18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 390/147


Giovedì 23 giugno 2011
Combustibile esaurito e residui radioattivi *

P7_TA(2011)0295

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

2012/C 390 E/25

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0618),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0387/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0214/2011),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

(1)

Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

(1)

Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato Euratom devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

(2)

L'articolo 30 del trattato prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(2)

L'articolo 30 del trattato Euratom prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3

(3)

L'articolo 37 del trattato prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.

(3)

L'articolo 37 del trattato Euratom prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989 (1), prevede l'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4

(4)

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996 , che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti  (2) si applica a tutte le pratiche che implichino un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano trattati o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili. Essa comprende anche scarichi autorizzati di materiali derivanti da tali pratiche. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da una normativa più specifica.

(4)

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996 (3) stabilisce le norme fondamentali di sicurezza . Tale direttiva si applica a tutte le pratiche che implichino un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano trattati o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili. Essa comprende anche scarichi autorizzati di materiali derivanti da tali pratiche. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da una normativa più specifica.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Dal momento che né il trattato Euratom né il TFUE conferiscono al Parlamento poteri di codecisione in materia nucleare, è essenziale trovare una nuova base giuridica per qualunque futura legislazione in campo nucleare.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis)

La Lituania, la Slovacchia e la Bulgaria, all'epoca in cui erano candidati all'adesione all'Unione europea, gestivano vecchie centrali nucleari di concezione sovietica che da un punto di vista economico non potevano essere modernizzate in modo da soddisfare le norme di sicurezza dell'Unione; di conseguenza tali impianti sono stati chiusi e successivamente disattivati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

 

(15 ter)

La disattivazione delle centrali nucleari dei tre succitati Stati membri ha imposto loro un considerevole onere finanziario ed economico che tali Stati non potevano sostenere integralmente e l'Unione ha fornito a tali Stati membri risorse finanziarie che erano destinate a coprire una parte dei costi della disattivazione e dei progetti relativi ai residui nonché a compensare le conseguenze economiche.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 18

(18)

Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato il suo intero corpus di norme e pubblicato i Principi fondamentali di sicurezza, sponsorizzati congiuntamente da Euratom, OCSE/AEN e altre organizzazioni internazionali. Come dichiarato dalle organizzazioni sponsor congiunte, l'applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l'applicazione di standard di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra le normative dei diversi Stati. È dunque desiderabile che tutti gli Stati seguano e difendano questi principi. I principi saranno vincolanti per l'AIEA in relazione alle sue attività e per gli Stati in relazione alle attività assistite dall'AIEA. Gli Stati o le organizzazioni sponsor possono adottare i principi, a loro discrezione, per applicarli alle loro attività.

(18)

Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato il suo intero corpus di norme e pubblicato i Principi fondamentali di sicurezza, elaborati congiuntamente da Euratom, OCSE/AEN e altre organizzazioni internazionali. Come dichiarato dalle organizzazioni sponsor congiunte, l'applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l'applicazione di standard di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra le normative dei diversi Stati. È dunque desiderabile che tutti gli Stati seguano e difendano questi principi. I principi saranno vincolanti per l'AIEA in relazione alle sue attività e per gli Stati in relazione alle attività assistite dall'AIEA. Gli Stati o le organizzazioni sponsor possono adottare i principi, a loro discrezione, per applicarli alle loro attività.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

 

(19 bis)

La convenzione di Århus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale attribuisce al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, tra cui la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

 

(19 ter)

L'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato una convenzione (4) e una raccomandazione (5) sulla protezione dalle radiazioni, applicabili a tutte le attività che comportano l’esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro, ed esige che siano adottati i provvedimenti appropriati per assicurare la protezione dei lavoratori alla luce delle conoscenze attuali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis)

Il Parlamento europeo ha altresì dichiarato che, in tutti gli Stati membri, tutte le imprese nucleari dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti per coprire tutti i costi di disattivazione, inclusi quelli di gestione dei residui, al fine di garantire il rispetto del principio "chi inquina paga" ed evitare qualsiasi ricorso agli aiuti di Stato, ed ha invitato la Commissione ad elaborare orientamenti precisi concernenti l'uso delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione in ogni Stato membro, tenendo conto della disattivazione nonché della gestione, del condizionamento e dello stoccaggio finale dei residui radioattivi che ne risultano (6).

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 23

(23)

Nell'Unione e a livello mondiale vi è sempre maggiore consapevolezza della necessità di un uso responsabile dell'energia nucleare, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare. In tale contesto il problema della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi deve essere affrontato al fine di garantire un uso sicuro, ottimizzato e sostenibile dell'energia nucleare .

(23)

Nell'Unione e a livello mondiale vi è sempre maggiore consapevolezza , in particolare dopo il recente drammatico incidente nucleare in Giappone, della necessità di rafforzare le norme in materia di sicurezza nucleare. In tale contesto il grave problema della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi deve essere affrontato al fine di garantire un uso sicuro, ottimizzato e sostenibile dello stoccaggio e/o dello smaltimento .

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

A tale proposito è opportuno sottolineare che una larga quota delle materie che compongono il combustibile esaurito è recuperabile. Il riciclaggio del combustibile esaurito è pertanto un aspetto da tenere in considerazione, parallelamente allo stoccaggio dei residui finali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 25

(25)

Anche il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro può definire la propria politica del ciclo del combustibile considerando il combustibile esaurito una risorsa preziosa che può essere ritrattata, oppure decidendo di smaltirlo come rifiuto. Indipendentemente dall'opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di residui ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.

(25)

Anche il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro può definire la propria politica del ciclo del combustibile considerando il combustibile esaurito una risorsa preziosa che può essere ritrattata e riciclata , oppure decidendo di smaltirlo come rifiuto. Indipendentemente dall'opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di residui ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

 

(25 bis)

Il combustibile esaurito conservato in piscine di stoccaggio rappresenta un'ulteriore fonte potenziale di radioattività nell'ambiente, segnatamente se i bacini di raffreddamento non sono più isolati con una copertura.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Considerando 27

(27)

I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura (contenuto di radionuclidi) necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo della loro gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.

(27)

I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono un appropriato condizionamento, il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura (contenuto di radionuclidi) necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo della loro gestione , con l'opzione della recuperabilità basata sul principio di reversibilità . Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

 

(27 bis)

I rischi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi sono emersi con chiarezza nell'incidente di Fukushima e analoghi incidenti potrebbero verificarsi negli impianti nucleari esistenti o futuri all'interno dell'Unione e nei paesi limitrofi con elevato rischio sismico e di tsunami, per esempio ad Akkuyu (Turchia). L'Unione dovrebbe adottare tutte le misure atte ad impedire lo smaltimento di residui radioattivi in tali zone.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 28

(28)

Queste attività dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei residui radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche. I criteri precisi secondo i quali classificare un determinato residuo in una data categoria di residui dipendono dalla situazione specifica dello Stato membro in riferimento alla natura di tale residuo e alle possibilità di smaltimento disponibili o da prendere in considerazione.

(28)

Queste attività dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei residui radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche. I criteri precisi secondo i quali classificare un determinato residuo in una data categoria di residui dipendono dalla situazione specifica dello Stato membro in riferimento alla natura di tale residuo e alle possibilità di smaltimento disponibili o da prendere in considerazione. Per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e garantire la trasparenza, il programma nazionale dovrebbe includere un sistema di classificazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 29

(29)

La tipica modalità di smaltimento per i residui ad attività bassa e intermedia e a vita breve è lo smaltimento in prossimità della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, è ampiamente accettato a livello tecnico che lo smaltimento geologico in profondità rappresenti l'opzione più sicura e sostenibile come punto di arrivo della gestione di residui ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto . È pertanto opportuno perseguire la strada del ricorso allo smaltimento .

(29)

Le modalità di smaltimento per i residui ad attività bassa e intermedia e a vita breve variano dallo smaltimento in prossimità della superficie (in edifici, mediante interramento superficiale o mediante interramento fino ad alcune decine di metri di profondità) allo smaltimento con le tecniche più avanzate in depositi geologici sotterranei alla profondità di 70-100 metri . Quasi tutti i residui radioattivi ad attività bassa e intermedia e a vita lunga sono stoccati. Dopo 30 anni di ricerche, la fattibilità dello smaltimento geologico in profondità è stata dimostrata a livello scientifico, e potrebbe rappresentare un ' opzione sicura ed economica come punto di arrivo della gestione di residui altamente radioattivi. Le attività realizzate nel quadro della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico (Implementing Geological Disposal Technology Platform, IGDTP) potrebbero facilitare l'accesso alle competenze e alle tecnologie in tale ambito . Sono inoltre allo studio diverse altre opzioni, come impianti artificiali di stoccaggio in superficie o in prossimità della superficie, stoccaggio in roccia impermeabile o smaltimento in cavità a grande profondità (da 3 000 a 5 000 metri) incluse le possibilità relative alla reversibilità e alla recuperabilità. È pertanto opportuno approfondire la ricerca in relazione a tutte le opzioni citate .

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 29 bis (nuovo)

 

(29 bis)

In considerazione della ricerca sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante trasmutazione o altri metodi volti a ridurne la radioattività e l'emivita, si dovrebbe prendere in esame anche lo stoccaggio reversibile a più lungo termine dei rifiuti radioattivi in formazioni geologiche profonde.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 30

(30)

Benché ciascuno Stato membro sia responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tale politica deve rispettare i principi fondamentali pertinenti di sicurezza stabiliti dall'AIEA. È obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni rispetto al combustibile esaurito e ai residui radioattivi esistenti, nonché gli oneri previsti per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti.

(30)

Benché ciascuno Stato membro sia responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tale politica dovrebbe non solo rispettare i principi fondamentali pertinenti di sicurezza stabiliti dall'AIEA , ma dovrebbe anche imporre le più rigorose norme di sicurezza che rispecchino le pratiche più avanzate a livello regolamentare e operativo nonché la migliore tecnologia disponibile . È obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni rispetto al combustibile esaurito e ai residui radioattivi storici ed esistenti, nonché gli oneri previsti per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti. È pertanto opportuno che gli Stati membri definiscano una politica di disattivazione che garantisca lo smantellamento degli impianti nel modo più sicuro e il prima possibile dopo la chiusura.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 31

(31)

Per una gestione responsabile del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, ciascuno Stato membro deve istituire un quadro nazionale che garantisca impegni politici e decisioni prese a tappe e realizzate attraverso un'adeguata legislazione, regolamentazione e organizzazione con una chiara suddivisione delle responsabilità.

(31)

Per una gestione responsabile del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un quadro nazionale che garantisca impegni politici e decisioni prese a tappe nel rispetto della convenzione di Århus e realizzate attraverso un'adeguata legislazione, regolamentazione e organizzazione con una chiara suddivisione delle responsabilità.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 32 bis (nuovo)

 

(32 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per la gestione e lo stoccaggio del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 32 ter (nuovo)

 

(32 ter)

Occorre stanziare maggiori risorse per i progetti in campo energetico, inclusi possibili progetti futuri di disattivazione di impianti, e di conseguenza, progetti di gestione dei residui.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 33

(33)

Occorre istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, dalla produzione allo smaltimento. Tale programma deve comprendere tutte le attività collegate alla manipolazione e al pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento dei residui radioattivi. Il programma nazionale può essere costituito da un documento di riferimento o da una serie di documenti.

(33)

Occorre istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, dalla produzione allo smaltimento. Tale programma dovrebbe comprendere tutte le attività collegate alla manipolazione e al pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento dei residui radioattivi e del combustibile esaurito nonché dovrebbe essere conforme ai principi enunciati nella convezione di Åarhus . Il programma nazionale può essere costituito da un documento di riferimento o da una serie di documenti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 34 bis (nuovo)

 

(34 bis)

Lungo l’intera catena della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, i lavoratori devono essere protetti e coperti dalla normativa sulla salute e la sicurezza, indipendentemente dalle loro mansioni o dal loro stato giuridico, e ogni strumento di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi deve prendere in considerazione gli effetti a lungo termine sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. La normativa dell'Unione e degli Stati membri relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro si applica anche ai lavoratori che si occupano della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e la non conformità con tale normativa deve comportare sanzioni immediate e severe.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 35

(35)

La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Essa deve essere garantita istituendo l'obbligo di un'effettiva informazione della popolazione e della possibilità di partecipazione ai processi decisionali da parte di tutte le parti interessate.

(35)

La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi ed è essenziale che vi sia la fiducia dei cittadini nei principi che sono alla base della sicurezza dei depositi nonché nei programmi di gestione dei residui . Essa dovrebbe essere garantita istituendo l'obbligo di un'effettiva informazione della popolazione e della possibilità di partecipazione ai processi decisionali da parte di tutte le parti interessate , delle autorità locali e regionali e del pubblico .

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 36

(36)

La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale può facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l'accesso a competenze e tecnologie.

(36)

La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale può facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l'accesso a competenze e tecnologie di livello elevato nonché mediante le migliori prassi .

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 37

(37)

Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un'opzione potenzialmente vantaggiosa se basata su un accordo tra gli Stati membri interessati.

(37)

Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un'opzione potenzialmente vantaggiosa , sicura ed efficace sul piano dei costi se basata su un accordo tra i paesi interessati. A tale proposito è importante non ostacolare regimi particolari quali gli accordi preesistenti sul combustibile esaurito proveniente da reattori di ricerca. La presente direttiva dovrebbe definire in modo adeguato le condizioni necessarie da rispettare prima di lanciare tali progetti comuni.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 39

(39)

L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza e l'approccio calibrato costituiscono la base per le decisioni riguardanti la progettazione, l'esercizio e la chiusura di un impianto di smaltimento e consentono di identificare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l'attenzione per aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali e la loro possibile evoluzione nel tempo. L'argomentazione sulla sicurezza deve comprendere i risultati della valutazione della sicurezza nonché informazioni sulla robustezza e l'affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. Deve pertanto fornire l' elenco delle argomentazioni e delle prove a sostegno della sicurezza di un impianto o di un'attività attinenti alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

(39)

L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza e l'approccio calibrato costituiscono la base per le decisioni riguardanti la progettazione, l'esercizio e la chiusura di un impianto di smaltimento e consentono di identificare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l'attenzione per aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali e la loro possibile evoluzione nel tempo. L'argomentazione sulla sicurezza dovrebbe comprendere i risultati della valutazione della sicurezza nonché informazioni sulla robustezza e l'affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. La dimostrazione della sicurezza si dovrebbe basare pertanto sull' elenco delle argomentazioni e delle prove a sostegno della sicurezza di un impianto o di un'attività attinenti alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 40

(40)

Pur riconoscendo che il quadro nazionale deve prendere in considerazione tutti i pericoli associati al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(40)

Pur riconoscendo che il quadro nazionale deve prendere in considerazione tutti i pericoli associati al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici con conseguenze non radiologiche , che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 41

(41)

Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di sicurezza, devono basarsi su una combinazione tra acquisizione di conoscenze basata sull'esperienza pratica, sulla ricerca scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti gli attori, dall'altro lato.

(41)

Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di protezione sanitaria e ambientale, sicurezza e trasparenza , devono basarsi su una combinazione tra acquisizione di conoscenze basata sull'esperienza pratica, sulla ricerca scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti gli attori, dall'altro lato.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 42 bis (nuovo)

 

(42 bis)

A tale riguardo, il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) potrebbe apportare un valido contributo ai fini di un'attuazione uniforme della presente direttiva, facilitando la consultazione, lo scambio di buone prassi e la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 42 ter (nuovo)

 

(42 ter)

La presente direttiva potrebbe costituire un utile strumento da tenere in considerazione al momento di verificare che i progetti che beneficiano di finanziamenti da parte dell'Unione, nel quadro di provvedimenti Euratom di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi, includano le misure necessarie atte a garantire una gestione sicura del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

(2)   Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2.   Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per assicurare il livello più elevato di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori , la popolazione e l'ambiente naturale dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3

(3)   Inoltre mantiene e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

3.   Inoltre garantisce la necessaria informazione e partecipazione dei cittadini in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     La presente direttiva stabilisce norme minime per gli Stati membri, nonostante gli stessi abbiano la facoltà di imporre norme più rigorose in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – frase introduttiva

(1)   La presente direttiva si applica:

1.    Fatta salva la direttiva 2009/71/Euratom , la presente direttiva si applica:

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

(a)

a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili o è gestito nell'ambito di attività civili;

(a)

a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili o è gestito nell'ambito di attività civili sul territorio dell'Unione, incluso il combustibile esaurito derivante da programmi militari di difesa che sia stato trasferito in modo permanente ad attività civili e sia gestito esclusivamente nell'ambito di tali attività ;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

(b)

a tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi, dalla produzione fino allo smaltimento, quando il combustibile esaurito deriva da attività civili o è gestito nell'ambito di attività civili;

(b)

a tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi, dalla produzione fino allo smaltimento incluso , quando il combustibile esaurito deriva da attività civili o è gestito nell'ambito di attività civili sul territorio dell'Unione europea ;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

 

-1)

"scarichi autorizzati": scarichi pianificati e controllati di materiale radioattivo gassoso o liquido nell'ambiente, provenienti da attività o impianti nucleari regolamentati durante il funzionamento normale, entro i limiti autorizzati dall'autorità di regolamentazione competente e in conformità dei principi e dei limiti della direttiva 96/29/Euratom;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 3

(3)

"smaltimento": il deposito del combustibile esaurito o dei residui radioattivi in un impianto autorizzato senza l'intenzione di recuperarli ;

(3)

"smaltimento": il deposito del combustibile esaurito o dei residui radioattivi in modo potenzialmente definitivo in un impianto autorizzato prestando la dovuta attenzione al principio di reversibilità ;

Emendamenti 42 e 134

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 6

(6)

"residui radioattivi": qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale lo Stato membro o una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non preveda un ulteriore uso e che è controllata a titolo di residuo radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;

(6)

"residui radioattivi": qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida , inclusi il combustibile esaurito e i materiali radioattivi derivanti dal ritrattamento, ridotta al volume minimo consentito dalla tecnologia, per la quale lo Stato membro o una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non contempli o preveda un ulteriore uso , tenendo conto dell'evoluzione e del progresso tecnologico futuro, e che è controllata a titolo di residuo radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

 

9 bis)

"sito": un'area geografica che comprende un impianto autorizzato, incluso un impianto di smaltimento del combustibile esaurito o dei residui o un'attività autorizzata;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 ter (nuovo)

 

9 ter)

"valutazione di sicurezza": la procedura sistematica attuata durante tutto il processo di progettazione, al fine di garantire che il progetto proposto rispetti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza, e include ma non si limita all'analisi formale di sicurezza;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 9 quater (nuovo)

 

9 quater)

"argomentazione di sicurezza": l'elenco delle argomentazioni e delle prove a sostegno della sicurezza di un impianto o di un'attività, che comprende le conclusioni della valutazione della sicurezza e una dichiarazione di fiducia in tali conclusioni. Per un impianto di smaltimento, l'argomentazione di sicurezza può riferirsi ad una determinata fase dello sviluppo. In tali casi, l'argomentazione dovrebbe indicare se esistono aree di incertezza o questioni irrisolte e dovrebbe fornire orientamenti per tentare di risolvere tali questioni in una fase di sviluppo ulteriore;

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 13

(13)

"stoccaggio": il deposito di combustibile esaurito o di residui radioattivi in un impianto autorizzato con l'intenzione di recuperarli successivamente .

(13)

"stoccaggio": il deposito temporaneo di combustibile esaurito o di residui radioattivi in un impianto autorizzato nell'attesa di recuperarli successivamente ;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

(1)   Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Spetta ad essi la responsabilità ultima della gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi.

1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Ad ogni Stato membro spetta la responsabilità ultima della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prodotti sul suo territorio .

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano attuate mediante un processo decisionale a tappe che sia ben fondato e documentato, tenendo in considerazione la sicurezza a lungo termine.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – frase introduttiva

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché:

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano basate sui seguenti principi :

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

(a)

la produzione di residui radioattivi sia tenuta al minimo praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compreso il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime convenzionali ;

(a)

la produzione di residui radioattivi sia tenuta al minimo praticabile, rispettando il principio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA), tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compreso il ritrattamento e il riutilizzo di materie prime;

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

(d)

il combustibile esaurito e i residui radioattivi siano gestiti in sicurezza , anche nel lungo periodo .

(d)

il combustibile esaurito e i residui radioattivi siano gestiti in sicurezza fintantoché costituiscono un pericolo per le persone e per l'ambiente ;

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

 

d bis)

sia evitata l'esposizione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente al combustibile esaurito e ai residui radioattivi.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

 

d ter)

siano adottate misure per coprire i rischi sanitari e ambientali futuri per i lavoratori esposti e per la popolazione;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

 

d quater)

i costi della gestione dei residui radioattivi, incluso il combustibile esaurito, siano a carico di chi produce tali residui;

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

 

d quinquies)

le riserve finanziarie che devono essere predisposte da chi produce i rifiuti a copertura della totalità dei costi di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, siano gestite in un fondo controllato dallo Stato, per garantirne la disponibilità per essere utilizzate ai fini di uno smaltimento definitivo e sicuro;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d sexies (nuova)

 

d sexies)

gli organismi nazionali competenti siano coinvolti nella supervisione della disponibilità di risorse finanziarie adeguate;

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d septies (nuova)

 

d septies)

i parlamenti nazionali partecipino alla supervisione della disponibilità di risorse finanziarie adeguate.

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Dato che le piscine per il combustibile esaurito comportano rischi maggiori, soprattutto se scoperte, tutto il combustibile esaurito deve essere trasferito quanto prima dalle piscine allo stoccaggio a secco. Nel corso di tale procedura, va data priorità alle piscine per il combustibile residuo più vecchie.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)

 

Tutti gli accordi succitati sono notificati alla Commissione.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, di istituire un impianto di smaltimento comune o regionale, in cooperazione con altri Stati membri, al fine di sfruttare i vantaggi geologici o tecnici di un determinato sito e condividere l'onere finanziario del progetto comune.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Prima di lanciare tale progetto mediante un accordo intergovernativo, gli Stati membri interessati garantiscono che l'iniziativa soddisfi i requisiti necessari, comprendenti almeno i seguenti elementi:

a)

l'accettazione e il sostegno da parte del pubblico in tutti gli Stati membri interessati devono essere costantemente mantenuti durante tutte le fasi dello sviluppo del progetto e del ciclo di vita dell'impianto, garantendo l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo di consultazione;

b)

la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione competenti e le autorità di sicurezza nazionali deve essere garantita e la supervisione da parte degli stessi; l'argomentazione di sicurezza e le valutazioni di supporto della sicurezza devono essere attuate in ogni Stato membro interessato e devono coprire le fasi preliminari, di selezione e di attuazione dell'impianto;

c)

deve essere raggiunto un accordo sulle questioni relative alle responsabilità, stabilendo una chiara suddivisione di queste ultime, poiché ogni Stato membro è responsabile in ultima istanza dei propri residui radioattivi;

d)

devono essere decise disposizioni finanziarie intese a garantire la messa a disposizione di finanziamenti per tutto il ciclo di vita dell'impianto di smaltimento e per il periodo successivo alla sua chiusura e assicurare che siano messe a disposizione risorse umane adeguate per garantire un numero sufficiente di personale qualificato;

e)

nei programmi nazionali degli Stati membri interessati devono essere indicati anticipatamente il quadro giuridico, la struttura organizzativa nonché i programmi e le disposizioni tecniche intesi a dimostrare che, entro un periodo di tempo definito, l'impianto di smaltimento progettato soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

3 quater.     I rifiuti radioattivi non possono in alcun caso essere esportati verso paesi terzi; la spedizione di combustibile esaurito verso paesi terzi dovrebbe essere consentita solo a condizione che il combustibile sia poi importato nuovamente nell'UE in seguito al riciclaggio.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

 

3 quinquies.     Sono vietati tutti gli impianti di rifiuti nucleari in regioni sismiche o nelle zone costiere che presentano un rischio significativo di innalzamento del livello del mare o di tsunami.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

(a)

un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

(a)

un programma nazionale , che rispetti il principio di sussidiarietà, per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi , inteso a garantire che tutti i produttori di residui radioattivi abbiano accesso ad un sistema di smaltimento sicuro dei residui radioattivi alle stesse condizioni ;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

requisiti nazionali in materia di salute e sicurezza, istruzione e formazione dei lavoratori;

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

(c)

un sistema di licenze per le attività e gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, compreso il divieto di esercizio di impianti di gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi senza una licenza;

(c)

un sistema di licenze per le attività e gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, compreso il divieto di esercizio di impianti di gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi senza una licenza , che garantisca che tutti i residui radioattivi, indipendentemente da chi li produca, siano gestiti su base non discriminatoria ;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

(d)

un sistema di adeguati controlli istituzionali, ispezioni regolamentate, documentazioni e relazioni;

(d)

un sistema di adeguati controlli istituzionali, ispezioni regolamentate, documentazioni e relazioni , nonché la formazione necessaria per i lavoratori coinvolti nell’intero processo, al fine di assicurare e mantenere la loro salute e sicurezza sul lavoro ;

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

disposizioni volte a garantire adeguate risorse finanziarie a lungo termine per le attività e le strutture connesse al combustibile esaurito e ai residui radioattivi;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

f bis)

disposizioni volte ad assicurare che l’ammontare delle risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e per la realizzazione del deposito sia fissato dall'autorità di regolamentazione competente a seguito di un processo trasparente, rivisto regolarmente, e durante il quale tutti i soggetti interessati sono periodicamente consultati.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

f ter)

un calcolo di tutti i costi generati dalla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le informazioni fornite a tale proposito devono specificare tra l'altro le istituzioni che si fanno carico di tali costi.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, secondo necessità, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le argomentazioni per la giustificazione della sicurezza di cui all'articolo 8, dello sviluppo della tecnologia e dei risultati delle ricerche relative alla sicurezza.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, secondo necessità, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le argomentazioni per la giustificazione della sicurezza di cui all'articolo 3, punto 9 quater, della migliore tecnologia disponibile, delle norme sanitarie e di sicurezza e dei risultati delle ricerche relative alla sicurezza.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di regolamentazione siano soggette al controllo democratico.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     L'autorità di regolamentazione competente dispone dei poteri e delle risorse per eseguire regolarmente valutazioni della sicurezza nucleare, indagini e controlli e, ove necessario, per adottare provvedimenti esecutivi negli impianti, anche durante il processo di disattivazione. Tali valutazioni riguardano altresì la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi eventuali subappaltatori, così come la consistenza numerica e la formazione del personale.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     L'autorità di regolamentazione competente ha il potere di ordinare l'interruzione di determinate attività, qualora dalle valutazioni risulti che non sono sicure. Queste e tutte le altre valutazioni effettuate dall'autorità di regolamentazione competente sono rese pubbliche;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

(1)   Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze ai quali l'autorità competente dello Stato membro in questione ha affidato la responsabilità globale per il combustibile esaurito e i residui radioattivi .

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte un'argomentazione di sicurezza e una valutazione di supporto della sicurezza, nel quadro della richiesta di autorizzazione per svolgere un'attività di gestione di residui radioattivi o per gestire un impianto di smaltimento con sede sul territorio dell'UE, e che tali documenti siano aggiornati secondo necessità durante il periodo in cui sussistono l'attività o l'impianto. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza contemplano la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la chiusura di piscine per i combustibili esauriti, di un impianto di stoccaggio o di smaltimento nonché la questione della sicurezza post-chiusura a lungo termine, anche mediante strumenti passivi, e descrivono tutti gli aspetti del sito concernenti la sicurezza, la progettazione dell'impianto, le piscine di stoccaggio intermedio per il raffreddamento (compreso un resoconto periodico dei quantitativi di combustibile esaurito ivi contenuti), la disattivazione dell'impianto o di parti di esso nonché le misure di controllo gestionali e i controlli regolamentari. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza includono una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli dipendenti da subappaltatori, nonché dei livelli di competenza richiesti e del personale necessario per un funzionamento sicuro dell'impianto in ogni momento, in modo da poter reagire in caso di incidente.

L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza dimostrano il livello di protezione assicurato e forniscono all'autorità di regolamentazione competente e alle altre parti interessate la garanzia che i requisiti di sicurezza sono rispettati. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza sono presentate all'autorità di regolamentazione competente per l'approvazione.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di un'autorizzazione riferiscano all'autorità di regolamentazione competente o ad altre organizzazioni pertinenti e mettano a diposizione del pubblico le informazioni concernenti le loro attività o i loro impianti.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

(2)   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza delle loro attività e dei loro impianti in modo sistematico e verificabile.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza delle loro attività , ivi compresa la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei subappaltatori, e dei loro impianti , in modo sistematico e verificabile in conformità della migliore tecnologia disponibile . I titolari della licenza riferiscono in merito ai risultati delle loro valutazioni all'autorità di regolamentazione competente e alle altre organizzazioni pertinenti, ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti dal titolare della licenza, ai subappaltatori e al pubblico.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

(3)   Le valutazioni di cui al paragrafo 2 includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e per la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti .

3.   Le attività di cui al paragrafo 2 sono sottoposte formalmente all'autorità di regolamentazione competente, nel quadro della richiesta di autorizzazione, a garanzia della sicurezza dell’attività, e includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e di attacchi fisici e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori , per la popolazione e per l'ambiente naturale esposizioni alle radiazioni ionizzanti

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

(4)   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la massima priorità alla sicurezza e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente e dai rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della sicurezza e della salute dei lavoratori .

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5

(5)   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane , anche a lungo termine, per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché i titolari delle licenze informino quanto prima le autorità locali e regionali transfrontaliere della loro intenzione di realizzare un impianto di gestione dei residui, se la distanza di tale impianto dal confine nazionale è tale da rendere probabili ripercussioni transfrontaliere durante la costruzione o il funzionamento dell'impianto, dopo il suo abbandono o in caso di incidente o guasto connesso all'impianto.

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Marcatura e documentazione

Gli Stati membri assicurano che i titolari delle licenze marchino i contenitori e documentino lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in un modo che non risenta degli agenti atmosferici. La documentazione comprende la composizione chimica, tossicologica e radiologica dei residui e indica se essi sono in forma solida, liquida o gassosa.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 8

Articolo 8

Argomentazione per la giustificazione della sicurezza

(1)     Quale parte integrante della domanda di licenza per un impianto o un'attività, vengono preparate un'argomentazione per la giustificazione della sicurezza (safety case) e una valutazione di supporto della sicurezza. Queste saranno aggiornate, ove necessario, nel corso dell'evoluzione dell'impianto o dell'attività. La quantità e il dettaglio dei dati presentati nell'argomentazione e nella valutazione della sicurezza sono commisurati alla complessità delle operazioni svolte e all'entità dei pericoli associati all'impianto o all'attività.

(2)     L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza riguardano la localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, l'esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento; l'argomentazione per la giustificazione della sicurezza indica anche gli standard utilizzati per la valutazione. È presa in considerazione la sicurezza post-chiusura a lungo termine, con particolare riguardo al modo in cui questa è assicurata, nella massima misura possibile, da sistemi di sicurezza passivi.

