8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/5


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

2010/C 272/06

In seguito alla pubblicazione di un avviso imminente di scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («paese in questione»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri della Comunità europea (2) («documento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 9 luglio 2010 dalla Magnesia Bricks Production Defence Coalition («MBPDC») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 % della produzione di mattoni di magnesia dell'Unione.

2.   Prodotto

I prodotti oggetto del riesame sono mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia risulta almeno l'80 % di MgO, contenenti o no magnesite, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020, 6815999020).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1659/2005 (3) del Consiglio, modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 825/2009 (4) e (CE) n. 826/2009 del Consiglio (5).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che il venir meno delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

A norma di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base al valore normale di riferimento, calcolato per un opportuno paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. Per i produttori esportatori del paese interessato ai quali, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore o nel corso di un'inchiesta successiva, era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato stabilito basandosi sui prezzi di vendita nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, determinato come si è detto, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione europea.

I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

Il richiedente ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono rimaste complessivamente significative, sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Si ritiene inoltre che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame abbiano, tra l'altro, continuato ad avere ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale di tale industria.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievoli. A tale riguardo il richiedente ha presentato prove del fatto che, date l'esistenza di capacità inutilizzate e le potenzialità delle strutture di produzione dei produttori esportatori nel paese interessato, l'eventuale venir meno delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma inoltre che la situazione dell'industria comunitaria è tale che, lasciando venire a termine tali misure, qualsiasi altro aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria comunitaria.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

5.1.    Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o no che lo scadere delle misure abbia per effetto il persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle rispettive società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (6) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione al prodotto in esame,

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, una società si dichiara disposta a venir eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle rispettive società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010 del prodotto importato in esame originario della Repubblica popolare cinese;

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (8) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, una società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori dell'Unione

Considerato il numero elevato di produttori dell'Unione che hanno aderito alla domanda, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori dell'UE, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione al prodotto simile,

valore in euro delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

volume in tonnellate della produzione del prodotto simile tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nella Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra l'1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010, ove applicabile,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto simile (prodotto nell'Unione) e del prodotto in esame (prodotto nella Repubblica popolare cinese),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, una società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione può inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse in un campione.

Le società facenti parte di un campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, una conclusione basata sui dati disponibili può risultare meno vantaggiosa per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta, sono stati scelti gli Stati Uniti d'America come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli USA a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio e a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o no all'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino l'esistenza di un legame obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate in conformità all'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)   Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Ogni altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)   Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (10) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano modifica del livello delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta verranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

12.   Consigliere-auditore

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 111 del 30.4.2010, pag. 29.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

(4)  GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 1.

(5)  GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 7.

(6)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(7)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(8)  Vedasi nota 7.

(9)  Vedasi nota 7.

(10)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.