18.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 337/1


POSIZIONE (UE) N. 12/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

Adottata dal Consiglio il 12 settembre 2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 337 E/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'Unione europea.

(2)

La contabilità è stata individuata come uno dei settori prioritari in cui gli oneri amministrativi a carico delle società all'interno dell'Unione possono essere ridotti.

(3)

La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (3) definisce le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i criteri dimensionali per le microimprese contenute in tale raccomandazione potrebbero essere troppo elevati a fini contabili. Pertanto occorre introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette microentità, per comprendere le società con criteri dimensionali inferiori, rispetto a quelli previsti per le microimprese, per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari.

(4)

Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale e non sono presenti a livello transfrontaliero o lo sono in maniera limitata. Inoltre, esse svolgono un ruolo importante per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.

(5)

Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare gli stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente ingente. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare ad essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria.

(6)

Visto che il numero di società a cui si applicheranno i criteri dimensionali stabiliti dalla presente direttiva varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che le attività delle microentità hanno una rilevanza nulla o limitata sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, occorre che gli Stati membri tengano conto della differenza di impatto di tali criteri in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere come e se attuare un regime destinato alle microentità nel quadro della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (4).

(8)

Le microentità devono tener conto dei proventi e degli oneri imputabili all'esercizio al quale i conti si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento di tali proventi e oneri. Tuttavia, il calcolo dei ratei e risconti dell'attivo e dei ratei e risconti del passivo può risultare oneroso per le microentità. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dal calcolo e dalla presentazione di tali voci soltanto nella misura in cui tale esonero riguardi oneri diversi dalle spese per materie prime e sussidiarie, dalle rettifiche di valore, dalle spese per il personale e dalle imposte. In tal modo gli oneri amministrativi connessi al calcolo di valori relativamente ridotti possono essere diminuiti.

(9)

La pubblicazione dei conti annuali può risultare onerosa per le microentità. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare che gli obblighi previsti dalla presente direttiva siano rispettati. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esentare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese.

(10)

Lo scopo della presente direttiva è consentire agli Stati membri di creare un contesto semplificato per le attività di informativa finanziaria delle microentità. L’utilizzo del valore equo può determinare la necessità di fornire indicazioni dettagliate per spiegare le assunzioni sulla cui base è stato determinato il valore equo di determinate voci. Visto che il regime destinato alle microentità prevede un’informativa molto limitata nell'allegato, gli utilizzatori dei conti delle microentità non saprebbero se gli importi riportati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite includano o meno il valore equo. Di conseguenza, per garantire a tali utilizzatori la certezza a questo proposito, gli Stati membri non dovrebbero consentire o richiedere alle microentità che utilizzano una qualsiasi delle esenzioni loro accordate ai sensi della presente direttiva di effettuare valutazioni al valore equo nell'elaborazione dei loro conti. Le microentità che desiderano o necessitano di avvalersi del valore equo resteranno in grado di farlo utilizzando altri regimi ai sensi della presente direttiva laddove uno Stato membro consente o richiede tale utilizzo.

(11)

Al momento di decidere come e se attuare un regime destinato alle microentità nell'ambito della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri dovrebbero garantire che le microentità che devono essere consolidate a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (5) relativa ai conti consolidati dispongano di dati contabili sufficientemente dettagliati a tale scopo.

(12)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(13)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità):

a)

totale dello stato patrimoniale: 250 000 EUR;

b)

importo netto del volume di affari: 500 000 EUR;

c)

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

2.   Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a)

l'obbligo di presentare le voci “Ratei e risconti dell'attivo” e “Ratei e risconti del passivo” in conformità degli articoli 18 e 21;

b)

lo Stato membro che si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo può consentire a tali società, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 3, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), riguardo al riconoscimento dei “ratei e risconti dell'attivo” e dei “ratei e risconti del passivo”, a condizione che ciò sia segnalato nell'allegato o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

c)

l'obbligo di redigere un allegato in conformità degli articoli da 43 a 45, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 13), della presente direttiva, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE (7), figurino in calce allo stato patrimoniale;

d)

l'obbligo di preparare una relazione annuale in conformità dell'articolo 46 della presente direttiva, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE figurino nell'allegato o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

e)

l'obbligo di pubblicare conti annuali in conformità degli articoli da 47 a 50 bis, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE (8), l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

3.   Gli Stati membri possono consentire alle società di cui al paragrafo 1:

a)

di elaborare soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 10, se del caso. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci E “Attivo” e D “Passivo” di cui all'articolo 9 o le voci E e K di cui all'articolo 10;

b)

di redigere soltanto un conto profitti e perdite in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se del caso:

i)

importo netto del volume di affari;

ii)

altri proventi;

iii)

spese per materie prime e sussidiarie;

iv)

spese per il personale;

v)

rettifiche di valore;

vi)

altri oneri;

vii)

imposte;

viii)

utile (perdita).

4.   Gli Stati membri non autorizzano o prescrivono l'applicazione della sezione 7 bis alle microentità che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, i conti annuali redatti in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, non si applica a siffatti conti.

6.   Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto se si verifica nell'esercizio corrente e anche nel precedente.

7.   Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisca tali importi.

8.   Il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dall'attivo di cui alle voci da A a E della rubrica “Attivo” dell'articolo 9 o dall'attivo di cui alle voci da A a E dell'articolo 10. Ove si applichi il paragrafo 2, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dall'attivo di cui alle voci da A a D della rubrica “Attivo” dell'articolo 9 o dall'attivo di cui alle voci da A a D dell'articolo 10.

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prevedere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui all'articolo 1 bis in relazione alle società d'investimento o alle società di partecipazione finanziaria.»;

3)

l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11 e 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 in relazione alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di avvalersi di una facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei criteri dimensionali fissati al paragrafo 1 di tale articolo. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 (GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 111) e posizione del Consiglio in prima lettura del 12 settembre 2011. Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(5)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)  Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1).

(8)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).»;


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 19 marzo 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta (1) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità.

Il 15 luglio 2009 il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere sulla proposta (2).

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 marzo 2010 (3).

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2011.

II.   OBIETTIVO

Scopo della presente proposta è consentire agli Stati membri di escludere le imprese molto piccole (le cosiddette «microentità») dal campo di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario ed in tal modo esonerarle dagli obblighi in materia di informativa contabile/finanziaria previsti da tale direttiva.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1.   Contesto generale

Il Parlamento europeo ha espresso ampio sostegno nei confronti della proposta della Commissione ed ha adottato cinque emendamenti alla stessa.

Il Consiglio, condivide in generale lo spirito di questi emendamenti e ne ha tenuto ampiamente conto nell'elaborare la sua posizione in prima lettura.

Inoltre, al fine di specificare i principi esposti nella posizione del Parlamento europeo, il Consiglio ha inserito una serie di disposizioni dettagliate volte a facilitare il recepimento e l'applicabilità della direttiva negli Stati membri.

Oltre alle modifiche sostanziali descritte nella sezione 3 il testo è stato modificato sotto il profilo redazionale per renderlo più chiaro e per garantire la coerenza complessiva della direttiva proposta.

La Commissione ha indicato di essere in grado di accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

2.   Emendamenti del PE inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura

a)   Mantenimento dell'obbligo di registrazioni che indicano le transazioni commerciali e la situazione finanziaria della società (emendamenti 1, 3 e 4)

La posizione del Parlamento europeo segue la proposta della Commissione per quanto riguarda il concetto generale della modifica della quarta direttiva sul diritto societario e stabilisce che gli Stati membri possano esonerare le microentità dagli obblighi previsti da tale direttiva.

Gli emendamenti 1, 3 e 4 del Parlamento europeo tengono tuttavia conto della preoccupazione che un'esenzione dagli obblighi di natura contabile possa ridurre la trasparenza e l'accesso alle informazioni necessarie per la concessione di crediti. Il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di mantenere un certo livello di trasparenza riguardo alla situazione finanziaria ed economica delle microentità e preservare la fiducia dell'insieme dei diversi soggetti sul mercato.

Il Consiglio appoggia pienamente il parere del Parlamento europeo secondo il quale gli Stati membri debbano continuare a mantenere un certo livello di obblighi di natura contabile per aiutare le microentità a strutturare le proprie finanze e a fornire informazioni alle autorità nazionali e, se del caso, agli istituti finanziari.

