28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/85


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno»

COM(2011) 128 definitivo/2

2012/C 24/20

Relatore: MALLIA

La Commissione europea, in data 24 marzo 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno

COM(2011) 128 definitivo/2.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 ottobre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 26 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 126 voti favorevoli, 4 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Attraverso la consultazione avviata nel quadro del Libro verde, la Commissione mira ad acquisire una migliore comprensione del settore del gioco d'azzardo on-line, un segmento questo in rapida espansione, di natura transfrontaliera e soggetto all'applicazione di regimi nazionali diversi da uno Stato membro all'altro.

1.2   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) rileva l'esistenza di una serie di obiettivi comuni a tutti gli Stati membri dell'UE quali la lotta contro le attività d'azzardo illecite, la tutela dei consumatori, il mantenimento dell'ordine pubblico e il finanziamento delle attività (buone cause) di interesse pubblico.

1.3   La tutela dei consumatori rappresenta un ambito nel quale l'UE può apportare un valore aggiunto ai suoi cittadini. L'Unione dovrebbe creare un quadro normativo UE, sotto forma di legislazione europea di tutela dei consumatori, vincolante per tutti gli operatori autorizzati a offrire questo genere di servizi nell'UE. In questo modo si costituirebbe un insieme minimo (non ridotto) di norme in materia di tutela dei consumatori. I governi nazionali devono tuttavia continuare ad avere il diritto di stabilire, qualora lo desiderino, standard più elevati di tutela dei consumatori per il loro mercato nazionale e concretamente la legislazione che venga emanata dagli Stati membri dovrà avere tra le sue finalità la prevenzione e il trattamento delle ludopatie.

1.4   La lotta contro la frode, il furto di identità, il riciclaggio di denaro e altri crimini richiede il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri a livello dell'UE. Il CESE auspica che si crei una struttura formalizzata di cooperazione a livello dell'UE tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare ciascuno Stato membro dovrebbe fornire un elenco di operatori che sono autorizzati a operare in tale Stato, e la direttiva antiriciclaggio (1) dovrebbe essere estesa al di là dei casinò in modo da includere altre attività di gioco d'azzardo on-line e da conferire così maggiori poteri alle autorità nazionali nella lotta contro le attività criminali.

1.5   La possibilità di giocare d'azzardo può indurre dipendenza. Il CESE esorta la Commissione a svolgere un'indagine su tutto il territorio dell'UE per determinare in maniera esaustiva il profilo specifico della dipendenza nel gioco d'azzardo, in base al quale dovrebbero essere adottate misure adeguate, comprese quelle preventive. A tal fine il CESE raccomanda che parte delle imposte riscosse venga destinata alla prevenzione e al trattamento delle ludopatie.

1.6   Il CESE auspica inoltre l'introduzione di una rigorosa regolamentazione in materia di divieto della pubblicità del gioco d'azzardo rivolta a minori o a un pubblico che comprenda minori o persone che sembrino avere un'età inferiore al limite legale nazionale per la partecipazione a giochi d'azzardo, al fine di garantire un'effettiva protezione dei minori e di altri gruppi vulnerabili.

1.7   Attualmente il settore è caratterizzato dalla fornitura non autorizzata di servizi di gioco d'azzardo da parte di operatori senza licenza (definiti, nel Libro verde, «mercato nero» o «mercato illegale») e di operatori provvisti di licenza per un determinato Stato membro i quali forniscono però servizi a consumatori di un altro Stato membro senza essere in possesso della necessaria autorizzazione (definiti, nel Libro verde, «mercato grigio»). Affinché il settore si sviluppi in maniera coerente e sia in grado di conciliare gli obiettivi di interesse pubblico con i principi del mercato interno, occorre rafforzare la certezza giuridica.

1.8   Negli Stati membri esistono numerosi tipi di finanziamento delle attività di pubblico interesse. Il CESE concorda con il principio secondo cui una percentuale fissa dei proventi o del gettito derivanti dal gioco d'azzardo vada direttamente a favore delle attività sportive in generale o di altre attività di pubblico interesse.

1.9   Il CESE sottoscrive le Conclusioni sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'Unione europea adottate dal Consiglio Competitività nella riunione del 10 dicembre 2010.

