COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione europea COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione europea /* COM/2011/0274 def. */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzare i diritti delle vittime
nell’Unione europea
1.
Perché le vittime sono importanti?
Chiunque può subire un reato; ogni anno nell’Unione europea milioni di
persone sono vittime di reato. Stando ai dati Eurostat, annualmente si
registrano circa 30 milioni di reati contro persone o beni e molti non
vengono denunciati. I reati spesso colpiscono più vittime e i loro effetti
possono ricadere indirettamente anche su coloro che sono prossimi alle vittime.
Secondo una stima ragionevole, ogni anno le vittime dirette di reato sono
oltre 75 milioni[1]. Inoltre, ogni anno molte persone sono vittime di incidenti stradali.
Nel 2010 più di un milione di incidenti stradali in tutta l’UE è costato
la vita a 30 700 persone. Annualmente sulla strada vengono uccise circa 31 000
persone – tra cui 850 bambini sotto i 14 anni – 250 000 persone riportano
lesioni gravi e 1,2 milioni lesioni lievi[2]. In Europa le persone viaggiano e si spostano attraverso le frontiere
costantemente e il rischio di diventare vittima di reato è altrettanto grande
all’estero. Si stima che nel 2008 gli europei abbiano fatto 1,4 miliardi di
viaggi, di cui circa il 90% all’interno dell’UE[3].
Inoltre, circa 11,3 milioni di europei risiedono stabilmente fuori dal proprio
paese d’origine, il 10% degli europei ha vissuto e lavorato all’estero durante
un periodo della propria vita e il 13% si è recato all’estero per motivi di
studio o formazione[4].
Queste cifre mostrano l’importanza di garantire un’azione effettiva ed
efficace a favore dei diritti di coloro che sono vittime di reati o di
incidenti stradali nel proprio paese o mentre viaggiano o risiedono all’estero.
Si tratta di un problema al tempo stesso transnazionale e domestico che
richiede un intervento a livello di UE. I diritti delle vittime hanno anche una dimensione legata al genere. Le
donne sono particolarmente esposte a forme di violenza nascoste e non
denunciate. Il Consiglio d’Europa stima che il 20-25% delle donne europee è
vittima di atti di violenza fisica almeno una volta durante la vita adulta,
che il 12-15% vive una relazione familiare caratterizzata da abusi e che più
del 10% subisce violenza sessuale[5]. Nel cercare di consolidare lo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, la Commissione ha identificato come priorità
strategica[6],
sulla base del programma di Stoccolma e del relativo piano d’azione[7], la necessità di intervenire
per rafforzare i diritti delle vittime di reato e di garantire che le loro
esigenze di protezione, sostegno e accesso alla giustizia vengano soddisfatte. L’Unione europea è già intervenuta in materia
di diritti delle vittime nei procedimenti penali[8]
e la maggior parte degli Stati membri garantisce già un certo grado di
protezione e sostegno alle vittime. Tuttavia, in generale, il ruolo e le
esigenze delle vittime nei procedimenti penali non sono sufficientemente presi
in considerazione e il livello di tutela dei diritti delle vittime continua ad
essere sostanzialmente diverso all’interno dell’UE. Per questo motivo la Commissione presenta un
pacchetto di proposte per rafforzare le misure nazionali esistenti, in modo da
garantire che in tutta l’UE le vittime di reato godano senza discriminazioni di
diritti minimi, a prescindere dalla loro cittadinanza o dal loro paese di
residenza. Il pacchetto include anche un nuovo meccanismo di riconoscimento
reciproco per assicurare che le vittime, reali o potenziali, che beneficiano di
una misura di protezione nel loro Stato membro di residenza non perdano tale
protezione quando attraversano le frontiere. Con questo pacchetto, l’Unione
europea contribuirà a porre le esigenze delle vittime di reato al centro dei
sistemi giudiziari, insieme all’attività di cattura e condanna dei criminali. Il risarcimento è una delle esigenze
fondamentali delle vittime. Tuttavia, le persone che sono vittime di incidenti
stradali in un Stato membro diverso dal proprio possono incontrare difficoltà
amministrative e procedurali nel cercare di ottenerlo, a causa di termini di
prescrizione e decadenza diversi. La Commissione affronterà questo problema
proponendo di armonizzare le norme sui termini di prescrizione in modo che le
vittime non rischino di perdere il diritto al risarcimento per motivi
procedurali. Da ultimo, vi è un evidente legame tra i
diritti delle vittime e la prevenzione dei reati. La Commissione è da anni
impegnata nella prevenzione della criminalità e della violenza e nella
promozione della sicurezza stradale[9].
