15.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/14


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa — Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (IMI)»

COM(2011) 75 definitivo —

e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

COM(2011) 522 definitivo — 2011/0226 (COD)

2012/C 43/04

Relatore: HERNÁNDEZ BATALLER

La Commissione europea, in data 21 febbraio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa - Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (IMI)

COM(2011) 75 definitivo.

Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 14 settembre 2011 e 13 settembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

COM(2011) 522 definitivo — 2011/0226 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 10 novembre 2011.

Alla sua 476a sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta del 7 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 172 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente l'obiettivo della Commissione di migliorare la governance del mercato unico grazie ad una maggiore cooperazione amministrativa, ampliando e sviluppando a tal fine il Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) e creando una vera e propria rete elettronica per il contatto diretto tra le varie amministrazioni.

1.2   Il CESE è inoltre d'accordo con l'obiettivo della proposta di regolamento di fissare le norme per l'utilizzo dell'IMI ai fini della cooperazione amministrativa, comprendendo, tra gli altri aspetti, le funzioni dei diversi utenti dell'IMI, lo scambio di informazioni, le procedure di notifica, i meccanismi di allerta e le disposizioni in materia di mutua assistenza.

1.3   Ritiene inoltre giusto definire meccanismi di tutela della privacy tenendo conto della natura dei dati scambiati, comprendendo, tra gli altri aspetti, le scadenze per la conservazione dei dati scambiati e il diritto di notifica e di rettifica.

1.4.   La creazione di questo quadro giuridico essenziale impone di inserire, tra le definizioni di cui all'articolo 5, quella relativa al concetto di «dati IMI», vale a dire i dati relativi all'esercizio di attività economiche e professionali nel quadro del mercato interno che sono oggetto di scambio attraverso il sistema IMI. Si tratta di dati previsti nelle corrispondenti direttive che prevedono l'IMI come strumento della cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali.

1.5.   Il CESE ritiene che l'IMI possa contribuire in modo decisivo alla trasformazione della cooperazione amministrativa nel mercato interno e ad un suo adeguamento alle necessità e alle aspettative dei cittadini, delle imprese e delle organizzazioni della società civile nonché al ruolo che esse possono essere chiamate a svolgere in futuro per lo sviluppo e il funzionamento del sistema.

1.6.   Raccomanda pertanto che lo sviluppo del sistema preveda una distinzione oggettiva tra i dati, che faccia riferimento alle condizioni di esercizio delle attività economiche e professionali nei diversi Stati membri, affinché questi dati possano risultare accessibili a cittadini ed imprese.

1.7.   Il CESE ritiene che la cooperazione amministrativa prevista dalle direttive che l'IMI contribuisce ad applicare richieda essenzialmente, tra le altre cose, lo scambio d'informazioni tra le autorità. In questo caso insiste sulla necessità di rispettare il quadro giuridico europeo relativo alla protezione dei dati personali. Respinge invece con fermezza la possibilità che i dati scambiati siano oggetto di trattamento, così come stabilisce la proposta di regolamento, e questo per due ragioni: innanzi tutto perché le direttive che l'IMI contribuisce ad applicare non hanno mai previsto la necessità di trattare i dati nell'ambito della cooperazione amministrativa in esse stabilita e in secondo luogo perché le esigenze pratiche di controllo e monitoraggio del funzionamento del sistema, addotte dalla Commissione, non gli sembrano assolutamente un motivo sufficiente per ampliare in maniera tanto considerevole la portata delle operazioni cui sono soggetti i dati personali scambiati, spingendosi addirittura alla creazione di schedari separati.

1.8.   Tenendo infine conto del salto quantitativo che il sistema rappresenta, del numero di partecipanti e del flusso d'informazioni, il CESE raccomanda di prevedere disposizioni relative ad un sistema di base per la composizione delle controversie nei casi di non conformità a livello «transnazionale». Detto sistema, pur prevedendo solo mezzi di risoluzione semplici, contribuirebbe a chiarire le eventuali responsabilità in caso di funzionamento anomalo dell'IMI o di una sua cattiva gestione, il che porterebbe ad un rafforzamento della sicurezza giuridica dei cittadini.

2.   Contesto

2.1   Il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) è un'applicazione informatica accessibile tramite Internet, messa a punto dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri e applicabile allo Spazio economico europeo. Il suo obiettivo è di essere di aiuto agli Stati membri affinché possano soddisfare nella pratica le esigenze in termini di scambi d'informazioni stabilite negli atti giuridici dell'UE attraverso un meccanismo di comunicazione centralizzato che consenta lo scambio transfrontaliero d'informazioni e la mutua assistenza.

2.2   L'IMI, ideato inizialmente come «progetto d'interesse comune», è stato concepito come un sistema flessibile e decentrato, che si adatta facilmente ai vari settori della legislazione del mercato unico e che contiene disposizioni in materia di collaborazione amministrativa.

2.3   I principi di base del sistema IMI sono i seguenti:

a)

riusabilità;

b)

flessibilità organizzativa;

c)

procedure semplici e condivise;

d)

multilinguismo;

e)

facilità d'uso;

f)

protezione dei dati;

g)

gratuità per l'utente.

2.4   Il sistema viene attualmente utilizzato ai fini della cooperazione amministrativa nel quadro della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (1) e della direttiva sui servizi (2). Esso inoltre sarà utilizzato in via sperimentale nell'applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori (3).

2.5   Così come concepito attualmente, il sistema IMI non può essere utilizzato né dai consumatori né dalle imprese. Si tratta di uno strumento destinato esclusivamente alle autorità competenti negli ambiti specifici da esso coperti.

2.6   Il CESE si è già espresso (4) a proposito della comunicazione della Commissione intitolata Beneficiare pienamente del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa  (5) e ha garantito il proprio sostegno all'approccio più decentrato e fondato sul concetto di rete, attuato nella prospettiva del mercato unico, che verrà dato alla cooperazione amministrativa transfrontaliera per effetto del sistema d'informazione del mercato interno.

3.   La comunicazione della Commissione

3.1   Secondo la Commissione, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le amministrazioni degli Stati membri devono collaborare strettamente fornendosi assistenza reciproca e scambiandosi informazioni.

3.2   Nella sua comunicazione Verso un atto per il mercato unico  (6), la Commissione annunciava, tra le 50 proposte presentate, la creazione di una rete elettronica «faccia a faccia» delle amministrazioni europee attraverso la definizione di una strategia sull'estensione del sistema di informazione del mercato interno (IMI) sulla base di un sistema d'informazione multilingue.

3.3   L'IMI è flessibile per quanto riguarda l'assetto organizzativo interno in ogni Stato membro. La struttura decentrata della rete presuppone che ciascun paese partecipante nomini un coordinatore nazionale IMI (NIMIC) incaricato di gestire il coordinamento generale del progetto.

3.4   Il potenziale dell'IMI si basa sulla possibilità di:

aggiungere nuovi settori;

sviluppare nuove funzioni;

creare sinergie con altri sistemi informatici; e

utilizzare le funzioni esistenti per finalità nuove.

3.5   La possibilità di riutilizzare il sistema IMI, anziché creare un sistema nuovo, in un settore legislativo particolare in cui non esiste un sistema informativo a supporto della cooperazione amministrativa, presenta una serie di vantaggi, ad esempio:

a)

maggiore efficacia rispetto ai costi;

b)

maggiore facilità d'uso;

c)

soluzioni più rapide e più prevedibili;

d)

maggiore sicurezza;

e)

tempi contenuti per l'avvio di progetti pilota.

3.5.1   Non ci sono limiti al numero di settori, funzioni e collegamenti che possono essere aggiunti al sistema IMI, ma ci sono vincoli organizzativi alla sua espansione. Occorre pianificarne l'ulteriore sviluppo preservandone la coerenza concettuale attraverso i seguenti criteri:

è preferibile che ogni nuovo gruppo di utenti sia collegato o si sovrapponga in parte a gruppi di utenti esistenti;

è preferibile aggiungere settori che possano utilizzare funzioni esistenti;

se l'aggiunta di un nuovo settore giuridico richiede lo sviluppo di nuove funzioni, occorrerà farlo in un'ottica generica in modo da poter adattare facilmente il nuovo modulo per altri gruppi di utenti;

i costi di ogni ulteriore sviluppo dovranno essere giustificati in termini di valore aggiunto previsto dell'uso del sistema IMI per i gruppi di utenti nuovi o esistenti e di vantaggi per i cittadini e le imprese;

i nuovi settori, le nuove funzioni o i collegamenti ad altri strumenti non dovrebbero aumentare la complessità del sistema per i suoi utenti.

3.6   L'IMI si basa sul principio privacy by design, vale a dire che il rispetto della vita privata è insito nella concezione stessa del sistema. Esso prevede inoltre l'applicazione rigorosa del principio della limitazione a finalità specifiche e del controllo adeguato degli accessi.

