52011DC0297

/* COM/2011/0297 def. */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sull’attuazione e revisione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sull’attuazione e revisione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sull’attuazione e revisione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

Introduzione

Il 21 aprile 2004 è stata adottata la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (di seguito denominata «direttiva vernici»).

La direttiva vernici mira a limitare le emissioni di composti organici volatili (di seguito denominati «COV») dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria[1] allo scopo di prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico. Il suo obiettivo è integrare le misure da adottare a livello nazionale per garantire la conformità con i limiti delle emissioni di COV previsti dalla direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (di seguito denominata «direttiva LNE»).

I prodotti contemplati dalla direttiva vernici sono pitture e vernici applicate a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse, nonché prodotti per carrozzeria.

A tal fine, la direttiva vernici prevede che i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione e immessi sul mercato successivamente al 1° gennaio 2007 debbano avere un contenuto di COV non superiore ai valori limite fissati nell’allegato II. Alle pitture e alle vernici sono stati applicati valori limite di COV più rigorosi in una seconda fase iniziata il dal 1° gennaio 2010.

L’articolo 14 della direttiva vernici prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva nella propria legislazione nazionale entro il 30 ottobre 2005. Una sintesi dello stato di recepimento della direttiva è riportata nella sezione 2 della presente relazione.

Gli articoli 6 e 7 della direttiva vernici prevedono che gli Stati membri stabiliscano un programma di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e comunicare regolarmente i risultati di tale programma alla Commissione. Tali informazioni hanno costituito la base della valutazione dello stato di attuazione della direttiva negli Stati membri. Una panoramica dei principali risultati di tale valutazione è riportata nella sezione 3 della presente relazione.

L’articolo 9 della direttiva vernici invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina:

• il potenziale di riduzione del contenuto di COV nei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva vernici, compresi gli aerosol per pitture e vernici;

• l’eventuale ulteriore riduzione dei limiti del contenuto di COV previsti dalla direttiva per i prodotti per carrozzeria; e

• eventuali nuovi elementi relativi all’impatto socio-economico dell’attuazione dei valori limite fissati nell’allegato II della direttiva vernici applicabili dal 1° gennaio 2010 (fase II).

Una sintesi del risultato di quest’analisi è riportata nella sezione 4 della presente relazione.

RECEPIMENTO

Il termine ultimo per il recepimento della direttiva vernici all’interno della legislazione nazionale è scaduto il 30 ottobre 2005. Mentre sono stati pochi gli Stati membri ad aver rispettato la scadenza, tutti gli Stati membri hanno completato il recepimento per l’intero territorio nazionale poco dopo tale data.

La Commissione non ha individuato alcun caso significativo di mancata conformità da parte degli Stati membri nel recepimento della direttiva nella propria legislazione nazionale.

ATTUAZIONE

Introduzione

L’articolo 7 della direttiva vernici prevede che gli Stati membri comunichino i risultati del loro programma di monitoraggio al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva. Prevede altresì che gli Stati membri comunichino le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva. La prima relazione, riguardante l’anno 2007, doveva essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2008. A tal fine, la Commissione ha elaborato e adottato un formato comune[2].

26 Stati membri hanno trasmesso le loro relazioni che possono essere consultate sul sito web EUROPA[3].

Programmi di monitoraggio e ispezioni degli Stati membri (2007)

Nonostante alcune lacune a livello informativo dovute al tempo limitato trascorso dall’entrata in vigore della direttiva, la valutazione generale delle relazioni presentate dagli Stati membri ha evidenziato la possibilità di ottenere alcune utili informazioni sulle pratiche di monitoraggio in uso in determinati Stati membri.

L’organizzazione amministrativa delle autorità competenti responsabili di garantire l’attuazione della direttiva vernici varia in modo significativo tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno centralizzato le competenze all’interno di un unico organo nazionale, mentre altri hanno assegnato le responsabilità in materia di coordinamento, monitoraggio e violazioni a tre organi nazionali distinti e altri ancora hanno istituito organi nazionali incaricati del coordinamento e uffici regionali preposti allo svolgimento di funzioni inerenti il monitoraggio e le violazioni. Nei casi in cui sono coinvolte numerose autorità gli Stati membri sono soliti distinguere in modo chiaro i relativi ambiti di competenza o garantire un approccio coordinato.

Nel 2007 il numero delle ispezioni effettuate presso produttori, importatori, grossisti, dettaglianti e operatori che è stato riportato è compreso fra zero e 540. La maggior parte degli Stati membri hanno comunicato un numero di visite in loco comprese fra 10 e 100, senza fornire tuttavia informazioni sulla quota di mercato coperta. Le azioni specifiche intraprese relativamente alle ispezioni variano in modo significativo tra Stati membri. Non sono emerse informazioni sulla differenza fra le visite in loco per la verifica del rispetto dei limiti COV e le visite in loco per la verifica del rispetto degli obblighi in materia di etichettatura.

Le ispezioni hanno portato alla luce vari casi di mancata conformità. Il numero di violazioni dei limiti COV è stato di norma inferiore al 5% dei casi, mentre le violazioni degli obblighi in materia di etichettatura sono state maggiori e si sono spesso attestate attorno al 20%.

Per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva vernici, solo uno Stato membro ha comunicato di aver concesso singole autorizzazioni alla vendita e all’acquisto di prodotti da utilizzarsi per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca designati come aventi particolare valore storico e culturale, che non sono tuttavia conformi ai valori limite di COV. Tutti gli altri Stati membri hanno comunicato di non aver previsto questa opzione o di non aver ricevuto alcuna richiesta di tali autorizzazioni nel 2007.

Vari Stati membri hanno espresso commenti riguardanti le difficoltà incontrate durante l’attuazione della direttiva vernici. Le principali difficoltà segnalate a livello di attuazione riguardavano la mancanza di risorse amministrative da destinarsi alle attività di monitoraggio e il numero insufficiente di laboratori di analisi (accreditati). Le questioni legate interpretazione più comuni riferite riguardano l’ambito di applicazione della direttiva (definizioni), la classificazione dei prodotti nell’ambito di una specifica sottocategoria e l’interazione con la direttiva 1999/13/CE[4] (di seguito denominata «direttiva sulle emissioni di COV da solventi»), come spiegato nella sezione 3.3.

Interazione con la direttiva sulle emissioni di COV da solventi

Vari Stati membri hanno riferito alcune difficoltà dovute alla sovrapposizione del campo di applicazione della direttiva vernici con la direttiva sulle emissioni di COV da solventi. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva vernici, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza dei limiti COV i prodotti venduti per l’uso esclusivo in un’attività contemplata dalla direttiva sulle emissioni di COV da solventi e svolta in un impianto registrato o autorizzato a norma degli articoli 3 e 4 di detta direttiva. Ne consegue che le pitture e le vernici che rientrano nella stessa categoria di prodotto (ad esempio, attività di rivestimento legno) possono essere soggette a requisiti COV diversi a seconda del loro utilizzo. Sebbene la direttiva vernici non limiti il contenuto di COV delle pitture utilizzate unicamente in attività da svolgersi in impianti conformi alla direttiva sulle emissioni di COV da solventi, le pitture simili utilizzate al di fuori di tali impianti devono rispettare i limiti COV imposti dalla direttiva vernici.

Monitorare l’uso finale dei prodotti esentati e garantire che tali pitture siano impiegate unicamente negli impianti conformi è un compito particolarmente difficile per le autorità competenti. L’attuazione della direttiva diviene ancora più difficile qualora attività diverse, alcune delle quali disciplinate dalla direttiva sulle emissioni di COV da solventi e altre non regolamentate da detta direttiva, siano svolte all’interno di uno stesso impianto.

Le relazioni sull’attuazione della direttiva vernici consentono di individuare una serie di procedure volte a garantire la corretta applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, sebbene evidenzino variazioni tra gli Stati membri. Tali procedure riguardano gli obblighi in materia di etichettatura per i prodotti non conformi, l’obbligo per l’acquirente di dimostrare che i prodotti verranno impiegati solo all’interno di impianti regolamentati ai sensi della direttiva sulle emissioni di COV da solventi e l’obbligo di elencare i clienti che acquistano prodotti non conformi.

Sostegno della Commissione ai fini dell’attuazione

La Commissione collabora con i rappresentanti degli Stati membri che compongono il comitato di cui all’articolo 12 della direttiva vernici al fine di chiarire questioni relative all’interpretazione e all’attuazione della direttiva. In tale ambito, sono stati individuati alcuni elementi che necessitano di ulteriore chiarimento, ad esempio determinate definizioni, il campo di applicazione di diverse sottocategorie di pitture e vernici, gli obblighi in materia di etichettatura di cui all’articolo 4 e la classificazione di determinati prodotti per carrozzeria. Alcune di queste questioni sono già state chiarite grazie a un documento di orientamento della Commissione[5], mentre altre sono state prese in esame in fase di revisione della direttiva e saranno affrontate nell’ambito di altri documenti di orientamento.

Inoltre, la direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010[6], ha introdotto un’ulteriore norma relativa ai metodi analitici di valutazione della conformità con i valori limite COV, che consentirà di verificare la conformità con tali valori in modo più efficace rispetto ai costi.

Conclusioni in materia di attuazione

Al momento di raccogliere i dati per la presente relazione (relativa all’anno 2007), l’attuazione della direttiva vernice negli Stati membri era ancora nelle sue fasi iniziali, poiché i limiti COV previsti dall’allegato I si applicano solamente dal 1° gennaio 2007. L’articolo 3 ha altresì concesso un periodo transitorio di un anno per consentire l’immissione sul mercato dei prodotti non conformi prodotti prima del 1° gennaio 2007.

Le informazioni finora pervenute ai sensi dell’articolo 7 evidenziano che numerosi Stati membri hanno posto in essere programmi di monitoraggio della conformità dei prodotti immessi sul mercato. In base alle indicazioni della Commissione, tuttavia, numerosi Stati membri nel 2007 erano ancora in ritardo nella predisposizione dei propri programmi di ispezione. Un opportuno monitoraggio di produttori e importatori è di fondamentale importanza per garantire il rispetto dei limiti COV e gli obblighi in materia di etichettatura della direttiva. Sono pertanto necessari miglioramenti di programmi e pratiche e gli Stati membri saranno incoraggiati a condividere le loro esperienze e ad apprendere da migliori pratiche già consolidate.

È prevedibile una più completa valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi di monitoraggio della direttiva sulla base delle seconde relazioni di attuazione previste ai sensi dell’articolo 7 e relativi all’anno 2010, che dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2011.

REVISIONE DELLA DIRETTIVA

Introduzione

Clausola di revisione

L’articolo 9 della direttiva vernici impone una revisione della direttiva volta a individuare ulteriori potenziali di riduzione. Le modifiche da valutare comprendono l’ampliamento del margine di intervento ad altri prodotti e l’introduzione di valori limite di COV più rigidi per i prodotti per carrozzeria. L’articolo richiede inoltre di esaminare gli eventuali altri impatti socio-economici derivanti dall’attuazione della direttiva, che non sono stati individuati durante la fase preparatoria della direttiva stessa.

La Commissione ha incaricato un consulente esterno a sostegno di tale revisione. Lo studio è stato condotto nel 2008 e nel 2009 e ha coinvolto tutti i principali soggetti interessati. Si è incentrato su una serie di opzioni per ampliare il margine di intervento della direttiva vernici e aumentare la riduzione del contenuto di COV. Per una serie di prodotti, individuati come possibili candidati da far rientrare nel campo di applicazione della direttiva, sono stati valutati i benefici e i costi di tale inclusione[7].

Strategia tematica in materia di inquinamento atmosferico e direttiva LNE

L’attuazione e la revisione della direttiva vernici va considerata nel contesto dell’attuazione delle politiche dell’UE in materia di inquinamento atmosferico, in particolare della strategia tematica della Commissione sull’inquinamento atmosferico del 2005 (di seguito denominata «strategia tematica»)[8] e della direttiva LNE. Uno dei principali obiettivi di tali strumenti è la riduzione delle concentrazioni di ozono troposferico al fine di proteggere la salute umana e gli ecosistemi. L’ozono troposferico e altri ossidanti fotochimici si formano dalla reazione tra i composti organici volatili (COV), gli ossidi di azoto (NOx) e il monossido di carbonio in presenza della luce solare.

La strategia tematica ha previsto obiettivi intermedi fino al 2020, tenuto conto dei costi delle misure e dei benefici connessi. Tali obiettivi sono espressi sotto forma di «progressi da conseguire» rispetto alla situazione registrata nel 2000. Per l’ozono troposferico, gli obiettivi consistono in una riduzione del numero di casi di mortalità prematura del 10% e in una riduzione delle le superfici di ecosistemi forestali nei quali le concentrazioni di ozono superano i livelli critici del 15%. Secondo la strategia tematica, per conseguire questi obiettivi nel 2020 sarà necessario abbattere del 51% le emissioni di COV (nell’UE-25) rispetto ai dati del 2000. Si prevede che la legislazione in vigore sulle emissioni di COV, compresa la direttiva vernici, contribuisca in modo significativo al conseguimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di COV. Secondo l’ultima valutazione condotta a livello dell’UE[9], entro il 2020 la legislazione in vigore consentirà di dimezzare le emissioni complessive registrate nel 2000, consentendo in questo modo di avvicinarsi notevolmente all’obiettivo previsto dalla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico.

Risulta che alcuni Stati membri potrebbero incontrare problemi legati al conseguimento dei loro limiti di COV nel 2010, come richiesto dalla direttiva LNE. Gli Stati membri hanno tuttavia l’obbligo di comunicare le emissioni riferite ai due anni precedenti e gli inventari delle emissioni per il 2010 non sono ancora disponibili.

Emissioni di COV derivanti dall’utilizzo di prodotti contemplati dalla direttiva vernici

Gli articoli 7 e 8 della direttiva LNE prevedono che gli Stati membri comunichino con cadenza annuale gli inventari nazionali delle emissioni e le previsioni per il 2010 relativi alle sostanze inquinanti contemplate dalla direttiva. Tali relazioni evidenziano che nel 2008 sono state registrate emissioni di COV risultanti dall’applicazione di rivestimenti nell’UE-27 per un totale di 1 379 chilotonnellate (kt), pari a circa il 16,6% delle emissioni complessive di COV comunicate. Sebbene le relazioni comprendano dati disaggregati sulle emissioni [10], la classificazione delle attività utilizzata non consente di determinare il dato preciso delle emissioni di COV a causa dell’uso di prodotti contemplati dalla direttiva vernici.

È stata prevista una stima di tali emissioni e della loro evoluzione futura sulla base dei dati di produzione e delle previsioni fornite dall’associazione di categoria interessata[11]. È emerso che nel 2006 le emissioni di COV complessive di pitture decorative disciplinate dalla direttiva sono state circa 410 kt. A causa dei valori limite più rigorosi entrati in vigore, nel 2010 è prevista una riduzione delle emissioni a 373 kt. Si prevede tuttavia che tali emissioni salgano di nuovo a 470 kt nel 2020, principalmente a seguito di un aumento dei consumi. La stima relativa alle emissioni relative ai prodotti per carrozzeria nel 2007 era di 56 kt, con una crescita prevista a 62 kt nel 2020.

Opzioni legate all’ampliamento del campo di applicazione

La revisione ha permesso di condurre una valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali di diciassette opzioni legate a un possibile ampliamento del campo di applicazione della direttiva vernici. In tale contesto, sono state condotte ampie consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri.

Sono stati valutati, fra gli altri, gli aerosol per pitture e vernici, di cui viene fatta esplicita menzione nell’articolo 9 della direttiva. È emerso che la decisione di comprendere tali vernici nel campo di applicazione della direttiva contribuisce in misura molto limitata al potenziale di riduzione dei COV (26 kt/anno in caso di sostituzione completa). Inoltre, questo gruppo di prodotti comprende un’ampia gamma di tipologie di prodotti impiegati per usi diversi, con la conseguente difficoltà nella fissazione dei limiti di COV adeguati e complessità nell’effettuare il monitoraggio. L’introduzione di valori limite per il contenuto di COV di tali prodotti nella direttiva implicherebbe infatti la necessità di adottare altri sistemi di rivestimento, tuttavia le alternative esistenti possono causare una perdita di efficienza del prodotto. La graduale eliminazione di aerosol per pitture e vernici è stata pertanto ritenuta una scelta non adeguata.

Fra le altre opzioni considerate, il potenziale più elevato di riduzione di COV (126 kt/anno) era atteso dall’introduzione di un valore limite di COV (10%) per deodoranti e prodotti contro il sudore. Tale misura non è stata tuttavia raccomandata, poiché avrebbe di fatto vietato l’uso di sistemi spray ad aerosol o a pompa e le alternative esistenti sembrano incontrare poco il consenso dei consumatori. È pertanto necessario condurre altre ricerche per permettere lo sviluppo di sistemi di nebulizzazione alternativi per i deodoranti, prima di continuare a considerare questa opzione.

Le stime hanno evidenziato che nessuna delle opzioni restanti era in grado di ridurre le emissioni di COV di oltre 40 kt/anno. Per i prodotti non utilizzati per il rivestimento, in particolare, vi sono scarse conoscenze sugli sviluppi di mercato e il comportamento dei consumatori previsti, tali da consentire di valutare appieno gli effetti potenziali di un loro eventuale inserimento nel campo di applicazione della direttiva.

Valori limite COV più rigorosi per i prodotti per carrozzeria

L’allegato II(B) della direttiva vernici stabilisce il contenuto massimo di COV dei prodotti per carrozzeria. Sono state valutate la fattibilità e gli effetti del rafforzamento dei valori limite dei COV per ciascuna delle sottocategorie dei prodotti per carrozzeria. Da tale valutazione è emerso, quale valutazione generale, che non sarebbe appropriato proporre valori limite dei COV più rigidi per tali rivestimenti:

- per gran parte delle sottocategorie è emerso che non è fattibile abbassare i valori limite, in considerazione del fatto che non è prevista l’immissione sul mercato a breve di nessun prodotto a basso contenuto di COV o dell’inadeguatezza dei metodi di verifica;

- per gli strati di finitura ( topcoat ) e le finiture speciali, si è previsto che le opzioni di ottimizzazione dei requisiti attuali consentano di conseguire una riduzione del contenuto di COV di circa 3,5 kt/anno soltanto, ma che facciano aumentare potenzialmente gli oneri amministrativi a causa di un’attività di monitoraggio più complicata.

Impatti socioeconomici dei valori limite della fase II

La revisione ha altresì considerato i possibili nuovi impatti socioeconomici, che non erano stati previsti o valutati durante la preparazione della direttiva (nel periodo 1999-2002).

L’unico impatto rilevante individuato era legato ai costi per i prodotti per l’etichettatura (o la rietichettatura) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. La questione è stata considerata importante anche alla luce di una possibile estensione del campo di applicazione della direttiva. In base alle stime dell’associazione di categoria, i costi totali di etichettatura sono di circa 600 milioni di EUR. È previsto un costo aggiuntivo di 141 milioni di EUR per il ritiro e la distruzione dei prodotti non conformi. Tali costi si sarebbero potuti ridurre estendendo il periodo di transizione durante il quale le vendite dei prodotti non conformi sono ancora consentite (ad esempio, due anni anziché un anno).

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Sulla base delle informazioni preliminari trasmesse dagli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva nei primi anni successivi al suo recepimento, si può osservare che sono stati posti in essere sistemi volti a garantire la conformità. Tuttavia, numerosi Stati membri hanno avuto difficoltà ad istituire i loro sistemi per tempo, pertanto sono necessari miglioramenti ai programmi e alle pratiche di monitoraggio attuali attraverso la condivisione delle esperienze e la realizzazione di buone pratiche prima di poter trarre conclusioni sugli impatti dettagliati sulle emissioni di COV. Ulteriori informazioni su tali aspetti vengono raccolte dagli Stati membri attraverso le loro seconde relazioni di attuazione, che costituiranno la base per la seconda relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva.

Come previsto dalla clausola di revisione della direttiva, è stata effettuata una valutazione delle misure che potrebbero determinare un’ulteriore riduzione delle emissioni di COV, tra cui l’ampliamento del campo di applicazione della direttiva e l’introduzione di valori limite di COV più severi per i prodotti per carrozzeria. Anche la regolamentazione di una gamma molto ampia di prodotti diversi consentirebbe tuttavia di conseguire solo modeste riduzioni delle emissioni potenziali e a ciò si aggiungerebbero consistenti problemi in termini di attuazione, nonché un aumento degli oneri amministrativi e dei costi. In particolare, permangono preoccupazioni rilevanti relativamente agli impatti incerti sul comportamento dei consumatori e al probabile aumento degli oneri amministrativi dovuti alla regolamentazione di prodotti diversi da quelli da rivestimento. Sulla base degli ultimi risultati dei modelli di valutazione integrata, un rafforzamento delle attuali misure di riduzione delle emissioni di COV non pare essere necessario per il conseguimento degli obiettivi intermedi della strategia tematica. Tale aspetto sarà oggetto di ulteriori valutazioni negli anni a venire e una revisione del campo di applicazione o dei valori limite della direttiva vernici non trova pertanto giustificazione in questa fase.

[1] Per «prodotti per carrozzeria» si intendono i prodotti elencati nelle sottocategorie di cui all’allegato II(B) della direttiva vernici. Essi sono usati per il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione.

[2] Decisione n. 2007/205/CE della Commissione del 22 marzo 2007 (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 48)

[3] http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/paints_ms_reporting.htm.

[4] GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

[5] http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/paints_faq.htm.

[6] GU L 304 del 20.11.2010, pag. 18.

[7] Il testo definitivo della relazione è consultabile alla pagina http://circa.europa.eu/Public/irc/env/paints_directive/library?l=/review_2008_2009/contract.

[8] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico (COM(2005) 446 definitivo) del 21.9.2005.

[9] Relazione di analisi dello scenario LNE n. 7,http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/nec7.pdf.

[10] In merito alle pitture, le relazioni distinguono fra «Applicazioni di rivestimento decorative» (categoria 3.A.1), «Applicazioni di rivestimento industriali» (3.A.2) e «Altre applicazioni di rivestimento» (3.A.3).

[11] Consiglio europeo dei produttori e importatori di pitture, inchiostri da stampa e colori per artisti ( European Council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours, CEPE).