La prevenzione svolge un ruolo chiave non solo per ridurre il numero di reati e
di incidenti a breve e medio termine, ma anche per modificare l’atteggiamento
verso i comportamenti criminali o spericolati, il che può dare risultati
positivi e duraturi sul lungo periodo.
2.
Perché nuove misure per le vittime a livello UE?
· Molto è stato fatto per il riconoscimento delle vittime, ma occorre
fare di più Il principio che i diritti delle vittime
debbano essere accessibili in modo paritario e non discriminatorio non è nuovo.
Nel 1989 la Corte di giustizia ha confermato che la liquidazione del
risarcimento, un’esigenza fondamentale delle vittime, non può essere limitata
su base della cittadinanza[10].
Da allora, l’Unione europea si è adoperata per fissare norme generali minime
per le vittime, in particolare con la decisione quadro del Consiglio del 2001[11], nonché occupandosi di
specifici gruppi di vittime – vittime della tratta di esseri umani, di abuso e
sfruttamento sessuale dei minori e del terrorismo[12]. La Commissione ha anche
sostenuto finanziariamente il lavoro di istituti pubblici e ONG – molte delle
quali portate avanti da volontari[13]–
che lavorano con e per le vittime. Tuttavia, l’attuazione delle norme introdotte
dalla decisione quadro del Consiglio del 2001 non è soddisfacente[14]. Il trattato di Lisbona
prevede ora una chiara base giuridica affinché l’Unione europea fissi norme
minime sui diritti delle vittime di reato per agevolare il riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Inoltre, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno sollecitato un intervento in
questo campo[15].
Fondandosi su strumenti esistenti che esse mirano a completare, le proposte
della Commissione intendono rafforzare il quadro normativo mediante l’introduzione
di atti legislativi direttamente vincolanti ed esecutivi. · Rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario e migliorare la qualità
della giustizia Uno degli obiettivi dell’Unione europea è
offrire ai propri cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui
la libera circolazione sia garantita. Tuttavia, in mancanza di un’applicazione
effettiva in tutta l’UE di un livello minimo di diritti per le vittime, la
fiducia reciproca non è possibile. Ciò significa che i sistemi giudiziari
devono avere piena fiducia nelle norme reciproche in materia di equità e
giustizia e che i cittadini devono poter confidare nell’applicazione delle
stesse norme minime quando viaggiano o vivono all’estero. · In tutti gli Stati membri devono essere applicate norme minime Oggi la maggior parte degli Stati membri
garantisce un certo livello di protezione e assistenza alle vittime di reato.
Tuttavia, il ruolo e le esigenze delle vittime nei procedimenti penali non sono
ancora pienamente presi in considerazione nei sistemi giudiziari nazionali.
Allo stesso modo, pur avendo tutti gli Stati membri procedure per richiedere il
risarcimento a seguito di un incidente stradale, le norme sui termini di
prescrizione applicabili a tali richieste sono diverse. Per risolvere questo
problema, gli Stati membri devono rafforzare le norme sui diritti delle vittime
e l’Unione europea deve garantire che le vittime siano trattate sulla base di
condizioni paritarie. L’applicazione di un livello minimo di garanzie e norme
in tutti gli Stati membri faciliterà la cooperazione giudiziaria e migliorerà
la qualità della giustizia, rafforzando anche la fiducia dei cittadini nel
concetto stesso di “giustizia”. · I diritti fondamentali devono essere rispettati Il trattamento adeguato delle vittime
corrisponde a una serie di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta UE”) e dalla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)[16]. L’effettivo riconoscimento e
il rispetto dei diritti delle vittime, in particolare della loro dignità umana,
della loro vita privata e familiare e della loro proprietà, devono essere
salvaguardati garantendo nel contempo i diritti fondamentali altrui, quali
quelli dell’accusato. L’intervento dell’UE innalzerà gli standard di protezione
dei diritti fondamentali di chiunque sia coinvolto in un procedimento penale –
che si tratti di vittima, accusato o detenuto – garantendo al tempo stesso che
ogni limitazione a tali diritti sia apportata solo ove necessario e in modo
proporzionato. · Soddisfare le esigenze delle vittime contribuisce a ridurre il costo
totale della criminalità Il rafforzamento dei diritti delle vittime ha
un impatto positivo sulla situazione delle singole vittime e sulla società in
generale. Soddisfare le esigenze delle vittime prima, durante e dopo i
procedimenti penali può ridurre significativamente il costo globale della
criminalità[17].
Questo comprende tanto i costi materiali connessi ai settori dell’economia e
della sanità e al sistema della giustizia penale, quanto i costi immateriali,
quali il dolore, la sofferenza e la riduzione della qualità della vita della
vittima. Le vittime che vengono rispettate e che ricevono sostegno e protezione
si riprendono prima, sia dal punto di vista psicologico che emotivo, e possono
quindi ritornare alla loro vita normale più rapidamente. Ciò permetterà di
limitare le perdite di guadagno, l’assenteismo sul lavoro e l’esigenza di
ulteriori cure mediche. Inoltre le vittime trattate con considerazione
verosimilmente parteciperanno in modo più attivo ai procedimenti, facendo così
aumentare le probabilità di successo dell’azione penale e di condanna, con una
conseguente diminuzione della recidiva e dell’impunità.
3.
Un’attenzione specifica alle vittime di reato - quali sono le loro
esigenze?
Ogni anno molte persone sono vittime di reato
nell’Unione europea. Queste vittime hanno tutta una serie di esigenze che
dovrebbero essere prese in considerazione per aiutarle a riprendersi: essere riconosciute
in quanto vittime ed essere trattate con rispetto e dignità, essere protette
e sostenute, avere accesso alla giustizia e ottenere il risarcimento
del danno e il ripristino della situazione preesistente al
reato. L’obiettivo primario del pacchetto di misure
legislative della Commissione è affrontare le esigenze delle vittime in modo
completo. Proprio per questo, le proposte della Commissione riguardano le
esigenze sia delle vittime dirette dei reati che delle vittime indirette, come
i familiari che subiscono a loro volta le conseguenze dei reati. I parenti
stretti o le persone a carico delle vittime dirette beneficeranno quindi, ove
opportuno, del sostegno e della protezione proposti in questo pacchetto. L’esempio che segue illustra il trattamento
inadeguato che una vittima può ricevere e le ripercussioni che questo può avere
sulla vita dell’interessato se le sue esigenze individuali non sono
adeguatamente prese in conto durante e dopo la denuncia del reato. Nelle
sezioni successive verrà indicato come la stessa vicenda potrebbe
svolgersi – sotto l’aspetto di ciascuna categoria di esigenze – se la vittima e
la sua famiglia ricevessero il trattamento adeguato, a seguito dell’attuazione
delle proposte della Commissione. Alex aveva affittato un appartamento per le vacanze
all’estero con la propria famiglia, quando una notte ha subito uno scasso. Nel
momento in cui ha tentato di bloccare i ladri, questi l’hanno aggredito
fisicamente di fronte ai suoi familiari. Egli ha denunciato il fatto alla
polizia del posto ma, non riuscendo ad esprimersi nella lingua locale, non ha
potuto fornire tutti i dettagli dell’aggressione. Durante le settimane
successive, non ha ricevuto molte informazioni sul fatto ed ha accumulato una
crescente frustrazione a causa dei numerosi interrogatori di routine che lui e
la sua famiglia hanno dovuto subire da parte di vari ufficiali di polizia.
