23.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 201/2 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2010/C 201/02
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:
Pagina 43
Le note esplicative della sottovoce 0711 40 00 (Cetrioli e cetriolini) sono così modificate:
1. |
Il primo comma è sostituito dal seguente: «Rientrano in questa sottovoce i cetrioli e i cetriolini posti semplicemente in recipienti di grande capacità, contenenti una salamoia che, eventualmente addizionata d’aceto o d’acido citrico, garantisce temporaneamente la loro conservazione durante il trasporto e lo stoccaggio e purché questi prodotti non siano atti al consumo in tale stato di presentazione. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.» |
2. |
L’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitolo 20. I cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa sono caratterizzati dal fatto che, se sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficie.» |
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Capitolo 20 (Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante)
Tra il titolo PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE e la Nota 4 è inserito il testo seguente:
«Considerazioni generali
Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.
Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati al codice NC 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.»
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.