28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Imprenditoria sociale e impresa sociale» (parere esplorativo)

2012/C 24/01

Relatrice: RODERT

Con lettera del 6 giugno 2011, il vicepresidente della Commissione europea Maroš ŠEFČOVIČ ha invitato il Comitato economico e sociale europeo (CESE), conformemente all'articolo 262 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a elaborare un parere esplorativo sul tema:

Imprenditoria sociale e impresa sociale.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 ottobre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 26 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 106 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Nell'esaminare le possibili iniziative da adottare per promuovere l'imprenditoria sociale, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) reputa necessario inquadrare questa forma di imprenditoria nel più ampio concetto di impresa sociale, considerato che è necessario intervenire in tutte le diverse fasi del suo ciclo di vita.

1.2   L'impresa sociale è un elemento chiave del modello sociale europeo. È strettamente legata alla strategia Europa 2020 e reca un contributo importante alla società. Sostenendo e promuovendo l'impresa sociale, si può sfruttare al meglio sia il suo potenziale di crescita che la sua capacità di creare valore sociale. Il CESE sostiene il lancio da parte della Commissione di un quadro politico e di un piano d'azione per promuovere l'impresa sociale in Europa e sottolinea l'importanza della loro piena attuazione a livello dell'Unione europea e degli Stati membri.

1.3   Dato che la definizione di impresa sociale varia da uno Stato membro all'altro, tale concetto andrebbe descritto in base ad una serie di caratteristiche condivise, quali il fatto di perseguire una finalità sociale, di reinvestire gli utili, di poter assumere una molteplicità di forme giuridiche e di coinvolgere un'ampia gamma di soggetti interessati.

1.4   Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE devono assicurarsi che le imprese sociali siano incluse e prese in considerazione nelle iniziative e nei programmi delle politiche pertinenti, su un piano di parità con altre forme d'impresa. Il modo migliore per promuovere le attività transfrontaliere delle imprese sociali consiste nel finanziare la creazione di luoghi d'incontro europei dove poter scambiare idee e confrontare i rispettivi modelli.

1.5   Un accesso migliore ai capitali e strumenti finanziari mirati costituiscono delle priorità per le imprese sociali. La Commissione dovrebbe inventariare e diffondere le buone pratiche e le iniziative di tipo innovativo già esistenti negli Stati membri (capitali ibridi, forme di interazione tra investimenti pubblici e privati, ecc.) e assicurarsi che le normative vigenti dell'UE non intralcino lo sviluppo di nuovi strumenti.

1.6   È essenziale che, nel prossimo periodo di programmazione, i fondi strutturali si applichino espressamente anche ai programmi destinati ad avviare e sviluppare imprese sociali. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti su come combinare e valorizzare strumenti finanziari provenienti da fonti diverse.

1.7   La Commissione dovrebbe lanciare un'iniziativa volta a confrontare, in tutta l'UE, gli approcci in materia di finanziamento pubblico particolarmente appropriati per le imprese sociali. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare e valutare l'affermarsi degli appalti ispirati da considerazioni sociali ed affrontare il problema della sovraregolamentazione (gold plating) in tale settore. Nell'ambito della sua revisione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di estendere tali esenzioni a tutti i servizi sociali di interesse generale o di esentare dall'obbligo di notifica tutti i servizi pubblici su scala ridotta e determinati servizi sociali, in modo da incoraggiare l'avviamento di un maggior numero di imprese sociali.

1.8   Data la varietà di forme giuridiche che le imprese sociali possono assumere e considerate le specifiche finalità sociali da loro perseguite, esse godono, in alcuni Stati membri, di specifiche agevolazioni fiscali, che dovrebbero essere analizzate e condivise allo scopo di favorire l'elaborazione di norme appropriate.

1.9   La Commissione e gli Stati membri dovrebbero favorire la nascita di programmi di sostegno destinati specificamente alla crescita delle imprese sociali e alla prossima generazione di imprenditori sociali.

1.10   Insieme con le imprese sociali, la Commissione dovrebbe prendere l'iniziativa di esplorare la possibilità di un sistema europeo comune per la misurazione dei risultati ottenuti sul piano sociale e incoraggiare l'impiego dei sistemi esistenti. Inoltre, bisognerebbe esaminare ulteriormente eventuali misure per creare un sistema di relazioni periodiche più trasparente allo scopo di accrescere la fiducia degli investitori. Il CESE invita la Commissione ad avviare uno studio sulle «etichette sociali» esistenti, con l'obiettivo di creare un sistema o un codice di condotta europeo comune.

1.11   Le imprese sociali devono essere coinvolte in programmi di ricerca, innovazione e sviluppo. Bisognerebbe inoltre adottare misure per la raccolta e la diffusione di dati statistici sulle imprese sociali su scala europea; un compito, questo, che potrebbe spettare a un «osservatorio dell'impresa sociale» a livello UE.

1.12   Al pari di qualunque altro datore di lavoro, le imprese sociali devono assicurare condizioni di lavoro dignitose e conformarsi agli accordi collettivi in vigore, garantendone la corretta applicazione.

1.13   Particolare attenzione va rivolta ai nuovi Stati membri affinché questi garantiscano la creazione di imprese sociali, grazie all'apertura del mercato dei servizi pubblici, all'adozione di politiche a favore dell'inclusione sociale e alla promozione dell'impresa sociale e dell'economia sociale in genere.

2.   Introduzione

2.1   La comunicazione della Commissione Verso un atto per il mercato unico, del 27 ottobre 2010 (1), propone una serie di iniziative intese a tradurre in realtà il concetto di «economia sociale di mercato altamente competitiva», tra cui anche una «iniziativa per l'imprenditoria sociale». Tale iniziativa figura tra le misure chiave anche nella versione finale della comunicazione, intitolata Atto per il mercato unico, dell'aprile 2011 (2), ed è stata definita prioritaria nel parere INT/548 (3) del CESE, elaborato in risposta a una consultazione sull'Atto per il mercato unico.

2.2   L'Europa si trova di fronte a sfide che richiedono soluzioni in grado di conciliare il benessere economico e quello sociale. Promuovere l'imprenditoria e l'impresa sociale, specie in un clima economico difficile come quello attuale, significa metterne a frutto sia il potenziale di crescita che il valore aggiunto sociale. Per sfruttare appieno questo potenziale, è necessario creare ed attuare un ampio quadro politico che coinvolga una vasta gamma di soggetti interessati in tutti i settori (società civile, settori pubblico e privato) e a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo).

2.3   L'imprenditoria e l'impresa sociali abbracciano un'ampia gamma di concetti che si applicano a soggetti e sono espressi in termini diversi a seconda degli Stati membri. Il titolo del presente parere esplorativo è Imprenditoria sociale e impresa sociale perché il CESE reputa che in questo contesto si debba utilizzare il più ampio termine impresa sociale - che copre anche l'imprenditoria sociale -, considerata la necessità di intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita di tale impresa.

2.4   Il presente parere esplorativo è volto ad individuare gli ambiti prioritari per creare un ambiente favorevole all'impresa sociale in Europa. Nel corso degli anni il CESE ha trattato questo tema in diversi pareri (4), e plaude ora alla rinnovata attenzione che la Commissione rivolge all'impresa sociale. Va inoltre riconosciuto il notevole lavoro compiuto negli anni da diversi soggetti, di cui si è in parte tenuto conto nel presente parere (5).

3.   Osservazioni del CESE

3.1   Definizione di impresa sociale

3.1.1   Le diverse tradizioni linguistiche e culturali hanno fatto sì che il concetto qui indicato con il termine «impresa sociale» assumesse significati diversi.

