23.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/2


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2010/C 201/02

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:

Pagina 43

Le note esplicative della sottovoce 0711 40 00 (Cetrioli e cetriolini) sono così modificate:

1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Rientrano in questa sottovoce i cetrioli e i cetriolini posti semplicemente in recipienti di grande capacità, contenenti una salamoia che, eventualmente addizionata d’aceto o d’acido citrico, garantisce temporaneamente la loro conservazione durante il trasporto e lo stoccaggio e purché questi prodotti non siano atti al consumo in tale stato di presentazione. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.»

2.

L’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitolo 20. I cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa sono caratterizzati dal fatto che, se sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficie.»

Pagina 84

Capitolo 20 (Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante)

Tra il titolo PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE e la Nota 4 è inserito il testo seguente:

«Considerazioni generali

Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.

Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati al codice NC 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.