1.10   Il CESE invita la Commissione a determinare l'impatto delle offerte transfrontaliere sul finanziamento delle attività sportive, a valutare se tali finanziamenti raggiungono gli sport di base e a proporre misure concrete intese a garantire questi finanziamenti alle attività sportive.

1.11   Gli Stati membri ricorrono a misure preventive e repressive contro le offerte illecite di gioco d'azzardo on-line. La proliferazione di siti che offrono possibilità illecite di gioco d'azzardo mette in evidenza il fatto che tali misure non sono sufficientemente efficaci. Per tale ragione, il CESE ritiene necessario che si stabilisca e definisca un regime di infrazioni e sanzioni che garantisca l'efficacia dell'applicazione della norma e che arrivi al blocco delle attività, alla chiusura dei dispositivi attraverso cui si prestano i servizi della società dell'informazione che supportano le attività di gioco illegali e, addirittura, al sequestro e alla distruzione di qualsiasi elemento relativo allo svolgimento dell'attività.

1.12   La pubblica amministrazione e le parti sociali dovranno stabilire delle garanzie affinché le iniziative in materia di gioco d'azzardo on-line non abbiano alcuna ripercussione sull'occupazione nel settore del gioco d'azzardo non on-line.

2.   Introduzione

2.1   Il CESE accoglie con favore il Libro verde sul gioco d'azzardo on-line in quanto rappresenta un'iniziativa positiva di riflessione pragmatica e accurata sul futuro del settore in Europa. In vista di questi compiti il CESE chiede all'UE di elaborare con urgenza uno studio approfondito teso a valutare le possibili ripercussioni sull'occupazione totale nel settore del gioco d'azzardo, sia nel comparto pubblico che in quello privato.

2.2   La consultazione avviata dalla Commissione nel quadro del Libro verde mira a instaurare un dialogo intenso sul gioco d'azzardo on-line al fine di acquisire una migliore comprensione delle questioni specifiche legate allo sviluppo della fornitura, sia quella legale che quella non autorizzata (mercato nero e mercato «grigio»), di servizi di gioco d'azzardo on-line rivolti a consumatori residenti in uno Stato membro dell'UE. La fornitura di tali servizi, data la loro natura, avviene spesso al di fuori del controllo dei governi nazionali ai cui cittadini vengono offerti questi giochi.

2.3   Il Libro verde in esame risponde anche alla risoluzione del Parlamento europeo sull'integrità del gioco d'azzardo on-line (2) del 10 marzo 2009 ed è stato richiesto dal Consiglio nelle sue Conclusioni sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'Unione europea (3) del 10 dicembre 2010.

2.4   La regolamentazione in materia di gioco d'azzardo nell'UE varia da uno Stato membro all'altro ed è in corso di revisione in numerosi Stati membri allo scopo di tenere conto dell'espansione del segmento on-line di questo mercato al di là delle frontiere.

2.5   L'obiettivo principale perseguito dalla Commissione attraverso questa consultazione è quello di delineare un quadro oggettivo della situazione esistente nel settore del gioco d'azzardo on-line dell'UE. La consultazione mira a tracciare un'immagine chiara delle sfide sociali e di ordine pubblico derivanti dalla fornitura on-line di servizi di gioco d'azzardo nell'UE, nonché delle sfide di natura normativa e tecnica.

2.6   Il CESE invita tutte le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, ad affrontare con urgenza il problema scottante delle distorsioni della concorrenza dovute ai gestori non autorizzati di servizi di gioco d'azzardo on-line che non sono stabiliti nel paese di residenza dei consumatori cui forniscono i suddetti servizi e che beneficiano, nel paese in cui sono stabiliti, di una bassa tassazione e di oneri sociali ridotti.

Parallelamente, il CESE invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in una lotta accanita contro gli operatori illegali (mercato nero), settore che si trova all'origine della maggior parte dei casi di frode, riciclaggio di denaro e altri atti criminali.

3.   Obiettivi di interesse pubblico

3.1   Il CESE ritiene che sia essenziale garantire la tutela degli obiettivi di interesse pubblico descritti nel Libro verde, in particolare la protezione dei consumatori dalla frode, dal gioco d'azzardo problematico e dalla dipendenza, oltre che dalle nefaste conseguenze del gioco d'azzardo a livello della salute e del sovraindebitamento. Lo sviluppo dell'attività di gioco deve essere realizzato sulla base di autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati membri, per garantire la tutela dell'ordine pubblico, combattere contro la frode, le dipendenze, proteggere i diritti dei minori e salvaguardare i diritti dei partecipanti ai giochi.

3.2   A questo riguardo, il CESE rileva l'esistenza di una serie di obiettivi comuni a tutti gli Stati membri dell'UE, quali la lotta contro le attività d'azzardo illecite, la tutela dei consumatori (giocatori, minori e persone vulnerabili, lotta contro le dipendenze), il mantenimento dell'ordine pubblico (prevenzione della frode, del riciclaggio di denaro e di altri crimini), il finanziamento di attività di interesse pubblico (buone cause), nonché la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del settore del gioco d'azzardo, sia on-line che nelle sue attuali differenti modalità.

3.3   Data la natura particolare del gioco d'azzardo on-line per via degli aspetti sociali, di ordine pubblico e di assistenza sanitaria ivi connessi, in linea con la giurisprudenza della Corte, il CESE sottolinea che, senza un'armonizzazione a livello dell'UE, gli Stati membri dispongono di un certo «potere discrezionale» (4) nel regolare e controllare i loro mercati del gioco d'azzardo conformemente alle loro tradizioni e alle loro culture. Le restrizioni che essi impongono devono tuttavia soddisfare le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità (5).

3.4   Ciò premesso, vi sono alcuni obiettivi che non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e nei quali l'intervento a livello dell'UE potrebbe apportare un evidente valore aggiunto.

3.5   Poiché si tratta di obiettivi comuni a tutti gli Stati membri, il CESE raccomanda di promuovere lo scambio di buone pratiche a livello europeo. In questo contesto, il CESE prende altresì atto di una serie di iniziative di autoregolamentazione adottate da alcuni gestori del gioco d'azzardo pubblici e privati. Il CESE sottolinea tuttavia che l'autoregolamentazione del settore può soltanto integrare e non sostituire le disposizioni giuridiche. Il CESE ritiene pertanto che le istituzioni dell'UE debbano, in parallelo, concentrare i loro sforzi nel conferire una dimensione europea a questi obiettivi comuni, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

3.6   La tutela dei consumatori rappresenta un ambito nel quale l'UE, in particolare, può effettivamente apportare un valore aggiunto. Il CESE ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero creare un quadro normativo UE iniziale, sotto forma di legislazione europea di tutela dei consumatori, vincolante per tutti gli operatori autorizzati a offrire questo genere di servizi nell'UE. In questo modo si costituirebbe un insieme minimo (non ridotto) di norme in materia di tutela dei consumatori. Tra gli aspetti da includere in questo livello minimo di protezione vi sarebbero la necessità di evitare il gioco d'azzardo problematico, l'introduzione di limiti di età per accedere a qualsiasi gioco di fortuna o di azzardo, la proibizione di utilizzare credito e il divieto di qualsiasi forma di pubblicità rivolta a minori o a un pubblico che comprenda minori o persone che sembrino avere un'età inferiore ai limiti di età. I governi nazionali continueranno tuttavia ad avere il diritto di stabilire, qualora lo desiderino, standard più elevati di tutela dei consumatori per il loro mercato nazionale.

3.6.1   I consumatori in tutto il mercato dell'UE dovrebbero essere in grado di distinguere i siti illegali da quelli autorizzati in uno Stato membro dell'UE. A questo proposito, il CESE raccomanda a ciascuno Stato membro dell'UE di obbligare tutti gli operatori in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato membro in questione ad esporre, in una posizione prestabilita e ben in evidenza sulla pagina iniziale del proprio sito web, un logo interattivo per dimostrare che l'operatore è autorizzato. Il logo dovrà essere utilizzato da tutti gli Stati membri e contenere degli elementi grafici comuni che lo rendano facilmente riconoscibile in tutti gli Stati membri. Esso dovrà però indicare chiaramente anche il paese d'origine che ha rilasciato la licenza. L'attuazione di tale misura dovrebbe spettare alla Commissione europea.

3.7   Il CESE ipotizza la creazione, in ciascuno Stato membro, di un organo indipendente incaricato di monitorare e assicurare l'effettiva attuazione delle norme europee di tutela dei consumatori menzionate al punto 3.6. L'introduzione della disciplina dell'UE in materia di protezione dei consumatori dovrebbe essere accompagnata da una campagna informativa da realizzare in ciascuno Stato membro. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro devono obbligare gli operatori a collocare in un luogo visibile il numero di autorizzazione rilasciata dallo Stato, affinché i nomi degli operatori siano conosciuti e i reclami dei giocatori siano trattati conformemente al diritto nazionale sulla protezione dei consumatori e secondo i tribunali del loro luogo di residenza.

3.8   Le politiche di gioco responsabile implicano che l'esercizio delle attività di gioco sia affrontato nell'ottica di una politica integrale di responsabilità sociale delle imprese che consideri il gioco come un fenomeno complesso in cui vanno combinate azioni di prevenzione, sensibilizzazione, intervento e controllo, nonché di riparazione degli effetti negativi prodotti, e ciò significa:

prestare la dovuta attenzione ai gruppi a rischio,

fornire al pubblico l'informazione necessaria affinché possa realizzare una selezione consapevole delle sue attività di gioco attraverso la promozione di comportamenti di gioco moderato, non compulsivo e responsabile,

fornire informazioni, conformemente alla natura e ai mezzi utilizzati in ogni gioco, in merito al divieto di partecipazione dei minorenni o delle persone che hanno volontariamente richiesto di non essere ammesse a partecipare.

3.9   Il CESE osserva che alcuni Stati membri, a differenza di altri, hanno raccolto dati attendibili in materia di dipendenza dal gioco d'azzardo. È stata svolta una serie di studi nazionali sul campo che hanno portato a conclusioni diverse e talvolta contraddittorie. Ciò che emerge con evidenza però è che le possibilità di giocare d'azzardo possono indurre dipendenza, il che a sua volta crea problemi sociali. Si tratta di un aspetto che deve essere sempre tenuto presente nella definizione di qualsiasi politica di tutela dei consumatori in questo settore.

3.10   Non vanno inoltre trascurati altri aspetti quali le nuove possibilità di giocare d'azzardo offerte dagli strumenti on-line, dal momento che le nuove tecnologie hanno creato maggiori opportunità di gioco per le persone che trascorrono più tempo a casa, come i pensionati, le casalinghe e i disoccupati. Occorrerà garantire che sia impedito l'accesso ai giochi d'azzardo realizzati attraverso mezzi telematici e interattivi ai minori, alle persone colpite da interdizione e alle persone alle quali tale accesso è vietato, o per loro propria decisione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

3.11   Il CESE chiede che sia condotta un'indagine esaustiva in tutta l'UE per determinare con precisione il profilo specifico della dipendenza nel settore del gioco d'azzardo sia on-line che off-line, affinché il legislatore UE sia in grado di prendere misure efficaci e mirate per combattere e prevenire questo problema.

3.12   Il CESE ritiene che per ridurre efficacemente le attività di riciclaggio di denaro sarebbe opportuno che gli Stati membri cooperassero a livello dell'UE per lottare contro l'attività illecita dilagante del gioco d'azzardo on-line nell'UE. Pertanto il CESE chiede che gli Stati membri dell'UE introducano meccanismi efficaci per il raggiungimento di questi obiettivi, che senza dubbio avranno ripercussioni positive in termini di aumento delle entrate fiscali.

3.13   Inoltre, il CESE è fermamente convinto che la direttiva antiriciclaggio dovrebbe essere estesa al di là dei casinò, in modo da includere altre attività di gioco d'azzardo on-line e da conferire maggiori poteri alle autorità nazionali nella lotta contro queste attività criminali.

3.14   Inoltre, in relazione alle partite truccate, il CESE reputa che si debba preservare a tutti i costi l'integrità dello sport. Il Comitato prende atto dei contributi che i gestori pubblici e alcuni operatori privati di scommesse danno all'integrità dei pronostici sportivi, ai programmi di formazione per atleti e ufficiali sportivi e ai sistemi di individuazione precoce e allarme rapido dei comportamenti di scommessa sospetti, nonché del loro diverso grado di qualità e delle loro diverse dimensioni. Il CESE ritiene che sia necessario definire un quadro di coordinamento degli sforzi intrapresi da tutte le parti interessate al fine di affrontare questo problema in maniera globale e di evitare duplicazioni di risorse. In particolare, dovrebbe essere creato un sistema che non sia limitato al semplice rilevamento ma che comporti anche misure preventive, educative e coercitive.

