatto ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu
ha permesso di soddisfare diverse richieste di informazioni e di pareri
formulate da giudici nazionali.