Il Consiglio aderisce allo spirito degli emendamenti 1, 3 e 4 e mantiene un certo livello di obblighi di natura contabile, modificando il concetto della proposta della Commissione. Introduce una serie di esenzioni facoltative parziali della quarta direttiva sul diritto societario invece di esonerare completamente le microentità dal campo di applicazione. Gli Stati membri potranno pertanto autorizzare le loro microentità a stilare uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite molto semplificati limitando al minimo l'informativa. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di sostituire l'attuale regime di pubblicazione con il semplice obbligo, per le microentità, di presentare informazioni sullo stato patrimoniale ad un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Se l'autorità competente designata non è il registro delle imprese, le informazioni dovranno essere trasmesse a tale registro dall'autorità competente.

La modifica concettuale introdotta dal Consiglio all'articolo 1 intende precisare quali siano gli obblighi specifici a norma della quarta direttiva sul diritto societario mantenuti per le microentità. Sono pertanto stati introdotti i considerando da 8 a 11 per illustrare le modifiche all'articolo 1. Il Consiglio ha inoltre ripreso le principali idee espresse nell'emendamento 1 in una versione modificata del considerando 5.

b)   Discrezionalità degli Stati membri nell'attuare la direttiva (emendamenti 2, 3 e 5)

Il Parlamento europeo ha sottolineato che, poiché i criteri dimensionali di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1 per definire le microentità comporteranno notevoli differenze tra gli Stati membri in termini di numero di microentità e poiché queste imprese non hanno generalmente attività trasfrontaliere e, quindi, alcun impatto sul funzionamento del mercato interno, non sarebbe giustificata un'armonizzazione mediante la presente direttiva.

La posizione del Parlamento europeo in prima lettura include pertanto emendamenti che indicano chiaramente che, nel recepire la direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle necessità specifiche del proprio mercato e in particolare della situazione a livello nazionale riguardo al numero delle imprese che rientrano nel regime delle microentità.

Il Consiglio concorda pienamente con il parere del Parlamento europeo secondo cui è esclusa qualsiasi armonizzazione dall'ambito di applicazione della presente direttiva e gli Stati membri dovrebbero recepirla secondo le modalità che ritengono più adeguate alle situazioni nazionali.

La posizione del Consiglio in prima lettura integra gli emendamenti 2, 3 e 5 rispettivamente nei considerando 6 e 7 e nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva.

3.   Altre modifiche incluse nella posizione del Consiglio in prima lettura

a)   Conseguenze del trattato di Lisbona

La proposta della Commissione, adottata il 26 febbraio 2009, fa riferimento alla base giuridica e alla procedura legislativa applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

La posizione del Consiglio in prima lettura modifica tali disposizioni facendo riferimento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, all'articolo 50, paragrafo 1 e alla procedura legislativa ordinaria.

b)   Definizione di microentità (articolo 1, paragrafo 1 e articolo 1bis, paragrafo 1)

La posizione del Parlamento europeo in prima lettura segue la proposta della Commissione per quanto riguarda la seguente definizione di microentità:

«società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale: 500 000 EUR;

b)

importo netto del volume di affari: 1 000 000 EUR;

c)

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.»

La posizione del Consiglio in prima lettura ha ridotto due dei criteri dimensionali (totale dello stato patrimoniale: 250 000 EUR; importo netto del volume di affari: 500 000 EUR) per evitare la situazione in cui la grande maggioranza delle società rientrerebbe nella categoria di microentità.

c)   Attuazione (articolo 2, paragrafo 1)

Un riferimento a progetti di concordanza è stato inserito nel considerando 12 mentre è stato soppresso quello che figurava all'articolo 2, paragrafo 1.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un compromesso equilibrato tra la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese molto piccole e il mantenimento di un livello degli obblighi di natura contabile necessari a garantire la trasparenza delle attività economiche per le autorità nazionali, gli istituti finanziari e gli operatori economici, tenendo conto al contempo dei principi contemplati dalla posizione del Parlamento Europeo. Il Consiglio attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista di una rapida adozione della direttiva.


(1)  Doc. 7229/1/09 REV 1.

(2)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.

(3)  Doc. 7424/10.