3.7   Le spese per l'IMI coprono lo sviluppo e il miglioramento del sistema, la sua collocazione presso il Centro di calcolo della Commissione, la manutenzione, l'amministrazione, il sostegno di secondo livello, la formazione, la comunicazione e le campagne di sensibilizzazione.

3.8   Secondo la Commissione, l'estensione dell'IMI a nuovi settori e l'aggiunta di nuove funzioni o di collegamenti ad altri strumenti non dovrebbero aumentare la complessità del sistema per gli utenti. Occorre elaborare requisiti di cooperazione amministrativa sufficientemente chiari e operativi e valutare la necessità di disporre di uno strumento informatico per sostenere questo processo.

3.9   Per la Commissione, è indispensabile che il sistema sia dotato di una struttura gestionale trasparente ed efficace e che tutti i soggetti partecipanti capiscano come funzionano le procedure e le istanze coinvolte nel processo decisionale sui vari aspetti del progetto. La Commissione prevede a tal fine una gestione quotidiana del sistema, un iter decisionale, la consulenza e gli orientamenti forniti dagli esperti e una struttura di governance.

3.10   La Commissione intende infine garantire un livello elevato di efficienza e sicurezza del sistema. Per quanto concerne l'efficienza, con l'aumento del numero degli utenti e del volume dei dati nel sistema IMI è importante garantire che le prestazioni del sistema rimangano soddisfacenti. Per quanto concerne invece la sicurezza, il sistema immagazzina e tratta dati personali e di altro tipo, non destinati ad essere pubblicati.

4.   Osservazioni generali sulla comunicazione della Commissione

4.1   Il CESE approva l'approccio della Commissione a favore di una strategia destinata ad ampliare e a sviluppare il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa.

4.1.1   Una cooperazione amministrativa nel mercato interno caratterizzata da una maggiore coerenza deve basarsi perlomeno sulla Carta dei diritti fondamentali, in particolare sui principi di corretta amministrazione, accesso ai documenti e protezione dei dati, nonché sui principi generali del diritto, riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

4.1.2   In qualsiasi caso, il CESE ricorda che le cautele e la protezione dei dati personali assumono una diversa intensità a seconda che i dati facciano riferimento a commercianti o imprenditori in quanto operatori economici.

4.1.3   È chiaro che il sistema IMI elimina una serie di incertezze, ma solo a favore delle autorità e non nei confronti delle PMI e di altri soggetti sociali, i quali dovrebbero anch'essi godere di questo vantaggio, come ha affermato il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 aprile 2001.

4.2   La protezione dei dati, oltre a dover essere disciplinata in modo sostanziale e specifico, è una materia di cui occorre tener conto, per motivi di buona tecnica legislativa, anche in altre regolamentazioni. È quanto accade con le norme concernenti le procedure di attuazione di una politica dell'Unione in generale e con il sistema IMI in particolare, che è già per sua stessa natura una procedura complessa.

4.2.1   Per quanto concerne la presentazione di un ricorso, bisognerebbe prevedere un sistema di composizione delle controversie per i casi di non conformità a livello transnazionale. È importante in tale contesto garantire un accesso rapido ed efficiente a mezzi di risoluzione delle controversie semplici ed economici per gli interessati, siano essi cittadini o imprese.

4.3   Il sistema destinato a «fornire informazioni o reperire dati» dovrebbe essere regolamentato scrupolosamente affinché le autorità nazionali siano obbligate ad avviare una consultazione, sulla base di una richiesta preliminare debitamente motivata, introdotta mediante un apposito formulario standard, a condizione che il richiedente abbia un interesse legittimo a chiedere la consultazione.

4.4   Per quanto concerne le sinergie con altri strumenti informatici già esistenti e con banche dati di professioni regolamentate, tra le quali figurano gli «elenchi» delle professioni regolamentate in ciascuno Stato membro, il CESE ritiene che insieme agli elenchi dovrebbero essere inseriti tutti i requisiti necessari per l'esercizio delle varie professioni (oltre ai titoli, l'appartenenza o meno ad un albo professionale, le assicurazioni, le licenze, ecc.). In questo modo, alcune consultazioni avverrebbero quasi automaticamente e gli operatori della società civile potrebbero accedervi. Il CESE spera che il testo della direttiva all'esame tenga conto di questi aspetti.

4.4.1   Tale necessità si evince dalla stessa relazione annuale del 2010 sul sistema IMI, in cui si fa riferimento alla sfida rappresentata dalla gestione di autorità tanto diverse, tutte competenti nell'ambito dei servizi. Queste autorità, ciascuna nel suo ambito specifico di competenze (si dovrebbe fare per lo meno una distinzione fondamentale tra regolamentazione, intervento e controllo) dovrebbero essere incluse negli elenchi delle professioni regolamentate.

4.5   In caso di funzionamento anomalo o cattiva gestione del sistema, bisognerebbe chiarire le eventuali responsabilità dovute ad esempio ad errori, a ritardi eccessivi, a rettifiche alle informazioni scambiate, ecc. al fine di garantire la necessaria certezza giuridica e tutelare, sempre a livello giuridico, i diritti dei cittadini e degli operatori rispetto ai dati personali. La responsabilità patrimoniale dell'amministrazione in caso di funzionamento anomalo dei pubblici poteri è un principio generale del diritto comunitario riconosciuto in tutti gli Stati membri.

5.   La proposta di regolamento

5.1   Gli obiettivi della proposta di regolamento sono i seguenti:

a)

stabilire un solido quadro giuridico per l'IMI e una serie di norme comuni per garantirne l'efficace funzionamento;

b)

fornire un quadro completo per la protezione dei dati fissando le norme per il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI;

c)

favorire la possibile estensione futura dell'IMI a nuovi settori della normativa dell'Unione europea;

d)

chiarire i ruoli delle varie parti coinvolte nell'IMI.

5.2   Il regolamento proposto stabilisce inoltre i principi fondamentali della protezione dei dati nell'ambito dell'IMI, fra cui i diritti degli interessati, in un unico strumento giuridico, contribuendo quindi a rafforzare la trasparenza e la certezza giuridica. La proposta definisce con precisione la forma e i metodi della cooperazione amministrativa attraverso l'IMI.

5.2.1   All'allegato I della proposta figura l'elenco degli atti dell'Unione europea attualmente contemplati dall'IMI, mentre nell'allegato II sono indicati i settori ai quali in futuro l'IMI potrà essere esteso.

5.3   Scopo della proposta è migliorare il funzionamento del mercato interno fornendo un efficace strumento di facile utilizzo che agevoli, da un lato, l'applicazione pratica delle disposizioni contenute negli atti dell'UE che richiedano la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione e, dall'altro, lo scambio d'informazioni, garantendo un elevato livello di protezione dei dati personali.

5.3.1   La proposta stabilisce alcune norme comuni relative alla sua governance e al suo utilizzo, fra cui l'obbligo di nominare un coordinatore nazionale IMI per ogni Stato membro, l'obbligo per le autorità competenti di fornire una risposta adeguata in maniera tempestiva e la disposizione secondo cui le informazioni scambiate attraverso l'IMI possono essere utilizzate quali mezzi di prova, come avviene nel caso di informazioni simili ottenute nello stesso Stato membro.

5.3.2   La proposta prevede inoltre un meccanismo per estendere l'IMI a nuovi atti dell'Unione europea, inteso a fornire la flessibilità necessaria per il futuro assicurando al contempo un elevato livello di certezza giuridica e di trasparenza. In seguito a una valutazione della fattibilità tecnica, dell'efficacia rispetto ai costi, della facilità d'uso e dell'incidenza complessiva sul sistema, nonché dei risultati di una possibile fase di prova, se opportuna, la Commissione sarà incaricata di aggiornare di conseguenza l'elenco dei settori di cui all'allegato I, adottando un atto delegato.

5.3.3   Il ruolo della Commissione è quello di garantire la sicurezza, la disponibilità, la gestione e lo sviluppo del software e dell'infrastruttura informatica per l'IMI. La Commissione potrebbe tuttavia anche partecipare attivamente alle procedure dell'IMI, sulla base delle disposizioni giuridiche o di altre misure relative all'utilizzo dell'IMI in un determinato settore del mercato interno.

5.3.4   Per quanto concerne il trattamento dei dati e la sicurezza, la proposta è intesa a stabilire garanzie di trasparenza. I dati personali non devono restare accessibili per un periodo di tempo superiore a quello necessario. È dunque importante stabilire periodi massimi di conservazione al termine dei quali si bloccano i dati che possono essere automaticamente cancellati cinque anni dopo la chiusura di un procedimento di cooperazione amministrativa.

5.3.5   Per quanto concerne l'ambito geografico, l'IMI, in quanto strumento flessibile, potrà consentire il possibile coinvolgimento di paesi terzi negli scambi di informazioni in alcuni settori o addirittura l'utilizzo del sistema in un contesto puramente nazionale.

6.   Osservazioni generali sulla proposta di regolamento

6.1   Il CESE accoglie favorevolmente la proposta di regolamento che stabilisce le disposizioni di uso dell'IMI ai fini della cooperazione amministrativa. Tuttavia, trattandosi di una norma direttamente applicabile la cui funzione è quella di quadro regolamentare generale, il CESE mette in risalto con preoccupazione due problemi:

la mancanza di precisione di alcuni tra i concetti giuridici fondamentali;

il notevole ampliamento dei poteri conferiti agli utenti dell'IMI rispetto ai dati scambiati.

6.2   L'IMI è in pratica un'applicazione informatica multilingue che collega più di 6 000 autorità competenti le quali, in un tempo ragionevolmente breve, si scambiano informazioni relative alle condizioni di esercizio di determinate attività economiche e professionali nei corrispondenti Stati membri.

6.2.1   Lo scambio materiale d'informazioni attraverso detta applicazione informatica è soggetto ad alcune norme minime di natura procedurale, stabilite nella proposta all'esame. Tuttavia, il documento va ben al di là di questa finalità, specifica e delimitata, dello scambio d'informazioni e legittima anche il trattamento dei dati personali scambiati, come prevede l'articolo 6, senza che le corrispondenti direttive che contribuisce ad applicare e per le quali serve abbiano mai previsto tale trattamento. Proprio per il fatto che tali direttive non lo prevedono, il Comitato respinge l'idea che i dati scambiati possano essere anche oggetto di trattamento.

6.2.2   Bisogna pertanto chiedersi fin dove arrivino i nuovi poteri previsti dalla proposta di regolamento in materia di trattamento dei dati personali, nei termini stabiliti all'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/46/CE.

6.2.3   Al di là dei poteri generali conferiti agli agenti dell'IMI per quanto concerne il trattamento dei dati personali scambiati, come previsto dall'articolo, in nessuna altra disposizione la proposta di regolamento torna a riferire né gli obiettivi che rendono giustificabile il trattamento né le eventuali garanzie o limitazioni alle quali è soggetto.

6.2.4   Solo le motivazioni illustrate al considerando 15 permettono di capire perché la Commissione includa adesso il trattamento dei dati tra gli obiettivi generali dell'IMI. Senza voler pregiudicare ulteriori precisazioni e chiarimenti, il CESE giudica tali motivazioni insufficienti per conferire poteri di portata tanto ampia, in particolare:

a)

il controllo dell'uso del sistema da parte dei coordinatori IMI e della Commissione

6.2.5   Secondo il CESE, sia i coordinatori dell'IMI sia la Commissione hanno già accesso ai dati scambiati; grazie a tale accesso hanno già effettuato valutazioni specifiche del sistema che hanno consentito loro di valutare sia il tempo per la risposta sia le autorità che intervengono nell'ambito del sistema, le quali vengono tra l'altro distinte a seconda del settore.

6.2.6   Di conseguenza, e senza voler pregiudicare futuri chiarimenti, non sembra necessario che il controllo dell'uso del sistema richieda la creazione di schedari specifici dei dati scambiati:

b)

raccolta di informazioni sulla cooperazione amministrativa o la mutua assistenza nel mercato interno

6.2.7   Si tratta di informazioni già pubbliche e accessibili attraverso le relazioni della Commissione sul funzionamento del sistema IMI, informazioni utilizzabili per valutare la cooperazione amministrativa e che presentano una funzione puramente strumentale ai fini di tale valutazione.

c)

iniziative di formazione e sensibilizzazione

6.2.8   Il CESE ritiene che per tali iniziative non sia necessario il trattamento dei dati (nel senso stabilito dalla direttiva 95/46/CE) ma la semplice utilizzazione dei dati contenuti nel sistema.

7.   Per quanto concerne le esigenze di precisione, queste ultime si riportano ad un concetto fondamentale al quale fa ripetutamente riferimento la proposta di regolamento, il concetto di dato personale. Si rimanda a tale proposito all'accezione che ne dà la direttiva 95/46/CE, in base alla quale tale concetto supera di gran lunga le esigenze di funzionamento dell'IMI che, in definitiva, fa sempre riferimento ad una categoria specifica di dati che hanno in comune il fatto di essere rilevanti per lo svolgimento di attività economiche e/o professionali nel mercato interno.

