5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/328


Martedì 5 luglio 2011
Sistemi di indennizzo degli investitori ***I

P7_TA(2011)0313

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

2013/C 33 E/37

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0371),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7–0174/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento svedese e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0167/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.


Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2010)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza necessita di essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea, ivi incluso la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre Autorità europee di vigilanza (una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per il settore bancario), nonché la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico. La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009"Guidare la ripresa in Europa", ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione per i servizi finanziari, e in particolare di migliorare la tutela degli investitori. Nel settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo per la creazione delle nuove autorità, tra cui l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (ESMA), in particolare, per contribuire all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e all'elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza.

(2)

È necessario modificare la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (4) per preservare la fiducia nel sistema finanziario, per tutelare meglio gli investitori tenendo conto degli sviluppi del quadro normativo dell'Unione, dell'andamento dei mercati finanziari e dei problemi riscontrati nell'applicazione di tale direttiva negli Stati membri in cui le imprese di investimento sono incapaci di restituire ai clienti le attività detenute per loro conto.

(3)

All'epoca della sua adozione la direttiva 97/9/CE integrava la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (5), al fine di assicurare che ogni Stato membro istituisse un sistema di indennizzo degli investitori per garantire un livello minimo di protezione armonizzato, quantomeno per i piccoli investitori, nei casi in cui le imprese di investimento non fossero state in grado di onorare gli impegni assunti con i clienti. Quando ha abrogato la direttiva 93/22/CEE, la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6) ha introdotto un nuovo elenco di attività e servizi di investimento, al fine di disciplinare tutte le attività destinate agli investitori e di assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l'Unione. È pertanto necessario allineare la direttiva 97/9/CE alla direttiva 2004/39/CE, per garantire che tutti i servizi e tutte le attività di investimento continuino ad essere adeguatamente coperti dai sistemi di indennizzo.

(4)

Al momento della sua adozione, la direttiva 97/9/CE teneva conto della copertura e del funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi disciplinati dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (7). Di conseguenza, è opportuno continuare a tenere conto delle eventuali modifiche della direttiva 94/19/CE.

(5)

Poiché gli investitori possono non essere al corrente di eventuali limiti alle della mancanza di autorizzazione o dell'esistenza di autorizzazioni limitate delle imprese di investimento, è necessario proteggerli nei casi in cui le imprese di investimento agiscano in violazione delle condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione, o senza di essa, in particolare detenendo attività dei clienti o fornendo servizi a una particolare tipologia di clienti senza l'autorizzazione o in contrasto con le condizioni della medesima . Pertanto, i sistemi di indennizzo dovrebbero ricomprendere le attività dei clienti che sono di fatto detenute dalle imprese di investimento nell'ambito di operazioni di investimento. [Em. 1]

(6)

La direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (8), consente alle imprese di investimento di depositare gli strumenti finanziari che detengono per conto dei clienti su conti aperti presso terzi. I terzi in oggetto non sono necessariamente soggetti a regolamentazione e vigilanza specifiche. Nonostante il rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/73/CE, il fallimento di un terzo può recare pregiudizio ai diritti degli investitori qualora tale terzo non sia in grado di restituire gli strumenti finanziari all'impresa di investimento. Per rafforzare la fiducia degli investitori, e fatti salvi i regimi nazionali di responsabilità applicabili, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva 97/9/CE ai casi in cui un'impresa di investimento non sia in grado di restituire gli strumenti finanziari ai clienti a causa del fallimento di un terzo presso il quale la stessa impresa di investimento o i suoi depositari hanno depositato gli strumenti finanziari.

(7)

La direttiva 2006/73/CE impone alle imprese di investimento di depositare i fondi dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi. I suddetti terzi ricomprendono le banche centrali, gli enti creditizi o le banche autorizzate in un paese terzo, ovvero un fondo del mercato monetario riconosciuto. Il regime rigoroso istituito dalla direttiva 2006/73/CE rende superflua l'estensione della copertura del sistema di indennizzo al caso di fallimento di un terzo presso il quale sono stati depositati i fondi.

(8)

Poiché l'indennizzo garantito a norma della direttiva 94/19/CE è oggi superiore a quello previsto dalla presente direttiva, è necessario garantire agli investitori la copertura massimaNei casi in cui entrambe le direttive (94/19/CE e 97/9/CE) potrebbero coprire le attività detenute dalle banche possano rientrare nell'ambito di applicazione sia della direttiva 94/19/CE sia della direttiva 97/9/CE. In questi casi, pertanto, gli investitori dovrebbero essere indennizzati a norma della direttiva 94/19/CE. [Em. 2]

(9)

Per poter recuperare i fondi erogati a titolo di indennizzo, è opportuno che i sistemi che risarciscono gli investitori a seguito del fallimento di un depositario o di un terzo abbiano il diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori , o delle imprese di investimentoo degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito "OICVM") nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al risarcimento versato. La presente direttiva non dovrebbe ridurre la responsabilità delle imprese di investimento o degli OICVM in materia di recupero delle attività presso i depositari. [Em. 3]

(10)

La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (9) impone che le attività degli OICVM siano affidate in custodia a un depositario. Nel corso del 2011 la Commissione presenta delle proposte di modifica della direttiva 2009/65/CE per chiarire la responsabilità del depositario qualora Se il depositario, o uno dei suoi subdepositari, fallisce fallisca e non è sia in grado di restituire gli strumenti finanziari che aveva in custodia . si hanno ripercussioni negative sul valore delle quote o delle azioni dell'OICVM. Per migliorare la protezione in questi casi, è opportuno che i detentori di quote o azioni di OICVM godano dello stesso livello di protezione di cui beneficerebbero se avessero investito direttamente negli strumenti finanziari interessati, laddove l'ente che detiene gli strumenti finanziari non sia in grado di restituirli. È opportuno che i detentori di quote o azioni di OICVM siano indennizzati per la perdita di valore dell'OICVM. Allo stesso tempo è necessario che possano mantenere le proprie quote o azioni di OICVM in modo da conservare il diritto di riscattarle nel momento che ritengano opportuno Dopo aver completato la revisione della direttiva 2009/65/CE, la Commissione dovrebbe analizzare in quali situazioni il fallimento di un depositario o di un sub-depositario dell'OICVM si hanno possa avere ripercussioni negative sul valore delle quote o delle azioni dell'OICVM. Una relazione su tale analisi dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata da proposte legislative, ove necessario . [Em. 4]

(11)

La direttiva 97/9/CE esclude già ogni indennizzo, da parte del sistema di indennizzo degli investitori, dei crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (10). È opportuno escludere da ogni diritto di indennizzo anche le attività che sono frutto di comportamenti vietati dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (11), in cui sia stato coinvolto il creditore.

(12)

Il livello minimo di indennizzo è stato fissato nel 1997 e da allora non è più stato modificato. È opportuno aumentare tale livello a 50 000 EUR 100 000 EUR per tenere conto degli sviluppi intervenuti sui mercati finanziari e nel quadro legislativo dell'Unione. Quest'importo tiene conto degli effetti dell'inflazione nell'Unione e della necessità di allineare il livello di indennizzo al valore medio degli investimenti detenuti dai clienti al dettaglio negli Stati membri. Per garantire una tutela migliore degli investitori è necessario sopprimere la facoltà concessa attualmente agli Stati membri di limitare o escludere dalla copertura i fondi denominati in valute diverse dalla propria. [Em. 5]

(13)

Per garantire che gli investitori beneficino dell'indennizzo previsto dalla presente direttiva 97/9/CE , nonché un livello di tutela degli investitori comparabile in tutti gli Stati membri, è necessario adottare norme comuni che disciplinano il finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori. I sistemi dovrebbero essere finanziati in proporzione alle loro passività. È opportuno garantire un finanziamento ex ante di livello adeguato e imporre ai sistemi di dotarsi di dispositivi adeguati per valutare e raggiungere il proprio livello-obiettivo di finanziamento prima che si producano eventi generatori di perdite rilevanti ai fini della direttiva 97/9/CE. È auspicabile che un obiettivo comune minimo di finanziamento sia raggiunto al più presto e comunque entro10 anni cinque anni . [Em. 6]

(14)

Laddove necessario, si potrebbe sollecitare in via eccezionale contributi supplementari dei membri del sistema o accedere a fonti di finanziamento come banche commerciali o enti pubblici per l'assunzione di prestiti in base a criteri commerciali, destinati a coprire tempestivamente i fabbisogni che non siano coperti dai fondi raccolti presso i membri prima dell'evento generatore di perdite.

(15)

Il funzionamento dei sistemi attualmente è molto diverso da Stato membro a Stato membro e la presente direttiva mira pertanto ad un'ulteriore armonizzazione, pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità quanto alle modalità di organizzazione dei sistemi. È opportuno dare Dovrebbe essere delegato alla Commissionela facoltà il potere di adottare attidelegati, a norma conformemente all''articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per la determinazione di per quanto riguarda determinate caratteristiche essenziali del funzionamento dei sistemi. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati per quanto riguarda il metodo di determinazione delle passività potenziali dei sistemi, i fattori da valutare per stabilire se i contributi supplementari siano tali da non compromettere la stabilità del sistema finanziario degli Stati membri, i meccanismi alternativi di finanziamento che i sistemi devono predisporre per ottenere, se necessario, prestiti a breve termine, e i criteri per determinare i contributi che devono fornire i soggetti coperti dai sistemi. Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per determinare il metodo con cui calcolare il livello-obiettivo di finanziamento che dovrà essere stabilito dai sistemi di indennizzo e modificare tale livello, la percentuale del massimale prestabilito dei fondi disponibile per i prestiti tra sistemi di indennizzo degli investitori, le procedure per trattare i crediti degli investitori e le modifiche e i criteri tecnici per calcolare la perdita di valore di un OICVM nei casi previsti dalla presente direttiva. È opportuno anche autorizzare la Commissione a modificare, mediante atti delegati, la della percentuale dei fondi disponibili per i prestiti in funzione dell'andamento dei mercati finanziari. [Em. 7 e Em. 12]

(15 bis)

Per garantire condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni che disciplinano il finanziamento dei sistemi, è opportuno che l'ESMA elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo relativi alle informazioni che i sistemi devono rendere pubbliche. [Em. 7]

(16)

Per garantire che gli investitori siano indennizzati per tempo è opportuno creare un meccanismo di prestito di ultima istanza tra i sistemi di indennizzo degli investitori dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe prevedere la possibilità, per i sistemi di indennizzo degli investitori, di contrarre prestiti da altri sistemi in casi eccezionali di mancanza temporanea di fondi. A tal fine, una parte del finanziamento ex ante di ciascun sistema di indennizzo dovrebbe essere disponibile per l'erogazione di prestiti ad altri sistemi di indennizzo degli investitori.

(16 bis)

Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente tra loro e con l'ESMA per rilevare e prevenire gli atti fraudolenti, gli illeciti amministrativi e gli errori operativi delle imprese di investimento nell'Unione. [Em. 8]

(16 ter)

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare un dialogo istituzionalizzato tra le organizzazioni dei consumatori e autorità, le autorità competenti e i sistemi di indennizzo degli investitori per evitare il verificarsi di ulteriori casi di indennizzo. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di dialogo per individuare tempestivamente e notificare problemi come le pratiche di mercato disfunzionali ovvero fornitori, prodotti o schemi societari sospetti, ai sistemi di vigilanza e di indennizzo degli investitori. [Em. 9]

(17)

Il meccanismo di prestito non dovrebbe in nessun modo interferire con le competenze di bilancio degli Stati membri. È opportuno che i sistemi mutuatari possano avvalersi delle possibilità di prestito previste dalla presente direttiva dopo l'esaurimento sia dei fondi raccolti per raggiungere il livello-obiettivo di finanziamento che le richieste di contributi supplementari dei loro membri. Nel rispetto delle competenze di vigilanza dei sistemi di indennizzo degli investitori esercitate dagli Stati membri, è opportuno che l'ESMA contribuisca al conseguimento dell'obiettivo di agevolare il proseguimento dell'attività delle imprese di investimentoe degli OICVM garantendo nel contempo una protezione efficace degli investitori. A tal fine l'ESMA dovrebbe confermare il soddisfacimento delle condizioni previste dallapresente direttiva 97/9/CE per i prestiti tra sistemi di indennizzo degli investitori e dovrebbe fissare, nel rispetto dei limiti rigorosi stabiliti dalla medesima direttiva, l'importo dei prestiti che può concedere ciascun sistema, il tasso di interesse iniziale e la durata del prestito. A tal fine l'ESMA dovrebbe anche raccogliere informazioni - confermate dalle autorità competenti - sui sistemi di indennizzo degli investitori, in particolare sull'importo dei fondi e degli strumenti finanziari coperti da ogni sistema e informare gli altri sistemi di indennizzo del loro obbligo di prestito. [Em. 10]

(18)

Per semplificare le procedure di prestito, è necessario richiedere allo Stato membro in cui esistano più sistemi di designarne un solo come proprio sistema erogatore di prestiti e di comunicarlo ESMA. È necessario che il prestito sia limitato alla copertura dell'indennizzo ai sensi della direttiva 97/9/CE.

(19)

È necessario garantire che i fondi complessivamente disponibili per la concessione di prestiti possano essere utilizzati per soddisfare più richieste da parte dei sistemi mutuatari. A tal fine i prestiti non dovrebbero superare un massimale prestabilito di fondi disponibili per i prestiti.

(20)

Per accelerare il processo di indennizzo, è necessario che l'autorità competente constati quanto prima l'impossibilità per l'impresa di investimento di adempiere gli obblighi risultanti dai crediti degli investitori.

(21)

Le procedure necessarie per appurare l'ammissibilità e l'importo del credito da indennizzare di un investitore, che spesso sono disciplinate dal diritto amministrativo nazionale e dalle leggi nazionali in materia di insolvenza, possono causare notevoli ritardi nei pagamenti agli investitori. Per abbreviare questi termini di pagamento occorre garantire che nell'ambito dei regimi o delle situazioni in cui l'ammissibilità e l'importo del credito dipendono da procedimenti di insolvenza o giudiziari a carico dei soggetti che non rispettano i loro obblighi, i sistemi di indennizzo possano partecipare a tali procedimenti. Occorre inoltre prevedere l'obbligo di concedere un indennizzo provvisorio e parziale nel caso in cui i suddetti termini superino i dodici mesi, per permettere che gli investitori ricevano almeno una parte dell'indennizzo richiesto. Occorre stabilire dispositivi che, in caso di accertamento dell'inammissibilità del credito, permettano di restituire ai sistemi di indennizzo gli importi versati.

(22)

La direttiva 97/9/CE consente agli Stati membri di escludere dalla copertura gli investitori professionali e istituzionali, ma il loro elenco non corrisponde alla classificazione dei clienti delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2004/39/CE. Per garantire la coerenza tra le direttive 97/9/CE e 2004/39/CE, semplificare la valutazione dei sistemi di indennizzo e limitare le possibili esclusioni soltanto alle grandi imprese, laddove si tratti di imprese, è opportuno che la direttiva 97/9/CE faccia riferimento agli investitori considerati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione per tutti gli investitori interessati, gli Stati membri dovrebbero poter includere microentità, organizzazioni senza scopo di lucro e autorità pubbliche locali, onde farli rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 97/9/CE. [Em. 11]

(23)

[Il contenuto del considerando 23 è stato spostato nel considerando 15]

(24)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/9/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 97/9/CE

La direttiva 97/9/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

i punti 2, 3 e 4sono sostituiti dai seguenti:

"2)   "operazioni d'investimento": ogni servizio e attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e i servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della stessa direttiva (12);

3)   "strumenti":

gli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I alla direttiva 2004/39/CE; [Em. 13]

4)   "investitore": la persona fisica o giuridica, comprese microentità, organizzazioni senza scopo di lucro e autorità pubbliche locali che, nell'ambito di operazioni d'investimento, ha affidato fondi o strumenti ad un'impresa d'investimento e, nell'ambito delle attività di un OICVM, il detentore di quote o azioni di OICVM (in seguito "detentore di quote"); [Em. 14]

b)

[Il contenuto del punto b) è stato spostato nel precedente punto a)]

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7)   "autorità competenti": l'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2004/39/CE  (13) .

Nei casi in cui la presente direttiva fa riferimento al Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (14) (ESMA), i sistemi di indennizzo degli investitori sono considerati, ai fini di tale regolamento, autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 3, punto (iii), di tale regolamento;

d)

sono aggiunti i seguenti puntida 8 a 11:

"8)   "OICVM":

gli organismi definiti all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2009/65/CE; [Em. 15]

9)   "depositario":

in relazione alle attività degli OICVM, un ente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE; [Em. 16]

10)   "terzo": nell'ambito di operazioni d'investimento, un ente presso cui un'impresa di investimento ha depositato strumenti finanziari che detiene per conto dei suoi clienti, in conformità all'articolo 17 della direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (15) o presso cui tale ente, esso stesso depositario, ha sub-depositato strumenti finanziari; nell'ambito delle attività degli OICVM, un ente a cui il depositario di un OICVM ha affidato attività per conto dell'OICVM; [Em. 17]

11)   "attività a basso rischio": le attività che rientrano nella prima o nella seconda categoria della tabella 1 figurante nell'allegato I, punto 14, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (16), escluse le attività definite "voci qualificate" nel punto 15 del medesimo allegato.

e)

è aggiunto il seguente paragrafo:

"2.

Le disposizioni della presente direttiva applicabili alle imprese di investimento si applicano alle società di gestione autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, purché la loro autorizzazione copra anche i servizi ivi elencati all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva."; [Em. 15]

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Ogni Stato membro provvede affinché nel suo territorio siano istituiti ed ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi d'indennizzo degli investitori. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 3, le imprese d'investimentoo gli OICVM autorizzati autorizzate in tale Stato membro non possono svolgere operazioni d'investimentoo esercitare attività in quanto OICVM senza partecipare ad uno di tali sistemi."; [Em. 18]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il sistema di indennizzo degli investitori copre gli investitori, nell'ambito di operazioni di investimento, a norma dell'articolo 4 allorché si verifica una delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti hanno constatato che un'impresa di investimento, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria o con la situazione finanziaria di un terzo presso il quale ha depositato strumenti finanziari o fondi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE , non è in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti dai crediti degli investitori, e non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo, ovvero

b)

un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento o con la situazione finanziaria di un terzo presso il quale tale impresa abbia depositato strumenti finanziari o fondi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 94/19/CE , ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento o per l'impresa di investimento di far valere i suoi crediti nei confronti del terzo.[Em. 19]

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti procedano alla constatazione di cui al primo comma, lettera a), quanto prima e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono venute a conoscenza del fatto che un'impresa di investimento non è stata in grado di soddisfare i suoi obblighi derivanti dai crediti degli investitori.

2 bis.   La copertura di cui al paragrafo 2 è fornita secondo le condizioni legali o contrattuali applicabili ai crediti derivanti dall'incapacità di un'impresa di investimento di:

a)

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto nell'ambito di operazioni d'investimento, oppure

b)

restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti detenuti, amministrati o gestiti per loro conto nell'ambito di operazioni d'investimento , purché l'incapacità dell'impresa di investimento o di terzi sia il risultato di frode, negligenza amministrativa, errore operativo o cattiva consulenza, per quanto concerne il comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti . [Em. 20]

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori forniscano la copertura nei casi in cui gli strumenti finanziari o i fondi siano detenuti, amministrati e gestiti per conto di un investitore, indipendentemente dal tipo di operazioni di investimento condotte dall'impresa e indipendentemente dal fatto che l'impresa agisca o no in conformità ad eventuali restrizioni previste dalla sua autorizzazione.

2 ter.   Il sistema di indennizzo copre anche i detentori di quote di OICVM, a norma dell'articolo 4, allorché si verifica per prima una delle seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti hanno constatato che un depositario o un terzo a cui sono affidate le attività dell'OICVM non è in grado per il momento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dell'OICVM per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria del depositario o del terzo e che non vi è a breve termine la prospettiva che possa farlo;

b)

un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria del depositario o del terzo a cui sono affidate le attività dell'OICVM, ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per l'OICVM di far valere i suoi crediti nei confronti del depositario o del terzo.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti procedano alla constatazione di cui al primo comma, lettera a), quanto prima e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono venute a conoscenza del fatto che un depositario o un terzo a cui sono state affidate le attività dell'OICVM non è stato in grado di soddisfare i suoi obblighi derivanti dai crediti dell'OICVM. [Em. 21]

2 quater.   La copertura di cui al paragrafo 2 ter è fornita secondo le condizioni legali o contrattuali applicabili ai crediti di un detentore di quote dell'OICVM per la perdita del valore della quota dell'OICVM a causa dell'incapacità di un depositario o di un terzo a cui sono state affidate attività dell'OICVM di:

a)

rimborsare i fondi dovuti o appartenenti all'OICVM e detenuti per suo conto in relazione alle attività dell'OICVM oppure

b)

restituire all'OICVM gli strumenti che gli appartengono e che sono detenuti o amministrati per suo conto in relazione alle attività dell'OICVM."; [Em. 22]

c)

[Il contenuto del punto c) emendato é spostato nel precedente punto b)]

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   I crediti di cui al paragrafo 2 bis nei confronti di un ente creditizio che in un dato Stato membro sarebbero ammissibili a titolo sia della presente direttiva sia della direttiva 94/19/CE sono trattati secondo le disposizioni della direttiva 94/19/CE. I crediti non possono beneficiare di un doppio indennizzo sulla base delle due direttive.";

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I seguenti crediti sono esclusi da qualsiasi indennizzo nell'ambito di regimi di indennizzo degli investitori:

a)

i crediti derivanti da operazioni per le quali sia stata pronunciata una condanna penale per il reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (17) ;

b)

i crediti derivanti , o da attività che sono frutto di comportamenti proibiti dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (18) , sono esclusi da qualsiasi indennizzo nell'ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori ; e

c)

i crediti relativi al finanziamento diretto o indiretto di gruppi terroristici di cui alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici (19).

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri provvedono a che il sistema d'indennizzo assicuri una copertura di 50 000 EUR 100 000 EUR per investitore per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis.

Gli Stati membri in cui la copertura è di importo superiore a 50 000 EUR 100 000 EUR al… (20) possono mantenere questo livello di copertura per un periodo massimo di tre annidalla data di recepimento della presente direttiva da tale data . Dopo tale data tali Stati membri provvedono a che il livello di copertura sia pari a 50 000 EUR 100 000 EUR .

Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore al … (20).

Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 2 500 EUR.

Fatto salvo il quarto comma, gli Stati membri adattano ogni cinque anni due anni i livelli di copertura convertiti in un'altra valuta all'importo di cui al presente paragrafo. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono procedere ad un adeguamento dei livelli della copertura prima di tale termine in caso di eventi imprevisti come oscillazioni monetarie."; [Em. 22, Em. 25, Em. 26 e punto 1) della Rettifica (21) ]

b)

è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis.   La Alla Commissionepuò è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, al fine di adattare la copertura di cui al paragrafo 1, mediante l'adozione di atti delegati, tenendo conto dei seguenti parametri: [Em. 27]

a)

l'inflazione nell'Unione in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato pubblicato dalla Commissione;

b)

l'importo medio dei fondi e degli strumenti finanziari detenuti dalle imprese di investimento per conto di investitori al dettaglio.";

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni investitori la copertura del sistema di indennizzo degli investitori sia esclusa o ridotta per i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I."; [Em. 22]

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 4 bis

1.   Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori dispongano di meccanismi appropriati per determinare le proprie passività potenziali. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di indennizzo siano adeguatamente finanziati in proporzione alle passività. Gli Stati membri dovrebbero fornire periodicamente all'ESMA le informazioni riguardanti le passività potenziali e il finanziamento proporzionale connesso. [Em. 28]

2.   Gli Stati membri provvedono a che ciascun sistema di indennizzo degli investitori fissi un livello-obiettivo di finanziamento pari almeno allo 0,5 % 0,3 % del valore dei fondi o degli strumenti finanziari detenuti, amministrati o gestiti dalle imprese di investimentoo dagli OICVM coperte dalla protezione del sistema di indennizzo degli investitori. Il valore dei fondi o degli strumenti finanziari coperti è calcolato annualmente al 1o gennaio 31 dicembre . [Em. 29]

La Alla Commissione adotta, mediante è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 13 bis , e alle condizioni di cui agli articoli 13 ter e 13 quater, misure per definire il metodo con cui calcolare il valore dei fondi e degli strumenti finanziari coperti dai sistemi di indennizzo degli investitori allo scopo di fissare il livello-obiettivo di finanziamento che il sistema deve raggiungere e di modificarne il livello tenendo conto dell'andamento dei mercati finanziari.

Tenendo conto del valore dei fondi coperti calcolato annualmente ai sensi del primo comma, e tenendo conto degli sviluppi nei mercati finanziari e della necessità di garantire un indennizzo efficace degli investitori, alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis per modificare il valore minimo del livello-obiettivo di finanziamento. Entro … (22), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di adeguare il livello-obiettivo di finanziamento previsto al presente paragrafo.

Onde consentire alla Commissione di calcolare un adeguato livello-obiettivo di finanziamento come previsto al terzo comma, ogni Stato membro, su base annuale, fornisce alla Commissione e all'ESMA i dati necessari in materia di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori stabiliti nel suo territorio al 31 dicembre. Gli Stati membri trasmettono questi dati alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione e all'ESMA i dati riguardanti:

a)

la quantità di titoli coperti e di fondi detenuti in imprese di investimento per conto degli investitori;

b)

il valore dei fondi coperti e degli strumenti finanziari detenuti o gestiti;

c)

il numero dei clienti;

d)

i ricavi o proventi generati dalle imprese di investimento;

e)

il livello di capitale di ciascuna impresa di investimento;

f)

l'importo massimo dell'indennizzo per cliente;

g)

il fatturato medio delle operazioni di vendita e acquisto di titoli;

h)

il numero delle persone o degli operatori abilitati. [Em. 30]

3.   Il livello-obiettivo di finanziamento è finanziato prima e indipendentemente dal fatto che si verifichi un evento rilevante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 2 ter. Gli Stati membri assicurano che il livello-obiettivo di finanziamento sia conseguito per ciascun sistema di indennizzo degli investitori entro10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva (23) e che ciascun sistema adotti e rispetti una pianificazione appropriata per raggiungere tale obiettivo. [Em. 21 e 31]

I contributi raccolti per conseguire il livello-obiettivo di finanziamento sono investiti esclusivamente in depositi liquidi e in attività a basso rischio, con una durata residua fino alla scadenza inferiore o uguale a ventiquattro mesi e liquidabili entro un termine massimo di un mese.

3 bis.     Il contributo di ciascun membro a un sistema di indennizzo degli investitori è determinato sulla base del grado di rischio incorso. Per raggiungere un certo livello di armonizzazione nell'applicazione del presente paragrafo in tutti gli Stati membri, la Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 13 bis, per chiarire come va determinato il contributo di ciascun membro ad un sistema di indennizzo degli investitori. [Em. 32]

3 ter.     Le autorità competenti possono diminuire i contributi dei membri del sistema di indennizzo degli investitori che adottino volontariamente apposite misure supplementari per ridurre il rischio operativo.

Le autorità competenti possono inoltre ridurre i contributi dei membri del sistema di indennizzo degli investitori che forniscono la prova che i subdepositari da loro usati rispettano gli stessi standard per ridurre i rischi operativi.

In nessun caso il livello-obiettivo di finanziamento del sistema di indennizzo degli investitori può essere oggetto di riduzione. [Em. 33]

3 quater.     Per garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 3 ter, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le condizioni per ridurre i contributi a un sistema di indennizzo degli investitori.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione su base annuale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

La valutazione delle condizioni per riduzioni basate sul rischio è effettuata sulla base di criteri quali il volume di fondi e strumenti finanziari, l'adeguatezza patrimoniale e la stabilità dei singoli membri, tenendo conto dello status giuridico di questi ultimi e del quadro giuridico applicabile nel luogo in cui hanno la loro sede. [Em. 34]

4.   Gli Stati membri consentono che i sistemi di indennizzo degli investitori sollecitino contributi supplementari dai loro membri nei casi in cui l'obiettivo di finanziamento sia di livello insufficiente per permettere il pagamento dei crediti di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali contributi supplementari non superano lo 0,5 % 0,3 % dei fondi e degli strumenti finanziari coperti di cui al paragrafo 2. Tali contributi supplementari non compromettono la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato e sono basati su criteri di capacità finanziaria. Gli Stati membri possono richiedere contributi supplementari dopo aver consultato l'ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (24). Em. 35]

5.   Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori dispongano di adeguati meccanismi di finanziamento alternativi che permettano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per poter soddisfare i crediti fatti valere nei confronti del sistema dopo l'esaurimento dell'importo prefinanziato. Tali meccanismi possono includere linee di credito presso accordi commerciali di prestito e strumenti di prestito dalle banche commerciali e dagli. Essi possono includere anche linee di credito presso enti pubblici , ivi incluso dagli Stati membri, purché basate basati su criteri commerciali. [Em. 36]

6.   Gli Stati membri provvedono a che il costo dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori sia in ultima analisi a carico, per quanto riguarda le operazioni di investimento, delle sole imprese di investimentoo dei terzi depositari coperti dal sistema e, per quanto riguarda le attività degli OICVM, degli OICVM o dei loro depositari o terzi coperte dal sistema. I contributi ordinari dei membri sono riscossi annualmente. [Em. 37]

Al fine di coadiuvare ulteriormente il funzionamento dei sistemi di indennizzo degli investitori, gli Stati membri provvedono affinché:

a)

tali sistemi siano in grado di riscuotere presso i propri membri al fine di effettuare pagamenti entro i termini di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in previsione di pagamenti e dopo che sono stati effettuati pagamenti, a seconda dei casi;

b)

le autorità competenti abbiano la facoltà di agire contro qualsiasi impresa che ometta di pagare un contributo richiesto. [Em. 38]

7.   Gli Stati membri informano ogni anno l'ESMA del livello-obiettivo di finanziamento fissato, di cui al paragrafo 2, e del livello del finanziamento, di cui al paragrafo 3, dei sistemi di indennizzo degli investitori stabiliti nel loro territorio. Tali informazioni sono confermate dalle autorità competenti e trasmesse, insieme a tale conferma, all'ESMA annualmente, entro il 31 gennaio.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al primo comma siano pubblicate sul sito internet dei sistemi di indennizzo degli investitori almeno annualmente.

7 bis.     Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di indennizzo degli investitori ricevano dai propri membri, in qualunque momento e in ogni caso a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in vista della predisposizione di un rimborso a favore degli investitori. [Em. 39]

8.   Gli Stati membri provvedono a che il 10 % 5 % dell'importo del finanziamento ex ante dei sistemi, di cui all'articolo 4 bis, al paragrafo 2, sia disponibile per la concessione di prestiti ad altri sistemi di indennizzo degli investitori alle condizioni stabilite dall'articolo 4 quater articolo 4 ter . Il ricorso a tale metodo di finanziamento è limitato alle situazioni in cui non sia possibile fare affidamento sui sistemi ordinari.

La Commissione può modificare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 13 bis e alle condizioni di cui agli articoli 13 ter e 13 quater, la percentuale del finanziamento ex ante da mettere a disposizione per i prestiti ad altri sistemi, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. [Em. 40]

9.   La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità all'articolo 13 bis misure dirette a stabilire:

a)

il metodo di determinazione delle passività potenziali dei sistemi di indennizzo degli investitori di cui al paragrafo 1 e dei contributi basati sul rischio ; [Em. 41]

b)

i fattori da valutare per stabilire se i contributi supplementari dei membri di cui al paragrafo 4 siano tali da non compromettere la stabilità del sistema finanziario di uno Stato membro;

c)

i meccanismi di finanziamento alternativi di cui al paragrafo 5 di cui devono disporre i sistemi di indennizzo degli investitori per poter ottenere, se necessario, finanziamenti a breve termine;

d)

i criteri per stabilire i contributi dei soggetti coperti dai sistemi di cui al paragrafo 6.

10.   Per garantire condizioni uniformi di applicazione del del paragrafo 7, secondo comma, l'ESMA elabora standard tecnici progetti di norme tecniche di attuazione relative alle informazioni dettagliate che i sistemi devono pubblicare.

L'ESMA presenta tali progetti di standard tecnici norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

La Commissione può Il potere di adottare i progetti di standard tecnici le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui all'articolo 7 sexies è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento …/… [ESMA] (UE) n. 1095/2010. [Em. 42]

Articolo 4 ter

1.    Dopo il … (25), ogni sistema di indennizzo degli investitori ha diritto di può contrarre un prestito presso tutti gli altri sistemi di indennizzo degli investitori di cui all'articolo 2 nell'Unione, a condizione che: [Em. 43]

a)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario non sia in grado di soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 biso paragrafo 2 quater, a causa di precedenti pagamenti realizzati per soddisfare tali obblighi; [Em. 22]

b)

la il sistema di indennizzo degli investitori che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) è dovuta alla mancanza di fondi abbia raggiunto precedentemente il livello-obiettivo di finanziamento di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2 ; [Em. 44]

c)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario si è avvalso dei contributi supplementari dei membri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4;

d)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario si assuma l'impegno giuridicamente vincolante di usare i fondi presi in prestito per rimborsare crediti a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater; [Em. 22]

e)

[Il contenuto della presente lettera è stato spostato al terzo comma]

f)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario abbia stabilito l'importo di denaro richiesto;

g)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario abbia informato senza indugio l'ESMA, che intende contratte un prestito con un altro sistema di indennizzo degli investitori, precisando come siano state soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da (a) a (f) e l'importo del prestito.

L'importo di cui alla lettera f) è determinato come segue:

[importo dei crediti da rimborsare in virtù dell'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater] – [livello del finanziamento di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 7] + [importo massimo dei contributi supplementari di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4]. [Em. 22]

Un sistema di indennizzo degli investitori che non abbia rimborsato un prestito ad un altro sistema di cui al presente articolo non può né prestare ad altri sistemi né prendere in prestito dai medesimi.

Gli altri sistemi di indennizzo degli investitori agiscono da sistemi mutuanti. A tal fine gli Stati membri in cui esistono più sistemi designano un solo sistema come proprio sistema mutuante e lo comunicano all'ESMA. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che la totalità delle parti interessate sia informata in merito al sistema mutuante e al suo funzionamento. Gli Stati membri possono decidere se e in che modo gli altri sistemi di indennizzo degli investitori stabiliti nel loro territorio rimborsano il sistema mutuante. [Em. 45]

2.   Il prestito è accordato alle seguenti condizioni:

a)

nei limiti fissati al secondo comma, ogni sistema di indennizzo degli investitori presta un importo in proporzione all'ammontare dei fondi e degli strumenti finanziari da esso coperti, senza tenere conto del sistema di indennizzo degli investitori mutuatario, e gli importi sono calcolati in base alle informazioni più recenti di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2;

b)

il sistema di indennizzo degli investitori mutuatario restituisce il prestito entro cinque anni; [La seconda frase è stata spostata al terzo comma]

c)

il tasso di interesse durante il periodo del credito è equivalentea quello praticato dalla Banca centrale europea per le al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale per la durata del della banca centrale di emissione della valuta in cui è erogato il prestito; [Em. 46]

L'importo complessivo prestato ad ogni sistema di indennizzo degli investitori mutuatario non supera il 20 % dell'importo totale dei fondi disponibili a livello dell'Unione a fini di prestito, ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 8.

Il rimborso del prestito ai sensi della lettera b) può avvenire in rate annuali egli interessi sono dovuti solo all'atto del rimborso.

3.   L'ESMA conferma che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, dichiara gli importi che ciascun sistema di indennizzo degli investitori deve prestare, calcolati a norma del paragrafo 2, lettera a), il tasso di interesse iniziale a norma del paragrafo 2, lettera c) e la durata del prestito.

L'ESMA trasmette la conferma ai sistemi mutuanti insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni dal sistema di indennizzo degli investitori mutuatario. I sistemi mutuanti effettuano il pagamento del prestito al sistema di indennizzo degli investitori mutuatario quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della conferma e delle informazioni da parte dell’ESMA.

4.   Gli Stati membri assicurano che i contributi raccolti dal sistema di indennizzo degli investitori mutuatario siano sufficienti per rimborsare l'importo preso in prestito e per ripristinare il livello-obiettivo di finanziamento quanto prima e comunque entro 10 anni cinque anni dal ricevimento del prestito. [Em. 47]

Tutte le altre richieste sono subordinate a quella del sistema di indennizzo degli investitori che ha garantito il prestito. Tale sistema di indennizzo degli investitori è considerato creditore privilegiato e ha precedenza assoluta tra i creditori. [Em. 48]

Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono stabilire un ordine di precedenza diverso per quanto riguarda la preferenza accordata a diverse categorie di creditori. [Em. 49]

5.   Per agevolare la collaborazione efficace tra i sistemi di indennizzo degli investitori, i sistemi oppure, se del caso, le autorità competenti, concludono accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  (26). [Em. 50]

Le autorità competenti notificano all'ESMA l'esistenza e il contenuto degli accordi di cui al primo comma. L'ESMA può formulare pareri sugli accordi in virtù dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 34, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se le autorità competenti o i sistemi non riescono a raggiungere un accordo o in caso di controversia sull'interpretazione di un accordo, l'ESMA dirime le controversie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'assenza di accordi di cui al primo comma non incide sui crediti fatti valere dagli investitori a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 biso 2 quater. [Em. 22]

6)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 5

1.   Se un'impresa d'investimento, un OICVM, un depositario o un terzo, i quali in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, sono tenuti a partecipare ad un sistema di indennizzo non adempiono i loro obblighi in quanto membri del sistema, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa di investimento o all'OICVM sono informate dell'inadempimento e, in cooperazione con il sistema di indennizzo degli investitori, adottano tutte le misure necessarie, compresa l'imposizione di sanzioni, al fine di garantire che l'impresa di investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo, adempia i suoi obblighi.

2.   Qualora, nonostante le misure di cui al paragrafo 1 l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non adempiano ai loro obblighi, il sistema di indennizzo degli investitori può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con un preavviso non inferiore a dodici mesi sei mesi l'intenzione di escludere dal sistema l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo. Il sistema di indennizzo degli investitori continua a garantire la copertura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater paragrafo 2 , in relazione alle operazioni di investimento o alle attività dell'OICVMrealizzate in tale periodo. Qualora alla scadenza del periodo di preavviso l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non abbiano adempiuto i loro obblighi, il sistema di indennizzo degli investitori può, sempre con l'espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione dell'impresa d'investimento.

3.   Un'impresa d'investimento, un OICVM, un depositario o un terzo che siano stati esclusi da un sistema di indennizzo degli investitori possono continuare a realizzare operazioni d'investimento o attività di OICVM o a custodire strumenti finanziari di investitori o di OICVM alle seguenti condizioni:

a)

se, prima dell'esclusione, l'impresa di investimento o il terzo abbia previsto altri meccanismi di indennizzo che assicurino agli investitori e all'OICVM una copertura quanto meno equivalente a quella offerta dal sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto e che abbiano caratteristiche di indennizzo equivalenti a quelle del sistema ufficialmente riconosciuto;

b)

l'autorità competente responsabile dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'OICVM abbia confermato che le condizioni di cui alla lettera a) sono rispettate.

4.   Qualora un'impresa d'investimento o un OICVM di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non sia in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono a revocarla immediatamente.

a)

nel caso dell'impresa di investimento che hanno autorizzato, a revocarne l'autorizzazione immediatamente;

b)

nel caso dell'OICVM che hanno autorizzato, a revocarne l'autorizzazione immediatamente.

5.   Il depositario o Se il terzo di cui si proponga l'esclusione ai sensi del paragrafo 2 non è in grado di prevedere altri meccanismi di indennizzo che presentino i requisiti di cui al paragrafo 3, lo stesso non è autorizzato a custodire le attività di un investitore o di un OICVM. [Em. 51]

Articolo 6

La copertura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater paragrafo 2 , continua ad essere assicurata, dopo la revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'OICVM, per le operazioni d'investimento effettuate fino al momento della revoca."; [Em. 52]

7)

gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 8

1.   La copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, si applica all'importo totale dei crediti dell'investitore nei confronti di una medesima impresa d'investimento o di un medesimo OICVM ai sensi della presente direttiva, qualunque sia il numero dei conti, la valuta e l'ubicazione nell'Unione. [Em. 53]

2.   Nel calcolo della copertura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, si tiene conto della quota spettante a ciascun investitore in un'operazione congiunta d'investimento.

Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali. [Em. 54]

Un investitore il cui credito non possa essere pienamente coperto beneficia dello stesso tasso di copertura dell'importo totale del credito. [Em. 55]

Gli Stati membri possono prevedere che i crediti relativi ad un'operazione congiunta d'investimento, di cui siano titolari due o più persone nella qualità di soci di una società di persone, di membri di un'associazione o di qualsiasi gruppo di natura analoga privi di personalità giuridica, possano essere riuniti e trattati come se derivassero da un investimento effettuato da un unico investitore ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 3.

3.   Qualora l'investitore non sia titolare di diritti sui fondi o sui titoli sugli strumenti detenuti, riceve l'indennizzo il titolare dei diritti, purché questi sia stato o possa essere identificato prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter paragrafo 2 .

Nel caso di una pluralità di aventi diritto, si prende in considerazione ai fini del calcolo dei limiti previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, la quota spettante a ciascuno di essi in virtù delle disposizioni che disciplinano la gestione dei fondi odei titoli degli strumenti .[Em. 56]

Articolo 9

1.   Il sistema d'indennizzo degli investitori prende opportune misure per informare gli investitori della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter e, qualora si debba procedere ad un indennizzo, affinché ciò avvenga al più presto. Esso può stabilire un termine entro il quale gli investitori sono tenuti a presentare le loro richieste di indennizzo. Il termine non è inferiore a cinque mesi a decorrere dalla data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter o dalla data in cui la constatazione o la decisione sono state rese pubbliche. [Em. 21]

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza del termine di cui al primo comma per negare il beneficio della copertura totale ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo. [Em. 57]

Le imprese di investimento comunicano, sui propri siti web, tutte le informazioni concernenti i termini e le condizioni di copertura nonché la procedura per ottenere il pagamento ai sensi della presente direttiva. [Em. 58]

2.   Il sistema d'indennizzo degli investitori deve essere in grado di rimborsare i crediti degli investitori quanto prima e in ogni caso entro tre mesi dall'accertamento dell'ammissibilità e dell'ammontare.

In circostanze eccezionali, un sistema di indennizzo degli investitori può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Le autorità competenti informano immediatamente l'ESMA di qualsiasi proroga concessa a un sistema di indennizzo degli investitori e delle circostanze che la giustificano.

Gli Stati membri provvedono a che i sistemi di indennizzo degli investitori possano partecipare a procedimenti giudiziari o a procedimenti per insolvenza rilevanti ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità e dell'ammontare dei crediti.

Il terzo comma non pregiudica la possibilità per il sistema di adottare altri metodi per accertare l'ammissibilità o l'ammontare di un credito.

Se il rimborso finale non è stato effettuato entro nove mesi dalla constatazione o dalla decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o 2 ter, gli Stati membri provvedono a che il sistema di indennizzo degli investitori proceda, entro tre mesi dalla constatazione o dalla decisione, ad un rimborso provvisorio di un indennizzo parziale di importo pari a non meno di un terzo del credito, in base ad una valutazione iniziale del credito stesso. Il saldo è rimborsato entro tre mesi dall'accertamento in via definitiva dell'ammissibilità e dell'ammontare del credito. Gli Stati membri provvedono a che il sistema di indennizzo degli investitori disponga dei mezzi per recuperare gli importi rimborsati in via provvisoria in caso di accertamento di inammissibilità del credito. [Em. 21]

La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità all'articolo 13 bis e alle condizioni di cui agli articoli 13 ter e 13 quater, misure per definire la procedura per trattare i ricorsi degli investitori e i criteri tecnici per calcolare la perdita di valore di un OICVM a causa del prodursi di eventi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 ter e 2 quater. [Em. 59]

3.   In deroga al termine di cui al paragrafo 2, primo comma, qualora un investitore, o altra persona avente diritti o un interesse in merito ad un'operazione d'investimento, sia stato accusato, relativamente a fondi oggetto della presente direttiva , di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, sia soggetto a misure per violazione di una condotta vietata ai sensi della direttiva 2003/6/CE o connessa al finanziamento diretto o indiretto di gruppi terroristici, di cui alla raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici, il sistema d'indennizzo degli investitori può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale o della constatazione di un'autorità competente."; [Em. 60]

8)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese d'investimento e gli OICVM prendano misure adeguate per fornire agli investitori effettivi e potenziali le informazioni di cui costoro necessitano per individuare il sistema d'indennizzo degli investitori al quale appartengono l'impresa di investimento o l'OICVM e loro succursali all'interno dell'Unione o qualsiasi altro meccanismo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 5, paragrafo 3. Gli investitori sono informati sulle disposizioni del sistema d'indennizzo degli investitori o qualsiasi altro meccanismo applicabile, in particolare sull'importo e sulla portata della copertura offerta dal sistema stesso, nonché sulle norme eventualmente stabilite dagli Stati membri a tale proposito. Tali informazioni sono formulate in modo facilmente comprensibile. [Em. 61]

Sono inoltre fornite, su semplice richiesta, informazioni sulle condizioni cui è soggetto l'indennizzo e sulle formalità da espletare per ottenerlo.

Le informazioni fornite sono corrette, chiare e non fuorvianti e spiegano in particolare le situazioni e i crediti coperti dal relativo sistema di indennizzo degli investitori e come esso si applica alle situazioni transfrontaliere. Le informazioni fornite contengono anche esempi di situazioni e crediti non coperti dal sistema di indennizzo.

1 bis.     Gli Stati membri garantiscono che l'importo versato dagli investitori in un sistema di indennizzo degli investitori sia chiaro e trasparente. Ciascun investitore effettivo o potenziale riceve informazioni chiare circa l'importo relativo al sistema che gli viene addebitato sotto forma di percentuale dell'investimento effettuato o di importo aggiuntivo rispetto allo stesso. "; [Em. 62]

9)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1.   Fatto salvo qualsiasi altro diritto riconosciuto agli investitori dal diritto nazionale, i sistemi d'indennizzo degli investitori che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno il diritto di surrogarsi nei diritti degli investitori di costoro nelle procedure di liquidazione, fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi. [Em. 63]

2.   In caso di perdita per circostanze finanziarie di un terzo che detiene strumenti finanziari di un investitore, nell'ambito di operazioni di investimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori possono surrogarsi nei diritti dell'investitore o dell'impresa di investimento nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari ai loro pagamenti.

3.   Nel caso, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 quater, di perdite dovute a circostanze finanziarie di un depositario o di un terzo a cui sono state affidate attività dell'OICVM, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo dei detentori di quote dell'OICVM hanno il diritto di surrogarsi nei diritti del detentore di quote dell'OICVM o dell'OICVM nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari ai loro pagamenti. [Em. 64]

4.   Se il terzo che detiene strumenti finanziari di un investitore, nell'ambito di operazioni di investimento, o il depositario o il terzo a cui siano state affidate attività dell'OICVM, sono stabiliti è stabilito in un paese terzo in cui il sistema giudiziario non permette che il sistema di indennizzo degli investitori si surroghi nei diritti dell'impresa di investimento o dell'OICVM,gli Stati membri provvedono a che l'impresa di investimentoo l'OICVM, qualora percepiscano percepisca somme nell'ambito di procedure di liquidazione, restituiscano restituisca al sistema importi pari ai suoi pagamenti."; [Em. 65]

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 13 bis

1.   Alla Commissione è conferito Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1 bis.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, commi 2 e 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 3 quater, comma 3, di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 2, 8 eparagrafo 9 e all'articolo 9, paragrafo 2, comma 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato quattro anni a decorrere da … (27) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga .

1 ter.     La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, commi 2 e 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 3bis, all'articolo 4 bis, paragrafo 3 quater, comma 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 2, comma 6, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2 bis.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, commi 2 e 3, dell'articolo 4 bis, paragrafo 3 bis, dell'articolo 4 bis, paragrafo 3 quater, comma 3, dell'articolo 4 bis, paragrafo 9, e dell'articolo 9, paragrafo 2, comma 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

3.   Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 ter e 13 quater.

Articolo 13 ter

1.   La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafi 2, 8 e 9 e all'articolo 9, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13 quater

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."; [Em. 66]

11)

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 14 bis

Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi in conformità all'articolo 63 della direttiva 2004/39/CE e all'articolo 102 della direttiva 2009/65/CE.";

12)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.

Investitori professionali di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.";

b)

i punti 2, 3 e 8 sono soppressi.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro (28), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le suddette disposizioni a partire da … (29), tranne nel caso delle disposizioni di recepimento dell'articolo 4 ter che si applicano a partire dal 31 dicembre 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2 bis.     In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che, in virtù dei trattati di adesione, beneficiano di periodi transitori in materia di recepimento dell'articolo 4 della direttiva 97/9/CE ottemperano ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo a decorrere dalla data di scadenza dei rispettivi periodi transitori. [Em. 67]

Articolo 2 bis

Relazione e revisione dell'ESMA

Entro il 31 dicembre 2012, l'ESMA valuta il fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e doveri in conformità della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il 31 luglio 2012, la Commissione, dopo una consultazione aperta con le parti interessate, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza i vantaggi e gli svantaggi di introdurre un sistema di contratti di assicurazione come complemento o in sostituzione del sistema esistente di indennizzo degli investitori.

Al fine di garantire lo stesso livello di protezione per gli investitori, a prescindere che investano direttamente attraverso imprese di investimento o indirettamente attraverso OICVM, la relazione, alla luce della futura proposta della Commissione sui depositari di OICVM, e dopo una consultazione aperta con le parti interessate, individua le lacune normative, anche per quanto riguarda la compensazione per equivalenza, e valuta i costi e i benefici dell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 97/9/CE agli OICVM. Se necessario, tale relazione contiene proposte legislative sulle modalità pratiche per l'estensione del suo ambito di applicazione agli OICVM. [Em. 68 e punto 2 della Rettifica (30)]

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(5)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(8)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(9)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(10)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(11)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(12)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.";

(13)   GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32 .

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.";

(15)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(16)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.";

(17)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(18)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(19)   GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1. "; [Em. 23]

(20)  

(+)

Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(21)  P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).

(22)  

(+)

Due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

(23)  

(++)

Cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica..

(24)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(25)  

(+++)

Cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

(26)   GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ";

(27)  

(+)

Data di entrata in vigore della direttiva di modifica.

(28)  Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(29)  Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(30)  P7_TA-PROV(2011)0313(COR01).