22.12.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/66


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane

COM(2011) 289 definitivo — 2011/0136 (COD)

2011/C 376/12

Relatore: McDONOGH

Il Consiglio, in data 15 giugno 2011, e il Parlamento europeo, in data 7 giugno 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane

COM(2011) 289 definitivo — 2011/0136 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 30 agosto 2011.

Alla sua 474a sessione plenaria, dei giorni 21 e 22 settembre 2011 (seduta del 21 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 131 voti favorevoli e 3 astensioni.

1.   Osservazioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione riguardante l'uso delle opere orfane. Se l'iniziativa sarà portata a compimento con buoni risultati, ne risulterà favorito lo sviluppo di biblioteche digitali quali Europeana  (1) e altre istituzioni pubbliche che svolgono i compiti d'interesse generale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva e grazie a cui i cittadini possono accedere alla varietà e alla ricchezza del patrimonio culturale europeo.

1.2   Il CESE sta elaborando un parere a parte in merito alla recente comunicazione della Commissione (2) che propone una strategia relativa ad un mercato unico della proprietà intellettuale. I diritti di proprietà intellettuale sono un importante fattore di innovazione tecnologica e commerciale, da cui l'Europa dipenderà per la ripresa economica e la crescita futura (3). La natura della gestione dei diritti di proprietà intellettuale è anche essenziale per l'affermazione della cultura europea e per la qualità di vita di cui godono i cittadini europei.

1.3   Il CESE non ritiene che la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva possa essere attuata senza creare un vero e proprio mercato unico della proprietà intellettuale. Per molti anni il CESE ha chiesto che venissero armonizzate le disposizioni europee e nazionali intese a promuovere l'innovazione, la creatività e il benessere dei cittadini, sostenendo iniziative intese a rendere accessibili al massimo numero possibile di persone opere, beni e servizi (4).

1.4   Il Comitato apprezza in linea generale la proposta di direttiva intesa a creare un quadro giuridico che garantisca legalmente l'accesso transfrontaliero alle opere orfane (5). Nel parere sul tema Un'agenda digitale per l'Europa  (6), il CESE sostiene fermamente azioni quali l'attuazione di questo quadro, che affronterebbe i problemi della frammentazione culturale ed economica nel mercato interno.

1.5   Il CESE sostiene fortemente la digitalizzazione e l'ampia diffusione del patrimonio culturale europeo (7). Esso ritiene che la disponibilità online di tale materiale sia una componente essenziale per lo sviluppo dell'economia della conoscenza in Europa, e che sia indispensabile per offrire ai cittadini una vita culturale ricca e diversificata. Si compiace pertanto del fatto che la Commissione proponga adesso una direttiva che riguarda lo specifico problema delle opere orfane.

1.6   Il CESE riconosce che è necessaria una direttiva, perché pochissimi Stati membri hanno attuato una normativa sulle opere orfane, e le eventuali disposizioni nazionali esistenti limitano l'accesso ai cittadini residenti nei rispettivi territori.

1.7   Il Comitato concorda in linea di principio con l'approccio basato su quattro pilastri, che viene proposto nella direttiva.

stabilire le regole per individuare le opere orfane attraverso una ricerca diligente del titolare dei diritti d'autore;

riconoscere l'opera come orfana quando la ricerca non individua un titolare dei diritti d'autore;

stabilire gli usi autorizzati delle opere orfane, compresa la loro diffusione in tutti gli Stati membri;

garantire il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana tra tutti gli Stati membri.

1.8   Per facilitare una ricerca efficiente dei titolari dei diritti d'autore e un'ampia diffusione delle opere orfane, è essenziale che siano disponibili, per ogni settore, banche dati on line e registri dei diritti simili agli strumenti che esistono nel settore dell'editoria (8). Il CESE invita la Commissione a facilitare il lavoro delle organizzazioni rappresentative nello sviluppo di tali strumenti.

1.9   Il CESE ritiene che gli Sati membri dovrebbero tenere un registro delle banche dati esistenti a livello nazionale e ufficialmente autorizzate a registrare i risultati della ricerca diligente condotta sul loro territorio conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Un registro del genere permetterebbe agli istituti degli altri paesi europei di sapere che si tratta di fonti considerate ufficialmente affidabili.

1.10   Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza che la musica tradizionale, la storia tramandata oralmente e le opere fotografiche e cinematografiche assumono per il patrimonio culturale dell'UE e chiede che tali registrazioni ed immagini contenute negli archivi delle varie istituzioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva abbiano pari trattamento in sede di identificazione e pubblicazione di opere orfane. Il Comitato fa osservare che l'articolo 11 della direttiva prevede l'eventualità di includere, nell'ambito di applicazione della direttiva, materiale protetto attualmente non contemplato, in particolare fonogrammi e singole fotografie, e sollecita la Commissione a procedere quanto prima alla loro inclusione.

1.11   Il CESE accoglie con favore anche il proposito espresso dalla Commissione, di promuovere un protocollo di intesa tra biblioteche, editori, autori e società di gestione collettiva per facilitare l'adozione di soluzioni in materia di autorizzazione a digitalizzare e a mettere a disposizione libri fuori commercio (9).

2.   Contesto

2.1   La Commissione ha proposto una strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale (10) nel quadro del programma generale rivolto a promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione nel mercato unico e ad accrescere la competitività dell'Europa a livello globale. Detta strategia è complementare alla strategia Europa 2020, all'Atto per il mercato unico (11) e all'agenda digitale per l'Europa, e ne costituisce un elemento importante.

2.2   In una recente comunicazione, sulla quale il CESE sta elaborando un parere a parte, la Commissione prevede la creazione di un mercato unico della proprietà intellettuale (12). Tra i primi risultati di questa strategia relativa ai diritti di proprietà intellettuale figura la proposta di direttiva riguardante una più semplice autorizzazione all'uso delle opere orfane, che consentirà in ogni Stato membro l'accesso on line a un gran numero di opere culturali. Ciò faciliterà lo sviluppo di biblioteche digitali europee, per la conservazione e la diffusione del ricco patrimonio culturale e intellettuale europeo.

2.3   La digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane comportano una specifica sfida culturale ed economica. Data l'assenza di un titolare dei diritti noto, gli utenti non possono ottenere la necessaria autorizzazione, ad esempio per trasferire un libro al formato digitale. Le opere orfane costituiscono una quota significativa delle raccolte degli istituti culturali europei. Ad esempio la British Library stima che, delle sue opere tutelate da diritti d'autore, il cui numero ammonta a 150 milioni, il 40 % è costituito da opere orfane.

2.4   Nell'ottica di favorire i progetti di digitalizzazione su vasta scala previsti dall'agenda digitale europea, la Commissione propone adesso una direttiva rivolta a introdurre in tutti gli Stati membri regole comuni riguardanti le opere orfane.

2.5   La Commissione ha eseguito una valutazione di impatto e considerato sei opzioni differenti per l'iniziativa relativa alle opere orfane (13). Essa giunge alla conclusione che l'approccio migliore dovrebbe basarsi sul riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri, dello status delle opere orfane. Ciò garantirebbe alle biblioteche e ad altri beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva un certo grado di certezza del diritto in relazione alla classificazione di una determinata opera come orfana. Il riconoscimento reciproco farebbe sì inoltre che le opere orfane contenute in una biblioteca digitale siano accessibili ai cittadini di tutta Europa.

2.6   La direttiva si fonda su quattro pilastri:

i.

affinché un'opera sia classificata come orfana, biblioteche, istituti di istruzione, musei, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico e emittenti di servizio pubblico devono eseguire previamente, nello Stato membro in cui l'opera è stata pubblicata per la prima volta, una diligente ricerca, conformemente ai requisiti specificati nella proposta di direttiva;

ii.

le opere riconosciute come orfane attraverso tale diligente ricerca saranno considerate tali in tutta l'UE, evitando così che sia necessario eseguire ricerche multiple;

iii.

su tale base, sarà possibile offrire l'accesso on line, per ragioni culturali e di istruzione, alle opere orfane, senza previa autorizzazione, salvo il caso in cui il titolare dei diritti di proprietà intellettuale ponga termine allo status di opera orfana. Ove ciò avvenga, i titolari di diritti che reclamano la proprietà intellettuale dell'opera hanno diritto a una compensazione, in funzione del tipo di opera e dell'utilizzazione che ne è stata fatta;

iv.

sarà garantito il riconoscimento reciproco dello status di opera orfana tra tutti gli Stati membri.

3.   Considerazioni del CESE

3.1   Il CESE considera importante che le iniziative in materia di diritti di proprietà intellettuale creino un equilibrio tra i diritti dei creatori e dei titolari e gli interessi degli utilizzatori e dei consumatori finali, questo affinché le opere siano accessibili al maggior numero possibile di persone in tutti gli Stati membri.

3.2   Per facilitare la ricerca dei diritti di proprietà intellettuale, la Commissione potrebbe pubblicare e aggiornare regolarmente l'elenco delle istituzioni responsabili della gestione delle opere orfane, menzionate nell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva.

3.3   Tali istituzioni hanno inoltre bisogno di sapere che le fonti autorizzate a registrare i risultati di una ricerca diligente effettuata in un altro paese dell'UE vengono ufficialmente considerate affidabili. Per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero tenere un registro delle banche dati esistenti a livello nazionale e ufficialmente autorizzate a registrare i risultati delle ricerche diligenti condotte sul loro territorio, così come prevede l'articolo 3, paragrafo 4, della proposta di direttiva.

3.4   Il Comitato fa osservare che l'articolo 11 della proposta di direttiva prevede l'eventualità di includere, nell'ambito di applicazione della direttiva, materiale protetto attualmente non contemplato, in particolare fonogrammi e singole fotografie. Nonostante questa disposizione di riesame, è opportuno raccomandare sin da ora una rapida pubblicazione di questo materiale culturale.

3.4.1   La musica tradizionale e la storia tramandata oralmente sono molto importanti per il patrimonio culturale europeo e in tutta l'UE sono presenti archivi molto ricchi di documenti registrati, che si tratti sia di emittenti di servizio pubblico sia delle altre istituzioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1. Per tutto questo materiale sonoro e audiovisivo dovrebbero valere le stesse regole in materia di ricerca, classificazione e uso cui sono soggette le altre opere elencate all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva.

3.4.2   Allo stesso modo, il materiale fotografico e cinematografico rappresenta una fonte particolarmente ricca d'informazione che consente di conoscere e comprendere la civiltà europea. Qualora si tratti di opere che possono essere considerate orfane, è necessario portare avanti ogni sforzo per tirar fuori questo materiale degli archivi nascosti delle pubbliche istituzioni.

Bruxelles, 21 settembre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  La piattaforma Europeana consente al pubblico di avere accesso alle risorse digitali di musei, biblioteche, archivi e collezioni audiovisive in Europa. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, è stato lanciato nel 2008 allo scopo di rendere accessibile ai cittadini il patrimonio culturale e scientifico europeo. Cfr.: www.europeana.eu.

(2)  COM(2011) 287 definitivo - Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale.

(3)  Cfr. la strategia Europa 2020 (COM(2010) 2020 definitivo), l'Analisi annuale della crescita 2011 (COM(2011) 11 definitivo, Un'Agenda digitale europea (COM(2010) 245 definitivo), L'Atto per il mercato unico (COM(2011) 206 definitivo) e L'Unione dell'innovazione (COM(2010) 546 definitivo).

(4)  Cfr: GU C 116 del 28.4.1999, pag. 35; GU C 155 del 29.5.2001, pag. 80; GU C 221 del 7.8.2001, pag. 20; GU C 32 del 2.2.2004, pag. 15; GU C 108 del 30.4.2004, pag. 23; GU C 324 del 30.12.2006, pag. 7; GU C 256 del 27.10.2007, pag. 3; GU C 182 del 4.8.2009, pag. 36; GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 8; GU C 228 del 22.9.2009, pag. 52; GU C 306 del 16.12.2009, pag. 7; GU C 18 del 19.1.2011, pag. 105; GU C 54 del 19.2.2011, pag. 58.

(5)  Le cosiddette opere «orfane» sono opere quali libri, giornali o articoli di riviste che continuano ad essere protette dai diritti d'autore ma i cui titolari non possono essere individuati al fine di ottenere la licenza. Tra esse figurano opere cinematografiche o audiovisive. Le opere orfane fanno parte delle collezioni di proprietà delle biblioteche europee.

(6)  GU C 54 del 19.2.2011, pag. 58.

(7)  Cfr. GU C 324 del 30.12.2006, pag. 7; GU C 182 del 4.8.2009, pag. 36; GU C 228 del 22.9.2009, pag. 52; GU C 18 del 19.1.2011, pag. 105; GU C 54 del 19.2.2011, pag. 58.

(8)  Arrow (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana ("Registri accessibili delle informazioni sui diritti d'autore e delle opere orfane a favore di Europeana)) è un progetto di associazione che raccoglie le biblioteche nazionali europee, gli editori e gli organi di gestione collettiva e che rappresenta anche gli scrittori attraverso le loro principali associazioni europee e organizzazioni nazionali, cfr.: www.arrow-net.eu.

(9)  Cfr. IP/11/360, Bruxelles, 24 maggio 2011.

(10)  COM(2011) 287 definitivo - Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale.

(11)  COM(2011) 206 definitivo - L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia «Insieme per una nuova crescita».

(12)  COM(2011) 287 definitivo.

(13)  SEC(2011) 615 definitivo - Valutazione d'impatto relativa all'accesso transfrontaliero online alle opere orfane.