28.1.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/116


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

COM(2011) 330 definitivo — 2011/0144 (COD)

2012/C 24/25

Relatore: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 24 giugno 2011 e 18 luglio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

COM(2011) 330 definitivo — 2011/0144 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 ottobre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 26 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 129 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le proposte della Commissione europea e riconosce gli sforzi condotti sia dagli Stati membri che dai pescatori per realizzare l'ambizioso piano di ricostituzione del tonno rosso. Elaborato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), tale piano si sta dimostrando valido, ma comporta importanti conseguenze socioeconomiche, di cui occorrerebbe tenere conto.

1.2

Affinché si possa verificare l'avvenuta ricostituzione e adottare in futuro misure di gestione migliori, il CESE invita gli Stati membri e la Commissione a mantenere il sostegno alla ricerca scientifica applicata.

2.   Introduzione

2.1

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione modifica il regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.2

Adottato il 6 aprile 2009 sulla base della raccomandazione 08-05 formulata dall'ICCAT nella sedicesima riunione speciale del novembre 2008, il regolamento (CE) n. 302/2009 rappresenta una deroga al regolamento (CE) n. 1559/2007, del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che definiva un piano iniziale di ricostituzione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.3

Nella riunione annuale del 2010, l'ICCAT ha approvato una raccomandazione che modificava il piano pluriennale di ricostituzione esistente all'epoca, con l'obiettivo di ricostituire gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.4

La raccomandazione del 2010 riduce ulteriormente il TAC (Totale ammissibile di catture), rafforza le misure volte a ridurre la capacità di pesca e potenzia le misure di controllo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trasferimento e ingabbiamento.

2.5

Con tali misure si intende garantire l'efficacia del piano e raggiungere nel 2022, con una probabilità di almeno il 60 %, l'obiettivo di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy).

2.6

Le raccomandazioni formulate dalla Convenzione divengono vincolanti per le parti contraenti che non sollevano obiezioni in merito. L'Unione europea, in quanto parte contraente della suddetta organizzazione sin dal 1997, è tenuta ad applicare le raccomandazioni adottate per le quali non ha sollevato obiezioni.

2.7

Scopo della proposta all'esame è dunque il recepimento nel diritto dell'Unione della raccomandazione dell'ICCAT.

3.   Modifiche

3.1

Innanzi tutto, viene modificato l'obiettivo del piano di ricostituzione, che adesso prevede il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 60 % invece del 50 %.

3.2

Vengono inoltre introdotte alcune modifiche alle definizioni: si ampliano le definizioni di «nave ausiliaria», «attività di trasferimento», si precisa quella di «allevamento», e si aggiunge la definizione di «Stato membro responsabile».

3.3

Al Capitolo II «Possibilità di pesca» si introduce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, un piano di pesca annuale provvisorio per l'anno successivo.

3.4

Per quanto concerne le misure di capacità, oggetto del Capitolo III, la proposta di regolamento prevede un calendario di adeguamento della capacità di ciascuno Stato membro tra il 2010 e il 2013, affinché al termine di tale periodo tutti i paesi possano eliminare il 100 % della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato, sia per i pescherecci sia per le tonnare.

3.5

Al Capitolo IV «Misure tecniche» si prolunga di un mese il periodo di divieto di pesca per le navi con reti a circuizione, periodo che va, d'ora in poi, dal 15 giugno al 15 maggio dell'anno successivo.

3.6

Il Capitolo V contiene le modifiche relative alle Misure di controllo, più precisamente:

3.6.1

la Commissione non accetta inclusioni retroattive di pescherecci o navi da cattura nell'elenco che ciascuno Stato membro deve trasmetterle 45 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca.

3.6.2

I comandanti delle navi da cattura dell'Unione hanno l'obbligo di annotare sul diario di bordo, oltre a quanto dispone il regime di controllo comunitario sul rispetto delle norme della politica comune della pesca, anche le informazioni di cui all'allegato II per un controllo rigoroso della pesca del tonno rosso.

3.6.3

Non sono consentite operazioni di pesca in comune.

3.6.4

L'articolo del regolamento 302/2009 relativo alle «Operazioni di trasferimento» viene integralmente sostituito e si propone un sistema di controllo più efficace e chiaro di tali attività.

3.6.5

Viene inoltre sostituito integralmente l'articolo concernente le «Operazioni di ingabbiamento».

3.6.6

L'articolo relativo al «Sistema di controllo delle navi via satellite» viene ampliato; da ora in poi sarà obbligatorio che la trasmissione all'ICCAT di dati di tale sistema di controllo da parte dei pescherecci inclusi nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso abbia inizio almeno 15 giorni prima dell'apertura della campagna di pesca e prosegua per almeno 15 giorni dopo la chiusura della medesima. Inoltre, la trasmissione di dati non è interrotta quando i pescherecci si trovano in porto.

3.6.7

La «Registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare» viene modificata. Adesso dovranno essere notificate non solo le catture della tonnara registrate al termine di ogni operazione di pesca ma anche le stime dei quantitativi rimasti nella tonnara.

3.6.8

Viene altresì ampliato il «Programma internazionale di ispezione reciproca dell'ICCAT»: Quando, in un determinato momento, più di 15 pescherecci di uno Stato membro sono impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT, lo Stato membro in questione deve disporre in quel momento di una nave di ispezione nella zona della convenzione, oppure deve collaborare con un altro Stato membro o con un'altra parte contraente per operare congiuntamente una nave di ispezione.

3.6.9

L'articolo 30, relativo al «Programma di osservazione nazionale» viene modificato ampliando la copertura in modo che formino oggetto di osservazione:

il 100 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza pari a 24 m nel 2011;

il 100 % della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza pari o inferiore a 20 m nel 2012;

il 100 % dei rimorchiatori.

3.6.10

Per quanto concerne il «Programma di osservazione regionale dell'ICCAT», il paragrafo 1 viene sostituito con un altro in cui si specifica che ciascuno Stato membro assicura la presenza di un osservatore dell'ICCAT:

su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m per tutta la durata della campagna di pesca 2011;

su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 20 m per tutta la durata della campagna di pesca 2012;

su tutti i pescherecci con reti a circuizione, indipendentemente dalla lunghezza, per tutta la durata della campagna di pesca dal 2013 in poi.

3.6.10.1

I pescherecci che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca.

3.6.11

L'articolo 32, che disciplina l'«Accesso alle videoregistrazioni», viene integralmente sostituito. Vi si aggiunge inoltre un nuovo punto in cui si obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per evitare ogni sostituzione, edizione o manipolazione della videoregistrazione originale.

3.6.12

Si aggiunge un articolo 33 bis dal titolo «Trasmissione del piano di ispezione dell'Unione all'ICCAT» che fissa al 15 settembre la data in cui gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di ispezione per l'anno successivo. La Commissione trasmette il piano di ispezione dell'Unione al segretariato dell'ICCAT per approvazione.

3.6.13

All'articolo 34, relativo alle «Misure di mercato», il paragrafo 1 è sostituito con un nuovo paragrafo il quale, oltre a vietare il commercio interno, gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal regolamento proposto, estende queste stesse disposizioni a tutte le azioni non accompagnate dalla documentazione richiesta dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus).

3.6.14

La proposta di regolamento prevede infine, all'interno del capitolo V relativo alle «Misure di controllo», la sostituzione e la modifica degli allegati per garantirne la conformità con tutte le misure modificate.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il CESE valuta positivamente e sostiene tutte le misure tecniche e di controllo modificate o introdotte come nuove, in quanto ritiene che siano il risultato dell'esperienza acquisita e che possano contribuire alla ricostituzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, al fine di raggiungere nel 2022 una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile (Bmsy) con una probabilità di almeno il 60 %.

4.2

Il Comitato invita inoltre la Commissione ad applicare con il massimo scrupolo il regolamento a tutti gli Stati membri e alle parti contraenti che portano avanti attività di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso nella zona oggetto della Convenzione ICCAT.

4.3

Il CESE riconosce gli sforzi condotti negli ultimi anni dalla Commissione, dagli Stati membri e dai pescatori per adeguare le loro flotte alle possibilità di pesca disponibili e per realizzare l'ambizioso piano di ricostituzione, la cui applicazione comporta importanti conseguenze socioeconomiche, di cui si dovrebbe tenere conto.

4.4

Il Comitato nota con soddisfazione che i sacrifici realizzati stanno dando i loro frutti e che sia gli esperti del settore sia i pescatori stessi stanno constatando una ricostituzione degli stock di tonno rosso.

4.5

Il CESE invita gli Stati membri e la Commissione a continuare a sostenere gli istituti scientifici nazionali nella realizzazione delle migliori stime possibili degli stock di tonno rosso e degli effetti del piano di ricostituzione. In tale contesto, approva la creazione dell'Osservatorio scientifico istituito tra le amministrazioni, gli esperti e le tonnare, e si dichiara d'accordo con le iniziative portate avanti dalle imprese e dagli ambienti scientifici per contribuire ad una migliore conoscenza di questa specie.

4.6

Per quanto concerne i periodi di divieto stabiliti per le imbarcazioni con reti di circuizione, il Comitato giudica opportuno analizzare attentamente le proposte di modifica dei divieti attuali elaborate dagli ambienti scientifici, al fine di rendere tale attività maggiormente sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale.

Bruxelles, 26 ottobre 2011

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON