23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/124


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio

COM(2010) 745 definitivo — 2010/0365 (COD)

2011/C 218/25

Relatore: Seppo KALLIO

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 18 gennaio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 42, 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 165/94 e (CE) n. 78/2008 del Consiglio

COM(2010) 745 definitivo — 2010/0365 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 aprile 2011.

Alla sua 471a sessione plenaria, dei giorni 4 e 5 maggio 2011 (seduta del 4 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 150 voti favorevoli, 6 voti contrari e 9 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sottolinea che la politica agricola comune e la sua buona gestione sono importanti per tutta la filiera alimentare e per gli agricoltori. Molto spesso gli agricoltori risentono l'onere derivante dalle complesse e gravose procedure amministrative della politica agricola comune. Se la proposta di revisione e di semplificazione in esame migliora l'efficacia amministrativa e le possibilità di intervento delle autorità, si tratta di una proposta giustificata.

1.2

Il CESE richiama l'attenzione in particolare sul fatto che una parte delle nuove competenze potrebbe comportare per gli Stati membri un aumento delle spese amministrative per l'attività degli organismi pagatori e delle autorità di certificazione. Nel quadro dell'applicazione della proposta occorrerebbe evitare il verificarsi di tale problema.

1.3

Il CESE ritiene indispensabile che venga chiarito meglio quale sarà la portata del potere di adottare atti delegati. Le relative disposizioni devono essere specificate in maniera più chiara e più esatta di quanto avvenga nella proposta della Commissione.

1.4

Il CESE reputa importante che nel regolamento di base siano presenti le disposizioni essenziali che costituiscono gli orientamenti fondamentali della politica agricola. Per il resto i poteri possono essere trasferiti alla Commissione. La portata dei poteri di attuazione nel quadro della politica agricola dev'essere particolarmente ampia affinché la relativa gestione possa funzionare in maniera efficace.

1.5

Il CESE ritiene indispensabile che la Commissione preveda ampie possibilità di consultazione degli esperti nazionali degli Stati membri quando emana atti delegati. Grazie a una procedura aperta e ampia di consultazione si possono limitare le incertezze e i dubbi che sono emersi nel quadro della preparazione della riforma. Gli Stati membri devono avere sufficienti possibilità di intervento nel quadro della preparazione delle disposizioni specifiche.

1.6

Il CESE si attende che le modifiche proposte del regolamento conferiscano efficacia al finanziamento e alla gestione della politica agricola comune, il che rappresenterebbe anche una semplificazione e una riduzione delle procedure burocratiche eccessive. Suscita rammarico il fatto che la comprensione e l'interpretazione dei regolamenti concernenti il finanziamento risultino realmente difficili senza l'aiuto di esperti. Per tale ragione occorre proseguire e rafforzare il processo di semplificazione.

2.   Osservazioni generali

2.1

L'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.

2.2

Conformemente all'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea un atto legislativo conferisce competenze di esecuzione alla Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2.3

L'obiettivo della proposta della Commissione è fare in modo che le venga conferito, mediante un atto legislativo, il potere di emanare atti delegati (articolo 290 TFUE) o atti di esecuzione (articolo 291 TFUE) in merito a determinate questioni. Il potere della Commissione di decidere in base ad atti delegati in merito a singole questioni viene definito nel quadro di un regolamento legislativo di base. Nell'adozione degli atti delegati la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri, ma in merito a tali questioni non è previsto il ricorso alla procedura di comitato. La Commissione tuttavia segue la procedura di comitato nell'adozione delle misure di esecuzione, in questo caso gli esperti degli Stati membri hanno la possibilità di esprimere osservazioni e di votare formalmente le disposizioni proposte.

2.4

L'obiettivo della proposta della Commissione è procedere a una semplificazione abrogando due regolamenti del Consiglio. Le disposizioni attualmente contenute in tali due regolamenti sarebbero trasferite al regolamento proposto. Al tempo stesso si persegue una riduzione degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri attraverso una semplificazione delle procedure di recupero.

3.   Osservazioni particolari

3.1

Tradizionalmente la Commissione ha avuto ampie competenze nel campo della politica agricola. Essa propone adesso che le regole relative alla sorveglianza, alla gestione e a specifici obblighi vengano emanate come atti delegati. Già con il sistema attuale l'interpretazione e l'applicazione a livello nazionale dei regimi di pagamento, di registrazione contabile e di sorveglianza delle sovvenzioni nel settore agricolo sono state talvolta difficili. Vi è motivo di chiedersi se gli atti delegati creino condizioni operative migliori per la gestione finanziaria. Vi è anche il rischio che il ricorso agli atti delegati possa comportare per gli Stati membri costi aggiuntivi nella gestione e nella verifica degli aiuti.

3.2

La proposta della Commissione contiene più di dieci punti nei quali vengono conferiti i poteri di adottare atti delegati. Tali poteri riguarderebbero fra l'altro gli obblighi degli uffici pagatori e le procedure di adozione, nonché la nomina delle autorità di certificazione, la sana gestione degli stanziamenti e la pubblicazione di dati sul sostegno. Sorgono numerose questioni in merito alla specifica natura dei poteri delegati e ai limiti della discrezionalità conferita alla Commissione. I poteri proposti risultano eccessivamente ampi e generali.

3.3

Appare in particolare indispensabile definire in maniera più precisa le competenze delle autorità di certificazione, perché la proposta non deve comportare una estensione di tali competenze.

3.4

La proposta contiene inoltre vari punti concernenti i poteri di adottare disposizioni di attuazione. Tali poteri riguardano il rispetto della disciplina di bilancio, le disposizioni in merito alla presentazione di documenti alla Commissione e la liquidazione dei conti. L'oggetto di tali poteri sembra essere definito meglio che nel caso degli atti delegati.

Bruxelles, 4 maggio 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON