52011DC0309




RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

a norma dell’articolo 9 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

Introdu ZIONE

Contesto

La decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha per obiettivo, secondo quanto recita il considerando 10 del preambolo, “…di garantire che sia la corruzione attiva sia quella passiva nel settore privato siano considerate illeciti penali in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere considerate colpevoli di tali reati e che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive”.

Centrale è l’obbligo imposto agli Stati membri di qualificare come illecito penale due tipi di condotta, che possono essere brevemente definiti come segue (con riferimento all’articolo 2 della decisione quadro):

– promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a una persona operante nel settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;

– sollecitare o ricevere un indebito vantaggio oppure accettare la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni lavorative nel settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 22 luglio 2005. L’articolo 9, paragrafo 2, imponeva agli Stati membri di trasmettere al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla decisione quadro.

Scopo della relazione e metodo di valutazione

Nel 2007 la Commissione ha ultimato la prima relazione sull’attuazione[1] della decisione quadro. Le risposte fornite dagli Stati membri suggerivano che il livello di attuazione era stato molto scarso. Nel 2007 solo due Stati membri avevano correttamente recepito le sue disposizioni negli ordinamenti nazionali.

Nel frattempo è stato adottato il programma di Stoccolma, che invita la Commissione a sviluppare una politica anticorruzione completa e a istituire un meccanismo di valutazione degli sforzi compiuti dagli Stati membri contro la corruzione. Sembrava pertanto necessario valutare l’attuazione di questo importante strumento negli Stati membri.

Il 19 maggio 2009 la Commissione ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri chiedendo loro informazioni aggiornate sulle misure nazionali di attuazione della decisione quadro al fine di elaborare la seconda relazione sull’attuazione, prevista entro il 31 dicembre 2009. Non tutti gli Stati membri hanno comunicato le informazioni richieste entro la data stabilita, obbligando pertanto la Commissione a rinviare la pubblicazione della relazione. Inoltre, anche nel caso in cui avevano nel frattempo adottato una normativa, gli Stati membri non ne hanno automaticamente informato la Commissione. Di conseguenza, per avere un riscontro sull’attuazione della decisione è stato necessario integrare le notifiche ufficiali con altre informazioni disponibili. Queste informazioni supplementari sull’attuazione della decisione quadro sono state raccolte dalle norme in vigore, dalle relazioni del terzo esercizio di valutazione del GRECO e, in alcuni casi, dalle relazioni del gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione.

Al momento della stesura della presente relazione, tutti gli Stati membri ad eccezione di ES, DK e LT avevano notificato le loro misure di attuazione. ES non ha fornito alcuna informazione, né nel 2007 né per la relazione attuale. In assenza di nuove informazioni, la valutazione di DK e LT resta identica a quella formulata nella relazione del 2007.

La relazione si concentra sugli articoli da 2 a 7 (con un breve richiamo all’articolo 10, ove opportuno) e riprende le dichiarazioni presentate dagli Stati membri a norma degli articoli 2 e 7; non esamina gli articoli 8, 9 o 11, in quanto le relative disposizioni non richiedono attuazione. I criteri di valutazione cui si è attenuta la Commissione ai fini della presente relazione sono, in primo luogo, i criteri generali adottati nel 2001 per valutare l’attuazione delle decisioni quadro (effettiva efficacia, chiarezza e certezza del diritto, applicazione e attuazione entro il termine prescritto)[2]. In secondo luogo sono stati impiegati anche criteri che attengono specificamente alla decisione quadro in esame e ulteriori precisazioni verranno fornite nell’ambito dell’analisi seguente concernente i singoli articoli.

VALU TAZIONE

Articolo 2 – Corruzione attiva e passiva nel settore privato

Osservazioni generali

L’articolo 2 è una disposizione fondamentale della decisione quadro. Definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva allorché sono compiute nell’ambito di attività professionali. L’articolo 2, paragrafo 1, si applica alle attività professionali svolte nell’ambito di entità sia a scopo di lucro che senza scopo di lucro, .

Gli Stati membri avevano tuttavia la possibilità di dichiarare che avrebbero limitato l’ambito di applicazione del reato alle condotte che comportano distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali. Le dichiarazioni erano valide fino a giugno 2010. Poiché il Consiglio non ha deciso di prorogarne la validità, la Commissione suppone che non siano più valide e, pertanto, gli Stati membri che hanno presentato tali dichiarazioni dovranno modificare la loro legislazione nazionale (dichiarazioni in tal senso erano state rese da DE, AT, IT e PL).

Come nel 2007, l’attuazione dell’articolo 2 si è rivelata estremamente problematica per gli Stati membri. Nel 2007, solo due Stati membri (BE, UK) avevano dato corretta attuazione a ogni suo elemento. Attualmente nove Stati membri (BE, BG, CZ, FR, IE, CY, PT, FI, UK) li hanno correttamente attuati tutti.

Per gli Stati membri è stato particolarmente difficile rendere il pieno significato delle prescrizioni “direttamente o tramite un intermediario” e “una persona (...) che svolge funzioni direttive o lavorative” nelle legislazioni nazionali.

Di seguito vengono riportate le sette prescrizioni dell’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – corruzione attiva | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – corruzione passiva |

“promettere, offrire o concedere” “direttamente o tramite un intermediario” “una persona (...) che svolge funzioni direttive o lavorative” “per conto di un’entità del settore privato” “un indebito vantaggio di qualsiasi natura” “per essa stessa o per un terzo” “affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere” | “sollecitare o ricevere oppure accettare la promessa di” “direttamente o tramite un intermediario” “nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo” “per conto di un’entità del settore privato” “un indebito vantaggio di qualsiasi natura” “per sé o per un terzo” “per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere” |

Analisi dettagliata

Artic olo 2, paragrafo 1, lettera a) – corruzione attiva

Dodici Stati membri (BE, BG, CZ, DK, IE, EL, FR, CY, PT, FI, SI, UK) rispettano tutte le sette prescrizioni della definizione di corruzione attiva. L’elemento più problematico della trasposizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) sembra essere la copertura dell’intero ambito di applicazione delle prescrizioni “promettere, offrire o concedere” e “affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere”.

NL ha circoscritto il reato ai casi in cui il datore di lavoro o il principale non fossero al corrente della circostanza. LU prevede che il datore di lavoro non debba essere a conoscenza del comportamento criminale e non lo approvi. DE, AT, IT e PL avevano limitato l’ambito di applicazione in linea con l’articolo 2, paragrafo 3. DE ha limitato l’ambito di applicazione ad atti relativi all’acquisto di beni o servizi commerciali; AT e PL hanno limitato il reato, rispettivamente, ad “atti giuridici” e a comportamenti che determinano perdite, concorrenza sleale o azioni preferenziali inammissibili. DE ha informato la Commissione che è in via di definizione una nuova normativa finalizzata al rispetto di questa prescrizione della decisione quadro.

La Commissione rileva inoltre i seguenti problemi a livello di trasposizione:

- EE non contempla l’offerta di un indebito vantaggio, omette gli intermediari e tralascia le prescrizioni relative al compimento o all’omissione di un atto in violazione di un dovere;

- IT non contempla l’offerta di un indebito vantaggio, omette gli intermediari e le persone che lavorano nel settore privato e tralascia il riferimento a qualsiasi parte terza quale destinataria dell’indebito vantaggio;

- LV omette l’elemento della promessa di un indebito vantaggio e circoscrive altresì il reato ai casi in cui l’offerta/la promessa sia stata accettata. Come rilevato nella valutazione del 2007, l’espressione “un dipendente responsabile… o una persona autorizzata” non sembra comprendere tutti i lavoratori e, di conseguenza, non è pienamente conforme alla formulazione “una persona (...) che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo”;

- HU omette il verbo “offrire” in riferimento a un vantaggio e tralascia “direttamente o indirettamente”;

- RO omette il riferimento a un terzo quale destinatario dell’indebito vantaggio;

- SK non fa espressamente riferimento all’offerta di un indebito vantaggio.

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – corruzione passiva

Dodici Stati membri (BE, BG, CZ, IE, FR, CY, MT, PT, SI, SK, FI, UK) rispettano appieno l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

È stato inoltre osservato quanto segue:

- DE ha formulato una dichiarazione che non è più valida;

- EE omette il riferimento ad intermediari, al verbo “sollecitare” nonché al termine “indebito vantaggio”;

- EL omette il riferimento a un terzo quale destinatario dell’indebito vantaggio;

- IT non contempla gli intermediari, tralascia il riferimento a un terzo quale destinatario dell’indebito vantaggio e omette sia l’aggettivo “lavorative” sia il verbo “sollecitare” utilizzato riguardo a un indebito vantaggio;

- LV non contempla l’accettazione di un’offerta nella legislazione nazionale;

- LU circoscrive l’ambito di applicazione di questo articolo [cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a)];

- HU tralascia “direttamente o indirettamente”;

- NL stabilisce che il datore di lavoro non sia a conoscenza del vantaggio (ambito di applicazione più limitato rispetto all’articolo);

- AT deve fornire maggiori informazioni sugli intermediari. I termini “funzionario/agente” di un’entità del settore privato, inoltre, non sembrano ricomprendere le persone che svolgono funzioni direttive nell’ambito di tale entità.

Articolo 2, paragrafo 2

L’articolo 2, paragrafo 2 stabilisce che l’articolo 2, paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell’ambito di entità sia a scopo di lucro che senza scopo di lucro. Alcuni Stati membri fanno espresso riferimento all’inclusione delle entità senza scopo di lucro nella loro legislazione, mentre altri hanno formulato la propria normativa in maniera talmente ampia che le entità senza scopo di lucro non risultano escluse. Complessivamente, 16 Stati membri hanno pienamente recepito questa disposizione (BE, BG, CZ, DE, EE, IE, FR, CY, HU, MT, NL, PL, PT, RO, FI, UK). In alcuni casi la formulazione del testo legislativo risulta sufficientemente ampia da comprendere questa disposizione, ma sarebbero necessarie spiegazioni aggiuntive (EL, IT, LV, MT, AT, SK, SE).

Articolo 2, paragrafo 3

Quattro Stati membri avevano già formulato una dichiarazione (DE, IT, AT, PL) a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 ai fini della relazione precedente. Le dichiarazioni erano valide fino al 22 luglio 2010 (articolo 2, paragrafo 4). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione quadro, il Consiglio doveva riesaminare l’articolo 2 in tempo utile anteriormente al 22 luglio 2010 per decidere se fosse possibile rinnovare tali dichiarazioni. Poiché il Consiglio non ha adottato alcuna decisione a riguardo, la Commissione considera scadute le dichiarazioni e ritiene che gli Stati membri debbano modificare la loro legislazione in tal senso.

Articolo 3 – Istigazione e favoreggiamento

L’articolo 3 si concentra sulla partecipazione secondaria al reato di corruzione sotto forma di istigazione e favoreggiamento; non copre i tentativi di reato[3].

Complessivamente il livello di attuazione era risultato già elevato nel 2007, quando questo articolo era stato recepito da 18 Stati membri. Attualmente tutti i 26 Stati membri che hanno fornito informazioni (ES non ne ha trasmesse) rispettano le disposizioni dell’articolo 3. I paesi che non hanno fornito alcuna informazione o che hanno inviato solo scarsi elementi, ma che sono risultati conformi nella valutazione del 2007, continuano a essere ritenuti pienamente conformi. La Commissione non è a conoscenza di modifiche legislative apportate dal 2007.

Articolo 4 – Sanzioni penali e di altra natura

L’articolo 4 prevede che i reati di corruzione nel settore privato siano passibili di sanzioni penali “effettive, proporzionate e dissuasive” (articolo 4, paragrafo 1). Impone altresì agli Stati membri di assicurare che i reati di corruzione passiva e attiva nel settore privato siano passibili di pene detentive di durata massima compresa almeno tra uno e tre anni (articolo 4, paragrafo 2). L’articolo 4, paragrafo 3 prescrive che, in conformità con i propri principi e norme costituzionali, gli Stati membri dispongano in determinate circostanze l’interdizione temporanea delle persone fisiche dall’esercizio, in una posizione e in una capacità analoghe, della specifica attività commerciale o altra comparabile in relazione alla quale esse hanno posto in essere il reato.

Nel 2007, nel fornire le informazioni relative all’articolo 4, paragrafo 1, vari Stati membri hanno trascurato le sanzioni per i reati di cui all’articolo 3. All’epoca solo 11 Stati membri (DK, EE, FI, DE, IE, IT, LT, LU, NL, PL, SE) avevano dato piena attuazione all’articolo 4. La maggior parte degli Stati membri ha rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

Da allora sono stati compiuti progressi importanti. Ventidue Stati membri (BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, IE, FR, IT, CY, LU, LT, HU, NL, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK) hanno pienamente recepito questo articolo nella legislazione nazionale.

Questi Stati membri prevedono le sanzioni penali e di altro genere di cui all’articolo 4, paragrafo 1. LV, MT, AT e RO non hanno fornito informazioni sufficienti per valutare se le sanzioni previste coprono anche i reati di istigazione e favoreggiamento (articolo 3). ES non ha inviato risposte al riguardo.

Ventisei Stati membri hanno recepito l’articolo 4, paragrafo 2. ES non è stata valutata.

Ventidue Stati membri hanno dato piena attuazione all’articolo 4, paragrafo 3, LV lo ha recepito parzialmente, MT non lo ha recepito, mentre CY e AT non hanno fornito informazioni sufficienti. ES non ha fornito alcuna informazione.

Articolo 5 – Responsabilità delle persone giuridiche

L’articolo 5 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione sia attiva che passiva. Gli Stati membri devono assicurare che le persone giuridiche siano dichiarate responsabili degli illeciti di corruzione commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che “agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica”, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica (articolo 5, paragrafo 1). Gli Stati membri devono assicurare che una persona giuridica possa essere dichiarata responsabile anche nei casi in cui la perpetrazione dell’illecito sia stata resa possibile dalla carenza di sorveglianza o controllo (articolo 5, paragrafo 2). La responsabilità delle persone giuridiche non esclude l’azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito (articolo 5, paragrafo 3).

Nel 2007 solo cinque Stati membri (LT, LU, NL, PL, SI) avevano dato piena attuazione all’articolo 5.

Nonostante i notevoli progressi registrati dal 2007 , le carenze complessive rilevate nel recepimento dell’articolo 5 continuano a costituire motivo di preoccupazione per la Commissione. Quindici Stati membri hanno dato piena attuazione all’articolo 5 (BE, DE, IE, EL, CY, LT[4], LU, NL[5], AT, PL, PT, RO, SI, SE, UK). Otto Stati membri lo hanno recepito parzialmente (BG, DK[6], EE, FR, LV, HU, MT, FI). CZ e IT non lo hanno recepito. La SK non ha fornito informazioni sufficienti e ES non ha inviato risposte al riguardo.

Ventitré Stati membri (tutti ad eccezione di CZ e IT, nessuna informazione disponibile riguardo a SK ed ES) hanno introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 5, paragrafo 1.