7.1   Di conseguenza, il CESE ritiene che la proposta dovrebbe stabilire la portata del concetto, limitando la categoria dei dati personali a quelli previsti nelle corrispondenti direttive che prevedono l'IMI come strumento della cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali e che fanno riferimento all'esercizio di attività economiche e professionali nel mercato interno. Per tale motivo, il concetto andrebbe inserito nelle definizioni di cui all'articolo 5.

8.   Al dodicesimo considerando della proposta si legge che l'IMI non è uno strumento aperto al pubblico in generale, ma che permette ad altri soggetti esterni di fornire informazioni o reperire dati. Il CESE è contrario a questo approccio in quanto ritiene che talune informazioni dell'IMI, a condizione che non contengano dati personali, dovrebbero essere accessibili ai soggetti esterni, ossia cittadini, imprese od organizzazioni. Dovrebbe tra l'altro essere garantito l'accesso ai requisiti amministrativi richiesti in un paese con il quale si intende stabilire una relazione commerciale o professionale.

8.1   Il fatto che tale informazione sia accessibile non prevede assolutamente l'accesso ad altri dati e ancor meno il loro trattamento, come sembra che si evinca dalla definizione di soggetti esterni di cui all'articolo 5, lettera i) della proposta.

8.2   A questi soggetti esterni va riconosciuto il diritto di formulare una richiesta d'informazione all'utente IMI più vicino, in modo che quest'ultimo sia obbligato ad introdurla nel sistema, a condizione che tali soggetti esterni dimostrino di avere un interesse legittimo ad instaurare una relazione commerciale o professionale con il paese per il quale hanno richiesto l'informazione.

9.   L'articolo 4 della proposta autorizza la Commissione ad includere nell'IMI la cooperazione amministrativa prevista dalle disposizioni di cui all'Allegato II. Tra queste figura la futura interconnessione dei registri commerciali, una proposta non ancora approvata. Considerando l'ampia portata di questa eventuale misura, il CESE ritiene necessario precisare quale tipo di atto dovrà essere utilizzato per questo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'IMI.

10.   Per quanto concerne i soggetti esterni e in linea con quanto già affermato, il CESE propone di riformularne la definizione in base a quanto segue:

i soggetti esterni devono essere identificati come cittadini, imprese od organizzazioni che chiedono di consultare un utente IMI in merito all'oggetto di alcune delle direttive che fanno parte del sistema; l'utente è tenuto a trasmettere la richiesta in questione;

ad essi va riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni del sistema che non contengano dati personali;

va espressamente escluso il trattamento delle informazioni alle quali essi hanno avuto accesso.

11.   Per garantire un corretto funzionamento del mercato interno, il CESE giudica positivamente che le informazioni ricevute da un'autorità competente attraverso l'IMI di un altro Stato membro abbiano lo stesso valore come mezzo di prova nelle procedure amministrative.

12.   Per quanto concerne l'esercizio dei diritti degli interessati, il CESE si rammarica che la proposta non stabilisca un'unica soluzione, rimandando invece agli obblighi delle autorità competenti previsti nelle legislazioni nazionali relative alle diverse forme di protezione dei dati. In merito alla possibilità di conservare i dati, ritiene che la fissazione di scadenze diverse non garantisca né un funzionamento adeguato del mercato interno né l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini.

13.   Per quanto concerne invece lo scambio d'informazioni con i paesi terzi, il CESE giudica necessario precisare se le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1 della proposta debbano essere soddisfatte tutte insieme o alternativamente. Nel secondo caso, per il CESE una decisione della Commissione sull'adeguatezza e l'equivalenza della protezione dei dati in un paese terzo non può costituire una base sufficiente per procedere all'allargamento dell'IMI a questo paese, considerando invece sufficienti le altre condizioni, ad esempio quando lo scambio di dati con un paese terzo è previsto dalle stesse direttive incluse nell'IMI o da un accordo internazionale.

14.   Per una maggiore sicurezza giuridica, le disposizioni relative al funzionamento del sistema IMI alle quali si deroga e quelle che restano in vigore dovrebbero figurare negli articoli della proposta di regolamento e non nei considerando.

Bruxelles, 7 dicembre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Direttiva 2005/36/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(2)  Direttiva 2006/123/CE (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(3)  Direttiva 96/71/CE.

(4)  Parere CESE (GU C 128 del 18.5.2010, pag. 103).

(5)  COM(2008) 703 definitivo.

(6)  COM(2010) 608 definitivo.