52011DC0376




COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA CORTE DEI CONTI

SULLA STRATEGIA ANTIFRODE DELLA COMMISSIONE

INDICE

1. Introduzione 3

2. Strategia globale antifrode della Commissione 5

2.1. Principi fondamentali e priorità 8

2.2. Prevenzione e individuazione delle frodi 10

2.2.1. Strategie antifrode a livello dei servizi della Commissione 10

2.2.2. Ruolo dell’OLAF nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie 12

2.2.3. Analisi dei rischi e controlli sistematici 13

2.2.4. Sensibilizzazione e formazione 14

2.3. Indagini 14

2.3.1. Indagini dell’OLAF 14

2.3.2. Informatori e denunzianti 16

2.4. Sanzioni 16

2.5. Recupero 17

2.6. Altri strumenti trasversali di prevenzione delle frodi 17

2.6.1. Norme legislative internazionali 17

2.6.2. Etica e integrità 17

2.6.3. Trasparenza e accesso alle informazioni 18

2.6.4. Appalti e sovvenzioni 18

3. Controllo dell’attuazione e presentazione di relazioni 18

INTRODUZIONE

Con la presente comunicazione, la Commissione migliora e modernizza la propria strategia antifrode, il cui obiettivo generale consiste nel migliorare la prevenzione , l’ individuazione e le condizioni d’indagine delle frodi e conseguire un adeguato livello di riparazione e deterrenza, con sanzioni proporzionate e dissuasive, nel rispetto del giusto processo, soprattutto mediante l’introduzione di strategie antifrode a livello dei servizi della Commissione , rispettando e chiarendo le diverse responsabilità delle varie parti interessate.

Conformemente all’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell’esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l’impiego di risorse.

La Commissione europea dà esecuzione al bilancio dell’Unione in conformità del principio della buona gestione finanziaria (articolo 317 del TFUE) e si impegna a garantire che il quadro, le politiche, le norme e le procedure vigenti consentano di prevenire e individuare efficacemente le frodi[1].

Sono state rafforzate la gestione e la responsabilità finanziarie. I servizi della Commissione[2] sono responsabili della gestione delle risorse operative e amministrative ad essi destinate per attuare le politiche dell’Unione o per contribuire al buon funzionamento delle sue istituzioni garantendo l’efficienza in termini di costi e riducendo il più possibile l’onere amministrativo. A questo riguardo, i servizi della Commissione[3] sono tenuti ad adottare le misure necessarie per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento della prevenzione e dell’individuazione delle frodi[4] e irregolarità[5].

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) conduce indagini amministrative, attingendo alla propria esperienza e alle proprie competenze per aiutare gli altri servizi della Commissione a prevenire e individuare le frodi[6].

Le politiche antifrode della Commissione sono imperniate sulla prevenzione e sull’individuazione delle frodi, ma altri fattori quali l’efficacia e l’efficienza delle indagini, il rapido recupero delle somme indebitamente pagate attraverso il bilancio dell’Unione e l’applicazione di sanzioni dissuasive risultano altrettanto importanti.

Gli Stati membri gestiscono quasi tutte le entrate del bilancio dell’Unione e condividono altresì con la Commissione la gestione dell’80% circa delle spese del bilancio. Il restante 20% è gestito direttamente dai servizi della Commissione, in parte con le amministrazioni di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Nelle raccomandazioni sulle procedure di discarico e in varie altre risoluzioni e relazioni, il Parlamento europeo[7], il Consiglio[8] e la Corte dei conti europea[9] hanno chiesto una migliore tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea dalle irregolarità e dalla frode. Tuttavia, il Consiglio[10] e il Parlamento[11] hanno altresì esortato a semplificare i programmi europei e ad evitare eccessivi oneri amministrativi. La Commissione deve pertanto trovare il giusto equilibrio tra un controllo efficiente in termini di costi e la semplificazione.

Nel 2010, il Consiglio ha adottato il programma pluriennale di Stoccolma[12], che definisce le priorità politiche in materia di giustizia, libertà civili e sicurezza, e invita l’Unione europea e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per combattere la corruzione ed altre forme di criminalità finanziaria, anche potenziando la capacità di indagine finanziaria e individuando più chiaramente i “beneficiari effettivi” dei beni.

Nel 2011 saranno adottate varie iniziative volte a intensificare la lotta contro la frode e la corruzione a danno del bilancio dell’Unione europea.

La proposta della Commissione riguardante la modifica del quadro giuridico dell’OLAF[13] mira a potenziare l’efficienza e la rapidità delle indagini svolte dall’ufficio, a rafforzare le garanzie procedurali e la cooperazione tra l’OLAF e gli Stati membri e a migliorare la sua governance.

La comunicazione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative[14] illustra come la Commissione intenda salvaguardare, a livello di Unione, il denaro dei contribuenti dalle attività illegali, comprese le minacce costituite dalla corruzione tanto all’interno quanto all’esterno delle istituzioni dell’Unione. La comunicazione evidenzia le possibilità di migliorare il quadro penale e gli strumenti procedurali a disposizione di investigatori e pubblici ministeri, nonché possibili sviluppi istituzionali quali l’istituzione di una Procura europea.

La comunicazione sulla lotta contro la corruzione nell’UE[15] , che integra tali iniziative, istituisce un meccanismo di relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione per valutare periodicamente l’impegno degli Stati membri (la “relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione”).

Il programma di lavoro della Commissione per il 2011 comprende altresì, nell’ambito delle iniziative volte a tutelare l’economia legale, una proposta riguardante un nuovo quadro giuridico sulla confisca e sul recupero degli attivi illeciti[16]

La presente strategia antifrode, che integra tali iniziative, tratta essenzialmente gli aspetti della buona amministrazione. Insieme, tutte le comunicazioni citate collocano in un contesto coerente e globale le future politiche dell’Unione in materia di lotta contro la frode e la corruzione.