Ben 15 Stati membri hanno recepito l’articolo 5, paragrafo 2 (BE, DE, IE, EL, CY, LU, AT, PL, PT, SI, SE, UK, LT[7], NL[8]). RO è stata invitata a fornire ulteriori chiarimenti specificando se la formulazione del suo testo legislativo (che risulta conforme) copre la responsabilità delle persone giuridiche nel caso di carenza di controllo. FR, SK e LV non hanno fornito informazioni sufficienti, mentre si è ritenuto che CZ, IT, BG, EE, IT, HU, FI e MT non abbiano dato piena attuazione all’articolo 5, paragrafo 2.

Venti Stati membri (BE, BG, DE, EE, IE, EL, FR, CY, LV, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SE, UK) hanno recepito l’articolo 5, paragrafo 3. Quest’ultimo non è stato recepito da CZ e IT, mentre SK, DK e FI non hanno fornito informazioni sufficienti ai fini della valutazione.

L’analisi è stata resa difficile dalla carenza di informazioni fornite dagli Stati membri, soprattutto riguardo all’articolo 5, paragrafi 2 e 3. La Commissione rileva che, nella loro legislazione, molti Stati membri non fanno diretto riferimento al caso della carenza di sorveglianza oppure non specificano se la responsabilità delle persone giuridiche esclude o meno la responsabilità delle persone fisiche.

SK ha informato la Commissione che la responsabilità penale delle persone giuridiche era stata inclusa nel progetto di modifica del codice penale e del codice di procedura penale preparati dal governo slovacco, ma che il processo di adozione era stato sospeso tra il 9 aprile 2008 e il 20 maggio 2009, in attesa di una decisione della corte costituzionale. In seguito alla sentenza della corte costituzionale, la legislazione sembra essere stata modificata, ma alla Commissione le eventuali modifiche apportate non sono state notificate né le è stato trasmesso il nuovo testo. Di conseguenza, non è stato possibile valutare il rispetto dell’articolo 5.

Articolo 6 – Sanzioni per le persone giuridiche

L’articolo 6 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (di natura penale o non penale) per le persone giuridiche che sono state dichiarate responsabili dei reati di corruzione attiva e passiva, istigazione e favoreggiamento nonché dell’aver reso possibile la commissione dell’illecito per la carenza di sorveglianza o controllo. Fornisce inoltre esempi delle sanzioni che possono essere imposte, quali l’esclusione dal godimento di vantaggi o aiuti pubblici, il divieto di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o provvedimenti giudiziari di liquidazione.

Nel 2007, cinque Stati membri (DK, LT, NL, PL, SI) avevano dato piena attuazione all’articolo 6. Per valutare la posizione di vari altri Stati membri occorrevano ulteriori informazioni. Per gli Stati membri che non hanno fornito informazioni aggiuntive è stata mantenuta la valutazione della relazione del 2007.

Attualmente 16 Stati membri (BE, DK, DE, IE, EL, FR, LT, LU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SE, UK) hanno recepito l’articolo 6. RO e UK devono tuttavia fornire ulteriori chiarimenti.

Cinque Stati membri (BG, EE, LV, HU, FI) hanno rispettato parzialmente le prescrizioni di cui all’articolo 6. FI è stata invitata a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle limitazioni della responsabilità delle persone giuridiche.

Quattro Stati membri (CZ, IT, CY, MT) non hanno recepito l’articolo 6. ES non ha fornito informazioni, mentre la SK non ha notificato la nuova normativa nazionale in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche e, pertanto, non è stato possibile valutare se questo Stato abbia rispettato o meno le prescrizioni dell’articolo in questione.

Il livello di attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le persone giuridiche che sono state dichiarate responsabili dei reati di corruzione attiva/passiva, è superiore a quello dell’articolo 6, paragrafo 2, in quanto le sue disposizioni sono state attuate da 20 Stati membri. Solo 14 Stati membri hanno attuato l’articolo 6, paragrafo 2 (BE, DK, DE, IE, EL, FR, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SE, UK). Quattro Stati membri (LV, BG, HU, SK) non hanno fornito informazioni sufficienti o hanno completamente tralasciato il riferimento alla responsabilità nei casi di carenza di sorveglianza. EE, CZ, CY, IT e MT non hanno recepito l’articolo 6, paragrafo 2, mentre FI ne rispetta parzialmente le prescrizioni.

Articolo 7 – Competenza

L’articolo 7 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per definire la competenza per quanto riguarda gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione della decisione quadro, commessi interamente o in parte nel loro territorio, da un loro cittadino o a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata sul loro territorio. Gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità per quanto riguarda l’applicazione delle ultime due norme in materia di competenza.

Nel 2007, sulla base dei dati forniti, solo tre Stati membri (DK, DE, UK) avevano recepito questo articolo.

Attualmente solo nove Stati membri (BE, CZ, DK, DE, IE, LU, HU, NL, UK) hanno dato piena attuazione all’articolo 7. Sembra che 15 Stati membri (BG, EE, EL, FR, IT, CY, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE) abbiano recepito parzialmente questo articolo, ma in molti casi le informazioni disponibili su ogni disposizione non erano sufficienti per procedere alla piena valutazione della conformità. Dieci Stati membri (DK, DE, EE, FR, LT, HU, AT, FI, SE, UK) hanno deciso di non applicare talune norme in materia di competenza (nel caso in cui l’illecito sia stato commesso da un loro cittadino o a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di un determinato Stato membro). In generale, considerata la carenza delle informazioni fornite, la Commissione non ha potuto delineare un quadro chiaro dell’attuazione di questa disposizione. Si invitano gli Stati membri a presentare informazioni più precise al fine di consentire alla Commissione di svolgere una valutazione approfondita.

Articolo 10 – Applicazione territoriale

Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito alla data di trasposizione dello strumento da parte di Gibilterra. UK ha dichiarato che questa misura verrà recepita appena i tempi legislativi lo consentiranno.

CONCLUSIONI

La valutazione è limitata al recepimento di disposizioni specifiche nella legislazione nazionale. A causa della scarsità di statistiche e di dati comparabili sui casi di corruzione nel settore privato, non è stato possibile valutare l’impatto pratico del recepimento delle disposizioni della decisione quadro.

Quanto al recepimento della decisione quadro, esso resta insoddisfacente nonostante siano stati compiuti alcuni progressi. Il problema principale è costituito dallo scarso recepimento di alcuni elementi degli articoli 2 e 5. Per quanto riguarda il recepimento dell’articolo 5, la valutazione è stata svolta prevalentemente sulla base delle disposizioni di diritto penale nazionali comunicate dagli Stati membri. La valutazione attuale, pur nella consapevolezza che le sanzioni di cui all’articolo 5 possono essere anche di natura amministrativa o civile, ha tenuto conto esclusivamente dei dati disponibili trasmessi dagli Stati membri.

La Commissione ricorda l’importanza della lotta alla corruzione nel settore privato ed esorta gli Stati membri ad adottare quanto prima tutte le misure necessarie in tal senso.

La Commissione invita tutti gli Stati membri a esaminare la presente relazione e a fornire alla Commissione stessa e al Consiglio ogni altra informazione utile. Inoltre, la Commissione invita gli Stati membri che nel frattempo hanno adottato un nuovo testo legislativo a notificare le misure in questione alla Commissione stessa e al Consiglio.

[1] COM(2007) 328 definitivo.

[2] COM(2001) 771 del 13.12.2001, punto 1.2.2.

[3] Questo perché la definizione di corruzione attiva e passiva contempla anche illeciti quali “promettere”, “offrire” e “richiedere” o “accettare la promessa di” e non solo “concedere” e “ricevere”.

[4] Secondo le informazioni fornite per la relazione del 2007.

[5] Secondo le informazioni fornite per la relazione del 2007.

[6] Secondo le informazioni fornite per la relazione del 2007.

[7] Secondo le informazioni fornite per la relazione del 2007.

[8] Secondo le informazioni fornite per la relazione del 2007.