15.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/79 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2011) 451 definitivo — 2011/0196 (COD)
2012/C 43/18
Relatore: SIMONS
Il Consiglio, in data 1o settembre 2011, e il Parlamento europeo, in data 29 settembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 91 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
COM(2011) 451 definitivo — 2011/0196 (COD).
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 novembre 2011.
Alla sua 476a sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta del 7 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 136 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie complessivamente con favore la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, soprattutto perché promuove la sicurezza stradale, migliora le condizioni di lavoro dei conducenti e consente una concorrenza più equa tra le imprese di trasporto su strada.
1.2 Il Comitato accoglie con favore l'intenzione della Commissione di unificare le funzionalità delle carte del conducente e delle patenti di guida: una misura che dovrebbe aumentare la sicurezza e ridurre gli oneri amministrativi, nella misura in cui ciò può risultare possibile nella pratica. Esprime altresì apprezzamento per la possibilità, prevista all'articolo 6, di integrare il tachigrafo digitale nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), consentendo così ad altre applicazioni ITS un accesso più facile ai dati registrati e generati dal tachigrafo digitale.
1.3 Il Comitato è inoltre favorevole alla possibilità, introdotta dalla proposta della Commissione, di prevedere la comunicazione a distanza dal tachigrafo a fini di controllo, in modo tale che i conduttori che rispettano le regole siano meno soggetti a controlli mirati.
1.4 Il Comitato si compiace delle proposte in relazione agli articoli 7 e 16 in merito all'omologazione, che ritiene rappresentino un eccellente esempio di come esporre con chiarezza ed esaustività il modo in cui gli Stati membri sono chiamati ad attuare i compiti previsti dalla normativa europea.
1.5 Per quanto riguarda le officine che intervengono sui tachigrafi digitali di proprietà delle imprese di trasporti, all'articolo 19, paragrafo 4 la Commissione propone di limitare in tutta Europa l'accesso al mercato ai soli veicoli che non appartengono all'impresa stessa, al fine di evitare conflitti di interessi, ma non dimostra l'esistenza di tali conflitti. Considerando soprattutto l'aumento dei costi che questa misura può comportare, tale limitazione potrebbe essere decisa eventualmente dagli Stati membri, come prevede la prima frase del paragrafo 4, tramite il rilascio di una garanzia di conformità per riparazioni e calibrature, emessa da un organismo autorizzato indipendente.
1.6 La Commissione propone di attribuire la responsabilità per le infrazioni del regolamento all'impresa di trasporto, prevedendo per quest'ultima la possibilità di dimostrare di non poter essere ragionevolmente ritenuta responsabile delle infrazioni commesse. Il Comitato reputa che questa disposizione rappresenti una soluzione equa.
1.7 Per quanto riguarda gli adeguamenti da apportare al regolamento e ai suoi allegati in futuro, il CESE ritiene che sia opportuno coinvolgere il comitato di cui all'articolo 40 della proposta di regolamento, nonché le parti sociali.
1.8 Il Comitato ritiene che la futura possibilità di comunicare attraverso il sistema satellitare europeo consenta forse anche l'applicazione di altri meccanismi che, oltre a facilitare il controllo, nel tempo potrebbero rivelarsi più economici, più affidabili e meno ingombranti in termini di spazio richiesto nella cabina. Il Comitato chiede alla Commissione di valutare se ad esempio con l'ausilio di software specifico installato sul computer di bordo, di cui ormai numerosi camion sono equipaggiati, non sia possibile ottenere un livello di qualità analogo, se non addirittura superiore, in termini di realizzazione degli obiettivi perseguiti con il tachigrafo digitale.
2. Introduzione
2.1 Il 19 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011) 451 definitivo). Conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare un parere in merito.
2.2 Il Comitato si compiace per questa richiesta poiché, convenendo con la Commissione, ritiene che un miglioramento del sistema tachigrafico e dei controlli di tale sistema sia importante per le ragioni seguenti:
2.3 favorisce la sicurezza stradale consentendo una migliore sorveglianza dei tempi di guida e dei periodi di riposo dei conducenti nel trasporto su strada,
2.4 contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti,
2.5 dovrebbe servire a creare condizioni di concorrenza eque tra le imprese di strasporto stradale.
2.6 Il miglioramento della convenienza economica dei tachigrafi rientra nella strategia della Commissione volta a integrare ulteriormente il mercato dei trasporti in Europa e, come indicato nel Libro bianco sulla politica dei trasporti del 28 marzo 2011, a rendere il trasporto su strada più sicuro, efficiente e competitivo.
2.7 Nella pratica, i tachigrafi utilizzati da circa 6 milioni di conducenti sono ancora di due tipi: il tachigrafo analogico, in uso dal 1985 sui veicoli immessi sul mercato prima del 1o maggio 2006, e il tachigrafo digitale nei veicoli commercializzati dopo questa data.
3. Osservazioni di carattere generale
3.1 Il Comitato accoglie complessivamente con favore la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il Comitato si compiace in particolare per gli obiettivi perseguiti, soprattutto perché la proposta di modifica del regolamento promuove la sicurezza stradale, migliora le condizioni di lavoro dei conduttori e crea condizioni di concorrenza più eque tra le imprese di trasporto su strada.
3.2 All'articolo 27 della sua proposta di modifica del regolamento, la Commissione propone di unificare le funzionalità delle carte del conducente e delle patenti di guida: una misura che consentirebbe di aumentare la sicurezza del sistema e di ridurre considerevolmente gli oneri amministrativi. In questo modo i conducenti sarebbero meno inclini a utilizzare la loro patente di guida in circostanze fraudolente. L'intento, che il Comitato condivide nella misura in cui ciò può risultare possibile nella pratica, è quello di far adottare le modifiche minori alla direttiva sulle patenti di guida (direttiva 2006/126/CE) contestualmente alla proposta di regolamento all'esame.
3.3 Il Comitato si compiace delle proposte in relazione agli articoli 7 e 16 in merito all'omologazione, che ritiene rappresentino un eccellente esempio di come esporre con chiarezza ed esaustività il modo in cui gli Stati membri sono chiamati ad attuare i compiti previsti dalla normativa europea.
4. Osservazioni particolari
4.1 Per quanto riguarda il campo di applicazione (articolo 3), la proposta della Commissione non solo rinvia al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 e alle sue disposizioni di carattere sociale ma, al paragrafo 4, prevede anche la possibilità per gli Stati membri di disporre l'installazione di un apparecchio di controllo in qualsiasi veicolo, quindi anche in quelli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, una disposizione questa che il Comitato sottoscrive.
4.2 La proposta di regolamento consentirà di utilizzare la comunicazione a distanza dal tachigrafo a fini di controllo, il che fornirà alle autorità incaricate dei controlli alcune indicazioni di base sul rispetto delle regole prima di fermare il veicolo per un controllo su strada. Tale soluzione consentirà ai conducenti che rispettano le regole di essere meno soggetti a controlli mirati. Il Comitato sottoscrive questo approccio descritto all'articolo 5.
4.2.1 Il CESE attira l'attenzione sulla fondamentale questione riguardante la protezione dei dati sollevata dal Garante europeo (EDPS/11/9) il 6 ottobre 2011, consistente nell'impedire che il settore elabori misure contrarie alla riservatezza in assenza di modalità chiare per l'utilizzo e la conservazione dei dati dei conducenti mentre è in corso l'aggiornamento delle specifiche tecniche.
4.3 La registrazione automatizzata dell'ubicazione precisa dei veicoli tramite il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) avverrà 48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento in esame. Secondo la Commissione, le autorità di controllo riceveranno ulteriori informazioni per valutare la conformità alla legislazione sociale. Tale possibilità è sancita all'articolo 4. Il CESE immagina che il comitato menzionato all'articolo 40 (comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011) svolgerà a questo riguardo un ruolo in collaborazione con la Commissione.
4.4 Il Comitato giudica positivamente la possibilità, prevista all'articolo 6, di integrare il tachigrafo digitale nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), consentendo così ad altre applicazioni ITS un accesso più facile ai dati registrati e generati dal tachigrafo digitale.
4.5 All'articolo 19, paragrafo 4 la Commissione intende aumentare l'affidabilità delle officine rafforzando il quadro giuridico che ne disciplina l'autorizzazione. In base a una delle proposte, le imprese di trasporto di maggiori dimensioni che dispongono di officine adeguate in futuro non potranno più provvedere alla riparazione e alla calibratura dei tachigrafi digitali per i veicoli di loro proprietà. Questo divieto dovrebbe servire a prevenire eventuali conflitti di interesse. Considerando soprattutto l'aumento dei costi che tale misura può comportare, questo tipo di limitazione potrebbe essere deciso eventualmente dagli Stati membri, come prevede la prima frase del paragrafo 4, tramite il rilascio di una garanzia di conformità per queste riparazioni e calibrature, emessa da un organismo autorizzato indipendente.
4.6 L'articolo 29 attribuisce alle imprese di trasporto la responsabilità per le infrazioni del regolamento commesse dai conducenti dell'impresa, prevedendo per quest'ultima la possibilità di dimostrare di non poter essere ragionevolmente ritenuta responsabile delle infrazioni commesse. Tale disposizione in materia di responsabilità incontra l'approvazione del Comitato.
4.7 Il Comitato conviene con il testo proposto dalla Commissione agli articoli da 30 a 36, che stabiliscono le disposizioni in merito all'utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, nonché degli altri documenti che un conducente è tenuto ad avere con sé, e in merito alla formazione dei funzionari preposti al controllo. Il Comitato accoglie con favore in particolare quest'ultimo aspetto, poiché consentirà un'applicazione più armonizzata ed efficace della normativa UE.
4.8 All'articolo 37 la Commissione propone un testo in materia di sanzioni. Al terzo paragrafo, la Commissione precisa che le sanzioni previste dagli Stati membri per le infrazioni gravissime definite nella direttiva 2009/5/CE devono appartenere alle categorie di sanzioni più elevate applicabili nello Stato membro per le violazioni della legislazione in materia di trasporto su strada. Il Comitato condivide questa posizione della Commissione.
4.9 Agli articoli da 38 a 40 la Commissione ritiene di avere il potere di adeguare gli allegati I, I B e II al progresso tecnico. Il CESE raccomanda invece che sia il comitato menzionato all'articolo 40 a presentare proposte di adeguamento e che alle riunioni di tale comitato siano invitate le parti sociali.
4.10 Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione di cui all'articolo 41 di istituire un forum sul tachigrafo, composto di esperti provenienti dagli Stati membri e dai paesi terzi firmatari dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Ciò al fine di armonizzare la regolamentazione e l'applicazione tecnica negli Stati membri dell'UE e nei paesi aderenti all'AETR.
4.11 Con la proposta in esame, la Commissione prosegue sulla strada dei miglioramenti tecnici da apportare al tachigrafo digitale. Il Comitato si chiede se la futura possibilità di comunicare attraverso il sistema satellitare europeo non consenta anche l'applicazione di altri meccanismi che, oltre a facilitare il controllo, nel tempo potrebbero rivelarsi più economici, più affidabili e meno ingombranti in termini di spazio richiesto nella cabina. Il Comitato propone alla Commissione di valutare se ad esempio con l'ausilio di software specifico installato sul computer di bordo, di cui ormai numerosi camion sono equipaggiati, non sia possibile ottenere un livello di qualità analogo, se non addirittura superiore, in termini di realizzazione degli obiettivi perseguiti con il tachigrafo digitale. In questo modo si potrebbe disporre di un apparecchio unico installato nella cabina che consentirebbe lo svolgimento combinato di tutti i diversi compiti imposti dalla legislazione o dalla conduzione delle attività.
4.12 Il regolamento (CE) n. 561/2006, applicabile come tale in modo diretto e uniforme in tutti gli Stati membri, più una mezza dozzina di note esplicative, peraltro non vincolanti, riguardo ai diversi punti di interpretazione, elaborate dalle e per le istanze di controllo, non sembrano ancora aver consentito di eliminare tutte le divergenze interpretative esistenti in merito all'applicazione del regolamento da parte di queste stesse istanze di controllo. Il Comitato raccomanda, possibilmente ancora prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento modificato (prevista tra non meno di due anni), di appianare tali differenze in modo da garantire un'effettiva uniformità nell'esecuzione dei controlli.
4.13 Il Comitato esprime tre osservazioni aggiuntive che, pur non riguardando i temi dei due, e presto tre, regolamenti da modificare, ritiene possano trovare senza problemi collocazione in questo parere.
4.13.1 L'installazione di sensori di peso consentirebbe di segnalare se il veicolo è sovraccarico, il che potrebbe essere utile sia ai trasportatori che alle istanze di controllo.
4.13.2 Alcuni membri del Comitato hanno proposto che l'apparecchio di controllo digitale serva a registrare anche, mediante il sistema GNSS, l'ubicazione del veicolo all'inizio e alla fine del tragitto di trasporto. Ciò consentirebbe di migliorare il controllo del cabotaggio da parte degli Stati membri. Al riguardo occorre tuttavia ricordare che le limitazioni al cabotaggio saranno soppresse nel 2014, se non anche prima, come prevede il Libro bianco del 2011, che il Comitato accoglie favorevolmente anche per quanto concerne questo aspetto.
4.13.3 Il Comitato ha sempre sostenuto l'applicazione e il rispetto uniformi delle regole nel trasporto transfrontaliero. Si tratta di elementi importanti poiché per garantire condizioni di concorrenza eque tra le imprese di trasporto è indispensabile che l'applicazione delle regole e il controllo del loro rispetto avvengano in maniera uniforme in tutto il territorio dell'UE. Ad eccezione delle poche osservazioni critiche formulate nel presente parere, le proposte di modifica del regolamento in esame rappresentano un esempio di come realizzare questa uniformità. Il Comitato invita a continuare a prestare un'attenzione analoga a tale aspetto nel quadro della futura elaborazione di nuove normative o della loro modifica.
Bruxelles, 7 dicembre 2011
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON