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22.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/10 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines
[ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]
2010/C 16/06
L'8 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto una notifica relativa a una proposta di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio con cui l'impresa Deutsche Lufthansa AG («LH») acquisisce il controllo esclusivo dell'impresa Austrian Airlines («OS») mediante acquisto di quote.
Dopo aver esaminato la notifica, il 1o luglio 2009 la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e l'accordo SEE. La Commissione ha pertanto avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
LH non ha chiesto l'accesso ai principali documenti del fascicolo.
Il 10 e il 17 luglio 2009 LH ha presentato proposte di misure correttive al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune ma tali misure sono state considerate insufficienti dalla Commissione. Il 27 luglio 2009 LH ha presentato proposte migliori di impegni che la Commissione ha sottoposto ad una verifica di mercato. La versione finale delle misure correttive è stata inviata il 31 luglio 2009.
La Commissione ha concluso che gli impegni erano sufficienti a sciogliere i seri dubbi che la concentrazione aveva fatto sorgere. Pertanto, a condizione che gli impegni assunti dalla parte notificante vengano pienamente rispettati, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE.
Al consigliere-auditore non sono state presentate osservazioni né dalle parti in causa né da terzi. Il caso in oggetto non dà luogo a particolari osservazioni riguardo al diritto al contraddittorio.
Bruxelles, 26 agosto 2009.
Karen WILLIAMS