8.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 131/156 |
Mercoledì 26 ottobre 2011
Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *
P7_TA(2011)0464
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))
2013/C 131 E/25
(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0784), |
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visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0030/2011), |
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visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1), |
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vista la lettera del 25 marzo 2011 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
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visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0314/2011), |
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva Considerando 9 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b |
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(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.