Anche i suoi figli sono stati ripetutamente interrogati, cosa che li ha
alquanto sconvolti. Una volta rientrato a casa, Alex ha dovuto
sottoporsi a numerosi interventi per le lesioni riportate e non ha potuto
lavorare per diverse settimane. Non ha avuto più notizie da parte della polizia
sino al giorno in cui è stato convocato a comparire e testimoniare all’estero
al processo di due indagati. L’udienza è stata difficile poiché nessuno l’aveva
informato sulle modalità estere di svolgimento del processo e Alex si è sentito
intimorito dal dover incontrare gli accusati fuori dall’aula di tribunale. Una volta conclusosi il processo, Alex non ha
avuto più notizie del caso né delle sorti degli accusati. Per molti anni dopo l’aggressione,
lui e la sua famiglia hanno convissuto con le conseguenze emotive, fisiche ed
economiche del reato. Benché il fatto sia avvenuto in un altro posto e in un
altro paese, essi non si sono più sentiti al sicuro, nemmeno a casa propria[18]. 3.1. Riconoscimento e trattamento
rispettoso Il rispetto della dignità umana è un diritto
fondamentale al centro della nostra nozione di società giusta e costituisce il
fondamento del trattamento adeguato delle vittime. Chi è stato leso da un reato
si aspetta quindi di essere riconosciuto come vittima, di veder riconosciuta la
sua sofferenza e di essere trattato con sensibilità e professionalità. Occorre
tener presente che le vittime sono persone e che le loro esigenze vanno
riconosciute. Tuttavia, gli operatori in tutta Europa che vengono regolarmente
a contatto con le vittime di reato spesso mancano dell’adeguata formazione
rispetto a tali esigenze o al modo in cui identificarle attraverso una
valutazione dei bisogni individuali. Alex ha subito un’aggressione di fronte ai
suoi familiari mentre erano in vacanza all’estero. Quando ha denunciato il
fatto, la polizia gli ha fornito un interprete perché potesse spiegare l’accaduto
nei dettagli. La polizia l’ha messo in contatto con un’organizzazione di
sostegno alle vittime e l’ha informato sui suoi diritti e sulla possibilità di
ottenere un risarcimento. Nelle settimane successive, una persona di
riferimento della polizia l’ha tenuto aggiornato sugli sviluppi dell’indagine. 3.2. Protezione A causa del modo in cui il sistema funziona,
il processo penale può essere fonte di pregiudizio per le vittime. Per evitare
danni causati da processi inadeguati, come interrogatori ripetuti e svolti
senza tener conto della sensibilità delle vittime, è importante garantire che
le vittime siano protette durante le indagini e il procedimento giudiziario
penali. Questo tipo di protezione è fondamentale, specialmente per le vittime
vulnerabili come i minori. Anche dopo un reato, le vittime sono esposte
ad ulteriori danni, intimidazioni o ritorsioni da parte dell’autore del reato.
Circa il 40% dei reati denunciati sono crimini reiterati contro la stessa
vittima nell’arco di un anno[19].