3.15   Infine, il Libro verde menziona anche il finanziamento di attività di beneficenza e di interesse pubblico, nonché di avvenimenti sui quali si basano le scommesse on-line. Il CESE è favorevole a un sistema che consenta a tali attività ed eventi di fruire di una parte dei proventi generati dal gioco d'azzardo. Il CESE invita la Commissione a proporre misure concrete intese a mantenere questi meccanismi nazionali di finanziamento, come è stato riconosciuto nelle Conclusioni sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'Unione europea adottate dal Consiglio Competitività nella sua riunione del 10 dicembre 2010. Inoltre, il Comitato ritiene che occorra fare attenzione a evitare che tali «attività» siano utilizzate per neutralizzare le connotazioni negative del gioco d'azzardo e per incoraggiare al gioco sulla base del fatto che contribuisce a una buona causa. Inoltre il CESE chiede agli Stati membri che parte delle entrate ricavate attraverso la riscossione delle imposte venga destinata al finanziamento sia di trattamenti preventivi e curativi della ludopatia che della formazione professionale e permanente dei lavoratori e delle lavoratrici del settore.

4.   Stabilimento e rilascio della licenza

4.1   Attualmente il settore del gioco d'azzardo on-line è caratterizzato da una certa frammentazione in seguito alla diversità dei regimi nazionali applicati dagli Stati membri dell'UE.

4.2   Uno dei problemi principali per il settore è che gli operatori con licenza a operare in uno o più Stati membri possono fornire i loro servizi ai consumatori di un altro Stato membro senza che quest'ultimo abbia concesso loro l'autorizzazione, laddove necessaria. Tali offerte di servizio sono considerate «non autorizzate» (6).

4.3   Dall'aprile 2006 al febbraio 2008 la Commissione ha inviato 12 lettere di ingiunzione a dieci Stati membri ed è passata alla fase di parere motivato con sette di essi. Il 5 maggio 2010 la Commissione ha chiuso la procedura di infrazione avviata contro l'Italia e il 24 novembre 2010 quella contro la Francia. La Commissione ha avviato procedure di infrazione contro le restrizioni transfrontaliere ai servizi di gioco d'azzardo in seguito a numerose denunce ricevute per presunte violazioni del Trattato, al fine di verificarne la proporzionalità. Il CESE esorta la Commissione a prendere una decisione risolutiva in merito alla procedura che seguirà nei procedimenti pendenti.

4.4   In relazione alla natura e allo status giuridico del gioco d'azzardo on-line, dalla giurisprudenza esistente in materia è emersa una serie di principi. In primo luogo, i servizi di gioco d'azzardo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56 del TFUE e, come tali, sono quindi disciplinati dalle norme sulla libera prestazione di servizi.

4.5   Poiché, al momento attuale, i servizi di gioco d'azzardo non sono soggetti a norme uniformi a livello dell'Unione, gli Stati membri mantengono un certo «margine di discrezionalità» (7) nella regolamentazione di tali servizi, che consente loro di porre restrizioni al numero di operatori, al tipo di giochi offerti e al relativo volume.

4.6   Secondo la giurisprudenza della Corte, gli operatori autorizzati in uno Stato membro possono fornire i loro servizi ai consumatori di altri Stati membri, a meno che questi ultimi non impongano restrizioni giustificate da ragioni imperative di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori o l'esigenza generale di preservare l'ordine pubblico.

4.7   Tali restrizioni devono essere proporzionate e non discriminatorie e rientrare nel quadro di una politica da applicare in maniera sistematica e coerente.

4.8   Il CESE fa osservare che il principio di riconoscimento reciproco non si applica al settore del gioco d'azzardo e che uno Stato membro può considerare che il semplice fatto che un operatore fornisca legittimamente i suoi giochi in un altro Stato membro non rappresenti una garanzia sufficiente di protezione dei consumatori residenti sul territorio dello Stato membro in questione contro i rischi di frode e di criminalità, in considerazione delle difficoltà che possono incontrare, in un simile contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento nel valutare le qualità professionali e l'integrità degli operatori.

4.9   Facendo riferimento a quanto osservato al punto 4.8, è comunque chiaro che, per potersi sviluppare in maniera coerente, rispettando gli obiettivi di ordine pubblico e i principi del mercato interno, questo settore richiede maggiore certezza giuridica, e la consultazione avviata dal Libro verde dovrebbe dare un importante impulso in questa direzione.

4.10   Il CESE ritiene inoltre che sia necessario regolamentare rigorosamente la pubblicità del gioco d'azzardo al fine di garantire che siano protetti gruppi vulnerabili come i minori. È soprattutto importante fissarne i limiti, in particolare per prevenire l'accesso di minori e di persone colpite da interdizione ed impedire l'utilizzo di immagini, messaggi o contenuti che possano ledere - direttamente o indirettamente - la dignità delle persone e i diritti e le libertà fondamentali, nonché qualsiasi possibile forma di discriminazione razziale o sessuale, di incitamento alla violenza o di esecuzione di attività delittuose.

5.   Sport

5.1   La Commissione intende concentrarsi su due questioni legate allo sport: 1) l'opportunità o meno che gli avvenimenti sportivi sui quali si basa il gioco d'azzardo debbano ricevere un giusto compenso economico dai giochi a pronostici ivi associati; e 2) l'esistenza o meno del rischio di «parassitismo».

5.2   Il CESE fa osservare che negli Stati membri esistono numerosi tipi di finanziamento delle attività di pubblico interesse. In alcuni paesi la legislazione interna impone, ad esempio, alle lotterie nazionali di destinare una percentuale fissa dei loro proventi direttamente alle attività sportive e/o ad altre attività di pubblico interesse ben definite. In altri Stati membri è l'erario che distribuisce una quota del gettito prodotto dal gioco d'azzardo a diverse attività di pubblico interesse appositamente selezionate.

5.3   Il CESE concorda con il principio secondo cui una percentuale fissa dei proventi o del gettito derivanti dal gioco d'azzardo vada direttamente a favore delle attività sportive o di altre attività di pubblico interesse ben definite.

5.4   Il CESE sottolinea che le lotterie nazionali/di stato e altre attività legali di gioco d'azzardo contribuiscono in misura importante a finanziare gli sport, in particolare quelli di base. Il Comitato fa osservare inoltre che la fornitura di servizi transnazionali di gioco d'azzardo e di scommesse on-line da parte di operatori stabiliti in una determinata giurisdizione potrebbe avere un impatto negativo sul finanziamento delle attività sportive e di altri obiettivi di pubblico interesse in altre giurisdizioni nelle quali gli stessi operatori offrono i loro servizi.

5.5   Il CESE invita pertanto la Commissione a determinare quale sia l'impatto delle offerte transfrontaliere su questo tipo di finanziamenti, a valutare se essi raggiungano gli sport di base e a proporre misure concrete intese a garantire questa fonte di finanziamento delle attività sportive.

5.6   Il CESE nutre perplessità circa la possibile creazione di un «diritto sportivo» o di un diritto a un giusto compenso. Il Comitato ritiene che sia necessario chiarire meglio ciò che si intende per diritto a un giusto compenso e se questo porterà all'istituzione, a livello europeo, di un nuovo diritto di proprietà intellettuale in materia di eventi sportivi.

5.7   Il CESE chiede pertanto alla Commissione di chiarire la natura, l'ambito di applicazione e l'impatto del diritto a un giusto compenso, nonché la base giuridica ivi applicabile.

5.8   La questione del «parassitismo» attiene all'ambito fiscale e, in quanto tale, il CESE ritiene che debba essere lasciata alla competenza degli Stati membri. Il Comitato reputa tuttavia che questi ultimi debbano discutere e concordare un accordo in merito a un approccio equo e conveniente per tutte le parti coinvolte. Si tratta di un tema di difficile dibattito a livello UE, ma prima o poi è assolutamente necessario procedere a un'analisi approfondita per evitare gravi perturbazioni del settore.

5.9   Il CESE invita la Commissione a chiarire se vi sia effettivamente un collegamento tra le questioni attinenti allo sport sollevate nel Libro verde e l'integrità dello sport, oppure se si tratti di questioni distinte che occorre affrontare singolarmente. La Commissione dovrebbe inoltre precisare in che misura l'istituzione di un diritto a un giusto compenso o «diritto sportivo» costituisca effettivamente uno strumento efficace per garantire l'integrità dello sport.

6.   Applicazione

6.1   Un altro problema importante da affrontare con urgenza è quello dell'offerta illegale di servizi di gioco d'azzardo in tutto il territorio dell'UE (8), a danno della tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e del finanziamento di obiettivi di pubblico interesse.

6.2   La cooperazione tra gli Stati membri è essenziale per proteggere i consumatori dell'UE contro gli operatori illegali. A questo riguardo, il CESE ritiene che tale cooperazione sarebbe facilitata da una struttura formale di collaborazione in materia normativa a livello UE (9). Concretamente, ciascuno Stato membro dovrebbe fornire un elenco degli operatori autorizzati in tale Stato. Detti elenchi dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione e dei consumatori. La cooperazione tra gli Stati membri dovrebbe comprendere anche lo scambio di buone pratiche.

6.3   Il CESE fa osservare inoltre che mancano dati sufficienti sul settore, il che impedisce di compiere un'analisi adeguata delle sue caratteristiche e delle sue dinamiche specifiche. Il CESE propone pertanto di stabilire dei requisiti comuni a livello UE sulla raccolta dei dati e di imporli a tutte le autorità di regolamentazione, le quali a loro volta farebbero obbligo a tutti i titolari di licenza di fornire i dati richiesti. Tali informazioni potrebbero poi essere aggregate a livello UE. Sarebbe inoltre opportuno raccogliere dati riguardanti gli sforzi compiuti per combattere i siti illegali al fine di determinare l'efficacia delle misure nazionali di lotta contro il mercato nero.

6.4   La lotta contro gli operatori illegali richiede efficaci misure di applicazione. Il CESE ritiene che questo sia un campo particolarmente delicato, cui gli Stati membri dovrebbero dedicare interventi più decisi - compreso eventualmente un regime di infrazioni e sanzioni – per impedire che gli organizzatori di attività di gioco illegali offrano i loro servizi on-line. Invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di proporre uno strumento giuridicamente vincolante che imponga alle banche, agli istituti di emissione delle carte di credito e ai partecipanti ad altri sistemi di pagamento nell'UE di bloccare le operazioni tra i fornitori di servizi illegali di gioco d'azzardo e i loro clienti, senza ostacolare le operazioni legittime. Ciò potrebbe portare al blocco delle attività, alla chiusura dei dispositivi attraverso cui si prestano i servizi della società dell'informazione che supportano le attività di gioco illegali e, addirittura, al sequestro e alla distruzione di qualsiasi elemento relativo allo svolgimento dell'attività.

Bruxelles, 26 ottobre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Direttiva 2005/60/CE, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0064&format=XML&language=IT.

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/118398.pdf.

(4)  C-212/08 pronuncia pregiudiziale Zeturf, sentenza del 30 giugno 2011, punto 39.

(5)  Sentenze Placanica e altri, punto 48, e Liga Portuguesa e altri, punto 59.

(6)  Libro verde SEC(2011) 321 definitivo, pag. 6.

(7)  C-212/08 pronuncia pregiudiziale Zeturf, sentenza del 30 giugno 2011, punto 39.

(8)  Cfr. l'ultimo paragrafo a pag. 3 del Libro verde.

(9)  Alcuni Stati membri partecipano su base volontaria al forum europeo per la regolamentazione del gioco d'azzardo, noto come «rete GREF», http://www.gref.net.


ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Il punto del parere della sezione riportato qui di seguito, pur avendo riportato un numero di voti favorevoli superiore a un quarto dei voti espressi, è stato soppresso in seguito all'adozione di un emendamento da parte dell'Assemblea (art. 54, par. 4, del Regolamento interno).

a)   Punto 4.11

Il CESE invita la Commissione a svolgere una valutazione dei requisiti e delle condizioni previsti attualmente nei diversi sistemi nazionali di concessione delle licenze e di controllo in vigore negli Stati membri allo scopo di definire, sempre nel rispetto della tutela degli obiettivi di interesse pubblico specificati sopra nella sezione 2, un quadro comune di condizioni che il titolare di una licenza per un dato paese dell'UE non dovrà dimostrare di soddisfare ogni volta che richiede la licenza per operare in un altro paese.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

73

Voti contrari

:

46

Astensioni

:

18