Questa strategia antifrode, che la Commissione rivolge principalmente ai propri servizi, permetterà di consolidare le politiche dell’Unione e contribuire alla tutela degli interessi finanziari di quest’ultima. Essa integra gli orientamenti strategici fondamentali presentati dalla Commissione nelle sue recenti comunicazioni su Europa 2020[17] e sulla revisione del bilancio [18], che evidenziano importanti obiettivi per semplificare le norme dell’Unione garantendone la coerenza e mantenendo, nel contempo, un livello elevato di responsabilità e di sorveglianza dei rischi finanziari.

Strategia globale antifrode della Commissione

Frode a danno del bilancio dell’Unione europea — situazione attuale e sfide future

L’ultima strategia antifrode della Commissione è stata adottata nel 2000[19], e i conseguenti piani d’azione per i periodi 2001-2003 e 2004-2005 hanno creato le basi per una politica globale dell’Unione contro la frode[20]. Dal 2001 al 2005, la Commissione ha riferito in merito all’attuazione del piano d’azione e ai progressi conseguiti nell’elaborazione di politiche antifrode nelle sue relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la frode[21]. Nel 2007 essa ha adottato una comunicazione sull’impermeabilità alla frode[22], nonché una comunicazione relativa alla ripartizione delle responsabilità tra l’OLAF e i servizi della Commissione per quanto riguarda le spese nell’ambito della gestione concorrente, in base alla quale spetta ai servizi procedere al monitoraggio finanziario delle irregolarità e dei casi di frode[23]. L’attuazione di tali comunicazioni dimostra che il know-how acquisito dall’OLAF grazie all’esperienza maturata attraverso le indagini svolte, può fornire un contributo prezioso alla Commissione.

L’elaborazione in corso del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) offre alla Commissione l’opportunità di consolidare le strategie antifrode nelle diverse politiche dell’Unione. Il quadro finanziario pluriennale applicabile dopo il 2013 poggerà su nuove proposte legislative specifiche per i programmi europei, che integrano l’obiettivo generale di una semplificazione di vasta portata e dovrebbero comprendere adeguate misure antifrode. La Commissione si impegna a rafforzare ulteriormente le disposizioni legislative antifrode in modo proporzionato e tale da garantire l’efficienza dei costi. Tale processo terrà conto delle azioni già avviate dai suoi servizi.

I truffatori, e in particolare la criminalità organizzata, si adattano rapidamente alle nuove situazioni. La Commissione dev’essere in grado di fronteggiare le nuove sfide. Il mutevole contesto in cui vengono perpetrate le frodi richiede un costante adeguamento delle politiche antifrode dell’Unione. La prevenzione e l’individuazione delle frodi rappresentano un aspetto fondamentale della governance, che la Commissione si è impegnata ad affrontare a tutti i livelli e attraverso l’intero ciclo di spesa e delle entrate.

Il bilancio dell’Unione europea è costituito da denaro dei contribuenti, che dev’essere usato esclusivamente per attuare le politiche approvate dal legislatore europeo. Tuttavia, nel 2009 gli Stati membri hanno comunicato casi di sospetta frode per un importo di 279,8 milioni di euro, riguardanti fondi UE gestiti a livello nazionale[24].

Tale cifra rappresenta soltanto un indicatore dell’incidenza finanziaria del problema, giacché non indica che i casi verranno accertati, né che l’importo in questione non sia recuperabile. Essa dimostra tuttavia la necessità di impegnarsi nella prevenzione e di adeguare regolarmente le misure in vigore per neutralizzare nuovi sistemi di frode.

D’altro canto, i nuovi controlli suggeriti dalla Commissione dovrebbero essere proporzionati, efficienti ed efficaci in termini di costi. Dato che le frodi comportano spesso sistemi sofisticati e organizzati con cura per occultare ogni traccia, il rischio di non scoprire una frode è più elevato rispetto ad altre irregolarità cosicché, per essere efficaci, i sistemi antifrode dovranno essere più intelligenti e sofisticati e probabilmente più costosi. Il valore marginale delle frodi verosimilmente individuabili e sanzionabili dagli Stati membri e dalla Commissione grazie all’intensificazione dei controlli antifrode dev’essere superiore al costo marginale dei controlli e dei costi aggiuntivi, tenuto conto anche del rischio di reputazione.

L’attuazione delle misure antifrode deve inoltre tener conto dell’obiettivo dichiarato della Commissione di non aumentare le risorse e di ridurre le funzioni di sostegno amministrativo e di coordinamento[25]. Eventuali investimenti aggiuntivi dovranno pertanto venire realizzati riassegnando il personale all’interno dei servizi conformemente a tali principi.

La Commissione ha già elaborato, e continua ad elaborare, misure antifrode. Gli esempi di buone pratiche illustrati qui di seguito dimostrano il potenziale di provvedimenti antifrode ben studiati.

Nell’ambito delle azioni strutturali,[26] la Commissione ha messo a punto una strategia congiunta per la prevenzione della frode volta a rafforzare la sua capacità di trattare le frodi, sensibilizzare gli Stati membri e i propri servizi all’importanza della prevenzione della frode e potenziare la cooperazione con l’OLAF. La strategia congiunta consolida le misure in vigore per i fondi in questione e agevolerà l’attuazione della presente strategia antifrode in questo settore di bilancio. Altri servizi della Commissione, come ad esempio quelli responsabili delle politiche di ricerca, hanno adottato strategie antifrode specifiche che si avvalgono dei dati disponibili.

Una siffatta impostazione sistematica non viene ancora seguita, tuttavia, da tutti i servizi della Commissione che gestiscono fondi dell’Unione europea.

Sviluppo dell’impostazione “Pluto” per l’individuazione e la prevenzione delle frodi

Il progetto Pluto è stato creato per aiutare la direzione generale “Società dell’informazione” della Commissione a migliorare le proprie capacità di audit e le proprie funzioni di controllo mediante potenti strumenti analitici e informazioni sugli indicatori di frode basati sull’esperienza operativa dell’OLAF. Tale impostazione ha permesso di individuare un maggior numero di casi di frodi sospette.[27]

Visto il successo del progetto, segnatamente in termini di individuazione tempestiva dei casi di frode, altri servizi operativi della Commissione hanno manifestato un vivo interesse per l’applicazione di tale impostazione, che sarà agevolata.

La Commissione europea ha messo a punto, col nome di “ Mutual Assistance Broker (MAB)” , una piattaforma tecnica unica per lo scambio sicuro di dati tra le autorità doganali ed altre autorità nazionali competenti, comprese le unità di informazione finanziaria dell’Unione europea[28] (autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio del denaro), accessibile mediante un programma di navigazione internet. Tale sistema permette lo scambio sicuro di informazioni riguardanti movimenti illeciti, accertati o sospetti, di merci o denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dalla stessa, eliminando la fastidiosa necessità di una duplice immissione di dati ma rispettando al tempo stesso le norme in materia di protezione dei dati personali.

Il ricorso a nuovi strumenti informatici può contribuire a ridurre sensibilmente l’onere amministrativo che l’individuazione di frodi e irregolarità comporta anche per la gestione del capitolo entrate del bilancio.

La Commissione ha messo a punto un corso di formazione in materia di sensibilizzazione al problema delle frodi basato su casi effettivamente individuati da un suo servizio.

Questo tipo di formazione personalizzata verrà sviluppato servendosi di casi effettivamente individuati anche da altri servizi della Commissione e regolarmente proposto come indicato al punto 2.2.4.

Principi fondamentali e priorità

Principi fondamentali della strategia antifrode della Commissione

La strategia antifrode della Commissione si applica tanto alle spese quanto alle entrate del bilancio.

La politica della Commissione nel settore rispetta i principi informatori e le norme di riferimento seguenti.

Etica. La Commissione e le altre autorità preposte alla gestione dei fondi dell’Unione europea devono osservare i più elevati standard di comportamento etico e integrità . Il loro personale deve attenersi a tali norme e ricevere un’adeguata formazione sui rischi di frode e sulla necessità di combatterla.

Maggiore trasparenza. Si tratta di un importante strumento per combattere le frodi. Le informazioni pertinenti sull’impiego dei fondi dell’Unione dovrebbero essere disponibili, nei limiti del possibile, in un formato che permetta di verificarle, confrontarle e analizzarle ai fini della lotta antifrode, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela dei dati personali[29].

Prevenzione della frode. Dato che l’elaborazione di programmi di spesa costituisce la prima fase di una prevenzione efficace delle frodi, un’analisi della potenziale esposizione alla frode verrà integrata, all’occorrenza, negli studi di fattibilità e nelle valutazioni d’impatto. In fase di attuazione, meccanismi di sorveglianza e controllo efficienti in termini di costi e basati sui rischi dovrebbero permettere di ridurre opportunamente i rischi di frode.

Effettiva capacità d’indagine . È importante disporre di strumenti e incentivi adeguati per individuare efficacemente le frodi e svolgere indagini al riguardo. In casi di sospetta frode, gli organismi antifrode devono poter disporre di un accesso riservato alle informazioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni e gli organismi interessati da una pista di controllo e in conformità della normativa vigente. Inoltre, le istituzioni e gli organismi interessati devono ricevere dall’organismo d’indagine informazioni adeguate e tempestive che consentano loro di adottare misure cautelative e impedire il perdurare di irregolarità o frodi a danno del bilancio dell’Unione. Denunzianti, testimoni e informatori devono poter ricorrere a procedure facili, sicure e rapide per denunciare i casi di frode.

Sanzioni . La giustizia dev’essere esercitata garantendo un giusto processo e in tempi ragionevoli. Le procedure devono prevedere norme più avanzate in materia di giusto processo, ricorrendo a meccanismi che consentano un’azione rapida e indipendente. Oltre all’irrogazione di sanzioni adeguate, occorre che i soggetti condannati e oggetto di sanzioni amministrative siano effettivamente privati dei proventi dei reati commessi e che i fondi distratti vengano recuperati.

Buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni . Una buona cooperazione tra le autorità competenti nazionali e dell’Unione e tra i servizi di tutte le istituzioni interessate rappresenta, in particolare, un requisito essenziale per combattere efficacemente le frodi. La Commissione tiene conto dell’importante ruolo svolto dai suoi partner incaricati dell’attuazione, segnatamente nell’ambito dei sistemi di gestione concorrente.

Priorità della Commissione

La strategia antifrode della Commissione prevederà misure in materia di prevenzione e individuazione (2.2.), indagini (2.3.), sanzioni (2.4.), recupero (2.5.) ed altri strumenti orizzontali di prevenzione della frode quali le norme in materia di etica e integrità, la trasparenza e l’accesso alle informazioni, gli appalti e le sovvenzioni (2.6.).

Le questioni da affrontare in via prioritaria riguardano la prevenzione della frode.

1. Introduzione di adeguate misure antifrode nelle proposte della Commissione sui programmi di spesa previsti nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, alla luce delle analisi di impatto, come indicato al punto 2.2.1.

2. Elaborazione di strategie antifrode a livello di servizi della Commissione con l’assistenza dell’OLAF (punto 2.2.2.) e dei servizi centrali, e loro attuazione (punti 2.2.1 - 2.2.3 e punto 2.2.4 rispettivamente).

3. Revisione delle direttive in materia di appalti pubblici per soddisfare le esigenze di semplificazione contenendo al tempo stesso i rischi di frode nel settore negli Stati membri (punto 2.6.4).

Queste priorità saranno realizzate entro e non oltre la fine del 2013. Le altre misure indicate nella presente strategia antifrode verranno attuate al più tardi entro il 2014.

Prevenzione e individuazione delle frodi

L’obiettivo di prevenire e individuare frodi e irregolarità[30] va conseguito attraverso il processo di controllo interno applicato in seno alla Commissione a tutti i livelli di gestione[31]. Tutti i soggetti che gestiscono fondi dell’Unione europea sono giuridicamente tenuti a prevenire le irregolarità e le frodi a danno del bilancio dell’Unione. In pratica, la Commissione, gli Stati membri e altri partner incaricati dell’attuazione hanno l’obbligo di predisporre procedure di gestione e di controllo interno volte a consentire la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, errori e frodi[32].

I controlli intesi a prevenire e individuare le frodi fanno parte di quelli volti a garantire la legalità e la regolarità delle transazioni. La presente strategia antifrode non dovrebbe pertanto comportare un’ulteriore serie di controlli. Occorre garantire, tuttavia, che i sistemi di controllo interno esistenti coprano adeguatamente il rischio di frode.

Benché il quadro giuridico preveda già tutta una serie di requisiti tesi a garantire la regolarità e la legalità delle procedure, occorrono ulteriori miglioramenti per affrontare in modo soddisfacente l’esposizione specifica al rischio di frode. I servizi centrali della Commissione e alcuni suoi servizi di gestione hanno messo a punto strumenti di analisi dei rischi che possono essere impiegati anche per gestire i rischi di frode, ma che vanno riesaminati periodicamente per consentire di affrontare meglio tali questioni[33]. La Commissione promuoverà attivamente la gestione del rischio di frodi e sorveglierà i risultati concreti delle misure di prevenzione già esistenti.

Strategie antifrode a livello dei servizi della Commissione

Poiché le responsabilità dei diversi soggetti interessati variano in funzione delle modalità di gestione e del settore politico in questione, occorre definire un’impostazione specifica. Al di là di alcuni elementi comuni, le strategie antifrode a livello di servizi della Commissione devono tener conto del settore politico e del servizio della Commissione interessati. Un’unica impostazione applicabile a tutti non sarebbe la soluzione ottimale. Ove possibile, l’attuazione deve poggiare su strategie settoriali antifrode specifiche che devono essere adottate da tutti i servizi che gestiscono i fondi dell’Unione o ne sorvegliano l’impiego.

Per quanto riguarda la gestione diretta , i servizi della Commissione incaricati delle diverse politiche hanno innanzitutto la responsabilità di prevenire le frodi, assicurare il follow-up finanziario dei casi di frode nei settori di loro competenza e, all’occorrenza e in stretta collaborazione con l’OLAF, adottare misure di attenuazione per evitare il perdurare di frodi e irregolarità[34].

Nell’ambito della gestione concorrente , gli Stati membri sono i principali responsabili dell’esecuzione di una parte significativa del bilancio dell’Unione (l’80% circa)[35]. Questo fatto rende più difficile per i servizi competenti della Commissione prevenire e individuare le frodi. Questo tipo di gestione stabilisce che in un primo tempo spetti agli Stati membri istituire sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi conformi al quadro normativo. Essi sono tenuti a garantire l’efficacia di tali sistemi per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi. Spetta poi alla Commissione applicare procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell’esecuzione del bilancio nel quadro della gestione concorrente.

Per quanto attiene alla gestione indiretta, congiunta e decentrata[36] e alla gestione concorrente, i servizi della Commissione dipendono da partner esterni per l’esecuzione del bilancio dell’Unione. Una strategia antifrode a livello di servizi della Commissione dovrà rispettare la proporzionalità e il rapporto costo/benefici delle misure da attuare, basandosi ove possibile su una strategia esistente. Dato che ciascun partner esterno procede alla gestione secondo modalità proprie, i servizi della Commissione devono stabilire come meglio tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in ciascun settore, tenendo conto del rapporto costi/benefici. L’OLAF fornirà sostegno ai servizi della Commissione come indicato al punto 2.2.2. Se del caso, la Commissione proporrà nuove norme o rafforzerà quelle in vigore, modificherà accordi o negozierà le modifiche necessarie con gli Stati membri ed altri partner esterni. Siffatte proposte terranno conto altresì delle pertinenti valutazioni dei rischi di frode e di altre analisi.

Elementi delle strategie antifrode necessari a livello di servizi della Commissione

I servizi della Commissione adegueranno i propri sistemi e le proprie procedure di controllo interno in modo coerente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Le strategie settoriali dovrebbero abbracciare l’intero ciclo della lotta antifrode, ossia la prevenzione e l’individuazione delle frodi, la cooperazione tra l’OLAF e i servizi della Commissione, il recupero e le sanzioni. Esse dovrebbero adattare tali elementi alle esigenze e alle situazioni specifiche di ogni singolo settore politico, anche tenendo conto del rischio di frode nel settore.

Le strategie settoriali esistenti possono servire come base, da consolidare e integrare opportunamente.

La Commissione può anche realizzare strategie regionali riguardanti particolari tipi di frode. Un nuovo esempio di impostazione orizzontale consiste nel piano d’azione contro il contrabbando di sigarette ed alcool lungo la frontiera orientale dell’Unione europea, che accompagna la presente strategia come documento di lavoro[37].

La Commissione porrà in essere una stretta cooperazione e sinergie e promuoverà altresì le norme pertinenti indicate nella presente strategia antifrode presso le istituzioni dell’UE, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), gli uffici, le agenzie e gli organi, nonché all’interno di imprese comuni .

Ruolo dell ’OLAF nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie

Conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999, l’OLAF “contribuisce all’elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea”[38]. L’OLAF dovrebbe partecipare a tale attività sin dalle prime fasi. Benché la prevenzione e l’individuazione delle frodi siano in primo luogo di competenza del capo di un servizio della Commissione (in funzione di ciascuna modalità di gestione), l’OLAF svolge un ruolo di primo piano in tutto il processo.

L’OLAF svolgerà un ruolo proattivo e rafforzato e assisterà i servizi fornendo loro, tra l’altro, una metodologia e orientamenti per elaborare e attuare le strategie settoriali antifrode.

Attualmente, lo scambio delle migliori pratiche avviene soltanto tra alcuni servizi della Commissione che gestiscono fondi dell’UE e non viene esteso a tutti gli altri servizi. Il gruppo interservizi dei corrispondenti per l’impermeabilità alle frodi ( Inter-service group of Fraud Proofing Correspondents ) sarà trasformato in una rete per la prevenzione e l’individuazione delle frodi organizzata dall’OLAF, che servirà come centro di competenze e fornirà sostegno e consulenze. Essa diffonderà le migliori pratiche (ad esempio, il suddetto progetto di estrazione di dati ( data mining ) “Pluto”) e valutazioni dei rischi di frode basate sull’esperienza operativa dell’OLAF, nonché le informazioni pertinenti messe a disposizione dell’OLAF dagli Stati membri, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali. La rete dovrebbe contribuire altresì all’elaborazione e all’aggiornamento periodico delle strategie settoriali adottate dai servizi della Commissione.

L’OLAF contribuisce a coordinare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta contro la frode in conformità dell’articolo 325, paragrafo 3, del TFUE e del quadro normativo applicabile[39]. L’azione degli Stati membri è sostenuta mediante consultazioni periodiche, in particolare nell’ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (COCOLAF)[40], il quale potrebbe essere costituito da più gruppi settoriali, garantendo così la presenza di esperti per i vari settori d’attività. I sottogruppi dovrebbero favorire la cooperazione tra i servizi antifrode degli Stati membri, incoraggiandoli a condividere le rispettive esperienze operative e a promuovere una maggiore sensibilizzazione alle pratiche fraudolente rilevate nei diversi Stati membri.

Quanto precede rispecchia il ruolo dell’OLAF, che consiste nell’indagare su presunte frodi e nell’aiutare attivamente tutti i servizi della Commissione ad elaborare politiche di prevenzione delle frodi.

Analisi dei rischi e controlli sistematici

In funzione delle diverse modalità di gestione, i servizi della Commissione predisporranno, con l’assistenza dell’OLAF, sistemi che offrano loro una ragionevole garanzia di poter individuare le principali irregolarità e frodi. Si dovrebbero creare, in particolare, condizioni che permettano di identificare operazioni od operatori sospetti attraverso indicatori specifici (i cosiddetti “cartellini rossi”).

I servizi prenderanno in esame la necessità di migliorare la valutazione del rischio di frode elaborando una procedura più sistematica e formalizzata per identificare i settori che presentano rischi. Parallelamente, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili, essi dovrebbero instaurare controlli “intelligenti” avvalendosi di strumenti informatici messi a punto da alcuni servizi in collaborazione con l’OLAF[41], dopo averli opportunamente adattati alle proprie esigenze. Tali strumenti consentono, ad esempio, di raggruppare i dati esistenti relativi a progetti finanziati dall’Unione, conclusi o in corso. Si tratta di un sistema utile nel campo della prevenzione delle frodi, ma che può anche essere utilizzato per individuare casi di plagio e di doppio finanziamento fraudolento. Detti strumenti, però, saranno pienamente efficaci soltanto se i sistemi d’informazione pertinenti contengono dati completi, coerenti e attendibili sui fondi dell’Unione. La possibilità di analizzare dati a fini di prevenzione dovrebbe essere presa in considerazione anche al momento di definire i requisiti aziendali dei nuovi sistemi informatici.

La comunicazione tra i servizi della Commissione in merito ai rischi di frode potrebbe essere migliorata. Verrà riesaminato l’impiego del sistema di allarme rapido (SAR) interno della Commissione[42] per trasformarlo in uno strumento ancora più efficace di prevenzione delle frodi nell’ambito della gestione diretta. Si dovrebbero creare condizioni atte a garantire un più ampio scambio di informazioni con i soggetti esterni attraverso la base centrale di dati sull’esclusione[43] conformemente alla legislazione pertinente e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

L’efficacia del monitoraggio potrebbe essere ostacolata da un accesso insufficiente a documentazione e informazioni in alcuni casi di gestione congiunta in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali[44]. La Commissione continuerà ad adoperarsi per migliorare gli strumenti giuridici della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali e garantirne un’adeguata attuazione e applicazione. Tale impostazione potrebbe comprendere l’inserimento negli accordi internazionali e nei memorandum d’intesa, conformemente ai regolamenti in vigore in materia di indagini, di disposizioni sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione a livello operativo, anche nell’ambito di indagini congiunte.

Sensibilizzazione e formazione

La Commissione sensibilizzerà regolarmente al rischio di frode il proprio personale , in particolare i responsabili dei progetti, il personale dei servizi finanziari e i revisori dei conti, nonché il personale in servizio presso le delegazioni dell’Unione europea. Essa opererà in stretto contatto con il SEAE ed altri organismi dell’Unione per promuovere tale politica e divulgherà informazioni sul sistema di allarme rapido, sulle procedure di comunicazione delle frodi e sulle misure di lotta contro la frode. Tra queste figurano i provvedimenti volti a limitare l’incidenza della frode e delle irregolarità attraverso l’adozione tempestiva di provvedimenti adeguati per evitarne il perdurare, concentrandosi inizialmente sugli organismi e sui soggetti maggiormente interessati. Tra le informazioni divulgate dovrebbero figurare quelle sulle misure antifrode e sull’OLAF.

Tutto il personale incaricato della gestione di progetti e delle operazioni finanziarie è responsabile in materia di prevenzione e individuazione delle frodi e dovrebbe ricevere un’adeguata formazione, anche nel settore della lotta contro la frode. L’OLAF metterà a disposizione uno specifico sito Internet antifrode interno alla Commissione, contenente orientamenti metodologici per aiutare i servizi e le agenzie esecutive a elaborare strategie antifrode, riguardanti tra l’altro le migliori pratiche e i diversi tipi di frode. Tramite tale sito, esso condividerà le proprie competenze ed esperienze, che potranno servire per mettere a punto programmi di formazione.

La rete di prevenzione e individuazione delle frodi dell’OLAF ed eventualmente altri gruppi esistenti di esperti contribuiranno alle attività di sensibilizzazione e alla formazione.

La Commissione, e in particolare l’OLAF, continueranno altresì a scambiare le migliori pratiche, ad assistere altre organizzazioni internazionali e gruppi di esperti, e a collaborare con essi, per elaborare politiche antifrode e anticorruzione. Le attività collegate a quest’ultimo punto verranno coordinate con il meccanismo di relazione anticorruzione dell’Unione europea.

Indagini

Indagini dell ’OLAF

La Commissione ha presentato la sua proposta modificata di riforma dell’OLAF[45], che rafforza l’efficienza dell’Ufficio nello svolgimento delle proprie indagini[46]. La proposta prevede altresì una migliore cooperazione con altre autorità, nonché diritti procedurali specifici, e garantisce la tutela dei diritti individuali conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Il flusso di informazioni tra i servizi della Commissione e l’OLAF prima, durante e dopo le indagini dovrebbe consentire alla Commissione di adottare adeguate misure cautelative, quali la sospensione delle sovvenzioni, dei contratti o dei pagamenti e l’interruzione delle pratiche irregolari in corso. Tale scambio permetterà altresì all’OLAF di accedere a tutte le informazioni pertinenti a fini d’indagine.

Quando le indagini coinvolgono personale delle istituzioni dell’Unione europea (“indagini interne”), una condizione fondamentale per garantirne la riuscita consiste nell’intensa collaborazione tra l’OLAF e altri servizi investigativi . Una siffatta cooperazione andrebbe rafforzata ogniqualvolta necessario, soprattutto tra l’OLAF e gli altri servizi d’indagine e controllo delle istituzioni dell’UE [47].

Per tutte le modalità di gestione, bisognerebbe individuare negli Stati membri[48], nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, autorità che fungano da punto centrale di contatto . L’OLAF potrebbe quindi ricorrere a tali punti di contatto quale collegamento diretto a fini investigativi, come suggerito nella proposta modificata di riforma dell’OLAF.

All’occorrenza, e ai fini delle indagini dell’OLAF, la cooperazione tra l’OLAF e i revisori esterni dei servizi della Commissione andrebbe ulteriormente rafforzata per beneficiare delle rispettive competenze. A tal fine, i revisori della Commissione possono partecipare alle missioni e ai controlli in loco dell’OLAF.

L’OLAF promuove e condivide con gli Stati membri la propria esperienza operativa e le migliori pratiche in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. Esso dovrebbe appoggiare le misure antifrode congiunte adottate dagli Stati membri[49]. I partner dovrebbero informare l’OLAF, nelle fasi iniziali dell’indagine, circa i casi di frode individuati e aggiornare tali informazioni man mano che la questione viene investigata, rispettando il quadro giuridico applicabile.

Nell’ottica del nuovo quadro finanziario pluriennale, i programmi di spesa e tutte le decisioni, i contratti e gli accordi di sovvenzione finanziati dall’Unione ad essi relativi devono dichiarare che l’ OLAF è competente a svolgere le indagini sulle frodi sospette nell’ambito di programmi e progetti finanziati dall’Unione europea[50]. Le clausole in questione dovrebbero obbligare tutti gli appaltatori e i beneficiari di sovvenzioni, nonché il loro personale, a fornire all’OLAF, su sua richiesta, accesso a tutte le informazioni sull’attuazione dei programmi e dei progetti. Gli appaltatori e i beneficiari di sovvenzioni dovrebbero essere tenuti a inserire nei contratti firmati con i loro subappaltatori le clausole necessarie per fornire all’OLAF i medesimi diritti di accesso riguardo a detti subappaltatori.

Informatori e denunzianti

Il quadro che disciplina la comunicazione dei casi sospetti di frode e corruzione e la protezione di tutti gli informatori che agiscono in buona fede è importante per l’individuazione delle frodi. La legislazione dell’Unione europea stabilisce norme applicabili al personale dell’Unione in materia di denuncia di fatti sospetti[51]. Anche tutte le altre parti ( informatori ) dovrebbero poter disporre di un facile accesso ad autorità investigative, quali l’OLAF[52]. La Commissione valuterà come i denunzianti possano ricevere migliori orientamenti e una migliore protezione dalle autorità interessate e come incoraggiare ulteriormente gli informatori a comunicare irregolarità, frodi e casi di corruzione (ad esempio, misure volte a motivare gli informatori e a incoraggiare la comunicazione volontaria di informazioni).

Sanzioni

La Commissione snellirà e rafforzerà il ricorso a sanzioni finanziarie e/o amministrative , compresa l’esclusione dal finanziamento dell’Unione in caso di irregolarità gravi, frode e corruzione. All’atto di decidere quali sanzioni comminare alle persone giuridiche, bisogna tener conto delle misure che tali soggetti hanno adottato contro persone responsabili di frode e corruzione. Tali sanzioni dovrebbero ricevere adeguata pubblicità, in conformità del quadro giuridico in vigore.

Gli Stati membri sono obbligati a comunicare determinati casi di frode a danno del bilancio dell’Unione europea che potrebbero servire come base per escludere i beneficiari da ulteriori finanziamenti dell’Unione[53]. Essi non sono tenuti però a conservare tali informazioni in un sistema centralizzato che convoglierebbe i flussi di informazioni attraverso un’unica autorità competente, rendendo il sistema più efficace. La Commissione incoraggerà pertanto gli Stati membri ad adottare orientamenti destinati alle autorità interessate a livello nazionale per garantire che le notifiche vengano adeguatamente comunicate alla base centrale di dati sull’esclusione della Commissione. Quest’ultima appoggerà le azioni avviate dalle autorità degli Stati membri e dagli organismi dell’Unione europea per richiamare l’attenzione sull’importanza di tale base di dati.

Per garantire le medesime condizioni in tutta l’Unione[54], la Commissione valuterà se le sanzioni finanziarie e/o amministrative applicate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni nazionali siano abbastanza efficaci, proporzionate e dissuasive . Essa metterà a punto altresì iniziative legislative pertinenti, soprattutto nel settore doganale, come previsto nel piano d’azione di Stoccolma[55].

Per potenziare l’effetto dissuasivo delle sanzioni disciplinari , occorre che l’esito dei procedimenti disciplinari venga comunicato con maggiore efficacia, rispettando al tempo stesso i diritti fondamentali delle persone interessate e la protezione dei dati personali. Le informazioni sul personale oggetto di sanzioni andrebbero conservate e condivise con altre autorità in funzione della “necessità di sapere” a fini di prevenzione delle frodi, in conformità delle norme sulla protezione dei dati personali e con riserva di adeguate garanzie specifiche[56].

Recupero

Nel caso della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili in primo luogo delle indagini sui casi di irregolarità e frode e del recupero dei fondi indebitamente versati, anche per garantire il follow-up delle indagini svolte dall’OLAF[57]. Per quanto attiene alla gestione diretta, i servizi della Commissione dovrebbero emettere senza indugio gli ordini di recupero nel quadro del follow-up delle indagini dell’OLAF. È importante che le attività operative dell’OLAF tengano sistematicamente conto delle informazioni riguardanti tali recuperi. La Commissione continuerà a migliorare la completezza, la qualità e la presentazione dei dati sui recuperi nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea[58].

Altri strumenti trasversali di prevenzione delle frodi

Norme legislative internazionali

La Commissione garantirà la corretta attuazione delle norme e delle convenzioni internazionali pertinenti in materia di lotta contro la frode, con particolare attenzione alla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), agli strumenti del Consiglio d’Europa (GRECO) e alle norme e raccomandazioni dell’OCSE e del G20[59].

Etica e integrità

La Commissione dispone di norme dettagliate, rivedute di recente, in materia di etica ed integrità del personale[60], nonché dei membri della Commissione[61]. Essa offre corsi di formazione ai nuovi assunti e corsi di aggiornamento.

La Commissione garantirà che le norme e i valori etici del servizio pubblico europeo vengano adeguatamente e regolarmente comunicati dai più alti livelli a tutto il personale e che venga fornita una formazione adeguata.

La Commissione deve garantire che le sue politiche di assunzione e del personale prevedano misure efficaci di prevenzione delle frodi, che dovrebbero comprendere controlli efficaci sul passato dei candidati.

Trasparenza e accesso alle informazioni

La trasparenza contribuisce alla prevenzione e all’individuazione delle frodi. Per garantire che le finanze dell’Unione europea siano gestite in maniera trasparente e nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili, i cittadini dovrebbero beneficiare di un facile accesso alle informazioni pertinenti.

In seguito all’iniziativa europea per la trasparenza[62], la Commissione ha introdotto altresì un regime volontario inteso a rendere più trasparente la rappresentazione degli interessi a livello di Unione europea. È stato predisposto un registro ed è stato adottato un codice di condotta in materia. Il 23 giugno 2011, la Commissione e il Parlamento europeo hanno firmato un accordo interistituzionale su un registro comune per la trasparenza[63].

Appalti e sovvenzioni

Il riesame in corso, da parte della Commissione, delle direttive europee in materia di appalti pubblici[64] dovrebbe semplificare le procedure di appalto a tutti i livelli, tanto europeo quanto nazionale, e aumentarne la trasparenza . Nell’ambito della riforma, la Commissione esaminerà altri possibili mezzi per prevenire comportamenti fraudolenti e conflitti di interesse nella distribuzione dei fondi pubblici.

La Commissione sta valutando altresì la possibilità di proporre norme riguardanti l’aggiudicazione di concessioni di servizi, che potrebbero comportare l’impiego dei fondi dell’Unione nell’ambito di partenariati tra il settore pubblico e quello privato e che oggi non sono disciplinate da obblighi chiari in materia di trasparenza.

I soggetti che ricevono fondi dell’Unione dovrebbero poter dimostrare, su richiesta, la trasparenza dell’assetto proprietario . Tutti i soggetti compresi nell’assetto proprietario dovrebbero poter essere verificati dalle autorità in base al principio della “necessità di sapere”. Tale principio si applica anche ai partner dei consorzi e ai terzi che beneficiano di un sostegno finanziario quando viene attuata una sovvenzione.

Controllo dell ’ATTUAZIONE E PRESENTAZIONE DI RELAZIONI

Il riferimento all’attuazione della presente strategia antifrode dovrebbe essere integrato nell’attuale ciclo di programmazione e pianificazione strategica della Commissione, che prevede tutta una serie di meccanismi di pianificazione, controllo e presentazione di relazioni. Le strategie antifrode non richiedono ulteriori livelli di controllo e oneri amministrativi supplementari, ma devono essere opportunamente integrate nei meccanismi esistenti di pianificazione, controllo e presentazione di relazioni.

I servizi della Commissione, utilizzano i piani di gestione annuali per la programmazione e il controllo delle proprie attività e dovrebbero inserirvi altresì l’attuazione delle loro strategie antifrode. Ogni servizio indica nella relazione d’attività annuale i risultati conseguiti nell’anno in questione, compresi i miglioramenti apportati ai propri sistemi di gestione e controllo e alla propria gestione finanziaria, anche nel settore della lotta contro le frodi. Le relazioni di attività annuali [65] dovrebbero contenere informazioni sulla prevenzione delle frodi quale parte integrante della valutazione dei sistemi di controllo interno , tenendo conto dell’attuazione della strategia settoriale e descrivendo misure volte a ridurre i rischi di frode[66]. Esse dovrebbero comprendere inoltre aggiornamenti periodici sull’attuazione delle strategie settoriali antifrode.

La Commissione inizierà a riferire in merito all’attuazione della presente strategia antifrode nella sua relazione 2013 sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Tali disposizioni garantiranno che le misure antifrode rimangano un obiettivo prioritario della Commissione e ne sottolineeranno l’importanza per la procedura di discarico.

[1] La definizione di frode figura all’articolo 1 della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

[2] I riferimenti ai servizi della Commissione riguardano tutte le direzioni generali e i servizi dell’istituzione, nonché le agenzie esecutive.

[3] Gli ordinatori delegati ai sensi del TFUE (articolo 322) e il regolamento finanziario (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1)).

[4] Si vedano gli articoli 28 e 28 bis del regolamento finanziario.

[5] Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995), costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’UE da parte di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione.

[6] Comunicazione della Commissione intitolata “Prevenzione della frode basata su risultati operativi: un approccio dinamico all’impermeabilità alla frode” (COM(2007)806 definitivo).

[7] Ad esempio, le relazioni sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – relazioni annuali 2008 (2009/2167(INI)) e 2009 (2010/2247(INI)).

[8] Si vedano, ad esempio, la risoluzione del Consiglio del 14 aprile 2005 relativa a una politica globale dell’UE contro la corruzione, le conclusioni del gruppo di lavoro sulla Procura europea organizzato dalla presidenza spagnola (primo semestre 2010) e la dichiarazione della presidenza belga (secondo semestre 2010) sul programma di Stoccolma.

[9] Parere n. 1/2010 della Corte dei conti europea – Migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea: rischi e sfide, GU C 35 del 12.2.2010, pag. 4; Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 (GU C 303 del 9.11.2010, pagg. 10, 11 e 26).

