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28.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 261/4 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca
2010/C 261/03
Aiuto n.: XF 8/10
Stato membro: Lituania.
Regione/autorità che concede l'aiuto: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose.
Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 3D-584 „Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose taisyklės“.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo concesso all'impresa: 2,75 Mio LTL.
Intensità massima dell'aiuto: 100 %.
Data di applicazione: 19 agosto 2009.
Durata del regime o dell'aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014). Indicare:
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per un regime di aiuti: data entro la quale devono essere concessi gli aiuti: 31 dicembre 2013, |
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per un aiuto individuale: data prevista di erogazione dell'ultima quota dell'aiuto. |
Obiettivo dell'aiuto: promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e della diversità genetica nonché il miglioramento della qualità e della gestione dei paesaggi e delle caratteristiche tradizionali nelle zone dedite all'acquacoltura.
Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 12.
Attività interessata: compensazione per la diminuzione della produzione ittica negli stagni di allevamento in seguito all'attuazione di misure volte a salvaguardare l'ambiente acquatico negli stagni.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |
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Gedimino per. 19 |
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LT-01103 Vilnius |
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LIETUVA/LITHUANIA |
Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto nonché i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto individuale al di fuori di un regime di aiuto: http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4948/
Giustificazione: Nell'ambito del programma denominato «Misure relative alla protezione dell'ambiente acquatico», previsto dall'attività «Acquacoltura» della misura «Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» dell'asse prioritario 2 del programma d'azione lituano nel settore della pesca per il 2007-2013, approvato con la decisione n. C/2007/6703 della Commissione del 17 dicembre 2007, sono concessi aiuti alle imprese dedite all'acquacoltura nel quadro del regime di tutela degli uccelli acquatici per salvaguardare elementi importanti degli habitat degli uccelli selvatici, per creare zone tranquille e per altre misure di protezione della natura che vadano oltre il puro e semplice rispetto delle comuni buone pratiche in materia di acquacoltura. Gli aiuti sono concessi sulla base di indicatori quali la riduzione di reddito subita dalle imprese dedite all'acquacoltura in seguito alla massiccia presenza di uccelli selvatici nelle aziende, il lasso di tempo trascorso dagli uccelli nelle aziende e la quantità di prodotti della pesca e di mangimi da essi consumata. È stato previsto di assegnare fondi alle misure e/o ai settori di attività dell'asse prioritario 2 per il periodo 2007-2013 ma non è stata prevista la possibilità di finanziare un altro programma nell'ambito delle «Misure relative alla protezione dell'ambiente acquatico», ragion per cui è stato istituito un regime di aiuti di Stato.
Nell'ambito del regime di aiuti di Stato denominato «Aiuti volti a migliorare la salvaguardia delle risorse naturali negli stagni di allevamento» sono concessi aiuti a persone fisiche e giuridiche operanti nel settore dell'allevamento e della riproduzione delle risorse ittiche onde creare una riserva per specie protette, rare e a rischio di estinzione di uccelli acquatici e delle zone umide, realizzando condizioni propizie al loro passaggio sicuro. Gli aiuti sono concessi sulla base di indicatori quali la riduzione dell'effettivo volume di acqua misurato negli stagni rispetto al volume previsto e la riduzione in volume della produzione ittica negli stagni.
Aiuto n.: XF 11/10
Stato membro: Italia.
Regione/Autorità che concede l’aiuto: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.
Servizio pesca e acquacoltura.
Titolo del regime di aiuto/nome della società beneficiaria di un aiuto ad hoc: regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).
Base giuridica: decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 074/Pres.
Spesa annua prevista per il regime o importo dell’aiuto ad hoc concesso: 200 000,00 EUR.
Intensità massima dell’aiuto: fino al 100 %.
Data di entrata in vigore: 29 aprile 2010.
Durata del regime di aiuto o dell’aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare:
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nell’ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto: fino al 30 giugno 2014. |
Obiettivo dell’aiuto: l’aiuto è finalizzato a sostenere programmi di attività di interesse comune attuati da associazioni del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale.
Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 17 «Aiuti per azioni collettive».
Attività interessata: pesca e acquacoltura.
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
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Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali |
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Servizio pesca e acquacoltura |
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Via Sabbadini 31 |
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33100 Udine UD |
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ITALIA |
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Tel. +39 0432555225 |
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Fax +39 0432555140 |
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E-mail: s.pesca.agrifor@regione.fvg.it |
Sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2010/04/28/17
Giustificazione: il regime di aiuti viene istituito per dare attuazione alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30; le tipologie di aiuto previste dal regolamento regionale sono di accompagnamento alle misure di intervento strutturale per le quali il finanziamento è messo a disposizione dal FEP.