21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 348/3


Avviso all'attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio

2010/C 348/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2010/788/PESC del Consiglio.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha indicato le persone ed entità da includere nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure previste dai paragrafi 13 e 15 della risoluzione 1596 (2005), riconfermate dal paragrafo 3 della risoluzione 1952 (2010).

Le persone ed entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell'UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone ed entità che figurano nel suddetto allegato dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone ed entità in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio.

Si attira l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, all'indirizzo precedentemente menzionato, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.