Garantire misure di protezione può rivelarsi cruciale per prevenire incidenti
futuri. Inoltre, in conseguenza dell’accresciuta mobilità nell’UE, un maggior
numero di vittime si reca o si trasferisce all’estero. Tuttavia, l’eventuale
protezione di cui godono rischia di essere vanificata oltre frontiera. Al fine
di proteggere i cittadini che esercitano il proprio diritto alla libera
circolazione, la Commissione propone per la prima volta il riconoscimento
reciproco delle misure di protezione. Quando Alex ha denunciato l’aggressione, la
polizia gli ha chiesto se avesse esigenze particolari di protezione o
assistenza durante il procedimento. Durante l’indagine che ne è seguita, gli
interrogatori di Alex e di sua moglie sono stati limitati al minimo
indispensabile e sono stati sempre condotti dallo stesso funzionario di
polizia, mentre i suoi figli sono stati interrogati solo una volta da un
ufficiale specializzato, al fine di evitare ogni rischio di danno. Quando la
causa è arrivata in tribunale, Alex è stato convocato a testimoniare. Si è
sentito rassicurato entrando nell’aula del tribunale, poiché aveva potuto
attendere in una stanza separata destinata alle vittime, senza doversi trovare
faccia a faccia con gli aggressori fuori dall’aula. 3.3. Sostegno Il reato può avere effetti devastanti e
debilitanti sulle vittime, che possono restare traumatizzate o diventare
incapaci di gestire i problemi pratici da esso derivanti. Se il reato è
denunciato, la vittima dovrà farsi largo tra le complessità del sistema
giudiziario. Un sostegno adeguato e puntuale è pertanto essenziale per aiutare
le vittime a sormontare gli ostacoli emotivi, pratici, amministrativi e legali,
e a riprendersi dall’evento. Nonostante il lavoro svolto dai servizi di
sostegno alle vittime, questo tipo di assistenza attualmente non è sempre di
facile accesso. La polizia ha messo Alex in contatto con un’organizzazione
di assistenza alle vittime, che ha fornito a lui e alla sua famiglia assistenza
per fronteggiare il reato. Lo ha aiutato anche in questioni pratiche, ad
esempio per ottenere le cure mediche e sbrigare gli aspetti burocratici. Lo ha
informato in merito allo svolgimento dell’iter processuale penale, ai suoi
diritti e al suo ruolo nel processo e gli ha fornito i riferimenti di un’organizzazione
omologa nel suo paese d’origine, che Alex ha contattato regolarmente anche dopo
la conclusione della causa. L’assistenza fornita a lui e alla sua famiglia ha
consentito loro di voltare pagina e riprendere la propria vita. 3.4. Accesso alla giustizia Le vittime hanno un legittimo interesse a che
sia fatta giustizia. Dovrebbero pertanto avere un accesso effettivo al sistema
giudiziario, fattore che può essere importante per il loro recupero. Informare
le vittime in modo comprensibile sui loro diritti, sulle scadenze e sulle
decisioni importanti è un aspetto fondamentale per la partecipazione al
procedimento. Esse dovrebbero poter partecipare al processo e seguire la causa
durante tutto il suo iter. Di fatto, però, non sempre nell’UE le vittime hanno
accesso a questi elementi di base della giustizia. La polizia alla fine ha contattato Alex per
informarlo che due uomini erano stati arrestati e incriminati. Gli è stato
inoltre comunicato il luogo e la data dell’udienza ed è stato informato del
fatto che avrebbe dovuto presentarsi a testimoniare in aula. Durante l’udienza,
è stato assistito da un interprete per capire le domande e le altre parti del
procedimento. 3.5. Risarcimento e ripristino
della situazione precedente al reato Le persone che sono state lese da azioni
altrui spesso si aspettano di ottenere una qualche forma di risarcimento
economico dallo Stato o dal colpevole. Il risarcimento mira a riparare il danno
economico immediato e a lungo termine. Può anche fungere da forma di
riconoscimento attraverso un pagamento simbolico. La giustizia riparatoria, concetto
relativamente nuovo nella procedura penale, va oltre il mero risarcimento
economico, per concentrarsi sul recupero della vittima. In alternativa o a
complemento della giustizia formale, intende ripristinare la situazione delle
vittime precedente alla commissione del reato dando loro, se lo desiderano, l’opportunità
di trovarsi faccia a faccia con gli autori del reato e consentendo a questi
ultimi di assumersi la responsabilità delle loro azioni. Alex ha avuto modo di contattare l’autorità
competente per il risarcimento nel proprio Stato d’origine e predisporre i
documenti necessari nella propria lingua prima di spedirli nel paese in cui ha
avuto luogo l’aggressione. La somma ottenuta l’ha aiutato a far fronte alle
spese ulteriori affrontate a seguito dell’aggressione, inclusi gli interventi
chirurgici.
4.