3.1.2   Il CESE è ben consapevole che, per poter indirizzare correttamente gli sforzi in questo campo, è necessaria una definizione chiara; e tuttavia propone di adottare, più che una vera e propria definizione, una descrizione basata su una serie di caratteristiche condivise, come ad esempio il fatto di:

prefiggersi obiettivi di carattere essenzialmente sociale piuttosto che lucrativo, creando benefici sociali per la società in generale o i suoi membri,

operare prevalentemente senza fini di lucro, e di reinvestire gran parte degli utili anziché distribuirli tra i soci o altri proprietari privati,

assumere una varietà di forme giuridiche e di modelli: società cooperative o mutualistiche, associazioni di volontariato, fondazioni, società con o senza scopo di lucro, ecc. In molti casi, anzi, le imprese sociali assumono una combinazione di diverse forme giuridiche e in alcuni casi cambiano forma, secondo le proprie esigenze,

essere operatori economici che producono beni e servizi (spesso di interesse generale), in molti casi contraddistinti da una forte componente di innovazione sociale,

operare come entità indipendenti, con una spiccata dimensione partecipativa e di codecisione (coinvolgimento del personale, degli utenti, dei membri) nonché di governance democratica (rappresentativa o diretta),

essere, in molti casi, derivate da organizzazioni della società civile od associate ad esse.

3.1.3   Le imprese sociali recano un apporto importante alla società e sono un elemento chiave del modello sociale europeo. Esse contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020 creando occupazione, mettendo a punto soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei cittadini e sviluppando la coesione sociale, l'inclusione e la cittadinanza attiva. Esse svolgono un ruolo specifico nel promuovere la partecipazione di donne, anziani, giovani, minoranze e migranti. Bisogna altresì considerare che numerose imprese sociali sono di dimensioni piccole o medie, e tra queste spesso figurano imprese attive nell'economia sociale o nell'inserimento lavorativo.

3.1.4   Nell'ambito dei lavori in corso sulle strutture giuridiche dell'economia sociale, la Commissione deve tenere conto di queste caratteristiche per assicurarsi che le iniziative in questo campo comprendano tutte le forme di impresa sociale. La Commissione dovrebbe inoltre considerare la possibilità di (far) effettuare uno studio sulle nuove forme giuridiche e le iniziative legislative emergenti per le imprese sociali in alcuni Stati membri (6), allo scopo di valutarne l'utilità.

3.2   Integrare l'impresa sociale nella politica pubblica in materia d'impresa

3.2.1   Le politiche pubbliche di sviluppo e crescita delle imprese sono legate a una serie di ambiti d'intervento quali la concorrenza, il mercato interno, la finanza e l'innovazione. Le misure adottate da tali politiche, sia a livello dell'UE che dei singoli Stati membri, per agevolare l'avviamento e l'esercizio dell'attività d'impresa devono includere e trattare le imprese sociali su un piano di parità con le altre forme imprenditoriali, tenendo conto allo stesso tempo delle loro caratteristiche specifiche.

3.2.2   Le imprese sociali sono spesso radicate a livello locale, ed espandersi non sempre rientra tra i loro interessi palesi o tanto meno tra le loro priorità. Invece di proporsi in maniera competitiva o di espandere il loro modello, le imprese sociali preferiscono spesso adottare un approccio diverso alla crescita. Un aspetto, questo, di cui si deve tener conto nell'esplorare la possibilità di iniziative in materia di impresa sociale transfrontaliera. L'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere, anche finanziariamente, la creazione di forum di incontro, nonché gli scambi di tirocinanti, i social innovation camps (stage di innovazione sociale) e il franchising sociale - iniziative che possono rappresentare un modo più efficace per promuovere idee nuove e la cooperazione transfrontaliera.

3.3   Stimolare l'investimento sociale

3.3.1   Per le imprese sociali, avere accesso più facilmente ai capitali necessari sia per l'avviamento che per lo sviluppo della loro attività costituisce un'esigenza prioritaria. Attualmente sono ben pochi gli strumenti finanziari specificamente concepiti per le imprese di questo tipo, nonostante il marcato interesse per la cooperazione dimostrato sia dagli istituti finanziari che dalle imprese stesse. Tuttavia, a livello locale e nazionale si stanno mettendo a punto numerosi strumenti finanziari innovativi. La Commissione dovrebbe avviare un lavoro di raccolta e diffusione delle migliori pratiche alla base di queste iniziative innovative, nonché delle competenze specifiche esistenti negli Stati membri, allo scopo di stimolare l'investimento sociale per le imprese sociali in Europa. Nel far ciò, la Commissione dovrebbe tener presenti le considerazioni formulate qui di seguito.

3.3.1.1   Date le loro caratteristiche specifiche e la varietà di forme giuridiche da loro assunte, le imprese sociali hanno bisogno di strumenti finanziari di tipo diverso da quelli utilizzati da altre forme d'impresa. Uno specifico capitale ibrido  (7) - che combina elementi di sovvenzione, di capitale proprio e di indebitamento - risulta più adatto a questo genere di imprese lungo tutto l'arco del loro ciclo di vita. Più precisamente, nel capitale ibrido, accanto a risorse proprie dell'impresa e a strumenti di condivisione del debito o del rischio, è presente una componente di sovvenzioni (finanziamenti pubblici, fondi filantropici, donazioni). Tra gli strumenti finanziari utilizzabili per fornire capitale di questo tipo figurano sovvenzioni non a fondo perduto e finanziamenti a fondo perduto, sovvenzioni convertibili e accordi di condivisione dei ricavi. In molti casi, quindi, il capitale ibrido presuppone una stretta interazione tra capitale pubblico e capitale privato.

3.3.1.2   Occorre inoltre tenere conto dell'emergere di intermediari mirati specificamente alle imprese sociali, i quali svolgono un ruolo fondamentale nel far incontrare tali imprese e gli investitori, fornire capitali e informazioni e offrire consulenza e sostegno. Al riguardo esistono già diversi esempi interessanti (8), che meriterebbero un'analisi più approfondita.

3.3.1.3   La Commissione dovrebbe inoltre prestare attenzione all'emergere di diversi tipi di investimento sociale pubblico (9) e di altre iniziative nel settore finanziario (banche cooperative (10), banche sociali (11), banche commerciali con programmi sociali (12)) o di strumenti innovativi come i social impact bond  (13) (obbligazioni a impatto sociale). In un momento in cui i fondi pubblici diminuiscono, sostenere queste iniziative è particolarmente importante.

3.3.2   È di cruciale importanza che la Commissione si assicuri che il quadro regolamentare dell'UE (ad esempio le norme in materia di aiuti di Stato) sostenga lo sviluppo di questi nuovi strumenti finanziari invece di ostacolarlo.

3.3.3   Nel prossimo periodo di programmazione, i fondi strutturali dovranno essere espressamente destinati anche a programmi di avviamento e sviluppo delle imprese sociali ed essere disponibili per un periodo più lungo onde garantire un sostegno duraturo nel corso della delicata fase di avviamento. Per assicurarsi che i fondi strutturali sostengano l'impresa sociale, la Commissione dovrebbe inoltre fornire orientamenti sulle migliori prassi per combinare e valorizzare strumenti finanziari provenienti da fonti diverse.

3.4   Rendere più moderno il finanziamento pubblico

3.4.1   In molti casi le imprese sociali producono beni e servizi di interesse generale finanziati principalmente con fondi pubblici. Spesso, tuttavia, sul piano applicativo, le normative vigenti favoriscono i grandi operatori privati adeguatamente capitalizzati. Bisognerebbe pertanto disporre di strumenti giuridici più adatti per le imprese sociali, sviluppandone di nuovi e/o adeguando quelli esistenti. La Commissione dovrebbe lanciare un'iniziativa volta a confrontare, in tutta l'Unione europea, gli approcci in materia di finanziamento pubblico particolarmente appropriati per le imprese sociali.

3.4.2   Come osservato dal CESE nel parere INT/570 (14), «occorre incrementare la partecipazione delle PMI, incluse le imprese dell'economia sociale,» agli appalti pubblici. È infatti vitale garantire a tutti gli operatori parità di accesso agli appalti pubblici; e, per far ciò, occorrerebbe semplificare gli appalti rendendo più snelle le relative procedure amministrative. La Commissione svolge un ruolo decisivo al riguardo, raccogliendo e diffondendo modelli di appalto semplici ed efficaci per le imprese sociali.

3.4.3   Il suddetto parere del CESE sottolinea inoltre l'importanza, per gli appalti, degli aspetti legati all'innovazione, nonché di quelli ambientali e sociali. Al riguardo la guida Acquisti sociali  (15) della Commissione, che individua i modi di tener conto degli aspetti sociali e ambientali negli appalti, assume un rilievo fondamentale e dovrebbe acquisire un più alto profilo. La Commissione dovrebbe inoltre attivarsi per incoraggiare e valutare l'affermarsi degli appalti ispirati da considerazioni sociali.

