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18.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 390/147 |
Giovedì 23 giugno 2011
Combustibile esaurito e residui radioattivi *
P7_TA(2011)0295
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))
2012/C 390 E/25
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0618), |
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visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0387/2010), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0214/2011), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom; |
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3. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva Considerando 1 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva Considerando 2 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva Considerando 3 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva Considerando 4 |
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Emendamento 131 |
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Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva Considerando 18 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di direttiva Considerando 23 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo) |
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Emendamento 15 |
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Proposta di direttiva Considerando 25 |
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Emendamento 115 |
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Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo) |
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Emendamento 132 |
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Proposta di direttiva Considerando 27 |
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Emendamento 133 |
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Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo) |
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Emendamento 17 |
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Proposta di direttiva Considerando 28 |
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Emendamento 18 |
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Proposta di direttiva Considerando 29 |
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Emendamento 19 |
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Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo) |
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Emendamento 20 |
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Proposta di direttiva Considerando 30 |
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Emendamento 21 |
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Proposta di direttiva Considerando 31 |
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Emendamento 22 |
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Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo) |
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Emendamento 23 |
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Proposta di direttiva Considerando 32 ter (nuovo) |
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Emendamento 24 |
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Proposta di direttiva Considerando 33 |
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Emendamento 25 |
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Proposta di direttiva Considerando 34 bis (nuovo) |
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Emendamento 26 |
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Proposta di direttiva Considerando 35 |
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Emendamento 27 |
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Proposta di direttiva Considerando 36 |
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Emendamento 28 |
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Proposta di direttiva Considerando 37 |
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Emendamento 29 |
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Proposta di direttiva Considerando 39 |
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Emendamento 30 |
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Proposta di direttiva Considerando 40 |
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Emendamento 31 |
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Proposta di direttiva Considerando 41 |
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Emendamento 32 |
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Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo) |
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Emendamento 33 |
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Proposta di direttiva Considerando 42 ter (nuovo) |
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Emendamento 34 |
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Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 |
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(2) Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |
2. Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per assicurare il livello più elevato di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori , la popolazione e l'ambiente naturale dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. |
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Emendamento 35 |
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Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 |
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(3) Inoltre mantiene e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. |
3. Inoltre garantisce la necessaria informazione e partecipazione dei cittadini in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. |
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Emendamento 36 |
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Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. La presente direttiva stabilisce norme minime per gli Stati membri, nonostante gli stessi abbiano la facoltà di imporre norme più rigorose in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. |
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Emendamento 37 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – frase introduttiva |
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(1) La presente direttiva si applica: |
1. Fatta salva la direttiva 2009/71/Euratom , la presente direttiva si applica: |
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Emendamento 38 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 39 |
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Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 40 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto -1 (nuovo) |
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Emendamento 41 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3 |
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Emendamenti 42 e 134 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 |
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Emendamento 43 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo) |
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Emendamento 44 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 ter (nuovo) |
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Emendamento 45 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 quater (nuovo) |
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Emendamento 46 |
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Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 13 |
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Emendamento 48 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 |
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(1) Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Spetta ad essi la responsabilità ultima della gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi. |
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Ad ogni Stato membro spetta la responsabilità ultima della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prodotti sul suo territorio . |
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Emendamento 49 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano attuate mediante un processo decisionale a tappe che sia ben fondato e documentato, tenendo in considerazione la sicurezza a lungo termine. |
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Emendamento 50 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – frase introduttiva |
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(2) Gli Stati membri provvedono affinché: |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano basate sui seguenti principi : |
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Emendamento 51 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a |
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Emendamento 121 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d |
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Emendamento 122 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 54 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova) |
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Emendamento 55 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova) |
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Emendamento 56 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova) |
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Emendamento 57 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d sexies (nuova) |
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Emendamento 58 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d septies (nuova) |
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Emendamento 135 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Dato che le piscine per il combustibile esaurito comportano rischi maggiori, soprattutto se scoperte, tutto il combustibile esaurito deve essere trasferito quanto prima dalle piscine allo stoccaggio a secco. Nel corso di tale procedura, va data priorità alle piscine per il combustibile residuo più vecchie. |
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Emendamento 61 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo) |
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Tutti gli accordi succitati sono notificati alla Commissione. |
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Emendamento 62 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, di istituire un impianto di smaltimento comune o regionale, in cooperazione con altri Stati membri, al fine di sfruttare i vantaggi geologici o tecnici di un determinato sito e condividere l'onere finanziario del progetto comune. |
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Emendamento 63 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) |
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3 ter. Prima di lanciare tale progetto mediante un accordo intergovernativo, gli Stati membri interessati garantiscono che l'iniziativa soddisfi i requisiti necessari, comprendenti almeno i seguenti elementi:
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Emendamento 136 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo) |
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3 quater. I rifiuti radioattivi non possono in alcun caso essere esportati verso paesi terzi; la spedizione di combustibile esaurito verso paesi terzi dovrebbe essere consentita solo a condizione che il combustibile sia poi importato nuovamente nell'UE in seguito al riciclaggio. |
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Emendamento 124 |
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Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 quinquies (nuovo) |
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3 quinquies. Sono vietati tutti gli impianti di rifiuti nucleari in regioni sismiche o nelle zone costiere che presentano un rischio significativo di innalzamento del livello del mare o di tsunami. |
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Emendamento 64 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 65 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) |
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Emendamento 66 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c |
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Emendamento 67 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d |
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Emendamento 68 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) |
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Emendamento 69 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) |
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Emendamento 70 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) |
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Emendamento 71 |
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Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 |
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(2) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, secondo necessità, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le argomentazioni per la giustificazione della sicurezza di cui all'articolo 8, dello sviluppo della tecnologia e dei risultati delle ricerche relative alla sicurezza. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, secondo necessità, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le argomentazioni per la giustificazione della sicurezza di cui all'articolo 3, punto 9 quater, della migliore tecnologia disponibile, delle norme sanitarie e di sicurezza e dei risultati delle ricerche relative alla sicurezza. |
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Emendamento 72 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 73 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. L'autorità di regolamentazione competente dispone dei poteri e delle risorse per eseguire regolarmente valutazioni della sicurezza nucleare, indagini e controlli e, ove necessario, per adottare provvedimenti esecutivi negli impianti, anche durante il processo di disattivazione. Tali valutazioni riguardano altresì la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi eventuali subappaltatori, così come la consistenza numerica e la formazione del personale. |
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Emendamento 137 |
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Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo) |
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3 ter. L'autorità di regolamentazione competente ha il potere di ordinare l'interruzione di determinate attività, qualora dalle valutazioni risulti che non sono sicure. Queste e tutte le altre valutazioni effettuate dall'autorità di regolamentazione competente sono rese pubbliche; |
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Emendamento 74 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 |
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(1) Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze ai quali l'autorità competente dello Stato membro in questione ha affidato la responsabilità globale per il combustibile esaurito e i residui radioattivi . |
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Emendamento 130 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte un'argomentazione di sicurezza e una valutazione di supporto della sicurezza, nel quadro della richiesta di autorizzazione per svolgere un'attività di gestione di residui radioattivi o per gestire un impianto di smaltimento con sede sul territorio dell'UE, e che tali documenti siano aggiornati secondo necessità durante il periodo in cui sussistono l'attività o l'impianto. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza contemplano la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la chiusura di piscine per i combustibili esauriti, di un impianto di stoccaggio o di smaltimento nonché la questione della sicurezza post-chiusura a lungo termine, anche mediante strumenti passivi, e descrivono tutti gli aspetti del sito concernenti la sicurezza, la progettazione dell'impianto, le piscine di stoccaggio intermedio per il raffreddamento (compreso un resoconto periodico dei quantitativi di combustibile esaurito ivi contenuti), la disattivazione dell'impianto o di parti di esso nonché le misure di controllo gestionali e i controlli regolamentari. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza includono una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli dipendenti da subappaltatori, nonché dei livelli di competenza richiesti e del personale necessario per un funzionamento sicuro dell'impianto in ogni momento, in modo da poter reagire in caso di incidente. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza dimostrano il livello di protezione assicurato e forniscono all'autorità di regolamentazione competente e alle altre parti interessate la garanzia che i requisiti di sicurezza sono rispettati. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza sono presentate all'autorità di regolamentazione competente per l'approvazione. |
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Emendamento 76 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di un'autorizzazione riferiscano all'autorità di regolamentazione competente o ad altre organizzazioni pertinenti e mettano a diposizione del pubblico le informazioni concernenti le loro attività o i loro impianti. |
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Emendamento 77 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 |
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(2) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza delle loro attività e dei loro impianti in modo sistematico e verificabile. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza delle loro attività , ivi compresa la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei subappaltatori, e dei loro impianti , in modo sistematico e verificabile in conformità della migliore tecnologia disponibile . I titolari della licenza riferiscono in merito ai risultati delle loro valutazioni all'autorità di regolamentazione competente e alle altre organizzazioni pertinenti, ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti dal titolare della licenza, ai subappaltatori e al pubblico. |
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Emendamento 78 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 |
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(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e per la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti . |
3. Le attività di cui al paragrafo 2 sono sottoposte formalmente all'autorità di regolamentazione competente, nel quadro della richiesta di autorizzazione, a garanzia della sicurezza dell’attività, e includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e di attacchi fisici e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori , per la popolazione e per l'ambiente naturale esposizioni alle radiazioni ionizzanti |
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Emendamento 79 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 |
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(4) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la massima priorità alla sicurezza e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente e dai rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della sicurezza e della salute dei lavoratori . |
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Emendamento 80 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 |
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(5) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. |
5. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane , anche a lungo termine, per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. |
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Emendamento 81 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari delle licenze informino quanto prima le autorità locali e regionali transfrontaliere della loro intenzione di realizzare un impianto di gestione dei residui, se la distanza di tale impianto dal confine nazionale è tale da rendere probabili ripercussioni transfrontaliere durante la costruzione o il funzionamento dell'impianto, dopo il suo abbandono o in caso di incidente o guasto connesso all'impianto. |
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Emendamento 146 |
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Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo) |
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Articolo 7 bis Marcatura e documentazione Gli Stati membri assicurano che i titolari delle licenze marchino i contenitori e documentino lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in un modo che non risenta degli agenti atmosferici. La documentazione comprende la composizione chimica, tossicologica e radiologica dei residui e indica se essi sono in forma solida, liquida o gassosa. |
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Emendamento 82 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 |
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Articolo 8 Argomentazione per la giustificazione della sicurezza (1) Quale parte integrante della domanda di licenza per un impianto o un'attività, vengono preparate un'argomentazione per la giustificazione della sicurezza (safety case) e una valutazione di supporto della sicurezza. Queste saranno aggiornate, ove necessario, nel corso dell'evoluzione dell'impianto o dell'attività. La quantità e il dettaglio dei dati presentati nell'argomentazione e nella valutazione della sicurezza sono commisurati alla complessità delle operazioni svolte e all'entità dei pericoli associati all'impianto o all'attività. (2) L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza riguardano la localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, l'esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento; l'argomentazione per la giustificazione della sicurezza indica anche gli standard utilizzati per la valutazione. È presa in considerazione la sicurezza post-chiusura a lungo termine, con particolare riguardo al modo in cui questa è assicurata, nella massima misura possibile, da sistemi di sicurezza passivi. (3) L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza descrive tutti gli aspetti del sito relativi alla sicurezza, la progettazione dell'impianto nonché le misure di controllo gestionali e i controlli regolamentari. L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza dimostrano il livello di protezione raggiunto e forniscono all'autorità di regolamentazione competente e alle altre parti interessate la garanzia che i requisiti di sicurezza sono rispettati. (4) L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza sono presentati all'autorità di regolamentazione competente per la loro approvazione. |
soppresso |
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Emendamento 83 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo) |
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Articolo 8 bis Registrazione e tracciatura con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione e tracciatura nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di registrazione e tracciatura sia in grado di specificare il luogo e le condizioni in cui avvengono la produzione, l'uso, il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai lavoratori che nell'esercizio delle loro mansioni sono stati esposti a combustibile esaurito a residui radioattivi siano conservate dal titolare della licenza o da un organismo statale, in modo da consentire il follow-up a lungo termine delle malattie professionali. |
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Emendamento 84 |
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Proposta di direttiva Articolo 8 ter (nuovo) |
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Articolo 8 ter Procedure e sanzioni In conformità dei principi generali, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, siano applicabili procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione. |
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Emendamento 85 |
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Proposta di direttiva Articolo 9 |
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Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda provvedimenti relativi alla formazione e all'addestramento, tali da rispondere alle necessità di tutte le parti responsabili della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi, al fine di mantenere e sviluppare ulteriormente l'esperienza e le competenze necessarie. |
Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda provvedimenti relativi alla formazione e all'addestramento regolare e preventivo , tali da rispondere alle necessità di tutte le parti responsabili della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi, al fine di mantenere , sviluppare e diffondere ulteriormente l'esperienza e le competenze scientifiche e tecnologiche necessarie , in linea con il progresso tecnico e scientifico . Gli Stati membri dedicano particolare attenzione alle parti indirettamente coinvolte in loco e garantiscono che siano loro offerti una formazione e un addestramento adeguati e aggiornati prima dello svolgimento delle operazioni con residui radioattivi e combustibile esaurito. Gli Stati membri assicurano che i titolari di licenze siano in grado di attuare e finanziare tali provvedimenti allo scopo di garantire la sicurezza e la salute di tutte le parti coinvolte nel processo. L’istruzione e la formazione dei lavoratori sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, al fine di rafforzare la responsabilità globale per la salute e la sicurezza nel settore nucleare. Gli Stati membri garantiscono altresì che il quadro nazionale preveda modalità per promuovere ulteriori attività di ricerca scientifica nei progetti di smaltimento esistenti. |
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Emendamento 86 |
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Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo) |
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Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda programmi di sostegno alla ricerca nel campo della riduzione della produzione di residui radioattivi e della loro gestione. |
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Emendamento 87 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 |
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Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale garantisca al momento necessario la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di residui radioattivi. |
1. Gli Stati membri assicurano che nel quadro nazionale siano disponibili al momento necessario risorse finanziarie sufficienti per coprire tutte le spese collegate alla disattivazione e alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, rispettando appieno la responsabilità dei produttori di residui radioattivi , in conformità del principio "chi inquina paga" ed evitando qualsiasi ricorso ad aiuti di Stato . |
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Emendamento 88 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Gli Stati membri garantiscono che, in conformità delle procedure da stabilire a livello nazionale:
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Emendamento 89 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. I costi di smaltimento sono indicati in modo trasparente e pubblicati dagli Stati membri e rivalutati ogni anno. Gli obblighi imposti ai produttori di rifiuti radioattivi sono modificati di conseguenza. |
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Emendamento 90 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo) |
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1 quater. Gli Stati membri creano o nominano un organismo nazionale con il compito di fornire un parere esperto sulla gestione dei fondi e sui costi di disattivazione, come indicato al paragrafo 1 bis. Tale organismo è indipendente dai contribuenti dei fondi. |
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Emendamento 91 |
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Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo) |
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1 quinquies. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione in merito alle conclusioni dei lavori dell'organismo nazionale competente, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 16. |
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Emendamento 92 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 |
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Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e attuati adeguati programmi di assicurazione della qualità concernenti la sicurezza della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi. |
Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e attuati adeguati programmi di assicurazione della qualità concernenti la gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi. |
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Emendamento 127 |
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Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Gli Stati membri provvedono affinché la piena responsabilità civile per eventuali danni causati da incidenti e dalla gestione a lungo termine di residui radioattivi, compresi i danni agli ambienti terrestri, acquatici e marini, sia a carico dei titolari delle licenze. |
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Emendamento 93 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 |
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(1) Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi , quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni nazionali o da obblighi internazionali . |
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi che sono necessarie per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione siano regolarmente disponibili . Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, in particolare alla convenzione di Århus. Le informazioni direttamente attinenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione , in particolare per quanto riguarda le emissioni radioattive e tossiche e l'esposizione a tali emissioni , sono pubblicate a prescindere dalle circostanze . |
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Emendamento 94 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubbliche le informazioni relative alle risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi di cui all'articolo 10, tenendo debitamente conto dei costi sostenuti dai produttori. |
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Emendamento 95 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo) |
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1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni relative ai siti e alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi vicini a paesi confinanti coinvolgano l'opinione pubblica e le istituzioni dei paesi interessati. |
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Emendamento 96 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 |
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(2) Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi. |
soppresso |
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Emendamento 97 |
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Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo) |
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Articolo 12 bis Partecipazione del pubblico 1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano la possibilità di partecipare, ad uno stadio precoce ed in modo efficace, alla preparazione o alla revisione dei programmi nazionali di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, elaborati ai sensi dell'articolo 13, ed affinché gli stessi abbiano accesso a tali programmi successivamente alla loro elaborazione. Essi pubblicano i programmi su un sito web accessibile al pubblico. 2. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché:
3. Gli Stati membri identificano i membri del pubblico che siano idonei a partecipare ai fini di cui al paragrafo 2. Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente. Sono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo. |
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Emendamento 98 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 |
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(2) I programmi nazionali sono in linea con le disposizioni degli articoli da 4 a 12 . |
2. I programmi nazionali sono in linea con le disposizioni degli articoli da 4 a 12 bis . |
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Emendamento 99 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 |
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(3) Gli Stati membri provvedono a rivedere e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali, tenendo conto, se del caso, dei progressi tecnici e scientifici. |
3. Gli Stati membri provvedono a rivedere e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali, tenendo conto, se del caso, dei progressi tecnici e scientifici e integrando gli apporti provenienti dall'esperienza di gestione di altri Stati membri in materia di residui radioattivi, nonché i risultati delle valutazioni inter pares internazionali . |
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Emendamento 100 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Gli Stati membri informano al più presto le autorità regionali e locali transfrontaliere dei loro programmi nazionali, se l'attuazione di tali programmi può avere ripercussioni transfrontaliere. |
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Emendamento 101 |
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Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo) |
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3 ter. Nell'ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri indicano chiaramente le risorse finanziarie disponibili per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. |
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Emendamento 102 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto -1 (nuovo) |
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Emendamento 103 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 1 |
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Emendamento 128 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 punto 2 |
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Emendamento 104 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 3 |
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Emendamento 105 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 106 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 8 |
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Emendamento 107 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 108 |
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Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 8 ter (nuovo) |
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Emendamento 109 |
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Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. La Commissione esegue un monitoraggio dell'osservanza dei termini presentati a norma dell'articolo 14, punto 8 bis, per l'attuazione dei programmi nazionali degli Stati membri. |
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Emendamento 110 |
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Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 |
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(4) La Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali di gestione dei residui nel decidere in merito a provvedimenti Euratom di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi, oppure nel formulare i propri punti di vista su progetti di investimento conformemente all'articolo 43 del trattato Euratom. |
soppresso |
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Emendamento 111 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 |
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(3) Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione. |
3. Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi alla Commissione , la quale presenta una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio in cui sono evidenziate, in forma sintetica, le conclusioni conseguite durante i riesami inter pares . |
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Emendamento 138 |
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Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo) |
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Articolo 16 bis Rivalutazione La Commissione, al più tardi due anni dopo che gli Stati membri hanno proceduto ai riesami inter pares come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio incentrata su una rivalutazione del concetto di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Tale rivalutazione esamina, in particolare, gli aspetti di reversibilità e recuperabilità dei residui una volta inseriti in un sito di smaltimento, alla luce degli sviluppi della ricerca e dei progressi delle conoscenze scientifiche in questo campo. La relazione è seguita, se necessario, da una revisione della presente direttiva al fine di rispecchiare la ricerca tecnologia più recente in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. |
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Emendamento 113 |
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Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 |
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(1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (7) . Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. |
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(1) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(2) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ( GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1 ) .
(4) C115 Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottata il 22 giugno 1960.
(5) R114 Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottata il 22 giugno 1960.
(6) Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2005 sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari di potenza (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 117).
(7) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.