8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/156


Mercoledì 26 ottobre 2011
Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi *

P7_TA(2011)0464

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

2013/C 131 E/25

(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0784),

visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0030/2011),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera del 25 marzo 2011 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0314/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 9

(9)

In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

(9)

In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno nonché a prevenire le forme estreme di imposizione insufficiente o di mancata imposizione , in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

a)

si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione, o

a)

si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione se gli stessi sono già stati assoggettati nello Stato della società figlia a un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota non inferiore al 70 % dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta , o

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

b)

li sottopongono a imposizione , autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

b)

li sottopongono a un'imposta sul reddito delle società, con un'aliquota non inferiore al 70 % dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta , autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.