Categorie specifiche di vittime
· Vittime del terrorismo Le vittime del terrorismo sono forse le uniche
vittime che hanno subito aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la
società. Esse hanno per lo più le stesse esigenze di protezione ed assistenza
delle vittime di qualunque altro grave atto criminale violento. Tali esigenze
vanno soddisfatte e queste vittime e le loro famiglie devono essere sostenute
in modo analogo[20].
Per la natura dell’aggressione, tuttavia, le vittime del terrorismo possono
trovarsi più esposte all’opinione pubblica e aver più bisogno di essere
riconosciute dalla società e di essere trattate in modo rispettoso da chiunque
– professionisti, media, o singoli. L’attenzione particolare delle proposte
della Commissione al riconoscimento e al trattamento rispettoso gioverà a
questa categoria di vittime. · Vittime di incidenti stradali Le vittime di incidenti stradali spesso hanno
la sensazione che la loro situazione di vittime non sia sufficientemente
riconosciuta dalla società. Le indagini sugli incidenti stradali per loro
natura sono dirette per prima cosa a determinare le cause e le circostanze dell’incidente,
piuttosto che ad occuparsi delle esigenze delle vittime. Tuttavia, le vittime
di tali eventi vogliono ovviamente che sia fatta piena luce sull’incidente e,
qualora venga accertato che è stato commesso un reato, che venga fatta
giustizia. Le persone coinvolte in simili casi necessitano dell’appropriata
formazione per capire e riconoscere queste esigenze. Le vittime di incidenti stradali possono avere
il diritto al risarcimento dei danni. Nei casi di incidenti stradali
transnazionali, uno dei problemi incontrati spesso dalle vittime è che i
termini per la richiesta di risarcimento variano notevolmente nell’UE, e le
vittime non sempre sanno quale sia il paese le cui norme trovano applicazione.
Questo fa sì che alle vittime sia negato ogni risarcimento a causa di termini
di prescrizione particolarmente brevi nello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente.
Una revisione della vigente legislazione UE sulla legge applicabile[21] favorirà questo tipo di
vittime, che potranno fare affidamento sui termini in vigore nel loro paese d’origine.
· Vittime particolarmente vulnerabili Alcune vittime sono esposte più di altre al
rischio di subire danni ulteriori durante il procedimento penale e le loro
particolari esigenze di protezione e assistenza devono pertanto essere
soddisfatte. Analogamente a quanto avviene a livello internazionale e nazionale,
la Commissione intende quindi per la prima volta identificare le categorie di
vittime vulnerabili e i meccanismi per individuare ulteriori persone a rischio,
sulla base di valutazioni individuali dei bisogni. Tali categorie sono rispettivamente i minori,
le persone disabili e le vittime di violenza sessuale e della tratta di esseri
umani. Inoltre, alcune vittime possono essere vulnerabili per altre ragioni
afferenti alle loro caratteristiche personali (ad esempio, un livello
elevato di paura e angoscia, il rischio di intimidazioni o di violenza
ripetuta, o ancora il trovarsi in condizioni personali, sociali o economiche
tali da rendere difficile per la vittima fronteggiare le conseguenze del reato
o capire lo svolgimento del procedimento giudiziario) e/o il tipo e la
natura del reato (ad esempio, terrorismo, reati del crimine organizzato,
reati generati dall’odio o violenza di genere). Ad esempio, le vittime della
criminalità organizzata sono particolarmente vulnerabili alle intimidazioni e
alla violenza ripetuta da parte degli autori del reato e possono necessitare di
misure di protezione speciali. L’approccio
adottato dalla Commissione ricalca la normativa contenuta nella nuova proposta
di direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pedopornografia e nella nuova direttiva concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani[22]. Entrambe queste misure
affrontano i bisogni specifici di tali vittime vulnerabili. Come disposto dalla Carta UE e dalla
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonché riconosciuto dal trattato
sull’Unione europea, i minori hanno il diritto fondamentale a che il
loro interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le
normative e politiche nazionali ed internazionali, incluso nei procedimenti
giudiziari. In ragione della loro vulnerabilità, la Commissione si è fatta
attiva promotrice di un approccio verso i minori coinvolti in procedimenti
penali ispirato alla “giustizia a misura di minore”[23]. Un’indagine penale può essere
un processo traumatico per i minori, specialmente se sono stati vittime di
abusi, e dovrebbero essere previste misure speciali per proteggerli. Le vittime di violenza sessuale –
prevalentemente donne – necessitano di protezione contro eventuali ulteriori
violenze e di sostegno ed assistenza specializzati per sormontare le molteplici
conseguenze della violenza e poter ricostruire la propria vita. A causa del
sentimento di vergogna e del senso di colpa legati all’aver subito questo tipo
di atti criminali, e del rapporto stretto che spesso lega la vittima al
colpevole, questa categoria di vittime è particolarmente reticente a denunciare
il reato. Le vittime di violenza sessuale hanno bisogno in particolare di
assistenza medica e psicologica, oltre ad un esame immediato dei fatti da parte
dell’autorità giudiziaria, per cui la denuncia del reato non dovrebbe essere un
requisito necessario per poter accedere a detti servizi. Garantire la sicurezza e la protezione dei
soggetti che sono esposti ad atti di violenza ripetuti da parte dello stesso
colpevole è estremamente importante. Al fine di prevenire e limitare il
rischio di danno ulteriore, la protezione è fondamentale e dovrebbe includere
la possibilità di imporre un ordine di interdizione, una misura limitativa
della libertà personale o un ordine di protezione nei confronti del colpevole
per evitare ulteriori contatti con la vittima. La vittima dovrebbe poter
conservare tale protezione anche qualora si rechi o si trasferisca in un altro
Stato membro. Oltre ad assicurare che le vittime ottengano
assistenza e protezione adeguati, è importante prevenire che la violenza si
produca. Le donne sono particolarmente esposte a varie forme di violenza
fisica, sessuale e psicologica, soprattutto in famiglia e nelle relazioni
strette. La Commissione pertanto continuerà a impegnarsi per prevenire e
combattere la violenza contro le donne in Europa e per sostenere e proteggere
le vittime e i gruppi a rischio[24].
5.
La risposta della Commissione – è tempo di agire
La Commissione
propone il seguente pacchetto di strumenti legislativi per rispondere alle
esigenze sopra descritte e garantire che le vittime in Europa possano contare
su un livello minimo di diritti, protezione, sostegno, accesso alla giustizia e
risarcimento. La Commissione proporrà: · una direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato, in sostituzione della decisione quadro del 2001. La direttiva garantirà che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che le particolari esigenze delle vittime vulnerabili siano affrontate in modo adeguato. Assicurerà inoltre che le vittime ricevano il sostegno di cui hanno bisogno, che possano partecipare al procedimento, che ricevano e capiscano le informazioni pertinenti e che siano protette durante le indagini penali e il procedimento giudiziario; · un regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, che contribuirà a prevenire i danni e la violenza e garantirà che le vittime (di violenza domestica, ad esempio) destinatarie di una misura di protezione adottata in uno Stato membro possano beneficiare dello stesso livello di protezione qualora si rechino o si trasferiscano in un altro Stato membro. Detta protezione dovrebbe essere concessa senza che la vittima debba ricorrere a procedure aggiuntive. Questa misura integra la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo[25] presentata da un gruppo di Stati membri nel settembre 2009, attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. Questo pacchetto
legislativo rappresenta un primo passo per mettere le vittime al centro dell’agenda
dell’Unione europea in materia di giustizia penale. Quanto al futuro, l’azione
della Commissione nel campo dei diritti delle vittime consisterà, in una prima
fase, nella revisione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle
vittime di reato e del regolamento “Roma II” (per trattare la questione della
legge applicabile ai termini di prescrizione nei casi di incidenti stradali
transnazionali). Saranno inoltre realizzati nuovi studi e azioni riguardanti le
vittime, in particolare specifiche categorie di vittime, quali le vittime del
terrorismo, della criminalità organizzata e della violenza di genere, compresa
la mutilazione genitale femminile, al fine di migliorare la situazione di tali
vittime. Inoltre, parallelamente a questi interventi,
la Commissione metterà in atto una serie di misure accessorie che saranno
fondamentali per garantire che nella pratica le vittime godano di diritti
effettivi, e non necessariamente soltanto quando sono coinvolte in procedimenti
penali. Questo includerà la formazione e lo sviluppo di capacità, lo scambio di
buone prassi, la prevenzione dei reati e della violenza (ad esempio attraverso
campagne di sensibilizzazione e la diffusione di informazioni), la raccolta di
dati e la ricerca. Continuerà ad essere fornito sostegno finanziario nel quadro
dei programmi di finanziamento esistenti per promuovere temi riguardanti i
diritti e le esigenze delle vittime. Tutti questi sforzi permetteranno di
rafforzare i risultati già ottenuti a livello nazionale e dell’UE, e di rendere
i diritti e le esigenze delle vittime un elemento centrale dell’amministrazione
della giustizia. L’Unione europea deve garantire che al suo interno le vittime
siano riconosciute in modo adeguato e che i loro diritti vengano rispettati
senza alcuna forma di discriminazione. [1] Eurostat, Statistics
in Focus, 36/2009; stime basate sull’analisi del consorzio EU International
Crime Survey in “The Burden of Crime in the EU” (www.europeansafetyobservatory.eu)
e sul presupposto che il tasso di reati non denunciati sia pari al 60% e che le
vittime abbiano in media 3 familiari. Queste statistiche non comprendono i
reati minori. [2] Banca dati CARE della Commissione europea. [3] COM(2010) 352, sulla base delle statistiche sul turismo
di Eurostat del 2008. [4] Eurostat, Statistics in Focus, 94/2009; Eurobarometro 337
(2010). [5] Consiglio d’Europa,
Stocktaking study on violence against women, 2006. [6] COM(2010) 623. [7] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1; COM(2010) 171. [8] Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI relativa
alla posizione della vittima nel procedimento penale; direttiva 2004/80/CE del
Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato. [9] Si vedano ad esempio i programmi: Daphne III; Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in
materia di terrorismo e di altri rischi collegati alla sicurezza; Prevenzione e lotta contro la criminalità; Programma d’azione europeo per la sicurezza
stradale 2011-2020. [10] Sentenza 2 febbraio 1989, causa C-186/87, Ian William
Cowan/ Trésor public. [11] Cfr. nota 8. [12] Direttiva 2011/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle
vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
proposta di direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione
quadro 2004/68/GAI; decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il
terrorismo. [13] Più di 20 000 volontari lavorano per organizzazioni
di assistenza alle vittime in Europa (Victim Support Europe 2010). [14] Relazione della Commissione sull’attuazione della
decisione quadro (COM(2009) 166). [15] Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009
destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell’Unione
europea (2009/2012(INI)); Programma di Stoccolma (GU C 115 del 4.5.2010,
pag. 1). [16] I diritti più importanti sono: il diritto al rispetto
della dignità umana, il diritto alla vita, all’integrità della persona, alla
libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e della vita
familiare, alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di
proprietà, il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno, all’uguaglianza
dinanzi alla legge, i diritti del minore e degli anziani, il diritto all’inserimento
delle persone con disabilità e il diritto a un ricorso effettivo. [17] Si veda il documento di lavoro dei servizi della
Commissione SEC(2011)580, pag. 14. [18] Situazione inventata sulla base di problemi realmente
riscontrati. [19] International Crime Victims Survey (Studio sulle
vittime della criminalità internazionale), 2000. [20] Come riconosciuto all’articolo 10 della decisione quadro 2002/475/GAI
relativa alla lotta contro il terrorismo. [21] Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (Roma II). [22] Cfr. nota 12. [23] Comunicazione della Commissione “Programma UE per i
diritti dei minori” (COM(2011) 60). [24] Si veda la Dichiarazione 19 allegata all’atto finale della
Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona (GU C 83 del
30.3.2010, pag. 345). [25] GU C 69 del 18.3.2010, pag. 5.