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26.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 56/144 |
Mercoledì 28 settembre 2011
Attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi *
P7_TA(2011)0425
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))
2013/C 56 E/36
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0522), |
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visto l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0396/2010), |
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visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
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visto il parere della Banca centrale europea (1), |
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visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0179/2011), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata (2); |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 giugno 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0288).
Mercoledì 28 settembre 2011
P7_TC1-CNS(2010)0276
Posizione del Parlamento europeo definita il 28 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile. |
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(2) |
Il patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita (5). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e (CE) n. 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita". |
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(3) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di posti di lavoro. |
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(4) |
Il quadro comune di governance economica deve essere migliorato, anche potenziando la sorveglianza di bilancio, in linea con l'alto grado di integrazione tra le economie degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, e in particolare nell'area dell'euro. |
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(4 bis) |
Il quadro della governance economica migliorato deve basarsi su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento soprattutto sullo sviluppo e sul rafforzamento del mercato interno promuovendo altresì il commercio e la competitività internazionali, su un quadro efficace per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi (il Patto di stabilità e crescita), su un solido contesto per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e su un miglioramento della regolamentazione e della vigilanza dei mercati finanziari, anche per quanto concerne la vigilanza macroprudenziale da parte del Comitato europeo per il rischio sistemico. |
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(4 ter) |
La realizzazione e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante di un funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria. |
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(4 quater) |
Il Patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica devono integrare e sostenere la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non devono comportare deroghe alle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. |
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(4 quinquies) |
Il rafforzamento della governance economica deve includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Pur riconoscendo che, nel quadro del dialogo in questione, gli interlocutori del Parlamento europeo sono le istituzioni europee e i relativi rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, da un'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, o da una decisione adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. Gli Stati membri partecipano su base volontaria. |
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(4 sexies) |
L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una più efficace governance economica dell'Unione fondata su una maggiore titolarità nazionale delle regolamentazioni e delle politiche stabilite di comune accordo e su un più solido quadro di sorveglianza delle politiche economiche nazionali a livello di Unione. |
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(4 septies) |
In sede di applicazione del presente regolamento, la Commissione e il Consiglio devono tenere opportunamente conto di tutti i fattori pertinenti nonché della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati. |
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(5) |
La normativa sulla disciplina di bilancio deve essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale. Occorre inoltre un rafforzamento dei meccanismi atti a garantire il rispetto e l'applicazione di tale normativa. |
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(5 bis) |
La Commissione deve svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche dei singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti. |
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(6) |
L'attuazione dell'attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita ▐ di un termine di riferimento numerico , che tenga conto della congiuntura economica, a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato. Occorre introdurre un periodo di transizione per consentire agli Stati membri interessati da una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di adozione del presente regolamento di adeguare le loro politiche al termine di riferimento numerico per la riduzione del debito . Un'analoga considerazione vale anche per gli Stati membri interessati da un programma di adeguamento dell'Unione europea o del Fondo monetario internazionale. |
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(7) |
La non osservanza del termine di riferimento numerico per la riduzione del debito non deve costituire motivo sufficiente per constatare l'esistenza di un disavanzo eccessivo, dal momento che la stessa presuppone la considerazione anche dell' insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE . In particolare, la valutazione degli effetti della congiuntura e della composizione dello "stock-flow adjustment" sull'andamento del debito può essere sufficiente a escludere la constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito . |
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(8) |
Se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi a essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE. |
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(8 bis) |
Laddove tra i fattori significativi siano prese in considerazione le riforme sistemiche dei regimi pensionistici, la valutazione principale deve riguardare l'effettiva capacità delle stesse di rafforzare la sostenibilità a lungo termine dell'intero sistema pensionistico senza aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine. |
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(9) |
La relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE deve tener conto in modo adeguato della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Si tratta di una valutazione che deve comprendere, oltre ai requisiti minimi fissati dalla direttiva del Consiglio [relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri], anche gli altri requisiti di disciplina fiscale auspicabili, stabiliti di comune accordo. |
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(10) |
Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. In tale contesto, il parametro di riferimento annuale dello 0,5 % del PIL va inteso come base media annua. |
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(11) |
La valutazione dell'efficacia dell'azione trarrà vantaggio dal porre come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate. |
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(12) |
Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche dell'area dell'euro o dell'UE nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa . |
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(13) |
È opportuno accelerare l'applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9. |
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(14) |
Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno stabilire regole per l'imposizione di sanzioni, sulla base dell'articolo 136 del TFUE, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita. |
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(14 bis) |
Le ammende riscosse devono essere assegnate ai meccanismi di stabilità finalizzati all'assistenza finanziaria istituiti dagli Stati membri la cui moneta è l'euro per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo insieme. |
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(15) |
È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell'articolato del TFUE e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (6). |
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(16) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:
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1. |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico. 2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro." |
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2. |
L'articolo 2 è così modificato:
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2 bis) |
è inserita la seguente sezione: "SEZIONE 1 bis DIALOGO ECONOMICO Articolo 2 bis 1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i Presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, dell'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e delle decisioni adottate a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, dinanzi alla commissione stessa. Il Consiglio è di norma tenuto a seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione ovvero a esporre pubblicamente la sua posizione. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette raccomandazioni, intimazioni e decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. 2. La Commissione e il Consiglio informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento." |
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3. |
L'articolo 3 è così modificato:
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4. |
L'articolo 4 è così modificato:
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5. |
L'articolo 5 è così modificato:
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6. |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Viene preso in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis. 2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE." |
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7. |
L' articolo 7 ▐ è sostituito dal seguente : "Articolo 7 Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, del TFUE, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. In caso di disavanzo deliberatamente programmato giudicato eccessivo dal Consiglio si applica una procedura accelerata." |
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8. |
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009." |
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9. |
All'articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 6 è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2. |
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10. |
L'articolo 10 è così modificato:
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10 bis. |
È inserito il seguente articolo: "Articolo 10 bis 1. La Commissione mantiene un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri in linea con gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni finalizzate a valutare la situazione economica effettiva dello Stato membro e a identificare eventuali rischi o difficoltà in relazione all'osservanza degli obiettivi del presente regolamento. 2. Una sorveglianza rafforzata può essere applicata agli Stati membri interessati da raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, e da decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione. 3. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero ammesso al meccanismo di cambio (ERM II), la Commissione può, ove opportuno, invitare un gruppo di rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza. 4. La Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, ove opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati. 5. In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito." |
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11. |
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di irrogare sanzioni a uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE." |
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12. |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12 1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il disavanzo pubblico oppure il saldo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, nel caso in cui la non conformità con la disciplina di bilancio comprende il criterio del debito. 2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se viene decisa l'irrogazione di un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1. 3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5 % del PIL." |
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13. |
L'articolo 13 è abrogato e il riferimento a esso che compare nell'articolo 15 è sostituito dal riferimento all'articolo 12. |
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14. |
L'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del TFUE e sono assegnate allo strumento europeo per la stabilità finanziaria . Nel momento in cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro, per salvaguardare la stabilità dell'area dell'euro nel suo insieme, istituiranno un altro meccanismo di stabilità finalizzato all'assistenza finanziaria, le ammende saranno assegnate a quest'ultimo meccanismo." |
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14 bis) |
è inserito il seguente articolo: "Articolo 17 bis 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta fra l'altro:
2. Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento. 3. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio." |
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15. |
Ogni riferimento all'articolo 104 all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 126 del TFUE; |
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16. |
Nell'allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio sono sostituiti dai riferimenti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2011.
(2) GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.
(3) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(4) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.