COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Adeguamento di dieci direttive di armonizzazione tecnica alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti /* COM/2011/0763 definitivo */
IL CONTESTO POLITICO L'Europa necessita di una strategia che le consenta di uscire più forte dalla crisi economica e di trasformare l'UE in un'economia efficiente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 presenta un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI° secolo. Sebbene il mercato unico non costituisca, di per sé, una delle sette politiche di punta considerate essenziali per il raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, nella comunicazione relativa ad UE 2020 si afferma che gli strumenti a livello dell'Unione, ovvero il mercato unico, gli strumenti finanziari e gli strumenti di politica estera, saranno mobilitati interamente per affrontare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi di Europa 2020. Le proposte operative volte a garantire il pieno contributo di questi strumenti alla strategia sono parte integrante di Europa 2020. Nella comunicazione si afferma inoltre che un mercato unico più forte, più profondo e più ampio è indispensabile alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. Alla fine del 2009 il Presidente Barroso, per rilanciare il mercato unico, ha invitato il Professor Mario Monti ad elaborare una relazione contenente raccomandazioni e soluzioni. La relazione del Professor Monti è stata presentata nel 2010; in essa si osserva che il mercato unico è strumentale in vari altri ambiti strategici dell'UE che attirano grande interesse politico, ma che rischiano di non fornire i risultati attesi se non possono contare su un mercato unico solido. Per quanto riguarda in particolare le merci, il Professor Monti ha affermato che, per salvaguardare il dinamismo del mercato unico delle merci e garantirne la costante espansione, occorre attuare integralmente il "pacchetto merci" approvato nel 2008, specialmente per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco e la vigilanza del mercato. La presente iniziativa costituisce un passo importante verso l'attuazione del quadro legislativo adottato nell'ambito del "pacchetto merci" il 9 luglio 2008. Il pacchetto del 2008 perseguiva l'obiettivo di promuovere la libera circolazione di merci sicure rendendo più efficace la legislazione UE sulla sicurezza dei prodotti, potenziando la tutela del consumatore e creando condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici. In una situazione di crisi economica mondiale, questo riveste una particolare importanza in quanto un mercato interno che funziona con efficacia è indispensabile alla promozione della concorrenza, della crescita e dell'occupazione nell'Unione europea, ossia le principali priorità politiche della Commissione europea, come dimostrato nella proposta relativa all'Atto per il mercato unico[1]. IL PACCHETTO MERCI ED IL SUO CONTRIBUTO AL MERCATO INTERNO La libera circolazione delle merci è uno dei principali fondamenti del mercato interno, come sancito dal trattato, e costituisce il nucleo dello sviluppo dell'Unione europea. Dagli anni '70 una vasta gamma di merci è stata regolamentata dalla legislazione UE volta a garantire una protezione uniforme del consumatore, dei lavoratori sul luogo di lavoro, dell'ambiente, delle risorse energetiche e così via, assicurando comunque la libera circolazione all'interno dell'Unione. Nel 1985 l'adozione della tecnica legislativa "nuovo approccio", che limita le prescrizioni legislative all'essenziale e affronta le questioni tecniche dettagliate attraverso norme europee armonizzate, ha contribuito ad accelerare il processo di armonizzazione, consentendo ad interi settori industriali di beneficiare della libera circolazione. La legislazione relativa all'armonizzazione tecnica è stata un successo. Il mercato interno delle merci è divenuto realtà ed ha sia garantito un elevato livello di sicurezza delle merci che agevolato la loro libera circolazione nell'Unione europea. Tuttavia l'attuazione e l'applicazione di tale legislazione ha fatto emergere una serie di punti deboli che ne compromettono l'efficacia, illustrati dalla continua presenza sul mercato di merci non conformi e potenzialmente pericolose. Questo mina la fiducia nell'intero sistema e crea condizioni di concorrenza non eque per gli operatori economici. La situazione è dovuta in parte ai risultati insoddisfacenti di taluni organismi notificati e ad incoerenze nella legislazione, che ne rendono l'applicazione inutilmente complicata per gli industriali e per le autorità. La non conformità alla normativa può essere potenzialmente dannosa per gli utilizzatori delle merci. Essa riduce la competitività delle ditte che rispettano la normativa, dato che i concorrenti che non lo fanno traggono vantaggio da tale comportamento iniquo (ad esempio evitando le costose procedure di valutazione della conformità). Una delle grandi difficoltà per le autorità nazionali di sorveglianza del mercato è il fatto che le merci non conformi e gli operatori che le forniscono spesso non sono rintracciabili, soprattutto quando le merci sono originarie di paesi terzi. Inoltre negli Stati membri la vigilanza del mercato non viene sempre svolta con la dovuta coerenza e con il necessario rigore e merci potenzialmente pericolose riescono a circolare. Poiché la vigilanza del mercato viene effettuata principalmente a livello nazionale, vanno migliorati con urgenza il monitoraggio, il coordinamento e lo scambio di informazioni a livello dell'UE, al fine di garantire un livello di sicurezza più uniforme nell'UE. Le prescrizioni legislative riguardanti le merci sono diventate sempre più complicate per gli operatori economici. Le merci moderne sono diventate più complesse dal punto di vista tecnologico e presentano una più ampia gamma di rischi sia per la salute che per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Di conseguenza i fabbricanti ed altri operatori economici devono ora affrontare un numero sempre più elevato di diversi atti legislativi che si applicano simultaneamente ad un unico prodotto. Inoltre nella legislazione sui prodotti sono emerse gradualmente incoerenze: terminologie diverse vengono impiegate per descrivere concetti in realtà comuni a tutta la legislazione sull'armonizzazione (ad esempio le procedure di valutazione della conformità e le clausole di salvaguardia). Quest'ultimo problema è più importante di quanto si possa pensare a prima vista. Divergenze anche lievi possono mettere in difficoltà gli operatori economici che cercano di capire come rispettare le prescrizioni legislative dell'UE. Gli operatori onesti possono essere indotti ad investire notevolmente in settori in realtà inutili, credendo di ottenere in tal modo l'assoluta sicurezza di conformità. Allo stesso tempo, incoerenze ed ambiguità a livello legislativo forniscono ad operatori privi di scrupoli la possibilità di eludere i controlli dell'autorità pubblica. Spesso per le autorità nazionali non è chiaro quali controlli debbano essere eseguiti, oppure come. Di conseguenza gli Stati membri (o addirittura regioni di tali Stati) adottano strategie diverse, con il risultato che la vigilanza del mercato non viene effettuata con regolarità, criteri operativi e rigore uniformi nell'UE. In tal modo si viene a creare un ambito di concorrenza non equo per gli operatori economici, siano essi fabbricanti o importatori. Sulla base di tali considerazioni, nel 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione del "nuovo approccio", adottato nel 1985[2]. Nella suddetta comunicazione si conclude che la tecnica legislativa del nuovo approccio deve essere rivista e completata da prescrizioni legislative sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nonché da una strategia generale di vigilanza del mercato per le merci. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO E LA SUA ATTUAZIONE Nell'ambito di tale processo di revisione la Commissione ha presentato una serie di misure denominate il "pacchetto merci". I testi del nuovo quadro normativo (NQN), il regolamento (CE) n. 765/2008 e la decisione n. 768/2008/CE, sono stati adottati quali parte del pacchetto (che comprende anche una comunicazione sull'iscrizione al registro degli autoveicoli ed una proposta di regolamento sul reciproco riconoscimento). I suddetti testi vanno ben oltre una semplice revisione del nuovo approccio ed in realtà istituiscono un nuovo contesto legislativo per il settore armonizzato. I due testi NQN costituiscono una grande svolta politica per il funzionamento del mercato interno delle merci, dato che non solo creano una strategia completa e coerente per l'armonizzazione tecnica in relazione alla sicurezza dei prodotti, ma tracciano il percorso verso una strategia concreta ed efficace per la vigilanza del mercato per tutte le merci che vi vengono immesse, siano esse originarie dell'UE o di paesi terzi. L'obiettivo dei testi NQN consiste nel rafforzare l'efficacia della legislazione a tutela della salute e della sicurezza (e di altri interessi pubblici): - inserendovi gli elementi mancanti della politica UE, ovvero accreditamento e vigilanza del mercato, compreso il controllo delle merci di paesi terzi; - affrontando i punti deboli della situazione attuale, alla luce di un'applicazione ventennale del nuovo approccio unitamente alla legislazione di tipo tradizionale; - portando coerenza in una legislazione che attualmente si applica trasversalmente in sempre più settori. I due testi contribuiscono in modo diverso ad affrontare le suddette difficoltà e completano la catena di qualità legislativa: requisiti (essenziali) relativi alla salute e alla sicurezza e alla tutela di altri interessi pubblici, requisiti di qualità per i fabbricanti e gli organismi di valutazione della conformità, un sistema di accreditamento volto a garantire la qualità degli organismi di valutazione della conformità, procedure di valutazione della conformità trasparenti, forte vigilanza del mercato e controlli delle merci provenienti da paesi terzi. Un elemento debole o mancante in tale catena può consentire a merci non sicure di raggiungere il mercato e l'utilizzatore finale, sia esso persona privata o professionista. I testi NQN sono documenti complementari, indissolubilmente legati l'uno all'altro, ed entrambi connessi alla normativa settoriale, che essi sostengono e completano. Il regolamento introduce principi, regole, diritti ed obblighi. Le sue prescrizioni sono direttamente applicabili dal 1° gennaio 2010 e vengono attuate dalle autorità nazionali, assistite dalla Commissione onde garantire un approccio coordinato. La decisione contiene disposizioni modello, basate su quelle di vari atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, ma non ha alcun effetto giuridico. Si tratta di una decisione sui generis , che costituisce un impegno da parte del legislatore dell'UE ad applicarne i contenuti con la maggiore sistematicità possibile a tutta la normativa sui prodotti passata, presente e futura, agevolando quindi l'attuazione per tutti le parti in causa. La piena efficacia del regolamento dipende, in una certa misura, dal processo di integrazione delle disposizioni della decisione nella normativa settoriale. I testi NQN si applicano unitamente alla normativa di armonizzazione dell'Unione nel modo seguente: - la normativa settoriale fissa livelli di tutela della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, impone obblighi per gli operatori economici e le autorità nazionali, sceglie le procedure adeguate per la valutazione della conformità e include meccanismi di salvaguardia; - il regolamento (CE) n. 765/2008 fissa regole per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che forniscono servizi di valutazione della conformità nell'ambito della normativa settoriale e impone obblighi alle autorità di vigilanza del mercato connessi all'attuazione degli obblighi stabiliti dalla normativa settoriale e al controllo delle merci provenienti da paesi terzi. Con il processo di adeguamento, le disposizioni della decisione n.768/2008/CE relative a definizioni, obblighi degli operatori economici, requisiti di rintracciabilità, criteri e procedure consolidati per la notifica degli organismi di valutazione della conformità e procedure consolidate di valutazione della conformità sono tutte integrate nella normativa settoriale, consentendo quindi alle prescrizioni del regolamento (CE) n.765/2008 sulla vigilanza del mercato di raggiungere la piena efficacia. IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO ED IL PACCHETTO ATTUALE Per la normativa futura la Commissione intende esaminare sistematicamente se sia fattibile integrare le disposizioni della decisione nella normativa settoriale, adeguando le disposizioni il più spesso ed il più completamente possibile. Quando si decide di non adeguare una normativa alla decisione, l'inadeguatezza delle disposizioni di quest'ultima deve essere illustrata in modo esauriente. Questo processo si applica ad ogni modifica della normativa settoriale. Dall'adozione della decisione sono stati individuati vari atti normativi da sottoporre a revisione. La direttiva sui giocattoli è stata rivista dalla direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009[3], ed è la prima direttiva ad essere interamente allineata alla decisione n.768/2008/CE. Altri atti attendono. Cosa fare, però, quando nel prossimo futuro non sono previste revisioni della normativa? È evidente che più la normativa sui prodotti è coerente, più facile sarà comprenderla e quindi rispettarla e farla rispettare. Le soluzioni orizzontali, armonizzate a livello non settoriale, contribuiscono senz'altro a migliorare la coerenza, ad esempio per le procedure di valutazione di conformità, le regole per gli organismi notificati, e così via. È quindi veramente necessario rivedere una serie di direttive che normalmente non sarebbero oggetto di revisione nel prossimo futuro, affinché le disposizioni connesse alla vigilanza del mercato diventino rapidamente operative nei settori interessati. A tal fine si propone di adeguare alla decisione un pacchetto di direttive per le quali non era prevista la revisione, ma in relazione alle quali sarebbero benefiche disposizioni sulla vigilanza del mercato e su altre tematiche multisettoriali, senza chiamare in causa considerazioni di carattere puramente tecnico. L'obiettivo del pacchetto consiste quindi nel modificare direttive selezionate solo per integrare disposizioni orizzontali della decisione in un processo unico e semplificato, senza rivedere questioni settoriali, al fine di produrre gli immediati benefici del NQN nel numero il più possibile elevato di settori. Per ottenere la massima chiarezza giuridica, la Commissione ha optato per la tecnica legislativa della rifusione. Questa soluzione, unitamente all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, dovrebbe contribuire ad orientare il dibattito nella procedura di codecisione sull'adeguamento orizzontale dei testi con la decisione n.768/2008/CE e ad evitare di riaprire i dibattiti su aspetti specifici settoriali. Le direttive sarebbero quindi allineate alla terminologia e alle disposizioni del trattato di Lisbona. In particolare vanno introdotte le nuove disposizioni sulla comitatologia, dato che numerose direttive in questione riguardano comitati esistenti. SELEZIONE DELLE DIRETTIVE IN QUESTIONE Dopo l'adozione del NQN nel luglio 2008 i servizi della Commissione hanno analizzato la normativa sui prodotti per identificare gli strumenti da rivedere entro i successivi 3-5 anni (ovvero fino al 2013) per motivi specifici di settore (ad esempio per chiarire o ampliare il campo d'applicazione, per aggiornare i requisiti di sicurezza, ecc.). La maggior parte della normativa esistente necessitava di aggiornamenti per motivi specifici di settore e tali singole revisioni sono indicate nel programma di lavoro della Commissione. L'adeguamento verrà effettuato nel contesto di tali revisioni. La Commissione ha anche cercato di individuare atti normativi che condividano ampiamente la struttura e l'approccio delle disposizioni della decisione n.768/2008/CE e che possano dunque partecipare all'attività dedicata unicamente all'adeguamento alla decisione. La scelta delle direttive è stata quindi automaticamente limitata a quelle adottate nell'ambito del "nuovo approccio", dato che l'altra normativa (in particolare le direttive vecchie o di tipo tradizionale) richiederebbe un adattamento più profondo, che va oltre un semplice "adeguamento". Tramite tale processo la Commissione è riuscita ad identificare le seguenti dieci direttive "nuovo approccio" da includere nel pacchetto di adeguamento: - direttiva sugli esplosivi per uso civile: direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile; - direttiva sugli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive (ATEX): direttiva 94/9/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; - direttiva ascensori : Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; - direttiva "attrezzature a pressione": direttiva 97/23/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; - direttiva relativa agli strumenti di misura: direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; - direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC): direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; - direttiva "bassa tensione"(LVD): direttiva 2006/95/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; - direttiva sugli articoli pirotecnici: direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; - direttiva sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico: direttiva 2009/23/CE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; - direttiva sui recipienti semplici a pressione: direttiva 2009/105/CE relativa ai recipienti semplici a pressione. La principale caratteristica comune delle suddette direttive è la struttura: definizioni, requisiti essenziali di salute e sicurezza, riferimenti a norme europee armonizzate, requisiti per i fabbricanti, prescrizioni in materia di rintracciabilità e di valutazione della conformità (tutte dispongono procedure di valutazione della conformità, otto prescrivono l'intervento di organismi notificati) e meccanismi di salvaguardia. Talune delle suddette direttive hanno rilevanza in vari settori (in particolare le direttive bassa tensione, EMC, strumenti di misura, apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva e attrezzature a pressione) e potenziano gli attesi effetti benefici dell'adeguamento per gli operatori economici e le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei relativi mercati. I settori interessati sono settori industriali molto importanti, che devono affrontare una forte concorrenza internazionale e che quindi trarranno beneficio dalla semplificazione e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque sul mercato dell'UE. I dati di base per taluni tra tali settori possono essere sintetizzati nel modo seguente. Le direttive "bassa tensione" e EMC coprono in linea di massima tutte le apparecchiature elettriche ad uso domestico e professionale, ovvero un output di circa 235,59 miliardi di euro per le apparecchiature oggetto della direttiva "bassa tensione" e 200,12 miliardi di euro per le apparecchiature cui si applica la direttiva EMC. La bilancia commerciale di tale settore è negativa (LVD: importazioni per 103,93 miliardi di euro ed esportazioni per 83,09 miliardi di euro. I consumi interni sono stimati a 256,42 miliardi di euro. EMC: importazioni per 100,78 miliardi di euro ed esportazioni per 76,07 miliardi di euro. I consumi interni sono stimati a 224,83 miliardi di euro). La direttiva sugli apparecchi ATEX riguarda tutti i prodotti che possono essere utilizzati in atmosfera esplosiva, siano essi elettrici, meccanici o a pressione (miniere, impianti petrolchimici, mulini, stazioni di servizio, ecc.). L'output del settore si aggira sui 2,2 miliardi di euro e la bilancia commerciale è positiva: le importazioni ammontano a 400 milioni di euro, mentre i consumi interni sono stimati a 1,9 miliardi di euro, l'86% dei quali di produzione interna. Il settore degli strumenti di misura (compresi gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico), nel quale rientrano tutti i contatori di acqua, gas, energia elettrica, benzina e tutti gli altri liquidi, nonché tutti gli strumenti per pesare nel commercio al dettaglio, produce un output di circa 5,75 miliardi di euro. La maggior parte di tali strumenti è fabbricata nell'UE e le importazioni costituiscono meno di un quarto della produzione UE. Gli articoli pirotecnici, che non comprendono solo i fuochi d'artificio, ma anche la tecnologia per gli airbag degli autoveicoli, producono un output di 4,2 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro per gli airbag). Il fatto che il 95% dei fuochi d'artificio sia fabbricato al di fuori dell'UE sottolinea la necessità di prescrizioni severe in materia di rintracciabilità. Le attrezzature a pressione (compresi i recipienti semplici a pressione) possono rientrare in vari settori dato che vengono prevalentemente impiegate quali componenti in un prodotto finale dagli usi più ampi. Le merci che contengono attrezzature a pressione vanno dai prodotti di consumo (ad esempio pentole a pressione, condizionatori d'aria per uso domestico, estintori, ecc.) ai beni industriali (ad esempio recipienti e condutture a pressione negli impianti chimici, vari tipi di macchinari, ecc.). Questo dimostra chiaramente l'importanza dei settori interessati e sottolinea che, migliorando la coerenza legislativa e consentendo un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci originarie di paesi terzi, si otterranno effetti decisamente positivi. CONTENUTO DELLE PROPOSTE Le proposte oggetto della presente iniziativa sono strettamente limitate, nel contenuto, all'adeguamento alla decisione n. 768/2008/CE e con la nuova terminologia del trattato di Lisbona (comprese le nuove disposizioni sulla comitatologia). Più specificamente, le proposte mirano ad allineare definizioni, prescrizioni in materia di rintracciabilità, obblighi degli operatori economici, criteri e procedure per la selezione degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati) e requisiti di valutazione della conformità. Il linguaggio usato nelle disposizioni della decisione è stato mantenuto nella misura del possibile, ma in talune circostanze è stato adattato per consentire un'integrazione corretta e sensata nelle direttive. Di conseguenza la terminologia può essere diversa da una direttiva all'altra, ma il significato e gli obblighi giuridici resteranno gli stessi. La sostanza dell'adeguamento delle dieci direttive può essere riassunta come segue. 1. Misure volte ad affrontare il problema della non conformità 2. Obblighi di importatori e distributori di verificare che le merci rechino la marcatura CE, siano accompagnate dai documenti richiesti e contengano informazioni che consentono la rintracciabilità. Altri obblighi per gli importatori. 3. Obblighi dei fabbricanti di fornire istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli utilizzatori finali, nonché di effettuare prove a campione e di monitorare i prodotti. 4. Prescrizioni in materia di rintracciabilità durante l'intera catena di distribuzione: fabbricanti e importatori devono apporre i loro nomi e indirizzi sui prodotti; ogni operatore economico deve essere in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito. 5. Riorganizzazione della procedura relativa alla clausola di salvaguardia (vigilanza del mercato) per chiarire come le autorità responsabili dell'applicazione siano informate in merito a merci pericolose e garantire che in tutti gli Stati membri siano adottate le stesse misure in relazione al prodotto pericoloso. 6. Misure volte a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati. 7. Rafforzamento delle prescrizioni di notifica per gli organismi notificati (compresi subappaltatori e affiliate) quali indipendenza, competenza nello svolgimento della loro attività e applicazione degli orientamenti elaborati dai gruppi di coordinamento. 8. Processo di notifica riveduto : gli Stati membri che notificano un organismo devono fornire informazioni sulla valutazione della competenza del medesimo. Altri Stati membri possono esprimere obiezioni sulla notifica entro un determinato periodo. 9. Prescrizioni per le autorità di notifica (ovvero le autorità nazionali responsabili della valutazione, della notifica e del monitoraggio degli organismi notificati) quali obiettività ed indipendenza nello svolgimento della loro attività. 10. Obblighi di informazione : gli organismi notificati devono informare le autorità di notifica in merito a rifiuti, limitazioni, sospensioni e revoche di certificati. 11. Misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive 12. Adeguamento di definizioni e terminologia comunemente impiegati. 13. Adeguamento dei testi delle procedure di valutazione della conformità . È opportuno sottolineare che le questioni relative all'attuazione della politica di normalizzazione dell'UE, che potrebbero avere ripercussioni sull'attuazione delle direttive in questione, vengono trattate in un'iniziativa separata (il pacchetto "normalizzazione"). CONCLUSIONI La Commissione attribuisce notevole importanza alle proposte, che forniscono un importante contributo al raggiungimento dell'obiettivo strategico di un mercato interno che funziona correttamente per i consumatori, per i professionisti e per gli operatori economici in generale. Le direttive allineate contribuiranno a rafforzare la competitività delle imprese europee, garantendo condizioni di concorrenza eque per tutti, in cui gli operatori che rispettano la legge saranno tutelati nei confronti di quelli meno diligenti. L'iniziativa è anche in linea con l'obiettivo della Commissione relativo al miglioramento e alla semplificazione della regolamentazione, dato che introduce coerenza ed uniformità legislativa in vari settori industriali, contribuendo a rendere la normativa UE più comprensibile, più agevolmente attuabile, più facile da rispettare e da applicare. La Commissione ha selezionato strumenti per il pacchetto in questione basandosi sul fatto che gli unici emendamenti ad essi apportati riguardano l'adeguamento alle disposizioni del NQN. Non vengono modificati gli aspetti tecnici sostanziali della specifica legislazione settoriale coinvolta[4]. Di conseguenza la Commissione invita il Parlamento europeo ed il Consiglio a considerare il pacchetto in quanto tale al fine di garantire la coerenza generale intrinseca alla tecnica della rifusione ed evitare la frammentazione dei dibattiti in una serie di discussioni settoriali. [1] COM(2011) 206 definitivo del 13.4.2011. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo approccio", COM(2003) 240 definitivo del 7.5.2003. [3] GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. [4] Eccetto la direttiva sugli articoli pirotecnici. La Commissione propone una piccola correzione dell'allegato I, punto 4, al fine di evitare un involontario divieto degli airbag e di taluni altri articoli pirotecnici dopo il 4 luglio 2013. L'emendamento è relativamente limitato in termini di modifiche del testo esistente. Si ritiene quindi sia più opportuno e utile mantenere la direttiva all'interno del pacchetto, anziché sottoporla ad un processo di revisione indipendente.