29.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/150


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali»

COM(2010) 343 definitivo

2011/C 318/25

Relatore: Jonathan PEEL

La Commissione europea, in data 7 luglio 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali

COM(2010) 343 definitivo.

La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 giugno 2011.

Alla sua 473a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 luglio 2011 (seduta del 13 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 123 voti favorevoli, 5 voti contrari e 9 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'attribuzione all'UE di nuove competenze in materia di investimenti esteri diretti (IED) ed esprime soddisfazione per le opportunità che questo primo passo offre rafforzando e rendendo più coerente la tutela degli investimenti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Disporre di un quadro generale è infatti auspicabile, purché non sia troppo restrittivo. È fondamentale garantire la sicurezza degli investitori, nell'interesse delle imprese dell'UE e dei paesi in via di sviluppo. Il maggiore potere contrattuale offerto dalla competenza esclusiva dell'UE dovrebbe consentire all'Unione di diventare un attore più importante e dovrebbe garantire un migliore accesso a mercati chiave di paesi terzi, proteggendo al tempo stesso gli investitori, il che migliorerebbe la nostra competitività sul piano internazionale.

1.2   Il Comitato esprime particolare apprezzamento per la rassicurazione contenuta nella comunicazione in esame secondo cui la politica dell'UE in materia di commercio e investimenti «deve adattarsi» e deve essere compatibile con la politica economica e le altre politiche dell'Unione, comprese quelle «in materia di tutela dell'ambiente, di lavoro dignitoso, di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro», nonché di sviluppo. È fondamentale che la politica dell'UE in materia di investimenti non sia in contrasto con nessuna di queste altre politiche. Il Comitato auspica che nella stipula di futuri trattati UE di investimento o nel loro rinnovo, le due parti lascino un margine di manovra sufficiente in ognuno di questi aspetti specifici dello sviluppo sostenibile. Occorre inoltre che gli investitori, nel quadro dei loro sforzi rivolti a rafforzare e mantenere la loro competitività generale, tengano pienamente conto dei loro obblighi in materia di esigenze di sviluppo sostenibile. Tuttavia, un'efficace strategia UE in materia di investimenti riveste un ruolo fondamentale nel mantenere la competitività dell'UE in un momento di rapide trasformazioni economiche e di importanti spostamenti degli equilibri di potere economico a livello mondiale.

1.3   Il Comitato concorda sul fatto che l'adozione di un modello unico di accordi di investimento con i paesi terzi non sarebbe necessaria né auspicabile. Tuttavia, gli accordi di investimento conclusi dall'UE dovrebbero portare a unire un contesto aperto agli investimenti a un'effettiva protezione degli investitori dell'UE, garantendo loro un'adeguata flessibilità operativa nei paesi nei quali investono. Se si vuole che gli investitori traggano vantaggio è fondamentale che, con la graduale soppressione delle restrizioni agli investimenti, si crei tale contesto e si diano sufficienti garanzie di protezione, in particolare introducendo disposizioni sul trattamento nazionale, sul trattamento giusto ed equo e sul libero trasferimento di fondi.

1.4   Il Comitato osserva anche che qualsiasi tentativo di porre termine a tutti i trattati bilaterali in materia di investimenti (TBI) conclusi dagli Stati membri entro cinque anni avrebbe immediatamente un enorme impatto destabilizzante sugli investimenti in corso nonché sull'occupazione e sulla protezione sociale, anche se ciò non vuol dire che non si debba eseguire un'attenta analisi di questi aspetti nel quadro di un'eventuale revisione volta a garantire in futuro un approccio più coerente, trasparente ed equilibrato da parte dell'UE.

1.5   A tal fine il Comitato auspica che l'UE colga l'occasione per migliorare e aggiornare gli accordi di investimento che saranno negoziati, facendo leva sulle proprie forze piuttosto che limitarsi a imitare altri. L'UE deve fare una riflessione critica sui recenti sviluppi sul piano del diritto in materia di investimenti internazionali nonché della politica e delle pratiche in materia di investimenti (tra cui l'arbitrato tra investitore e Stato), al fine di garantire che la sua filosofia e il suo approccio in relazione ai futuri trattati di investimento e ai capitoli specifici sugli investimenti da inserire negli accordi di libero scambio siano aggiornati e sostenibili.

1.6   Il Comitato appoggia pienamente il proposito della Commissione di stabilire un ordine di priorità per i negoziati con quei paesi, in particolare le principali economie emergenti indicate nella comunicazione Europa globale, che presentano un forte potenziale di mercato, ma nei quali gli investitori esteri hanno bisogno di una migliore tutela. Il Comitato apprezza tuttavia che nella comunicazione si precisi che questo approccio non deve precludere eventuali iniziative multilaterali future.

1.7   Il Comitato esorta inoltre la Commissione a utilizzare gli accordi per la tutela degli investimenti come un'opportunità per promuovere investimenti di lungo termine nei paesi in via di sviluppo, tali da offrire benefici economici quali la creazione di posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, il miglioramento delle infrastrutture e il trasferimento di conoscenze.

1.8   Il Comitato si rammarica che la comunicazione in esame non tratti in maniera sufficientemente dettagliata il modo in cui una politica internazionale dell'UE in materia di investimenti potrà interagire e combaciare con il programma dell'UE in materia di sviluppo, con particolare riferimento ai paesi ACP, ai paesi meno sviluppati e ai negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) ancora in corso.

1.9   L'apertura agli investimenti esteri diretti in tutti e due i sensi ha recato finora notevoli benefici all'UE, ma il Comitato si rammarica altresì che la Commissione non si pronunci in merito alle possibili acquisizioni di imprese e società europee di importanza strategica.

1.9.1   La Commissione reputa, chiaramente e a giusto titolo, che l'UE debba essere uno spazio aperto agli investimenti, ma la stessa Commissione deve valutare a fondo quale sia la modalità migliore per raggiungere e monitorare tale obiettivo. Essa deve inoltre considerare con attenzione l'aspetto complesso della reciprocità con i terzi nel campo degli investimenti, evitando qualsiasi approccio di mero scambio uno a uno.

1.10   Il Comitato ritiene che vada ricercato, per quanto possibile, l'inserimento di capitoli specifici sugli investimenti nel quadro di qualsiasi più ampio negoziato commerciale dell'UE e che gli investimenti debbano rientrare anch'essi nel ruolo di controllo previsto per la società civile laddove, nell'ambito di tali accordi, si consideri la costituzione di forum della società civile.

2.   Contesto - investimenti: una nuova «frontiera» per l'UE

2.1   La comunicazione della Commissione intitolata Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali scaturisce dal Trattato di Lisbona. L'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) include finalmente, per la prima volta, gli investimenti esteri diretti nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, mentre l'articolo 206 prevede che l'Unione contribuisca alla «graduale soppressione delle restrizioni [agli scambi internazionali e] agli investimenti esteri diretti». Come si legge nella comunicazione in esame, gli «investimenti si presentano come una nuova frontiera per la politica commerciale comune», ma tale constatazione segna solo la prima tappa nella definizione della politica dell'UE in questa materia, e le risposte alla comunicazione stessa incideranno notevolmente sul suo futuro orientamento.

2.2   Con il Trattato di Lisbona vengono trasferite importanti competenze in materia di politica esterna dell'UE: tutti i diversi aspetti (commercio, investimenti, sviluppo e allargamento) devono essere integrati più strettamente tra loro e armonizzati gli uni agli altri, anche al fine di consentire un migliore coordinamento.

2.3   La comunicazione in esame si propone di analizzare «il modo in cui l'Unione potrebbe elaborare una politica di investimenti internazionali suscettibili di migliorare la competitività dell'UE», contribuendo «agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva enunciati dalla strategia Europa 2020» e mantenendo un contesto aperto agli investimenti.

2.4   Il Comitato non è stato tuttavia consultato in merito alla proposta, parallela, di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie in relazione ai trattati bilaterali in materia di investimenti (TBI), un aspetto questo particolarmente importante per molti, sebbene la Commissione sottolinei di non volere riscrivere tali trattati. Attualmente, negli Stati membri sono in vigore oltre 1 100 TBI con 147 paesi terzi. Si va dalla Germania che ne conta da sola 120 all'Irlanda che non ha stipulato nessun accordo di questo tipo. Degli altri Stati membri dell'UE-15, solo la Grecia e la Danimarca dispongono di meno di 50 TBI, mentre tra i nuovi Stati membri solo la Repubblica ceca e la Romania ne contano 60 o più.

2.5   La Commissione propone di rivedere gli accordi in vigore entro 5 anni e di riferire al Parlamento e al Consiglio. La stabilità e la certezza del diritto per gli investitori devono avere il massimo rilievo. Alcuni settori esercitano tuttavia pressioni sulla Commissione affinché essa ponga termine a tutti i TBI entro 5 anni. Questa misura avrebbe immediatamente un enorme impatto destabilizzante sugli investimenti in corso, che potrebbe ripercuotersi gravemente non soltanto sull'occupazione e sulle imprese interessate, ma anche sulla protezione sociale e sulle pensioni future in tutti i paesi d'Europa nei quali i fondi pensione hanno investito in misura cospicua in queste società. Tuttavia ciò non dovrebbe impedire all'UE di considerare i TBI nel quadro di un'eventuale riesame complessivo dei recenti sviluppi sul piano del diritto in materia di investimenti internazionali, della politica e delle pratiche in materia di investimenti nonché dell'arbitrato tra investitore e Stato al fine di garantire che in futuro la politica degli investimenti e l'approccio negoziale dell'UE siano più coerenti, trasparenti e sostenibili.

2.6   L'attribuzione delle nuove competenze all'UE in materia di investimenti esteri diretti (IED) dovrebbe offrire opportunità concrete per rafforzare e rendere più coerente la tutela degli investimenti tra gli Stati membri e i paesi terzi e per promuovere investimenti di lungo termine nei paesi in via di sviluppo, tali da offrire benefici economici quali la creazione di posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, il miglioramento delle infrastrutture nonché il trasferimento di conoscenze. Ciò potrebbe contribuire anche a ridurre le enormi pressioni esercitate attualmente sull'UE dai flussi migratori.

2.7   Le decisioni di investimento sono determinate, naturalmente, da considerazioni di mercato, ma gli investimenti sono spesso suddivisi in due aspetti: «accesso al mercato» e «protezione». La comunicazione in esame verte principalmente su questo secondo aspetto, pur affrontandone anche altri tra cui l'apertura agli investitori esteri, e persegue l'obiettivo di garantire a questi ultimi di poter «operare in un ambiente imprenditoriale aperto e adeguatamente ed equamente regolamentato sia all'interno che al di là delle frontiere del paese ospitante».

2.7.1   L'accesso al mercato degli investimenti è già contemplato negli accordi multilaterali e bilaterali stipulati a livello dell'UE (i servizi rappresentano un elemento essenziale del ciclo di negoziati di Doha attualmente in corso). Non è chiaro in che misura gli «investimenti di portafoglio», descritti dalla Corte di giustizia come «l'acquisto dei titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto per realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione dell'impresa» (1), rientrino nell'ambito trattato dalla comunicazione in esame: questo aspetto va infatti chiarito, come anche qualsiasi possibile differenza di trattamento.

3.   Gli investimenti esteri diretti (IED)

3.1   Nella comunicazione in esame, «si ritiene in generale» (sulla scorta delle sentenze della Corte di giustizia) che gli investimenti esteri diretti (IED) comprendano «qualunque investimento estero che serva a stabilire collegamenti durevoli e diretti con l'impresa a disposizione della quale viene messo il capitale necessario a realizzare un'attività economica» o siano un flusso di capitale che va da un investitore con sede in un determinato paese verso un'impresa ubicata in un altro paese. La mancanza di una definizione assoluta offre alla Commissione una maggiore flessibilità in vista di un possibile futuro mutamento delle condizioni ma potrebbe anche creare una maggiore incertezza giuridica, che non rappresenta certo un contesto ideale per gli investimenti. Qualsiasi definizione più restrittiva dell'investimento deve rafforzare, piuttosto che indebolire, la protezione dell'investitore, e non deve ridurre la flessibilità.

3.2   Molti osservatori ritengono che le questioni legate agli investimenti possano diventare più importanti degli scambi commerciali, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai mercati delle economie emergenti. Negli ultimi anni, gli IED da parte di imprese e industrie dell'UE sono aumentati in misura esponenziale, per effetto anche di un'accelerazione della globalizzazione. Nella maggior parte dei casi, in base ai costi comparativi di produzione, il luogo ideale di produzione si trova il più vicino possibile al mercato finale, e ciò risulta particolarmente importante con l'apertura di nuovi sbocchi commerciali, soprattutto nelle principali economie emergenti. Questa tendenza può accelerarsi, poiché le attività di approvvigionamento e produzione possono essere spostate facilmente da un paese all'altro come si è già visto in seguito alle differenze nazionali e regionali nel grado di accettazione dell'impiego delle biotecnologie.

3.2.1   Le filiere mondiali di approvvigionamento e anche quelle di produzione possono ramificarsi in numerosi paesi, ad esempio un telefono cellulare destinato all'Europa può essere costruito in Cina utilizzando componenti di alta tecnologia importati da altre parti dell'Asia orientale. È interessante notare che, mentre in questi ultimi anni le importazioni dell'UE dalla Cina hanno fatto registrare un rapido incremento (passando da 117 miliardi a 200 miliardi di euro, ossia quasi il doppio, tra il 2005 e il 2008), nell'ultimo decennio la quota complessiva di importazioni dell'UE dall'Asia orientale in generale è rimasta abbastanza stabile (oscillando tra il 21 % e il 26 %). Prima dell'ingresso della Cina nell'OMC, questi componenti venivano importati nell'UE direttamente da altri paesi. Oltre la metà delle esportazioni cinesi proviene in realtà da imprese di proprietà straniera che hanno investito in Cina (nel settore elettronico tale quota raggiunge il 65 %).

3.3   Gli IED svolgono un ruolo fondamentale nella strategia commerciale globale dell'UE e la comunicazione ne spiega le ragioni principali in modo chiaro. Numerose imprese dell'UE (tra l'altro del settore tessile) hanno trasferito inoltre la produzione in Cina per rimanere competitive, il che ha consentito loro anche di continuare a finanziare attività fondamentali, soprattutto di R&S, nel paese d'origine. Nel 2009, gli investimenti dell'UE in Cina sono ammontati a 5,3 miliardi di euro, mentre quelli cinesi nell'UE sono stati di appena 0,3 miliardi (2). Come si legge nella comunicazione in esame lo «stato attuale della ricerca sugli IED e l'occupazione mostra che non è stato ancora individuato un impatto negativo misurabile sull'occupazione a livello aggregato per quanto riguarda gli investimenti verso l'esterno» (3), sebbene la Commissione riconosca che «mentre il bilancio aggregato è positivo, possono evidentemente prodursi effetti negativi a livello settoriale, geografico e/o individuale». Tali ripercussioni potrebbero interessare con maggiore probabilità i lavoratori meno qualificati.

3.3.1   Come si rileva nel documento della Commissione, le principali economie emergenti cominciano invece a incrementare la loro «quota relativa» nei flussi di IED mondiali. L'UE si colloca ai primi posti per quanto riguarda i flussi di IED sia in entrata che in uscita, come mostra l'acquisto di imprese dell'UE (ad esempio Corus e Volvo) da parte di società indiane e cinesi, che si aggiunge al fatto che numerosi marchi noti, in particolare del settore automobilistico, prodotti da imprese statunitensi e giapponesi, sono già presenti in Europa.

3.3.2   L'apertura agli IED in tutti e due i sensi ha recato notevoli benefici all'UE, come osserva la Commissione, la quale tuttavia non si pronuncia in merito alle possibili acquisizioni di imprese e società europee di importanza strategica. I media hanno speculato sulla possibilità che l'UE istituisca un organo dotato del potere di esaminare e bloccare queste acquisizioni straniere. Ad esempio, nonostante il divieto imposto dall'UE nel 1989 di trasferire alta tecnologia in Cina, questo paese cerca di acquistare attività (e titoli di Stato), soprattutto in Stati membri con elevati livelli di indebitamento, e di acquisire società che operano nel settore delle tecnologie di avanguardia. Da proiezioni elaborate dalla Banca centrale del Regno Unito emerge che entro il 2050 la Cina potrebbe detenere il 40 % dei risparmi complessivi dei paesi del G20, contro il 5 % appena degli Stati Uniti. Questi aspetti rientrano, in Canada, nel campo di applicazione della legge sugli investimenti e, negli Stati Uniti, sono di competenza del Committee on Foreign Investment (Comitato per gli investimenti esteri). La Commissione reputa, chiaramente e a giusto titolo, che l'UE debba essere uno spazio aperto agli investimenti, ma deve valutare a fondo quale sia la modalità migliore per raggiungere e monitorare tale obiettivo e deve considerare con attenzione l'aspetto complesso della reciprocità con i terzi nel campo degli investimenti, evitando qualsiasi approccio di mero scambio uno a uno.

4.   Gli investimenti come elemento di una politica estera dell'UE di più ampio respiro

4.1   La definizione di una politica globale dell'UE in materia di investimenti internazionali deve tenere conto di numerosi aspetti. Gli investimenti sono determinati da considerazioni di mercato, ma se si vuole che gli investitori traggano vantaggio, grazie alla flessibilità operativa e alla graduale soppressione delle restrizioni in questo settore, sostenuta da sufficiente protezione, è anche fondamentale che si crei un contesto aperto agli investimenti, introducendo tra l'altro disposizioni sul trattamento nazionale, sul trattamento giusto ed equo e sul libero trasferimento di fondi. Queste condizioni sono indispensabili per assicurare l'espansione degli scambi commerciali, dai quali «la nostra prosperità dipende» (4), con importanti paesi terzi e altre economie emergenti.

4.2   La politica in materia di investimenti è stata uno dei «temi di Singapore», aggiunti dall'UE nel 1997 al programma dei lavori dell'allora futuro ciclo di negoziati commerciali in ambito OMC, denominato poi «Doha Round», ma fu successivamente abbandonata nel quadro di un tentativo di compromesso alla conferenza di Cancún del 2003. Di fronte alla necessità di coinvolgere i paesi in via di sviluppo, questa politica è ricomparsa come obiettivo fondamentale dell'UE nella comunicazione in materia di scambi commerciali pubblicata dalla Commissione nel 2006 e intitolata Europa globale nella quale si passa in rassegna la maggior parte dei negoziati per gli accordi di libero scambio condotti attualmente dall'UE. La comunicazione in esame si fonda su tale approccio e sui paesi e le regioni individuati nel documento della Commissione, precisando al tempo stesso che questo approccio non deve precludere eventuali iniziative multilaterali future (5).

4.3   Il Canada, che aveva manifestato il desiderio di inserire la tutela degli investimenti nei suoi accordi economici e commerciali in corso di negoziato con l'UE, garantisce un elevato livello di tutela agli investitori e si colloca ai primi posti nella classifica sulla facilità del fare impresa (Ease of doing business index) stilata dalla Banca mondiale, come anche in quella dei flussi di investimento. Tuttavia, tranne per Singapore, lo stesso non si può dire per numerosi altri paesi individuati in Europa globale e nella comunicazione in esame. Tra i 183 paesi elencati nella classifica della Banca mondiale, la Cina (Hong Kong esclusa) figura all'89o posto, la Russia al 120o, il Brasile al 129o e l'India al 133o. Questi paesi raggiungono un cattivo punteggio anche dal punto di vista della tutela degli investitori. In questo ambito è necessario ancora definire dei contesti normativi propizi alle imprese. È utile stabilire un ordine di priorità per i negoziati con quei paesi che presentano un forte potenziale di mercato ma nei quali gli investitori esteri hanno bisogno di una migliore tutela.

4.3.1   Anche Singapore e l'India hanno chiesto di includere dei capitoli specifici sulla tutela degli investimenti negli accordi di libero scambio in corso di negoziato con l'UE. Come proposto, dovrebbero essere stipulati accordi separati e autonomi in materia di investimenti con la Cina e la Russia (6), paesi con i quali i negoziati più ampi procedono molto a rilento. Si ritiene che lo stesso interesse vi sia anche da parte della Russia. In Cina le imprese dell'UE continuano a incontrare grossi ostacoli, in particolare in materia di diritti di proprietà intellettuale, appalti e alta tecnologia. Il Brasile rifiuta invece in modo categorico la possibilità di includere un capitolo sugli investimenti negli accordi di libero scambio con il Mercosur, mentre rimane impraticabile la conclusione di qualsiasi accordo con paesi come il Venezuela.

4.4   Come emerge chiaramente dallo studio realizzato dalla London School of Economics (7), l'attribuzione della competenza esclusiva dovrebbe rafforzare il ruolo dell'UE, cosa che il Comitato accoglierebbe con favore. Lo studio sottolinea che dagli anni '90 le regole che disciplinano gli investimenti sono state influenzate dai paesi (nordamericani) del NAFTA attraverso la conclusione di accordi più generali, che vanno indirettamente a scapito degli investitori dell'UE (anche se alcuni di questi accordi riguardano Stati membri di più recente adesione). Nello studio si fa notare inoltre che il maggiore potere contrattuale offerto da una politica UE comune dovrebbe consentire all'UE di accedere meglio ai mercati di paesi terzi importanti, proteggendo al tempo stesso gli investitori, il che migliorerebbe la competitività dell'Europa sul piano internazionale.

4.4.1   Il Comitato concorda con gli autori dello studio di cui sopra sul fatto che l'UE dovrebbe cogliere questa opportunità per aggiornare gli accordi sugli investimenti che sta attualmente negoziando. L'Unione dovrebbe tuttavia far leva sulle proprie forze piuttosto che imitare il NAFTA.

5.   Considerazioni sociali e ambientali in relazione agli investimenti

5.1   Tuttavia, molti temono la crescente politicizzazione dei negoziati sugli investimenti che inevitabilmente ne conseguirebbe, anche per effetto del dettato dell'articolo 205 del TFUE, secondo il quale la politica commerciale comune deve essere fondata sui principi generali dell'azione esterna dell'Unione, nei quali rientra la promozione della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e di uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile. Tali timori non sono tuttavia condivisi dal Comitato, per il quale queste considerazioni sono della massima importanza.

5.2   Nei trattati bilaterali di investimento stipulati di recente con il NAFTA è stata inserita una disposizione di tutela dall'espropriazione indiretta, che solo di rado è contemplata nei trattati bilaterali di investimento stipulati con gli Stati membri. Senza questo tipo di tutela si rischia che le controversie siano lasciate all'arbitraggio, che non è proprio la soluzione ideale. Questo aspetto è particolarmente interessante per il Comitato per quanto riguarda l'inserimento di disposizioni e altre misure di regolamentazione in materia di sviluppo sostenibile che sono chiaramente di pubblico interesse (8), soprattutto laddove le controparti le considerino un modo per innalzare barriere.

5.3   Come già dichiarato, il Comitato esprime apprezzamento per la rassicurazione contenuta nella comunicazione in esame secondo cui la politica dell'UE in materia di commercio e investimenti deve essere compatibile con le altre politiche dell'Unione, comprese quelle «in materia di tutela dell'ambiente, di lavoro dignitoso, di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro», nonché di sviluppo. Il Comitato ritiene che vada ricercato, per quanto possibile, l'inserimento di capitoli specifici sugli investimenti nel quadro di accordi commerciali dell'UE più ampi. La tutela degli investimenti deve rientrare anch'essa nel ruolo di controllo previsto per la società civile laddove, nell'ambito di tali accordi, si consideri la costituzione di forum della società civile (9).

5.4   Già nel suo parere in merito alla comunicazione Europa globale, il Comitato invitava ad applicare gli standard previsti dal sistema di preferenze generalizzate (SPG Plus) ai futuri accordi di libero scambio dell'UE. Questi comprendono le 8 convenzioni fondamentali dell'OIL e importanti convenzioni in materia ambientale. La vigilanza su tali aspetti deve far parte delle competenze attinenti agli investimenti di ogni singolo forum della società civile che sarà costituito, non da ultimo per evitare il più possibile che, in caso di controversia, il paese ospitante possa appellarsi agli aspetti ambientali e sociali in maniera scorretta. Va però osservato che, delle suddette convenzioni dell'OIL, il Canada ne ha ratificate solo 5, la Corea 4 e gli USA appena 2.

5.4.1   Il Comitato accoglie con soddisfazione il chiaro impegno espresso nell'accordo Cariforum (2008) a non abbassare le norme in materia di ambiente e lavoro allo scopo di attrarre gli investimenti, e apprezza l'inserimento di una disposizione che impegna gli investitori (articolo 72) a rispettare tali norme, a evitare la corruzione e a mantenere i contatti con le comunità locali. Occorre che gli investitori, nel quadro dei loro sforzi rivolti a rafforzare e mantenere la loro competitività generale, tengano pienamente conto dei loro obblighi in materia di esigenze di sviluppo sostenibile. Inoltre, gli investitori UE all'estero devono essere tutelati dai concorrenti locali qualora per questi ultimi valgano norme meno rigorose.

6.   Gli investimenti quale strumento di sviluppo?

6.1   Secondo il Comitato, uno degli aspetti cruciali che nella comunicazione in esame non sono stati trattati in maniera sufficientemente dettagliata è il modo in cui una politica internazionale dell'UE in materia di investimenti potrà interagire e combaciare con il programma dell'UE in materia di sviluppo, con particolare riferimento ai paesi ACP e ai paesi meno sviluppati e in relazione ai negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) ancora in corso. L'approccio adottato dall'UE in Africa è in netto contrasto con quello seguito dalla Cina: nella sua ricerca di nuove fonti di materie prime e di investimenti esteri, questo paese ha avviato con diversi paesi africani dei partenariati concentrati sugli investimenti come attività commerciale piuttosto che come aiuto allo sviluppo.

6.2   L'UE deve promuovere investimenti di lungo termine nei paesi in via di sviluppo, tali da offrire benefici economici quali la creazione di posti di lavoro dignitosi e di infrastrutture nonché il trasferimento di conoscenze. Questo aspetto dovrebbe essere parte integrante dell'iniziativa degli accordi di partenariato economico, la cui preoccupazione principale è lo sviluppo.

6.2.1   In pareri precedenti (10), il Comitato ha sostenuto che lo sviluppo economico dell'Africa deve «dipendere anzitutto e in primo luogo dall'approfondimento del suo mercato interno, che è in grado di sviluppare una crescita endogena che consentirebbe al continente di stabilizzarsi e consolidarsi nell'ambito dell'economia mondiale. L'integrazione regionale e lo sviluppo del mercato interno sono i punti di partenza, le molle che permetteranno all'Africa di aprirsi al commercio mondiale con esito positivo». Il Comitato ribadisce questa raccomandazione per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di investimenti.

Bruxelles, 20 giugno 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 settembre 2006.

(2)  Dati della Commissione.

(3)  2010 Impact of EU Outward FDI («Impatto degli IED dell'UE nel 2010»), Copenhagen Economics.

(4)  Comunicazione della Commissione Europa globale, citata nel parere CESE, GU C 211 del 19.8.2008, pag. 82.

(5)  I punti di vista del Comitato in merito ad accordi multilaterali o bilaterali sono esposti più in dettaglio nel parere CESE, GU C 211 del 19.8.2008, pag. 82.

(6)  Cfr. comunicazione della Commissione Commercio, crescita e affari mondiali, punto 2.1.

(7)  The EU Approach to International Investment Policy after the Lisbon Treaty (L'approccio dell'UE alla politica in materia di investimenti internazionali dopo il Trattato di Lisbona), studio a cura della London School of Economics et al., 2010.

(8)  Le posizioni del Comitato in merito alle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e la politica commerciale dell'UE sono illustrate nel parere CESE, GU C 218 del 23.7.2011, pag. 14.

(9)  Un forum della società civile è previsto nel quadro degli accordi con i paesi del Cariforum (accordi di partenariato economico) e dell'America centrale (accordi di libero scambio) per vigilare sull'attuazione dell'accordo nel suo insieme, nonché nel quadro dell'accordo stipulato con la Corea per controllare l'applicazione del capitolo relativo allo sviluppo sostenibile.

(10)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 126 e GU C 255 del 22.9.2010, pag. 1.