|
3.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/87 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune»
COM(2010) 772 definitivo — 2010/0372 (COD)
2011/C 132/16
Relatore unico: Luís MIRA
Il Parlamento europeo e il Consiglio, in data 18 gennaio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune
COM(2010) 772 definitivo — 2010/0372 (COD).
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 febbraio 2011.
Alla sua 470a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 marzo 2011 (seduta del 15 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 176 voti favorevoli, 2 voti contrari e 14 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 L'allineamento del regolamento (CE) n. 378/2007 (modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune) al Trattato di Lisbona stabilisce una distinzione tra i poteri delegati alla Commissione affinché essa adotti atti non legislativi di portata generale volti ad integrare o modificare determinati elementi non essenziali degli atti legislativi (atti delegati) e le competenze di esecuzione conferite alla Commissione affinché questa adotti condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene i processi di consultazione delle parti interessate e degli Stati membri nella fase di elaborazione degli atti dell'UE e insiste affinché vengano mantenuti.
1.2 Il CESE è d'accordo che la Commissione debba fissare gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria attraverso atti di esecuzione, senza l'assistenza di un comitato, affinché siano garantite la celerità e l'efficacia delle procedure.
1.3 Il CESE è d'accordo che alla Commissione debbano essere date le competenze per adottare, con l'assistenza del comitato per lo sviluppo rurale, atti di esecuzione con l'obiettivo di garantire l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione dello sviluppo rurale.
1.4 Il CESE è d'accordo che alla Commissione vengano conferite le competenze per adottare, con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli, atti di esecuzione tesi a garantire la gestione finanziaria della modulazione volontaria.
2. Osservazioni generali
2.1 La modulazione volontaria è uno strumento di applicazione facoltativa e consiste nel trasferimento diretto allo sviluppo rurale di una percentuale pari al massimo al 20 % degli importi totali degli aiuti diretti del primo pilastro, senza alcuna ridistribuzione, vale a dire che l'importo modulato (che «esce» dal primo pilastro) è esattamente identico a quello che «entra» nel secondo pilastro in ciascuno Stato membro; non esiste l'obbligo di cofinanziamento.
Il Portogallo e il Regno Unito sono stati gli unici due Stati membri dell'UE ad aver chiesto l'applicazione di questa norma, anche se il Portogallo non è mai arrivato ad applicarla in pratica, in quanto già presenta un equilibrio tra i due pilastri della PAC.
2.2 Il Regno Unito è l'unico Stato membro che applica la modulazione volontaria trasferendo così una percentuale dei pagamenti diretti del primo pilastro allo sviluppo rurale.
Con questo trasferimento di fondi il Regno Unito rafforza la sua dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale.
2.3 Le proposte della Commissione tese a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007 (modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune) si riferiscono ai seguenti tipi di modifiche:
|
— |
modifiche connesse all'allineamento al Trattato di Lisbona, |
|
— |
conferimento alla Commissione delle competenze per adottare atti di esecuzione allo scopo di garantire un'applicazione uniforme della modulazione volontaria dei pagamenti diretti in tutti gli Stati membri, |
|
— |
conferimento alla Commissione delle competenze per fissare gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria attraverso atti di esecuzione, senza l'assistenza di un comitato. |
2.4 Il Trattato di Lisbona crea due nuove categorie di atti giuridici: gli atti delegati e gli atti di esecuzione.
2.5 Con gli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano gli elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli atti delegati possono includere certi dettagli tecnici o consistere in un'ulteriore modifica di determinati elementi di un atto legislativo. Il legislatore potrà così concentrarsi sull'orientamento politico e sugli obiettivi senza inoltrarsi in discussioni eccessivamente tecniche. Tuttavia questa delega ha dei limiti rigorosi, in quanto soltanto la Commissione può essere autorizzata ad adottare atti delegati. Inoltre, il legislatore stabilisce le condizioni alle quali la delega può essere esercitata. L'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE stabilisce infatti che il Consiglio e il Parlamento europeo possono revocare una delega o attribuirle una durata limitata nel tempo.
2.6 Con gli atti di esecuzione, il Trattato di Lisbona rafforza le competenze di esecuzione della Commissione. L'applicazione della legislazione europea nel territorio degli Stati membri compete, in linea di principio, agli Stati membri. Tuttavia, determinate misure europee richiedono un'applicazione uniforme nell'UE. In questi casi, la Commissione può adottare gli atti di esecuzione relativi all'applicazione di tali misure.
Fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la competenza di esecuzione spettava al Consiglio, che delegava poi alla Commissione l'adozione degli atti di esecuzione. Adesso l'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'UE riconosce la competenza di principio della Commissione. Pertanto, le misure europee che richiedono un'applicazione uniforme negli Stati membri autorizzano direttamente la Commissione ad adottare gli atti di esecuzione.
3. Osservazioni finali
3.1 Sebbene ciò non riguardi l'aspetto dell'allineamento al Trattato di Lisbona, il CESE ricorda l'importanza degli organi di consultazione delle parti interessate della società civile, vale a dire i gruppi consultivi. È indispensabile che tali organi di dialogo non siano rimessi in discussione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel trasmettere alla Commissione conoscenze specializzate e posizioni e, al tempo stesso, facilitano l'appropriazione a monte delle normative in corso di elaborazione da parte dei soggetti interessati.
3.2 Il CESE nota che la linea di confine tra atti delegati e atti di esecuzione è oggetto di interpretazioni divergenti tra il Consiglio e la Commissione. Di conseguenza, ritiene che la scelta della procedura da adottare per ogni atto debba essere effettuata sulla base di criteri chiari.
3.3 Altre decisioni possono richiedere una consultazione preliminare degli Stati membri ai fini di una buona comprensione reciproca. Ciò consente inoltre alla Commissione di beneficiare delle conoscenze specializzate degli Stati membri.
3.4 Il CESE è d'accordo che la Commissione debba fissare gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria attraverso atti di esecuzione, senza l'assistenza di un comitato, affinché siano garantite la celerità e l'efficacia delle procedure.
3.5 Il CESE è d'accordo che alla Commissione debbano essere date le competenze per adottare, con l'assistenza del comitato per lo sviluppo rurale, atti di esecuzione con l'obiettivo di garantire l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione dello sviluppo rurale.
3.6 Il CESE è d'accordo che alla Commissione vengano conferite le competenze per adottare, con l'assistenza del comitato dei fondi agricoli, atti di esecuzione tesi a garantire la gestione finanziaria della modulazione volontaria.
Bruxelles, 15 marzo 2011
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON