2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/230


Giovedì 7 aprile 2011
Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini ***I

P7_TA(2011)0147

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

2012/C 296 E/40

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0666),

vista la lettera del Consiglio in data 26 gennaio 2011, nella quale il Consiglio ha ritenuto che la base giuridica dovesse essere modificata e ha chiesto al Parlamento europeo di adottare la sua posizione sulla proposta della Commissione tenuto conto dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (05499/2011 - C7-0032/2011),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011 (1),

visto il parere della commissione giuridica sulla proposta di modifica della base giuridica,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0121/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Giovedì 7 aprile 2011
P7_TC1-COD(2010)0326

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (3), fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, incluse norme che istituiscono zone di protezione e sorveglianza, così come l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini.

(2)

In passato si sono verificati nell'Unione sporadici casi di diffusione di determinati sierotipi del virus della febbre catarrale degli ovini. Tali occorrenze del morbo si sono verificate principalmente nelle aree meridionali dell'Unione. Tuttavia, a partire dall'adozione della direttiva 2000/75/CE e, in particolare, a partire dall'introduzione nell'Unione dei sierotipi 1 e 8 del virus della febbre catarrale degli ovini nel 2006 e nel 2007, il virus della febbre catarrale degli ovini si è diffuso maggiormente nell'Unione, diventando potenzialmente endemico in alcune aree. È diventato pertanto particolarmente difficile riuscire a controllare la diffusione del virus.

(3)

Le norme sulle vaccinazioni contro la febbre catarrale degli ovini fissate dalla direttiva 2000/75/CE si basano sull'esperienza dell'impiego dei cosiddetti «vaccini vivi modificati», o «vaccini vivi attenuati», che erano gli unici vaccini disponibili all'epoca in cui la direttiva è stata adottata. L'impiego di questi vaccini può condurre a un'indesiderata diffusione locale del virus vaccinale anche nei capi non vaccinati.

(4)

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili «vaccini inattivati» contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano tale rischio per i capi non vaccinati. L'impiego intensivo di tali vaccini durante le campagne di vaccinazione del 2008 e del 2009 ha condotto a un significativo miglioramento della situazione sanitaria. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca lo strumento d'elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di forme cliniche nell'Unione.

(5)

Per garantire una maggiore efficacia nella lotta alla diffusione della febbre catarrale degli ovini e ridurre l'onere che essa impone al settore agricolo, è opportuno modificare le vigenti norme in tema vaccinazioni fissate dalla direttiva 2000/75/CE al fine di tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini.

(6)

Onde consentire che la stagione vaccinale 2011 possa beneficiare delle nuove norme, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le modifiche previste dalla presente direttiva dovrebbero rendere le norme in materia di vaccinazioni più flessibili, prendendo anche in considerazione il fatto che sono oggi disponibili vaccini inattivati che possono essere impiegati con successo anche al di fuori di zone dove sono state imposte restrizioni allo spostamento del bestiame.

(8)

Inoltre, purché siano adottate misure di precauzione adeguate, l'impiego di vaccini vivi attenuati non dovrebbe essere escluso, poiché il loro impiego potrebbe ancora rivelarsi necessario in determinate circostanze, come nel caso dell'apparizione di nuovi sierotipi virali della febbre catarrale degli ovini contro cui potrebbero non essere disponibili vaccini inattivati.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/75/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/75/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

“vaccini vivi attenuati”: vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o con uova fecondate di pollame.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   L'autorità competente di uno Stato membro può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a)

tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dall'autorità competente;

b)

la Commissione sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2.   Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente delimiti:

a)

una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione,

b)

una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio dell'Unione profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

3)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

applica le disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative,»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.»;

5)

all'articolo 10, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini che impieghi vaccini vivi attenuati nella zona di sorveglianza.».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2011 al più tardi .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 15 marzo 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2011.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.