(3)     L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza descrive tutti gli aspetti del sito relativi alla sicurezza, la progettazione dell'impianto nonché le misure di controllo gestionali e i controlli regolamentari. L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza dimostrano il livello di protezione raggiunto e forniscono all'autorità di regolamentazione competente e alle altre parti interessate la garanzia che i requisiti di sicurezza sono rispettati.

(4)     L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza sono presentati all'autorità di regolamentazione competente per la loro approvazione.

soppresso

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Registrazione e tracciatura con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori

1.     Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione e tracciatura nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

2.     Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di registrazione e tracciatura sia in grado di specificare il luogo e le condizioni in cui avvengono la produzione, l'uso, il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai lavoratori che nell'esercizio delle loro mansioni sono stati esposti a combustibile esaurito a residui radioattivi siano conservate dal titolare della licenza o da un organismo statale, in modo da consentire il follow-up a lungo termine delle malattie professionali.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Articolo 8 ter

Procedure e sanzioni

In conformità dei principi generali, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, siano applicabili procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 9

Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda provvedimenti relativi alla formazione e all'addestramento, tali da rispondere alle necessità di tutte le parti responsabili della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi, al fine di mantenere e sviluppare ulteriormente l'esperienza e le competenze necessarie.

Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda provvedimenti relativi alla formazione e all'addestramento regolare e preventivo , tali da rispondere alle necessità di tutte le parti responsabili della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi, al fine di mantenere , sviluppare e diffondere ulteriormente l'esperienza e le competenze scientifiche e tecnologiche necessarie , in linea con il progresso tecnico e scientifico . Gli Stati membri dedicano particolare attenzione alle parti indirettamente coinvolte in loco e garantiscono che siano loro offerti una formazione e un addestramento adeguati e aggiornati prima dello svolgimento delle operazioni con residui radioattivi e combustibile esaurito. Gli Stati membri assicurano che i titolari di licenze siano in grado di attuare e finanziare tali provvedimenti allo scopo di garantire la sicurezza e la salute di tutte le parti coinvolte nel processo. L’istruzione e la formazione dei lavoratori sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, al fine di rafforzare la responsabilità globale per la salute e la sicurezza nel settore nucleare. Gli Stati membri garantiscono altresì che il quadro nazionale preveda modalità per promuovere ulteriori attività di ricerca scientifica nei progetti di smaltimento esistenti.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda programmi di sostegno alla ricerca nel campo della riduzione della produzione di residui radioattivi e della loro gestione.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale garantisca al momento necessario la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di residui radioattivi.

1.    Gli Stati membri assicurano che nel quadro nazionale siano disponibili al momento necessario risorse finanziarie sufficienti per coprire tutte le spese collegate alla disattivazione e alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, rispettando appieno la responsabilità dei produttori di residui radioattivi , in conformità del principio "chi inquina paga" ed evitando qualsiasi ricorso ad aiuti di Stato .

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Gli Stati membri garantiscono che, in conformità delle procedure da stabilire a livello nazionale:

a)

sia eseguita una valutazione adeguata dei costi relativi alle strategie di gestione dei residui, in particolare una valutazione dei costi relativi all'attuazione di soluzioni di gestione a lungo termine, per i residui ad attività bassa, intermedia o alta e a vita lunga, in funzione della loro natura. Tali costi includono in modo particolare i costi di disattivazione degli impianti nucleari e, per gli impianti di gestione dei residui radioattivi, i costi di chiusura definitiva, di manutenzione e di monitoraggio;

b)

siano istituite riserve finanziarie per coprire i costi di cui alla lettera a) e le risorse necessarie siano destinate a coprire esclusivamente tali riserve;

c)

sia istituito un monitoraggio appropriato inteso a stabilire l'adeguatezza delle riserve e della gestione delle attività al fine di coprire i costi di cui alla lettera a) onde garantire un adeguamento periodico.

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     I costi di smaltimento sono indicati in modo trasparente e pubblicati dagli Stati membri e rivalutati ogni anno. Gli obblighi imposti ai produttori di rifiuti radioattivi sono modificati di conseguenza.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater.     Gli Stati membri creano o nominano un organismo nazionale con il compito di fornire un parere esperto sulla gestione dei fondi e sui costi di disattivazione, come indicato al paragrafo 1 bis. Tale organismo è indipendente dai contribuenti dei fondi.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

 

1 quinquies.     Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione in merito alle conclusioni dei lavori dell'organismo nazionale competente, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 16.

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 11

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e attuati adeguati programmi di assicurazione della qualità concernenti la sicurezza della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e attuati adeguati programmi di assicurazione della qualità concernenti la gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri provvedono affinché la piena responsabilità civile per eventuali danni causati da incidenti e dalla gestione a lungo termine di residui radioattivi, compresi i danni agli ambienti terrestri, acquatici e marini, sia a carico dei titolari delle licenze.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

(1)   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi , quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni nazionali o da obblighi internazionali .

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi che sono necessarie per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione siano regolarmente disponibili . Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, in particolare alla convenzione di Århus. Le informazioni direttamente attinenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione , in particolare per quanto riguarda le emissioni radioattive e tossiche e l'esposizione a tali emissioni , sono pubblicate a prescindere dalle circostanze .

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubbliche le informazioni relative alle risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi di cui all'articolo 10, tenendo debitamente conto dei costi sostenuti dai produttori.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni relative ai siti e alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi vicini a paesi confinanti coinvolgano l'opinione pubblica e le istituzioni dei paesi interessati.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

(2)     Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.

soppresso

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Articolo 12 bis

Partecipazione del pubblico

1.     Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano la possibilità di partecipare, ad uno stadio precoce ed in modo efficace, alla preparazione o alla revisione dei programmi nazionali di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, elaborati ai sensi dell'articolo 13, ed affinché gli stessi abbiano accesso a tali programmi successivamente alla loro elaborazione. Essi pubblicano i programmi su un sito web accessibile al pubblico.

2.     A tal fine gli Stati membri provvedono affinché:

a)

il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in merito a qualsiasi proposta relativa a tali programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese, tra l'altro, le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;

b)

il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che siano adottate decisioni sui programmi;

c)

ai fini dell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;

d)

dopo l'esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente compia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.

3.     Gli Stati membri identificano i membri del pubblico che siano idonei a partecipare ai fini di cui al paragrafo 2. Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente. Sono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

(2)   I programmi nazionali sono in linea con le disposizioni degli articoli da 4 a 12 .

2.   I programmi nazionali sono in linea con le disposizioni degli articoli da 4 a 12 bis .

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

(3)   Gli Stati membri provvedono a rivedere e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali, tenendo conto, se del caso, dei progressi tecnici e scientifici.

3.   Gli Stati membri provvedono a rivedere e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali, tenendo conto, se del caso, dei progressi tecnici e scientifici e integrando gli apporti provenienti dall'esperienza di gestione di altri Stati membri in materia di residui radioattivi, nonché i risultati delle valutazioni inter pares internazionali .

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Gli Stati membri informano al più presto le autorità regionali e locali transfrontaliere dei loro programmi nazionali, se l'attuazione di tali programmi può avere ripercussioni transfrontaliere.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Nell'ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri indicano chiaramente le risorse finanziarie disponibili per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto -1 (nuovo)

 

-1)

un sistema integrato e dettagliato per la classificazione dei residui radioattivi che copra tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi dalla generazione di tali residui al loro smaltimento;

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 1

(1)

un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei residui radioattivi e previsioni sulle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati. L'inventario indica chiaramente la sede e la quantità del materiale e, mediante un'opportuna classificazione, il livello di pericolo;

(1)

sulla base del sistema di classificazione di cui al punto -1, un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei residui radioattivi e le previsioni sulle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati. L'inventario indica chiaramente la sede e la quantità del materiale e il livello di pericolo nonché l'origine dei residui ;

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 14 punto 2

(2)

progetti, piani e soluzioni tecniche dalla produzione fino allo smaltimento;

(2)

progetti, piani e soluzioni tecniche dalla produzione fino allo stoccaggio o allo smaltimento . Particolare priorità è data ai residui radioattivi storici e al combustibile esaurito in piscine di stoccaggio intermedie ;

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 3

(3)

progetti e piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti controlli istituzionali e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;

(3)

progetti e piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti controlli istituzionali e i mezzi da impiegare per garantire la sorveglianza e il mantenimento dell'impianto e conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 7 bis (nuovo)

 

7 bis)

una descrizione della valutazione dei costi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera a), e dei metodi applicati per il calcolo delle riserve corrispondenti;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 8

(8)

descrizione del/dei regime/i di finanziamento in vigore al fine di garantire che tutti i costi relativi al programma possano essere sostenuti secondo il calendario previsto.

(8)

una descrizione delle scelte relative alla composizione e alla gestione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), e del/dei regime/i di finanziamento in vigore al fine di garantire che tutti i costi relativi al programma possano essere sostenuti secondo il calendario previsto e seguano fedelmente il principio "chi inquina paga" .

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 8 bis (nuovo)

 

8 bis)

un termine vincolante e verificabile per l'attuazione dei programmi nazionali e la conformità ai requisiti di cui ai punti da 1 a 8 di cui sopra;

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 14 – punto 8 ter (nuovo)

 

8 ter)

piani in materia di istruzione e formazione professionale per mantenere e sviluppare l'esperienza e le competenze necessarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     La Commissione esegue un monitoraggio dell'osservanza dei termini presentati a norma dell'articolo 14, punto 8 bis, per l'attuazione dei programmi nazionali degli Stati membri.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4

(4)     La Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali di gestione dei residui nel decidere in merito a provvedimenti Euratom di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi, oppure nel formulare i propri punti di vista su progetti di investimento conformemente all'articolo 43 del trattato Euratom.

soppresso

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

(3)   Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

3.   Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi alla Commissione , la quale presenta una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio in cui sono evidenziate, in forma sintetica, le conclusioni conseguite durante i riesami inter pares .

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Articolo 16 bis

Rivalutazione

La Commissione, al più tardi due anni dopo che gli Stati membri hanno proceduto ai riesami inter pares come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio incentrata su una rivalutazione del concetto di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Tale rivalutazione esamina, in particolare, gli aspetti di reversibilità e recuperabilità dei residui una volta inseriti in un sito di smaltimento, alla luce degli sviluppi della ricerca e dei progressi delle conoscenze scientifiche in questo campo. La relazione è seguita, se necessario, da una revisione della presente direttiva al fine di rispecchiare la ricerca tecnologia più recente in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

(1)   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …  (7) . Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.


(1)   GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(3)   Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1 ) .

(4)   C115 Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottata il 22 giugno 1960.

(5)   R114 Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottata il 22 giugno 1960.

(6)   Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2005 sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari di potenza (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 117).

(7)   Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.