[10] Si veda, ad esempio, EUCO 2/1/11 REV1, dell’8 marzo 2011 (è essenziale semplificare gli strumenti dell’Unione europea volti a promuovere ricerca, sviluppo e innovazione per agevolarne l’adozione da parte dei migliori scienziati e delle società più innovative, in particolare grazie ad un accordo tra le istituzioni pertinenti in merito a un nuovo equilibrio tra fiducia e controlli e tra l’assunzione e il rifiuto dei rischi).

[11] Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2010 – P7 TA(2010)0401 – (che sottolinea la complessità e i tempi lunghi delle norme che disciplinano la partecipazione, gli elevati costi del personale e l’eccesso di burocrazia).

[12] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[13] COM(2011)135 definitivo.

[14] Comunicazione intitolata “La tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative - Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti” ( COM(2011)293 definitivo).

[15] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata “La lotta contro la corruzione nell’UE” (COM(2011) 308 definitivo).

[16] http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_it.htm.

[17] COM(2010)2020.

[18] COM(2010)700.

[19] COM(2000)358 definitivo.

[20] COM(2001)254 definitivo; COM(2004)544 definitivo.

[21] Per ulteriori particolari si veda il documento COM(2006)378, pagg. 5-12 (valutazione della strategia per gli anni 2000-2005).

[22] COM(2007)806 definitivo.

[23] C(2007)5709.

[24] COM(2010) 382, pag. 6. La cifra si riferisce a una fase iniziale successiva all’apertura delle indagini sulle irregolarità, ove vi siano i primi sospetti di un illecito penale.

[25] SEC(2007)530.

[26] In particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES) e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

[27] Relazione annuale 2010 dell’OLAF, pag. 30.

[28] Si intende in particolare rispettare l’obbligo in materia di scambio di informazioni stabilito dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nella sua raccomandazione speciale IX sui corrieri di denaro contante, attuata nell’UE in forza delle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pagg. 9-12).

[29] Si vedano gli articoli 29 e 30 del regolamento finanziario (principio di trasparenza).

[30] La qualifica penale di frode è attribuita dal giudice. Nell’ambito della presente comunicazione, l’ individuazione di frodi e irregolarità si riferisce all’individuazione di fatti o di circostanze altamente sospette che lasciano presumere l’esistenza di irregolarità e pertanto di una potenziale frode (ad esempio, da parte del personale finanziario o di revisori) che vanno trasmesse all’OLAF affinché quest’ultimo indaghi al riguardo.

[31] Articolo 28 bis del regolamento finanziario.

[32] Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario in combinato disposto con l’articolo 48 delle sue modalità d’esecuzione (GU L 357 del 31.12.2002, pagg. 1-71).

[33] Si veda la comunicazione alla Commissione intitolata “Towards an effective and coherent risk management in the Commission services” (Verso una gestione dei rischi efficace e coerente nei servizi della Commissione) (SEC(2005)1327).

[34] Nell’ambito della gestione diretta, conformemente all’articolo 53 bis del regolamento finanziario, le funzioni d’esecuzione sono espletate direttamente dai servizi della Commissione o dalle delegazioni dell’Unione.

[35] Articolo 53 ter del regolamento finanziario.

[36] Articoli 54, 53, 56 e 163 del regolamento finanziario.

[37] SEC(2011)791.

[38] Articolo 1. Nella proposta modificata di riforma dell’OLAF (COM(2011)135), questa parte è stata leggermente adeguata: l’OLAF deve contribuire all’elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

[39] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), articolo 1 (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

[40] Decisione 94/140/CE della Commissione (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).

[41] Come ad esempio il progetto di estrazione dati ( data mining ) “Pluto” di cui al capitolo 1, messo a punto dai servizi coinvolti nel finanziamento della ricerca e dall’OLAF.

[42] Decisione della Commissione C(2008) 3872, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 125).

[43] Articolo 95 del regolamento finanziario.

[44] Parere n. 1/2010 della Corte dei conti europea – Migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea: rischi e sfide (GU C 35 del 12.2.2010, punto 14).

[45] COM(2011)135.

[46] La Corte dei conti europea evidenzia altresì la necessità di migliorare l’efficienza. Si veda la relazione speciale n. 2/2011 della Corte dei conti europea “Seguito dato alla relazione speciale n. 1/2005 concernente la gestione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode”.

[47] La proposta modificata di riforma dell’OLAF (COM(2011)135) prevede pertanto che l’OLAF stabilisca priorità per quanto riguarda le sue attività investigative; si vedano l’articolo 5, paragrafo 1, e la relazione, pag. 4.

[48] Ciò è previsto dall’articolo 3 della proposta modificata di riforma dell’OLAF (COM(2011)135). Si veda anche la relazione, pag. 4.

[49] Ai sensi dell’articolo 1 della proposta modificata di riforma dell’OLAF (COM(2011)135), quest’ultimo “sostiene azioni comuni contro le frodi avviate dagli Stati membri su base volontaria”.

[50] Si veda in tale ambito il documento SEC(2007)1676 sulle attività di impermeabilità alle frodi in relazione ai programmi di spesa nel quadro delle prospettive finanziarie 2001-2006.

[51] Articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

[52] Ad esempio, il Sistema di notifica delle frodi (Fraud Notification System - FNS) può essere utilizzato per informazioni riservate: https://fns.olaf.europa.eu/.

[53] Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

[54] Si vedano le iniziative pertinenti, esaminate nella comunicazione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative (COM(2011)293).

[55] COM(2010)171, pag. 22.

[56] Si vedano l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

[57] Articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

[58] http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.html.

[59] Si veda la comunicazione della Commissione intitolata “La lotta contro la corruzione nell’UE” (COM(2011)308, pagg. 9-10).

[60] Statuto (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), Codice di buona condotta amministrativa (GU L 267 del 20.10.2000), Guida pratica alla condotta e all’etica del personale ed altre norme specifiche.

[61] Codice di condotta per i commissari (C(2011)2904):http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf).

[62] SEC(2005)1300 e SEC(2005)1301.

[63] http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm.

[64] Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)15).

[65] Le relazioni sono pubblicate sul sito internet dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.

[66] Per la presentazione generale di relazioni sulla presente strategia antifrode si veda il capitolo 3.