RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi 1995/96 - 2001/02(ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) /* COM/2011/0342 definitivo */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi 1995/96 - 2001/02 (ai sensi dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte. Ai sensi dell’articolo 1 della suddetta decisione, l’aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti all’Unione a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti senza interessi, scaglionati su vari anni, è in via eccezionale considerato compatibile con il mercato comune a condizione che: - l’importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale ammontare, - il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Ai sensi dell’articolo 2 della citata decisione, la concessione dell’aiuto è condizionata alla dichiarazione dell’Italia al FEAOG di un importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l’Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nei mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005. Con lettera del 26 agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame. Il debito residuo è stato regolarmente detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005. In base all’articolo 3 della citata decisione, le competenti autorità italiane riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02. Conformemente a tale disposizione, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la loro sesta relazione relativa al pagamento della rata 2009, in una lettera dell’AGEA datata 15 novembre 2010. Pagamento rateale del prelievo Sulla totalità di circa 23 200 produttori debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio ma nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15 384 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. Tale scelta comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annue comporta l’esclusione dal regime di pagamento e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento della totalità dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati. Nel 2004 i 15 384 produttori partecipanti erano debitori di un importo complessivo pari a circa 345 mio EUR, che corrispondono a circa un quarto del debito residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per la formula del pagamento rateale la maggior parte dei produttori responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è stato imputato in totale un importo di circa 1 miliardo di EUR per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno invece preferito non partecipare al regime di pagamento rateale. Va osservato tuttavia che, nel corso del 2009, le autorità italiane hanno ricevuto circa 58 nuove domande di pagamento rateale, il che corrisponde approssimativamente a 1,7 mio EUR. La sesta rata doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2009 da 11 502 produttori per un importo complessivo di 24 501 645,02 mio EUR. Dalle verifiche effettuate dalle autorità italiane risulta che 11 354 produttori hanno regolarmente effettuato versamenti per un importo complessivo di 23 580 227,82 mio EUR durante il 2009, il che significa che il 99% dei produttori ha pagato, entro il termine fissato, il 96,2% dei prelievi dovuti nell’ambito della sesta rata. I pagamenti effettuati entro i termini per la prima, seconda, terza, quarta e quinta rata corrispondevano rispettivamente al 99,6%, 97,9%, 99,5%, 99,7% e 96,4% degli importi dovuti. Il prelievo complessivo percepito a titolo delle prime cinque rate si aggira quindi attorno a 151 mio EUR (approssimativamente il 98% dell’importo complessivo dovuto). Mentre queste percentuali sono certamente indicative dell’impegno dei produttori partecipanti ad adempiere ai propri obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro il termine sia un eccellente indice dell’impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rigoroso rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell’intero importo del prelievo dovuto. Per quanto riguarda la sesta rata, i pagamenti non sono stati identificati per i rimanenti 148 produttori per un valore pari a 921 417,20 EUR. Per la quinta rata, 166 produttori non avevano effettuato il versamento pari a 908 072,62 EUR alla fine del 2008. Stando alle informazioni ricevute dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati alle competenti autorità regionali per imporre il pagamento dell’intero importo dovuto, maggiorato di un tasso di interesse che non rientra nel regime di pagamento rateizzato. Dei 166 produttori che in un primo tempo si pensava non avessero pagato, è emerso successivamente che in realtà soltanto 54 non avevano effettivamente pagato. Ciò si è tradotto nella revoca della possibilità conferita ai produttori di rateizzare il pagamento e nell’avvio delle procedure di riscossione forzata. Prelievi per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamenti rateizzati Si è fatto notare che l’adesione al regime del pagamento rateale è contenuta se si tiene conto dell’ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Circa tre quarti degli importi complessivi non ancora liquidati per il periodo interessato non sono coperti dal regime di pagamento rateizzato. Il prelievo non coperto dal regime del 2003 corrisponde a 767 mio EUR e il 91% circa di tale importo, ovvero approssimativamente 701 milioni, è invece contestato dinanzi ai tribunali italiani. Nelle precedenti valutazioni trasmesse al Consiglio, la Commissione ha espresso l’auspicio che le relazioni annue presentate dall’Italia includano specificamente le procedure giudiziarie relative ai sette periodi in esame e contengano informazioni particolareggiate che confermino il pagamento da parte dei produttori che non hanno ottenuto soddisfazione in sede di tribunale. Senza tali indicazioni la Commissione non è in grado di monitorare correttamente i progressi nella riscossione di quella parte del prelievo che non è coperta dal meccanismo di pagamento. Tuttavia, contrariamente alla relazione presentata dall’Italia sulla quarta rata, le relazioni relative alla quinta rata ed alla sesta, attualmente in corso, non contengono alcuna informazione circa i procedimenti giudiziari in parola. Ciò nonostante, da alcune informazioni complementari ricevute dalle autorità italiane in risposta ad una richiesta della Commissione, risulta che l’amministrazione italiana ha vinto in cause che le hanno fruttato circa 13 mio EUR. La riscossione effettiva di tali importi corrisponde a 6,8 milioni. Dalle informazioni ricevute nel mese di maggio 2010 emerge altresì che circa 580 mio EUR sono tuttora contestati in tribunali italiani. Nel mese di aprile 2009, l’Italia ha adottato una legge che prevede un sistema di rimborso dei prelievi dovuti, con una maggiorazione di un tasso d’interesse pari ad un tasso di riferimento stabilito per l’Unione maggiorato di alcuni punti percentuali. Nel luglio 2010, il riporto dei pagamenti dovuti in virtù di tale legge è stato adottato. Fu previsto di concedere tale riporto nell’ambito di un regime “de minimis”. La Commissione si rammarica enormemente per la lentezza dei progressi ottenuti nella riscossione della parte del prelievo non coperta dal meccanismo di pagamento rateizzato e ritiene insufficienti le informazioni comunicate dalle autorità italiane. Questa lentezza è imputabile da un lato alle lungaggini dei procedimenti giudiziari e, dall’altro, alla durata della procedura di riscossione degli importi al termine dell’iter giudiziario (la relazione italiana sulla sesta rata non contiene alcuna informazione in merito alla riscossione ma le precedenti informazioni, trasmesse in risposta ad una richiesta della Commissione, dimostrano che solo 6,8 mio EUR all’incirca sono stati riscossi fino al 2010, al termine di cause vinte). Inoltre, gli importi corrispondenti alla riscossione del prelievo, che non erano mai stati contestati e che possono quindi essere immediatamente riscossi, rispecchiano una lacuna nell’effettiva procedura di riscossione (non sono stati ancora recuperati, infatti, circa 18 mio EUR dei 66 milioni a titolo del prelievo mai contestati). La Commissione continua a seguire attentamente il processo di riscossione in Italia, particolarmente per quanto riguarda la riscossione del prelievo non incluso nel meccanismo di pagamento rateizzato. I servizi della Commissione hanno a più riprese comunicato alle autorità italiane le loro osservazioni (ivi comprese le osservazioni negative) ed hanno chiesto informazioni particolareggiate sui diversi aspetti relativi alla riscossione del prelievo sul latte. Conclusione La Commissione è del parere che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno scelto di partecipare al regime di pagamento rateizzato, approvato dal Consiglio nel 2003 per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 dimostrano una gestione adeguata di tale regime. La Commissione lamenta tuttavia di non essere in grado - in mancanza di indicazioni relative agli importi effettivamente recuperati dai produttori partecipanti che non avevano effettuato i pagamenti e che erano quindi esclusi dal regime - di valutare né la diligenza delle autorità italiane né i progressi compiuti nella riscossione del corrispondente prelievo. La Commissione ritiene indispensabile che le future relazioni delle autorità italiane contengano informazioni sufficientemente particolareggiate su questo tipo di riscossione. Quanto agli importi del prelievo non coperti dal regime di pagamento rateizzato, che sono oggetto di un’azione legale davanti alle giurisdizioni italiane, la Commissione ha già espresso, nella sua relazione di valutazione presentata al Consiglio nel 2010, la propria insoddisfazione di fronte all’estrema lentezza dei progressi compiuti nella riscossione dei prelievi legati alle quote latte e sostiene che le attuali modalità di recupero dei prelievi andrebbero nettamente migliorate. Tuttavia, in base alle cifre disponibili, non si osservano evoluzioni di rilievo; va detto inoltre che, nel caso in specie, con un importo così ingente di prelievi non pagati per così tanto tempo, l’efficacia della normativa della legislazione dell’UE è lungi dall’essere stata raggiunta. La Commissione rammenta che nelle future relazioni annuali occorrerà documentare l’andamento dei processi pendenti per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e l’esecuzione delle sentenze definitive che confermano l’esistenza del debito del prelievo.[pic][pic][pic][pic][pic][pic]