3.4.4   La Commissione deve contrastare la sovraregolamentazione (gold plating) in materia di appalti che si riscontra in alcuni Stati membri, diffondendo la conoscenza di strumenti di finanziamento pubblico alternativi, più appropriati ed innovativi.

3.4.5   L'attività delle imprese sociali viene spesso intralciata dalle norme in materia di aiuti di Stato. Nel parere TEN/455 (16) il CESE sostiene la necessità di adottare un approccio più diversificato e proporzionato, di tener conto non solo di criteri economici, ma anche di aspetti sociali, territoriali e ambientali, nonché di misurare l'efficienza in termini di qualità, risultati e sostenibilità. Nell'opera di semplificazione e chiarificazione di tali norme che è attualmente in corso si deve quindi tener conto delle ripercussioni che una loro revisione avrebbe sulle imprese sociali. Nel contempo, è importante richiamare l'attenzione sulle esenzioni già vigenti dall'applicazione di tali norme (17).

3.4.6   Nell'ambito della sua revisione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di estendere tali esenzioni a tutti i servizi sociali di interesse generale o, come suggerito nel suddetto parere del CESE, di esentare dall'obbligo di notifica tutti i servizi pubblici su scala ridotta e determinati servizi sociali. L'obbligo di conformarsi a queste norme genera infatti incertezza giuridica e ulteriori costi amministrativi, che possono scoraggiare investitori privati e responsabili degli appalti pubblici dall'assumere impegni nei confronti di imprese sociali. Le esenzioni possono stimolare una maggiore innovazione e l'avviamento di nuove imprese. Tuttavia, bisognerebbe anche prevedere un meccanismo atto a evitare che misure di questo tipo possano anche favorire la corruzione.

3.4.7   Potendo assumere una serie di forme giuridiche diverse, le imprese sociali sono spesso soggette a norme e condizioni fiscali differenti. Viste le finalità sociali da loro perseguite e considerati i limiti posti alla distribuzione dei loro utili, le imprese sociali godono, in alcuni Stati membri, di riduzioni d'imposta e altre agevolazioni tributarie. Queste misure fiscali devono essere esaminate e condivise, onde incoraggiare l'adozione di regole appropriate per questo tipo di imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.

3.5   Lanciare programmi di sviluppo per l'impresa sociale

3.5.1   Le imprese sociali devono poter accedere a programmi di sostegno appositamente concepiti per il loro sviluppo. In particolare le iniziative in virtù delle quali dei «centri servizi» (hub) offrono spazi di lavoro, tutoraggio (mentoring) e altre forme di sostegno alle imprese, si sono rivelate efficaci per aiutare le imprese sociali in fase di avviamento, al pari dei programmi di formazione organizzati dalle reti di imprese sociali. Una particolare attenzione andrebbe dedicata ai programmi intesi a rendere tali imprese più attrattive per gli investitori. Lo sviluppo e la condivisione di programmi di sostegno dei tipi summenzionati dovrebbero essere incoraggiati.

3.5.2   Sono necessari sforzi per formare la prossima generazione di imprenditori sociali. L'imprenditoria sociale dovrebbe essere incoraggiata sia nell'istruzione formale che in quella informale e non formale. Formazioni specifiche in materia d'impresa sociale (18) dovrebbero essere diffuse in tutti gli Stati membri.

3.5.3   La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere operatori e reti attivi nel campo dell'impresa sociale e cooperare con loro. In molti casi le imprese sociali nascono nel settore del volontariato o in quello dell'economia sociale, cosicché i soggetti attivi in questi settori rappresentano un canale di elezione per raggiungere imprenditori e imprese sociali.

3.6   Far conoscere e apprezzare le imprese sociali

3.6.1   È necessario garantire all'impresa sociale una maggiore visibilità e riconoscerne lo status di settore di vitale importanza per la società. La Commissione dovrebbe considerare la possibilità di introdurre un'«etichetta» europea «impresa sociale» che faccia comprendere e riconoscere maggiormente l'importanza di questo tipo di impresa ed accresca la fiducia e la domanda nei suoi confronti. Un primo passo in questa direzione dovrebbe essere uno studio, avviato dalla Commissione e condotto in cooperazione con imprese sociali, sulle «etichette sociali» e gli altri sistemi di certificazione già in vigore in numerosi Stati membri (19).

3.6.2   Nel campo della ricerca e nelle politiche, il concetto di impresa è troppo spesso sinonimo di «impresa privata» ed associato allo «scopo di lucro». Bisognerebbe pertanto sforzarsi di integrare costantemente l'impresa sociale nei programmi di ricerca, innovazione e sviluppo.

3.6.3   Mancano statistiche consolidate sull'impresa sociale a livello di singoli Stati membri e di Unione europea. L'uso di «conti satellite» (20) dovrebbe essere promosso in tutti gli Stati membri. Inoltre, un «osservatorio» dell'impresa sociale, da istituire a livello UE con la partecipazione attiva del CESE e dei suoi omologhi nazionali, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sarebbe di grande aiuto per raccogliere, confrontare e divulgare le conoscenze del settore in maniera sistematica.

3.6.4   Bisognerebbe assicurare maggiore visibilità ai benefici dell'impresa sociale misurando valori diversi da quello puramente economico. Esistono già diversi strumenti per misurare i risultati di un'impresa sul piano sociale (21), nonché alcuni metodi di «contabilità sociale». Purtroppo, però, questi sistemi sono spesso troppo complessi per essere impiegati da un piccolo operatore. L'UE dovrebbe quindi, insieme a imprese sociali, ricercatori e fornitori di capitale, incoraggiare l'uso di questi sistemi già in vigore, ma anche attivarsi per sviluppare un sistema o codice di condotta europeo comune, basato su questi ultimi però più semplice.

3.6.5   Se si vogliono accrescere la fiducia e l'affidamento nell'impresa sociale, occorrono un'affidabilità e una trasparenza maggiori. Le imprese sociali fanno spesso affidamento su finanziamenti pubblici, donazioni private e quote associative. Per accrescere la fiducia degli investitori, questi vanno informati in maniera più trasparente sull'uso di tali risorse, ricorrendo a un sistema aperto di rendicontazione, magari basato su un metodo standardizzato a livello UE. Una maggiore trasparenza e una rendicontazione aperta ridurrebbero inoltre il rischio che le imprese sociali diventino presto più lucrative e dirigenti, e amministratori percepiscano emolumenti eccessivi.

3.6.6   Per stabilire condizioni ottimali per l'impresa sociale, occorrono una guida e un dialogo costanti fra tutte le componenti della società. A tal fine, però, è necessaria la cooperazione, sotto la guida della Commissione, di tutte le istituzioni europee, degli Stati membri e della società nel suo insieme, e in particolare degli enti regionali, che spesso svolgono un ruolo di vitale importanza in questo campo. In quanto al CESE, esso, per la sua composizione, la sua competenza specifica e il suo stretto collegamento con gli Stati membri, potrà svolgere un ruolo cruciale nelle prossime mosse di questa partita, e lo stesso vale per il Comitato delle regioni.

3.7   Altre osservazioni

3.7.1   Le imprese sociali ricorrono spesso alla collaborazione di volontari, dei quali è importante chiarire il ruolo. Nella decisione del 27 novembre 2009 (22), il Consiglio sottolinea che, per «attività di volontariato», si intendono quelle «intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione», che «non si sostituiscono a possibilità professionali o occupazionali remunerate ma aggiungono valore alla società».

3.7.2   Come ogni altro datore di lavoro, anche le imprese sociali sono tenute ad assicurare condizioni di lavoro dignitose e a conformarsi agli accordi collettivi in vigore. Nell'applicare le norme europee e nazionali e/o le clausole degli accordi collettivi in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, le imprese sociali devono individuare i modi più adatti ed appropriati di garantire il corretto esercizio dei relativi diritti.

3.7.3   Il fenomeno dell'impresa sociale è emerso in contesti nazionali tra loro molto diversi. In particolare, il CESE esorta la Commissione a concentrare gli sforzi su iniziative di sostegno appropriate per promuovere lo sviluppo di questo tipo di impresa nei nuovi Stati membri. Iniziative importanti in tal senso sono la modifica dei sistemi di protezione sociale nazionali, la promozione delle politiche di inclusione attiva, l'incentivo allo sviluppo dei soggetti dell'economia sociale/impresa sociale, e l'apertura del mercato dei servizi pubblici.

3.7.4   L'UE dovrebbe inoltre promuovere l'impresa sociale anche al di là delle sue frontiere. Si dovrebbe dare ampia diffusione al modello di impresa sociale dell'UE, al fine di ispirare lo sviluppo di modelli analoghi nei paesi candidati all'adesione e a livello internazionale.

Bruxelles, 26 ottobre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  COM(2010) 608 definitivo.

(2)  COM(2011) 206 definitivo.

(3)  GU C 132 del 3.5.2011, pag. 47.

(4)  GU C 95 del 30.3.1998, pag. 99; GU C 117 del 26.4.2000, pag. 52; GU C 112 del 30.4.2004, pag. 105; GU C 234 del 22.9.2005, pag. 1; GU C 120 del 20.5.2005, pag. 10; GU C 318 del 23.12.2009, pag. 22; GU C 44 del 16.2.2008, pag. 84.

(5)  Come ad esempio la rete EMES (www.emes.net), Ciriec International (www.ciriec.ulg.ac.be) o Cecop (www.cecop.coop).

(6)  Si pensi alla legge del 2005 che ha introdotto in Gran Bretagna la Community Interest Company (CIC), al decreto legislativo italiano n. 155/2006 (basato sulla legge delega n. 118/2005), alla legge finlandese n. 1351/2003 e alla legge slovena del 2011 sull'impresa sociale.

(7)  http://www.schwabfound.org/pdf/schwabfound/SocialInvestmentManual.pdf (in inglese).

(8)  www.unltd.org.uk; www.commoncapital.org.uk; www.cafonline.org (in inglese).

(9)  I principali investitori sociali sono i fondi filantropici che forniscono venture capital, i fondi d'investimento sociale, i consultori finanziari e le borse etiche. Per maggiori dettagli, si rinvia alla relazione intitolata Investor Perspectives on Social Enterprise Financing (Finanziare l'impresa sociale: prospettive d'investimento) (http://217.154.230.218/NR/rdonlyres/1FC8B9A1-6DE2-495F-9284-C3CC1CFB706D/0/BC_RS_InvestorPerspectivesonSocialInvestment_forweb.pdf, in inglese). Un esempio di investimento sociale è offerto nel Regno Unito dal Big Society Capital (http://www.cabinetoffice.gov.uk/content/big-society-capital, in inglese).

(10)  www.eurocoopbanks.coop (in inglese).

(11)  www.triodos.be (in francese, olandese, inglese, spagnolo e tedesco).

(12)  Come Banca Prossima, iniziativa del gruppo bancario Sanpaolo Intesa dedicata al mondo non profit (www.bancaprossima.com).

(13)  www.socialfinance.org.uk/sib (in inglese).

(14)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 113.

(15)  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langId=en&furtherPubs=yes

(16)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 26.

(17)  Ad esempio in tema di sostegno alla formazione dei dipendenti, aiuto all'occupazione, assistenza ai disabili e forme minori di aiuto.

(18)  Come ad esempio, nel Regno Unito, la Scuola per imprenditori sociali (School for Social Entrepreneurs – SSE: www.sse.org.uk, in inglese) o, in Italia, i Master organizzati dall'Università degli Studi di Trento (GIS) e dall'Università commerciale Luigi Bocconi (NP&COOP).

(19)  Si possono citare ad esempio la Standards Map (www.standardsmap.org; in francese e inglese) e il Social Enterprise Mark (www.socialenterprisemark.org.uk; in inglese).

(20)  http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_91E.pdf (in inglese).

(21)  www.thesroinetwork.org; http://iris.thegiin.org; www.iso.org/iso/social_responsibility (in inglese).

(22)  GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43.